Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/02/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7030 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente:
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe RT
Patanè, come da mandato in atti
Attore opponente
E
(già , e per essa quale Controparte_1 CP_1
mandataria,
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Pietro Controparte_2
Sidoti, come da mandato in atti;
Convenuta opposta
All'udienza del 19 febbraio 2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: “conclude come da memoria ex art. 171 ter n.1 cpc.; in via istruttoria come da memoria ex art. 171 ter n.2 cpc.”; per parte opposta: “conclude come da comparsa di costituzione e risposta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione il Sig. ha proposto RT
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1056/2024, con il quale
1
somma di euro 67.799,85 (oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria) in favore di . Controparte_1
L'attore ha, in primo luogo, espressamente negato ex art.214 cpc. la propria sottoscrizione con riferimento alla fideiussione del
18.11.2011 ed all'atto di integrazione della fideiussione del
16.11.2012 (cfr. doc.
3-4 fasc. parte convenuta) posti a fondamento del credito azionato in via monitoria.
Gli altri motivi di opposizione proposti concernono la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 L. 287/1990, la decadenza ex art. 1957 c.c. e la mancanza di prova del credito.
L'opponente ha, quindi, richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:”Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, nel merito: a) revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1056/2024 (R.G. n.
11931/2023) del 8.4.2024 emesso dal Tribunale di Firenze a favore della in virtù del disconoscimento operato Controparte_1
dall'opponente e comunque per tutti i motivi esposti nel presente atto;
b) accertare e dichiarare la inesistenza o la nullità e/o invalidità e/o inefficacia della fideiussione denominata “Fideiussione pro-quota
“omnibus” senza vincolo di solidarietà” del 18.11.2011 e della lettera del 16.11.2012 con cui è stata aumentata la somma garantita, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla e CP_3 [...]
nei confronti della per Controparte_3 Controparte_4
tutti i motivi esposti nel presente atto;
c) in subordine, accertare e dichiarare comunque la nullità della clausola, di cui all'articolo 6
2 delle condizioni contrattuali della fideiussione denominata
“Fideiussione pro-quota “omnibus” senza vincolo di solidarietà” del
18.11.2011, derogativa del termine di cui all'art. 1957 c.c. per violazione dell'art. 2 della L. 287/1990, e quindi dichiarare spirato il termine decadenziale di cui all'art. 1957, primo comma, c.c. e, conseguentemente dichiarare libero il Sig da RT
qualunque obbligazione nei confronti della controparte, revocando e/o dichiarando nullo il decreto ingiuntivo opposto;
d) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare comunque la nullità della clausola, di cui all'articolo 6 delle condizioni contrattuali della fideiussione denominata “Fideiussione pro-quota “omnibus” senza vincolo di solidarietà” del 18.11.2011, derogativa del termine di cui all'art. 1957
c.c. in quanto vessatoria ex art. 33, comma 1 e/o comma 2 lettera t), del D.Lgs. 206/2005, e quindi dichiarare spirato il termine decadenziale di cui all'art. 1957, primo comma, c.c. e, conseguentemente dichiarare libero il Sig da RT
qualunque obbligazione nei confronti della controparte, revocando e/o dichiarando nullo il decreto ingiuntivo opposto;
e) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la mancanza di prova del credito azionato dalla società opposta e conseguentemente revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la relativa domanda di pagamento;
f) in ogni caso, rigettare comunque la domanda di pagamento ed ogni domanda proposta dalla
[...]
nei confronti del Signor in Controparte_1 RT
quanto infondate per tutti i motivi esposti nel presente atto. Con ogni più ampia riserva di ulteriori deduzioni, produzioni ed istanze istruttorie nei termini di legge e con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
3 La convenuta costituendosi in giudizio ha contestato integralmente l'opposizione proposta, proponendo “formale istanza in via incidentale di verificazione ex art. 216 cpc della firma apposta al contratto del 18.11.2011 e della relativa integrazione del
16.11.2012”, con formulazione di “espressa riserva di depositare l'originale dei contratti entro i termini di rito”.
L'opposta ha rassegnato le conclusioni di seguito riportate:” Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito così giudicare IN VIA PRELIMINARE - NEL
MERITO 1) accertare e dichiarare che l'opposizione svolta dal Sig.
non è fondata su prova scritta e/o né di pronta RT
soluzione e, per l'effetto, 2) concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n. 1056/2024 emesso dal Tribunale di
Firenze in data 8.04.2024. IN VIA PRINCIPALE 3) respingere integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto, 4) confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1056/2024 emesso dal Tribunale di
Firenze in data 8.04.2024. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto d.i. ed in ogni caso: 5) accertare e dichiarare la debenza, in forza delle cessioni di crediti di cui in narrativa, a carico del Sig. ed in favore di RT [...]
, della somma complessiva di € 67.799,85, e Controparte_1
comunque entro i limiti della fideiussione, oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio e, per l'effetto,
6) condannare il Sig. al pagamento in favore di RT
, della somma complessiva di € 67.799,85, Controparte_1
oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del
4 presente giudizio. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA 7) accertare e dichiarare la debenza, in forza della cessione di crediti di cui in narrativa, a carico del Sig. ed in favore di RT
– occorrendo, anche ai sensi degli artt. Controparte_1
2033 e/o 2041 c.c. – della somma complessiva di € 67.799,85, oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio e, per l'effetto, 8) condannare il Sig. al RT
pagamento in favore di – occorrendo, anche Controparte_1
ai sensi degli artt. 2033 e/o 2041 c.c. della somma complessiva di €
67.799,85, oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio e, per l'effetto. IN VIA INCIDENTALE 9) disporre gli accertamenti tecnici necessari volti alla verificazione, ex art. 216 cpc, della fideiussione del 18.11.2011 e della conseguente integrazione del 16.11.2012 indicando come scrittura di comparazione la procura alle liti sottoscritta dal medesimo all'Avv.
Patanè, ovvero mediante comparazione della scrittura del Sig. previo ordine di scrittura sotto dettatura alla RT
presenza di un consulente tecnico, ai sensi dell'art. 219 cpc. Con riserva di depositare l'originale del suddetto contratto su ordine/autorizzazione dell'Ill.mo Giudice adito. Con vittoria di compensi professionali e spese di lite”.
La causa è stata istruita unicamente in via documentale.
2. L'opposizione proposta è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Come sopra evidenziato, con l'opposizione proposta il sig. RT
ha espressamente disconosciuto la propria sottoscrizione
[...]
5 apposta sulla fideiussione denominata “Fideiussione pro-quota
“omnibus” senza vincolo di solidarietà” del 18.11.2011 e sulla lettera del 16.11.2012 di aumento della somma garantita, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla e CP_3 Controparte_3
nei confronti della azionati in via
[...] Controparte_4
monitoria da quale cessionaria dl credito.
A fronte di tale disconoscimento, formulato inequivocamente ai sensi dell'art. 214, comma 1, c.p.c., è stata proposta istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. dalla convenuta, la quale, pur essendo stata onerata del deposito delle due scritture in questione in originale, non vi ha, tuttavia, provveduto (cfr. verbale del 19-2-
2025:” L'avv.ssa CHIARI dichiara che gli originali dei due documenti oggetto di disconoscimento e di istanza di verificazione non sono stati reperiti”).
Ebbene, deve rilevarsi che in tema di disconoscimento di scrittura privata la Corte di Cassazione ha affermato che:” costituisce principio pacifico - al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio - nella giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. n.
16998/2015) che, ove sia prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale il contenuto e l'autenticità della sottoscrizione (non avendo alcuna rilevanza - diversamente da quanto erroneamente asserito dalla
Corte di appello - che la stessa non chieda anche l'esibizione dell'originale), il giudice non può attribuire alcuna efficacia probatoria a tale documento, a meno che la parte, che l'abbia prodotto, intenda avvalersene, chiedendone la verificazione giudiziale e, quindi, solo nel caso in cui - all'esito della procedura prevista dagli artt. 216 e ss.
