Art. 6.
I pagamenti rateali in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge saranno modificati come appresso:
a) se sono stati disposti in base all' art. 31 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e le rate sono d'importo inferiore a lire 500.000, la somma ancora da pagare verra' corrisposta in rate semestrali consecutive di lire 500.000 ciascuna con cumulazione alla prima di esse dell'importo eventualmente residuo inferiore alle lire 500.000;
b) se sono stati disposti in base al sesto comma dell'art. 51 della stessa legge, e le rate sono di importo inferiore a lire 1.000.000, la somma ancora da pagare verra' corrisposta in rate semestrali consecutive di lire 1.000.000 ciascuna con emulazione alla prima di esse dell'importo eventualmente residuo inferiore a lire 1.000.000.
Nessuna modifica sara', invece, apportata a tutti gli altri pagamenti rateali in corso di esecuzione.
I pagamenti rateali in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge saranno modificati come appresso:
a) se sono stati disposti in base all' art. 31 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e le rate sono d'importo inferiore a lire 500.000, la somma ancora da pagare verra' corrisposta in rate semestrali consecutive di lire 500.000 ciascuna con cumulazione alla prima di esse dell'importo eventualmente residuo inferiore alle lire 500.000;
b) se sono stati disposti in base al sesto comma dell'art. 51 della stessa legge, e le rate sono di importo inferiore a lire 1.000.000, la somma ancora da pagare verra' corrisposta in rate semestrali consecutive di lire 1.000.000 ciascuna con emulazione alla prima di esse dell'importo eventualmente residuo inferiore a lire 1.000.000.
Nessuna modifica sara', invece, apportata a tutti gli altri pagamenti rateali in corso di esecuzione.