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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 7666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7666 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 24 settembre 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6178/2023 R.G. vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. ROMANO CARMELA, Parte_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pt. , Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. D'APONTE GIOVANNI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in virtù di procure in atti;
, in persona del Controparte_2 legale rapp. pt. , rappresentato e difeso dall'avv. CARMEN MOSCARIELLO, con il quale elettivamente domiciliano in Napoli, presso l'Ufficio Legale alla Via Alcide CP_2
De Gasperi, n.55 in virtù di procure in atti;
RESISTENTI
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 28 marzo 2023, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 07120229019706735, notificata in data 01.03.2023 e relativa a n. 5 avvisi di addebito per contributi previdenziali IVS omessi nel periodo
2013/2014 per un ammontare di € 12.366,00, eccependo l'omessa notifica di tali atti, nonché la decadenza e la prescrizione.
CP_ L' si è costituito ritualmente deducendo di aver notificato ritualmente gli avvisi di addebito indicati nell'atto di intimazione, concludendo per il rigetto del ricorso.
1 L si è costituita contestando le avverse eccezioni e argomentazioni e concludendo CP_3
per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con ordine all' di depositare eventuali istanze di CP_3
rateizzazione.
Fissata l'udienza del 2 luglio 2025, il Tribunale, esaminato l'estratto di ruolo CP_ depositato dall' ha rinviato la causa, al fine di chiedere chiarimenti all CP_3
circa le risultanze dell'estratto di ruolo, dal quale risulta la somma dovuta pari a zero.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il
Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha impugnato l'intimazione, notificata il 01.03.2023 e relativa a n. 5 avvisi di addebito per contributi previdenziali IVS omessi nel periodo 2013/2014
Va affermata la sussistenza dell'interesse ad agire.
Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, infatti, perché sorga l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa avanzata dall' previdenziale con le forme della riscossione esattoriale, è CP_2
necessaria la esistenza di un atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato la pretesa medesima (così Cass. Sez. Un. n. 11087 del 7.5.2010 e, da ultimo Cass. Sez.
Trib. n. 6610 del 15/03/2013) un atto, cioè, con il quale si porta a conoscenza del debitore una pretesa ormai definita ancorché tale comunicazione si concluda non con una formale intimazione di pagamento (Sez. Un. n. 16293/07 e n. 16429/07) né il debitore può proporre astrattamente in ogni tempo azione di accertamento negativo del credito dell'Amministrazione per sottrarsi alla preannunciata esecuzione della cartella
2 esattoriale, impugnabile (eventualmente in via recuperatoria) con le forme, i tempi e il rito specificamente dipendenti dalla sua origine e dal tipo di vizi fatti valere (così Cass.
Sez. II n. 8890 del 14.4.2009).
Nel caso di specie, l' ha comunicato con l'atto di Controparte_1
CP_ intimazione la pretesa dell' che non risulta contestata nel merito. (cfr. Cass. Sez. V
n. 4513 del 25.2.2009).
Tale comunicazione va qualificata come intimazione di pagamento, in quanto si avvisa il ricorrente che in assenza di pagamento si procederà all'esecuzione forzata sulla base dei titoli portati dalla cartella di pagamento, nel termine di cinque giorni.
Siamo, all'evidenza, in presenza di un atto che radica in capo al preteso debitore un interesse concreto ed attuale alla impugnativa.
Tanto premesso, si evidenzia che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la parte ha avuto piena conoscenza degli avvisi di addebito impugnati, in quanto l' ha CP_3 comprovato la presentazione dell'istanza di rateizzo del novembre 2017, in cui la parte ricorrente ha formalmente chiesto la rateizzazione delle pretese indicate negli Ava impugnati. L ha anche prodotto il provvedimento di accoglimento di tale istanza CP_3
del gennaio 2018, nonché il piano di rateizzazione, deducendo che il ricorrente è decaduto dal citato piano prot. N. 423255 del 27/11/2017 in data 22/06/2018, in ragione del mancato pagamento di n. 5 rate ( cfr.: revoca del 18/07/2018 come da nota del
23/09/2024 della Direzione Regionale ADER, citata nelle note dell' del 22 ottobre CP_3
2024).
CP_ L' inoltre, ha dedotto e comprovato che gli avvisi di addebito impugnati sono stati ritualmente notificati, indicato la sussistenza di taluni versamenti.
La parte ricorrente non ha contestato con le note di TS depositate per l'udienza fissata per la discussione del 2 luglio 2025, né la regolarità della notifica degli Ava impugnati, né la documentazione prodotta dall' relativa al piano di rateizzo e della successiva CP_3
decadenza dal beneficio dei termini.
Va osservato, in merito alla regolarità della notifiche, che le risultanze della relata di notifica sono notoriamente assistite da fede privilegiata, fino a querela di falso. ( Cfr:
Cass. civ., sez. I, 15-04-2005, n. 7827).
L'eccezione di prescrizione risulta, pertanto, infondata, in quanto il decorso della prescrizione è stato interrotto nel novembre 2017 con la presentazione dell'istanza di dilazione, nonché nel gennaio 2018, con la comunicazione del piano di rateizzo ( con concessione di 120 rate). Successivamente, il decorso della prescrizione è stato anche
3 interrotto con la comunicazione del provvedimento di decadenza dal beneficio del termine del 18 luglio 2018.
Si rileva che “La domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 78 del 1998 , conv., con modif., dalla l. n.
176 del 1998 , - benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso - unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate”. (Cass. civ. Sez. lavoro, 26-04-2017, n.
10327).
Tanto premesso, si rileva che dall'estratto di ruolo depositato da nel 2024 e dalla CP_3
relazione depositata nell'ottobre 24, non risulta nessuna somma a debito. CP_3
Per tali motivi, il Tribunale ha chiesto chiarimenti alle parti.
CP_ L' ha dedotto, con le note depositate nel settembre 2025, che le somme di cui agli avvisi di addebito, di cui all'atto di intimazione impugnato sono state stralciate, per effetto del DL 119/2018 / DL41/2021, deducendo che non sussiste l'interesse ad agire, concludendo per la cessata materia del contendere.
Partimenti, l ha confermato che dall'estratto di ruolo non risultano più somme CP_3
dovute dalla parte ricorrente.
Nelle note di TS del settembre 2025, difatti, l ha dichiarato che: “ non vi sono CP_3 importi dovuti in relazione agli avvisi impugnati da parte ricorrente”, formulando le seguenti conclusioni: “ Alla luce delle circostanze appena esposte, si chiede adottarsi i provvedimenti ritenuti opportuni, con la conseguente compensazione delle spese di lite tra le parti”.
L' , quale mero esecutore materiale delle disposizioni Controparte_4 dell'ente impositore, non esercita alcun potere discrezionale né in merito alla determinazione, né alla revisione o allo sgravio delle somme impugnate.
Per tali motivi, va ritenuto che non sussiste più l'interesse ad agire, atteso che le parti resistenti hanno dichiarato di non aver pretese sulla base degli avvisi di addebito indicati nell'intimazione impugnata, che va annullata relativamente agli Ava indicati in ricorso.
In merito alle spese di lite, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite, in quanto la parte, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, conosceva le
CP_ pretese dell' oggetto di una richiesta di dilazione, come motivato.
4
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere, con conseguente annullamento dell'atto di intimazione opposto, limitatamente ai 5 avviso di addebito, indicati nella citata intimazione, riportati in ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi. Napoli, il 24/09/2025 – 24/10/2025 Il
Giudice
IN ZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 24/10/2025 in
Cancelleria
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 24 settembre 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6178/2023 R.G. vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. ROMANO CARMELA, Parte_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pt. , Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. D'APONTE GIOVANNI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in virtù di procure in atti;
, in persona del Controparte_2 legale rapp. pt. , rappresentato e difeso dall'avv. CARMEN MOSCARIELLO, con il quale elettivamente domiciliano in Napoli, presso l'Ufficio Legale alla Via Alcide CP_2
De Gasperi, n.55 in virtù di procure in atti;
RESISTENTI
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 28 marzo 2023, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 07120229019706735, notificata in data 01.03.2023 e relativa a n. 5 avvisi di addebito per contributi previdenziali IVS omessi nel periodo
2013/2014 per un ammontare di € 12.366,00, eccependo l'omessa notifica di tali atti, nonché la decadenza e la prescrizione.
CP_ L' si è costituito ritualmente deducendo di aver notificato ritualmente gli avvisi di addebito indicati nell'atto di intimazione, concludendo per il rigetto del ricorso.
1 L si è costituita contestando le avverse eccezioni e argomentazioni e concludendo CP_3
per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con ordine all' di depositare eventuali istanze di CP_3
rateizzazione.
Fissata l'udienza del 2 luglio 2025, il Tribunale, esaminato l'estratto di ruolo CP_ depositato dall' ha rinviato la causa, al fine di chiedere chiarimenti all CP_3
circa le risultanze dell'estratto di ruolo, dal quale risulta la somma dovuta pari a zero.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il
Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha impugnato l'intimazione, notificata il 01.03.2023 e relativa a n. 5 avvisi di addebito per contributi previdenziali IVS omessi nel periodo 2013/2014
Va affermata la sussistenza dell'interesse ad agire.
Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, infatti, perché sorga l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa avanzata dall' previdenziale con le forme della riscossione esattoriale, è CP_2
necessaria la esistenza di un atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato la pretesa medesima (così Cass. Sez. Un. n. 11087 del 7.5.2010 e, da ultimo Cass. Sez.
Trib. n. 6610 del 15/03/2013) un atto, cioè, con il quale si porta a conoscenza del debitore una pretesa ormai definita ancorché tale comunicazione si concluda non con una formale intimazione di pagamento (Sez. Un. n. 16293/07 e n. 16429/07) né il debitore può proporre astrattamente in ogni tempo azione di accertamento negativo del credito dell'Amministrazione per sottrarsi alla preannunciata esecuzione della cartella
2 esattoriale, impugnabile (eventualmente in via recuperatoria) con le forme, i tempi e il rito specificamente dipendenti dalla sua origine e dal tipo di vizi fatti valere (così Cass.
Sez. II n. 8890 del 14.4.2009).
Nel caso di specie, l' ha comunicato con l'atto di Controparte_1
CP_ intimazione la pretesa dell' che non risulta contestata nel merito. (cfr. Cass. Sez. V
n. 4513 del 25.2.2009).
Tale comunicazione va qualificata come intimazione di pagamento, in quanto si avvisa il ricorrente che in assenza di pagamento si procederà all'esecuzione forzata sulla base dei titoli portati dalla cartella di pagamento, nel termine di cinque giorni.
Siamo, all'evidenza, in presenza di un atto che radica in capo al preteso debitore un interesse concreto ed attuale alla impugnativa.
Tanto premesso, si evidenzia che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la parte ha avuto piena conoscenza degli avvisi di addebito impugnati, in quanto l' ha CP_3 comprovato la presentazione dell'istanza di rateizzo del novembre 2017, in cui la parte ricorrente ha formalmente chiesto la rateizzazione delle pretese indicate negli Ava impugnati. L ha anche prodotto il provvedimento di accoglimento di tale istanza CP_3
del gennaio 2018, nonché il piano di rateizzazione, deducendo che il ricorrente è decaduto dal citato piano prot. N. 423255 del 27/11/2017 in data 22/06/2018, in ragione del mancato pagamento di n. 5 rate ( cfr.: revoca del 18/07/2018 come da nota del
23/09/2024 della Direzione Regionale ADER, citata nelle note dell' del 22 ottobre CP_3
2024).
CP_ L' inoltre, ha dedotto e comprovato che gli avvisi di addebito impugnati sono stati ritualmente notificati, indicato la sussistenza di taluni versamenti.
La parte ricorrente non ha contestato con le note di TS depositate per l'udienza fissata per la discussione del 2 luglio 2025, né la regolarità della notifica degli Ava impugnati, né la documentazione prodotta dall' relativa al piano di rateizzo e della successiva CP_3
decadenza dal beneficio dei termini.
Va osservato, in merito alla regolarità della notifiche, che le risultanze della relata di notifica sono notoriamente assistite da fede privilegiata, fino a querela di falso. ( Cfr:
Cass. civ., sez. I, 15-04-2005, n. 7827).
L'eccezione di prescrizione risulta, pertanto, infondata, in quanto il decorso della prescrizione è stato interrotto nel novembre 2017 con la presentazione dell'istanza di dilazione, nonché nel gennaio 2018, con la comunicazione del piano di rateizzo ( con concessione di 120 rate). Successivamente, il decorso della prescrizione è stato anche
3 interrotto con la comunicazione del provvedimento di decadenza dal beneficio del termine del 18 luglio 2018.
Si rileva che “La domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 78 del 1998 , conv., con modif., dalla l. n.
176 del 1998 , - benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso - unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate”. (Cass. civ. Sez. lavoro, 26-04-2017, n.
10327).
Tanto premesso, si rileva che dall'estratto di ruolo depositato da nel 2024 e dalla CP_3
relazione depositata nell'ottobre 24, non risulta nessuna somma a debito. CP_3
Per tali motivi, il Tribunale ha chiesto chiarimenti alle parti.
CP_ L' ha dedotto, con le note depositate nel settembre 2025, che le somme di cui agli avvisi di addebito, di cui all'atto di intimazione impugnato sono state stralciate, per effetto del DL 119/2018 / DL41/2021, deducendo che non sussiste l'interesse ad agire, concludendo per la cessata materia del contendere.
Partimenti, l ha confermato che dall'estratto di ruolo non risultano più somme CP_3
dovute dalla parte ricorrente.
Nelle note di TS del settembre 2025, difatti, l ha dichiarato che: “ non vi sono CP_3 importi dovuti in relazione agli avvisi impugnati da parte ricorrente”, formulando le seguenti conclusioni: “ Alla luce delle circostanze appena esposte, si chiede adottarsi i provvedimenti ritenuti opportuni, con la conseguente compensazione delle spese di lite tra le parti”.
L' , quale mero esecutore materiale delle disposizioni Controparte_4 dell'ente impositore, non esercita alcun potere discrezionale né in merito alla determinazione, né alla revisione o allo sgravio delle somme impugnate.
Per tali motivi, va ritenuto che non sussiste più l'interesse ad agire, atteso che le parti resistenti hanno dichiarato di non aver pretese sulla base degli avvisi di addebito indicati nell'intimazione impugnata, che va annullata relativamente agli Ava indicati in ricorso.
In merito alle spese di lite, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite, in quanto la parte, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, conosceva le
CP_ pretese dell' oggetto di una richiesta di dilazione, come motivato.
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P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere, con conseguente annullamento dell'atto di intimazione opposto, limitatamente ai 5 avviso di addebito, indicati nella citata intimazione, riportati in ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi. Napoli, il 24/09/2025 – 24/10/2025 Il
Giudice
IN ZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 24/10/2025 in
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