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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/07/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'udienza del 3/4/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2737 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
appresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Parte_1 Michelangelo Salvagni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Sabiniano 5
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Alfredo Samengo ed elettivamente domiciliata presso presso il suo studio sito in Roma, Bruno Buozzi 32
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, contumace CP_2
APPELLATI OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3599/2022 pubblicata in data 21/4/2022
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da al fine di fare dichiarare, previo Parte_1 accertamento della nullità/inefficacia/illegittimità dei contratti di collaborazione occasionale e/o borsa di studio stipulati tra le parti, l'intervenuta sussistenza con l'
[...] di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato Controparte_1 dal dicembre 2010 al 29/3/2019 con inquadramento quale dirigente sanitario o quello diverso ritenuto di giustizia, con conseguente condanna dell'azienda resistente al pagamento in suo favore delle differenze retributive maturate quantificate, in via principale in € 387.454,96 o, in subordine, in € 287.414,08 oltre alla corresponsione dei contributi previdenziali dovuti e al TFR.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su più motivi. Parte_1
L si costituiva in giudizio resistendo Controparte_1 all'accoglimento del gravame.
CP_ L' pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo in calce.
aveva agito in giudizio allegando di avere prestato, senza soluzione Parte_1 di continuità, nel periodo dal dicembre 2010 sino al 29/3/2019 (data di cessazione della sua attività lavorativa che affermava essere avvenuta per mera comunicazione orale da parte della resistente), attività di lavoro subordinato in favore dell' Controparte_1 con mansioni di farmacista dirigente svolgendo le attività e gli incarichi
[...] indicati in ricorso, conferitigli dal primario con rapporto svoltosi in parte Persona_1 senza alcuna formalizzazione contrattuale e per altra parte sulla base di una borsa di studio o di fittizi contratti di collaborazione professionale.
Allegava di avere svolto in tale periodo gli incarichi specificamente indicati in ricorso assegnatigli dal primario dott.ssa e sotto la direzione e supervisione di quest'ultima, Per_1 venendo coadiuvato da dipendenti dell'azienda resistente ed osservando l'orario di lavoro indicato in tale atto introduttivo (dal lunedì al venerdì dalle 9/9,30 alle 17/18 circa prolungando, 2-3 volte alla settimana, l'orario per esigenze variabili fino alle 20).
Deduceva la nullità/illegittimità della borsa di studio che gli era stata conferita (dal 7/2/2012 al 30/4/2013) e dei contratti di collaborazione stipulati con la convenuta in quanto aventi oggetto generico e privi di un progetto specifico e, nel caso della borsa di studio, in quanto priva di causa, allegando di non avere ricevuto il pagamento di alcuna retribuzione nei periodi lavorativi svolti senza formalizzazione percependo invece, per i periodi formalizzati, gli importi mensili specificamente indicati nel ricorso.
CP_ Il Tribunale, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell' e all'esito di una causa istruita anche mediante prova testimoniale, rigettava interamente il ricorso.
Escludeva, in particolare, la natura subordinata dell'attività lavorativa svolta dall'odierno appellante, evidenziando la genericità delle allegazioni di quest'ultimo in ordine alla dedotta carenza di organico del la sua condizione di libero professionista Controparte_1 titolare di autonoma partita Iva e il suo essere stato compensato, mediante emissione di fatture a cadenza non mensile, con compensi di importo diverso tra di loro (senza percepire compenso o retribuzione per i periodi non compresi dalla borsa di studio e dai contratti di progetto sottoscritti), come lo stesso non avesse mai avuto alcun vincolo di orario o di presenza, anche per quanto riguarda l'obbligo di chiedere l'autorizzazione delle ferie, essendosi anzi assentato per lunghi periodi per motivi di studio, evidenziando altresì la legittimità di tutti i contratti di collaborazione a progetto, conferiti al lavoratore dopo delibera aziendale e valutazione comparativa tra le domande presentate (ad eccezione del secondo incarico a progetto) prevedendo uno specifico progetto limitato nel tempo con compenso pagato dietro presentazione di fattura e relazioni sull'attività espletata.
Con più motivi l'appellante contesta la gravata sentenza, con particolare riferimento alle valutazioni istruttorie, ove aveva escluso la natura subordinata dell'attività svolta nel periodo dedotto in ricorso, tanto con riferimento ai periodi non contrattualizzati che a quelli contrattualizzati, e conseguentemente escluso il rivendicato diritto al pagamento delle differenze retributive maturate, per:
1) erronea/omessa valutazione delle prestazioni di farmacista rese dall'appellante come lavoratore subordinato senza alcun contratto e/o regolarizzazione;
2) erroneo mancato riconoscimento della natura subordinata delle prestazioni rese dall'appellante in favore dell'azienda per tutto il periodo dal dicembre 2010 al 29/3/2019. Omessa, erronea, illogica e contraddittoria valutazione delle risultanze testimoniali e della documentazione in atti;
3) erronea, illogica e contraddittoria valutazione circa la mancanza di comprovate esigenze di carattere temporaneo e straordinarie poste a giustificazione delle prestazioni dell'appellante;
4) erronea, illogica e contraddittoria valutazione circa la validità della borsa di studio;
5) erronea, illogica e contraddittoria valutazione circa la sufficiente specificità dei progetti dedotti nei contratti di lavoro stipulati per i periodi dedotti nel ricorso.
Contesta le valutazioni istruttorie del Tribunale in ordine alla natura autonoma del rapporto, in particolare ove aveva ritenuto maggiormente attendibili le dichiarazioni rese dai testi e rispetto a quelle rese dai testi e evidenziando Per_1 Tes_1 Tes_2 Tes_3 altresì le risultanze testimoniali in ordine alla sua continuativa presenza all'interno dell'azienda durante l'intero periodo dedotto in giudizio (anche nel periodo anteriore alla contrattualizzazione e per i periodi non regolarizzati), la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla teste e il contenuto della documentazione prodotta in atti, con particolare Per_1 riferimento alle credenziali di accesso ai sistemi aziendali interni e al contenuto delle varie e-mail e note allegate al ricorso e alla stessa comparsa di costituzione dell'ente appellato relative alla sua attività lavorativa che evidenziava essere in parte riferibili anche a periodi non contrattualizzati e sosteneva essere significative dello suo stabile inserimento all'interno dell'azienda.
Contesta altresì la gravata sentenza anche ove aveva escluso la mancanza di comprovate esigenze di carattere temporaneo e straordinarie poste a giustificazione delle prestazioni dell'appellante, ove aveva affermato la validità della borsa di studio a questi concessa e la sufficiente specificità dei progetti dedotti nei contratti di collaborazione stipulati tra le parti.
Tali motivi che si ritiene di esaminare congiuntamente in ragione della loro reciproca connessione, risultano meritevoli di accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.
Si osserva, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che chi faccia valere diritti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato ha l'onere di dimostrarne gli elementi costitutivi e, in particolare, il requisito della subordinazione inteso come vincolo di soggezione del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Tale requisito, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, può essere provato facendo eventualmente ricorso, solo ove lo stesso non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, ad altri criteri, complementari e sussidiari, come l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività' all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, ben possono essere valutati globalmente come indizi (in tal senso tra le molte, Cass. n. 3475 del 29/3/1995 n. 3745, Cass. n. 2370 del 4/3/1998 e Cass., SS. UU., n. 379 del 30/6/1999, Cass. n. 14071 del 28/09/2002 e n. 2767 del 11/02/2005).
In particolare quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento, a tale fine, a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione (Cass. n. 9252 del 19/04/2010 e n. 6224 del 29/03/2004. Cfr. inoltre Cass. n. 10043 del 25/05/2004 con la quale la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che aveva qualificato come rapporto di lavoro subordinato quello svolto da due medici all'interno di una clinica privata sulla base di indici quali il loro inserimento in turni lavorativi predisposti dalla clinica, la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell'attività, l'obbligo di rimettersi alla pianificazione dell'amministrazione della clinica in ordine alla fruizione delle ferie).
La natura subordinata del rapporto di lavoro non implica necessariamente che il potere direttivo del datore di lavoro si esplichi mediante ordini continui, dettagliati e strettamente vincolanti, ne' che risulti continua e stringente la vigilanza sull'attività svolta dal lavoratore, ben potendosi realizzare l'assoggettamento, implicito nel concetto di subordinazione, attraverso direttive dettate dal datore di lavoro in via programmatica.
Conseguentemente l'esistenza di un potere disciplinare e gerarchico non è esclusa da eventuali margini, più o meno ampi, di autonomia, di iniziativa e di discrezionalità dei quali goda il dipendente giacché la continua dedizione funzionale delle sue energie lavorative al risultato caratterizzante l'impresa ben può postulare di per sè sola l'esistenza ed il riconoscimento del potere disciplinare e gerarchico del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 5024 del 14/10/1985 con la quale la S.C. ha confermato la decisione del giudice del merito che aveva ritenuto la natura subordinata della prestazione lavorativa svolta da un medico di guardia secondo orari e turni predeterminati dal datore di lavoro e con un corrispettivo fisso).
La sussistenza di un contratto scritto tra le parti, in cui si attribuisca un determinato nomen iuris al rapporto che s'intende costituire, non è inoltre vincolante, qualora si dimostri che l'effettiva volontà dei contraenti sia stata, di fatto, diversamente orientata, stante la idoneità, nei rapporti di durata, del comportamento delle parti ad esprimere sia una diversa effettiva volontà contrattuale, sia una nuova diversa volontà (cfr. Cass. n. 20669 del 25/10/2004).
In altri termini, qualora il comportamento concretamente osservato dalle parti stesse non sia conforme - ed, anzi, sia contrario - agli intenti cristallizzati nel contratto scritto, è al predetto comportamento effettivo che bisogna attribuire valore prevalente, nel qualificare il rapporto instaurato, senza che possa ritenersi vincolante il nomen iuris indicato dai contraenti.
Nel presente caso di specie l'odierno appellante allega la natura subordinata dell'attività lavorativa che sostiene essere stata prestata in favore dell'ente odierno appellato senza soluzione di continuità nel periodo dal dicembre 2010 sino al 29/03/2019, attività lavorativa che risulta essere stata svolta, solo per parte del periodo dedotto in giudizio, sulla base formale di una borsa di studio e di numerosi contratti di collaborazione a progetto di cui deduce la natura fittizia.
