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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 28/11/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 723\2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice rel.-est. dott.ssa Anna Smedile Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.723 \2024 R.G.; promossa da
, c.f..: , nata a Parte_1 C.F._1
Milazzo il 19/08/1973 e residente in [...] IS.247/A, assistita, giusta autorizzazione del Giudice Tutelare, dal suo amministratore di sostegno,
e rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Pantò Agata;
Parte_2
ricorrente contro
, c.f. nato in [...], il CP_1 C.F._2
5/05/1987;
resistente contumace E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 21/11/2025 è comparsa la sola parte ricorrente, che ha chiesto che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti. Il PM ha fatto pervenire il proprio parere senza nulla osservare.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/06/2024 , Parte_1
assistita dal suo amministratore di sostegno, ha premesso di Parte_2
aver contratto matrimonio in data 26 agosto 2014, celebrato con il rito civile, con
. CP_1
Ha adito l'intestato Tribunale chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, non essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale e, conseguentemente, pronunciarsi sentenza di divorzio.
Con sentenza n. 1000/2024 depositata il 25.10.2024 e pubblicata il
29.10.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del
21/11/2025, soltanto la ricorrente è comparsa personalmente così dovendosi dichiarare la contumacia del resistente attinto da notifica (cfr. relata del
22.1.2025)
La Giudice, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in conformità al disposto di cui
2 all'art. 473 bis.22 c.p.c.
Benché il resistente non sia cittadino italiano, bensì marocchino, risulta, comunque, sussistente la giurisdizione sulla controversia in esame.
Infatti, in materia matrimoniale, l'art. 3 del Reg. CE 2201/2003 (cd.
Bruxelles II bis; in vigore dal 1°.08.2004 ed applicabile dal 1°.03.2005 in tutti gli
Stati Membri, ad eccezione della Danimarca) dettando criteri alternativi e concorrenti, senza gerarchia tra loro, attribuisce la competenza a conoscere delle cause matrimoniali alle autorità giurisdizionali degli stati membri nel cui territorio si trova, per quel che qui interessa, la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso.
Nel caso di specie risulta documentato che la ricorrente, cittadina italiana, risieda a Torregrotta da oltre un anno (v. certificato di residenza depositato il
12.06.2024).
Per quanto riguarda la legge applicabile l'art. 8 del Reg. UE 1259/2010, del
20 dicembre 2010 (cd. Roma III) prevede, nel caso di mancanza di scelta da parte degli interessati della normativa da applicare al loro caso, una serie di criteri stabiliti in via successiva che determinano la normativa applicabile;
in particolare tali criteri individuano in ordine la legge: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita
3 l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Poiché, nel caso di specie, non risulta alcuna scelta formale da parte dei coniugi, deve ritenersi applicabile la legge dello Stato italiano, ove la ricorrente - ancora e da sempre - risiede.
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, sussistendone i presupposti. È documentalmente provato che tra i coniugi è stata dichiarata la separazione personale con sentenza n. 1000/2024 depositata il
25.10.2024 e pubblicata il 29.10.2024 – di cui è in atti l'attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. del 7.11.2025 - e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione. La manifestazione della volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale conferma inequivocabilmente la rottura insanabile della comunione materiale e spirituale di vita che sorregge il matrimonio. Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'artt. 3, n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, e successive modifiche, per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Tenuto conto della natura del procedimento, oltre che del contegno processuale del convenuto rimasto contumace, sussistono i presupposti per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, uditi il PM e le parti, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
CP_1
4 2. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di Torregrotta, in data 26/08/2014, da e Parte_1
, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune, CP_1
al n. 1, parte 1, serie A;
3. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune competente di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone, per l'effetto, che la decisione, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al suddetto Ufficiale di stato civile a cura della cancelleria;
4. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 27/11/2025
LA GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Elisa Di Giovanni) (dott. Antonino Orifici)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice rel.-est. dott.ssa Anna Smedile Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.723 \2024 R.G.; promossa da
, c.f..: , nata a Parte_1 C.F._1
Milazzo il 19/08/1973 e residente in [...] IS.247/A, assistita, giusta autorizzazione del Giudice Tutelare, dal suo amministratore di sostegno,
e rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Pantò Agata;
Parte_2
ricorrente contro
, c.f. nato in [...], il CP_1 C.F._2
5/05/1987;
resistente contumace E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 21/11/2025 è comparsa la sola parte ricorrente, che ha chiesto che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti. Il PM ha fatto pervenire il proprio parere senza nulla osservare.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/06/2024 , Parte_1
assistita dal suo amministratore di sostegno, ha premesso di Parte_2
aver contratto matrimonio in data 26 agosto 2014, celebrato con il rito civile, con
. CP_1
Ha adito l'intestato Tribunale chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, non essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale e, conseguentemente, pronunciarsi sentenza di divorzio.
Con sentenza n. 1000/2024 depositata il 25.10.2024 e pubblicata il
29.10.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del
21/11/2025, soltanto la ricorrente è comparsa personalmente così dovendosi dichiarare la contumacia del resistente attinto da notifica (cfr. relata del
22.1.2025)
La Giudice, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in conformità al disposto di cui
2 all'art. 473 bis.22 c.p.c.
Benché il resistente non sia cittadino italiano, bensì marocchino, risulta, comunque, sussistente la giurisdizione sulla controversia in esame.
Infatti, in materia matrimoniale, l'art. 3 del Reg. CE 2201/2003 (cd.
Bruxelles II bis; in vigore dal 1°.08.2004 ed applicabile dal 1°.03.2005 in tutti gli
Stati Membri, ad eccezione della Danimarca) dettando criteri alternativi e concorrenti, senza gerarchia tra loro, attribuisce la competenza a conoscere delle cause matrimoniali alle autorità giurisdizionali degli stati membri nel cui territorio si trova, per quel che qui interessa, la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso.
Nel caso di specie risulta documentato che la ricorrente, cittadina italiana, risieda a Torregrotta da oltre un anno (v. certificato di residenza depositato il
12.06.2024).
Per quanto riguarda la legge applicabile l'art. 8 del Reg. UE 1259/2010, del
20 dicembre 2010 (cd. Roma III) prevede, nel caso di mancanza di scelta da parte degli interessati della normativa da applicare al loro caso, una serie di criteri stabiliti in via successiva che determinano la normativa applicabile;
in particolare tali criteri individuano in ordine la legge: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita
3 l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Poiché, nel caso di specie, non risulta alcuna scelta formale da parte dei coniugi, deve ritenersi applicabile la legge dello Stato italiano, ove la ricorrente - ancora e da sempre - risiede.
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, sussistendone i presupposti. È documentalmente provato che tra i coniugi è stata dichiarata la separazione personale con sentenza n. 1000/2024 depositata il
25.10.2024 e pubblicata il 29.10.2024 – di cui è in atti l'attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. del 7.11.2025 - e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione. La manifestazione della volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale conferma inequivocabilmente la rottura insanabile della comunione materiale e spirituale di vita che sorregge il matrimonio. Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'artt. 3, n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, e successive modifiche, per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Tenuto conto della natura del procedimento, oltre che del contegno processuale del convenuto rimasto contumace, sussistono i presupposti per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, uditi il PM e le parti, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
CP_1
4 2. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di Torregrotta, in data 26/08/2014, da e Parte_1
, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune, CP_1
al n. 1, parte 1, serie A;
3. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune competente di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone, per l'effetto, che la decisione, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al suddetto Ufficiale di stato civile a cura della cancelleria;
4. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 27/11/2025
LA GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Elisa Di Giovanni) (dott. Antonino Orifici)
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