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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 20/12/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOL O ITAL IANO
IL TRIBUNALE DI RIETI in persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha emesso la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile iscritta al n. 930 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza del 30.6.2025 emessa a seguito della scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Gianluca Coppo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
E
C.F. Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Angelo Pariani che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
CONVENUTA sulla base delle
CONCLUSIONI di cui alle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc nel termine perentorio assegnato del 19 giugno 2025
1 MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio è stato introdotto da , il quale ha convenuto Parte_1 in giudizio l esponendo: Controparte_1 che in data 21/10/2016, mentre si trovava nei locali utilizzati istituzionalmente dal predetto Istituto al fine di svolgere ivi la propria attività lavorativa, scivolava e cadeva rovinosamente a terra all'atto di scendere le scale interne dell'edificio; che in particolare la caduta era avvenuta “in quanto un gradino delle scale era reso scivoloso dalla presenza di una sostanza non meglio identificata, non visibile e senza che ciò fosse segnalato”; che inoltre “su parte dello scalino le strisce antiscivolo erano parzialmente assenti verosimilmente perché rimosse o danneggiate o comunque non manutenute con la necessaria attenzione e diligenza”; che a seguito della suddetta caduta, esso attore, infortunatosi, veniva immediatamente trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale “San
Camillo De Lellis” di ove, a seguito di esami ed accertamenti gli veniva CP_1 riscontrato un “trauma cranico minore con ferita abrasa regione frontale, trauma distrattivo arto superiore destro e trauma distrattivo rachide cervicale, prognosi gg. 20”; che esso attore, anche nel periodo successivo all'evento, avvertiva dolore e deficit articolare a carico del rachide cervicale con rigidità e contrattura muscolare;
episodi ricorrenti di cefalea e vertigini posizionali nonché parestesie a carico degli arti superiori;
dolore e deficit articolare a carico della spalla destra, con ipovalidità dell'arto, riduzione in forza e lieve deficit della funzionalità della mano, facile stancabilità sotto sforzo, dolore in sede lombare e anosmia.
L'attore ha dunque chiesto accertarsi la responsabilità dell'Istituzione Formativa della provincia di quale custode delle scale scivolose sulle quali era caduto, CP_1
e condannarsi la stessa al risarcimento di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Si è costituita in giudizio l'Istituzione Formativa della Provincia la quale CP_1 ha contestato la pretesa risarcitoria attorea, chiedendo in via preliminare la conversione del rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. (con cui
2 l'attore aveva introdotto il giudizio) nel rito ordinario, stante la necessità di un'istruzione complessa.
Il Tribunale ha disposto il mutamento del rito e quindi le parti hanno depositato le memorie istruttorie ex art. 183, VI comma c.p.c.
La causa è stata quindi istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali con l'escussione dei testi , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 [...]
Tes_4
Quindi è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al fine di statuire sull'an della responsabilità prima di espletare eventuale ulteriore attività istruttoria (ctu; eventuali ispezioni sui luoghi) funzionale a determinare il quantum del danno da risarcire.
Quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Tanto premesso, la domanda attorea è da qualificare come azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c.
La fattispecie di responsabilità in questione è integrata, come noto, dalla sussistenza di un potere di intervento su una res in capo ad un soggetto;
da un evento di danno e da un nesso causale tra la res e l'evento di danno (art. 2051
c.c.).
Solo quando ricorrono tali elementi costitutivi della fattispecie sorge in capo al custode della res l'obbligo di risarcire il danno (artt. 1173 e 2051 c.c.).