Trattasi in particolare, così come evidenziato nella gravata sentenza, dei seguenti contratti a progetto e di collaborazione, questi ultimi finanziati sulla base di convenzioni stipulate dall'azienda resistente e soggetti privati: 1) contratto di collaborazione professionale a progetto stipulato per 12 mesi a decorrere dal 1/6/2013 (sino al 1/5/2014) per un compenso stabilito in € 30.000 da corrispondersi dietro presentazione di fattura, stipulato a supporto del Progetto GFD (Governo Tecnologico dei Flussi di Farmaci e Dispositivi) ed assegnato al ricorrente all'esito della pubblicazione sul sito aziendale del relativo bando;
2) contratto di collaborazione, avente ad oggetto la fase di elaborazione degli atti di impianto (relativi ad un progetto di emissione di ordini in sanatoria di materiali impiantati dal 1/1/2013 finanziato da un contributo di una società privata) conferito al ricorrente (in quanto già titolare del precedente incarico professionale di cui al punto 1 e svolto contemporaneamente a quest'ultimo) dell'esposizione che precede) per 110 ore con un compenso totale previsto per € 3.125 lordi;
3) contratto di collaborazione a progetto conferito a decorrere dal 17/11/2014 per la durata di 8 mesi per il complessivo compenso di € 17.856 (da corrispondersi mediante acconti e saldo finale dietro presentazione di fattura) avente ad oggetto il progetto consistente nella “Tracciabilità dei dispositivi medici specialistici attraverso la metodologia RFID”;
4) contratto di collaborazione stipulato per 5 mesi a decorrere dal 01/02/2016 per il complessivo compenso di € 13.950 da corrispondersi previa presentazione di nota relativa all'attività prestata ed ad idoneo documento contabile finalizzata alla realizzazione del progetto, analogo a quello precedente, “Tracciabilità dei dispositivi medici specialistici attraverso la metodologia RFID (Radio Frequency Identification)”;
5) contratto di collaborazione stipulato per 4 mesi a decorrere dal 01/12/2016 per il complessivo compenso di € 11.160 finalizzato all'esecuzione del progetto
“Revisione ed ottimizzazione delle procedure amministrative legate alla gestione del farmaco in funzione della realizzazione dell'ordine elettronico secondo quanto indicato nell'area Politica del Farmaco della Regione Lazio” da svolgere presso la
Parte_2
6) contratto di collaborazione stipulato per 7 mesi dal 15/12/2017 per il complessivo compenso di € 13.950 dietro presentazione di nota relativa all'attività svolta e di fattura relativo al progetto “Studio di fattibilità per il Save Costing fra l'utilizzo di energia (elettrodi monpolari e bipolari) ed emostatici in Chirurgia Generale”, presso la Parte_2
In precedenza l'appellante aveva prestato la propria attività lavorativa, sulla base formale di una borsa di studio assegnatagli dal 7/2/2012 al 30/4/2013 “ per le attività di supporto alla sperimentazione clinica” da realizzarsi presso la (per la durata Parte_2 iniziale di 12 mesi e poi prorogata fino al 30/4/2013).
Ciò premesso si ritiene che gli esiti dell'istruttoria svolta nella precedente fase del giudizio ed il contenuto della documentazione prodotta in atti dimostrino, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, lo svolgimento da parte dell'appellante di attività lavorativa subordinata per l'intero periodo dedotto in giudizio.
Dal complessivo contenuto delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi di Tes_4
(dipendente dell'appellata dal 1979 sino al 1/8/2019 con qualifica di assistente
[...] amministrativo) e (dipendente dell'appellata dal 1976 sino al Testimone_5
01/01/2020 con qualifica di infermiere) può infatti desumersi la presenza continuativa e costante del presso la farmacia sita dapprima all'interno del e poi Parte_1 CP_1 del , sino dal dicembre 2010 (sin da epoca di più di un anno anteriore al CP_1 conferimento all'appellante della borsa di studio avvenuto a partire dal febbraio del 2012) con svolgimento di mansioni attinenti in generale all'approvvigionamento e alla fornitura in particolare dei dispositivi medici (occupandosi, nel periodo iniziale, così come riferito dal teste anche dei farmaci sperimentali e, a partire dal 2017, così come riferito dal Tes_3 teste , delle medicazioni avanzate) mansioni attinenti alla ordinaria attività della Tes_2 farmacia dell'ente appellato
Tali mansioni venivano svolte dal suddetto appellante utilizzando una sua postazione in uso esclusivo (all'interno, a partire dal 2017, addirittura di una stanza a lui esclusivamente assegnata) mediante una presenza continuativa per l'intero periodo dedotto in giudizio ed estesa di fatto all'intera giornata lavorativa, caratterizzata da obblighi di presenza (desumibili del resto anche dal suo stabile inserimento, riferito da entrambi i testi citati, nel piano di ferie della farmacia) e con assoggettamento al potere direttivo datoriale nella persona della direttrice della , esercitato da quest'ultima in modo Parte_3 stringente, così come si desume dal complessivo contenuto di tali dichiarazioni (significative in particolare, a tale proposito le dichiarazioni del in ordine all'avere la Tes_3 direttrice provveduto a rimproverare l'appellante) e in modo comune ed indistinto ad altre farmaciste (in particolare le d.sse e in servizio presso la farmacia e, Per_2 Per_3 successivamente al loro pensionamento, a partire dal 2017, addirittura da solo
[...]
:”…ADR conosco il dal 2010 dicembre fine anno perché c'era una Tes_3 Parte_1 farmacista che doveva andare in gestazione, che si chiamava dottoressa e aveva Per_4 chiamato perché si conoscevano e lo aveva presentato al direttore perché Parte_1 servivano dei farmacisti…ADR ho avuto contatti di lavoro con il ricorrente i primi mesi del 2011 perché appena arrivato il ricorrente non so se a metà dicembre o a fine dicembre 2010 ha iniziato subito nel settore dei farmaci e poi non ricordo se a giugno o luglio 2011 il ricorrente stava sempre nelle stesse stanze ma si occupava di un altro settore della farmacia lo specialistico (materiali di sale operatorie e altro) e poi il suo amministrativo era nella mia stessa stanza e quindi lui veniva sempre nella mia stanza per parlare con il suo amministrativo…ADR ha sempre lavorato lì anzi il primo anno neanche un giorno di ferie si è assentato da dicembre 2010 a dicembre 2017 quando io sono andato Controparte_3 in altra amministrazione ha lavorato sempre senza interruzione, soltanto che Parte_1 come tutti quanti prendeva dei giorni di ferie durante l'anno…ADR so che Parte_1 chiedeva le ferie perché nel piano ferie che facevano amministrativi magazzinieri farmacisti c'era anche e poi il direttore dava o meno l'approvazione al piano ferie senza Parte_1 approvazione non potevamo andare in ferie ADR Il ricorrente aveva contatti con i reparti perché gli mandavano gli ordini con le richieste del materiale che serviva, lui tagliava questi ordini s'erano prodotti di gara lui lo poteva acquistare perché faceva parte dei prodotti aggiudicati in gara, se non era un prodotto di gara, se era un salvavita, evidenziava la questione al direttore e si faceva una procedura particolare e veniva interessato anche il Contr provveditorato e il direttore amministrativo e il direttore generale per gli articoli oggetto di gara, il ricorrente vedeva la ditta il prezzo segnava tutto quanto sul prospetto, vedeva in base allo storico sereni i quantitativi giusti e faceva vedere al direttore che lo avallava oppure chiedeva correzioni e se poi veniva approvato passava all'amministrativo che portava avanti la procedura per l'acquisto e il direttore lo firmava ADR di questo il ricorrente si è occupato dal 2010 al dicembre 2017 ADR dopo dicembre 2017 io sono passato al ma andavo a pranzo con i colleghi della farmacia e ogni tanto passavo CP_1 in farmacia e lo vedevo…ADR il ricorrente entrava nel sistema con la sua password aveva Contr delle credenziali, ognuno di noi lavorava con le proprie credenziali se per esempio per un intervento mancava una protesi il ricorrente sentiva gli altri ospedali per avere in prestito per esempio la protesi e poi la mandava a prendere la consegnava al reparto e poi si attivava per fare l'ordine (gli ordini non venivano consegnati immediatamente) e quando arrivava il bene rifaceva la prassi Per restituire la protesi all'ospedale che l'aveva prestata, c'erano dei moduli di richiesta dei prestiti, e prima si telefonava ADR quando era una cosa urgente il ricorrente si sentiva per telefono con il direttore che dava l'ok altrimenti ci pensava lui ADR all'inizio dell'anno bisognava fare un prospetto per singoli reparti per vedere cosa serviva e il ricorrente lo faceva per lo specialistico (per lo specialistico e quindi protesi e altro) con detto reparto si vedevano le esigenze annuali per tutti i dispositivi, lui faceva il conto dei soldi che servivano per questo materiale e se si sfornava il budget assegnato a quella reparto il direttore non accettava diceva al ricorrente che bisognava variare la richiesta per farla rientrare nel budget e quindi il ricorrente tornava il reparto chiedeva di verificare cosa era meno indispensabile, rifaceva il conto delle somme necessarie rispetto ai dispositivi richiesti e se rientrava nel budget lo trasmetteva al direttore che lo doveva approvare o meno ADR quando doveva esser fatta una gara per un nuovo prodotto per esempio una protesi il ricorrente veniva incaricato dal Direttore della farmacia di indicare le specifiche tecniche del prodotto oggetto della gara e parlava con i medici e visionata alle varie brochure delle ditte e poi descriveva il prodotto e se sbagliava il direttore lo cazziava pure. Ho assistito ad una discussione in cui lui aveva sbagliato in quanto dava più indicazioni verso una ditta rispetto ad un'altra e allora il direttore gli ha fatto cambiare la descrizione perché doveva dare le caratteristiche tecniche senza privilegiare una ditta o un'altra anche involontariamente… il ricorrente doveva anche fare la procedura di richiesta alla ditta aggiudicataria per l'invio della nuova protesi alla sala operatoria e poi predisponeva la procedura per il pagamento della protesi perché la gara prevede che le ditte aggiudicatarie vengano pagate solo dopo che il bene fornito è stato utilizzato…ADR se un bene serviva a più sale operatorie di diversi reparti il ricorrente parlava con i medici e le capo sala di tutti i reparti prima di fare la descrizione del bene e poi magari si faceva un ordine cumulativo che veniva diviso per i vari reparti che utilizzavano quel dispositivo ADR all'inizio dell'anno il ricorrente doveva fare un controllo di tutte le gare che erano in scadenza perché alcune scadevano a metà anno e quindi bisognava incominciare a inizio anno per predisporre le attività e le descrizioni dei beni oggetto di gara…ADR ogni farmacista e quindi anche per i dispositivi doveva preparare il report annuale Parte_1 del budget per i dispositivi della farmacia che poi veniva dato al direttore che lo inviava a chi di dovere…ADR il ricorrente io vedevo che arrivava intorno alle 9 di mattina e quando andavo via io lo vedevo ancora lavoro dal lunedì al venerdì poi per sentito dire ciò che rimaneva fino a tardi ma io non lo vedevo. Il sabato io non lavoravo ADR il luogo era l'ospedale ma era una unica azienda il reparto era la e nel 2017 siamo CP_1 Pt_2 andati al San Camillo…ADR all'interno del reparto farmacia il ricorrente aveva una postazione fissa che usava solo lui con computer stampante telefono. Ognuno di noi aveva una postazione e anche lui ADR per un periodo il ricorrente era in una stanza che condivideva con altri farmacisti e poi per un altro periodo aveva una stanza per lui ADR gli Contr strumenti che utilizzava il ricorrente erano di proprietà dell'azienda Il ricorrente doveva rispondere sempre al direttore alla dottoressa che era molto rigido e preciso Per_1
ADR il ricorrente indicava le sue ferie nel piano ferie dei farmacisti e doveva essere approvato dalla dottoressa Lo so perché mettevamo tutti insieme i piani ferie dei
Per_1 vari settori ADR so che il ricorrente doveva giustificare assenze. Quando la moglie doveva partorire lui ha chiesto il permesso alla dottoressa ADR Le assenze doveva
Per_1 giustificarle sempre alla dottoressa ADR Ho visto la dottoressa dare
Per_1 Per_1 istruzioni al ricorrente che doveva fare un capitolato che doveva mettersi in contatto con i reparti per gli ordini tutto quello che doveva fare per lo specialistico…ADR fino a febbraio 2019 passavo spesso in farmacia e poi sono andato a maggio 2019 in Farmacia e mi hanno detto che il ricorrente era andato via da poco…ADR Io sentivo che il ricorrente chiedeva a voce alla dottoressa il permesso ma non so se c'era qualcosa di scritto ADR nel
Per_1 piano ferie dei farmacisti era inserito anche il ricorrente era il piano ferie estivo”;
”…ADR conosco il ricorrente avendoci lavorato insieme all'Ospedale San Camillo Tes_2 farmacia interna…ADR Io nella farmacia interna dell'Ospedale ho lavorato dal 2006/2007 più o meno fino a quando sono andato in pensione e con il ci conosciamo da Parte_1 quando lui avvenuto in farmacia più o meno dalla fine del 2010/2011 ADR il ricorrente all'interno della farmacia inizialmente quando è entrato per circa un anno ha sostituito la dottoressa che doveva andare in maternità e quindi faceva i farmaci sperimentali. Per_5
E cioè lavorava i farmaci sperimentali di controllava se c'era da mettere in frigorifero li metteva e questo la mattina. Il pomeriggio si spostava al Il primo anno al CP_1 non so cosa faceva i primi sei sette mesi ADR La farmacia era divisa tra CP_1 CP_1
e e i farmacisti erano divisi. Nel mio posto di lavoro che era dispositivi medici CP_1
c'era presente la dottoressa mentre al per i dispositivi medici dopo quel Per_3 CP_1 periodo iniziale di 6-7 mesi è stato dato incarico al ricorrente penso dalla dottoressa dei dispositivi medici per una parte dei reparti. ADR so questo perché il ricorrente Per_1 lavorava alle richieste di un tot di reparti. So questo perché quando mi arrivavano le richieste che mi giungevano le portavo al Forlanini dove c'erano le postazioni dei raccoglitori dove io o un mio collega le dovevamo mettere. In questi raccoglitori si mettevano le richieste dei reparti che chiedevano dispositivi medici ADR io mettevo le richieste per tre farmacisti, una era la dottoressa , una la che stava da noi Per_2 Per_3
e il terzo era il dott. poi siccome era una cosa giornaliera si mettevano Persona_6 queste richieste nei raccoglitori e poi si andava nella stanza dove stavano i farmacisti dov'erano l'Abbonato la che svolgeva altre attività sui farmaci e c'era la dottoressa Pt_4
e poi c'era ADR io andavo lì due o tre volte a settimana…ADR Per_1 Parte_5 capivo che faceva queste lavorazioni perché quando mi giungeva l'ordine Parte_1 faxato alle ditte dietro c'era la lavorazione ed era firmato da Preciso che Parte_1
l'ordine è firmato dalla dottoressa la lavorazione firmata da Penso Per_1 Parte_1 che la lavorazione era firmata da mo non è che andava a vedere la firma di Parte_1 chi la faceva ma la grafia della sua, poi non ricordo se c'era la firmano la firma ma sono Contr sicuro che era lui per la sua parte. No penso che c'era la firma fino al 2016 è stato così. Nel 2016 sono andate in pensione sia l' che la dottoressa e quindi di Per_2 Per_3 tutti i dispositivi si è occupato il ADR dico questo perché a inizio gennaio 2017 Parte_1 sono venuti tutti al e il ha preso la stanza della dottoressa CP_1 Parte_1 Per_3 Contr e quindi era contatto con noi tutti i giorni e vedevamo quello che faceva prima di quel tempo lo dovevamo contattare al per risolvere i problemi con le ditte o con i prezzi CP_1 Contr questo almeno tre volte a settimana Con per quello che faceva Parte_1
con la per quello che faceva la e con l' per quello che Parte_1 Per_3 Per_3 Per_2 faceva l' ci dovevamo rapportare con loro…ADR quando era nella Per_2 Parte_1 stanza della al la veniva spesso perché c'era solo il Per_3 CP_1 Per_1
e a volte c'era anche qualche discussione… ADR perché il lavoro è diventato
Parte_1 sempre di più per il dott. penso e la dottoressa pretendeva sempre di più da
Parte_1 uno solo invece che da tre.. ADR quando dico discussioni tra la e il Per_1 Parte_1 dico uno scambio di opinioni una voce alternata quando non riusciva a fare qualche cosa e questo penso il dott. come in tutti i posti di lavoro. La dottoressa si
Parte_1 Per_1 innervosiva ADR non posso essere più specifico sulla discussione perché loro erano in un'altra stanza ADR dopo un certo periodo rimane sempre nella stessa stanza
Parte_1 si è dovuto fare carico delle medicazioni avanzate che sono state portate ai dispositivi medici ADR per le medicazioni avanzate faceva il lavoro dei dispositivi medici, controllare la gara e cioè se erano nella gara che era stata fatta per quel tipo di materiale (se non erano inseriti nella gara non poteva fare la richiesta) i prezzi le ditte poi io non sono farmacista quindi più o meno era questo controllare il materiale controllare il numero ADR questo era quello che faceva ADR da gennaio 2017 quando era nella stanza vicino a noi il
Parte_1 veniva verso le 9 e andava via dopo le 16 o 16,30, io andavo via alle 16 o
Parte_1
16,30 e lui era ancora lì ADR non so se aveva un obbligo di orario ma penso di sì perché veniva tutti i giorni come i farmacisti come faceva la dottoressa ADR Per_7 Parte_1 lavorava dal lunedì al venerdì sabato no ADR nella stanza che prima era occupata dalla dottoressa dal gennaio 2017 aveva una postazione di lavoro completa Per_3 Parte_1
e c'era solo lui nella stanza… era inserito nel modulo interno della Controparte_3 farmacia dove erano indicate le ferie estive con i nomi dei farmacisti e degli amministrativi magazzinieri commessi. Prima non lo so però da quando sono venuti tutti nel 2017 sicuramente prima non posso dirlo perché il modulo era al dove era la CP_1 Per_1 ma comunque tutti quanti dovevano chiedere autorizzazione alla per prendere le Per_1 ferie ADR questo modulo era appeso negli uffici degli amministrativi, diciamo che girava e bisognava mettere il periodo di ferie che ognuno voleva prendere però sempre 1ª mettendosi d'accordo con i colleghi che lavoravano nello stesso ambito… ADR dico che Parte_1 doveva chiedere alla dottoressa per le ferie perché era rimasto come farmacista e Per_1 doveva avvertire la dottoressa per assentarsi era normale ADR che io sappia il Per_1 non è stato assente durante il periodo di lavoro dal 2010 al 2019 è sempre Parte_1 stato un lavoro continuo ADR io dico questo perché tutte le settimane andavo 2 o 3 giorni là e lo potevamo contattare anche telefonicamente e c'è sempre stato. Lo contattavano con Contr il telefono interno dell'ospedale dal 2017 ha lavorato sempre tranne se era assente per ferie ci lavoravamo insieme eravamo a contatto di gomito… ADR al telefono per cose inerenti a chiedevo di parlare con e se c'era bisogno di una cosa Parte_1 Parte_1 urgente per materiale che era arrivato e c'era qualche problema telefonavano. Dovevamo sapere cosa dovevamo fare e ce lo doveva dire il farmacista… ADR io mi ricordo di aver fatto le telefonate al dal 2010 al 2017 in tutti gli orari sia della mattina che Parte_1 del pomeriggio a seconda di quando capitava il problema si contattava il farmacista Contr referente al quando andavo vedevo che il aveva una sua CP_1 Parte_1 postazione ce ne erano tre piccole e una più grande della nella postazione del Parte_6
c'era il computer e tutti fogli con tutte le richieste…ADR ho assistito a Parte_1 indicazione sul lavoro della a sulle richieste del reparto di tagliare i Per_1 Parte_1
100 pezzi e portarli a 50 o a 70 a seconda del budget della reparto perché con l'andare degli anni si è ridotta la spesa farmaceutica ADR Ho assistito che la diceva Per_1 Parte_1 di sbrigarsi a fare i capitolati insieme i medici dei reparti. Sono i medici che fanno i Contr capitolati insieme ai farmacisti l'incarico delle medicazioni avanzate è stato dato a subito dopo che la sorella della dottoressa ha cambiato posto di Parte_1 Parte_7 lavoro. Questo è avvenuto dopo il 2017 ADR ho visto il nome del dott. sul Parte_1 modulo interno della farmacia relativo alle ferie… ADR dopo il 2017 quando ho fatto lo straordinario ho sempre visto il ricorrente nell'ufficio per tutto il tempo in cui io facevo lo straordinario e questo fino a quando è rimasto nel marzo 2019 ADR quando Parte_1
c'erano problemi con la merce l'autorizzazione a noi veniva data a voce dal farmacista. Se il problema era grosso il farmacista contattava la ditta e vedeva se il materiale era in gara e sera tutto corretto il materiale in questo caso rimaneva fermo fino a quando il farmacista non ci dava l'autorizzazione a riceverlo o a rimandarlo indietro perché non si poteva ricevere. In questo caso sia per accettare il materiale sia per rimandarlo indietro a noi veniva detto voce questo perché sicuramente il farmacista aveva già parlato con la ditta Contr queste autorizzazioni a voce a noi venivano date anche dal ) Parte_1
Trattasi di deposizioni che, oltre ad essere rese, sulla base della loro conoscenza diretta (così come si evince dal complessivo contenuto della loro deposizione anche con riferimento al periodo in cui erano collocati in stanze diverse rispetto a quella dell'appellante con cui continuavano in ogni caso ad avere contatti lavorativi), da soggetti privi di rapporti di rilievo con le parti alla data della loro deposizione, trovano riscontro nella documentazione prodotta in atti e, in particolare nelle varie e-mail e note , dirette al e significative della Parte_1 sua partecipazione, anche in periodi non compresi negli incarichi professionali ricevuti, all'ordinaria attività di approvvigionamento di dispositivi medici propria dell'unità organizzativa presso cui prestava servizio (all.ti 11-13, 17-19 e 21 -26 del ricorso di primo grado).
L'attendibilità delle deposizioni rese dai testimoni citati, non risulta del resto inficiata, anche in ragione dei riscontri documentali precedentemente evidenziati, dal contenuto delle dichiarazioni rese dalla teste (dipendente dell'ente appellante quale Testimone_6 dirigente farmacista).
Quest'ultima (oltre a confermare la disponibilità di una propria postazione da parte del ha comunque riscontrato, per il periodo di sua conoscenza (dal 16/08/2014 Parte_1 al 15/04/2018 in cui aveva lavorato presso l'ente appellato) quanto dichiarato dai testi
[...]
e in ordine alla presenza continuativa dell'appellante “a parte i periodi Tes_3 Tes_2 estivi di ferie” e per l'intera giornata lavorativa confermando indirettamente (al di là di quanto genericamente dichiarato dalla teste in ordine all'essere i compiti assegnati all'odierno appellante definiti “in base al progetto”) la partecipazione dell'appellante ai compiti “istituzionali” della (ove ha dichiarato che “chiunque volontariamente Pt_2 partecipa l'azienda viene coinvolto anche nei ritmi lavorativi e partecipi all'attività”) confermando altresì l'assoggettamento del al potere gerarchico della direttrice Parte_1
e il suo inserimento nei piani ferie (Arciello:”…ADR chiunque volontariamente Per_1 partecipa all'azienda viene coinvolto anche nei ritmi lavorativi e partecipi alle attività ADR il ricorrente faceva la attività secondo un programma che gli veniva indicato dalla dottoressa a seconda del periodo che aveva il contratto doveva fare determinate Per_1 cose, era sempre vincolata all'input del direttore che era la dottoressa ADR nel Per_8 periodo in cui ho lavorato lì il ricorrente aveva una postazione con computer e telefono, la stampante era comune ADR che io ricordi il ricorrente è stato presente in azienda con una presenza continuativa a parte i periodi estivi di ferie, non ricordo periodi lunghi di non Contr presenza… quando venivano le richieste dai reparti delle protesi le richieste potevano venire visionate anche dal ricorrente perché erano delle richieste che dovevano essere valutate da un farmacista ma la valutazione finale era sempre della dottoressa Parte_6 quando io sono arrivata nel 2014 c'erano anche altre due farmaciste strutturate che facevano questa attività oltre alle ricorrente che si occupavano di queste protesi ad alto costo (cd. Materiale specialistico) poi sono andate in pensione mi pare 2016 forze… Dopo che le colleghe sono andate in pensione questa attività è stata fatta in parte da me, in parte dalla dottoressa e dalla ricorrente che ha continuata a farla… ADR le indicazioni Per_1 del lavoro al ricorrente venivano esclusivamente la dottoressa ADR il pomeriggio Per_8 il ricorrente era presente non posso dire cosa facesse ADR l'orario in cui lo vedeva era variabile non aveva un orario fisso può darsi che stava fino alle 16,30, fino alle 15 fino alle 17 era variabile io poi non so la mattina che ora arrivava… ADR i periodi di ferie a rotazione che abbiamo sempre presi tutti e li ha presi anche il ricorrente. Quando io dico periodi di ferie intendo assenza nel periodo estivo poteva capitare anche nel periodo invernale….”)
Trattasi di un complesso di risultanze istruttorie, anche documentali, che rendono la deposizione dei citati testi e maggiormente attendibili rispetto, in Tes_3 Tes_2 particolare, alla divergenti dichiarazioni testimoniali rese dalla teste di parte appellata (direttrice della farmacia dell'ente appellato) la quale aveva in particolare Persona_1 riferito di un'attività lavorativa dell'appellante discontinua, senza vincoli di presenza o di orario e sostanzialmente limitata a quella dei contratti di collaborazione professionale stipulati tra le parti o comunque strumentale all'acquisizione dei dati per lo svolgimento del master universitario (presso l'Università di Camerino) o alla sua formazione.
Né possono trarsi elementi decisivi in senso contrario da quanto dichiarato dalla suddetta testimone, unitamente anche alla teste , in ordine alla frequentazione da parte Tes_1 dell'appellante, nel periodo oggetto di controversia, ad un master presso l'Università di Camerino, circostanza quest'ultima di per sé non certamente incompatibile, in ragione delle precedenti risultanze istruttorie in ordine alla durata continuativa e pluriennale della stessa da parte del con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata da parte di Parte_1 quest'ultimo, tanto più alla luce della considerazione che, alla stregua delle stesse allegazioni dell'ente appellato, tale frequentazione doveva intendersi limitata al solo periodo dal febbraio al settembre 2017 (cfr comparsa di costituzione di primo grado). Tale ultima allegazione, in quanto riferita ad un limitato lasso temporale (rispetto a quello di più di otto anni in cui si è svolta l'attività lavorativa dell'appellante) non può peraltro che inficiare l'attendibilità di quanto dichiarato dalla teste in ordine all'avere la Per_1 necessità di tale frequentazione determinato, in via generale, la discontinuità della presenza sul posto di lavoro del mentre del tutto generiche risultano le dichiarazioni Parte_1 rese a tale proposito dalla teste , la quale così come risulta dalle precisazioni rese nel Tes_1 corso della sua deposizione, non è stata in grado di riferire a tale proposito in modo sufficientemente compiuto e specifico : “…non mi ricordo i giorni in cui il Tes_1 ricorrente è stato a Camerino, le settimane di cui ho parlato prima erano quelle nel periodo Contr in cui io ho fatto questo Master molti anni prima adesso non posso dire quanti giorni il ricorrente sia andato alla Università di Camerino…”)
Il complessivo contenuto di tali deposizioni, risulta certamente significativo dello svolgimento da parte del sin dal dicembre 2010 (anteriormente di più di un Parte_1 anno alla prima “formalizzazione” di tale avvenuta quest'ultima con il conferimento della borsa di studio a partire dal 7/2/2012) e per l'intero periodo dedotto in giudizio, di un'attività lavorativa ( diversa tanto rispetto a quella di mero studio e ricerca propria di una borsa di studio che a quella oggetto dei vari incarichi professionali che gli erano stati assegnati in modo discontinuo nel periodo oggetto di controversia) qualificabile come subordinata.
Trattasi infatti di attività resa personalmente dall'appellante, avvalendosi dei mezzi dell'appellata, in modo continuativo e con assoggettamento al potere direttivo datoriale (nella persona della direttrice della , con obblighi di presenza e attinente alla Pt_2 ordinaria attività dell'unità organizzativa in cui prestava servizio, con stabile inserimento nei piani ferie della stessa e della stessa e dello stabile inserimento del all'interno Parte_1 dell'organizzazione aziendale dell'ente appellato.
Deve pertanto riconoscersi lo svolgimento da parte dell'appellante, nel periodo oggetto di controversia, a partire dal 15/12/2010 (conformemente a quanto dichiarato dall'appellate in sede di interrogatorio libero), di attività lavorativa subordinata con orario a tempo pieno.
Il rapporto di lavoro dedotto in giudizio in quanto qualificabile come rapporto di lavoro di fatto alle dipendenze della P.A., costituito in violazione delle norme imperative di legge vigenti in materia di assunzioni nel pubblico impiego, comporterà quindi l'applicabilità in favore dell'appellante della tutela tipica ex art. 2126 c.c.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, un rapporto di lavoro subordinato di fatto con un ente pubblico non economico, per i fini istituzionali dello stesso, ancorché non assistito da un regolare atto di nomina e, al limite, vietato da norma imperativa, rientra nella nozione di impiego pubblico e non impedisce l'applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto alla retribuzione e alla contribuzione previdenziale propria di un rapporto di impiego pubblico "regolare". In tal senso, ex multis, Cass. n. 4360 del 13/02/2023 e Cass. n 1639 del 03/02/2012).
Per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute all'appellante le mansioni svolte da quest'ultimo ben possono ritenersi riconducibili, così come rivendicato dal lavoratore, alla qualifica di dirigente farmacista, di cui al CCNL Dirigenti - Area Sanità (Professioni Tecnico Amministrative) da ritenersi applicabile al rapporto di lavoro dedotto in giudizio e alle mansioni svolte dall'appellante.
Trattasi, si osserva, di mansioni chiaramente riconducibili, per l'intero periodo dedotto in giudizio, anche alla stregua di quanto disposto dal CCNQ per il triennio 2016-2018, nell'ambito della contrattazione collettiva del Comparto Sanità e non (contrariamente a quanto tardivamente sostenuto dall'ente appellato solo nel presente grado di giudizio) in quello delle Funzioni locali.
Questo in virtù di quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del citato CCNQ ove ricomprende in tale comparto “i dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari delle amministrazioni del Comparto sanità” novero che ricomprende chiaramente anche i farmacisti, categoria che opera nel campo della sanità (ricompresa espressamente nel ruolo sanitario del personale delle unità sanitarie locali di cui all'art. 2 del dpr 761/1979) e che certamente non può essere ricondotta nel diverso ambito dei dirigenti amministrativi , tecnici e professionali di cui all'art. 7, comma 3, CCNQ invocato dall'appellata.
Le spettanze retributive dell'appellante potranno tuttavia essere riconosciute solo a decorrere dal 7/9/2015 e cioè a decorrere dal quinto anno anno anteriore alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuta il 7/9/2020) risultando fondata l'eccezione di prescrizione sollevata in via subordinata dall'ente appellato.
Deve infatti ritenersi, trattandosi di attività lavorativa svolta in favore di una pubblica amministrazione, che il termine di prescrizione quinquennale applicabile sia decorso, nonostante la qualificabilità sotto il profilo formale come autonoma dell'attività lavorativa dell'appellante, anche durante il rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Devono ribadirsi a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un "metus" in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela (Cass. n. 35676 del 19/11/2021).
Quanto dovuto al lavoratore potrà essere determinato, alla stregua delle considerazioni che precedono,, sulla base dei dati desumibili dai condivisibili conteggi alternativi depositati dall'appellante in data 19/02/2025 (in ottemperanza all'ordine emesso da questa Corte all'esito della udienza del 24/10/2024) in complessivi € 145.059,11 (così rideterminato l'importo di complessivi € 150.905,13 indicato in tali conteggi, considerando la corretta data di prescrizione del 07/09/2015, essendo invece imputabile a mero refuso l'indicazione, nella citata ordinanza del 24/10/2024, della diversa data del 07/06/2015).
Per tale importo maggiorato di interessi legali dalla maturazione sino al saldo dovrà quindi, in riforma della gravata sentenza, essere emessa sentenza di condanna nei confronti dell'ente appellato. Sullo stesso importo dovrà inoltre disporsi condanna di quest'ultimo al versamento dei contributi previdenziali nei limiti della prescrizione quinquennale applicabile.
Tali motivi della presente decisione.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza mentre sussiste motivo per compensare integralmente le spese di lite per la CP_ compensazione dello stesse nei confronti dell' evocato in giudizio, a seguito di integrazione del contraddittorio disposta dal primo giudice, quale mero litisconsorte.
P.Q.M.
Statuendo sull'appello, in riforma della gravata sentenza, condanna l'
[...]
appellata al pagamento favore dell'appellante dell'importo di € 145.059,11 CP_1 oltre interessi legali dalla maturazione sino al saldo e al versamento dei contributi previdenziali nei limiti della prescrizione.
Condanna l' appellata al pagamento in favore dell'appellante delle Controparte_1 spese di lite che liquida quanto al primo grado in complessivi € 7.200 e quanto al presente grado di appello in complessivi € 7.500. In entrambi i casi oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
CP_ Compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio nei confronti dell'
Roma, 3.4.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'udienza del 3/4/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2737 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
appresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Parte_1 Michelangelo Salvagni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Sabiniano 5
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Alfredo Samengo ed elettivamente domiciliata presso presso il suo studio sito in Roma, Bruno Buozzi 32
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, contumace CP_2
APPELLATI OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3599/2022 pubblicata in data 21/4/2022
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da al fine di fare dichiarare, previo Parte_1 accertamento della nullità/inefficacia/illegittimità dei contratti di collaborazione occasionale e/o borsa di studio stipulati tra le parti, l'intervenuta sussistenza con l'
[...] di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato Controparte_1 dal dicembre 2010 al 29/3/2019 con inquadramento quale dirigente sanitario o quello diverso ritenuto di giustizia, con conseguente condanna dell'azienda resistente al pagamento in suo favore delle differenze retributive maturate quantificate, in via principale in € 387.454,96 o, in subordine, in € 287.414,08 oltre alla corresponsione dei contributi previdenziali dovuti e al TFR.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su più motivi. Parte_1
L si costituiva in giudizio resistendo Controparte_1 all'accoglimento del gravame.
CP_ L' pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo in calce.
aveva agito in giudizio allegando di avere prestato, senza soluzione Parte_1 di continuità, nel periodo dal dicembre 2010 sino al 29/3/2019 (data di cessazione della sua attività lavorativa che affermava essere avvenuta per mera comunicazione orale da parte della resistente), attività di lavoro subordinato in favore dell' Controparte_1 con mansioni di farmacista dirigente svolgendo le attività e gli incarichi
[...] indicati in ricorso, conferitigli dal primario con rapporto svoltosi in parte Persona_1 senza alcuna formalizzazione contrattuale e per altra parte sulla base di una borsa di studio o di fittizi contratti di collaborazione professionale.
Allegava di avere svolto in tale periodo gli incarichi specificamente indicati in ricorso assegnatigli dal primario dott.ssa e sotto la direzione e supervisione di quest'ultima, Per_1 venendo coadiuvato da dipendenti dell'azienda resistente ed osservando l'orario di lavoro indicato in tale atto introduttivo (dal lunedì al venerdì dalle 9/9,30 alle 17/18 circa prolungando, 2-3 volte alla settimana, l'orario per esigenze variabili fino alle 20).
Deduceva la nullità/illegittimità della borsa di studio che gli era stata conferita (dal 7/2/2012 al 30/4/2013) e dei contratti di collaborazione stipulati con la convenuta in quanto aventi oggetto generico e privi di un progetto specifico e, nel caso della borsa di studio, in quanto priva di causa, allegando di non avere ricevuto il pagamento di alcuna retribuzione nei periodi lavorativi svolti senza formalizzazione percependo invece, per i periodi formalizzati, gli importi mensili specificamente indicati nel ricorso.
CP_ Il Tribunale, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell' e all'esito di una causa istruita anche mediante prova testimoniale, rigettava interamente il ricorso.
Escludeva, in particolare, la natura subordinata dell'attività lavorativa svolta dall'odierno appellante, evidenziando la genericità delle allegazioni di quest'ultimo in ordine alla dedotta carenza di organico del la sua condizione di libero professionista Controparte_1 titolare di autonoma partita Iva e il suo essere stato compensato, mediante emissione di fatture a cadenza non mensile, con compensi di importo diverso tra di loro (senza percepire compenso o retribuzione per i periodi non compresi dalla borsa di studio e dai contratti di progetto sottoscritti), come lo stesso non avesse mai avuto alcun vincolo di orario o di presenza, anche per quanto riguarda l'obbligo di chiedere l'autorizzazione delle ferie, essendosi anzi assentato per lunghi periodi per motivi di studio, evidenziando altresì la legittimità di tutti i contratti di collaborazione a progetto, conferiti al lavoratore dopo delibera aziendale e valutazione comparativa tra le domande presentate (ad eccezione del secondo incarico a progetto) prevedendo uno specifico progetto limitato nel tempo con compenso pagato dietro presentazione di fattura e relazioni sull'attività espletata.
Con più motivi l'appellante contesta la gravata sentenza, con particolare riferimento alle valutazioni istruttorie, ove aveva escluso la natura subordinata dell'attività svolta nel periodo dedotto in ricorso, tanto con riferimento ai periodi non contrattualizzati che a quelli contrattualizzati, e conseguentemente escluso il rivendicato diritto al pagamento delle differenze retributive maturate, per:
1) erronea/omessa valutazione delle prestazioni di farmacista rese dall'appellante come lavoratore subordinato senza alcun contratto e/o regolarizzazione;
2) erroneo mancato riconoscimento della natura subordinata delle prestazioni rese dall'appellante in favore dell'azienda per tutto il periodo dal dicembre 2010 al 29/3/2019. Omessa, erronea, illogica e contraddittoria valutazione delle risultanze testimoniali e della documentazione in atti;
3) erronea, illogica e contraddittoria valutazione circa la mancanza di comprovate esigenze di carattere temporaneo e straordinarie poste a giustificazione delle prestazioni dell'appellante;
4) erronea, illogica e contraddittoria valutazione circa la validità della borsa di studio;
5) erronea, illogica e contraddittoria valutazione circa la sufficiente specificità dei progetti dedotti nei contratti di lavoro stipulati per i periodi dedotti nel ricorso.
Contesta le valutazioni istruttorie del Tribunale in ordine alla natura autonoma del rapporto, in particolare ove aveva ritenuto maggiormente attendibili le dichiarazioni rese dai testi e rispetto a quelle rese dai testi e evidenziando Per_1 Tes_1 Tes_2 Tes_3 altresì le risultanze testimoniali in ordine alla sua continuativa presenza all'interno dell'azienda durante l'intero periodo dedotto in giudizio (anche nel periodo anteriore alla contrattualizzazione e per i periodi non regolarizzati), la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla teste e il contenuto della documentazione prodotta in atti, con particolare Per_1 riferimento alle credenziali di accesso ai sistemi aziendali interni e al contenuto delle varie e-mail e note allegate al ricorso e alla stessa comparsa di costituzione dell'ente appellato relative alla sua attività lavorativa che evidenziava essere in parte riferibili anche a periodi non contrattualizzati e sosteneva essere significative dello suo stabile inserimento all'interno dell'azienda.
Contesta altresì la gravata sentenza anche ove aveva escluso la mancanza di comprovate esigenze di carattere temporaneo e straordinarie poste a giustificazione delle prestazioni dell'appellante, ove aveva affermato la validità della borsa di studio a questi concessa e la sufficiente specificità dei progetti dedotti nei contratti di collaborazione stipulati tra le parti.
Tali motivi che si ritiene di esaminare congiuntamente in ragione della loro reciproca connessione, risultano meritevoli di accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.
Si osserva, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che chi faccia valere diritti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato ha l'onere di dimostrarne gli elementi costitutivi e, in particolare, il requisito della subordinazione inteso come vincolo di soggezione del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Tale requisito, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, può essere provato facendo eventualmente ricorso, solo ove lo stesso non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, ad altri criteri, complementari e sussidiari, come l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività' all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, ben possono essere valutati globalmente come indizi (in tal senso tra le molte, Cass. n. 3475 del 29/3/1995 n. 3745, Cass. n. 2370 del 4/3/1998 e Cass., SS. UU., n. 379 del 30/6/1999, Cass. n. 14071 del 28/09/2002 e n. 2767 del 11/02/2005).
In particolare quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento, a tale fine, a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione (Cass. n. 9252 del 19/04/2010 e n. 6224 del 29/03/2004. Cfr. inoltre Cass. n. 10043 del 25/05/2004 con la quale la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che aveva qualificato come rapporto di lavoro subordinato quello svolto da due medici all'interno di una clinica privata sulla base di indici quali il loro inserimento in turni lavorativi predisposti dalla clinica, la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell'attività, l'obbligo di rimettersi alla pianificazione dell'amministrazione della clinica in ordine alla fruizione delle ferie).
La natura subordinata del rapporto di lavoro non implica necessariamente che il potere direttivo del datore di lavoro si esplichi mediante ordini continui, dettagliati e strettamente vincolanti, ne' che risulti continua e stringente la vigilanza sull'attività svolta dal lavoratore, ben potendosi realizzare l'assoggettamento, implicito nel concetto di subordinazione, attraverso direttive dettate dal datore di lavoro in via programmatica.
Conseguentemente l'esistenza di un potere disciplinare e gerarchico non è esclusa da eventuali margini, più o meno ampi, di autonomia, di iniziativa e di discrezionalità dei quali goda il dipendente giacché la continua dedizione funzionale delle sue energie lavorative al risultato caratterizzante l'impresa ben può postulare di per sè sola l'esistenza ed il riconoscimento del potere disciplinare e gerarchico del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 5024 del 14/10/1985 con la quale la S.C. ha confermato la decisione del giudice del merito che aveva ritenuto la natura subordinata della prestazione lavorativa svolta da un medico di guardia secondo orari e turni predeterminati dal datore di lavoro e con un corrispettivo fisso).
La sussistenza di un contratto scritto tra le parti, in cui si attribuisca un determinato nomen iuris al rapporto che s'intende costituire, non è inoltre vincolante, qualora si dimostri che l'effettiva volontà dei contraenti sia stata, di fatto, diversamente orientata, stante la idoneità, nei rapporti di durata, del comportamento delle parti ad esprimere sia una diversa effettiva volontà contrattuale, sia una nuova diversa volontà (cfr. Cass. n. 20669 del 25/10/2004).
In altri termini, qualora il comportamento concretamente osservato dalle parti stesse non sia conforme - ed, anzi, sia contrario - agli intenti cristallizzati nel contratto scritto, è al predetto comportamento effettivo che bisogna attribuire valore prevalente, nel qualificare il rapporto instaurato, senza che possa ritenersi vincolante il nomen iuris indicato dai contraenti.
Nel presente caso di specie l'odierno appellante allega la natura subordinata dell'attività lavorativa che sostiene essere stata prestata in favore dell'ente odierno appellato senza soluzione di continuità nel periodo dal dicembre 2010 sino al 29/03/2019, attività lavorativa che risulta essere stata svolta, solo per parte del periodo dedotto in giudizio, sulla base formale di una borsa di studio e di numerosi contratti di collaborazione a progetto di cui deduce la natura fittizia.
Trattasi in particolare, così come evidenziato nella gravata sentenza, dei seguenti contratti a progetto e di collaborazione, questi ultimi finanziati sulla base di convenzioni stipulate dall'azienda resistente e soggetti privati: 1) contratto di collaborazione professionale a progetto stipulato per 12 mesi a decorrere dal 1/6/2013 (sino al 1/5/2014) per un compenso stabilito in € 30.000 da corrispondersi dietro presentazione di fattura, stipulato a supporto del Progetto GFD (Governo Tecnologico dei Flussi di Farmaci e Dispositivi) ed assegnato al ricorrente all'esito della pubblicazione sul sito aziendale del relativo bando;
2) contratto di collaborazione, avente ad oggetto la fase di elaborazione degli atti di impianto (relativi ad un progetto di emissione di ordini in sanatoria di materiali impiantati dal 1/1/2013 finanziato da un contributo di una società privata) conferito al ricorrente (in quanto già titolare del precedente incarico professionale di cui al punto 1 e svolto contemporaneamente a quest'ultimo) dell'esposizione che precede) per 110 ore con un compenso totale previsto per € 3.125 lordi;
3) contratto di collaborazione a progetto conferito a decorrere dal 17/11/2014 per la durata di 8 mesi per il complessivo compenso di € 17.856 (da corrispondersi mediante acconti e saldo finale dietro presentazione di fattura) avente ad oggetto il progetto consistente nella “Tracciabilità dei dispositivi medici specialistici attraverso la metodologia RFID”;
4) contratto di collaborazione stipulato per 5 mesi a decorrere dal 01/02/2016 per il complessivo compenso di € 13.950 da corrispondersi previa presentazione di nota relativa all'attività prestata ed ad idoneo documento contabile finalizzata alla realizzazione del progetto, analogo a quello precedente, “Tracciabilità dei dispositivi medici specialistici attraverso la metodologia RFID (Radio Frequency Identification)”;
5) contratto di collaborazione stipulato per 4 mesi a decorrere dal 01/12/2016 per il complessivo compenso di € 11.160 finalizzato all'esecuzione del progetto
“Revisione ed ottimizzazione delle procedure amministrative legate alla gestione del farmaco in funzione della realizzazione dell'ordine elettronico secondo quanto indicato nell'area Politica del Farmaco della Regione Lazio” da svolgere presso la
Parte_2
6) contratto di collaborazione stipulato per 7 mesi dal 15/12/2017 per il complessivo compenso di € 13.950 dietro presentazione di nota relativa all'attività svolta e di fattura relativo al progetto “Studio di fattibilità per il Save Costing fra l'utilizzo di energia (elettrodi monpolari e bipolari) ed emostatici in Chirurgia Generale”, presso la Parte_2
In precedenza l'appellante aveva prestato la propria attività lavorativa, sulla base formale di una borsa di studio assegnatagli dal 7/2/2012 al 30/4/2013 “ per le attività di supporto alla sperimentazione clinica” da realizzarsi presso la (per la durata Parte_2 iniziale di 12 mesi e poi prorogata fino al 30/4/2013).
Ciò premesso si ritiene che gli esiti dell'istruttoria svolta nella precedente fase del giudizio ed il contenuto della documentazione prodotta in atti dimostrino, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, lo svolgimento da parte dell'appellante di attività lavorativa subordinata per l'intero periodo dedotto in giudizio.
Dal complessivo contenuto delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi di Tes_4
(dipendente dell'appellata dal 1979 sino al 1/8/2019 con qualifica di assistente
[...] amministrativo) e (dipendente dell'appellata dal 1976 sino al Testimone_5
01/01/2020 con qualifica di infermiere) può infatti desumersi la presenza continuativa e costante del presso la farmacia sita dapprima all'interno del e poi Parte_1 CP_1 del , sino dal dicembre 2010 (sin da epoca di più di un anno anteriore al CP_1 conferimento all'appellante della borsa di studio avvenuto a partire dal febbraio del 2012) con svolgimento di mansioni attinenti in generale all'approvvigionamento e alla fornitura in particolare dei dispositivi medici (occupandosi, nel periodo iniziale, così come riferito dal teste anche dei farmaci sperimentali e, a partire dal 2017, così come riferito dal Tes_3 teste , delle medicazioni avanzate) mansioni attinenti alla ordinaria attività della Tes_2 farmacia dell'ente appellato
Tali mansioni venivano svolte dal suddetto appellante utilizzando una sua postazione in uso esclusivo (all'interno, a partire dal 2017, addirittura di una stanza a lui esclusivamente assegnata) mediante una presenza continuativa per l'intero periodo dedotto in giudizio ed estesa di fatto all'intera giornata lavorativa, caratterizzata da obblighi di presenza (desumibili del resto anche dal suo stabile inserimento, riferito da entrambi i testi citati, nel piano di ferie della farmacia) e con assoggettamento al potere direttivo datoriale nella persona della direttrice della , esercitato da quest'ultima in modo Parte_3 stringente, così come si desume dal complessivo contenuto di tali dichiarazioni (significative in particolare, a tale proposito le dichiarazioni del in ordine all'avere la Tes_3 direttrice provveduto a rimproverare l'appellante) e in modo comune ed indistinto ad altre farmaciste (in particolare le d.sse e in servizio presso la farmacia e, Per_2 Per_3 successivamente al loro pensionamento, a partire dal 2017, addirittura da solo
[...]
:”…ADR conosco il dal 2010 dicembre fine anno perché c'era una Tes_3 Parte_1 farmacista che doveva andare in gestazione, che si chiamava dottoressa e aveva Per_4 chiamato perché si conoscevano e lo aveva presentato al direttore perché Parte_1 servivano dei farmacisti…ADR ho avuto contatti di lavoro con il ricorrente i primi mesi del 2011 perché appena arrivato il ricorrente non so se a metà dicembre o a fine dicembre 2010 ha iniziato subito nel settore dei farmaci e poi non ricordo se a giugno o luglio 2011 il ricorrente stava sempre nelle stesse stanze ma si occupava di un altro settore della farmacia lo specialistico (materiali di sale operatorie e altro) e poi il suo amministrativo era nella mia stessa stanza e quindi lui veniva sempre nella mia stanza per parlare con il suo amministrativo…ADR ha sempre lavorato lì anzi il primo anno neanche un giorno di ferie si è assentato da dicembre 2010 a dicembre 2017 quando io sono andato Controparte_3 in altra amministrazione ha lavorato sempre senza interruzione, soltanto che Parte_1 come tutti quanti prendeva dei giorni di ferie durante l'anno…ADR so che Parte_1 chiedeva le ferie perché nel piano ferie che facevano amministrativi magazzinieri farmacisti c'era anche e poi il direttore dava o meno l'approvazione al piano ferie senza Parte_1 approvazione non potevamo andare in ferie ADR Il ricorrente aveva contatti con i reparti perché gli mandavano gli ordini con le richieste del materiale che serviva, lui tagliava questi ordini s'erano prodotti di gara lui lo poteva acquistare perché faceva parte dei prodotti aggiudicati in gara, se non era un prodotto di gara, se era un salvavita, evidenziava la questione al direttore e si faceva una procedura particolare e veniva interessato anche il Contr provveditorato e il direttore amministrativo e il direttore generale per gli articoli oggetto di gara, il ricorrente vedeva la ditta il prezzo segnava tutto quanto sul prospetto, vedeva in base allo storico sereni i quantitativi giusti e faceva vedere al direttore che lo avallava oppure chiedeva correzioni e se poi veniva approvato passava all'amministrativo che portava avanti la procedura per l'acquisto e il direttore lo firmava ADR di questo il ricorrente si è occupato dal 2010 al dicembre 2017 ADR dopo dicembre 2017 io sono passato al ma andavo a pranzo con i colleghi della farmacia e ogni tanto passavo CP_1 in farmacia e lo vedevo…ADR il ricorrente entrava nel sistema con la sua password aveva Contr delle credenziali, ognuno di noi lavorava con le proprie credenziali se per esempio per un intervento mancava una protesi il ricorrente sentiva gli altri ospedali per avere in prestito per esempio la protesi e poi la mandava a prendere la consegnava al reparto e poi si attivava per fare l'ordine (gli ordini non venivano consegnati immediatamente) e quando arrivava il bene rifaceva la prassi Per restituire la protesi all'ospedale che l'aveva prestata, c'erano dei moduli di richiesta dei prestiti, e prima si telefonava ADR quando era una cosa urgente il ricorrente si sentiva per telefono con il direttore che dava l'ok altrimenti ci pensava lui ADR all'inizio dell'anno bisognava fare un prospetto per singoli reparti per vedere cosa serviva e il ricorrente lo faceva per lo specialistico (per lo specialistico e quindi protesi e altro) con detto reparto si vedevano le esigenze annuali per tutti i dispositivi, lui faceva il conto dei soldi che servivano per questo materiale e se si sfornava il budget assegnato a quella reparto il direttore non accettava diceva al ricorrente che bisognava variare la richiesta per farla rientrare nel budget e quindi il ricorrente tornava il reparto chiedeva di verificare cosa era meno indispensabile, rifaceva il conto delle somme necessarie rispetto ai dispositivi richiesti e se rientrava nel budget lo trasmetteva al direttore che lo doveva approvare o meno ADR quando doveva esser fatta una gara per un nuovo prodotto per esempio una protesi il ricorrente veniva incaricato dal Direttore della farmacia di indicare le specifiche tecniche del prodotto oggetto della gara e parlava con i medici e visionata alle varie brochure delle ditte e poi descriveva il prodotto e se sbagliava il direttore lo cazziava pure. Ho assistito ad una discussione in cui lui aveva sbagliato in quanto dava più indicazioni verso una ditta rispetto ad un'altra e allora il direttore gli ha fatto cambiare la descrizione perché doveva dare le caratteristiche tecniche senza privilegiare una ditta o un'altra anche involontariamente… il ricorrente doveva anche fare la procedura di richiesta alla ditta aggiudicataria per l'invio della nuova protesi alla sala operatoria e poi predisponeva la procedura per il pagamento della protesi perché la gara prevede che le ditte aggiudicatarie vengano pagate solo dopo che il bene fornito è stato utilizzato…ADR se un bene serviva a più sale operatorie di diversi reparti il ricorrente parlava con i medici e le capo sala di tutti i reparti prima di fare la descrizione del bene e poi magari si faceva un ordine cumulativo che veniva diviso per i vari reparti che utilizzavano quel dispositivo ADR all'inizio dell'anno il ricorrente doveva fare un controllo di tutte le gare che erano in scadenza perché alcune scadevano a metà anno e quindi bisognava incominciare a inizio anno per predisporre le attività e le descrizioni dei beni oggetto di gara…ADR ogni farmacista e quindi anche per i dispositivi doveva preparare il report annuale Parte_1 del budget per i dispositivi della farmacia che poi veniva dato al direttore che lo inviava a chi di dovere…ADR il ricorrente io vedevo che arrivava intorno alle 9 di mattina e quando andavo via io lo vedevo ancora lavoro dal lunedì al venerdì poi per sentito dire ciò che rimaneva fino a tardi ma io non lo vedevo. Il sabato io non lavoravo ADR il luogo era l'ospedale ma era una unica azienda il reparto era la e nel 2017 siamo CP_1 Pt_2 andati al San Camillo…ADR all'interno del reparto farmacia il ricorrente aveva una postazione fissa che usava solo lui con computer stampante telefono. Ognuno di noi aveva una postazione e anche lui ADR per un periodo il ricorrente era in una stanza che condivideva con altri farmacisti e poi per un altro periodo aveva una stanza per lui ADR gli Contr strumenti che utilizzava il ricorrente erano di proprietà dell'azienda Il ricorrente doveva rispondere sempre al direttore alla dottoressa che era molto rigido e preciso Per_1
ADR il ricorrente indicava le sue ferie nel piano ferie dei farmacisti e doveva essere approvato dalla dottoressa Lo so perché mettevamo tutti insieme i piani ferie dei
Per_1 vari settori ADR so che il ricorrente doveva giustificare assenze. Quando la moglie doveva partorire lui ha chiesto il permesso alla dottoressa ADR Le assenze doveva
Per_1 giustificarle sempre alla dottoressa ADR Ho visto la dottoressa dare
Per_1 Per_1 istruzioni al ricorrente che doveva fare un capitolato che doveva mettersi in contatto con i reparti per gli ordini tutto quello che doveva fare per lo specialistico…ADR fino a febbraio 2019 passavo spesso in farmacia e poi sono andato a maggio 2019 in Farmacia e mi hanno detto che il ricorrente era andato via da poco…ADR Io sentivo che il ricorrente chiedeva a voce alla dottoressa il permesso ma non so se c'era qualcosa di scritto ADR nel
Per_1 piano ferie dei farmacisti era inserito anche il ricorrente era il piano ferie estivo”;
”…ADR conosco il ricorrente avendoci lavorato insieme all'Ospedale San Camillo Tes_2 farmacia interna…ADR Io nella farmacia interna dell'Ospedale ho lavorato dal 2006/2007 più o meno fino a quando sono andato in pensione e con il ci conosciamo da Parte_1 quando lui avvenuto in farmacia più o meno dalla fine del 2010/2011 ADR il ricorrente all'interno della farmacia inizialmente quando è entrato per circa un anno ha sostituito la dottoressa che doveva andare in maternità e quindi faceva i farmaci sperimentali. Per_5
E cioè lavorava i farmaci sperimentali di controllava se c'era da mettere in frigorifero li metteva e questo la mattina. Il pomeriggio si spostava al Il primo anno al CP_1 non so cosa faceva i primi sei sette mesi ADR La farmacia era divisa tra CP_1 CP_1
e e i farmacisti erano divisi. Nel mio posto di lavoro che era dispositivi medici CP_1
c'era presente la dottoressa mentre al per i dispositivi medici dopo quel Per_3 CP_1 periodo iniziale di 6-7 mesi è stato dato incarico al ricorrente penso dalla dottoressa dei dispositivi medici per una parte dei reparti. ADR so questo perché il ricorrente Per_1 lavorava alle richieste di un tot di reparti. So questo perché quando mi arrivavano le richieste che mi giungevano le portavo al Forlanini dove c'erano le postazioni dei raccoglitori dove io o un mio collega le dovevamo mettere. In questi raccoglitori si mettevano le richieste dei reparti che chiedevano dispositivi medici ADR io mettevo le richieste per tre farmacisti, una era la dottoressa , una la che stava da noi Per_2 Per_3
e il terzo era il dott. poi siccome era una cosa giornaliera si mettevano Persona_6 queste richieste nei raccoglitori e poi si andava nella stanza dove stavano i farmacisti dov'erano l'Abbonato la che svolgeva altre attività sui farmaci e c'era la dottoressa Pt_4
e poi c'era ADR io andavo lì due o tre volte a settimana…ADR Per_1 Parte_5 capivo che faceva queste lavorazioni perché quando mi giungeva l'ordine Parte_1 faxato alle ditte dietro c'era la lavorazione ed era firmato da Preciso che Parte_1
l'ordine è firmato dalla dottoressa la lavorazione firmata da Penso Per_1 Parte_1 che la lavorazione era firmata da mo non è che andava a vedere la firma di Parte_1 chi la faceva ma la grafia della sua, poi non ricordo se c'era la firmano la firma ma sono Contr sicuro che era lui per la sua parte. No penso che c'era la firma fino al 2016 è stato così. Nel 2016 sono andate in pensione sia l' che la dottoressa e quindi di Per_2 Per_3 tutti i dispositivi si è occupato il ADR dico questo perché a inizio gennaio 2017 Parte_1 sono venuti tutti al e il ha preso la stanza della dottoressa CP_1 Parte_1 Per_3 Contr e quindi era contatto con noi tutti i giorni e vedevamo quello che faceva prima di quel tempo lo dovevamo contattare al per risolvere i problemi con le ditte o con i prezzi CP_1 Contr questo almeno tre volte a settimana Con per quello che faceva Parte_1
con la per quello che faceva la e con l' per quello che Parte_1 Per_3 Per_3 Per_2 faceva l' ci dovevamo rapportare con loro…ADR quando era nella Per_2 Parte_1 stanza della al la veniva spesso perché c'era solo il Per_3 CP_1 Per_1
e a volte c'era anche qualche discussione… ADR perché il lavoro è diventato
Parte_1 sempre di più per il dott. penso e la dottoressa pretendeva sempre di più da
Parte_1 uno solo invece che da tre.. ADR quando dico discussioni tra la e il Per_1 Parte_1 dico uno scambio di opinioni una voce alternata quando non riusciva a fare qualche cosa e questo penso il dott. come in tutti i posti di lavoro. La dottoressa si
Parte_1 Per_1 innervosiva ADR non posso essere più specifico sulla discussione perché loro erano in un'altra stanza ADR dopo un certo periodo rimane sempre nella stessa stanza
Parte_1 si è dovuto fare carico delle medicazioni avanzate che sono state portate ai dispositivi medici ADR per le medicazioni avanzate faceva il lavoro dei dispositivi medici, controllare la gara e cioè se erano nella gara che era stata fatta per quel tipo di materiale (se non erano inseriti nella gara non poteva fare la richiesta) i prezzi le ditte poi io non sono farmacista quindi più o meno era questo controllare il materiale controllare il numero ADR questo era quello che faceva ADR da gennaio 2017 quando era nella stanza vicino a noi il
Parte_1 veniva verso le 9 e andava via dopo le 16 o 16,30, io andavo via alle 16 o
Parte_1
16,30 e lui era ancora lì ADR non so se aveva un obbligo di orario ma penso di sì perché veniva tutti i giorni come i farmacisti come faceva la dottoressa ADR Per_7 Parte_1 lavorava dal lunedì al venerdì sabato no ADR nella stanza che prima era occupata dalla dottoressa dal gennaio 2017 aveva una postazione di lavoro completa Per_3 Parte_1
e c'era solo lui nella stanza… era inserito nel modulo interno della Controparte_3 farmacia dove erano indicate le ferie estive con i nomi dei farmacisti e degli amministrativi magazzinieri commessi. Prima non lo so però da quando sono venuti tutti nel 2017 sicuramente prima non posso dirlo perché il modulo era al dove era la CP_1 Per_1 ma comunque tutti quanti dovevano chiedere autorizzazione alla per prendere le Per_1 ferie ADR questo modulo era appeso negli uffici degli amministrativi, diciamo che girava e bisognava mettere il periodo di ferie che ognuno voleva prendere però sempre 1ª mettendosi d'accordo con i colleghi che lavoravano nello stesso ambito… ADR dico che Parte_1 doveva chiedere alla dottoressa per le ferie perché era rimasto come farmacista e Per_1 doveva avvertire la dottoressa per assentarsi era normale ADR che io sappia il Per_1 non è stato assente durante il periodo di lavoro dal 2010 al 2019 è sempre Parte_1 stato un lavoro continuo ADR io dico questo perché tutte le settimane andavo 2 o 3 giorni là e lo potevamo contattare anche telefonicamente e c'è sempre stato. Lo contattavano con Contr il telefono interno dell'ospedale dal 2017 ha lavorato sempre tranne se era assente per ferie ci lavoravamo insieme eravamo a contatto di gomito… ADR al telefono per cose inerenti a chiedevo di parlare con e se c'era bisogno di una cosa Parte_1 Parte_1 urgente per materiale che era arrivato e c'era qualche problema telefonavano. Dovevamo sapere cosa dovevamo fare e ce lo doveva dire il farmacista… ADR io mi ricordo di aver fatto le telefonate al dal 2010 al 2017 in tutti gli orari sia della mattina che Parte_1 del pomeriggio a seconda di quando capitava il problema si contattava il farmacista Contr referente al quando andavo vedevo che il aveva una sua CP_1 Parte_1 postazione ce ne erano tre piccole e una più grande della nella postazione del Parte_6
c'era il computer e tutti fogli con tutte le richieste…ADR ho assistito a Parte_1 indicazione sul lavoro della a sulle richieste del reparto di tagliare i Per_1 Parte_1
100 pezzi e portarli a 50 o a 70 a seconda del budget della reparto perché con l'andare degli anni si è ridotta la spesa farmaceutica ADR Ho assistito che la diceva Per_1 Parte_1 di sbrigarsi a fare i capitolati insieme i medici dei reparti. Sono i medici che fanno i Contr capitolati insieme ai farmacisti l'incarico delle medicazioni avanzate è stato dato a subito dopo che la sorella della dottoressa ha cambiato posto di Parte_1 Parte_7 lavoro. Questo è avvenuto dopo il 2017 ADR ho visto il nome del dott. sul Parte_1 modulo interno della farmacia relativo alle ferie… ADR dopo il 2017 quando ho fatto lo straordinario ho sempre visto il ricorrente nell'ufficio per tutto il tempo in cui io facevo lo straordinario e questo fino a quando è rimasto nel marzo 2019 ADR quando Parte_1
c'erano problemi con la merce l'autorizzazione a noi veniva data a voce dal farmacista. Se il problema era grosso il farmacista contattava la ditta e vedeva se il materiale era in gara e sera tutto corretto il materiale in questo caso rimaneva fermo fino a quando il farmacista non ci dava l'autorizzazione a riceverlo o a rimandarlo indietro perché non si poteva ricevere. In questo caso sia per accettare il materiale sia per rimandarlo indietro a noi veniva detto voce questo perché sicuramente il farmacista aveva già parlato con la ditta Contr queste autorizzazioni a voce a noi venivano date anche dal ) Parte_1
Trattasi di deposizioni che, oltre ad essere rese, sulla base della loro conoscenza diretta (così come si evince dal complessivo contenuto della loro deposizione anche con riferimento al periodo in cui erano collocati in stanze diverse rispetto a quella dell'appellante con cui continuavano in ogni caso ad avere contatti lavorativi), da soggetti privi di rapporti di rilievo con le parti alla data della loro deposizione, trovano riscontro nella documentazione prodotta in atti e, in particolare nelle varie e-mail e note , dirette al e significative della Parte_1 sua partecipazione, anche in periodi non compresi negli incarichi professionali ricevuti, all'ordinaria attività di approvvigionamento di dispositivi medici propria dell'unità organizzativa presso cui prestava servizio (all.ti 11-13, 17-19 e 21 -26 del ricorso di primo grado).
L'attendibilità delle deposizioni rese dai testimoni citati, non risulta del resto inficiata, anche in ragione dei riscontri documentali precedentemente evidenziati, dal contenuto delle dichiarazioni rese dalla teste (dipendente dell'ente appellante quale Testimone_6 dirigente farmacista).
