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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 8882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8882 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6229/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 7 ottobre 2025 innanzi al giudice MA OS, assistita dall'addetta al processo
UI Provvedi, sono comparsi: per parte appellante l'avv. CINQUEGRANA VINCENZO;
per parte appellata l'avv. Calì per delega dell'avv. NAPOLITANO FRANCESCO;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Cinquegrana insiste nell'ammissione della CTU medica e in subordine conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
L'avv. Calì conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio decide la causa come da sentenza di seguito indicata.
Il giudice
MA OS
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice MA OS, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 6229/2022 promossa da:
, c.f.: , elett.te dom.ta in Napoli, al viale Parte_1 C.F._1
Augusto n.148 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Cinquegrana, c.f.: C.F._2 che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado
- APELLANTE
E
P.IVA in persona del legale rapp.te p.t., quale Controparte_1 P.IVA_1
impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., elett.te dom.ta in Napoli
(NA) al viale Augusto n. 162 presso lo studio dell'avv. Francesco Napolitano, c.f.
che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di C.F._3
citazione in appello notificato.
-APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice Parte_1 di Pace di Napoli, la quale impresa designata per la Regione Campania Controparte_1
dal FGVS, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 13/02/15, alle ore 13:00 circa, in Napoli, al Corso Vittorio
pagina 2 di 8 Emanuele, all'angolo di via Trinità delle Monache, all'altezza dell'Istituto Serra, allorquando veniva investita, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in direzione di
Piazza Mazzini, da un veicolo rimasto non identificato (anche in seguito alla presentazione di denuncia-querela) che procedeva ad elevata velocità in direzione di Piazza Mazzini dileguandosi senza prestare soccorso e senza dare i suoi dati o permettere di rilevare targa e generalità.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva, altresì, che il predetto veicolo le saliva con la ruota anteriore sinistra di essere stata impattata al piede sinistro, cagionandole una “frattura composta testa alluce sinistro” con postumi permanenti, come diagnosticato da pronto soccorso dell'ospedale “Pellegrini” di Napoli”, presso veniva trasportata nell'immediatezza del fatto.
Costituitasi la in persona del legale rapp.te p.t., nella predetta qualità Controparte_1 eccepiva, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per non essere stata preceduta dalla richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno da inviarsi, oltre che ad essa comparente, anche alla Consap s.p.a. ai sensi dell'art. 287 del d.l.gs n.209\2005, per aver introdotto il presente giudizio prima del decorso dei sessanta giorni dalla predetta richiesta,
l'improcedibilità della domanda per la carenza nella richiesta di risarcimento stragiudiziale degli oneri di contenuto di cui all'art.148 del d. lgs. n. 209/2005, l'improcedibilità della domanda per la mancata presentazione alla visita medica predisposta con il medico fiducuario di essa comparente e, nel merito, la mancata dimostrazione che la verificazione del sinistro sia imputabile ad un veicolo rimasto ignoto e l'imputabilità della mancata identificazione del veicolo rimasto ignoto all'attrice per cui concludeva chiedendo dichiararsi l'improcedibilità della domanda ed, in subordine, rigettarla.
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione del teste ammesso ed, all'esito, il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n.5954/22, non ritenendo raggiunta la prova in ordine all'impossibilità di identificazione del veicolo investitore, rigettava la domanda con compensazione delle spese di lite.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello censurando la sentenza Parte_1 impugnata sotto il profilo del malgoverno delle risultanze istruttorie nella parte in cui ha ritenuto generica la testimonianza resa dal teste che, invece, ha fornito una Testimone_1
pagina 3 di 8 descrizione dettagliata del fatto per cui è causa, e nella parte in cui ha addebitato ad essa attrice la mancata identificazione del veicolo investitore per non aver indicato nella denuncia querela sporta il nominativo del predetto teste, laddove tale circostanza non può fondare il rigetto del ricorso, per cui, riformulata la domanda proposta in primo grado, ha concluso chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di entrambi gradi di giudizio.
Costituitasi in giudizio in persona del legale rapp.te p.t., ha eccepito, in Controparte_1 via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di cui agli artt. 342 e
348 bis c.p.c., e, nel merito, condivisa la sentenza impugnata, ha concluso chiedendo rigettarsi l'appello.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti.
In via pregiudiziale va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. atteso che l'atto di appello proposto consente infatti di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano, infatti, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Parimenti va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. in ragione di una ritenuta non ragionevole probabilità di accoglimento. La questione deve ritenersi superata, poiché il Tribunale, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
Venendo al merito, giova premettere che l'attrice ha esperito l'azione di risarcimento del danno nei confronti di come impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1
gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, ai sensi dell'art. 283 lett. a) d. lgs. n. 209 del 2005, in quanto ha dedotto di aver subito danni in seguito ad un sinistro provocato da un veicolo non identificato.
Infatti, l'art. 283 comma 1, d. lgs. n. 209 del 2005, ha riproposto l'operatività del Fondo di garanzia vittime della strada (già istituito con la L. n. 990 del 1969), con lo scopo di manlevare i danneggiati dalla circolazione stradale di autoveicoli e natanti a fronte di possibili danni pagina 4 di 8 cagionati anche da veicoli non assicurati o non identificati o veicoli assicurati presso compagnia in stato di liquidazione coatta.
L' intervento del Fondo di Garanzia, tuttavia, non incide sugli oneri probatori gravanti sull'asserito danneggiato. Infatti, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che << l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno>> (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
19/04/2023, n. 10540 che cita Cass. civ., Sez. III, Sent., 24/03/2016, n. 5892), quindi, il verificarsi del sinistro, la dinamica e, quindi, la responsabilità del conducente dell'altro veicolo, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e ciò al fine di superare l'imputazione di un concorso colposo, seppur non di pari grado, con il conducente dell'altro veicolo, nonché,
a seconda dei casi la circostanza che quest'ultimo sia rimasto non identificato o che fosse privo di scopertura assicurativa;
inoltre, una volta allegata e provata l'esclusiva responsabilità del conducete dell'altro veicolo, l'attore deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica. La prova del fatto storico deve essere fornita in modo rigoroso atteso che l'impresa designata diventa contraddittore senza avere la possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso eventualmente l'allegazione e la valutazione di rilievi svolti al momento dell'incidente dalle autorità preposte. È stato infatti affermato che < ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non pagina 5 di 8 era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda>> (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450).
Nel caso di specie, sussistono dubbi sulla verificazione del sinistro secondo la dinamica dedotta dall'attrice in quanto, in mancanza dell'intervento delle autorità al momento del sinistro,
l'unica prova offerta è affidata alle dichiarazioni dell'unico teste escusso, Testimone_1 marito dell'attrice, che, in mancanza di riscontro, sono da ritenersi inattendibili in quanto sussistono dubbi sulla sua presenza sul luogo del sinistro atteso che l'attrice non lo ha indicato nella denuncia querela presentata contro ignoti alle competenti autorità.
Tale circostanza rileva anche da un altro punto di vista, infatti, anche se non sussiste alcun automatismo tra la presentazione della denuncia contro ignoti e diligenza nell'identificazione del veicolo non identificato e l'esito della causa risarcitoria, l'omessa indicazione del nominativo del teste al momento della presentazione della querela in data Testimone_1
01.04.2015, come persona che ha assistito al sinistro e che le autorità competenti avrebbero potuto escutere per avviare le indagini nei confronti del cd. pirata della strada, indicato, invece, come teste, nel presente giudizio, è una circostanza fattuale che non consente di ritenere provato non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Inoltre, alcun supporto alla conferma della dinamica del sinistro è offerto dalle dichiarazioni rese dall'attrice al momento del fatto atteso che quest'ultima, ai sanitari del pronto soccorso presso cui era stata trasportata nell'immediatezza del fatto, genericamente riferiva di essere stata vittima di “infortunio della strada” senza alcun riferimento all'investimento da parte di un veicolo non identificato.
pagina 6 di 8 In ragione di quanto esposto, si condivide la sentenza impugnata, sia pure con l'integrazione di motivazione di cui sopra, con conseguente rigetto dell'appello.
In virtù del criterio della soccombenza condanna , al pagamento delle spese Parte_1
di lite del presente grado di giudizio, in favore di in qualità di FGVS, di Controparte_1 giudizio, in persona del legale rapp.te p.t., che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compresi tra 5.201,00 e 26.000,00 euro, in ordine alla fase alla fase di studio, introduttiva e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica), con una riduzione del 30%, per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 5954/22, proposto da nei confronti di quale impresa designata Parte_1 Controparte_1
per la Regione Campania dal FGVS, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
1. rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1
giudizio, in favore di , in qualità di FGVS, in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., che si liquidano in 2.050,34,00 euro per compensi, oltre spese generali, IVA
e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR
30.5.2002, n. 115 per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
pagina 7 di 8 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 07/10/2025
Il giudice
MA OS
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 7 ottobre 2025 innanzi al giudice MA OS, assistita dall'addetta al processo
UI Provvedi, sono comparsi: per parte appellante l'avv. CINQUEGRANA VINCENZO;
per parte appellata l'avv. Calì per delega dell'avv. NAPOLITANO FRANCESCO;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Cinquegrana insiste nell'ammissione della CTU medica e in subordine conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
L'avv. Calì conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio decide la causa come da sentenza di seguito indicata.
Il giudice
MA OS
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice MA OS, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 6229/2022 promossa da:
, c.f.: , elett.te dom.ta in Napoli, al viale Parte_1 C.F._1
Augusto n.148 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Cinquegrana, c.f.: C.F._2 che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado
- APELLANTE
E
P.IVA in persona del legale rapp.te p.t., quale Controparte_1 P.IVA_1
impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., elett.te dom.ta in Napoli
(NA) al viale Augusto n. 162 presso lo studio dell'avv. Francesco Napolitano, c.f.
che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di C.F._3
citazione in appello notificato.
-APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice Parte_1 di Pace di Napoli, la quale impresa designata per la Regione Campania Controparte_1
dal FGVS, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 13/02/15, alle ore 13:00 circa, in Napoli, al Corso Vittorio
pagina 2 di 8 Emanuele, all'angolo di via Trinità delle Monache, all'altezza dell'Istituto Serra, allorquando veniva investita, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in direzione di
Piazza Mazzini, da un veicolo rimasto non identificato (anche in seguito alla presentazione di denuncia-querela) che procedeva ad elevata velocità in direzione di Piazza Mazzini dileguandosi senza prestare soccorso e senza dare i suoi dati o permettere di rilevare targa e generalità.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva, altresì, che il predetto veicolo le saliva con la ruota anteriore sinistra di essere stata impattata al piede sinistro, cagionandole una “frattura composta testa alluce sinistro” con postumi permanenti, come diagnosticato da pronto soccorso dell'ospedale “Pellegrini” di Napoli”, presso veniva trasportata nell'immediatezza del fatto.
Costituitasi la in persona del legale rapp.te p.t., nella predetta qualità Controparte_1 eccepiva, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per non essere stata preceduta dalla richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno da inviarsi, oltre che ad essa comparente, anche alla Consap s.p.a. ai sensi dell'art. 287 del d.l.gs n.209\2005, per aver introdotto il presente giudizio prima del decorso dei sessanta giorni dalla predetta richiesta,
l'improcedibilità della domanda per la carenza nella richiesta di risarcimento stragiudiziale degli oneri di contenuto di cui all'art.148 del d. lgs. n. 209/2005, l'improcedibilità della domanda per la mancata presentazione alla visita medica predisposta con il medico fiducuario di essa comparente e, nel merito, la mancata dimostrazione che la verificazione del sinistro sia imputabile ad un veicolo rimasto ignoto e l'imputabilità della mancata identificazione del veicolo rimasto ignoto all'attrice per cui concludeva chiedendo dichiararsi l'improcedibilità della domanda ed, in subordine, rigettarla.
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione del teste ammesso ed, all'esito, il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n.5954/22, non ritenendo raggiunta la prova in ordine all'impossibilità di identificazione del veicolo investitore, rigettava la domanda con compensazione delle spese di lite.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello censurando la sentenza Parte_1 impugnata sotto il profilo del malgoverno delle risultanze istruttorie nella parte in cui ha ritenuto generica la testimonianza resa dal teste che, invece, ha fornito una Testimone_1
pagina 3 di 8 descrizione dettagliata del fatto per cui è causa, e nella parte in cui ha addebitato ad essa attrice la mancata identificazione del veicolo investitore per non aver indicato nella denuncia querela sporta il nominativo del predetto teste, laddove tale circostanza non può fondare il rigetto del ricorso, per cui, riformulata la domanda proposta in primo grado, ha concluso chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di entrambi gradi di giudizio.
Costituitasi in giudizio in persona del legale rapp.te p.t., ha eccepito, in Controparte_1 via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di cui agli artt. 342 e
348 bis c.p.c., e, nel merito, condivisa la sentenza impugnata, ha concluso chiedendo rigettarsi l'appello.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti.
In via pregiudiziale va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. atteso che l'atto di appello proposto consente infatti di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano, infatti, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Parimenti va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. in ragione di una ritenuta non ragionevole probabilità di accoglimento. La questione deve ritenersi superata, poiché il Tribunale, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
Venendo al merito, giova premettere che l'attrice ha esperito l'azione di risarcimento del danno nei confronti di come impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1
gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, ai sensi dell'art. 283 lett. a) d. lgs. n. 209 del 2005, in quanto ha dedotto di aver subito danni in seguito ad un sinistro provocato da un veicolo non identificato.
Infatti, l'art. 283 comma 1, d. lgs. n. 209 del 2005, ha riproposto l'operatività del Fondo di garanzia vittime della strada (già istituito con la L. n. 990 del 1969), con lo scopo di manlevare i danneggiati dalla circolazione stradale di autoveicoli e natanti a fronte di possibili danni pagina 4 di 8 cagionati anche da veicoli non assicurati o non identificati o veicoli assicurati presso compagnia in stato di liquidazione coatta.
L' intervento del Fondo di Garanzia, tuttavia, non incide sugli oneri probatori gravanti sull'asserito danneggiato. Infatti, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che << l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno>> (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
19/04/2023, n. 10540 che cita Cass. civ., Sez. III, Sent., 24/03/2016, n. 5892), quindi, il verificarsi del sinistro, la dinamica e, quindi, la responsabilità del conducente dell'altro veicolo, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e ciò al fine di superare l'imputazione di un concorso colposo, seppur non di pari grado, con il conducente dell'altro veicolo, nonché,
a seconda dei casi la circostanza che quest'ultimo sia rimasto non identificato o che fosse privo di scopertura assicurativa;
inoltre, una volta allegata e provata l'esclusiva responsabilità del conducete dell'altro veicolo, l'attore deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica. La prova del fatto storico deve essere fornita in modo rigoroso atteso che l'impresa designata diventa contraddittore senza avere la possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso eventualmente l'allegazione e la valutazione di rilievi svolti al momento dell'incidente dalle autorità preposte. È stato infatti affermato che < ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non pagina 5 di 8 era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda>> (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450).
Nel caso di specie, sussistono dubbi sulla verificazione del sinistro secondo la dinamica dedotta dall'attrice in quanto, in mancanza dell'intervento delle autorità al momento del sinistro,
l'unica prova offerta è affidata alle dichiarazioni dell'unico teste escusso, Testimone_1 marito dell'attrice, che, in mancanza di riscontro, sono da ritenersi inattendibili in quanto sussistono dubbi sulla sua presenza sul luogo del sinistro atteso che l'attrice non lo ha indicato nella denuncia querela presentata contro ignoti alle competenti autorità.
Tale circostanza rileva anche da un altro punto di vista, infatti, anche se non sussiste alcun automatismo tra la presentazione della denuncia contro ignoti e diligenza nell'identificazione del veicolo non identificato e l'esito della causa risarcitoria, l'omessa indicazione del nominativo del teste al momento della presentazione della querela in data Testimone_1
01.04.2015, come persona che ha assistito al sinistro e che le autorità competenti avrebbero potuto escutere per avviare le indagini nei confronti del cd. pirata della strada, indicato, invece, come teste, nel presente giudizio, è una circostanza fattuale che non consente di ritenere provato non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Inoltre, alcun supporto alla conferma della dinamica del sinistro è offerto dalle dichiarazioni rese dall'attrice al momento del fatto atteso che quest'ultima, ai sanitari del pronto soccorso presso cui era stata trasportata nell'immediatezza del fatto, genericamente riferiva di essere stata vittima di “infortunio della strada” senza alcun riferimento all'investimento da parte di un veicolo non identificato.
pagina 6 di 8 In ragione di quanto esposto, si condivide la sentenza impugnata, sia pure con l'integrazione di motivazione di cui sopra, con conseguente rigetto dell'appello.
In virtù del criterio della soccombenza condanna , al pagamento delle spese Parte_1
di lite del presente grado di giudizio, in favore di in qualità di FGVS, di Controparte_1 giudizio, in persona del legale rapp.te p.t., che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compresi tra 5.201,00 e 26.000,00 euro, in ordine alla fase alla fase di studio, introduttiva e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica), con una riduzione del 30%, per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 5954/22, proposto da nei confronti di quale impresa designata Parte_1 Controparte_1
per la Regione Campania dal FGVS, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
1. rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1
giudizio, in favore di , in qualità di FGVS, in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., che si liquidano in 2.050,34,00 euro per compensi, oltre spese generali, IVA
e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR
30.5.2002, n. 115 per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
pagina 7 di 8 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 07/10/2025
Il giudice
MA OS
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