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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/08/2025, n. 4086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4086 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Rosario Maria Annibale Cupri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n13159 /2023 R.G. promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Parte_1
TROMMINO CARLA
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ope legis dall' AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
CATANIA
-Convenuto -
Oggetto: APOLIDIA
Conclusioni: come da verbali di causa.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14/07/2025 il procuratore del ricorrente ha concluso come in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/11/2023 , ha convenuto in giudizio il Parte_1
chiedendo il riconoscimento dello status di apolide. Controparte_1
A sostegno della domanda ha esposto di essere nato il [...] a Pojie in [...] ex
Jugoslavia, poi diventato una Repubblica indipendente solo nel 2008; di essere figlio della sig.ra nata a [...] (ex Jugoslavia – Montenegro), il 10.05.1973 e Persona_1 del sig. nato in Kosovo, a [...], il [...], del quale ha Persona_2 conosciuto le esatte generalità solo di recente poiché ha vissuto con la madre sin dalla tenera età, essendo stato allontanato dal padre reo di violenze familiari e ormai deceduto;
che dal 1999 vive in Italia insieme alla madre ed ai suoi quattro fratelli;
che la madre è anch'essa priva di cittadinanza e ha proposto ricorso per il riconoscimento dello status di apolide innanzi a questo Tribunale;
di essere privo dell'atto di nascita, di non essere mai stato iscritto presso i registri dell'anagrafe kosovara e che non può essere iscritto allo stato attuale;
che pertanto non ha potuto acquisire tale cittadinanza nè può risultare cittadino del Montenegro poiché la madre a sua volta non risulta esserlo;
che nel 2016 ha avanzato richiesta per il riconoscimento dello status di apolide al Ministero dell'Interno-Dipartimento per le libertà civili e per l'immigrazione che ha archiviato la pratica per la mancata produzione dell'atto di nascita dell'interessato.
Tanto esposto, ha dedotto di non avere alcun legame con il suo Stato di nascita nè con quello dei genitori;
che dal 15.07.1999 si trova in Italia, da quando aveva cinque anni, ove si è ben integrato, ha frequentato la scuola e poi ha sempre lavorato, parla e comprende perfettamente solo la lingua italiana e da allora non ha lasciato il territorio italiano.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito il deducendo che Controparte_1
l'istanza in via amministrativa del ricorrente è stata dichiarata improcedibile per carenza di interesse stante la mancata produzione dell'atto di nascita richiesto dal
[...] per effettuare gli Controparte_2 approfondimenti sullo status civitatis dello stesso.
Con riguardo alla domanda giudiziale l'Amministrazione non ha contestato nel merito il ricorso rilevando che il procedimento giudiziario si è reso necessario a causa del difetto di documentazione idonea a definire con esito positivo il procedimento amministrativo.
Precisate le conclusioni all'udienza del 14/07/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
____________________________
Sullo stato di apolidia, va richiamata la giurisprudenza della Corte di cassazione che ha affermato che l'apolidia è status del soggetto, riconosciuto dalla Convenzione di New
York del 28.9.1954; la L. 5 febbraio 1992, n. 91. Tale Convenzione menziona lo status anzidetto equiparandolo a quello del cittadino straniero ai fini dell'acquisizione della cittadinanza e ad esso impone, ove residente, l'osservanza della legge italiana e ad esso attribuisce i diritti civili (art. 16, comma 1). Il riconoscimento dello status promana dalla sussistenza delle situazioni indicate nella Convenzione e viene "attestato" da decreto del
Ministro dell'Interno (D.P.R. n.572 del 1993, art. 17 regolamento di attuazione della L.
91 del 1992). Per tale ragione è il necessario ed esclusivo Controparte_3 contraddittore della domanda di riconoscimento dello stato di apolidia (Cass. SU sent. n.
12193/19; Cass.S.U. n. 28873 del 2008). Ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 (resa esecutiva in Italia con la L. n. 306 del 1962 ) è considerato apolide quell'individuo che nessuno Stato, in base al proprio ordinamento, riconosca come proprio cittadino.
Ai fini dell'accertamento dello status di apolide occorre verificare la sussistenza di due requisiti:
1) la perdita della cittadinanza per fatto diverso dall'acquisto di una nuova (apolidia derivata) ovvero la sua mancanza ab origine (apolidia originaria);
2) la residenza nel territorio dello Stato cui ci si rivolge per ottenere il riconoscimento della condizione richiesta.
Stante la difficoltà che comporta la prova negativa e al fine di attenuare il rigore probatorio, in giurisprudenza è stato ritenuto sufficiente che la prova verta, nel primo caso, sulla perdita della cittadinanza precedentemente posseduta e, nel secondo caso, sulla mancanza della cittadinanza astrattamente conseguibile in forza di eventuali criteri di collegamento con altri Stati (nascita, origine, ovvero dalla localizzazione nella propria vita).
