Rigetto
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/09/2025, n. 7518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7518 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07518/2025REG.PROV.COLL.
N. 06405/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6405 del 2022, proposto da
Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Leone, Rosamaria Petrella, Benedetta Leone, NC Petrella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Leone in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Lisa Ferraro, Francesca Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IO IA, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 4164/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2025 il Cons. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti l’Avvocato Francesca Ambrosio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Aversa è proprietario di un terreno sito in Comune di Giugliano in Campania, alla via Madonna delle Grazie, individuato in catasto al fol. 64, p.lla 14, concesso in locazione, dapprima a IA FA e IA GI (giusta contratto del 03.11.1995) e poi, deceduto IA GI, a BO NC (giusta contratto del 10.06.2003).
Al decesso di quest’ultima, avvenuto nel 2012, il fondo non è stato più concesso in locazione ad alcuno, sebbene detenuto in via di fatto da IA IO (figlio di IA GI e BO NC), e da IA RE che, dopo aver espressamente dichiarato di essere subentrata nel fitto agrario (aprile 2013), a distanza di due mesi rinunciava all’eredità (giugno 2013).
L’Istituto ricorrente ha esercitato i poteri suoi propri di vigilanza sul fondo di proprietà, contestando, dapprima, alla sola IA RE (giusta raccomandata spedita il 26.04.2013) e, poi, anche a IA IO e IA IA (giusta raccomandata spedita il 05.07.2013), l’avvenuta realizzazione abusiva di un immobile per civile abitazione sul fondo, al contempo esortandoli alla riduzione in pristino.
Ha poi formulato in data 3 novembre 2014 un preavviso di giudizio ex art. 46 L. 203/82 per ottenere il rilascio immediato dell’immobile, il risarcimento danni per abusiva detenzione del fondo, previa contestazione del grave inadempimento contrattuale consistente nell’abusiva realizzazione di un immobile sul fondo; senonché la conciliazione non si è conclusa per l’assenza dei convenuti, nonostante la regolare convocazione. Stante la mancata conclusione delle interlocuzioni ha quindi formulato un nuovo preavviso di giudizio ex art. 11 d.lgs. n. 150/2011 (ex art. 46 L. 203/82) nei confronti degli eredi BO-IA (NC, NA, FA, IO, MA, IA e RE IA), affinché venisse dichiarata la cessazione del contratto alla data del 10 novembre 2011 o a data successiva, e la condanna del sig. IO IA e/o degli altri conduttori del fondo al rilascio immediato dello stesso ed al risarcimento del danno per abusiva detenzione previa contestazione del grave inadempimento contrattuale, consistente nell’abusiva realizzazione di un immobile sul fondo
(tentativo di conciliazione anch’esso naufragato a causa della mancata consegna delle ricevute di alcune raccomandate); ha poi intentato un’azione giudiziaria dinanzi al Tribunale di Napoli - Sez. Agraria, conclusasi con la declaratoria di estinzione del giudizio, a causa del decesso di uno degli eredi FA IA e dell’impossibilità a perfezionare la notifica nei confronti della di lui erede, CU TA, causa la sua irreperibilità; ha infine notificato ulteriori diffide a rilasciare il fondo oggetto di contestazione.
2. Con ordinanza n. 48 del 27 novembre 2019 il Comune di Giugliano in Campania, a seguito di sopralluogo avvenuto in data 10 ottobre 2019 (cfr. relazione tecnica prot. n. 106309 richiamata), avendo rinvenuto opere abusive consistenti in un manufatto in muratura di tufo con solaio in laterocemento, composta da piano seminterrato e piano rialzato con una superficie di circa mq. 135 ed una volumetria di circa 900 mc, ha ordinato al solo Istituto Diocesano, e non anche al sig. IA IO, la demolizione delle opere stesse e il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di gg. 90 dalla notifica, avvertendo che – in mancanza - le opere e l’area di sedime, oltre quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sarebbero state acquisite al patrimonio comunale.
3. Con il ricorso iscritto al n.R.G. 533/2020, proposto dinanzi al Tar Campania, l’odierno appellante ha impugnato il provvedimento deducendo, con un primo e articolato motivo l’illegittimità del provvedimento per violazione degli artt. 29 e 31 del D.P.R. 380/2021; con un secondo motivo l’illegittimità del medesimo provvedimento per violazione dell’art. 21-septies della L. 241/1990.
3.1. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 27 aprile 2020, l’Istituto ha altresì chiesto l’annullamento della relazione tecnica prot. n. 106309 del 14 ottobre 2019, depositata in atti dal Comune di Giugliano in Campania in data 24 febbraio 2020, che è stata posta a fondamento dell’ordinanza dirigenziale n. 48 del 27.11.2029, oggetto del ricorso introduttivo.
4. Il TAR Campania, con la sentenza n. 4164/2022, pubblicata il 20 giugno 2022, ha respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello per motivi aggiunti.
