Art. 20. Enti vigilati 1. Sono posti sotto la vigilanza del Ministero della difesa:
a) l'Agenzia industrie difesa;
b) la Difesa servizi spa;
c) l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
d) l'Opera nazionale per i figli degli aviatori;
e) l'Unione italiana tiro a segno;
f) la Lega navale italiana;
g) l'Associazione italiana della Croce rossa, per le componenti ausiliarie delle Forze armate;
h) la Cassa di previdenza delle Forze armate.
2. L'organizzazione, i compiti e le funzioni dell'Agenzia industrie difesa e della Difesa servizi spa sono rispettivamente disciplinati nell'articolo 48 e nell'articolo 535.
3. Nel regolamento sono disciplinati gli enti di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h), del comma 1; la disciplina relativa alle componenti ausiliarie delle Forze armate dell'Associazione italiana della Croce rossa e' contenuta negli articoli 196, 197 e da 1626 a 1760.
3-bis. La vigilanza sull'ente di cui al comma 1, lettera e) ((,)) e' finalizzata alla verifica dei documenti contabili preventivi e consuntivi e del rendiconto generale, redatti esclusivamente per la parte relativa alle funzioni istituzionali dell'ente.
a) l'Agenzia industrie difesa;
b) la Difesa servizi spa;
c) l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
d) l'Opera nazionale per i figli degli aviatori;
e) l'Unione italiana tiro a segno;
f) la Lega navale italiana;
g) l'Associazione italiana della Croce rossa, per le componenti ausiliarie delle Forze armate;
h) la Cassa di previdenza delle Forze armate.
2. L'organizzazione, i compiti e le funzioni dell'Agenzia industrie difesa e della Difesa servizi spa sono rispettivamente disciplinati nell'articolo 48 e nell'articolo 535.
3. Nel regolamento sono disciplinati gli enti di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h), del comma 1; la disciplina relativa alle componenti ausiliarie delle Forze armate dell'Associazione italiana della Croce rossa e' contenuta negli articoli 196, 197 e da 1626 a 1760.
3-bis. La vigilanza sull'ente di cui al comma 1, lettera e) ((,)) e' finalizzata alla verifica dei documenti contabili preventivi e consuntivi e del rendiconto generale, redatti esclusivamente per la parte relativa alle funzioni istituzionali dell'ente.