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che: “Nei giudizi aventi ad oggetto
l'accertamento dello status di apolide, il richiedente è tenuto ad allegare specificamente di non possedere la cittadinanza dello Stato o degli Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto legami significativi, e di non essere nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di ottenerne il riconoscimento alla luce dei sistemi normativi applicabili, operando il principio dell'attenuazione dell'onere della prova ed il conseguente obbligo di cooperazione istruttoria officiosa del giudice del merito soltanto al fine di colmare lacune probatorie derivanti dalla necessità di conoscere specificamente i sistemi normativi e procedimentali riguardanti la cittadinanza negli Stati di riferimento e di assumere informazioni o svolgere approfondimenti istruttori presso le autorità competenti” (Cass. 28153/2017).
Ciò posto, il Kosovo ha unilateralmente dichiarato la sua indipendenza dalla Serbia il 17 febbraio 2008, e quindi nove anni dopo l'arrivo del ricorrente in Italia.
Il Consolato della Repubblica del Kosovo alle richieste di informazioni inoltrate dal legale del ricorrente ha risposto che questi, figlio di e “non è iscritto né Per_1 Per_2 nel registro dei cittadini della Repubblica del Kosovo né nel registro delle nascite”.
Va ulteriormente considerato che la madre del ricorrente e le sorelle Persona_1
e hanno ottenuto da questo Tribunale il Persona_3 Persona_4 riconoscimeno dello status di apolide come da provvedimenti allegati. Orbene, nel caso di specie il ricorrente non essendo cittadino dell'unico Stato con cui ha un collegamento diretto, e di breve durata, il Kosovo, e in cui è nato quando il territorio apparteneva alla Repubblica serba, va considerato apolide perché “nessuno Stato la considera come suo cittadino per applicazione della sua legislazione”.
In conclusione, il ricorso va accolto e per l'effetto va riconosciuto al ricorrente lo stato di apolidia.
Posto che l'amministrazione non ha ostacolato né contestato la domanda del ricorrente, sussistono gravi motivi, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale del 19/04/2018 n. 77, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 13159 /2023.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Dichiara lo stato di apolidia in capo a nato a [...], ex Parte_1
Jugoslavia), il 16.06.1996.
Spese compensate.
Si comunichi
Catania, 02/08/2025
Il Giudice
Rosario Maria Annibale Cupri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Rosario Maria Annibale Cupri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n13159 /2023 R.G. promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Parte_1
TROMMINO CARLA
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ope legis dall' AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
CATANIA
-Convenuto -
Oggetto: APOLIDIA
Conclusioni: come da verbali di causa.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14/07/2025 il procuratore del ricorrente ha concluso come in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/11/2023 , ha convenuto in giudizio il Parte_1
chiedendo il riconoscimento dello status di apolide. Controparte_1
A sostegno della domanda ha esposto di essere nato il [...] a Pojie in [...] ex
Jugoslavia, poi diventato una Repubblica indipendente solo nel 2008; di essere figlio della sig.ra nata a [...] (ex Jugoslavia – Montenegro), il 10.05.1973 e Persona_1 del sig. nato in Kosovo, a [...], il [...], del quale ha Persona_2 conosciuto le esatte generalità solo di recente poiché ha vissuto con la madre sin dalla tenera età, essendo stato allontanato dal padre reo di violenze familiari e ormai deceduto;
che dal 1999 vive in Italia insieme alla madre ed ai suoi quattro fratelli;
che la madre è anch'essa priva di cittadinanza e ha proposto ricorso per il riconoscimento dello status di apolide innanzi a questo Tribunale;
di essere privo dell'atto di nascita, di non essere mai stato iscritto presso i registri dell'anagrafe kosovara e che non può essere iscritto allo stato attuale;
che pertanto non ha potuto acquisire tale cittadinanza nè può risultare cittadino del Montenegro poiché la madre a sua volta non risulta esserlo;
che nel 2016 ha avanzato richiesta per il riconoscimento dello status di apolide al Ministero dell'Interno-Dipartimento per le libertà civili e per l'immigrazione che ha archiviato la pratica per la mancata produzione dell'atto di nascita dell'interessato.
Tanto esposto, ha dedotto di non avere alcun legame con il suo Stato di nascita nè con quello dei genitori;
che dal 15.07.1999 si trova in Italia, da quando aveva cinque anni, ove si è ben integrato, ha frequentato la scuola e poi ha sempre lavorato, parla e comprende perfettamente solo la lingua italiana e da allora non ha lasciato il territorio italiano.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito il deducendo che Controparte_1
l'istanza in via amministrativa del ricorrente è stata dichiarata improcedibile per carenza di interesse stante la mancata produzione dell'atto di nascita richiesto dal
[...] per effettuare gli Controparte_2 approfondimenti sullo status civitatis dello stesso.
Con riguardo alla domanda giudiziale l'Amministrazione non ha contestato nel merito il ricorso rilevando che il procedimento giudiziario si è reso necessario a causa del difetto di documentazione idonea a definire con esito positivo il procedimento amministrativo.
Precisate le conclusioni all'udienza del 14/07/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
____________________________
Sullo stato di apolidia, va richiamata la giurisprudenza della Corte di cassazione che ha affermato che l'apolidia è status del soggetto, riconosciuto dalla Convenzione di New
York del 28.9.1954; la L. 5 febbraio 1992, n. 91. Tale Convenzione menziona lo status anzidetto equiparandolo a quello del cittadino straniero ai fini dell'acquisizione della cittadinanza e ad esso impone, ove residente, l'osservanza della legge italiana e ad esso attribuisce i diritti civili (art. 16, comma 1). Il riconoscimento dello status promana dalla sussistenza delle situazioni indicate nella Convenzione e viene "attestato" da decreto del
Ministro dell'Interno (D.P.R. n.572 del 1993, art. 17 regolamento di attuazione della L.
91 del 1992). Per tale ragione è il necessario ed esclusivo Controparte_3 contraddittore della domanda di riconoscimento dello stato di apolidia (Cass. SU sent. n.
12193/19; Cass.S.U. n. 28873 del 2008). Ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 (resa esecutiva in Italia con la L. n. 306 del 1962 ) è considerato apolide quell'individuo che nessuno Stato, in base al proprio ordinamento, riconosca come proprio cittadino.
Ai fini dell'accertamento dello status di apolide occorre verificare la sussistenza di due requisiti:
1) la perdita della cittadinanza per fatto diverso dall'acquisto di una nuova (apolidia derivata) ovvero la sua mancanza ab origine (apolidia originaria);
2) la residenza nel territorio dello Stato cui ci si rivolge per ottenere il riconoscimento della condizione richiesta.
Stante la difficoltà che comporta la prova negativa e al fine di attenuare il rigore probatorio, in giurisprudenza è stato ritenuto sufficiente che la prova verta, nel primo caso, sulla perdita della cittadinanza precedentemente posseduta e, nel secondo caso, sulla mancanza della cittadinanza astrattamente conseguibile in forza di eventuali criteri di collegamento con altri Stati (nascita, origine, ovvero dalla localizzazione nella propria vita).
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che: “Nei giudizi aventi ad oggetto
l'accertamento dello status di apolide, il richiedente è tenuto ad allegare specificamente di non possedere la cittadinanza dello Stato o degli Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto legami significativi, e di non essere nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di ottenerne il riconoscimento alla luce dei sistemi normativi applicabili, operando il principio dell'attenuazione dell'onere della prova ed il conseguente obbligo di cooperazione istruttoria officiosa del giudice del merito soltanto al fine di colmare lacune probatorie derivanti dalla necessità di conoscere specificamente i sistemi normativi e procedimentali riguardanti la cittadinanza negli Stati di riferimento e di assumere informazioni o svolgere approfondimenti istruttori presso le autorità competenti” (Cass. 28153/2017).
Ciò posto, il Kosovo ha unilateralmente dichiarato la sua indipendenza dalla Serbia il 17 febbraio 2008, e quindi nove anni dopo l'arrivo del ricorrente in Italia.
Il Consolato della Repubblica del Kosovo alle richieste di informazioni inoltrate dal legale del ricorrente ha risposto che questi, figlio di e “non è iscritto né Per_1 Per_2 nel registro dei cittadini della Repubblica del Kosovo né nel registro delle nascite”.
Va ulteriormente considerato che la madre del ricorrente e le sorelle Persona_1
e hanno ottenuto da questo Tribunale il Persona_3 Persona_4 riconoscimeno dello status di apolide come da provvedimenti allegati. Orbene, nel caso di specie il ricorrente non essendo cittadino dell'unico Stato con cui ha un collegamento diretto, e di breve durata, il Kosovo, e in cui è nato quando il territorio apparteneva alla Repubblica serba, va considerato apolide perché “nessuno Stato la considera come suo cittadino per applicazione della sua legislazione”.
In conclusione, il ricorso va accolto e per l'effetto va riconosciuto al ricorrente lo stato di apolidia.
Posto che l'amministrazione non ha ostacolato né contestato la domanda del ricorrente, sussistono gravi motivi, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale del 19/04/2018 n. 77, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 13159 /2023.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Dichiara lo stato di apolidia in capo a nato a [...], ex Parte_1
Jugoslavia), il 16.06.1996.
Spese compensate.
Si comunichi
Catania, 02/08/2025
Il Giudice
Rosario Maria Annibale Cupri