6 c.p.c. - rimanga accertata la veridicità e l'originalità della sottoscrizione del documento stesso, è consentito conferirgli, in funzione decisoria, l'efficacia propriamente prevista dalla legge, ovvero - con riferimento al caso di specie - quella contemplata dall'art. 2702 c.c..
E' stato, altresì, precisato che, qualora venga formalizzata la richiesta di verificazione in via incidentale della scrittura disconosciuta da parte di chi vuole avvalersi della sua efficacia probatoria, è onere di quest'ultimo di provvedere alla produzione del suo originale, implicando l'intervenuto disconoscimento anche la contestazione dell'esistenza dell'originale (cfr. Cass. n.
9869/2000 e Cass. n. 9202/2004), giacché la sua acquisizione agli atti del giudizio consente che la perizia grafica si svolga su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico (cfr., da ultimo, Cass. n. 35167/2021).
Diversamente, alla parte che invochi la verificazione giudiziale della copia del documento prodotto rimane la sola possibilità di dare prova del suo contenuto - inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione - con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità
(cfr. Cass. n. 7267/2014; e Cass. n. 33769/2019), precisandosi, a tal proposito, che non può far ricorso alla prova testimoniale o a quella per presunzioni per dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento medesimo, salvo che ne abbia previamente dedotto e dimostrato la perdita incolpevole
7 dell'originale (cfr., in particolare, Cass. n. 24306/2017)” (cfr. in questi termini Cass. 8161/2023).
Detto orientamento è stato confermato dalla Suprema Corte, con una più recente pronuncia, la n. 8304 del 2024, la quale ha aggiunto che la mancata produzione della scrittura in originale nel termine di cui all'art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., determina la tardività del documento eventualmente prodotto in seguito, con conseguente impossibilità di dare luogo all'espletamento dell'istanza di verificazione (cfr. la relativa massima:” Se si disconosce la fotocopia di una scrittura privata, la parte che se ne vuole avvalere deve produrre l'originale, e altresì che, se poi di questo si verifica ulteriore disconoscimento, deve chiederne la verificazione. Il disconoscimento dell'autenticità della firma della scrittura privata fa sì che la parte che se ne voglia avvalere debba produrre l'originale per ottenerne la verificazione, altrimenti potrà essere possibile provare con i mezzi ordinari il contenuto del documento, ma giammai la firma. E infatti l'articolo 217 c.p.c. prevede che, qualora sia richiesta verificazione, il giudice istruttore deve disporre cautele di custodia del documento”).
Tanto premesso, nella vicenda processuale in esame non si può che prendere atto che, a fronte del disconoscimento della sottoscrizione da parte dell'opponente, la convenuta ha proposto l'istanza di verificazione senza però provvedere al deposito di alcun documento originale, rendendo così impossibile procedere alla stessa, con conseguente inutilizzabilità del contratto di fideiussione ai sensi dell'art. 2702 c.c. quale prova del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria.
8 Ne discende che la pretesa creditoria azionata in via monitoria risulta sfornita di titolo costitutivo, ciò che impone il rigetto della relativa domanda di condanna.
Ogni altra questione risulta assorbita
Tanto premesso, in accoglimento dell'opposizione proposta, deve, dunque, essere disposta la revoca del decreto ingiuntivo, con rigetto di ogni domanda di condanna spiegata da parte convenuta.
4. Vanno poste a carico della convenuta, in considerazione della soccombenza di quest'ultima, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014, con applicazione degli importi minimi per la fase di trattazione-istruttoria e per quella decisoria, stante il mancato svolgimento di attività istruttoria e l'assenza di scambio di memorie conclusionali nella fase decisoria, in ragione della discussione orale.
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. rigetta ogni domanda avanzata da parte opposta;
3. condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, liquidate in euro 9.142,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge.
Firenze, 20 febbraio 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
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