Quest'ultima (oltre a confermare la disponibilità di una propria postazione da parte del ha comunque riscontrato, per il periodo di sua conoscenza (dal 16/08/2014 Parte_1 al 15/04/2018 in cui aveva lavorato presso l'ente appellato) quanto dichiarato dai testi
[...]
e in ordine alla presenza continuativa dell'appellante “a parte i periodi Tes_3 Tes_2 estivi di ferie” e per l'intera giornata lavorativa confermando indirettamente (al di là di quanto genericamente dichiarato dalla teste in ordine all'essere i compiti assegnati all'odierno appellante definiti “in base al progetto”) la partecipazione dell'appellante ai compiti “istituzionali” della (ove ha dichiarato che “chiunque volontariamente Pt_2 partecipa l'azienda viene coinvolto anche nei ritmi lavorativi e partecipi all'attività”) confermando altresì l'assoggettamento del al potere gerarchico della direttrice Parte_1
e il suo inserimento nei piani ferie (Arciello:”…ADR chiunque volontariamente Per_1 partecipa all'azienda viene coinvolto anche nei ritmi lavorativi e partecipi alle attività ADR il ricorrente faceva la attività secondo un programma che gli veniva indicato dalla dottoressa a seconda del periodo che aveva il contratto doveva fare determinate Per_1 cose, era sempre vincolata all'input del direttore che era la dottoressa ADR nel Per_8 periodo in cui ho lavorato lì il ricorrente aveva una postazione con computer e telefono, la stampante era comune ADR che io ricordi il ricorrente è stato presente in azienda con una presenza continuativa a parte i periodi estivi di ferie, non ricordo periodi lunghi di non Contr presenza… quando venivano le richieste dai reparti delle protesi le richieste potevano venire visionate anche dal ricorrente perché erano delle richieste che dovevano essere valutate da un farmacista ma la valutazione finale era sempre della dottoressa Parte_6 quando io sono arrivata nel 2014 c'erano anche altre due farmaciste strutturate che facevano questa attività oltre alle ricorrente che si occupavano di queste protesi ad alto costo (cd. Materiale specialistico) poi sono andate in pensione mi pare 2016 forze… Dopo che le colleghe sono andate in pensione questa attività è stata fatta in parte da me, in parte dalla dottoressa e dalla ricorrente che ha continuata a farla… ADR le indicazioni Per_1 del lavoro al ricorrente venivano esclusivamente la dottoressa ADR il pomeriggio Per_8 il ricorrente era presente non posso dire cosa facesse ADR l'orario in cui lo vedeva era variabile non aveva un orario fisso può darsi che stava fino alle 16,30, fino alle 15 fino alle 17 era variabile io poi non so la mattina che ora arrivava… ADR i periodi di ferie a rotazione che abbiamo sempre presi tutti e li ha presi anche il ricorrente. Quando io dico periodi di ferie intendo assenza nel periodo estivo poteva capitare anche nel periodo invernale….”)
Trattasi di un complesso di risultanze istruttorie, anche documentali, che rendono la deposizione dei citati testi e maggiormente attendibili rispetto, in Tes_3 Tes_2 particolare, alla divergenti dichiarazioni testimoniali rese dalla teste di parte appellata (direttrice della farmacia dell'ente appellato) la quale aveva in particolare Persona_1 riferito di un'attività lavorativa dell'appellante discontinua, senza vincoli di presenza o di orario e sostanzialmente limitata a quella dei contratti di collaborazione professionale stipulati tra le parti o comunque strumentale all'acquisizione dei dati per lo svolgimento del master universitario (presso l'Università di Camerino) o alla sua formazione.
Né possono trarsi elementi decisivi in senso contrario da quanto dichiarato dalla suddetta testimone, unitamente anche alla teste , in ordine alla frequentazione da parte Tes_1 dell'appellante, nel periodo oggetto di controversia, ad un master presso l'Università di Camerino, circostanza quest'ultima di per sé non certamente incompatibile, in ragione delle precedenti risultanze istruttorie in ordine alla durata continuativa e pluriennale della stessa da parte del con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata da parte di Parte_1 quest'ultimo, tanto più alla luce della considerazione che, alla stregua delle stesse allegazioni dell'ente appellato, tale frequentazione doveva intendersi limitata al solo periodo dal febbraio al settembre 2017 (cfr comparsa di costituzione di primo grado). Tale ultima allegazione, in quanto riferita ad un limitato lasso temporale (rispetto a quello di più di otto anni in cui si è svolta l'attività lavorativa dell'appellante) non può peraltro che inficiare l'attendibilità di quanto dichiarato dalla teste in ordine all'avere la Per_1 necessità di tale frequentazione determinato, in via generale, la discontinuità della presenza sul posto di lavoro del mentre del tutto generiche risultano le dichiarazioni Parte_1 rese a tale proposito dalla teste , la quale così come risulta dalle precisazioni rese nel Tes_1 corso della sua deposizione, non è stata in grado di riferire a tale proposito in modo sufficientemente compiuto e specifico : “…non mi ricordo i giorni in cui il Tes_1 ricorrente è stato a Camerino, le settimane di cui ho parlato prima erano quelle nel periodo Contr in cui io ho fatto questo Master molti anni prima adesso non posso dire quanti giorni il ricorrente sia andato alla Università di Camerino…”)
Il complessivo contenuto di tali deposizioni, risulta certamente significativo dello svolgimento da parte del sin dal dicembre 2010 (anteriormente di più di un Parte_1 anno alla prima “formalizzazione” di tale avvenuta quest'ultima con il conferimento della borsa di studio a partire dal 7/2/2012) e per l'intero periodo dedotto in giudizio, di un'attività lavorativa ( diversa tanto rispetto a quella di mero studio e ricerca propria di una borsa di studio che a quella oggetto dei vari incarichi professionali che gli erano stati assegnati in modo discontinuo nel periodo oggetto di controversia) qualificabile come subordinata.
Trattasi infatti di attività resa personalmente dall'appellante, avvalendosi dei mezzi dell'appellata, in modo continuativo e con assoggettamento al potere direttivo datoriale (nella persona della direttrice della , con obblighi di presenza e attinente alla Pt_2 ordinaria attività dell'unità organizzativa in cui prestava servizio, con stabile inserimento nei piani ferie della stessa e della stessa e dello stabile inserimento del all'interno Parte_1 dell'organizzazione aziendale dell'ente appellato.
Deve pertanto riconoscersi lo svolgimento da parte dell'appellante, nel periodo oggetto di controversia, a partire dal 15/12/2010 (conformemente a quanto dichiarato dall'appellate in sede di interrogatorio libero), di attività lavorativa subordinata con orario a tempo pieno.
Il rapporto di lavoro dedotto in giudizio in quanto qualificabile come rapporto di lavoro di fatto alle dipendenze della P.A., costituito in violazione delle norme imperative di legge vigenti in materia di assunzioni nel pubblico impiego, comporterà quindi l'applicabilità in favore dell'appellante della tutela tipica ex art. 2126 c.c.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, un rapporto di lavoro subordinato di fatto con un ente pubblico non economico, per i fini istituzionali dello stesso, ancorché non assistito da un regolare atto di nomina e, al limite, vietato da norma imperativa, rientra nella nozione di impiego pubblico e non impedisce l'applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto alla retribuzione e alla contribuzione previdenziale propria di un rapporto di impiego pubblico "regolare". In tal senso, ex multis, Cass. n. 4360 del 13/02/2023 e Cass. n 1639 del 03/02/2012).
Per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute all'appellante le mansioni svolte da quest'ultimo ben possono ritenersi riconducibili, così come rivendicato dal lavoratore, alla qualifica di dirigente farmacista, di cui al CCNL Dirigenti - Area Sanità (Professioni Tecnico Amministrative) da ritenersi applicabile al rapporto di lavoro dedotto in giudizio e alle mansioni svolte dall'appellante.
Trattasi, si osserva, di mansioni chiaramente riconducibili, per l'intero periodo dedotto in giudizio, anche alla stregua di quanto disposto dal CCNQ per il triennio 2016-2018, nell'ambito della contrattazione collettiva del Comparto Sanità e non (contrariamente a quanto tardivamente sostenuto dall'ente appellato solo nel presente grado di giudizio) in quello delle Funzioni locali.
Questo in virtù di quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del citato CCNQ ove ricomprende in tale comparto “i dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari delle amministrazioni del Comparto sanità” novero che ricomprende chiaramente anche i farmacisti, categoria che opera nel campo della sanità (ricompresa espressamente nel ruolo sanitario del personale delle unità sanitarie locali di cui all'art. 2 del dpr 761/1979) e che certamente non può essere ricondotta nel diverso ambito dei dirigenti amministrativi , tecnici e professionali di cui all'art. 7, comma 3, CCNQ invocato dall'appellata.
Le spettanze retributive dell'appellante potranno tuttavia essere riconosciute solo a decorrere dal 7/9/2015 e cioè a decorrere dal quinto anno anno anteriore alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuta il 7/9/2020) risultando fondata l'eccezione di prescrizione sollevata in via subordinata dall'ente appellato.
Deve infatti ritenersi, trattandosi di attività lavorativa svolta in favore di una pubblica amministrazione, che il termine di prescrizione quinquennale applicabile sia decorso, nonostante la qualificabilità sotto il profilo formale come autonoma dell'attività lavorativa dell'appellante, anche durante il rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Devono ribadirsi a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un "metus" in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela (Cass. n. 35676 del 19/11/2021).
Quanto dovuto al lavoratore potrà essere determinato, alla stregua delle considerazioni che precedono,, sulla base dei dati desumibili dai condivisibili conteggi alternativi depositati dall'appellante in data 19/02/2025 (in ottemperanza all'ordine emesso da questa Corte all'esito della udienza del 24/10/2024) in complessivi € 145.059,11 (così rideterminato l'importo di complessivi € 150.905,13 indicato in tali conteggi, considerando la corretta data di prescrizione del 07/09/2015, essendo invece imputabile a mero refuso l'indicazione, nella citata ordinanza del 24/10/2024, della diversa data del 07/06/2015).
Per tale importo maggiorato di interessi legali dalla maturazione sino al saldo dovrà quindi, in riforma della gravata sentenza, essere emessa sentenza di condanna nei confronti dell'ente appellato. Sullo stesso importo dovrà inoltre disporsi condanna di quest'ultimo al versamento dei contributi previdenziali nei limiti della prescrizione quinquennale applicabile.
Tali motivi della presente decisione.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza mentre sussiste motivo per compensare integralmente le spese di lite per la CP_ compensazione dello stesse nei confronti dell' evocato in giudizio, a seguito di integrazione del contraddittorio disposta dal primo giudice, quale mero litisconsorte.
P.Q.M.
Statuendo sull'appello, in riforma della gravata sentenza, condanna l'
[...]
appellata al pagamento favore dell'appellante dell'importo di € 145.059,11 CP_1 oltre interessi legali dalla maturazione sino al saldo e al versamento dei contributi previdenziali nei limiti della prescrizione.
Condanna l' appellata al pagamento in favore dell'appellante delle Controparte_1 spese di lite che liquida quanto al primo grado in complessivi € 7.200 e quanto al presente grado di appello in complessivi € 7.500. In entrambi i casi oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
CP_ Compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio nei confronti dell'
Roma, 3.4.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa