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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/03/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 541/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere relatore
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 16.02.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6142/2023, pubblicata il 18/07/2023,
TRA
C.F. ) con l'Avv. Pietro Caruso Parte_1 P.IVA_1
-APPELLANTE-
CONTRO
C.F. ) con l'Avv. Fabrizio Panigo Guerra Controparte_1 P.IVA_2
-APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6142/2023, pubblicata il
18/07/2023, in materia di “Somministrazione”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma integrale della sentenza n. 6142/2023 (RG 4688/2022) emessa dal Tribunale di Milano, Sez. XI civ., GU la dott.ssa Alessandra Terreri, depositata in data 18.07.2023, pubblicata in pari data e mai notificata all'appellante, così provvedere:
In via principale:
1. Accogliere integralmente l'appello proposto con il presente atto e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: pagina 1 di 7 In via principale, nel merito:
- rigettare tutte le domande, eccezioni, deduzioni e istanze della controparte e, per l'effetto, confermare l'ingiunzione di pagamento Prot. n. 12434 del 17.11.2021, notifica in data 20.01.2022, limitatamente alla somma di Euro 12.907,91=, oltre interessi di mora ex art. 38
Regolamento del Servizio Idrico Integrato dal dovuto al saldo di tutte le fatture portate nella ingiunzione di pagamento impugnata, oltre spese di notifica dell'ingiunzione, per tutti i motivi di cui in narrativa, nessuno escluso;
in subordine:
- accertare e dichiarare il debitore di Controparte_2 Parte_1 della somma di Euro 12.907,91=, per le causali e i motivi di cui in narrativa, nessuno escluso, e per l'effetto condannare controparte al pagamento in favore di ella Parte_2 predetta somma di Euro 12.907,91=o quella maggiore o minore somma che il Giudicante riterrà di giustizia oltre interessi di mora ex art 38 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato dal dovuto al saldo, oltre spese di notifica;
in via ulteriormente gradata:
- accertare e dichiarare il debitore di Controparte_2 Parte_1 della complessiva somma di Euro 12.907,91=, o quella maggiore o minore somma che il Giudicante riterrà di giustizia, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal giorno della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo.
2. In ulteriore subordine accertare e dichiarare il debitore di Controparte_2 Parte_1 della complessiva somma di Euro 1.391,69= di cui alla fattura n. 201491753 del 24.01.2014, oltre interessi di mora ex art. 38 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato dal dovuto all'effettivo soddisfo, o quella maggiore o minore somma che il Giudicante riterrà di giustizia;
3. In ogni caso
Per l'effetto, Condannare al pagamento delle spese e competenze di Controparte_2 entrambi i gradi di giudizio, oltre 15 % rimborso spese generali, 4% C.P.A. e 22% IVA –se dovuta;
4. In via istruttoria
Si chiede che la Ill.ma Corte d'Appello adita, rimetta la causa in istruttoria e ordini:
- l'interrogatorio formale dell'amministratore del Controparte_2 Controparte_3
, con sede in Pogliano Milanese (MI), Via Garibaldi n. 22
[...]
- in caso di risposta negativa, l'audizione per prova testimoniale della dott.ssa Testimone_1 di Cap Holding S.p.a., ufficio Recupero del credito, sito in Milano (MI) Via Rimini n. 38, sui seguenti capitoli di prova:
01) Vero che nel mese di febbraio 2020, l'amministratore del si recava Controparte_2 presso gli Uffici di Cap Holding/Amiacque in Milano (MI), Via Carlo Rimini n. 38;
02) Vero che in tale occasione, nel febbraio 2020 l'amministratore del Controparte_2 chiedeva il beneficio della rateazione del debito maturato dal nei Controparte_2 confronti di dal 2000 fino a quel momento, pari a complessivi € 23.685,80”. Parte_1
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni pagina 2 di 7 A. NEL MERITO: rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa mandando assolta parte convenuta da ogni domanda contro la medesima proposta con ogni statuizione di legge e di giustizia, ovvero in via subordinata dichiarare comunque inammissibile e/o nulla e/o annullabile e/o inefficace e/o invalida e/o inesistente e/o illegittima l'ingiunzione di pagamento opposta e, conseguentemente, revocare la stessa per le motivazioni in atti.
B. IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone alle istanze istruttorie tutte formulate e reiterate in questo giudizio per le motivazioni in atti.
C. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge per entrambi i gradi di giudizio con parziale riforma della sentenza sul punto”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il primo grado di giudizio
Il in persona del legale rappresentante, proponeva - ex artt. 2 e 3 del R.D. Controparte_2
639/1910 e art. 31 D.lgs. 150/2011 - innanzi il Tribunale di Milano opposizione all'ingiunzione di pagamento Prot. n. 12434 del 17.11.2021 notificata in data 20.01.2022 ed emessa da
[...] per la somma di € 14.367,53 per il mancato pagamento delle fatture n. Parte_1
20006000000820, n. 20066000000804, n. 20086000000641, n. 200860000009823, n.
20096000011082, n. 20106000019144, n. 20106000015758, n. 2012497236, n. 201491753 e n. 2021363094 relative alla somministrazione di acqua potabile ed eventuali quote di tariffa riguardanti servizi di fognatura e depurazione.
A sostegno dell'opposizione il instando per la sospensione Controparte_2 dell'esecutività dell'ingiunzione, eccepiva l'illegittimità della procedura di ingiunzione fiscale, l'intervenuta prescrizione quinquennale o biennale del credito azionato, l'insussistenza dei requisiti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento stante la mancata produzione delle fatture nonché l'inammissibilità dell'ingiunzione per carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Formulava infine istanza di condanna ex art. 96, ultimo comma c.p.c. per la temerarietà dell'azione avversaria.
Si costituiva la società , già contestando tutte le doglianze e Parte_1 Controparte_4 dando atto dell'intervenuto pagamento, nelle more, di € 1.448,97 a saldo della fattura n. 2021363094 del 2021 a seguito della notifica dell'ingiunzione.
Respinta l'istanza di sospensione e depositate le memorie ex art. 183 comma 6 cpc, la causa veniva rinviata all'udienza del 18.7.2023 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza n. 6142/2023 pubblicata il 18.7.2023, il Tribunale disponeva la revoca dell'ingiunzione di pagamento Prot. n. 12434 del 17 novembre 2021 emessa da Parte_1
nei confronti di rilevando l'intervenuta prescrizione quinquennale
[...] Controparte_2 di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. per tutte le fatture rimaste insolute, eccetto l'ultima perché emessa nell'anno 2021 ma pari all'importo di 0 € e la n. 201491753 emessa il 24.1.2014 dell'importo di € 1.391,69, saldata in corso di causa. pagina 3 di 7 Il Giudice di prime cure infine disponeva la compensazione delle spese di lite del processo attesa la reciproca soccombenza.
Il presente grado di appello
Avverso la suddetta sentenza interponeva appello deducendo i seguenti Parte_1 motivi:
- errore della statuizione di primo grado laddove ha escluso la rilevanza della mancata opposizione all'ingiunzione fiscale precedentemente notificata n. 7228 del 13.06.2018 ed i suoi effetti sul decorso della prescrizione;
- errore della statuizione di primo grado in merito ai pagamenti effettuati dal debitore in corso di causa, avendo il giudice erroneamente ritenuta pagata la fattura n. 201491753 del 24.01.2014;
- errore della statuizione di primo grado laddove non ha ritenuto la necessità di escutere i testi in merito alla prova dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva in giudizio il contestando l'appello, chiedendone il rigetto Controparte_2 ed istando, mediante appello incidentale, per la condanna di al pagamento delle Parte_1 spese di lite anche del primo grado di giudizio.
All'udienza di prima comparizione le parti concordemente chiedevano che la causa venisse rimessa in decisione.
Il Consigliere istruttore concedeva i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c. rinviando all'udienza dell'11.2.2025 in cui la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione e poi decisa nella camera di consiglio svoltasi il 18.2.2025.
***
Ritiene la Corte che l'appello sia parzialmente fondato e debba essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Con il primo motivo di gravame parte appellante deduce l'errore della statuizione di primo grado laddove non ha ritenuto interrotta la prescrizione in ragione della mancata opposizione da parte del all'ingiunzione fiscale del 2018. Sul punto occorre osservare quanto CP_2 segue.
Sono oggetto dell'ingiunzione fiscale di pagamento le fatture n. 20006000000820 del
05.10.2000 con scadenza in pari data, n. 20066000000804 del 21.02.2006 con scadenza in pari data, n. 20086000000641 del 07.04.2008 con scadenza in pari data, n. 200860000009823 del
13.10.2008 con scadenza in pari data, n. 20096000011082 del 09.10.2009 e scadenza in pari data, n. 20106000019144 del 25.01.2010 con scadenza in pari data, n. 20106000015758 dell'01.10.2010 con scadenza in pari data, n. 2012497236 del 12.06.2012 con scadenza in pari data, n. 201491753 del 24.01.2014 con scadenza in pari data, n. 2021363094 del 02.07.2021 con scadenza in pari data.
Va premesso che la prescrizione biennale introdotta dalla legge n. 205/2017 si applica, ai sensi dell'art. 1 comma 10, alle sole fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020 e dunque, nel caso di specie, esclusivamente all'ultima fattura in quanto emessa nell'anno 2021 trovando pagina 4 di 7 invece applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. per tutte le restanti fatture.
Tale ultima fattura n. 2021363094 del 02.07.2021 è stata pagata da parte del nelle CP_2 more del giudizio di opposizione, come espressamente dichiarato dalla stessa nella Parte_1 propria comparsa di costituzione.
Quanto alle altre, fermo il termine di prescrizione quinquennale, occorre analizzare l'eventuale intervento di validi atti interruttivi del termine di prescrizione.
Emerge dagli atti di causa che la creditrice avesse già formulato ingiunzione di Parte_1 pagamento nel 2018, Prot. n. 7228 del 13.06.2018, notificata in data 23.08.2018 (doc 3 appellante) per il pagamento di varie fatture tra le quali anche quelle oggetto di causa.
Tale precedente ingiunzione non è tuttavia stata opposta dal che risulta Controparte_2 aver proposto opposizione esclusivamente avverso l'ingiunzione di pagamento Prot. n. 12434 del 17.11.2021, notifica in data 20.01.2022, dando così origine al presente giudizio.
Secondo la tesi sostenuta dall'appellante, il Condominio debitore non potrebbe sollevare alcuna eccezione con riferimento alla fatture sopra citate non essendo il credito portato dall'ingiunzione più sindacabile in quanto divenuto “irretrattabile” in ragione della mancata tempestiva opposizione avversaria. Il Condominio, in altri termini, non avendo opposto la precedente ingiunzione avrebbe così determinato la definitiva cristallizzazione delle pretese creditorie così come azionate nel 2018.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Come anche stabilito dalla Suprema Corte, la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella (Cass.,
SS.UU., sent. n. 23397/2016).
L'ingiunzione di pagamento del 2018, pertanto, rappresenta certamente un atto interruttivo del termine di prescrizione, ma da ciò non può indursi che l'assenza di opposizione a tale ingiunzione determini la debenza dei crediti ivi contenuti ove già prescritti ancorché non contestati. Così ragionando, si finirebbe per ritenere che l'asserita “cristallizzazione” del credito sia idonea a superare l'avvenuta prescrizione.
Pertanto, avuto riguardo alla data dell'ingiunzione di pagamento del 2018, primo atto utile interruttivo del termine prescrizionale, deve riconoscersi l'esigibilità delle fatture emesse nei cinque anni precedenti e dunque dal 13.6.2013 al 13.6.2018.
Devono quindi ritenersi prescritte le fatture con scadenza a partire dal 2000 e sino al giugno
2012, mentre non risultano prescritte sia la fattura n. 201491753 del 24.01.2014 che quella n.2021363094 del 02.07.2021 (con riferimento alla quale ultima tuttavia, come già detto, è intervenuto il pagamento da parte del . CP_2
Invero, alle medesime conclusioni si perverrebbe anche a voler considerare quale primo atto interruttivo il sollecito di del novembre 2017 (doc 5 appellante) risultando Parte_1 parimenti prescritte tutte le fatture con scadenza dal 2000 sino a giugno 2012, con l'eccezione della fattura del 2014.
pagina 5 di 7 Non risulta invece prova del sollecito che assume di aver inviato al Parte_1 CP_2 già nel 2011, in assenza di documentazione in tal senso.
Il primo motivo di appello è dunque infondato dovendosi considerare prescritte, come correttamente rilevato dal Tribunale, tutte le fatture insolute portate dall'ingiunzione opposta, con l'eccezione, oltre che dell'ultima fattura emessa, di quella n. 201491753 del 2014.
Il secondo motivo di gravame, relativo ai pagamenti effettivamente svolti dal CP_2 debitore nelle more del giudizio, è invece fondato.
Infatti, con riferimento alla fattura n. 201491753 del 24.01.2014, unica fattura insoluta non prescritta, deve ritenersi che il Tribunale sia incorso in errore laddove l'ha considerata pagata dal dopo la notifica dell'ingiunzione. CP_2
Orbene in atti non risulta alcuna documentazione che attesti il pagamento della predetta fattura, né ciò viene sostenuto dalle parti. Invero il a tale proposito ha limitato le proprie CP_2 doglianze, peraltro del tutto generiche, alla mancata prova della quantità di consumo registrato, al corretto funzionamento del contatore e alla corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore, senza tuttavia contestare nello specifico la fattura in questione o il suo importo e certamente senza eccepirne l'avvenuto pagamento.
Invero è lo stesso Giudice di prime cure che inizialmente dà atto dell'intervenuto pagamento della fattura n. 2021363094 del 2021 per la somma di € 1.448,97 salvo poi ritenere “saldate con il pagamento avvenuto in corso di causa” le fatture non colpite da prescrizione “n. 201491753 del 24.01.2014, dell'importo di € 1.391,69= e n. 2021363094 del 02.07.2021 dell'importo di € 0,00”.
E' dunque evidente l'errore in cui è incorso il Tribunale nella statuizione che pertanto, con riferimento a questo punto, deve essere riformata.
Il deve essere quindi condannato a pagare a € 1.391,69, Controparte_2 Parte_1 oltre interessi di mora ex art.38 Regolamento del Servizio Idrico Integrato dal dovuto al saldo, quale somma portata dalla fattura n. 201491753 del 24.01.2014 rimasta insoluta e non prescritta.
Alla luce delle osservazioni che precedono e con riferimento alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, il in quanto parzialmente soccombente, deve essere Controparte_2 condannato a pagare in favore di 1/3 delle spese liquidate tenuto conto del Parte_1 decisum, compensandosi interamente tra le parti i restanti 2/3.
Le spese vengono liquidate ai sensi del DM n. 147/22 per entrambi i gradi di giudizio secondo i parametri medi quanto al primo grado e per il presente grado di appello secondo i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione
(consistente nella sola partecipazione all'udienza di prima comparizione, ma da liquidarsi necessariamente anche in appello: Cass. n. 30219/23).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6142/2023 pubblicata il 18.7.2023 Parte_1 così provvede:
pagina 6 di 7 a) Accoglie l'appello limitatamente alla fattura n. 201491753 del 2014 e, per l'effetto, condanna il a pagare a la somma di € 1.391,69 oltre accessori come Controparte_2 Parte_1 da motivazione.
b) Compensa tra le parti le spese di lite dei due gradi di giudizio limitatamente a due terzi e condanna l'appellato a rimborsare il residuo terzo all'appellante Controparte_2 liquidato, quanto al primo grado, in € 850,66 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie,
IVA e Cpa e, quanto al presente grado, in complessivi € 806,33 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e Cpa.
Milano, 18 febbraio 2025.
Il Consigliere Istruttore Il Presidente
Adriana Cassano Cicuto Laura Sara Tragni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere relatore
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 16.02.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6142/2023, pubblicata il 18/07/2023,
TRA
C.F. ) con l'Avv. Pietro Caruso Parte_1 P.IVA_1
-APPELLANTE-
CONTRO
C.F. ) con l'Avv. Fabrizio Panigo Guerra Controparte_1 P.IVA_2
-APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6142/2023, pubblicata il
18/07/2023, in materia di “Somministrazione”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma integrale della sentenza n. 6142/2023 (RG 4688/2022) emessa dal Tribunale di Milano, Sez. XI civ., GU la dott.ssa Alessandra Terreri, depositata in data 18.07.2023, pubblicata in pari data e mai notificata all'appellante, così provvedere:
In via principale:
1. Accogliere integralmente l'appello proposto con il presente atto e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: pagina 1 di 7 In via principale, nel merito:
- rigettare tutte le domande, eccezioni, deduzioni e istanze della controparte e, per l'effetto, confermare l'ingiunzione di pagamento Prot. n. 12434 del 17.11.2021, notifica in data 20.01.2022, limitatamente alla somma di Euro 12.907,91=, oltre interessi di mora ex art. 38
Regolamento del Servizio Idrico Integrato dal dovuto al saldo di tutte le fatture portate nella ingiunzione di pagamento impugnata, oltre spese di notifica dell'ingiunzione, per tutti i motivi di cui in narrativa, nessuno escluso;
in subordine:
- accertare e dichiarare il debitore di Controparte_2 Parte_1 della somma di Euro 12.907,91=, per le causali e i motivi di cui in narrativa, nessuno escluso, e per l'effetto condannare controparte al pagamento in favore di ella Parte_2 predetta somma di Euro 12.907,91=o quella maggiore o minore somma che il Giudicante riterrà di giustizia oltre interessi di mora ex art 38 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato dal dovuto al saldo, oltre spese di notifica;
in via ulteriormente gradata:
- accertare e dichiarare il debitore di Controparte_2 Parte_1 della complessiva somma di Euro 12.907,91=, o quella maggiore o minore somma che il Giudicante riterrà di giustizia, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal giorno della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo.
2. In ulteriore subordine accertare e dichiarare il debitore di Controparte_2 Parte_1 della complessiva somma di Euro 1.391,69= di cui alla fattura n. 201491753 del 24.01.2014, oltre interessi di mora ex art. 38 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato dal dovuto all'effettivo soddisfo, o quella maggiore o minore somma che il Giudicante riterrà di giustizia;
3. In ogni caso
Per l'effetto, Condannare al pagamento delle spese e competenze di Controparte_2 entrambi i gradi di giudizio, oltre 15 % rimborso spese generali, 4% C.P.A. e 22% IVA –se dovuta;
4. In via istruttoria
Si chiede che la Ill.ma Corte d'Appello adita, rimetta la causa in istruttoria e ordini:
- l'interrogatorio formale dell'amministratore del Controparte_2 Controparte_3
, con sede in Pogliano Milanese (MI), Via Garibaldi n. 22
[...]
- in caso di risposta negativa, l'audizione per prova testimoniale della dott.ssa Testimone_1 di Cap Holding S.p.a., ufficio Recupero del credito, sito in Milano (MI) Via Rimini n. 38, sui seguenti capitoli di prova:
01) Vero che nel mese di febbraio 2020, l'amministratore del si recava Controparte_2 presso gli Uffici di Cap Holding/Amiacque in Milano (MI), Via Carlo Rimini n. 38;
02) Vero che in tale occasione, nel febbraio 2020 l'amministratore del Controparte_2 chiedeva il beneficio della rateazione del debito maturato dal nei Controparte_2 confronti di dal 2000 fino a quel momento, pari a complessivi € 23.685,80”. Parte_1
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni pagina 2 di 7 A. NEL MERITO: rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa mandando assolta parte convenuta da ogni domanda contro la medesima proposta con ogni statuizione di legge e di giustizia, ovvero in via subordinata dichiarare comunque inammissibile e/o nulla e/o annullabile e/o inefficace e/o invalida e/o inesistente e/o illegittima l'ingiunzione di pagamento opposta e, conseguentemente, revocare la stessa per le motivazioni in atti.
B. IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone alle istanze istruttorie tutte formulate e reiterate in questo giudizio per le motivazioni in atti.
C. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge per entrambi i gradi di giudizio con parziale riforma della sentenza sul punto”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il primo grado di giudizio
Il in persona del legale rappresentante, proponeva - ex artt. 2 e 3 del R.D. Controparte_2
639/1910 e art. 31 D.lgs. 150/2011 - innanzi il Tribunale di Milano opposizione all'ingiunzione di pagamento Prot. n. 12434 del 17.11.2021 notificata in data 20.01.2022 ed emessa da
[...] per la somma di € 14.367,53 per il mancato pagamento delle fatture n. Parte_1
20006000000820, n. 20066000000804, n. 20086000000641, n. 200860000009823, n.
20096000011082, n. 20106000019144, n. 20106000015758, n. 2012497236, n. 201491753 e n. 2021363094 relative alla somministrazione di acqua potabile ed eventuali quote di tariffa riguardanti servizi di fognatura e depurazione.
A sostegno dell'opposizione il instando per la sospensione Controparte_2 dell'esecutività dell'ingiunzione, eccepiva l'illegittimità della procedura di ingiunzione fiscale, l'intervenuta prescrizione quinquennale o biennale del credito azionato, l'insussistenza dei requisiti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento stante la mancata produzione delle fatture nonché l'inammissibilità dell'ingiunzione per carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Formulava infine istanza di condanna ex art. 96, ultimo comma c.p.c. per la temerarietà dell'azione avversaria.
Si costituiva la società , già contestando tutte le doglianze e Parte_1 Controparte_4 dando atto dell'intervenuto pagamento, nelle more, di € 1.448,97 a saldo della fattura n. 2021363094 del 2021 a seguito della notifica dell'ingiunzione.
Respinta l'istanza di sospensione e depositate le memorie ex art. 183 comma 6 cpc, la causa veniva rinviata all'udienza del 18.7.2023 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza n. 6142/2023 pubblicata il 18.7.2023, il Tribunale disponeva la revoca dell'ingiunzione di pagamento Prot. n. 12434 del 17 novembre 2021 emessa da Parte_1
nei confronti di rilevando l'intervenuta prescrizione quinquennale
[...] Controparte_2 di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. per tutte le fatture rimaste insolute, eccetto l'ultima perché emessa nell'anno 2021 ma pari all'importo di 0 € e la n. 201491753 emessa il 24.1.2014 dell'importo di € 1.391,69, saldata in corso di causa. pagina 3 di 7 Il Giudice di prime cure infine disponeva la compensazione delle spese di lite del processo attesa la reciproca soccombenza.
Il presente grado di appello
Avverso la suddetta sentenza interponeva appello deducendo i seguenti Parte_1 motivi:
- errore della statuizione di primo grado laddove ha escluso la rilevanza della mancata opposizione all'ingiunzione fiscale precedentemente notificata n. 7228 del 13.06.2018 ed i suoi effetti sul decorso della prescrizione;
- errore della statuizione di primo grado in merito ai pagamenti effettuati dal debitore in corso di causa, avendo il giudice erroneamente ritenuta pagata la fattura n. 201491753 del 24.01.2014;
- errore della statuizione di primo grado laddove non ha ritenuto la necessità di escutere i testi in merito alla prova dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva in giudizio il contestando l'appello, chiedendone il rigetto Controparte_2 ed istando, mediante appello incidentale, per la condanna di al pagamento delle Parte_1 spese di lite anche del primo grado di giudizio.
All'udienza di prima comparizione le parti concordemente chiedevano che la causa venisse rimessa in decisione.
Il Consigliere istruttore concedeva i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c. rinviando all'udienza dell'11.2.2025 in cui la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione e poi decisa nella camera di consiglio svoltasi il 18.2.2025.
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Ritiene la Corte che l'appello sia parzialmente fondato e debba essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Con il primo motivo di gravame parte appellante deduce l'errore della statuizione di primo grado laddove non ha ritenuto interrotta la prescrizione in ragione della mancata opposizione da parte del all'ingiunzione fiscale del 2018. Sul punto occorre osservare quanto CP_2 segue.
Sono oggetto dell'ingiunzione fiscale di pagamento le fatture n. 20006000000820 del
05.10.2000 con scadenza in pari data, n. 20066000000804 del 21.02.2006 con scadenza in pari data, n. 20086000000641 del 07.04.2008 con scadenza in pari data, n. 200860000009823 del
13.10.2008 con scadenza in pari data, n. 20096000011082 del 09.10.2009 e scadenza in pari data, n. 20106000019144 del 25.01.2010 con scadenza in pari data, n. 20106000015758 dell'01.10.2010 con scadenza in pari data, n. 2012497236 del 12.06.2012 con scadenza in pari data, n. 201491753 del 24.01.2014 con scadenza in pari data, n. 2021363094 del 02.07.2021 con scadenza in pari data.
Va premesso che la prescrizione biennale introdotta dalla legge n. 205/2017 si applica, ai sensi dell'art. 1 comma 10, alle sole fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020 e dunque, nel caso di specie, esclusivamente all'ultima fattura in quanto emessa nell'anno 2021 trovando pagina 4 di 7 invece applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. per tutte le restanti fatture.
Tale ultima fattura n. 2021363094 del 02.07.2021 è stata pagata da parte del nelle CP_2 more del giudizio di opposizione, come espressamente dichiarato dalla stessa nella Parte_1 propria comparsa di costituzione.
Quanto alle altre, fermo il termine di prescrizione quinquennale, occorre analizzare l'eventuale intervento di validi atti interruttivi del termine di prescrizione.
Emerge dagli atti di causa che la creditrice avesse già formulato ingiunzione di Parte_1 pagamento nel 2018, Prot. n. 7228 del 13.06.2018, notificata in data 23.08.2018 (doc 3 appellante) per il pagamento di varie fatture tra le quali anche quelle oggetto di causa.
Tale precedente ingiunzione non è tuttavia stata opposta dal che risulta Controparte_2 aver proposto opposizione esclusivamente avverso l'ingiunzione di pagamento Prot. n. 12434 del 17.11.2021, notifica in data 20.01.2022, dando così origine al presente giudizio.
Secondo la tesi sostenuta dall'appellante, il Condominio debitore non potrebbe sollevare alcuna eccezione con riferimento alla fatture sopra citate non essendo il credito portato dall'ingiunzione più sindacabile in quanto divenuto “irretrattabile” in ragione della mancata tempestiva opposizione avversaria. Il Condominio, in altri termini, non avendo opposto la precedente ingiunzione avrebbe così determinato la definitiva cristallizzazione delle pretese creditorie così come azionate nel 2018.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Come anche stabilito dalla Suprema Corte, la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella (Cass.,
SS.UU., sent. n. 23397/2016).
L'ingiunzione di pagamento del 2018, pertanto, rappresenta certamente un atto interruttivo del termine di prescrizione, ma da ciò non può indursi che l'assenza di opposizione a tale ingiunzione determini la debenza dei crediti ivi contenuti ove già prescritti ancorché non contestati. Così ragionando, si finirebbe per ritenere che l'asserita “cristallizzazione” del credito sia idonea a superare l'avvenuta prescrizione.
Pertanto, avuto riguardo alla data dell'ingiunzione di pagamento del 2018, primo atto utile interruttivo del termine prescrizionale, deve riconoscersi l'esigibilità delle fatture emesse nei cinque anni precedenti e dunque dal 13.6.2013 al 13.6.2018.
Devono quindi ritenersi prescritte le fatture con scadenza a partire dal 2000 e sino al giugno
2012, mentre non risultano prescritte sia la fattura n. 201491753 del 24.01.2014 che quella n.2021363094 del 02.07.2021 (con riferimento alla quale ultima tuttavia, come già detto, è intervenuto il pagamento da parte del . CP_2
Invero, alle medesime conclusioni si perverrebbe anche a voler considerare quale primo atto interruttivo il sollecito di del novembre 2017 (doc 5 appellante) risultando Parte_1 parimenti prescritte tutte le fatture con scadenza dal 2000 sino a giugno 2012, con l'eccezione della fattura del 2014.
pagina 5 di 7 Non risulta invece prova del sollecito che assume di aver inviato al Parte_1 CP_2 già nel 2011, in assenza di documentazione in tal senso.
Il primo motivo di appello è dunque infondato dovendosi considerare prescritte, come correttamente rilevato dal Tribunale, tutte le fatture insolute portate dall'ingiunzione opposta, con l'eccezione, oltre che dell'ultima fattura emessa, di quella n. 201491753 del 2014.
Il secondo motivo di gravame, relativo ai pagamenti effettivamente svolti dal CP_2 debitore nelle more del giudizio, è invece fondato.
Infatti, con riferimento alla fattura n. 201491753 del 24.01.2014, unica fattura insoluta non prescritta, deve ritenersi che il Tribunale sia incorso in errore laddove l'ha considerata pagata dal dopo la notifica dell'ingiunzione. CP_2
Orbene in atti non risulta alcuna documentazione che attesti il pagamento della predetta fattura, né ciò viene sostenuto dalle parti. Invero il a tale proposito ha limitato le proprie CP_2 doglianze, peraltro del tutto generiche, alla mancata prova della quantità di consumo registrato, al corretto funzionamento del contatore e alla corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore, senza tuttavia contestare nello specifico la fattura in questione o il suo importo e certamente senza eccepirne l'avvenuto pagamento.
Invero è lo stesso Giudice di prime cure che inizialmente dà atto dell'intervenuto pagamento della fattura n. 2021363094 del 2021 per la somma di € 1.448,97 salvo poi ritenere “saldate con il pagamento avvenuto in corso di causa” le fatture non colpite da prescrizione “n. 201491753 del 24.01.2014, dell'importo di € 1.391,69= e n. 2021363094 del 02.07.2021 dell'importo di € 0,00”.
E' dunque evidente l'errore in cui è incorso il Tribunale nella statuizione che pertanto, con riferimento a questo punto, deve essere riformata.
Il deve essere quindi condannato a pagare a € 1.391,69, Controparte_2 Parte_1 oltre interessi di mora ex art.38 Regolamento del Servizio Idrico Integrato dal dovuto al saldo, quale somma portata dalla fattura n. 201491753 del 24.01.2014 rimasta insoluta e non prescritta.
Alla luce delle osservazioni che precedono e con riferimento alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, il in quanto parzialmente soccombente, deve essere Controparte_2 condannato a pagare in favore di 1/3 delle spese liquidate tenuto conto del Parte_1 decisum, compensandosi interamente tra le parti i restanti 2/3.
Le spese vengono liquidate ai sensi del DM n. 147/22 per entrambi i gradi di giudizio secondo i parametri medi quanto al primo grado e per il presente grado di appello secondo i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione
(consistente nella sola partecipazione all'udienza di prima comparizione, ma da liquidarsi necessariamente anche in appello: Cass. n. 30219/23).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6142/2023 pubblicata il 18.7.2023 Parte_1 così provvede:
pagina 6 di 7 a) Accoglie l'appello limitatamente alla fattura n. 201491753 del 2014 e, per l'effetto, condanna il a pagare a la somma di € 1.391,69 oltre accessori come Controparte_2 Parte_1 da motivazione.
b) Compensa tra le parti le spese di lite dei due gradi di giudizio limitatamente a due terzi e condanna l'appellato a rimborsare il residuo terzo all'appellante Controparte_2 liquidato, quanto al primo grado, in € 850,66 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie,
IVA e Cpa e, quanto al presente grado, in complessivi € 806,33 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e Cpa.
Milano, 18 febbraio 2025.
Il Consigliere Istruttore Il Presidente
Adriana Cassano Cicuto Laura Sara Tragni
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