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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/06/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1926 / 2024
Il Giudice designato AL AL, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1926 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to MUSCO ANGELO;
Parte_1
ricorrente
E
con l'avv.to BELLASSAI DANIELA;
CP_1
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.07.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata – contestando le risultanze dell'elaborato peritale del giudizio per accertamento tecnico preventivo promosso ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. - ha convenuto in giudizio l' contestando le risultanze dell'elaborato CP_1
peritale depositato in seno alla fase sommaria del presente giudizio e chiedendo quindi l'accoglimento nel merito della domanda proposta.
Si costituiva in giudizio l' la quale contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1 Espletata Ctu medico legale ed acquisita documentazione, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
Il Ctu medico-legale nominato (dr. ) ha accertato che è risultata Persona_1 Parte_1
affetta da un complesso di infermità (Ritardo mentale moderato (QI 55) con disturbi comportamentali;
obesità; piede piatto bilaterale) che integrano, dalla data di presentazione della domanda amministrativa, il requisito medico per ottenere la prestazione richiesta (invalidità permanente totale e necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, e con impossibilità di autonoma deambulazione).
Il CTU ha così motivato: “Il quadro clinico generale è caratterizzato da un ritardo mentale: il valore del QI, pari a55, consente di inquadrarlo come una forma di grado moderato. Non si può tuttavia non sottolineare come il ritardo mentale moderato, nel caso in esame, sia complicato dalla presenza di disturbi del comportamento che rendono, di fatto, il soggetto scarsamente gestibile, considerata anche l'età. L'ultima visita psichiatrica allegata agli atti, del 18-4-24, aveva infatti documentato la presenza di difficoltà relazionali, grave compromissione dell'elaborazione concettuale, della comprensione e di tutte le attività logico astrattive nonché dell'apprendimento semplice. Peraltro, il soggetto ancora non conosce ancora il valore del denaro. Siffatto quadro clinico, a parere del sottoscritto, pone attualmente il soggetto nella impossibilità di svolgere in piena autonomia gli atti quotidiani della vita, intendendo con tale definizione quegli atti più elementari che può autonomamente svolgere un soggetto sano di pari età, quali il lavarsi, vestirsi e
l'accudire la propria persona, e quindi a rendere necessaria un'assistenza continua (L 18/80). La suddetta condizione di invalidità può farsi risalire, con ragionevole presunzione, sulla base della documentazione sanitaria esaminata e della comune evoluzione di patologie consimili, all'epoca di presentazione della domanda amministrativa (27-10-22): in tale epoca infatti il ritardo mentale era certamente più grave (QI 30) ma non erano ancora presenti costanti disturbi del comportamento;
successivamente si è assistito invece ad un miglioramento del quadro cognitivo (QI 55) ma ad un contestuale peggioramento di quello psichiatrico”.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non specificamente evidenziati da alcuna delle parti.
Deve essere pertanto accertato e dichiarato che si trovava nelle condizioni medico- Parte_1 legali richieste dall'art. 1 legge n.18/80 a decorrere dalla domanda amministrativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate al valore minimo dello scaglione di riferimento come in dispositivo nonché distratte ex art. 93 c.p.c. CP_ Le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, sono state poste a definitivo carico dell'
p.q.m.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
accerta che sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento del diritto di Parte_1 all'indennità di accompagnamento a far data dalla presentazione della domanda amministrativa;
condanna l' , in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.697,00 CP_1
oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cassino, data del deposito
Il Giudice
AL AL
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1926 / 2024
Il Giudice designato AL AL, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1926 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to MUSCO ANGELO;
Parte_1
ricorrente
E
con l'avv.to BELLASSAI DANIELA;
CP_1
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.07.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata – contestando le risultanze dell'elaborato peritale del giudizio per accertamento tecnico preventivo promosso ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. - ha convenuto in giudizio l' contestando le risultanze dell'elaborato CP_1
peritale depositato in seno alla fase sommaria del presente giudizio e chiedendo quindi l'accoglimento nel merito della domanda proposta.
Si costituiva in giudizio l' la quale contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1 Espletata Ctu medico legale ed acquisita documentazione, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
Il Ctu medico-legale nominato (dr. ) ha accertato che è risultata Persona_1 Parte_1
affetta da un complesso di infermità (Ritardo mentale moderato (QI 55) con disturbi comportamentali;
obesità; piede piatto bilaterale) che integrano, dalla data di presentazione della domanda amministrativa, il requisito medico per ottenere la prestazione richiesta (invalidità permanente totale e necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, e con impossibilità di autonoma deambulazione).
Il CTU ha così motivato: “Il quadro clinico generale è caratterizzato da un ritardo mentale: il valore del QI, pari a55, consente di inquadrarlo come una forma di grado moderato. Non si può tuttavia non sottolineare come il ritardo mentale moderato, nel caso in esame, sia complicato dalla presenza di disturbi del comportamento che rendono, di fatto, il soggetto scarsamente gestibile, considerata anche l'età. L'ultima visita psichiatrica allegata agli atti, del 18-4-24, aveva infatti documentato la presenza di difficoltà relazionali, grave compromissione dell'elaborazione concettuale, della comprensione e di tutte le attività logico astrattive nonché dell'apprendimento semplice. Peraltro, il soggetto ancora non conosce ancora il valore del denaro. Siffatto quadro clinico, a parere del sottoscritto, pone attualmente il soggetto nella impossibilità di svolgere in piena autonomia gli atti quotidiani della vita, intendendo con tale definizione quegli atti più elementari che può autonomamente svolgere un soggetto sano di pari età, quali il lavarsi, vestirsi e
l'accudire la propria persona, e quindi a rendere necessaria un'assistenza continua (L 18/80). La suddetta condizione di invalidità può farsi risalire, con ragionevole presunzione, sulla base della documentazione sanitaria esaminata e della comune evoluzione di patologie consimili, all'epoca di presentazione della domanda amministrativa (27-10-22): in tale epoca infatti il ritardo mentale era certamente più grave (QI 30) ma non erano ancora presenti costanti disturbi del comportamento;
successivamente si è assistito invece ad un miglioramento del quadro cognitivo (QI 55) ma ad un contestuale peggioramento di quello psichiatrico”.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non specificamente evidenziati da alcuna delle parti.
Deve essere pertanto accertato e dichiarato che si trovava nelle condizioni medico- Parte_1 legali richieste dall'art. 1 legge n.18/80 a decorrere dalla domanda amministrativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate al valore minimo dello scaglione di riferimento come in dispositivo nonché distratte ex art. 93 c.p.c. CP_ Le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, sono state poste a definitivo carico dell'
p.q.m.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
accerta che sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento del diritto di Parte_1 all'indennità di accompagnamento a far data dalla presentazione della domanda amministrativa;
condanna l' , in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.697,00 CP_1
oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cassino, data del deposito
Il Giudice
AL AL