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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/11/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.952 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA nato [...] elettivamente domiciliato\a Parte_1 in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.ANTONIO AMBROSINO e RINALDI GABRIELE ( C.F._1
Indirizzo Telematico;
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
GA LV, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI N. 28 82100 BENEVENTO
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 07/03/2025 Parte_1 esponeva di aver richiesto l'accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento della disabilità art.3 co.3 L.n.104\92, ma che lo stesso non gli\le era stato riconosciuto in via amministrativa;
che era stata proposta ATP ma che il CTU aveva restituito gli atti per assenza a vista, benchè la perizianda nel giorno della visita fosse impossibilitata a presenziare per motivi di salute, come da certificato prodotto;
che, pertanto, doveva disporsi nuova nomina del CTU. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare la sussistenza del requisito sanitario richiesto, con condanna dell' al pagamento CP_1
1 delle spese di lite, con distrazione. Regolarmente costituito, l' si opponeva al ricorso e ne chiedeva CP_1 il rigetto. La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note. Preliminarmente va evidenziato come la presente controversia attenga a contestazioni formulate in ordine alla consulenza tecnica svolta in sede di Accertamento tecnico preventivo. Tali contestazioni, com'è noto, devono essere particolarmente analitiche e dettagliate, non potendosi limitare ad una mera generica contestazione dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto. Nel caso in esame parte ricorrente contesta la circostanza che il CTU ha restituito gli atti per assenza a visita e chiede il rinnovo della consulenza, dal momento che la ricorrente, come da certificato medico, era affetta da malattia ed impossibilitata a presenziare nel giorno fissato dal consulente per la visita. Ciò premesso, è pacifico che l'assenza giustificata per cause di salute, documentata e tempestivamente rappresentata al C.T.U./cancelleria, integra motivo idoneo per disporre nuova visita in rinnovazione, in ossequio ai poteri di cui agli artt. 196 e 421 c.p.c. e al principio di collaborazione e leale contraddittorio nelle operazioni peritali (artt. 191–195 c.p.c.). Viceversa, in difetto di prova della tempestiva comunicazione o di idoneità del certificato (contenuto, data, nesso causale con la data visita), la richiesta di rinnovo si risolve in contestazione generica. Nel caso di specie, si limita a produrre un Parte_1 certificato medico in data 17.12.2024 che la dichiara affetta da faringite con febbre e formula una prognosi di gg.
3. Detto certificato non risulta inviato al CTU né tampoco prodotto nel procedimento per ATP. In atti è stata prodotta la corrispondenza intercorsa con il CTU dalla quale emerge che, solo in data 30.12.2024, il difensore chiedeva fissarsi nuova visita non avendo potuto la parte presenziare alla visita del 18.12.2024 (ancora una volta senza allegazione di certificato). Alla richiesta il CTU rispondeva di aver già restituito gli atti, decorsi 12 giorni dalla data fissata per le operazioni peritali, “senza peraltro alcuna giustifica medica”. Deve concludersi, dunque, in mancanza di idonea e tempestiva trasmissione al CTU della documentazione giustificativa dell'assenza, che detta assenza è ingiustificata, né può addivenirsi a nuova nomina. Ne consegue che la domanda dev'essere rigettata. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le
2 parti le spese di lite ex art.152 disp.att., in considerazione del reddito dichiarato.
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da in data 07/03/2025 Parte_1 così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Così deciso in Benevento il 12/11/2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
3
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.952 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA nato [...] elettivamente domiciliato\a Parte_1 in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.ANTONIO AMBROSINO e RINALDI GABRIELE ( C.F._1
Indirizzo Telematico;
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
GA LV, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI N. 28 82100 BENEVENTO
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 07/03/2025 Parte_1 esponeva di aver richiesto l'accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento della disabilità art.3 co.3 L.n.104\92, ma che lo stesso non gli\le era stato riconosciuto in via amministrativa;
che era stata proposta ATP ma che il CTU aveva restituito gli atti per assenza a vista, benchè la perizianda nel giorno della visita fosse impossibilitata a presenziare per motivi di salute, come da certificato prodotto;
che, pertanto, doveva disporsi nuova nomina del CTU. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare la sussistenza del requisito sanitario richiesto, con condanna dell' al pagamento CP_1
1 delle spese di lite, con distrazione. Regolarmente costituito, l' si opponeva al ricorso e ne chiedeva CP_1 il rigetto. La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note. Preliminarmente va evidenziato come la presente controversia attenga a contestazioni formulate in ordine alla consulenza tecnica svolta in sede di Accertamento tecnico preventivo. Tali contestazioni, com'è noto, devono essere particolarmente analitiche e dettagliate, non potendosi limitare ad una mera generica contestazione dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto. Nel caso in esame parte ricorrente contesta la circostanza che il CTU ha restituito gli atti per assenza a visita e chiede il rinnovo della consulenza, dal momento che la ricorrente, come da certificato medico, era affetta da malattia ed impossibilitata a presenziare nel giorno fissato dal consulente per la visita. Ciò premesso, è pacifico che l'assenza giustificata per cause di salute, documentata e tempestivamente rappresentata al C.T.U./cancelleria, integra motivo idoneo per disporre nuova visita in rinnovazione, in ossequio ai poteri di cui agli artt. 196 e 421 c.p.c. e al principio di collaborazione e leale contraddittorio nelle operazioni peritali (artt. 191–195 c.p.c.). Viceversa, in difetto di prova della tempestiva comunicazione o di idoneità del certificato (contenuto, data, nesso causale con la data visita), la richiesta di rinnovo si risolve in contestazione generica. Nel caso di specie, si limita a produrre un Parte_1 certificato medico in data 17.12.2024 che la dichiara affetta da faringite con febbre e formula una prognosi di gg.
3. Detto certificato non risulta inviato al CTU né tampoco prodotto nel procedimento per ATP. In atti è stata prodotta la corrispondenza intercorsa con il CTU dalla quale emerge che, solo in data 30.12.2024, il difensore chiedeva fissarsi nuova visita non avendo potuto la parte presenziare alla visita del 18.12.2024 (ancora una volta senza allegazione di certificato). Alla richiesta il CTU rispondeva di aver già restituito gli atti, decorsi 12 giorni dalla data fissata per le operazioni peritali, “senza peraltro alcuna giustifica medica”. Deve concludersi, dunque, in mancanza di idonea e tempestiva trasmissione al CTU della documentazione giustificativa dell'assenza, che detta assenza è ingiustificata, né può addivenirsi a nuova nomina. Ne consegue che la domanda dev'essere rigettata. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le
2 parti le spese di lite ex art.152 disp.att., in considerazione del reddito dichiarato.
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da in data 07/03/2025 Parte_1 così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Così deciso in Benevento il 12/11/2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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