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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/06/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1818 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) rappresentata e difeso dall'Avv. ADILE Parte_1 C.F._1
CALOGERO FILIPPO DARIO , come da procura in atti. attrice, contro
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. IANNOTTA ENRICO come da procura in atti. P.IVA_1 convenuto, avente ad oggetto: Altri contratti atipici.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attrice adiva il Tribunale di Barcellona P.G. per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1547/2020 R.G. emesso il 12.11.2020 dal Tribunale di Barcellona P.G. , per la somma di euro 45.097.62 oltre interessi e spese e si chiedeva l'accoglimento delle seguenti domande:
1. Accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
2. Ritenere e dichiarare la nullità del contratto di coobligazione per quanto spiegato al secondo motivo, disconoscendo la opponente le sottoscrizioni;
3. Previa dichiarazione di nullità dell'art. 8 del contratto di coobligazione, accogliere il terzo motivo di opposizione;
4. Ritenere e dichiarare non dovuto l'importo ingiunto e comunque sospendere il procedimento in attesa della definizione del giudizio avverso il decreto di revoca del finanziamento proposto dalla nei confronti dell'Assessorato Parte_2
Regionale Agricoltura;
.Si costituiva l'Assicurazione opposta la quale, premettendo che l'impresa individuale Parte_2 otteneva dall'AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, l'anticipo dell'aiuto previsto dal Reg. CE n. 1698/2005 per il sostegno allo sviluppo rurale della Regione Sicilia e che il 19 dicembre 2012, con polizza fidejussoria n. 5009022160229, la si costituiva Controparte_2 garante della impresa individuale, sino alla concorrenza di € 131.632,75, pari al 110% dell'ammontare dell'anticipo e che la sig.ra , assumeva in favore della , solidalmente con il Parte_1 CP_1 debitore principale, tutti gli obblighi e gli oneri in dipendenza della predetta polizza, contestando l'opposizione avversa ne chiedeva il rigetto, chiedeva altresì la concessione della provvisoria esecuzione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 6.04.2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione e, depositate le note di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
Alla luce dei fatti di causa, si dichiara la cessazione della materia del contendere.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Secondo un costume giurisprudenziale ormai radicato, si designa con tale locuzione una forma di definizione del processo con cui il Giudice viene a dare atto del sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza della lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti (cfr. Cass. civ. 3 dicembre
2005 n. 3455; Cass. civ. 3 settembre 2003 n. 12844). L'istituto non è regolato dal codice di rito, ma, attraverso una compiuta elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, esso si è inserito, ormai, nell'impianto istituzionale del processo civile.
La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie da decidere con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per il venire meno dell'interesse delle parti alla fisiologica definizione dello stesso. (cfr. ex multis: Cass. Civile, sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n.22650). In sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 novembre 2008, n.
26909). Ed, infatti, quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere.(cfr. ex multis:
Cass. Civile, sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478; ).
Alla luce di quanto rappresentato dalle parti nel corso del giudizio, può ritenersi che la controversia, oggetto del presente giudizio, sia interamente cessata.
Il fatto sopravvenuto che induce questo giudicante a ritenere cessata la materia del contendere è costituito dal pagamento spontaneo da parte dell'opponente della somma ingiunta.
Avendo, dunque, parte opposta, soddisfatto le proprie pretese è venuto meno l'interesse alla naturale definizione del giudizio.
Ciò comporta che l'oggetto del contendere debba ritenersi completamente cessato.
Sulle spese processuali deve precisarsi che anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (Cass. Civ. sez. III 25/2/09 n. 4483; Cass. Civ. sez. III 8/6/2005 n. 11962; Cass. Civ. sez. III 2 agosto 2004 n. 14775; Cass. Civ. 10/4/1998 n. 3734).
In considerazione dell'adempimento del debito ingiunto e letti gli atti di causa, riconosciuta la soccombenza virtuale a carico dell'opponente, le spese processuali vengono poste a carico della stessa.
Queste, sono quindi liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri minimi del DM 147/2022 tenuto conto delle argomentazioni svolte in atti e le motivazioni che hanno determinato la decisione nei termini esposti, sulla base del valore della causa individuato in quello fino a € 45.600,00, al minimo stante la modesta complessità del caso.
In virtù del comportamento dell'opponente che, ancor prima della statuizione, ha pagato il proprio debito, si rigetta la richiesta di condanna per lite temeraria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 1818/2020 R.G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al presente giudizio;
-Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 1547/2020 R.G. emesso il 12.11.2020 dal Tribunale di
Barcellona P.G.
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida, secondo i Parte_1 criteri indicati, nella somma complessiva di €. 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e c.p.a., se dovute, come per legge, in favore dell'opposta . Controparte_2
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 11/06/2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1818 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) rappresentata e difeso dall'Avv. ADILE Parte_1 C.F._1
CALOGERO FILIPPO DARIO , come da procura in atti. attrice, contro
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. IANNOTTA ENRICO come da procura in atti. P.IVA_1 convenuto, avente ad oggetto: Altri contratti atipici.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attrice adiva il Tribunale di Barcellona P.G. per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1547/2020 R.G. emesso il 12.11.2020 dal Tribunale di Barcellona P.G. , per la somma di euro 45.097.62 oltre interessi e spese e si chiedeva l'accoglimento delle seguenti domande:
1. Accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
2. Ritenere e dichiarare la nullità del contratto di coobligazione per quanto spiegato al secondo motivo, disconoscendo la opponente le sottoscrizioni;
3. Previa dichiarazione di nullità dell'art. 8 del contratto di coobligazione, accogliere il terzo motivo di opposizione;
4. Ritenere e dichiarare non dovuto l'importo ingiunto e comunque sospendere il procedimento in attesa della definizione del giudizio avverso il decreto di revoca del finanziamento proposto dalla nei confronti dell'Assessorato Parte_2
Regionale Agricoltura;
.Si costituiva l'Assicurazione opposta la quale, premettendo che l'impresa individuale Parte_2 otteneva dall'AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, l'anticipo dell'aiuto previsto dal Reg. CE n. 1698/2005 per il sostegno allo sviluppo rurale della Regione Sicilia e che il 19 dicembre 2012, con polizza fidejussoria n. 5009022160229, la si costituiva Controparte_2 garante della impresa individuale, sino alla concorrenza di € 131.632,75, pari al 110% dell'ammontare dell'anticipo e che la sig.ra , assumeva in favore della , solidalmente con il Parte_1 CP_1 debitore principale, tutti gli obblighi e gli oneri in dipendenza della predetta polizza, contestando l'opposizione avversa ne chiedeva il rigetto, chiedeva altresì la concessione della provvisoria esecuzione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 6.04.2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione e, depositate le note di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
Alla luce dei fatti di causa, si dichiara la cessazione della materia del contendere.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Secondo un costume giurisprudenziale ormai radicato, si designa con tale locuzione una forma di definizione del processo con cui il Giudice viene a dare atto del sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza della lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti (cfr. Cass. civ. 3 dicembre
2005 n. 3455; Cass. civ. 3 settembre 2003 n. 12844). L'istituto non è regolato dal codice di rito, ma, attraverso una compiuta elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, esso si è inserito, ormai, nell'impianto istituzionale del processo civile.
La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie da decidere con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per il venire meno dell'interesse delle parti alla fisiologica definizione dello stesso. (cfr. ex multis: Cass. Civile, sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n.22650). In sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 novembre 2008, n.
26909). Ed, infatti, quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere.(cfr. ex multis:
Cass. Civile, sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478; ).
Alla luce di quanto rappresentato dalle parti nel corso del giudizio, può ritenersi che la controversia, oggetto del presente giudizio, sia interamente cessata.
Il fatto sopravvenuto che induce questo giudicante a ritenere cessata la materia del contendere è costituito dal pagamento spontaneo da parte dell'opponente della somma ingiunta.
Avendo, dunque, parte opposta, soddisfatto le proprie pretese è venuto meno l'interesse alla naturale definizione del giudizio.
Ciò comporta che l'oggetto del contendere debba ritenersi completamente cessato.
Sulle spese processuali deve precisarsi che anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (Cass. Civ. sez. III 25/2/09 n. 4483; Cass. Civ. sez. III 8/6/2005 n. 11962; Cass. Civ. sez. III 2 agosto 2004 n. 14775; Cass. Civ. 10/4/1998 n. 3734).
In considerazione dell'adempimento del debito ingiunto e letti gli atti di causa, riconosciuta la soccombenza virtuale a carico dell'opponente, le spese processuali vengono poste a carico della stessa.
Queste, sono quindi liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri minimi del DM 147/2022 tenuto conto delle argomentazioni svolte in atti e le motivazioni che hanno determinato la decisione nei termini esposti, sulla base del valore della causa individuato in quello fino a € 45.600,00, al minimo stante la modesta complessità del caso.
In virtù del comportamento dell'opponente che, ancor prima della statuizione, ha pagato il proprio debito, si rigetta la richiesta di condanna per lite temeraria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 1818/2020 R.G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al presente giudizio;
-Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 1547/2020 R.G. emesso il 12.11.2020 dal Tribunale di
Barcellona P.G.
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida, secondo i Parte_1 criteri indicati, nella somma complessiva di €. 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e c.p.a., se dovute, come per legge, in favore dell'opposta . Controparte_2
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 11/06/2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola