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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/11/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1891/2021 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in VIALE SANTA C.F._1
PANAGIA n. 136/O, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. CARMELA NAPOLI (c.f. ), che la rappresenta e difende per C.F._2 procura in atti ricorrente contro
, già Controparte_1
Controparte_2
;
[...] Parte_2
; ;
[...] Parte_3 in persona dei legali rappresentanti pro tempore; domiciliati in VIA VECCHIA OGNINA n. 149, CATANIA, presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO CATANIA (c.f. , che C.F._3 li rappr. e dif. ex lege
resistenti e contro
, Controparte_3
c.f. , con sede in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_1 tempore; elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90, SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e dif. per procura in atti CP_3 dall'avv. IVANO MARCEDONE (c.f. ) C.F._4
resistente __________________________________
FATTO E DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 1 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023. Con il ricorso introduttivo ha convenuto in Parte_4 giudizio il e l' , esponendo: Controparte_1 CP_3
• che con sentenza n. 690/2017, emessa da questo Tribunale e confermata in appello, si accertava, a fronte di contratti simulati di co.co.co. , l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto, intercorso tra la ricorrente e il XII Istituto Comprensivo “Brancati” di Siracusa, equiparabile alle mansioni di personale ATA, svolte in favore del;
CP_4
• che sulla base della detta sentenza il Controparte_1 procedeva al pagamento delle differenze retributive, del danno patito e degli interessi legali per il periodo dal 13.10.2006 al 13.10.2011, limitando pertanto il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'odierna ricorrente e gli Istituti Scolastici, solo al periodo - nei limiti della prescrizione quinquennale - fino alla data del deposito del ricorso;
e corrispondeva all' odierna ricorrente le somme specificate in ricorso;
• che nel calcolo effettuato dal non si Controparte_5 teneva conto tuttavia:
1. che le differenze retributive andavano calcolate tenendo conto della posizione economica di valorizzazione professionale, oltre le varie voci che compongono la retribuzione;
2. che andava riconosciuto il TFR, che costituisce parte integrante della retribuzione, che
2 avrebbe dovuto essere quantomeno accantonato;
3 che, ove vi sia il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, andavano versate le differenze contributive, indipendentemente dalla domanda formulata dalla parte nel corso del giudizio e dal dictum della sentenza che riconosce l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
• che, pertanto, con atto di diffida del 02.12.2019,
[...]
intimava al di procedere Parte_4 Controparte_1 al versamento dei contributi previdenziali sulla scorta dei calcoli che avrebbe dovuto fare l , a cui il detto atto CP_3 veniva notificato, ma senza alcun esito;
• che successivamente, con atto di precetto del 30.06.2021, si intimava il pagamento del residuo, comprensivo di TFR, relativamente al periodo dal 13.10.2006 al 13.10.2011, oltre il pagamento delle somme maturate, a titolo di differenze retributive, in dipendenza del rapporto di lavoro equiparabile al lavoro subordinato, che si è reiterato dal 14.10.2011 al 31.08.2018, nonché la regolarizzazione contributiva, per tutto il periodo lavorativo;
• che, infatti, era indubbio che il rapporto de quo anche per il periodo dal 14.10.2011 al 31.08.2018, ovvero fino a quando è intervenuta la stabilizzazione dal 01.09.2018, è stato un rapporto di lavoro subordinato, essendosi reiterato come già riconosciuto come lavoro subordinato di fatto fino all'anno 2011, avendo l'odierna ricorrente continuato a svolgere le medesime mansioni che svolgeva in passato;
• che, quindi, l'intero rapporto di lavoro intercorso tra l' odierna ricorrente ed il è stato sempre Controparte_1 caratterizzato dagli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., e ciò anche per il periodo che va dal 14.10.2011 al 31.08.2018 . ha, quindi, concluso chiedendo: Parte_4
<< - Ritenere e dichiarare che, in dipendenza del rapporto lavorativo dal 13.10.2006 al 13.10.2011, intercorso tra l'odierna ricorrente ed il
, alla Sig.ra spetta ancora la Controparte_1 Parte_4 somma di € 20.760,29, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione sino al soddisfo, Tfr e contributi previdenziali, o quella maggiore o minore somma che dovesse ritenersi di giustizia;
3 - Ritenere e dichiarare che il rapporto lavorativo de quo è stato caratterizzato dagli elementi tipici del lavoro subordinato anche per il periodo dal 14.10.2011 al 31.08.2018 per cui all'odierna ricorrente andranno riconosciute le differenze retributive fra quanto percepito a titolo di cococo e quanto le sarebbe spettato in qualità di assistente amministrativo, comprensive di tredicesima, indennità accessoria e tfr, con anzianità di servizio, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione sino al soddisfo;
- Ritenere e dichiarare che, per tutto il periodo in cui è intercorso il rapporto di lavoro tra la Sig.ra ed il Parte_4 [...]
, dovrà riconoscersi la regolarità contributiva, con la Controparte_1 corresponsione dei contributi relativi;
- Ritenere e dichiarare che il dovrà Controparte_1 procedere alla ricostruzione di carriera per tutto il periodo in cui è intercorso il rapporto di lavoro tra la Sig.ra ed il detto Parte_4
. Controparte_1
- E conseguentemente, condannare il , in Controparte_1 persona del , a pagare in favore della Sig.ra CP_6 Parte_4 per tutto il periodo in cui è intercorso il rapporto lavorativo de quo la somma di € 76.288,72 o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia a titolo di differenze retributive;
la somma di € 19.133,96 , o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di TFR;
la somma di € 4.704,07 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di interessi legali o rivalutazione monetaria, come già conteggiati al 20.02.2020; il tutto oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria del credito dalla medesima data sino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento dei contributi previdenziali correlati a tale riconoscimento.
- indi, ordinare al di procedere alla Controparte_1 ricostruzione di carriera per il servizio svolto dalla Sig.ra
[...]
, in costanza del rapporto di lavoro come cococo >>. Parte_4
Si è costituita in giudizio l' convenuta, Controparte_7 contestando le domande attrici, delle quali ha chiesto il rigetto;
in particolare, ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti retributivi e risarcitori vantati da parte ricorrente e relativi al periodo antecedente il quinquennio anteriore alla data di notifica del ricorso, stante la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale stabilito dall'art. 2948, comma 1, n. 4 c.c. , precisando << Fermo restando che dal tenore della sentenza
4 richiamata non si evince in alcun caso il riconoscimento delle spettanze oggi richieste e che l'Amministrazione ha correttamente eseguito le sentenze citate, liquidando il quantum dovuto, si osserva che parte ricorrente con le richieste dedotte viola il principio del ne bis in idem >>. Si è costituito anche l' , deducendo che se venisse << accertata CP_3 la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente ed il
, e riconosciuti alla ricorrente i diritti conseguenti Controparte_1 all'inquadramento ed al rapporto che si dimostrerà conforme alla legge, l' non può che chiedere la condanna del al versamento di CP_3 CP_1 quanto dovuto a titolo di contributi e sanzioni per le causali testé elencate, ma solo entro i limiti della prescrizione quinquennale, stante la mancata partecipazione dell'Ente al giudizio svolto per l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato. A tal fine, consentirà quindi ed accetterà il predetto versamento, sussistendone i presupposti di legge giudizialmente accertati, laddove non risultino essere maturati i termini prescrizionali >>. Con ordinanza del 27.01.2023 è stato così disposto: << preso atto della sentenza n. 690/2017 del Tribunale di Siracusa, confermata in appello, e rilevato che la ricostruzione di carriera della ricorrente va, pertanto, effettuata in totale e precisa esecuzione di tale sentenza, preso atto delle contestazioni in atti, e dovendosi verificare se il convenuto, CP_1 nel procedere alla ricostruzione di carriera, si sia puntualmente attenuto alle indicazioni di cui alla predetta sentenza, dispone CTU, mandando al nominando consulente di verificare, sotto il profilo contabile, se il
convenuto si sia puntualmente attenuto alle indicazioni di cui CP_1 alla predetta sentenza n. 690/2017 del Tribunale di Siracusa e di accertare e determinare gli importi eventualmente spettanti alla ricorrente
[...]
, in dipendenza del rapporto per come riconosciuto nella Parte_4 citata sentenza - e per il periodo dal 14.10.2006 al 31.08.2018 - a titolo di differenze retributive, contributive con anzianità di servizio, TFR, e ricostruzione di carriera >>. Si riporta di seguito il dispositivo della sopra citata sentenza n. 690/2017, emessa nel giudizio n. 3346/2011 R.G. – giudizio che, si chiarisce, non aveva ad oggetto alcuna domanda di carattere contributivo/previdenziale e che non ha, infatti, visto coinvolto l' : CP_3
<< Il Giudice onorario, in funzione del giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, dichiara il difetto di legittimazione passiva dei resistenti diversi dal
[...]
Controparte_8
5 In parziale accoglimento del ricorso, dichiara illegittima la reiterazione dei contratti a termine intercorsi tra ed il Parte_5
convenuto;
CP_1
- Condanna il in persona del Ministro pro – tempore a CP_1 titolo di risarcimento del danno da reiterazione dei contratti a termine al pagamento, in favore dell'istante, di una indennità commisurata a 10 mensilità parametrata all'ultima retribuzione globale di fatto;
Dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini della progressione stipendiale prevista dalla contrattazione di comparto, della anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con l'amministrazione convenuta;
-per l'effetto condanna quest'ultima alla corresponsione della differenza retributiva tra quanto percepito dal ricorrente e quanto sarebbe allo stesso spettato per effetto dell'anzianità di servizio come sopra riconosciuta, nei limiti della prescrizione quinquennale da farsi decorrere dalla data del deposito del ricorso, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo sino al saldo >>. Si precisa ulteriormente che la pronuncia di difetto di legittimazione passiva dei resistenti diversi dal riguardava l' CP_4 [...]
e l'Istituto Comprensivo “Brancati” di Siracusa. Parte_2
Si evidenzia, inoltre, che risulta essere coinvolto nella vicenda CP_3 in esame solo per effetto della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, avvenuta il 5.01.2022; in ricorso, invero, si afferma di avere notificato (anche) a atto di diffida del 2.12.2019, ma tale notifica non CP_3 risulta in atti (la diffida è il doc. 8 allegato al ricorso e, come può notarsi, non vi è prova di invio e consegna). Si osserva, poi, che in ricorso è affermato che << ove vi sia il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, andavano versate le differenze contributive, indipendentemente dalla domanda formulata dalla parte nel corso del giudizio e dal dictum della sentenza che riconosce l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato >>; in realtà, la domanda diretta alla regolarizzazione della posizione contributiva del lavoratore è una autonoma domanda (cfr. Corte Appello Bari, sez. lav., 15/11/2019, n. 2333, in Redazione Giuffrè 2019), che deve vedere necessariamente coinvolto l'Ente previdenziale, che assume la veste di litisconsorte necessario nel caso in cui il lavoratore abbia proposto domanda di condanna del datore di lavoro al versamento di contributi omessi (cfr. Cass.
6 , sez. lav., 22/10/2020, n. 23142), e che comunque va convenuto in giudizio dal lavoratore se questi abbia lo scopo di ottenere la regolarizzazione della sua posizione contributiva (Cass. , sez. lav., 09/01/2024, n. 701). Il giudizio concluso con sentenza n. 690/2017 non ha visto alcuna domanda di regolarizzazione contributiva;
e da tale sentenza, pertanto, non scaturisce alcun consequenziale versamento di differenze contributive. Va, inoltre, evidenziato che non è consentito all'Ente previdenziale di riscuotere contributi prescritti, poiché ciò costituirebbe una violazione del divieto – stabilito, per ragioni di ordine pubblico, dall'art. 55, comma primo, del R.D.L. 14 ottobre 1935, n. 1827 – di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi assicurativi dopo che rispetto agli stessi sia intervenuta la prescrizione, divieto che opera indipendentemente dall'eccezione di prescrizione da parte dell'ente previdenziale e del debitore dei contributi (Corte Appello Catanzaro, sez. lav., 10/01/2020, n. 1434, in Redazione Giuffrè 2020); conseguentemente, nessuna regolarizzazione contributiva può essere disposta per il periodo antecedente il 5.01.2017 - prescrizione quinquennale decorrente dalla notifica del ricorso a , CP_3 notifica avvenuta il 5.01.2022; si osserva, in materia di prescrizione, che in caso di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, il mero deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice non produce un effetto interruttivo (Cass. , sez. lav., 11/06/2009, n. 13588); il mero deposito in cancelleria del ricorso non è, infatti, idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto (Cass. 23/09/2022, n. 27944): a mente dell'art. 2943 c.c., l'effetto interruttivo scaturisce dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia il giudizio, la norma presupponendo la conoscenza o la conoscibilità dell'atto, ex artt. 1333,1335 c.c., da parte del destinatario - in altri termini, è alla recettizietà della domanda giudiziale che sono ricollegati gli effetti sostanziali (cfr. Trib. Pisa, 01/10/2020, n. 859, in Redazione Giuffrè 2020). Fatte queste doverose premesse, può esaminarsi la CTU in atti (consulente dell'ufficio la dott.ssa iscritta all'Ordine dei Persona_1
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa). << NOTA METODOLOGICA
7 La scrivente, letto il ricorso e la memoria di costituzione, ai fini dello svolgimento del mandato, ha esaminato, in particolare, la seguente documentazione in atti … Sulla scorta della documentazione in atti, la scrivente ha provveduto, in primis, a determinare la fascia stipendiale periodicamente spettante alla ricorrente, calcolando l'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine convenuti con l'amministrazione, procedendo alla ricostruzione di carriera a partire dal 01/09/2001 (primo contratto a termine, “anno scolastico 2001/2002” – vd. decreto n. 1547 del 27/08/2018 in atti) fino al 31/08/2018 (ultimo mese oggetto di ricalcolo). Le somme dovute sono state conteggiate tenuto conto delle previsioni normative ed economiche del CCNL del Comparto Scuola, vigenti nei periodi in questione. Quali elementi della retribuzione, spettanti alla ricorrente, sono stati considerati lo “stipendio tabellare” ed il “compenso individuale accessorio”. L'importo mensile dello “stipendio tabellare” è stato ottenuto suddividendo per 12 l'ammontare annuale dovuto come Assistente Amministrativo, relativo alla fascia stipendiale periodicamente di appartenenza. La quantificazione del “compenso individuale accessorio” (CIA), è stata effettuata tenuto degli importi dovuti per le funzioni di Assistente amministrativo, ossia profilo ATA, area B. Le differenze retributive sono state ottenute detraendo dalle somme mensili conteggiate come “dovuto”, le somme “percepite” per l'attività svolta di co.co.co., ossia euro 1.291,14 lordi, per come individuato dai contratti individuali, dai cedolini paga, e dalla comunicazione in atti CP_9 facente riferimento alle retribuzioni dal 2000 al 2014. La tredicesima mensilità è stata calcolata sulla base dello stipendio tabellare. Ai fini della verifica contabile delle somme liquidate dal CP_1 convenuto, per il periodo dal 14.10.2006 al 14.10.2011, in esecuzione della sentenza n. 690/2017 del Tribunale di Siracusa, in risposta al quesito demandato dalla S.V., sono state messe a raffronto le somme conteggiate dalla scrivente a titolo di differenze retributive, con quelle liquidate dal
, rilevando le eventuali differenze ancora spettanti. CP_1
Sulle differenze determinate è stata calcolata la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione (dalla data di maturazione di ciascun
8 incremento retributivo sino al saldo) e raffrontata con l'importo liquidato dal per lo stesso titolo. Il conteggio è stato effettuato dal sorgere CP_1 di ciascun incremento retributivo fino alla data del 05.11.2018, riportata nel provvedimento n.1551 in atti, quale disposizione di pagamento delle differenze retributive. Infine, è stata calcolata l'indennità risarcitoria per il periodo in questione, quantificata in 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dalla ricorrente come co.co.co., e raffrontata con quanto liquidato alla stessa dal , con il relativo provvedimento in atti. CP_1
Per come richiesto in mandato, la scrivente, per il periodo dal 14.10.2006 al 31.08.2018, ha provvedute al calcolo delle differenze retributive, contributive con anzianità di servizio e T.F.R. spettanti alla ricorrente tra quanto dovuto e quanto percepito con i contratti di co.co.co. con l' convenuto. CP_3
Quanto ai contributi, è stata conteggiata la quota a carico del lavoratore e quella a carico del datore di lavoro. SVILUPPO DEI CONTEGGI Per lo sviluppo dei conteggi, sono stati applicati i seguenti CCNL: dal 1/1/1995: CCNL del comparto Scuola (4 agosto 1995 e successivi); dal 1/1/2016 CCNL per il personale del comparto Istruzione e Ricerca >>. Il CTU ha proceduto: alla ricostruzione anzianità di servizio, Mansioni Assistente amministrativo, individuando la fascia di anzianità corrispondente ai periodi in esame;
alla individuazione della struttura della retribuzione, precisando che la struttura della retribuzione del personale A.T.A. appartenente al comparto della Scuola si compone delle voci trattamento fondamentale e trattamento accessorio; ha determinato lo “stipendio tabellare annuo” spettante alla ricorrente, nonché il
“Compenso Individuale Accessorio”. Il CTU ha, quindi, proceduto alla Verifica delle somme liquidate dal in esecuzione della sentenza n.690/2017 Controparte_1 del Tribunale di Siracusa. Con riferimento alle “DIFFERENZE RETRIBUTIVE” dal 14.10.2006 al 14.10.2011 (periodo oggetto della sentenza 690/2017) ha rilevato che << Per il periodo dal 14/10/2006 al 14/10/2011, risultano conteggiate differenze retributive spettanti alla ricorrente pari ad euro 16.814,00 lordi. Il differenziale tra lo stipendio di assistente amministrativo comprensivo di tredicesima e quello di co.co.co., liquidato dal convenuto, è pari ad euro 15.157,07. Per cui, dal raffronto, CP_1
9 emerge una differenza dovuta alla ricorrente di euro 1.656,93 (oltre interessi legali/rivalutazione monetaria dalla data del provvedimento n.1551 di pagamento del 05.11.2018 al soddisfo) >>. Con riferimento alle“INDENNITA' RISARCITORIA” ha rilevato che << Dai conteggi effettuati, risulta dovuta una indennità risarcitoria pari ad euro 12.911,40. L'importo, riportato in lettere, liquidato nel provvedimento di pagamento in atti, è pari ad euro 12.911,40 per cui non risultano differenze dovute alla ricorrente a tale titolo >>. Con riferimento alla MAGGIOR SOMMA TRA INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA SULLE DIFFERENZE CONTEGGIATE ha rilevato che << Sugli incrementi retributivi, per il periodo dal 14.10.2006 al 14.10.2011, risultano conteggiati euro 1.944,37 a titolo di maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria. Poiché il provvedimento n. 733 del 29.01.2019 in atti, riporta una somma liquidata a favore della ricorrente, a titolo di interessi legali, pari ad euro 1.078,90, ne consegue una differenza dovuta di euro 865,47 >>. Relativamente alle Somme spettanti alla ricorrente per il periodo dal 14.10.2006 fino al 31.08.2018 a titolo di differenze retributive, contributive e T.F.R. , il CTU ha precisato che << Dai conteggi effettuati per il periodo dal 14.10.2006 al 31.08.2018, sono stati ottenuti i seguenti risultati: Differenze retributive, comprensive di tredicesima mensilità … comprensive di 13^ mensilità, tra quanto dovuto e quanto percepito come co.co.co. dalla ricorrente, pari ad euro 54.289,32. Giova rilevare che, dai conteggi per il periodo “dal 14.10.2006 al 14.10.2011”, le differenze retributive dovute alla ricorrente ammontano ad euro 16.814,00 e che, a seguito del pagamento eseguito dal per un Controparte_1 importo di euro 15.157,07, emerge una differenza ancora dovuta alla ricorrente pari ad euro 1.656,93, oltre interessi/rivalutazione monetaria dalla data di pagamento al saldo. Ne consegue che, per il successivo periodo, fino al 31/08/2018, le differenze retributive ammontano ad euro 37.475,32. Differenze contributive … Per il periodo dal 14.10.2006 al 31.08.2018, risultano conteggiate differenze contributive complessivamente pari ad euro 38.830,27, di cui euro 7.700,08 a carico del lavoratore ed euro 31.130,19 a carico del datore di lavoro.
10 Trattamento di fine rapporto Accantonamenti quote T.F.R. … Dai conteggi effettuati a partire dal 14.10.2006, alla data del 31.08.2018 l'ammontare degli accantonamenti per t.f.r., rivalutati, risulta pari ad euro 18.646,97 >>. Il CTU ha rassegnato le seguenti < CONCLUSIONI. In ossequio all'incarico ricevuto, salvo rinviare al corpo del presente elaborato per i criteri metodologici applicati nell'espletamento delle causali in mandato, nonché agli schemi di calcolo per il dettaglio in punto contabile, in sede conclusiva sono riepilogate le risultanze dei conteggi espletati in virtù del mandato ricevuto. Sulla scorta della documentazione in atti, la scrivente ha provveduto, in primis, a determinare la fascia stipendiale periodicamente spettante alla ricorrente, calcolando l'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine convenuti con l'amministrazione, procedendo alla ricostruzione di carriera a partire dal 01/09/2001 al 31/08/2018. Tenuto conto delle previsioni normative ed economiche del CCNL del Comparto Scuola, vigenti nei periodi in questione, sono stati individuati gli elementi retributivi spettanti (stipendio tabellare e compenso individuale accessorio - Area B) ed i relativi importi dovuti per l'intero periodo di indagine. Le differenze retributive sono state quantificate detraendo dalle somme mensili dovute quelle percepite a titolo di co.co.co, risultanti dai contratti individuali, dai cedolini paga, nonché dalla comunicazione effettuata all' in data 17.03.2014, in atti. CP_9
In ottemperanza a quanto richiesto in mandato, si è proceduto alla verifica contabile delle somme liquidate dal convenuto in CP_1 esecuzione della sentenza n. 690/2017 del Tribunale di Siracusa. Pertanto, secondo alle indicazioni di cui alla predetta sentenza, limitatamente al periodo dal 14.10.2006 al 14.10.2011, si è proceduto al calcolo delle differenze retributive, della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, e della indennità risarcitoria spettanti alla ricorrente. I risultati ottenuti sono stati raffrontati con gli importi liquidati dal , per gli stessi titoli, rilevando delle divergenze Controparte_1 in merito alle differenze retributive e alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Nessuna differenza è stata riscontrata per l'importo conteggiato a titolo di indennità risarcitoria. Inoltre, per come richiesto in mandato, per il periodo dal 14.10.2006 al 31.08.2018, sono state calcolate le differenze retributive, contributive e T.F.R., spettanti
11 alla ricorrente tra quanto dovuto e quanto percepito come co.co.co. sulla base dei contratti stipulati con il convenuto. CP_1
Dal raffronto tra i contributi conteggiati sulle somme dovute come lavoro subordinato ed i contributi risultanti versati come co.co.co., rilevati dall'estratto conto previdenziale in atti, sono state determinate le differenze contributive per il periodo in questione, distinguendo la quota a carico del lavoratore e quella a carico del datore di lavoro Dai conteggi effettuati per il periodo oggetto d'indagine, sono stati ottenuti i seguenti risultanti: per il periodo dal 14.10.2006 al 14.10.2011 emergono differenze retributive, comprensive di tredicesima mensilità, pari ad euro 1.656,93, ancora dovute alla ricorrente, rispetto a quanto pagato dal convenuto, oltre interessi legali/rivalutazione monetaria dalla CP_1 data di pagamento al saldo. Inoltre, per lo stesso periodo emerge una differenza di euro 865,47, a titolo di maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ancora dovuta alla ricorrente, rispetto a quanto pagato dal CP_1 convenuto. Ne consegue che, per il restante periodo dal 15.10.2011 al 31.08.2018, risultano differenze retributive, comprensive di tredicesima mensilità, spettanti alla ricorrente, pari ad euro 37.475,32. Inoltre, per l'intero periodo, dal 14.10.2006 al 31.08.2018, sono stati conteggiati: Accantonamenti a titolo di t.f.r. pari ad euro 18.646,97. Differenze contributive pari ad euro 38.830,27, di cui €7.700,08 quale quota a carico del lavoratore ed € 31.130,19 quale quota a carico del datore di lavoro >>. Nessuna osservazione è stata sollevata alla CTU entro il termine concesso allo scopo;
e neanche successivamente. In definitiva, dai conteggi effettuati dal consulente emergono:
• per il periodo dal 14.10.2006 al 14.10.2011 differenze retributive complessive pari ad euro 1.656,93 più euro 865,47;
• per il restante periodo dal 15.10.2011 al 31.08.2018, differenze retributive complessive pari ad euro 37.475,32;
• per il periodo dal 14.10.2006 al 31.08.2018, Accantonamenti a titolo di t.f.r. pari ad euro 18.646,97.
• per il periodo dal 14.10.2006 al 31.08.2018, Differenze contributive pari ad euro 38.830,27, di cui € 7.700,08 quale
12 quota a carico del lavoratore ed € 31.130,19 quale quota a carico del datore di lavoro. Nessuna prescrizione è maturata con riferimento alle differenze retributive e agli accantonamenti tfr calcolati, atteso che essi sono in linea con la sentenza n. 690/2017; la sentenza, passata in giudicato, ha infatti previsto l'obbligo del “nei limiti della prescrizione quinquennale CP_1 da farsi decorrere dalla data del deposito del ricorso”; il ricorso introduttivo del giudizio n. 3346/2011 R.G è stato depositato nell'ottobre 2011, e poi alla sentenza del 2017 è seguita sentenza della Corte d'Appello di Catania del 2020; e quindi il periodo calcolato - dal 2006 al 2018 – non è oggetto di prescrizione. Con riferimento alle Differenze contributive, che il CTU ha calcolato per il periodo dal 14.10.2006 al 31.08.2018, per come detto sopra (pp.
6-7 della presente sentenza) sono prescritte quelle antecedenti il 5.01.2017; va, pertanto, esaminata la tabella dei conteggi contenuta nella p. 21 della CTU e vanno considerate, ai fini della decisione, esclusivamente le Differenze contributive calcolate con riferimento agli anni 2017 e 2018. Nella tabella nessuna differenza è conteggiata per l'anno 2017; per l'anno 2018 il CTU ha, invece, calcolato differenze contributive per complessivi € 1.501,44, di cui Differenze a carico lavoratore per € 164,70 e Differenze a carico datore di lavoro € 1.336,74. Per il periodo dal 14.10.2006 al 14.10.2011 la sentenza n. 690/2017 ha sostanzialmente accertato che il lavoro si è svolto nelle modalità di un rapporto di lavoro subordinato di fatto, condannando il a risarcire CP_1 la ricorrente per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine e a riconoscere l'anzianità di servizio maturata ai fini della progressione stipendiale. Peraltro, non è seriamente dubitabile che anche per il restante periodo dal 15.10.2011 al 31.08.2018, precedente alla stabilizzazione del 1.09.2018, il rapporto tra la ricorrente e il convenuto sia CP_1 proseguito nelle medesime modalità; del resto, le contestazioni contenute nella memoria responsiva delle Amministrazioni Scolastiche nulla osservano su tale specifico aspetto della domanda e del ricorso introduttivo, (in memoria si eccepiscono esclusivamente la prescrizione dei crediti, la non cumulabilità con le somme spettanti a titolo di ricostruzione di carriera e la violazione del bis in idem;
le modalità del rapporto come affermate in domanda, pertanto, oltre che supportate documentalmente, vanno considerate fatti non contestati ex art. 115, 1° c. , c.p.c.).
13 La totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla ricorrente quale assunta a tempo determinato con quelle dei dipendenti stabilmente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica comporta la valutazione integrale dell'anzianità di servizio;
l'anzianità di servizio preruolo andrà considerata ai fini giuridici ed economici, ai fini della determinazione della posizione stipendiale e delle progressioni di carriera. l'anzianità di servizio preruolo utile ai fini giuridici ed economici, escludendo erroneamente l'anzianità di servizio preruolo. Sulla base di ciò, va dichiarato il diritto di Parte_4 all'inquadramento, a decorrere dall'1.09.2018 (nomina in ruolo) nella fascia stipendiale corrispondente alla anzianità di servizio effettivamente maturata (al netto dei giorni relativi all'anno 2013, non utilizzabili ai fini della progressione di carriera, ai sensi dell'art.1, comma 1 lettera b, del D.P.R. n.122/2013), e, per l'effetto, alle differenze retributive maturate nei confronti dell'amministrazione scolastica in conseguenza dell'errata applicazione degli scatti stipendiali. Quanto rilevato ha anche conseguenze sul trattamento economico riconosciuto alla ricorrente, considerato che lo stessa ha percepito una retribuzione inferiore a quella a lei spettante;
per la quantificazione degli importi, può farsi riferimento ai conteggi risultanti dalla CTU espletata;
per l'effetto, il va condannato al pagamento in favore Controparte_1 di della somma di € 58.644,69 a titolo di differenze Parte_4 retributive dal 14.10.2006 al 31.08.2018 (somma ricavata dai conteggi di CTU: € 1.656,93 + € 865,47 + € 37.475,32 + € 18.646,97), e a versare a
€ 1.336,74 a titolo di differenze contributive riferibili agli anni 2017 CP_3
e 2018 (precisamente, la somma riguarda il periodo dall'1.01.2018 al 31.08.2018); ai crediti andranno aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo di cui all'art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo effettivo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta, con una congrua riduzione per effetto della parziale prescrizione dei crediti;
da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario;
con compensazione nei confronti di in considerazione delle ragioni della decisione e della parziale CP_3 prescrizione.
P. Q. M.
14 Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 1891/2021 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto di al riconoscimento della progressione di carriera Parte_4
e degli scatti di anzianità considerando, a decorrere dall'1.09.2018 (data di immissione a ruolo), un'anzianità utile ai fini giuridici ed economici corrispondente alla anzianità di servizio effettivamente maturata (al netto dei giorni relativi all'anno 2013, non utilizzabili ai fini della progressione di carriera, ai sensi dell'art.1, comma 1 lettera b, del D.P.R. n.122/2013), e condanna l al relativo conseguente Controparte_7 inquadramento (e riconoscimento della fascia stipendiale), nonché al pagamento in favore di della somma di € 58.644,69 a Parte_4 titolo di differenze retributive dal 14.10.2006 al 31.08.2018 (somma ricavata dai conteggi di CTU: € 1.656,93 + € 865,47 + € 37.475,32 + € 18.646,97), e a versare a € 1.336,74 a titolo di differenze contributive CP_3 riferibili agli anni 2017 e 2018; oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo di cui all'art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo;
condanna l'Amministrazione Scolastica convenuta al rimborso in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida nella somma complessiva di € 379,50 per spese, € 6.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %, che distrae in favore dell'avv. Carmela Napoli, con compensazione nei confronti di;
CP_3 pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'Amministrazione
convenuta. CP_7
Siracusa, 5/11/2025 Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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