Onerato della prova di tali elementi è l'attore (art. 2697 c.c.). La giurisprudenza ha avuto modo di affermare ripetutamente, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., che il danneggiato ha onere di provare che “l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cass. Civ. Sez. III, 18-05-2012, n. 7937; v. anche Cass.,
13 luglio 2011, n. 15389, e, in precedenza, Cass., 11 gennaio 2008, n. 390, Id.,
17 luglio 2009, n.16719; v. pure Cass., 13 luglio 2011, n. 15375 ove si rileva fra l'altro, che l'anomalia della res deve essere provata dal danneggiato). Ancora, ha affermato che “in tema di responsabilità ai sensi dell'art 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia),
3 e solo dopo che egli abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito.” (cfr. Cass Civ., 05-02-2013 n. 2660), specificando anche che
“la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi i cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte” (cfr. Cass. Civ. Sez. VI 20/10/2015 n. 21212.]
Tanto chiarito, nel caso di specie l'attore non ha adempiuto a tale onere probatorio in quanto l'espletata istruttoria ha dato conto solo della sua caduta per le scale nelle circostanze di tempo e di luogo dallo stesso descritte, ma non anche del necessario nesso causale tra la res (la scala che l'attore ha assunto essere scivolosa e quindi tale da determinare la perdita di equilibrio) e la caduta.
In particolare, i testi escussi hanno dichiarato tutti di essere intervenuti successivamente alla caduta dell'odierno attore, tanto da non essere stati in grado di descrivere come lo sia caduto, e quindi se, ad es., sia scivolato Pt_1
o se sia inciampato o se abbia perso autonomamente l'equilibrio.
Inoltre, non hanno verificato – e dunque non hanno potuto riferire – la presenza o meno, sui gradini delle scale, di eventuali sostanze scivolose. Uno dei testi ha affermato solo di aver visto due vermi su uno scalino della rampa sulla quale lo
è stato rinvenuto e soccorso dopo la caduta, senza verificare e dunque Pt_1 riferire di alcuna correlazione, tuttavia, tra la loro presenza e una presunta scivolosità del gradino;
ulteriore teste ha anzi riferito che era capitato di verificare talvolta la presenza di tali vermi nei locali dell'Istituto formativo e, rispondendo alla domanda posta del giudice, ha aggiunto che non erano viscidi perché avevano una corazza coriacea. Tale teste ha indicato inoltre che tali vermi erano lunghi circa un centimetro. Tanto, quindi – deve qui evidenziarsi - da poter essere avvistati dalle persone (in ordine a tutto quanto sopra v. le dichiarazioni del teste , che alla domanda se fosse vero che il Testimone_1 gradino sul quale è scivolato il sig. fosse scivoloso per la presenza Parte_1 di una sostanza non meglio identificata, non visibile e senza che ciò fosse segnalato, ha risposto: “Nulla so in ordine alle condizioni di tale gradino”, per
4 poi aggiungere “quello che io so è questo: ho udito una voce che diceva “sono caduto”. Tale voce era dell'attore perché ho riconosciuto la voce, ma non l'ho visto fisicamente cadere né il punto della presunta caduta””; v. ancora le dichiarazioni rese dal teste “Quando è avvenuto il fatto, io Testimone_4 ero nel mio ufficio. Richiamato dalle grida sono uscito dall'ufficio e ho trovato il sig. a terra. Non ho riscontrato visivamente, sugli scalini facenti parte Pt_2 della rampa che si trovava al di sopra del pianerottolo in cui vi era lo e Pt_2 dalla quale presumo che fosse sceso, alcuna sostanza viscida. …visivamente non ho visto chiazze di acqua o caffè”; v. ancora le dichiarazioni del teste
“Non ho visto l cadere ma posso dire che salendo Testimone_5 Pt_2 alcuni gradini sopra la posizione dove stava lui ho notato sopra un gradino dei vermetti. ADR Si trattava, in particolare, di due vermi”; v. ancora le dichiarazioni rese dal teste “nell'atrio magari furono trovate, qualche Testimone_4 volta nel corso del tempo, delle larve, in un numero sporadico e limitato.
Comunque non erano viscidi perché avevano una corazza coriacea. Erano grandi circa 1 o 1 centimetri ed erano neri. Comunque io non ho mai visto questi vermi salire al piano di sopra”).
In ordine, poi, alle strisce antiscivolo presenti sui gradini, è emerso che quelle apposte sugli scalini vicino ai quali è stato rinvenuto il corpo dello e sui Pt_1 quali, quindi, si presume che questo sia caduto, erano rovinate (così il teste
“In alcune parti le strisce antiscivolo mancavano o erano rotte Tes_5 nell'edificio; in particolare, sulla rampa alla fine della quale ho trovato l Pt_1 qualche striscia antiscivolo era rotta”).
L'indicata caratteristica della striscia antiscivolo dei gradini, tuttavia, non prova il nesso causale tra la res e l'evento (la caduta dell'attore), che peraltro è stato individuato dallo stesso attore in altro fattore, ovvero nella presenza di una sostanza viscida (v. ricorso introduttivo): il fatto che la striscia antiscivolo sia rovinata o assente non rende il gradino scivoloso e dunque tale da causare la caduta dell'ignaro passante (come lo sarebbe la presenza di una sostanza scivolosa), ma solo meno agevole e meno sicuro il passaggio, per essere l'attrito garantito solo dalla ordinaria superficie di passaggio.
5 Dunque la fattispecie di responsabilità invocata nel caso di specie non è integrata e pertanto la domanda risarcitoria attorea deve essere rigettata.
3. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi stabiliti dal D.M. 55/2014 con riguardo all'attività rientrante nella fase di studio, nella fase introduttiva, nella fase decisionale (tenuto conto della elementarità delle questioni di fatto e di diritto affrontate) e sulla base dei valori medi con riguardo all'attività istruttoria (per essere la stessa consistita nell'accurata escussione di diversi testimoni in plurime udienze) seguono la soccombenza.
Il difensore della convenuta è antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) rigetta, in quanto infondata, la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta da nei confronti di Istituzione Formativa della Parte_1
Provincia di CP_1
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che liquida in € 4.712,00 per compenso
[...] professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, da versarsi direttamente al difensore antistatario della detta convenuta
(avv. Angelo Pariani).
Rieti, 20.12.2025 Il Giudice
dott. Roberto Colonnello
6
IN NOME DEL POPOL O ITAL IANO
IL TRIBUNALE DI RIETI in persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha emesso la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile iscritta al n. 930 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza del 30.6.2025 emessa a seguito della scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Gianluca Coppo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
E
C.F. Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Angelo Pariani che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
CONVENUTA sulla base delle
CONCLUSIONI di cui alle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc nel termine perentorio assegnato del 19 giugno 2025
1 MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio è stato introdotto da , il quale ha convenuto Parte_1 in giudizio l esponendo: Controparte_1 che in data 21/10/2016, mentre si trovava nei locali utilizzati istituzionalmente dal predetto Istituto al fine di svolgere ivi la propria attività lavorativa, scivolava e cadeva rovinosamente a terra all'atto di scendere le scale interne dell'edificio; che in particolare la caduta era avvenuta “in quanto un gradino delle scale era reso scivoloso dalla presenza di una sostanza non meglio identificata, non visibile e senza che ciò fosse segnalato”; che inoltre “su parte dello scalino le strisce antiscivolo erano parzialmente assenti verosimilmente perché rimosse o danneggiate o comunque non manutenute con la necessaria attenzione e diligenza”; che a seguito della suddetta caduta, esso attore, infortunatosi, veniva immediatamente trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale “San
Camillo De Lellis” di ove, a seguito di esami ed accertamenti gli veniva CP_1 riscontrato un “trauma cranico minore con ferita abrasa regione frontale, trauma distrattivo arto superiore destro e trauma distrattivo rachide cervicale, prognosi gg. 20”; che esso attore, anche nel periodo successivo all'evento, avvertiva dolore e deficit articolare a carico del rachide cervicale con rigidità e contrattura muscolare;
episodi ricorrenti di cefalea e vertigini posizionali nonché parestesie a carico degli arti superiori;
dolore e deficit articolare a carico della spalla destra, con ipovalidità dell'arto, riduzione in forza e lieve deficit della funzionalità della mano, facile stancabilità sotto sforzo, dolore in sede lombare e anosmia.
L'attore ha dunque chiesto accertarsi la responsabilità dell'Istituzione Formativa della provincia di quale custode delle scale scivolose sulle quali era caduto, CP_1
e condannarsi la stessa al risarcimento di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Si è costituita in giudizio l'Istituzione Formativa della Provincia la quale CP_1 ha contestato la pretesa risarcitoria attorea, chiedendo in via preliminare la conversione del rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. (con cui
2 l'attore aveva introdotto il giudizio) nel rito ordinario, stante la necessità di un'istruzione complessa.
Il Tribunale ha disposto il mutamento del rito e quindi le parti hanno depositato le memorie istruttorie ex art. 183, VI comma c.p.c.
La causa è stata quindi istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali con l'escussione dei testi , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 [...]
Tes_4
Quindi è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al fine di statuire sull'an della responsabilità prima di espletare eventuale ulteriore attività istruttoria (ctu; eventuali ispezioni sui luoghi) funzionale a determinare il quantum del danno da risarcire.
Quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Tanto premesso, la domanda attorea è da qualificare come azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c.
La fattispecie di responsabilità in questione è integrata, come noto, dalla sussistenza di un potere di intervento su una res in capo ad un soggetto;
da un evento di danno e da un nesso causale tra la res e l'evento di danno (art. 2051
c.c.).
Solo quando ricorrono tali elementi costitutivi della fattispecie sorge in capo al custode della res l'obbligo di risarcire il danno (artt. 1173 e 2051 c.c.).
Onerato della prova di tali elementi è l'attore (art. 2697 c.c.). La giurisprudenza ha avuto modo di affermare ripetutamente, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., che il danneggiato ha onere di provare che “l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cass. Civ. Sez. III, 18-05-2012, n. 7937; v. anche Cass.,
13 luglio 2011, n. 15389, e, in precedenza, Cass., 11 gennaio 2008, n. 390, Id.,
17 luglio 2009, n.16719; v. pure Cass., 13 luglio 2011, n. 15375 ove si rileva fra l'altro, che l'anomalia della res deve essere provata dal danneggiato). Ancora, ha affermato che “in tema di responsabilità ai sensi dell'art 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia),
3 e solo dopo che egli abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito.” (cfr. Cass Civ., 05-02-2013 n. 2660), specificando anche che
“la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi i cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte” (cfr. Cass. Civ. Sez. VI 20/10/2015 n. 21212.]
Tanto chiarito, nel caso di specie l'attore non ha adempiuto a tale onere probatorio in quanto l'espletata istruttoria ha dato conto solo della sua caduta per le scale nelle circostanze di tempo e di luogo dallo stesso descritte, ma non anche del necessario nesso causale tra la res (la scala che l'attore ha assunto essere scivolosa e quindi tale da determinare la perdita di equilibrio) e la caduta.
In particolare, i testi escussi hanno dichiarato tutti di essere intervenuti successivamente alla caduta dell'odierno attore, tanto da non essere stati in grado di descrivere come lo sia caduto, e quindi se, ad es., sia scivolato Pt_1
o se sia inciampato o se abbia perso autonomamente l'equilibrio.
Inoltre, non hanno verificato – e dunque non hanno potuto riferire – la presenza o meno, sui gradini delle scale, di eventuali sostanze scivolose. Uno dei testi ha affermato solo di aver visto due vermi su uno scalino della rampa sulla quale lo
è stato rinvenuto e soccorso dopo la caduta, senza verificare e dunque Pt_1 riferire di alcuna correlazione, tuttavia, tra la loro presenza e una presunta scivolosità del gradino;
ulteriore teste ha anzi riferito che era capitato di verificare talvolta la presenza di tali vermi nei locali dell'Istituto formativo e, rispondendo alla domanda posta del giudice, ha aggiunto che non erano viscidi perché avevano una corazza coriacea. Tale teste ha indicato inoltre che tali vermi erano lunghi circa un centimetro. Tanto, quindi – deve qui evidenziarsi - da poter essere avvistati dalle persone (in ordine a tutto quanto sopra v. le dichiarazioni del teste , che alla domanda se fosse vero che il Testimone_1 gradino sul quale è scivolato il sig. fosse scivoloso per la presenza Parte_1 di una sostanza non meglio identificata, non visibile e senza che ciò fosse segnalato, ha risposto: “Nulla so in ordine alle condizioni di tale gradino”, per
4 poi aggiungere “quello che io so è questo: ho udito una voce che diceva “sono caduto”. Tale voce era dell'attore perché ho riconosciuto la voce, ma non l'ho visto fisicamente cadere né il punto della presunta caduta””; v. ancora le dichiarazioni rese dal teste “Quando è avvenuto il fatto, io Testimone_4 ero nel mio ufficio. Richiamato dalle grida sono uscito dall'ufficio e ho trovato il sig. a terra. Non ho riscontrato visivamente, sugli scalini facenti parte Pt_2 della rampa che si trovava al di sopra del pianerottolo in cui vi era lo e Pt_2 dalla quale presumo che fosse sceso, alcuna sostanza viscida. …visivamente non ho visto chiazze di acqua o caffè”; v. ancora le dichiarazioni del teste
“Non ho visto l cadere ma posso dire che salendo Testimone_5 Pt_2 alcuni gradini sopra la posizione dove stava lui ho notato sopra un gradino dei vermetti. ADR Si trattava, in particolare, di due vermi”; v. ancora le dichiarazioni rese dal teste “nell'atrio magari furono trovate, qualche Testimone_4 volta nel corso del tempo, delle larve, in un numero sporadico e limitato.
Comunque non erano viscidi perché avevano una corazza coriacea. Erano grandi circa 1 o 1 centimetri ed erano neri. Comunque io non ho mai visto questi vermi salire al piano di sopra”).
In ordine, poi, alle strisce antiscivolo presenti sui gradini, è emerso che quelle apposte sugli scalini vicino ai quali è stato rinvenuto il corpo dello e sui Pt_1 quali, quindi, si presume che questo sia caduto, erano rovinate (così il teste
“In alcune parti le strisce antiscivolo mancavano o erano rotte Tes_5 nell'edificio; in particolare, sulla rampa alla fine della quale ho trovato l Pt_1 qualche striscia antiscivolo era rotta”).
L'indicata caratteristica della striscia antiscivolo dei gradini, tuttavia, non prova il nesso causale tra la res e l'evento (la caduta dell'attore), che peraltro è stato individuato dallo stesso attore in altro fattore, ovvero nella presenza di una sostanza viscida (v. ricorso introduttivo): il fatto che la striscia antiscivolo sia rovinata o assente non rende il gradino scivoloso e dunque tale da causare la caduta dell'ignaro passante (come lo sarebbe la presenza di una sostanza scivolosa), ma solo meno agevole e meno sicuro il passaggio, per essere l'attrito garantito solo dalla ordinaria superficie di passaggio.
5 Dunque la fattispecie di responsabilità invocata nel caso di specie non è integrata e pertanto la domanda risarcitoria attorea deve essere rigettata.
3. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi stabiliti dal D.M. 55/2014 con riguardo all'attività rientrante nella fase di studio, nella fase introduttiva, nella fase decisionale (tenuto conto della elementarità delle questioni di fatto e di diritto affrontate) e sulla base dei valori medi con riguardo all'attività istruttoria (per essere la stessa consistita nell'accurata escussione di diversi testimoni in plurime udienze) seguono la soccombenza.
Il difensore della convenuta è antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) rigetta, in quanto infondata, la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta da nei confronti di Istituzione Formativa della Parte_1
Provincia di CP_1
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che liquida in € 4.712,00 per compenso
[...] professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, da versarsi direttamente al difensore antistatario della detta convenuta
(avv. Angelo Pariani).
Rieti, 20.12.2025 Il Giudice
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