CASS
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da RI EC ZO - Relatore - UP - 07/11/2025 GIOVANBATTISTA TONA ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il giudice di Pace di Empoli, con sentenza del 25 settembre 2024 condannava Li Shilun per il reato di cui all’art. 10 bis d.lgs. 286/98 alla pena di 5.000 euro di ammenda.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato articolando tre motivi di doglianza. Nel corso del processo la difesa ha documentato che l’imputato aveva ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di lavoro con durata dal 22 marzo 2022 al 25 marzo 2024; per tale ragione il giudice di pace avrebbe dovuto emettere sentenza di non lugo a procedere, pur non rientrando la tipologia di permesso ottenuto tra quelle indicate dall’art. 10 bis comma 6 d.lgs. 286/98, così come statuito una recente pronuncia di legittimità. Il giudice di pace non avrebbe adeguatamente motivato l’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Penale Sent. Sez. 1 Num. 1614 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ZO RI EC Data Udienza: 07/11/2025 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. In motivazione si è argomentato circa il diverso indirizzo espresso rispetto alla precedente massima, citata dal ricorrente, secondo la quale in tema di immigrazione clandestina, la sentenza di non luogo a procedere ex art. 10-bis, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, consegue anche al rilascio, nelle more del giudizio, del permesso di trattenersi in Italia per motivi familiari, che trova giustificazione nel riconoscimento dei diritti della famiglia e dell'agevolazione dei relativi compiti, a norma degli artt. 29 e 31 Cost. (Sez. 1, n. 49246 del 11/10/2023, Gjini, Rv. 285660 - 01). Il limite, infatti, della interpretazione conforme sta nella "lettera della norma impugnata, il cui significato non può essere valicato neppure per mezzo dell'interpretazione costituzionalmente conforme" (Corte cost., sent. n. 110 del 2012), e la circostanza che, nel caso in esame, il legislatore abbia voluto prevedere espressamente le specifiche tipologie di permesso di soggiorno che determinano l'improcedibilità dell'azione penale comporta, mediante interpretazione a contrario (ubi lex voluit, dixit;
ubi noluit, tacuit), che lo stesso abbia voluto che al permesso Questo collegio ritiene di aderire all’insegnamento espresso dalla più recente pronuncia, che àncora la individuazione delle tipologie di permesso che producono gli effetti di cui all’art. 10 bis comma 6 d.lgs. 286/98 alla stretta interpretazione letterale della norma, non potendosi travalicare la lettera della norma in nome di una interpretazione costituzionalmente orientata, pena la perdita della necessaria tassatività della disposizione Con riguardo al precedente citato dal ricorrente, poi, si deve sottolineare che si trattava di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari, e dunque, nel sostenere la interpretazione estensiva si era fatto riferimento agli artt. 29 e 31 della Cost e alla necessaria tutela dei diritti della famiglia, mentre nel caso in esame si tratta di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro.
1.2 Il secondo motivo è inammissibile. La valutazione del giudice, in quanto sussistente e adeguata, si sottrae alla censura di legittimità.
2. Per le ragioni testé esposte il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. MA RE CU CO OC
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il giudice di Pace di Empoli, con sentenza del 25 settembre 2024 condannava Li Shilun per il reato di cui all’art. 10 bis d.lgs. 286/98 alla pena di 5.000 euro di ammenda.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato articolando tre motivi di doglianza. Nel corso del processo la difesa ha documentato che l’imputato aveva ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di lavoro con durata dal 22 marzo 2022 al 25 marzo 2024; per tale ragione il giudice di pace avrebbe dovuto emettere sentenza di non lugo a procedere, pur non rientrando la tipologia di permesso ottenuto tra quelle indicate dall’art. 10 bis comma 6 d.lgs. 286/98, così come statuito una recente pronuncia di legittimità. Il giudice di pace non avrebbe adeguatamente motivato l’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Penale Sent. Sez. 1 Num. 1614 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ZO RI EC Data Udienza: 07/11/2025 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. In motivazione si è argomentato circa il diverso indirizzo espresso rispetto alla precedente massima, citata dal ricorrente, secondo la quale in tema di immigrazione clandestina, la sentenza di non luogo a procedere ex art. 10-bis, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, consegue anche al rilascio, nelle more del giudizio, del permesso di trattenersi in Italia per motivi familiari, che trova giustificazione nel riconoscimento dei diritti della famiglia e dell'agevolazione dei relativi compiti, a norma degli artt. 29 e 31 Cost. (Sez. 1, n. 49246 del 11/10/2023, Gjini, Rv. 285660 - 01). Il limite, infatti, della interpretazione conforme sta nella "lettera della norma impugnata, il cui significato non può essere valicato neppure per mezzo dell'interpretazione costituzionalmente conforme" (Corte cost., sent. n. 110 del 2012), e la circostanza che, nel caso in esame, il legislatore abbia voluto prevedere espressamente le specifiche tipologie di permesso di soggiorno che determinano l'improcedibilità dell'azione penale comporta, mediante interpretazione a contrario (ubi lex voluit, dixit;
ubi noluit, tacuit), che lo stesso abbia voluto che al permesso Questo collegio ritiene di aderire all’insegnamento espresso dalla più recente pronuncia, che àncora la individuazione delle tipologie di permesso che producono gli effetti di cui all’art. 10 bis comma 6 d.lgs. 286/98 alla stretta interpretazione letterale della norma, non potendosi travalicare la lettera della norma in nome di una interpretazione costituzionalmente orientata, pena la perdita della necessaria tassatività della disposizione Con riguardo al precedente citato dal ricorrente, poi, si deve sottolineare che si trattava di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari, e dunque, nel sostenere la interpretazione estensiva si era fatto riferimento agli artt. 29 e 31 della Cost e alla necessaria tutela dei diritti della famiglia, mentre nel caso in esame si tratta di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro.
1.2 Il secondo motivo è inammissibile. La valutazione del giudice, in quanto sussistente e adeguata, si sottrae alla censura di legittimità.
2. Per le ragioni testé esposte il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. MA RE CU CO OC