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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/01/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2147/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2147/2022 promossa da:
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
SALVATORE MADDALENA (CF: ) C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. SANDRA CP_1 P.IVA_2
CIARAMELLI (CF ) C.F._2
APPELLATO avverso la sentenza n. 1065/2022 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 22/08/2022
CONCLUSIONI
In data 10.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 20 Per la parte appellante
… si riporta al proprio atto di appello e ne chiede l'accoglimento (Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in via istruttoria ammettere la prova testimoniale articolata e la richiesta di CTU formulate dalla odierna appellante nelle note ex art. 183 comma 6° c.p.c depositate entro il II termine. Nel merito, in riforma della sentenza n. 1065/2022 del Tribunale di Pisa, accogliere le domande formulate dagli odierni appellanti in primo grado e, per tale effetto voglia: 1) accertati i fatti di causa come esposti nella narrativa che precede dichiarare legittime le riserve apposte dall'Impresa e sussistenti i crediti evidenziati e richiesti nella premessa che precede ovvero accertarne la diversa entità secondo giustizia;
2) per effetto di quanto precede condannare il in CP_1 persona del Sindaco pro tempore al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 2.493406,33 per le causali tutte esposte nella narrativa che precede, ovvero al pagamento di quella diversa, maggiore o minore somma che la Ecc.ma Corte di Appello riterrà spettare in sua giustizia, oltre interessi moratori al tasso ex art. 133 D.
Lgsl 163/2006 e rivalutazione). In particolare, insiste affinché la Ecc.ma Corte di Appello voglia, in via istruttoria, ammettere la prova testimoniale articolata e la richiesta di CTU formulate dalla odierna appellante nelle note ex art. 183 comma 6° c.p.c depositate entro il II termine e nel merito, in riforma della sentenza n. 1065/2022 del Tribunale di Pisa, accogliere le domande formulate dagli odierni appellanti in primo grado. Impugna le eccezioni, deduzioni e difese rassegnate dalla difesa del , deducendo la perfetta esplicitazione dei motivi di CP_1 doglianza, punto per punto, rispetto ai capi impugnati della sentenza di I grado”.
Per la parte appellata:
Si conclude affinché l'On.le Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria richiesta, Voglia respingere l'appello confermando la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1065/2022. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1065/2022 pubblicata il 22/08/2022, il Tribunale di Pisa ha così deciso:
- rigetta la domanda di parte attrice;
Cont
- condanna in persona del legale rappresentante, al Controparte_3 rimborso, in favore del , di metà delle spese di lite, liquidate in CP_1
pagina 2 di 20 15.000,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A.
Tale sentenza è stata emessa sulle domande di PEBA volte a sentir 1) accertare i fatti di causa come esposti e dichiarare legittime le riserve da essa apposte e sussistenti i crediti ivi evidenziati e richiesti ovvero accertarne la diversa entità secondo giustizia;
2) per l'effetto condannare il al pagamento, CP_1 in proprio favore, della complessiva somma di euro 2.493.406,33, ovvero di quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori al tasso ex art. 133 D. L.gs. 163/2006 e rivalutazione.
A fondamento delle suddette domande, aveva dedotto Parte_1 che:
• con contratto del 26.11.2008 il convenuto le aveva appaltato l'esecuzione dell'intervento di edilizia sperimentale destinato a residenza collettiva, articolato su un piano interrato e tre piani fuori terra (il piano interrato destinato per i parcheggi di auto e moto;
il piano terra destinato ai servizi collettivi mentre il primo ed il secondo piano destinati ad alloggi) per l'importo – al netto di ribasso - di € 1.222.128,65 di cui € 1.075.547,41 per lavori, €
46.581,24 per lavori in economia ed € 100.000,00 per oneri per la sicurezza, IVA esclusa;
• il termine per l'ultimazione e la consegna era stato fissato in 600 giorni, decorrenti dalla data del verbale di consegna, redatto in data 15.12.2008;
• iniziati i lavori preliminari di pulizia e recinzione dell'area, essa aveva rilevato la presenza nel sottosuolo di importanti falde acquifere, di terreni sabbiosi di bassa portanza e addirittura del collettore fognario cittadino che attraversava tutta l'area oggetto dei lavori di escavazione e di tanto aveva dato notizia alla stazione appaltante, con nota del 19.02.2009;
• la Direzione dei Lavori aveva emanato ad horas il necessario provvedimento pagina 3 di 20 e le disposizioni tecniche per lo spostamento del collettore fognario cittadino, ma che, in assenza di disposizioni in variante al progetto iniziale, aveva eseguito le opere secondo le disposizioni di volta in volta impartite dalla stessa D.L.;
• solo in data 24.11.2010, sulla scorta della perizia di variante predisposta, la stazione appaltante aveva predisposto l'atto aggiuntivo, con il quale erano state previste maggiori lavorazioni per complessivi € 208.598,49, privo, tuttavia, sia di nuova progettazione esecutiva, sia di disegni esecutivi, senza che peraltro fosse istituita e posta in essere la procedura per la determinazione dei diversi prezzi relativi alle nuove lavorazioni, come viceversa inderogabilmente previsto dall'art. 136 del D.P.R. 554/99, applicabile ratione temporis all'appalto in oggetto;
• il , sulla base di nuova perizia di variante, le aveva poi CP_1 sottoposto l'atto aggiuntivo n. 2 in data 22.03.2012, per maggiori oneri pari a €
383.233,61, anch'esso privo sia di nuova progettazione esecutiva, sia di disegni esecutivi, senza che peraltro fosse istituita e posta in essere la procedura per la determinazione dei diversi prezzi relativi alle nuove lavorazioni, come viceversa inderogabilmente previsto dall'art. 136 del D.P.R. 554/99;
• l'esecuzione dell'opera era, quindi, proseguita ancora in forza di disposizioni verbalmente impartite dalla D.L. ed era terminata il 28.12.2012, tanto che il
Direttore dei Lavori aveva emesso, a tal fine, il “Certificato di Ultimazione dei
Lavori”;
• in data 03.06.2013, il Responsabile Unico del Procedimento le aveva trasmesso telematicamente, chiedendone la sottoscrizione, n. 10 “Processi Verbali di sospensione dei lavori” e n. 10 “Processi Verbali di ripresa dei lavori”, tutti retrodatati a date unilateralmente apposte dalla Stazione Appaltante e privi della sottoscrizione dello stesso R.U.P e del D.L;
• con la medesima comunicazione il R.U.P. le aveva trasmesso, chiedendone pagina 4 di 20 la sottoscrizione, il testo di n. 5 verbali di concordamento nuovi prezzi, tutti retrodatati e privi della sottoscrizione dello stesso R.U.P e del D.L;
• dopo numerose sollecitazioni da essa inoltrate, il aveva CP_1 emesso in data 01.07.2013 un informale conto finale provvisorio, da cui risultava un credito finale residuo di € 35.146,27, che essa, comunque, aveva precauzionalmente sottoscritto, annotando alcune riserve e, sempre precauzionalmente, esplicitando tali riserve con atto n. 32690 del protocollo generale del nella stessa data del 01.07.2013, per complessivi € CP_1
2.389.444,16;
• in data 28.10.2014, si erano concluse le operazioni di collaudo tecnico- amministrativo e redatto il Verbale di Collaudo che essa aveva sottoscritto con riserva, unitamente alla Relazione, allegando contestualmente l'esplicitazione delle riserve;
• la Commissione di Collaudo le aveva riconosciuto la differenza aritmetica tra l'ammontare dello stato finale, pari ad € 1.813.646,27 e l'importo degli acconti corrisposti per complessivi € 1.778.500,00 - coincidente precisamente con l'importo pari ad di € 35.146,27 riconosciuto dalla Stazione Appaltante con la redazione dello Stato finale dei Lavori, in data 21.02.2013, in cui si accoglieva parzialmente la riserva n. 6, limitatamente al credito di € 38.728,65 (costituente parte della suddetta riserva) che, tuttavia, non veniva neppure onorato dalla stazione appaltante.
Si era costituito in giudizio il eccependo la tardività delle riserve CP_1 di cui ai nn. 1-8, in quanto iscritte tutte nello stato finale dei lavori del 1/07/2013, mentre, invece, erano stati sottoscritti senza riserve gli atti di sottomissione relativi alle n. 2 varianti del 24/11/2010 e del 22/03/2012, nonché di ripresa dei lavori in data 14/05/2012, dopo la sospensione di 298 giorni ed infine tutti gli stati di avanzamento dal n.1 al n.8, dal 26/11/2008 al 20/12/2012.
pagina 5 di 20 A fronte del rigetto delle proprie domande, con atto di citazione, regolarmente notificato, la (di seguito solo PEBA o IMPRESA Parte_1
ESECUTRICE o APPALTATRICE o anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi a questa Corte di Appello, il (di seguito solo CP_1 CP_4
APPALTANTE o anche APPELLATO) proponendo gravame avverso la
[...] suddetta sentenza per i seguenti sostanziali motivi di appello:
1. erroneità della decisione per ritenuta fondatezza dell'eccezione di decadenza dalla formulazione delle riserve n. 1- 8 effettuata da essa società APPALTATRICE;
2. erroneità della decisione per ritenuta superfluità del merito delle singole riserve perché assorbito dalla superiore declaratoria di tardività;
3. errata liquidazione delle spese di causa ed errata condanna di essa originaria attrice alla relativa refusione.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, il nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
In data 10.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
pagina 6 di 20 Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame lamenta l'erroneità della decisione per ritenuta Pt_1 fondatezza dell'eccezione di decadenza dalla formulazione delle riserve n. 1 - 8 da essa effettuata, deducendo di aver posto a fondamento delle domande il fatto costituito dalla integrale riprogettazione dell'opera, sopravvenuta dopo l'inizio dell'esecuzione delle opere e, quindi, la radicale diversità dell'opera realizzata rispetto al progetto iniziale, ponendo a confronto non soltanto le singole voci riportate nella contabilità ma – soprattutto – proprio il programma originario, che prevedeva la realizzazione dei lavori in 600 giorni, con quello finale, tanto che i tempi sono risultati dilatati fino alla soglia di 1460 giorni, cioè dal dicembre 2008 al dicembre 2012 e ciò, senza alcuna contestazione o diversa ricostruzione da parte del convenuto. CP_1
A detta dell'APPELLANTE l'iscrizione delle riserve de quibus non sarebbe tardiva, poiché avvenuta in conformità al disposto normativo di cui all'art. 31 D.P.R. n.
145/2000, a seguito della cessazione del fatto che aveva determinato per essa il pregiudizio, vertendosi in tema di fatti continuativi, riconducibili ad una diversa condizione del sottosuolo, per la presenza di falde acquifere sotterranee e terreni a bassa portanza e per l'esistenza di un collettore fognario, da essa appaltatrice non rilevabili, né tantomeno esposti negli atti dell'appalto.
Secondo il invece, la riprogettazione dell'opera non avrebbe CP_1 determinato un fatto ad effetti continuativi, suscettibile di essere iscritto a riserva soltanto alla cessazione degli effetti e, dunque, a lavori ultimati, ragion per cui il
Tribunale avrebbe correttamente ritenuto che la documentazione in atti non consentisse di verificare una totale alterazione quali/quantitativa delle opere commissionate, essendo dirimente l'orientamento giurisprudenziale, per cui pagina 7 di 20 oggetto di riserva sono tutte le possibili richieste inerenti a partite di lavori eseguite o da eseguire.
Il Tribunale, sul punto, ha così argomentato: “Dalla disamina dei primi 8 S.A.L.
(docc.
7-14 convenuta) e dell'ulteriore documentazione in atti, emerge la decisiva circostanza che l'odierna attrice, prima del 1.7.2013, non ha mai espresso riserve, irrilevanti o infondate essendo le argomentazioni difensive volte a giustificarne l'inerzia. In particolare, l'asserito – e indimostrato – mancato rispetto della procedura volta a determinare i nuovi prezzi appare elemento neppure astrattamente idoneo ad esentare l'appaltatrice dal formulare e motivare la riserva. Non convince, inoltre, la tesi per la quale la sostanziale “riprogettazione” dell'opera a seguito delle sopravvenienze avrebbe determinato la scaturigine di un fatto ad effetti continuati, suscettibile di essere iscritto a riserva soltanto alla sua cessazione, e dunque a lavori ultimati: posto che la documentazione agli atti non consente di aderire alla tesi attorea della totale alterazione quali/quantitativa delle opere commissionate, è in ogni caso dirimente osservare che per diffuso e condiviso orientamento di diritto vivente, oggetto di riserva sono tutte le possibili richieste inerenti a partite di lavori eseguite o da eseguire, anche a causa delle carenze progettuali e per le conseguenti maggiori difficoltà che le stesse hanno ingenerato e/o, ancora, per i comportamenti inadempienti della stazione appaltante. Tra esse, per ciò, rientrano anche le contestazioni avanzate, Cont tardivamente, dalla Pe. Ancora, il denunciato fatto che i 10 Parte_1
Processi Verbali di sospensione dei lavori e i n. 10 Processi Verbali di ripresa dei lavori ed i n. 5 verbali di concordamento nuovi prezzi rechino tutti date di formazione false (siccome poste successivamente) si attesta sul piano meramente assertivo, in difetto di elementi asseverativi a supporto, la loro trasmissione in via telematica il 03.06.2013 dal R.U.P. per il non costituendo, di per CP_1 CP_1 sé, dato di rilievo. Anzi è significativo, volendo estendere l'analisi al contesto
pagina 8 di 20 generale del rapporto di durata, che alcuna contestazione sia stata aliunde svolta, neppure nell'ambito degli atti aggiuntivi sottoscritti in data 24/12/2010 e del
22/03/2012. La formulazione delle riserve è, per tabulas, avvenuta esclusivamente sul S.A.L. finale sottoscritto il 1.7.2013, in forma tardiva, e in sede di collaudo”.
Ciò posto, rileva la Corte che, come si evince dall'atto unico (relazione, verbale di visita e certificato di collaudo tecnico-amministrativo) del durante il CP_1 corso dei lavori era stata redatta una prima Perizia di variante suppletiva n.01, ai sensi dell'art. 132, del D. Lgs 163/2006, approvata con determinazione
Dirigenziale DZ-17/43 del 14/01/2010, per un importo complessivo, al netto del ribasso d'asta, di € 208.598,49, per la modifica delle strutture di fondazione, nuove fondazioni su pali e demolizioni di piccoli manufatti in muratura, nonché una perizia di variante e suppletiva n.02, approvata con determinazione
Dirigenziale DN-15/1475 del 12/12/2011, per un importo complessivo, al netto del ribasso d'asta, di € 383.233,61, al fine di assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, tramite l'adeguamento delle strutture in cemento armato con incremento dell'armatura e maggior spessore dei solai, nonché per l'adeguamento degli infissi con nuova formulazione dell'abaco secondo la normativa vigente.
A seguito dell'approvazione della Perizia di variante e suppletiva n.01 era stato stipulato tra l'Amministrazione Comunale e la il relativo Atto Aggiuntivo n.1 Pt_1 in data 24/11/2010 al repertorio n.55412, fasc. 302 e registrato il giorno
06/12/2010 al n.274 serie 1, col quale l'importo contrattuale passava da €
1.222.128,65. a € 1.430.727,14 in virtù del maggior importo per lavori di
€.208.598,49. di cui alla suddetta Perizia.
A seguito dell'approvazione della Perizia di variante e suppletiva n.02 era stato stipulato tra l'Amministrazione Comunale e la il relativo Atto Aggiuntivo, in Pt_1 data 22/03/2012 al repertorio n.55538, fasc. 424 e registrato in data 30/03/2012
pagina 9 di 20 al n.19 serie 1, con il quale l'importo contrattuale passava da € 1.430.727,14 a €
1.813.960,75, in virtù del maggior importo per lavori di € 383.233,60. di cui alla
Perizia sopra indicata.
Durante il corso dei lavori erano state disposte varie sospensioni (di cui l'ultima dal 06/08/2012 al 27/08/2012) per un totale di giorni 583 e riprese dei lavori, oltre alla concessione di una proroga di 150 giorni (naturali e consecutivi).
