Art. 8. 1. All' articolo 26 della legge 28 marzo 1968, n. 434 , e' aggiunta la seguente lettera:
" l) vigila sul regolare funzionamento dei collegi provinciali".
Nota all'art. 8:
- Il testo dell' art. 26 della legge n. 434/1968 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 26 (Attribuzioni del consiglio nazionale). - Il consiglio del collegio nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:
a) esprime, quando e' richiesto dal Ministro per la grazia e la giustizia, il proprio parere sui prodotti di legge e di regolamento che interessano la professione;
b) coordina e promuove le attivita' dei consigli dei collegi intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;
c) propone la costituzione di nuovi collegi;
d) esprime il proprio parere sulla fusione di collegi;
e) esprime il proprio parere sullo scioglimento dei consigli dei collegi, e sulla relativa nomina di commissari straordinari;
f) designa i periti agrari chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale o internazionale;
g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e la giustizia, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi (*);
h) determina, nei limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del collegio nazionale, e con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e la giustizia, la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali (**);
i) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi e dei collegi revisori dei conti;
l) vigila sul regolare funzionamento dei collegi provinciali".
--------
(*) Il contributo dovuto per il biennio 1990-1991 e' stato da ultimo elevato a L. 150.000 con D.M. 2 settembre 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1989).
(**) Il contributo dovuto per l'anno 1990 e' stato confermato in L. 20.000 con D.M. 3 giugno 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1989).
" l) vigila sul regolare funzionamento dei collegi provinciali".
Nota all'art. 8:
- Il testo dell' art. 26 della legge n. 434/1968 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 26 (Attribuzioni del consiglio nazionale). - Il consiglio del collegio nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:
a) esprime, quando e' richiesto dal Ministro per la grazia e la giustizia, il proprio parere sui prodotti di legge e di regolamento che interessano la professione;
b) coordina e promuove le attivita' dei consigli dei collegi intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;
c) propone la costituzione di nuovi collegi;
d) esprime il proprio parere sulla fusione di collegi;
e) esprime il proprio parere sullo scioglimento dei consigli dei collegi, e sulla relativa nomina di commissari straordinari;
f) designa i periti agrari chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale o internazionale;
g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e la giustizia, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi (*);
h) determina, nei limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del collegio nazionale, e con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e la giustizia, la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali (**);
i) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi e dei collegi revisori dei conti;
l) vigila sul regolare funzionamento dei collegi provinciali".
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(*) Il contributo dovuto per il biennio 1990-1991 e' stato da ultimo elevato a L. 150.000 con D.M. 2 settembre 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1989).
(**) Il contributo dovuto per l'anno 1990 e' stato confermato in L. 20.000 con D.M. 3 giugno 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1989).