TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/12/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa TA TT Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3313 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 24.07.2025 da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]C.F._1
Cannaregio, 880/L, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. all'Avv. Claudia Brocca, in
Venezia, Via Miranese 1 (pec: che lo rappresenta ed assiste Email_1
per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(c.f. , nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Venezia, Fondamenta Giudecca 75/8/2, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carlo
Stradiotto, in Venezia Mestre Via Luigi Einaudi 24 (pec: , Email_2
che la rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo.-
ricorrenti e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 14.10.2025, in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso rettificate ed integrate nelle note di trattazione scritta depositate in data 14.10.2025, che di seguito si riproducono: “Nel merito:
1. dichiarare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio contratto a Venezia in data 18.04.2015 trascritto al registro degli atti del Comune di Venezia al n. 13/p.2/s.A/uff. 1/2015, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Venezia l'annotazione dell'emananda sentenza;
2. i minori
[...]
e sono affidati congiuntamente ai genitori, con residenza anagrafica Per_1 Persona_2
presso la madre;
3. la casa familiare sita in Venezia, Giudecca 75 è assegnata alla madre perché vi abiti con i figli;
4. il diritto di visita del padre viene esercitato come segue: turni ordinari: sett. A: i figli staranno con il padre dal lunedì al martedì (notte compresa); dal venerdì alla domenica (notte compresa); sett. B: i figli staranno con il padre da mercoledì al giovedì (notte compresa); il genitore con cui i minori trascorrono la notte ne curerà l'accompagnamento a scuola ovvero nel diverso luogo accordato dalle parti;
se nel suo turno di responsabilità, un genitore lavora l'intero pomeriggio e la sera e quindi si assenta per gran parte della giornata, chiederà all'altro di subentrargli;
se invece il tempo di assenza è limitato a qualche ora, il genitore si organizzerà con le sue risorse;
in caso di non disponibilità dell'altro genitore a subentrare il genitore si organizzerà con le sue risorse;
gli orari indicati per i trasferimenti dei minori sono indicativi con grado di approssimazione contenibile nella misura di trenta minuti;
i pernottamenti della prole avverranno di regola nelle case site alla Giudecca e a Cannaregio;
i genitori si comunicheranno eventuali soggiorni fuori di città nei periodi di rispettiva competenza, impregiudicati accordi che le parti raggiungano di volta in volta;
in caso di assenza da scuola, il turno di responsabilità del genitore inizia al mattino (ore 10), se il padre è libero da impegni di lavoro, mentre se è impegnato al lavoro il turno inizierà alle ore 14.00; nel caso di malattia di solo uno dei due minori, se questa lo rende non trasportabile, l'altro minore manterrà comunque il calendario suggerito;
è previsto lo svolgimento di una telefonata serale (quando i minori non tornano dall'altro genitore), nella fascia oraria delle 18.30-19.30, a carico del genitore che ha i figli, che li farà chiamare all'altro (sarà questi a fare il numero, rispondere dando un veloce saluto di cortesia per poi passare il telefono ai figli) per un breve momento di saluto;
in caso di eventi “pubblici” che riguardano i figli, entrambi i genitori vi si potranno recare;
i minori saranno accompagnati dal genitore che ha il turno di responsabilità; festività: Carnevale: il genitore che ha il turno di responsabilità durante il weekend lo prosegue fino al martedì mattina (ore 10), quando andrà dall'altro genitore per rimanervi fino al rientro a scuola;
Pasqua: il periodo pasquale verrà diviso tra i genitori, alternandolo negli anni con la giornata del Natale precedente, dall'uscita di scuola del giovedì santo fino alle 18 della domenica di Pasqua con un genitore, Pasquetta fino al rientro a scuola con l'altro; Estate: ciascuno dei genitori potrà trascorrere con i figli due settimane, anche consecutive dal 2026; ciascun genitore darà comunicazione all'altro del proprio periodo di ferie entro il 30 aprile;
in caso di coincidenza del periodo prescelto, la precedenza di scelta sarà ad anni alterni;
nel periodo di vacanza estiva le visite settimanali all'altro genitore saranno sospese;
come per ogni altro periodo di ferie e come per ogni altra occasione in cui i minori dormono fuori casa, ciascun genitore dovrà informare l'altro di dove intende condurre i figli in ferie, fornendo l'indirizzo esatto almeno una settimana prima della data della partenza;
Natale: in alternanza con l'anno precedente, vigilia con il papà e dalle 11 del 25.12 fino alle 11 del 31.12 con la mamma e dal 31.12 al rientro a scuola del
7.1 con il papà; Festività nazionali: se cadono di venerdì e lunedì si “attaccano” al weekend, mente se cadono nel corso della settimana si segue il calendario ordinario;
Compleanno dei minori: la giornata verrà divisa tra i genitori in modo alternato negli anni e tra fratelli (pranzo/cena del
Per_ compleanno con e pranzo/cena del compleanno di , alternando negli anni); Festa Per_2
della Mamma e del papà e compleanno dei genitori: i minori trascorreranno quella giornata/dall'uscita di scuola al giorno dopo assieme al genitore festeggiato, indipendentemente dal turno di responsabilità;
5. il sig. corrisponderà alla SI.ra la somma di euro Pt_1 CP_1
300,00 mensili rivalutabili secondo gli indici ISTAT con base luglio 2025, a titolo di contributo alle spese di mantenimento ordinario dei minori;
le somme saranno corrisposte entro il quinto giorno di ogni mese;
6. Le spese straordinarie di mantenimento, come definite dal protocollo in uso al
Tribunale di Venezia sono a carico dei genitori in pari misura;
7. l'assegno unico e universale viene percepito da entrambi i genitori;
8. volendo provvedere alla definizione dei loro rapporti patrimoniali ed economici, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 l. 898/1970, le parti intendono effettuare la seguente attribuzione e così entro 1 (uno) mese dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili, mediante atto notarile, il sig. Parte_1
trasferirà alla SI.ra , che si impegna ad accettare, senza alcun compenso ma senza CP_1
spirito di liberalità, divenendone in tal modo unica ed esclusiva proprietaria, la quota di sua piena proprietà, pari al 50%, oltre ai diritti, gli accessori, le accessioni e le pertinenze così come determinati dal titolo di provenienza, il cui contenuto le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, dell'immobile già adibito ad abitazione familiare, sito in Venezia Giudecca,
Fondamenta Croce n. 74 (ingresso esterno) e n. 75 (ingresso interno) costituito da appartamento al piano secondo con pertinenza locale magazzino al piano terra, già acquistato dalle parti, per quote indivise eguali, prima del matrimonio in data 16.4.2015 a rogito Notaio dr. , Persona_3
Repertorio n. 12226 - Raccolta n. 8135, registrato all'Agenzia delle Entrate di Venezia il 24.4.2015
n. 1414, e così identificati al Catasto Fabbricati: Comune di Venezia - foglio 19, mapp. 37, sub 14, piano T-2, interno 26, z.c. 3, cat. A/4, Classe 3, vani 4,5, Rendita catastale euro 408. L'immobile viene acquistato con tutti gli arredi e beni mobili ivi esistenti, che rimarranno in proprietà esclusiva della sig.ra . A seguito del perfezionamento della cessione, la sig.ra diverrà CP_1 CP_1
proprietaria esclusiva degli immobili in oggetto in quanto è già proprietaria della quota indivisa di 1/2 (un mezzo) in forza del medesimo titolo di provenienza. Gli immobili verranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti i diritti e gli obblighi relativi, così come pervenuti alla parte cedente in forza del suddetto titolo di provenienza, i cui patti e condizioni si danno qui per integralmente trascritti e accettati dalle parti. Fino al trasferimento, rimarrà a carico del sig.
la quota del 50% del mutuo gravante sull'immobile mentre le spese condominiali Pt_1
eventualmente arretrate relativamente agli oneri di competenza rimarranno a carico di entrambi i proprietari, ferma restante le quota spettante alla sig.ra , quale assegnataria CP_1
dell'immobile in sede di separazione dei coniugi. Le spese notarili sono a carico della sig.ra CP_1
, fermo restando che, trattandosi di atto di regolamentazione degli interessi coniugali, lo
[...]
stesso andrà esente da imposte e tasse ai sensi dell'art. 19 della l.
6.3.1987 n. 74. Inoltre, le parti chiedono, agli effetti fiscali, l'esenzione da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. F della tariffa parte prima, allegata alla legge di registro, DPR 26 aprile 1986 n.131 nonché ai sensi dell'art.19 della legge 6 marzo 1987 n.176, della sentenza della Corte
Costituzionale 11 giugno 2003 n.202 così come chiarite con la circolare n.2E del 21 febbraio 2014, dei trasferimenti immobiliari in quanto ricompresi quale attribuzione avente causa nel presente divorzio. La sig.ra accetta la suddetta attribuzione a titolo di corresponsione in CP_1
unica soluzione ritenuta equa del contributo periodico (c.d. una tantum) ai sensi dell'art. 5 comma
8 l. 898/1970 e, per l'effetto, dichiara che non avrà poi mai null'altro da avere o pretendere dal SI.
in conseguenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio e a nessun Parte_1
altro titolo e/o ragione e, per l'effetto, non potrà promuovere qualsiasi altra successiva domanda di contenuto economico nei confronti del sig. . Entro la data del trasferimento Parte_1
o contestualmente al trasferimento, la sig.ra si impegna ad estinguere a sue spese CP_1
il contratto di mutuo gravante sull'immobile o ad accollarsi in via esclusiva e a sue spese le rate del mutuo successivamente dovute, con liberazione del sig. da ogni obbligo sia nei Parte_1
confronti dell'Istituto Bancario sia della sig.ra e con liberazione dei sigg.ri CP_1 CP_2
e da ogni obbligo fideiussorio, come indicati al punto 5) delle premesse
[...] Controparte_3
del ricorso. Le parti si impegnano a predisporre e sottoscrivere tutta la documentazione che sarà necessaria per dar corso all'operazione. L'eventuale saldo residuo del conto corrente comune n.
13913/1000/00062882 presso ES OL (ove sono addebitate le rate del mutuo) verrà assegnato in proprietà esclusiva alla SI.ra .
9. il motore dell'imbarcazione Rio 550 Onda CP_1
verrà venduto ed il ricavato ripartito in parti uguali;
10. la sig.ra si impegna a rimettere CP_1
la querela presentata in data 26.3.2024 e a non costituirsi parte civile nel procedimento R.G.N.R.
3824/2024 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia e/o a non promuovere opposizione all'eventuale richiesta di archiviazione;
11. con l'esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi contenuti nel ricorso e nelle conclusioni, le parti dichiarano che sono estinti i reciproci debiti e crediti in relazione a tutte le posizioni pregresse, e in particolare che nulla rimarrà reciprocamente ancora dovuto in riferimento ai ratei di mutuo maturati, alle spese e oneri condominiali relativi alla casa coniugale, a titolo di concorso al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie per i figli e di non aver più a pretendere l'uno dall'altra per tali ragioni;
12. con l'esecuzione ed esatto adempimento degli obblighi contenuti nel ricorso e nelle conclusioni, le parti dichiarano di avere definito tutte le questioni di carattere economico, finanziario e patrimoniale in essere tra le stesse e di non aver più nulla da avere o pretendere l'uno dall'altro in conseguenza del matrimonio, dello scioglimento della comunione legale dei beni, della cessazione degli effetti civili del matrimonio, e comunque a qualsivoglia titolo ragione e/o causa, essendo tra loro cessato ogni rapporto, anche di natura economica e patrimoniale;
13. Le spese e gli oneri del presente procedimento sono integralmente compensati tra le parti. ”.
Per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti ”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 18.04.2015 contratto matrimonio concordatario in Venezia, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Venezia al n. 13/p.2/s.A/uff.1/2015, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per dodici mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione giudiziale (R.G. 1027/2021) conclusasi con sentenza n.
1446/2025, pubblicata il 24.03.2025, del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 14.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per dodici mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione giudiziale (R.G. 1027/2021) conclusasi con sentenza n.
1446/2025 pubblicata il 24.03.2025, del Tribunale di Venezia. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse morale e materiale dei figli, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18.04.2015 da
[...]
e , matrimonio trascritto al registro degli atti di matrimonio del Pt_1 CP_1
Comune di Venezia al n. 13, parte II, serie A, uff.1 dell'anno 2015
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 28.11.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa TA TT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa TA TT Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3313 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 24.07.2025 da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]C.F._1
Cannaregio, 880/L, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. all'Avv. Claudia Brocca, in
Venezia, Via Miranese 1 (pec: che lo rappresenta ed assiste Email_1
per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(c.f. , nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Venezia, Fondamenta Giudecca 75/8/2, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carlo
Stradiotto, in Venezia Mestre Via Luigi Einaudi 24 (pec: , Email_2
che la rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo.-
ricorrenti e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 14.10.2025, in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso rettificate ed integrate nelle note di trattazione scritta depositate in data 14.10.2025, che di seguito si riproducono: “Nel merito:
1. dichiarare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio contratto a Venezia in data 18.04.2015 trascritto al registro degli atti del Comune di Venezia al n. 13/p.2/s.A/uff. 1/2015, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Venezia l'annotazione dell'emananda sentenza;
2. i minori
[...]
e sono affidati congiuntamente ai genitori, con residenza anagrafica Per_1 Persona_2
presso la madre;
3. la casa familiare sita in Venezia, Giudecca 75 è assegnata alla madre perché vi abiti con i figli;
4. il diritto di visita del padre viene esercitato come segue: turni ordinari: sett. A: i figli staranno con il padre dal lunedì al martedì (notte compresa); dal venerdì alla domenica (notte compresa); sett. B: i figli staranno con il padre da mercoledì al giovedì (notte compresa); il genitore con cui i minori trascorrono la notte ne curerà l'accompagnamento a scuola ovvero nel diverso luogo accordato dalle parti;
se nel suo turno di responsabilità, un genitore lavora l'intero pomeriggio e la sera e quindi si assenta per gran parte della giornata, chiederà all'altro di subentrargli;
se invece il tempo di assenza è limitato a qualche ora, il genitore si organizzerà con le sue risorse;
in caso di non disponibilità dell'altro genitore a subentrare il genitore si organizzerà con le sue risorse;
gli orari indicati per i trasferimenti dei minori sono indicativi con grado di approssimazione contenibile nella misura di trenta minuti;
i pernottamenti della prole avverranno di regola nelle case site alla Giudecca e a Cannaregio;
i genitori si comunicheranno eventuali soggiorni fuori di città nei periodi di rispettiva competenza, impregiudicati accordi che le parti raggiungano di volta in volta;
in caso di assenza da scuola, il turno di responsabilità del genitore inizia al mattino (ore 10), se il padre è libero da impegni di lavoro, mentre se è impegnato al lavoro il turno inizierà alle ore 14.00; nel caso di malattia di solo uno dei due minori, se questa lo rende non trasportabile, l'altro minore manterrà comunque il calendario suggerito;
è previsto lo svolgimento di una telefonata serale (quando i minori non tornano dall'altro genitore), nella fascia oraria delle 18.30-19.30, a carico del genitore che ha i figli, che li farà chiamare all'altro (sarà questi a fare il numero, rispondere dando un veloce saluto di cortesia per poi passare il telefono ai figli) per un breve momento di saluto;
in caso di eventi “pubblici” che riguardano i figli, entrambi i genitori vi si potranno recare;
i minori saranno accompagnati dal genitore che ha il turno di responsabilità; festività: Carnevale: il genitore che ha il turno di responsabilità durante il weekend lo prosegue fino al martedì mattina (ore 10), quando andrà dall'altro genitore per rimanervi fino al rientro a scuola;
Pasqua: il periodo pasquale verrà diviso tra i genitori, alternandolo negli anni con la giornata del Natale precedente, dall'uscita di scuola del giovedì santo fino alle 18 della domenica di Pasqua con un genitore, Pasquetta fino al rientro a scuola con l'altro; Estate: ciascuno dei genitori potrà trascorrere con i figli due settimane, anche consecutive dal 2026; ciascun genitore darà comunicazione all'altro del proprio periodo di ferie entro il 30 aprile;
in caso di coincidenza del periodo prescelto, la precedenza di scelta sarà ad anni alterni;
nel periodo di vacanza estiva le visite settimanali all'altro genitore saranno sospese;
come per ogni altro periodo di ferie e come per ogni altra occasione in cui i minori dormono fuori casa, ciascun genitore dovrà informare l'altro di dove intende condurre i figli in ferie, fornendo l'indirizzo esatto almeno una settimana prima della data della partenza;
Natale: in alternanza con l'anno precedente, vigilia con il papà e dalle 11 del 25.12 fino alle 11 del 31.12 con la mamma e dal 31.12 al rientro a scuola del
7.1 con il papà; Festività nazionali: se cadono di venerdì e lunedì si “attaccano” al weekend, mente se cadono nel corso della settimana si segue il calendario ordinario;
Compleanno dei minori: la giornata verrà divisa tra i genitori in modo alternato negli anni e tra fratelli (pranzo/cena del
Per_ compleanno con e pranzo/cena del compleanno di , alternando negli anni); Festa Per_2
della Mamma e del papà e compleanno dei genitori: i minori trascorreranno quella giornata/dall'uscita di scuola al giorno dopo assieme al genitore festeggiato, indipendentemente dal turno di responsabilità;
5. il sig. corrisponderà alla SI.ra la somma di euro Pt_1 CP_1
300,00 mensili rivalutabili secondo gli indici ISTAT con base luglio 2025, a titolo di contributo alle spese di mantenimento ordinario dei minori;
le somme saranno corrisposte entro il quinto giorno di ogni mese;
6. Le spese straordinarie di mantenimento, come definite dal protocollo in uso al
Tribunale di Venezia sono a carico dei genitori in pari misura;
7. l'assegno unico e universale viene percepito da entrambi i genitori;
8. volendo provvedere alla definizione dei loro rapporti patrimoniali ed economici, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 l. 898/1970, le parti intendono effettuare la seguente attribuzione e così entro 1 (uno) mese dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili, mediante atto notarile, il sig. Parte_1
trasferirà alla SI.ra , che si impegna ad accettare, senza alcun compenso ma senza CP_1
spirito di liberalità, divenendone in tal modo unica ed esclusiva proprietaria, la quota di sua piena proprietà, pari al 50%, oltre ai diritti, gli accessori, le accessioni e le pertinenze così come determinati dal titolo di provenienza, il cui contenuto le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, dell'immobile già adibito ad abitazione familiare, sito in Venezia Giudecca,
Fondamenta Croce n. 74 (ingresso esterno) e n. 75 (ingresso interno) costituito da appartamento al piano secondo con pertinenza locale magazzino al piano terra, già acquistato dalle parti, per quote indivise eguali, prima del matrimonio in data 16.4.2015 a rogito Notaio dr. , Persona_3
Repertorio n. 12226 - Raccolta n. 8135, registrato all'Agenzia delle Entrate di Venezia il 24.4.2015
n. 1414, e così identificati al Catasto Fabbricati: Comune di Venezia - foglio 19, mapp. 37, sub 14, piano T-2, interno 26, z.c. 3, cat. A/4, Classe 3, vani 4,5, Rendita catastale euro 408. L'immobile viene acquistato con tutti gli arredi e beni mobili ivi esistenti, che rimarranno in proprietà esclusiva della sig.ra . A seguito del perfezionamento della cessione, la sig.ra diverrà CP_1 CP_1
proprietaria esclusiva degli immobili in oggetto in quanto è già proprietaria della quota indivisa di 1/2 (un mezzo) in forza del medesimo titolo di provenienza. Gli immobili verranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti i diritti e gli obblighi relativi, così come pervenuti alla parte cedente in forza del suddetto titolo di provenienza, i cui patti e condizioni si danno qui per integralmente trascritti e accettati dalle parti. Fino al trasferimento, rimarrà a carico del sig.
la quota del 50% del mutuo gravante sull'immobile mentre le spese condominiali Pt_1
eventualmente arretrate relativamente agli oneri di competenza rimarranno a carico di entrambi i proprietari, ferma restante le quota spettante alla sig.ra , quale assegnataria CP_1
dell'immobile in sede di separazione dei coniugi. Le spese notarili sono a carico della sig.ra CP_1
, fermo restando che, trattandosi di atto di regolamentazione degli interessi coniugali, lo
[...]
stesso andrà esente da imposte e tasse ai sensi dell'art. 19 della l.
6.3.1987 n. 74. Inoltre, le parti chiedono, agli effetti fiscali, l'esenzione da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. F della tariffa parte prima, allegata alla legge di registro, DPR 26 aprile 1986 n.131 nonché ai sensi dell'art.19 della legge 6 marzo 1987 n.176, della sentenza della Corte
Costituzionale 11 giugno 2003 n.202 così come chiarite con la circolare n.2E del 21 febbraio 2014, dei trasferimenti immobiliari in quanto ricompresi quale attribuzione avente causa nel presente divorzio. La sig.ra accetta la suddetta attribuzione a titolo di corresponsione in CP_1
unica soluzione ritenuta equa del contributo periodico (c.d. una tantum) ai sensi dell'art. 5 comma
8 l. 898/1970 e, per l'effetto, dichiara che non avrà poi mai null'altro da avere o pretendere dal SI.
in conseguenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio e a nessun Parte_1
altro titolo e/o ragione e, per l'effetto, non potrà promuovere qualsiasi altra successiva domanda di contenuto economico nei confronti del sig. . Entro la data del trasferimento Parte_1
o contestualmente al trasferimento, la sig.ra si impegna ad estinguere a sue spese CP_1
il contratto di mutuo gravante sull'immobile o ad accollarsi in via esclusiva e a sue spese le rate del mutuo successivamente dovute, con liberazione del sig. da ogni obbligo sia nei Parte_1
confronti dell'Istituto Bancario sia della sig.ra e con liberazione dei sigg.ri CP_1 CP_2
e da ogni obbligo fideiussorio, come indicati al punto 5) delle premesse
[...] Controparte_3
del ricorso. Le parti si impegnano a predisporre e sottoscrivere tutta la documentazione che sarà necessaria per dar corso all'operazione. L'eventuale saldo residuo del conto corrente comune n.
13913/1000/00062882 presso ES OL (ove sono addebitate le rate del mutuo) verrà assegnato in proprietà esclusiva alla SI.ra .
9. il motore dell'imbarcazione Rio 550 Onda CP_1
verrà venduto ed il ricavato ripartito in parti uguali;
10. la sig.ra si impegna a rimettere CP_1
la querela presentata in data 26.3.2024 e a non costituirsi parte civile nel procedimento R.G.N.R.
3824/2024 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia e/o a non promuovere opposizione all'eventuale richiesta di archiviazione;
11. con l'esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi contenuti nel ricorso e nelle conclusioni, le parti dichiarano che sono estinti i reciproci debiti e crediti in relazione a tutte le posizioni pregresse, e in particolare che nulla rimarrà reciprocamente ancora dovuto in riferimento ai ratei di mutuo maturati, alle spese e oneri condominiali relativi alla casa coniugale, a titolo di concorso al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie per i figli e di non aver più a pretendere l'uno dall'altra per tali ragioni;
12. con l'esecuzione ed esatto adempimento degli obblighi contenuti nel ricorso e nelle conclusioni, le parti dichiarano di avere definito tutte le questioni di carattere economico, finanziario e patrimoniale in essere tra le stesse e di non aver più nulla da avere o pretendere l'uno dall'altro in conseguenza del matrimonio, dello scioglimento della comunione legale dei beni, della cessazione degli effetti civili del matrimonio, e comunque a qualsivoglia titolo ragione e/o causa, essendo tra loro cessato ogni rapporto, anche di natura economica e patrimoniale;
13. Le spese e gli oneri del presente procedimento sono integralmente compensati tra le parti. ”.
Per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti ”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 18.04.2015 contratto matrimonio concordatario in Venezia, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Venezia al n. 13/p.2/s.A/uff.1/2015, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per dodici mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione giudiziale (R.G. 1027/2021) conclusasi con sentenza n.
1446/2025, pubblicata il 24.03.2025, del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 14.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per dodici mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione giudiziale (R.G. 1027/2021) conclusasi con sentenza n.
1446/2025 pubblicata il 24.03.2025, del Tribunale di Venezia. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse morale e materiale dei figli, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18.04.2015 da
[...]
e , matrimonio trascritto al registro degli atti di matrimonio del Pt_1 CP_1
Comune di Venezia al n. 13, parte II, serie A, uff.1 dell'anno 2015
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 28.11.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa TA TT