Per i prezzi di lavorazioni non contemplati nell'elenco dei prezzi di gara e non assimilabili a voci inserite nel prezziario di riferimento del Provveditorato alle
Opere Pubbliche della Toscana-Umbria, erano stati redatti n.05 Verbali di
Concordamento Nuovi Prezzi, non sottoscritti dall' . Controparte_5
Durante il corso dei lavori, erano stati redatti, ricavandoli dal registro di contabilità e ogni qualvolta fosse stato raggiunto l'importo per lavori e somministrazioni pari alla rata d'acconto prevista in contratto, n.08 Stati
Avanzamento Lavori ed emessi corrispondenti n.8 Certificati di Pagamento delle rate d'acconto, al netto delle ritenute previste
L'importo complessivo dei n.08 certificati di pagamento, al netto della ritenuta per infortuni pari allo 0,5%, emessi come liquidazione dei relativi stati di avanzamento ammonta a complessivi €.1.778.500,00.
Lo stato finale dei lavori redatto ai sensi dell'art. 16, 1° comma, del C.S.A., in data 21/02/2013 aveva riconosciuto a favore dell' un Controparte_5 credito netto di € 35.146,27.
aveva firmato lo stato finale con riserva esplicitando le riserve e Pt_1 confermandole nel Registro di contabilità.
Così esposto l'andamento dell'appalto, le riserve in questione sono le seguenti:
• riserva n.1 equo compenso ai sensi dell'art.10 del D.M. n. 145/2000;
pagina 10 di 20 • riserva n.2: danni cagionati per l'illecito procrastinamento dell'ultimazione dei lavori dovuto a sospensioni illegittime;
• riserva n. 3 indennizzo per l'impossibilità di assumere altre commesse ed incrementare la patrimonialità aziendale per la maggior durata dell'appalto;
• riserva n. 4 relativa al mancato riconoscimento dei maggiori oneri della sicurezza;
• riserva n. 5 sui nuovi prezzi;
• riserva n.6 lavorazioni eseguite e mai contabilizzate;
• riserva n.7 danni per maggiori oneri di custodia cantiere;
• riserva n.8 relativa a presunte spese sostenute per conto del non CP_1 rimborsate.
E' appena il caso di rilevare che, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, sono soggette all'onere di tempestiva riserva non solo tutte le possibili richieste inerenti a partite di lavori eseguite ed alle contestazioni tecniche e/o giuridiche circa la loro quantità e qualità, ma soprattutto, quelle relative ai pregiudizi sofferti dall'appaltatore ed ai costi aggiuntivi dovuti affrontare, sia a causa dello svolgimento (anomalo) dell'appalto, sia a causa delle carenze progettuali per le conseguenti maggiori difficoltà che le stesse hanno ingenerato sia, infine, per i comportamenti inadempienti della stazione appaltante: infatti,
l'onere della riserva svolge la funzione di consentire la tempestiva e costante evidenza di tutti i fattori che siano oggetto di contrastanti valutazioni tra le parti e perciò suscettibili di aggravare il compenso complessivo, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria.
Essendo il contratto di appalto per cui è lite, concluso in data 26.11.2008, soggetto al D.L.vo n.163/2006 ed al D.M. 145/2000 (quest'ultimo fino alla entrata in vigore del D.M. 207/2010), deve trovare applicazione l'art. 31 comma 2 del suddetto Regolamento di esecuzione del 2000 e comunque l'art. 191 comma 2 del
DPR 207/2010, a norma dei quali le riserve avrebbero dovuto essere iscritte, a pagina 11 di 20 pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto determinante il pregiudizio dell'esecutore, nonché sul registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare dello stesso fatto pregiudizievole.
Al riguardo, la Corte regolatrice ha avuto modo di statuire che
“le riserve dell'appaltatore derivanti da fatti dannosi continuativi devono essere iscritte nella contabilità, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.m. n. 145 del 2000
(applicabile ratione temporis), contestualmente o immediatamente dopo
l'insorgenza dell'evento lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il quantum può essere indicato successivamente” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 14522 del 24/05/2024).
Ne consegue che, “ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta”, deve iscrivere tempestivamente la riserva, essendo tardiva quella formulata solo nel S.A.L. successivo (In tal senso,
Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 28801 del 09/11/2018).
Ebbene, nella fattispecie, è pacifico tra le parti e, comunque, non vi è impugnazione sul punto ed è, altresì, documentato, che le riserve sopra indicate fossero state iscritte per complessivi € 2.389.444,16, sul conto finale del
01.07.2013 e comunque, che la , dal 26/11/2008 al 20/12/2012, avesse Pt_1 sottoscritto n.8 stati di avanzamento (docc. 7-14) e n. 2 atti aggiuntivi ed altri atti, senza aver mai espresso alcuna riserva.
Inoltre, è la stessa APPALTATRICE, sin dal primo grado del giudizio, ad affermare di aver rilevato la presenza nel sottosuolo di importanti falde acquifere, nonché di terreni sabbiosi di bassa portanza e, addirittura, del collettore fognario cittadino che attraversava tutta l'area oggetto dei lavori di escavazione, tanto da aver dato pagina 12 di 20 notizia di ciò alla stazione APPALTANTE, con nota del 19.02.2009, a seguito della quale, la D.L. aveva emesso ad horas il necessario provvedimento e le disposizioni tecniche per lo spostamento del medesimo collettore fognario cittadino.
Ne deriva che le riserve in questione avrebbero dovuto essere iscritte nel registro di contabilità, o in altri documenti, contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, atteso che, anche in presenza di fatti continuativi, sussiste l'onere dell'appaltatore di formulare tempestiva riserva, per maggiori pretese rispetto al corrispettivo pattuito, qualora, con l'impiego della media diligenza, secondo criteri oggettivi, lo stesso fosse in grado di rilevare che quei fatti evidenziassero una potenzialità dannosa, salvo restando il differimento della precisa quantificazione di dette maggiori pretese all'esito del definitivo consolidarsi del pregiudizio economico subito e senza che sia consentito, d'altra parte, all'imprenditore sostituire la ragione indicata nel registro di contabilità, con altra causale in precedenza non indicata.
In particolare, l'APPALTATRICE nulla ha tempestivamente osservato in ordine ai nuovi prezzi ed ai maggiori oneri che erano presumibili in relazione alle note interferenze con l'esecuzione dei lavori.
Lo stesso dicasi per le sospensioni dei lavori, ove si consideri che “ai fini della tempestività dell'iscrizione di riserva avente a oggetto la contestazione dell'ordine di sospensione dei lavori e della richiesta di risarcimento dei conseguenti danni, si deve distinguere l'ipotesi in cui l'illegittimità della sospensione sia originaria, nel qual caso l'appaltatore deve inserire la riserva nello stesso verbale di sospensione, da quella in cui l'illegittimità emerga in un momento successivo, sia perché originariamente legittima, diventi solo successivamente illegittima, sia perché l'idoneità della stessa a produrre pregiudizio emerga in epoca successiva
pagina 13 di 20 alla sua adozione, nel qual caso l'appaltatore può apporre la riserva anche nel verbale di ripresa dei lavori” (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 113 del 04/01/2022).
Peraltro, il rilievo critico in commento non si confronta adeguatamente con la seguente parte motiva della pronuncia appellata: “Ancora, il denunciato fatto che
i 10 Processi Verbali di sospensione dei lavori e i n. 10 Processi Verbali di ripresa dei lavori ed i n. 5 verbali di concordamento nuovi prezzi rechino tutti date di formazione false (siccome poste successivamente) si attesta sul piano meramente assertivo, in difetto di elementi asseverativi a supporto, la loro trasmissione in via telematica il 03.06.2013 dal R.U.P. per il non costituendo, di per CP_1 sé, dato di rilievo. Anzi è significativo, volendo estendere l'analisi al contesto generale del rapporto di durata, che alcuna contestazione sia stata aliunde svolta, neppure nell'ambito degli atti aggiuntivi sottoscritti in data 24/12/2010 e del
22/03/2012”.
, infatti, non ha adeguatamente dedotto e dimostrato che lo stato dei luoghi Pt_1 con le interferenze che lo avevano caratterizzato fosse rilevabile solo dopo l'esecuzione dei lavori, né di aver firmato, retrodatandoli, i n. 10 “Processi Verbali di sospensione dei lavori”, i n.10 “Processi Verbali di ripresa dei lavori” e i n. 5 verbali di concordamento nuovi prezzi.
La rinnovazione della richiesta di ammissione della prova testimoniale e della CTU formulate nella seconda memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. è evidentemente effettuata per relationem.
La Corte regolatrice, sul punto, ha avuto modo di statuire che “le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta pagina 14 di 20 istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo;
della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022).
Ebbene, è chiaro che nella fattispecie l'APPELLANTE abbia voluto insistere in quelle istanze istruttorie articolate nella predetta memoria istruttoria, richiamate in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al Tribunale, di talché anche a voler ravvisare una presunzione di rinuncia/abbandono dei mezzi istruttori richiesti, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, è indubbiamente emersa una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa attraverso l'esame delle note istruttorie richiamate.
Nondimeno le prove dedotte sono irrilevanti ai fini del decidere, posto che in primo luogo eventuali carenze del progetto definitivo posto a base d'asta avrebbero dovuto essere rilevate dall'APPALTATRICE.
Infatti, anche se sussisteva in capo alla STAZIONE APPALTANTE l'obbligo previsto dall'art. 93 D.L.gs. n. 163/2006, di redigere il progetto definitivo e poi quello esecutivo, l'IMPRESA ESECUTRICE avrebbe dovuto rilevare, in sede di stipula del contratto, eventuali carenze progettuali ed in particolare che i rilievi e i sondaggi, non fossero stati condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e che i rilievi plano-altimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo, fossero stati carenti o inadeguati.
Ad ogni modo - anche a voler ritenere che , visto che neppure il Pt_1 CP_1 aveva effettuato le dovute verifiche progettuali, non avrebbe potuto provvedere a pagina 15 di 20 studi ed indagini di dettaglio o di verifica, volti alla specifica individuazione dei lavori da realizzare ed alla determinazione dei maggiori costi, non essendo stata in grado di rilevare, pur con l'impiego della dovuta diligenza, le carenze di progetto a cui era stato posto rimedio con le varianti in corso d'opera - la stessa avrebbe dovuto quantomeno contestare gli atti aggiuntivi e l'elenco dei nuovi prezzi, apponendovi tempestivamente, le riserve circa la non adeguatezza delle singole voci del proprio corrispettivo.
E' la stessa a sostenere nei capitoli di prova sub nn. 6 e 7, di cui ha chiesto Pt_1
l'ammissione, che gli atti aggiuntivi non fossero stati corredati, né da progettazione esecutiva, né da disegni esecutivi, di talché ben avrebbe potuto rilevarne la carenza nella documentazione contabile, nella prima occasione successiva alla adozione degli atti aggiuntivi.
Ne deriva che l'iscrizione delle riserve, anche dopo il rilevamento della presenza del collettore fognario cittadino, avrebbe dovuto essere effettuata da nel Pt_1 primo atto successivo idoneo a riceverle e che l'omissione di tale condotta implica la decadenza dell'APPALTATRICE dal maggior credito tardivamente preteso nei confronti della STAZIONE APPALTANTE.
La sentenza impugnata merita, dunque, di essere, sul punto, confermata.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è assorbita dalle considerazioni che precedono.
Col secondo motivo l'APPALTATRICE deduce l'erroneità della decisione impugnata, per la ritenuta superfluità del merito delle singole riserve, perché assorbito dalla superiore declaratoria di tardività.
Il motivo è assorbito dalle valutazioni espresse in ordine al rilievo critico che precede, di talché la sentenza impugnata deve essere confermata, in quanto corretta, essendo decaduta dalla facoltà di ottenere l'esame nel merito delle Pt_1
pagina 16 di 20 riserve tardivamente iscritte.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col terzo motivo l'APPELLANTE lamenta l'errata liquidazione delle spese di causa, nonché l'errata propria condanna alla relativa refusione a favore del per CP_1 avere il primo Giudice, nel valutare complessivamente le ragioni fatte valere dalle parti, omesso di considerare e di decidere, sulla parte relativa alle riserve dalla n.
7 alla n. 12.
In sostanza, a detta di , la decisione sulla condanna alla refusione delle Pt_1 spese di causa sarebbe errata, proprio in ragione della mancata disamina di tutte le domande.
Le domande riproposte da sono le seguenti: Pt_1
1) accertati i fatti di causa come esposti nella narrativa che precede dichiarare legittime le riserve apposte dall'Impresa e sussistenti i crediti evidenziati e richiesti nella premessa che precede ovvero accertarne la diversa entità secondo giustizia;
2) per effetto di quanto precede condannare il in persona del CP_1
Sindaco pro tempore al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 2.493406,33 per le causali tutte esposte nella narrativa che precede, ovvero al pagamento di quella diversa, maggiore o minore somma che la Ecc.ma Corte di
Appello riterrà spettare in sua giustizia, oltre interessi moratori al tasso ex art.
133 D. Lgsl 163/2006 e rivalutazione.
Ebbene per le riserve sub nn. 7 e 8 valgono le considerazioni sopra svolte in ordine alla loro ritenuta tardività.
Per il resto, effettivamente il non ha contabilizzato alcune lavorazioni CP_1 eseguite dall'APPALTATRICE, oggetto della riserva n. 9.
pagina 17 di 20 Tuttavia, al riguardo, il CTU, in sede di ATP, ha osservato che “gran parte delie lavorazioni richieste dall'impresa nelle riserve di cui sopra (la n. 6, l'integrazione della n. 6 e la n. 9) sono state ammesse giustamente alla contabilità dalla
Direzione dei Lavori e firmate dall'impresa stessa nei SAL corrispondenti senza che essa abbia mai manifestato o sottoscritto annotazioni o riserve in merito” e che “le lavorazioni che non sono state allibrate per un mero errore o per dimenticanza dalla Direzione dei Lavoro, potevano essere inserite nella contabilità se l'impresa avesse partecipato, come dovuto e previsto dai regolamento, attivamente ai contraddittorio nella stesura di tutti gli 8 SAL costituenti le lavorazioni di appalto”, precisando che “alcune lavorazioni sono state contabilizzate con quantitativi superiori rispetto alla richiesta dell'esecutore che nonostante tutto ha presentato riserva per quella stessa partita di lavoro manifestando quindi superficialità nella lettura ed analisi degli atti contabili da essa stessa sottoscritti” e che “l'impresa infatti si è limitata a presentare reclami solo sul conto finale accettando e sottoscrivendo tutti gli 8 SAL precedenti, validando le partite allibrate decadendo dal diritto di far valere le riserve o le domande a cui essi si riferiscono”.
Alla stregua di tali valutazioni il Tribunale ha condivisibilmente affermato che “le riserve relative all'ultimo S.A.L. sono state in parte disaminate nel merito nell'ambito del procedimento per ATP R.G. n. 4145/2013, e – con valutazioni immuni da censure e dunque condivise – dichiarate essenzialmente non provate
(cfr. in relazione alla riserva 9, doc. 15 pag. 38ss.), circostanza avvalorata dall'impianto assertivo e asseverativo (doc. 45) del non smentito in CP_1 forma idonea in questa sede;
nella residua parte, sono state superate dagli eventi in corso di causa a seguito dei pagamenti di cui le parti hanno dato pacificamente atto”.
Anche sotto tale profilo dunque, la sentenza appellata va confermata.
pagina 18 di 20 IV. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittorioso il le spese processuali del CP_1 presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella misura Pt_1 liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei valori minimi in quanto più prossimi al valore della causa e stante la scarsa complessità delle questioni trattate, afferenti alla sostanziale decadenza dell'APPALTATRICE dal diritto ad ulteriori e maggiori compensi, esclusa la fase istruttoria.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti del avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 1065/2022 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 22/08/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 15.643,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
3. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 23.01.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
pagina 19 di 20 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2147/2022 promossa da:
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
SALVATORE MADDALENA (CF: ) C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. SANDRA CP_1 P.IVA_2
CIARAMELLI (CF ) C.F._2
APPELLATO avverso la sentenza n. 1065/2022 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 22/08/2022
CONCLUSIONI
In data 10.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 20 Per la parte appellante
… si riporta al proprio atto di appello e ne chiede l'accoglimento (Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in via istruttoria ammettere la prova testimoniale articolata e la richiesta di CTU formulate dalla odierna appellante nelle note ex art. 183 comma 6° c.p.c depositate entro il II termine. Nel merito, in riforma della sentenza n. 1065/2022 del Tribunale di Pisa, accogliere le domande formulate dagli odierni appellanti in primo grado e, per tale effetto voglia: 1) accertati i fatti di causa come esposti nella narrativa che precede dichiarare legittime le riserve apposte dall'Impresa e sussistenti i crediti evidenziati e richiesti nella premessa che precede ovvero accertarne la diversa entità secondo giustizia;
2) per effetto di quanto precede condannare il in CP_1 persona del Sindaco pro tempore al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 2.493406,33 per le causali tutte esposte nella narrativa che precede, ovvero al pagamento di quella diversa, maggiore o minore somma che la Ecc.ma Corte di Appello riterrà spettare in sua giustizia, oltre interessi moratori al tasso ex art. 133 D.
Lgsl 163/2006 e rivalutazione). In particolare, insiste affinché la Ecc.ma Corte di Appello voglia, in via istruttoria, ammettere la prova testimoniale articolata e la richiesta di CTU formulate dalla odierna appellante nelle note ex art. 183 comma 6° c.p.c depositate entro il II termine e nel merito, in riforma della sentenza n. 1065/2022 del Tribunale di Pisa, accogliere le domande formulate dagli odierni appellanti in primo grado. Impugna le eccezioni, deduzioni e difese rassegnate dalla difesa del , deducendo la perfetta esplicitazione dei motivi di CP_1 doglianza, punto per punto, rispetto ai capi impugnati della sentenza di I grado”.
Per la parte appellata:
Si conclude affinché l'On.le Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria richiesta, Voglia respingere l'appello confermando la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1065/2022. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1065/2022 pubblicata il 22/08/2022, il Tribunale di Pisa ha così deciso:
- rigetta la domanda di parte attrice;
Cont
- condanna in persona del legale rappresentante, al Controparte_3 rimborso, in favore del , di metà delle spese di lite, liquidate in CP_1
pagina 2 di 20 15.000,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A.
Tale sentenza è stata emessa sulle domande di PEBA volte a sentir 1) accertare i fatti di causa come esposti e dichiarare legittime le riserve da essa apposte e sussistenti i crediti ivi evidenziati e richiesti ovvero accertarne la diversa entità secondo giustizia;
2) per l'effetto condannare il al pagamento, CP_1 in proprio favore, della complessiva somma di euro 2.493.406,33, ovvero di quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori al tasso ex art. 133 D. L.gs. 163/2006 e rivalutazione.
A fondamento delle suddette domande, aveva dedotto Parte_1 che:
• con contratto del 26.11.2008 il convenuto le aveva appaltato l'esecuzione dell'intervento di edilizia sperimentale destinato a residenza collettiva, articolato su un piano interrato e tre piani fuori terra (il piano interrato destinato per i parcheggi di auto e moto;
il piano terra destinato ai servizi collettivi mentre il primo ed il secondo piano destinati ad alloggi) per l'importo – al netto di ribasso - di € 1.222.128,65 di cui € 1.075.547,41 per lavori, €
46.581,24 per lavori in economia ed € 100.000,00 per oneri per la sicurezza, IVA esclusa;
• il termine per l'ultimazione e la consegna era stato fissato in 600 giorni, decorrenti dalla data del verbale di consegna, redatto in data 15.12.2008;
• iniziati i lavori preliminari di pulizia e recinzione dell'area, essa aveva rilevato la presenza nel sottosuolo di importanti falde acquifere, di terreni sabbiosi di bassa portanza e addirittura del collettore fognario cittadino che attraversava tutta l'area oggetto dei lavori di escavazione e di tanto aveva dato notizia alla stazione appaltante, con nota del 19.02.2009;
• la Direzione dei Lavori aveva emanato ad horas il necessario provvedimento pagina 3 di 20 e le disposizioni tecniche per lo spostamento del collettore fognario cittadino, ma che, in assenza di disposizioni in variante al progetto iniziale, aveva eseguito le opere secondo le disposizioni di volta in volta impartite dalla stessa D.L.;
• solo in data 24.11.2010, sulla scorta della perizia di variante predisposta, la stazione appaltante aveva predisposto l'atto aggiuntivo, con il quale erano state previste maggiori lavorazioni per complessivi € 208.598,49, privo, tuttavia, sia di nuova progettazione esecutiva, sia di disegni esecutivi, senza che peraltro fosse istituita e posta in essere la procedura per la determinazione dei diversi prezzi relativi alle nuove lavorazioni, come viceversa inderogabilmente previsto dall'art. 136 del D.P.R. 554/99, applicabile ratione temporis all'appalto in oggetto;
• il , sulla base di nuova perizia di variante, le aveva poi CP_1 sottoposto l'atto aggiuntivo n. 2 in data 22.03.2012, per maggiori oneri pari a €
383.233,61, anch'esso privo sia di nuova progettazione esecutiva, sia di disegni esecutivi, senza che peraltro fosse istituita e posta in essere la procedura per la determinazione dei diversi prezzi relativi alle nuove lavorazioni, come viceversa inderogabilmente previsto dall'art. 136 del D.P.R. 554/99;
• l'esecuzione dell'opera era, quindi, proseguita ancora in forza di disposizioni verbalmente impartite dalla D.L. ed era terminata il 28.12.2012, tanto che il
Direttore dei Lavori aveva emesso, a tal fine, il “Certificato di Ultimazione dei
Lavori”;
• in data 03.06.2013, il Responsabile Unico del Procedimento le aveva trasmesso telematicamente, chiedendone la sottoscrizione, n. 10 “Processi Verbali di sospensione dei lavori” e n. 10 “Processi Verbali di ripresa dei lavori”, tutti retrodatati a date unilateralmente apposte dalla Stazione Appaltante e privi della sottoscrizione dello stesso R.U.P e del D.L;
• con la medesima comunicazione il R.U.P. le aveva trasmesso, chiedendone pagina 4 di 20 la sottoscrizione, il testo di n. 5 verbali di concordamento nuovi prezzi, tutti retrodatati e privi della sottoscrizione dello stesso R.U.P e del D.L;
• dopo numerose sollecitazioni da essa inoltrate, il aveva CP_1 emesso in data 01.07.2013 un informale conto finale provvisorio, da cui risultava un credito finale residuo di € 35.146,27, che essa, comunque, aveva precauzionalmente sottoscritto, annotando alcune riserve e, sempre precauzionalmente, esplicitando tali riserve con atto n. 32690 del protocollo generale del nella stessa data del 01.07.2013, per complessivi € CP_1
2.389.444,16;
• in data 28.10.2014, si erano concluse le operazioni di collaudo tecnico- amministrativo e redatto il Verbale di Collaudo che essa aveva sottoscritto con riserva, unitamente alla Relazione, allegando contestualmente l'esplicitazione delle riserve;
• la Commissione di Collaudo le aveva riconosciuto la differenza aritmetica tra l'ammontare dello stato finale, pari ad € 1.813.646,27 e l'importo degli acconti corrisposti per complessivi € 1.778.500,00 - coincidente precisamente con l'importo pari ad di € 35.146,27 riconosciuto dalla Stazione Appaltante con la redazione dello Stato finale dei Lavori, in data 21.02.2013, in cui si accoglieva parzialmente la riserva n. 6, limitatamente al credito di € 38.728,65 (costituente parte della suddetta riserva) che, tuttavia, non veniva neppure onorato dalla stazione appaltante.
Si era costituito in giudizio il eccependo la tardività delle riserve CP_1 di cui ai nn. 1-8, in quanto iscritte tutte nello stato finale dei lavori del 1/07/2013, mentre, invece, erano stati sottoscritti senza riserve gli atti di sottomissione relativi alle n. 2 varianti del 24/11/2010 e del 22/03/2012, nonché di ripresa dei lavori in data 14/05/2012, dopo la sospensione di 298 giorni ed infine tutti gli stati di avanzamento dal n.1 al n.8, dal 26/11/2008 al 20/12/2012.
pagina 5 di 20 A fronte del rigetto delle proprie domande, con atto di citazione, regolarmente notificato, la (di seguito solo PEBA o IMPRESA Parte_1
ESECUTRICE o APPALTATRICE o anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi a questa Corte di Appello, il (di seguito solo CP_1 CP_4
APPALTANTE o anche APPELLATO) proponendo gravame avverso la
[...] suddetta sentenza per i seguenti sostanziali motivi di appello:
1. erroneità della decisione per ritenuta fondatezza dell'eccezione di decadenza dalla formulazione delle riserve n. 1- 8 effettuata da essa società APPALTATRICE;
2. erroneità della decisione per ritenuta superfluità del merito delle singole riserve perché assorbito dalla superiore declaratoria di tardività;
3. errata liquidazione delle spese di causa ed errata condanna di essa originaria attrice alla relativa refusione.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, il nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
In data 10.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
pagina 6 di 20 Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame lamenta l'erroneità della decisione per ritenuta Pt_1 fondatezza dell'eccezione di decadenza dalla formulazione delle riserve n. 1 - 8 da essa effettuata, deducendo di aver posto a fondamento delle domande il fatto costituito dalla integrale riprogettazione dell'opera, sopravvenuta dopo l'inizio dell'esecuzione delle opere e, quindi, la radicale diversità dell'opera realizzata rispetto al progetto iniziale, ponendo a confronto non soltanto le singole voci riportate nella contabilità ma – soprattutto – proprio il programma originario, che prevedeva la realizzazione dei lavori in 600 giorni, con quello finale, tanto che i tempi sono risultati dilatati fino alla soglia di 1460 giorni, cioè dal dicembre 2008 al dicembre 2012 e ciò, senza alcuna contestazione o diversa ricostruzione da parte del convenuto. CP_1
A detta dell'APPELLANTE l'iscrizione delle riserve de quibus non sarebbe tardiva, poiché avvenuta in conformità al disposto normativo di cui all'art. 31 D.P.R. n.
145/2000, a seguito della cessazione del fatto che aveva determinato per essa il pregiudizio, vertendosi in tema di fatti continuativi, riconducibili ad una diversa condizione del sottosuolo, per la presenza di falde acquifere sotterranee e terreni a bassa portanza e per l'esistenza di un collettore fognario, da essa appaltatrice non rilevabili, né tantomeno esposti negli atti dell'appalto.
Secondo il invece, la riprogettazione dell'opera non avrebbe CP_1 determinato un fatto ad effetti continuativi, suscettibile di essere iscritto a riserva soltanto alla cessazione degli effetti e, dunque, a lavori ultimati, ragion per cui il
Tribunale avrebbe correttamente ritenuto che la documentazione in atti non consentisse di verificare una totale alterazione quali/quantitativa delle opere commissionate, essendo dirimente l'orientamento giurisprudenziale, per cui pagina 7 di 20 oggetto di riserva sono tutte le possibili richieste inerenti a partite di lavori eseguite o da eseguire.
Il Tribunale, sul punto, ha così argomentato: “Dalla disamina dei primi 8 S.A.L.
(docc.
7-14 convenuta) e dell'ulteriore documentazione in atti, emerge la decisiva circostanza che l'odierna attrice, prima del 1.7.2013, non ha mai espresso riserve, irrilevanti o infondate essendo le argomentazioni difensive volte a giustificarne l'inerzia. In particolare, l'asserito – e indimostrato – mancato rispetto della procedura volta a determinare i nuovi prezzi appare elemento neppure astrattamente idoneo ad esentare l'appaltatrice dal formulare e motivare la riserva. Non convince, inoltre, la tesi per la quale la sostanziale “riprogettazione” dell'opera a seguito delle sopravvenienze avrebbe determinato la scaturigine di un fatto ad effetti continuati, suscettibile di essere iscritto a riserva soltanto alla sua cessazione, e dunque a lavori ultimati: posto che la documentazione agli atti non consente di aderire alla tesi attorea della totale alterazione quali/quantitativa delle opere commissionate, è in ogni caso dirimente osservare che per diffuso e condiviso orientamento di diritto vivente, oggetto di riserva sono tutte le possibili richieste inerenti a partite di lavori eseguite o da eseguire, anche a causa delle carenze progettuali e per le conseguenti maggiori difficoltà che le stesse hanno ingenerato e/o, ancora, per i comportamenti inadempienti della stazione appaltante. Tra esse, per ciò, rientrano anche le contestazioni avanzate, Cont tardivamente, dalla Pe. Ancora, il denunciato fatto che i 10 Parte_1
Processi Verbali di sospensione dei lavori e i n. 10 Processi Verbali di ripresa dei lavori ed i n. 5 verbali di concordamento nuovi prezzi rechino tutti date di formazione false (siccome poste successivamente) si attesta sul piano meramente assertivo, in difetto di elementi asseverativi a supporto, la loro trasmissione in via telematica il 03.06.2013 dal R.U.P. per il non costituendo, di per CP_1 CP_1 sé, dato di rilievo. Anzi è significativo, volendo estendere l'analisi al contesto
pagina 8 di 20 generale del rapporto di durata, che alcuna contestazione sia stata aliunde svolta, neppure nell'ambito degli atti aggiuntivi sottoscritti in data 24/12/2010 e del
22/03/2012. La formulazione delle riserve è, per tabulas, avvenuta esclusivamente sul S.A.L. finale sottoscritto il 1.7.2013, in forma tardiva, e in sede di collaudo”.
Ciò posto, rileva la Corte che, come si evince dall'atto unico (relazione, verbale di visita e certificato di collaudo tecnico-amministrativo) del durante il CP_1 corso dei lavori era stata redatta una prima Perizia di variante suppletiva n.01, ai sensi dell'art. 132, del D. Lgs 163/2006, approvata con determinazione
Dirigenziale DZ-17/43 del 14/01/2010, per un importo complessivo, al netto del ribasso d'asta, di € 208.598,49, per la modifica delle strutture di fondazione, nuove fondazioni su pali e demolizioni di piccoli manufatti in muratura, nonché una perizia di variante e suppletiva n.02, approvata con determinazione
Dirigenziale DN-15/1475 del 12/12/2011, per un importo complessivo, al netto del ribasso d'asta, di € 383.233,61, al fine di assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, tramite l'adeguamento delle strutture in cemento armato con incremento dell'armatura e maggior spessore dei solai, nonché per l'adeguamento degli infissi con nuova formulazione dell'abaco secondo la normativa vigente.
A seguito dell'approvazione della Perizia di variante e suppletiva n.01 era stato stipulato tra l'Amministrazione Comunale e la il relativo Atto Aggiuntivo n.1 Pt_1 in data 24/11/2010 al repertorio n.55412, fasc. 302 e registrato il giorno
06/12/2010 al n.274 serie 1, col quale l'importo contrattuale passava da €
1.222.128,65. a € 1.430.727,14 in virtù del maggior importo per lavori di
€.208.598,49. di cui alla suddetta Perizia.
A seguito dell'approvazione della Perizia di variante e suppletiva n.02 era stato stipulato tra l'Amministrazione Comunale e la il relativo Atto Aggiuntivo, in Pt_1 data 22/03/2012 al repertorio n.55538, fasc. 424 e registrato in data 30/03/2012
pagina 9 di 20 al n.19 serie 1, con il quale l'importo contrattuale passava da € 1.430.727,14 a €
1.813.960,75, in virtù del maggior importo per lavori di € 383.233,60. di cui alla
Perizia sopra indicata.
Durante il corso dei lavori erano state disposte varie sospensioni (di cui l'ultima dal 06/08/2012 al 27/08/2012) per un totale di giorni 583 e riprese dei lavori, oltre alla concessione di una proroga di 150 giorni (naturali e consecutivi).
Per i prezzi di lavorazioni non contemplati nell'elenco dei prezzi di gara e non assimilabili a voci inserite nel prezziario di riferimento del Provveditorato alle
Opere Pubbliche della Toscana-Umbria, erano stati redatti n.05 Verbali di
Concordamento Nuovi Prezzi, non sottoscritti dall' . Controparte_5
Durante il corso dei lavori, erano stati redatti, ricavandoli dal registro di contabilità e ogni qualvolta fosse stato raggiunto l'importo per lavori e somministrazioni pari alla rata d'acconto prevista in contratto, n.08 Stati
Avanzamento Lavori ed emessi corrispondenti n.8 Certificati di Pagamento delle rate d'acconto, al netto delle ritenute previste
L'importo complessivo dei n.08 certificati di pagamento, al netto della ritenuta per infortuni pari allo 0,5%, emessi come liquidazione dei relativi stati di avanzamento ammonta a complessivi €.1.778.500,00.
Lo stato finale dei lavori redatto ai sensi dell'art. 16, 1° comma, del C.S.A., in data 21/02/2013 aveva riconosciuto a favore dell' un Controparte_5 credito netto di € 35.146,27.
aveva firmato lo stato finale con riserva esplicitando le riserve e Pt_1 confermandole nel Registro di contabilità.
Così esposto l'andamento dell'appalto, le riserve in questione sono le seguenti:
• riserva n.1 equo compenso ai sensi dell'art.10 del D.M. n. 145/2000;
pagina 10 di 20 • riserva n.2: danni cagionati per l'illecito procrastinamento dell'ultimazione dei lavori dovuto a sospensioni illegittime;
• riserva n. 3 indennizzo per l'impossibilità di assumere altre commesse ed incrementare la patrimonialità aziendale per la maggior durata dell'appalto;
• riserva n. 4 relativa al mancato riconoscimento dei maggiori oneri della sicurezza;
• riserva n. 5 sui nuovi prezzi;
• riserva n.6 lavorazioni eseguite e mai contabilizzate;
• riserva n.7 danni per maggiori oneri di custodia cantiere;
• riserva n.8 relativa a presunte spese sostenute per conto del non CP_1 rimborsate.
E' appena il caso di rilevare che, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, sono soggette all'onere di tempestiva riserva non solo tutte le possibili richieste inerenti a partite di lavori eseguite ed alle contestazioni tecniche e/o giuridiche circa la loro quantità e qualità, ma soprattutto, quelle relative ai pregiudizi sofferti dall'appaltatore ed ai costi aggiuntivi dovuti affrontare, sia a causa dello svolgimento (anomalo) dell'appalto, sia a causa delle carenze progettuali per le conseguenti maggiori difficoltà che le stesse hanno ingenerato sia, infine, per i comportamenti inadempienti della stazione appaltante: infatti,
l'onere della riserva svolge la funzione di consentire la tempestiva e costante evidenza di tutti i fattori che siano oggetto di contrastanti valutazioni tra le parti e perciò suscettibili di aggravare il compenso complessivo, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria.
Essendo il contratto di appalto per cui è lite, concluso in data 26.11.2008, soggetto al D.L.vo n.163/2006 ed al D.M. 145/2000 (quest'ultimo fino alla entrata in vigore del D.M. 207/2010), deve trovare applicazione l'art. 31 comma 2 del suddetto Regolamento di esecuzione del 2000 e comunque l'art. 191 comma 2 del
DPR 207/2010, a norma dei quali le riserve avrebbero dovuto essere iscritte, a pagina 11 di 20 pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto determinante il pregiudizio dell'esecutore, nonché sul registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare dello stesso fatto pregiudizievole.
Al riguardo, la Corte regolatrice ha avuto modo di statuire che
“le riserve dell'appaltatore derivanti da fatti dannosi continuativi devono essere iscritte nella contabilità, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.m. n. 145 del 2000
(applicabile ratione temporis), contestualmente o immediatamente dopo
l'insorgenza dell'evento lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il quantum può essere indicato successivamente” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 14522 del 24/05/2024).
Ne consegue che, “ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta”, deve iscrivere tempestivamente la riserva, essendo tardiva quella formulata solo nel S.A.L. successivo (In tal senso,
Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 28801 del 09/11/2018).
Ebbene, nella fattispecie, è pacifico tra le parti e, comunque, non vi è impugnazione sul punto ed è, altresì, documentato, che le riserve sopra indicate fossero state iscritte per complessivi € 2.389.444,16, sul conto finale del
01.07.2013 e comunque, che la , dal 26/11/2008 al 20/12/2012, avesse Pt_1 sottoscritto n.8 stati di avanzamento (docc. 7-14) e n. 2 atti aggiuntivi ed altri atti, senza aver mai espresso alcuna riserva.
Inoltre, è la stessa APPALTATRICE, sin dal primo grado del giudizio, ad affermare di aver rilevato la presenza nel sottosuolo di importanti falde acquifere, nonché di terreni sabbiosi di bassa portanza e, addirittura, del collettore fognario cittadino che attraversava tutta l'area oggetto dei lavori di escavazione, tanto da aver dato pagina 12 di 20 notizia di ciò alla stazione APPALTANTE, con nota del 19.02.2009, a seguito della quale, la D.L. aveva emesso ad horas il necessario provvedimento e le disposizioni tecniche per lo spostamento del medesimo collettore fognario cittadino.
Ne deriva che le riserve in questione avrebbero dovuto essere iscritte nel registro di contabilità, o in altri documenti, contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, atteso che, anche in presenza di fatti continuativi, sussiste l'onere dell'appaltatore di formulare tempestiva riserva, per maggiori pretese rispetto al corrispettivo pattuito, qualora, con l'impiego della media diligenza, secondo criteri oggettivi, lo stesso fosse in grado di rilevare che quei fatti evidenziassero una potenzialità dannosa, salvo restando il differimento della precisa quantificazione di dette maggiori pretese all'esito del definitivo consolidarsi del pregiudizio economico subito e senza che sia consentito, d'altra parte, all'imprenditore sostituire la ragione indicata nel registro di contabilità, con altra causale in precedenza non indicata.
In particolare, l'APPALTATRICE nulla ha tempestivamente osservato in ordine ai nuovi prezzi ed ai maggiori oneri che erano presumibili in relazione alle note interferenze con l'esecuzione dei lavori.
Lo stesso dicasi per le sospensioni dei lavori, ove si consideri che “ai fini della tempestività dell'iscrizione di riserva avente a oggetto la contestazione dell'ordine di sospensione dei lavori e della richiesta di risarcimento dei conseguenti danni, si deve distinguere l'ipotesi in cui l'illegittimità della sospensione sia originaria, nel qual caso l'appaltatore deve inserire la riserva nello stesso verbale di sospensione, da quella in cui l'illegittimità emerga in un momento successivo, sia perché originariamente legittima, diventi solo successivamente illegittima, sia perché l'idoneità della stessa a produrre pregiudizio emerga in epoca successiva
pagina 13 di 20 alla sua adozione, nel qual caso l'appaltatore può apporre la riserva anche nel verbale di ripresa dei lavori” (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 113 del 04/01/2022).
Peraltro, il rilievo critico in commento non si confronta adeguatamente con la seguente parte motiva della pronuncia appellata: “Ancora, il denunciato fatto che
i 10 Processi Verbali di sospensione dei lavori e i n. 10 Processi Verbali di ripresa dei lavori ed i n. 5 verbali di concordamento nuovi prezzi rechino tutti date di formazione false (siccome poste successivamente) si attesta sul piano meramente assertivo, in difetto di elementi asseverativi a supporto, la loro trasmissione in via telematica il 03.06.2013 dal R.U.P. per il non costituendo, di per CP_1 sé, dato di rilievo. Anzi è significativo, volendo estendere l'analisi al contesto generale del rapporto di durata, che alcuna contestazione sia stata aliunde svolta, neppure nell'ambito degli atti aggiuntivi sottoscritti in data 24/12/2010 e del
22/03/2012”.
, infatti, non ha adeguatamente dedotto e dimostrato che lo stato dei luoghi Pt_1 con le interferenze che lo avevano caratterizzato fosse rilevabile solo dopo l'esecuzione dei lavori, né di aver firmato, retrodatandoli, i n. 10 “Processi Verbali di sospensione dei lavori”, i n.10 “Processi Verbali di ripresa dei lavori” e i n. 5 verbali di concordamento nuovi prezzi.
La rinnovazione della richiesta di ammissione della prova testimoniale e della CTU formulate nella seconda memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. è evidentemente effettuata per relationem.
La Corte regolatrice, sul punto, ha avuto modo di statuire che “le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta pagina 14 di 20 istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo;
della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022).
Ebbene, è chiaro che nella fattispecie l'APPELLANTE abbia voluto insistere in quelle istanze istruttorie articolate nella predetta memoria istruttoria, richiamate in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al Tribunale, di talché anche a voler ravvisare una presunzione di rinuncia/abbandono dei mezzi istruttori richiesti, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, è indubbiamente emersa una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa attraverso l'esame delle note istruttorie richiamate.
Nondimeno le prove dedotte sono irrilevanti ai fini del decidere, posto che in primo luogo eventuali carenze del progetto definitivo posto a base d'asta avrebbero dovuto essere rilevate dall'APPALTATRICE.
Infatti, anche se sussisteva in capo alla STAZIONE APPALTANTE l'obbligo previsto dall'art. 93 D.L.gs. n. 163/2006, di redigere il progetto definitivo e poi quello esecutivo, l'IMPRESA ESECUTRICE avrebbe dovuto rilevare, in sede di stipula del contratto, eventuali carenze progettuali ed in particolare che i rilievi e i sondaggi, non fossero stati condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e che i rilievi plano-altimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo, fossero stati carenti o inadeguati.
Ad ogni modo - anche a voler ritenere che , visto che neppure il Pt_1 CP_1 aveva effettuato le dovute verifiche progettuali, non avrebbe potuto provvedere a pagina 15 di 20 studi ed indagini di dettaglio o di verifica, volti alla specifica individuazione dei lavori da realizzare ed alla determinazione dei maggiori costi, non essendo stata in grado di rilevare, pur con l'impiego della dovuta diligenza, le carenze di progetto a cui era stato posto rimedio con le varianti in corso d'opera - la stessa avrebbe dovuto quantomeno contestare gli atti aggiuntivi e l'elenco dei nuovi prezzi, apponendovi tempestivamente, le riserve circa la non adeguatezza delle singole voci del proprio corrispettivo.
E' la stessa a sostenere nei capitoli di prova sub nn. 6 e 7, di cui ha chiesto Pt_1
l'ammissione, che gli atti aggiuntivi non fossero stati corredati, né da progettazione esecutiva, né da disegni esecutivi, di talché ben avrebbe potuto rilevarne la carenza nella documentazione contabile, nella prima occasione successiva alla adozione degli atti aggiuntivi.
Ne deriva che l'iscrizione delle riserve, anche dopo il rilevamento della presenza del collettore fognario cittadino, avrebbe dovuto essere effettuata da nel Pt_1 primo atto successivo idoneo a riceverle e che l'omissione di tale condotta implica la decadenza dell'APPALTATRICE dal maggior credito tardivamente preteso nei confronti della STAZIONE APPALTANTE.
La sentenza impugnata merita, dunque, di essere, sul punto, confermata.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è assorbita dalle considerazioni che precedono.
Col secondo motivo l'APPALTATRICE deduce l'erroneità della decisione impugnata, per la ritenuta superfluità del merito delle singole riserve, perché assorbito dalla superiore declaratoria di tardività.
Il motivo è assorbito dalle valutazioni espresse in ordine al rilievo critico che precede, di talché la sentenza impugnata deve essere confermata, in quanto corretta, essendo decaduta dalla facoltà di ottenere l'esame nel merito delle Pt_1
pagina 16 di 20 riserve tardivamente iscritte.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col terzo motivo l'APPELLANTE lamenta l'errata liquidazione delle spese di causa, nonché l'errata propria condanna alla relativa refusione a favore del per CP_1 avere il primo Giudice, nel valutare complessivamente le ragioni fatte valere dalle parti, omesso di considerare e di decidere, sulla parte relativa alle riserve dalla n.
7 alla n. 12.
In sostanza, a detta di , la decisione sulla condanna alla refusione delle Pt_1 spese di causa sarebbe errata, proprio in ragione della mancata disamina di tutte le domande.
Le domande riproposte da sono le seguenti: Pt_1
1) accertati i fatti di causa come esposti nella narrativa che precede dichiarare legittime le riserve apposte dall'Impresa e sussistenti i crediti evidenziati e richiesti nella premessa che precede ovvero accertarne la diversa entità secondo giustizia;
2) per effetto di quanto precede condannare il in persona del CP_1
Sindaco pro tempore al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 2.493406,33 per le causali tutte esposte nella narrativa che precede, ovvero al pagamento di quella diversa, maggiore o minore somma che la Ecc.ma Corte di
Appello riterrà spettare in sua giustizia, oltre interessi moratori al tasso ex art.
133 D. Lgsl 163/2006 e rivalutazione.
Ebbene per le riserve sub nn. 7 e 8 valgono le considerazioni sopra svolte in ordine alla loro ritenuta tardività.
Per il resto, effettivamente il non ha contabilizzato alcune lavorazioni CP_1 eseguite dall'APPALTATRICE, oggetto della riserva n. 9.
pagina 17 di 20 Tuttavia, al riguardo, il CTU, in sede di ATP, ha osservato che “gran parte delie lavorazioni richieste dall'impresa nelle riserve di cui sopra (la n. 6, l'integrazione della n. 6 e la n. 9) sono state ammesse giustamente alla contabilità dalla
Direzione dei Lavori e firmate dall'impresa stessa nei SAL corrispondenti senza che essa abbia mai manifestato o sottoscritto annotazioni o riserve in merito” e che “le lavorazioni che non sono state allibrate per un mero errore o per dimenticanza dalla Direzione dei Lavoro, potevano essere inserite nella contabilità se l'impresa avesse partecipato, come dovuto e previsto dai regolamento, attivamente ai contraddittorio nella stesura di tutti gli 8 SAL costituenti le lavorazioni di appalto”, precisando che “alcune lavorazioni sono state contabilizzate con quantitativi superiori rispetto alla richiesta dell'esecutore che nonostante tutto ha presentato riserva per quella stessa partita di lavoro manifestando quindi superficialità nella lettura ed analisi degli atti contabili da essa stessa sottoscritti” e che “l'impresa infatti si è limitata a presentare reclami solo sul conto finale accettando e sottoscrivendo tutti gli 8 SAL precedenti, validando le partite allibrate decadendo dal diritto di far valere le riserve o le domande a cui essi si riferiscono”.
Alla stregua di tali valutazioni il Tribunale ha condivisibilmente affermato che “le riserve relative all'ultimo S.A.L. sono state in parte disaminate nel merito nell'ambito del procedimento per ATP R.G. n. 4145/2013, e – con valutazioni immuni da censure e dunque condivise – dichiarate essenzialmente non provate
(cfr. in relazione alla riserva 9, doc. 15 pag. 38ss.), circostanza avvalorata dall'impianto assertivo e asseverativo (doc. 45) del non smentito in CP_1 forma idonea in questa sede;
nella residua parte, sono state superate dagli eventi in corso di causa a seguito dei pagamenti di cui le parti hanno dato pacificamente atto”.
Anche sotto tale profilo dunque, la sentenza appellata va confermata.
pagina 18 di 20 IV. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittorioso il le spese processuali del CP_1 presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella misura Pt_1 liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei valori minimi in quanto più prossimi al valore della causa e stante la scarsa complessità delle questioni trattate, afferenti alla sostanziale decadenza dell'APPALTATRICE dal diritto ad ulteriori e maggiori compensi, esclusa la fase istruttoria.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti del avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 1065/2022 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 22/08/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 15.643,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
3. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 23.01.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
pagina 19 di 20 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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