5. Avverso tale pronuncia è insorto l’Istituto Diocesano con atto di appello notificato in data 28 luglio 2022, depositato in data 1° agosto 2022, a mezzo del quale ha censurato la decisione ritenendola viziata per error in iudicando, sotto diversi profili. Parte appellante ha censuato la sentenza anche nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti nella parte in cui non ha ritenuto la relazione tecnica, sopra citata, priva di autonomia rispetto all’intero procedimento e dunque priva di potenzialità lesiva nei confronti del destinatario.
6. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di stile, depositata in data 19 luglio 2023 instando per il rigetto dell’appello con vittoria di spese di lite.
7. Entrambe le parti hanno poi depositato memorie difensive.
8. Alla pubblica udienza del 17 settembre 2025 tenutasi da remoto la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
9. Con il primo motivo ed il secondo motivo la sentenza è censurata per non aver considerato l’estraneità dell’Istituto diocesano alla commissione dell’abuso, nonostante fosse evidente non solo la sua estranietà, ma anche che l’ente religioso si è comunque attivato per la demolizione delle opere abusive. In particolare, la sentenza avrebbe erroneamente attribuito rilievo al carattere permanente dell’illecito edilizio e alla funzione ripristinatoria dell’ingiunzione a demolire, senza necessità di approfondire i profili di carattere soggettivo inerenti al medesimo illecito, ritenuti invece rilevanti in sede di acquisizione dell’area di sedime su cui esso è stato realizzato. Avrebbe inoltre considerato esimente solo comportamenti attivi del proprietario incolpevole senza pervenire alla logica conseguenza dell’accoglimento dell’impugnazione, posto che questi sono stati adottati nel caso di specie dall’Istituto diocesano ricorrente.
9.1. Le censure sono infondate. Seppure è vero che quest’ultimo ha reagito sia al mantenimento dell’opera abusiva che all’occupazione del fondo, deve qui essere rammentato che la misura demolitoria ha carattere ripristinatorio essendo volta alla rimozione di un’opera abusiva e, pertanto, è posta a carico del proprietario del bene e dei suoi aventi causa, anche se incolpevoli. Come statuito dalla sentenza di primo grado, la posizione del proprietario non responsabile dell’abuso viene tutelata nella fase successiva all’ordinanza di demolizione (vale a dire al momento dell’acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive e dell’area di sedime). Ed infatti, la giurisprudenza richiamata dallo stresso appellante fa proprio riferimento ai casi in cui veniva impugnato il provvedimento successivo consistente nell’acquisizione al patrimonio del comune, dove rileva l’assenza di colpevolezza del proprietario alla realizzazione dell’abuso. In altri termini, la circostanza che il proprietario catastale non sia l’autore dell’abuso non implica l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione o di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, emessa nei suoi confronti, ma solo l'inidoneità del provvedimento repressivo a costituire titolo per l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime sulla quale insiste il bene.
10. Con il terzo motivo deduce l’appellante l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non si è tenuto conto dell’indisponibilità materiale del bene in quanto oggetto di sequestro penale e, pertanto, non è stata accolta la censura di nullità ex art. 21-septies L. n. 241/1990 dell’ordinanza di demolizione n° 48/2019. In particolare, del decreto di sequestro preventivo del 2 ottobre 2019, unitamente al verbale di sequestro e nomina del custode giudiziario, adottati dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nord nei confronti del detentore materiale dell’area, IO IA, notificati all’Istituto diocesano dal Comando di Polizia Giudiziaria della Città Metropolitana di Napoli, precedenti all’ordinanza n. 48 del 27 novembre 2019.
10.1. La censura è infondata. Va ribadito sul punto che l’atto qui impugnato consiste nell’ingiunzione demolitoria e non nell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale che ben potrebbe legittimare la dedotta censura. L’ordine demolitorio si fonda semplicemente sull’abusività delle opere e ne ingiunge la riduzione in pristino e, pertanto, prescinde da eventuali ostacoli in fatto ed in diritto alla sua esecuzione la cui rilevanza è circoscritta alla fase esecutiva del provvedimento, ed in particolare ai fini dell’accertamento della sua eventuale inottemperanza. Con specifico riguardo al sequestro penale dell’immobile, la giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare il principio ora espresso (cfr., tra le altre: Cons. Stato, II, 30 luglio 2025, n. 6746; VII, 10 luglio 2025, n. 6028; 23 maggio 2025, n. 4538; 22 maggio 2025, n. 4465).
11. Con il quarto motivo l’appellante si duole della declaratoria di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, in quanto la relazione tecnica prot. n. 106309 del 14 ottobre 2019, depositata in atti dal Comune di Giugliano in Campania in data 24 febbraio 2020 ed impugnata con i motivi aggiunti sarebbe comunque lesiva. La censura è infondata come correttamente rilevato dai giudici di prime cure in quanto trattasi all’evidenza di un atto endoprocedimentale.
12. Conclusivamente, l’appello va respinto in quanto infondato.
13. Sussistono ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 da remoto con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia Vivarelli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO