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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 25/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 562/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 562/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGGI MARIANO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ZACCONE FRANCESCO ANTONIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE ANGELIS Controparte_1 P.IVA_2
DOMENICO
CONVENUTO oggetto: pagamento somme.
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: a. condannare il a corrispondere a la somma di Euro Controparte_1 Pt_1
66.733,47, oppure quella diversa che sarà liquidata in corso di causa, per i motivi e le causali espresse in narrativa, oltre I.V.A e rivalutazione monetaria, se dovute, nonché interessi di legge e mora, da computare ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ;
b. in via istruttoria, si insiste per l'ammissione dell'istanza di prova per testi formulata da nella Pt_1 seconda memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno, dichiarare la propria incompetenza per essere invece competente il Tribunale di Ancona - Sezione Specializzata in Materia d'Impresa. In via subordinata dichiarare l'intervenuta decadenza dei diritti azionati in giudizio per la mancata o tardiva formulazione delle riserve. In via ulteriormente subordinata, nel merito, rigettare integralmente la domanda attorea poiché totalmente infondata in fatto e in diritto, anche per mancata o tardiva formulazione delle varie riserve che ha comportato la decadenza dal diritto al pagamento del relativo corrispettivo. In via subordinata istruttoria disporre il rinnovo della c.t.u. o richiamare il C.t.u. affinché risponda e/o modifichi le proprie risposte alle osservazioni del C.t.p. del , Controparte_1 accogliendole in toto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio e delle spese di c.t.u”.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 8.4.2022 la conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
allegando che: si era resa aggiudicataria dei lavori di “Ripristino danni con
[...] Parte_1 miglioramento sismico dell'edificio comunale E.R.P. sito in frazione Balzo di Montegallo da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo foglio 25, particella n. 669”, come da contratto di appalto del
11.11.2019 e relativo capitolato speciale;
il 6 dicembre 2019 il aveva consegnato i lavori con CP_1 termine per l'esecuzione al 15 marzo 2020; si erano, poi, susseguite una prima sospensione dei lavori, una proroga chiesta dall'appaltatore, e una ulteriore sospensione “fino alla redazione, consegna e approvazione della Perizia di Variante e necessarie Autorizzazioni” resasi necessaria “per le richieste di modifiche alla tipologia degli infissi da parte dell'amministrazione comunale”; trascorsi i termini di cui all'art. 107, comma 2, del decreto legislativo n. 50/ 2016 e all'art.
4.10 del Capitolato speciale d'appalto, il 29 luglio 2021 l'appaltatrice aveva esercitato la facoltà prevista dalla citata norma e risolto il contratto;
il non si era opposto alla risoluzione, aveva redatto lo stato di consistenza, CP_1 provvedendo alla “ricognizione del cantiere per l'accertamento della consistenza dei lavori eseguiti dall'Appaltatore e l'inventario dei materiali” (verbale del 7.9.2021, doc. 11 allegato alla citazione), e in data 12.11.2021 aveva disposto, tra l'altro, la ripresa in consegna del cantiere, la redazione della contabilità e del certificato di regolare esecuzione di quanto eseguito e la redazione di una perizia dei lavori di completamento dell'opera; il direttore dei lavori emetteva, quindi, il al 26.11.2021 con Pt_2 relativo certificato di pagamento, il certificato di avvenuta regolare esecuzione dei lavori con liquidazione del saldo di € 9.488,63, e il Comune trasmetteva il registro di contabilità alla la Pt_1 quale vi apponeva delle riserve, che esplicitava nei successivi 15 giorni. Sul presupposto della retroattività della risoluzione, l'attrice chiedeva la condanna della convenuta stazione appaltante al pagamento sia delle opere realizzate e riconosciute dalla committente (€ 9.488,63), sia delle maggiori prestazioni e dei costi sostenuti per le causali indicate nelle riserve (€ 66.733,47), oltre interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. Formulava, al contempo, istanza d'ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. Si costituiva il eccependo l'incompetenza per materia dell'adito Tribunale in Controparte_1 favore delle sezioni specializzate in materia d'impresa. Nel merito eccepiva la tardività delle riserve formulate dall'appaltatore poiché non espresse nel primo atto utile successivo al verificarsi dell'evento che ne era a fondamento. Sosteneva, comunque, l'infondatezza nel merito delle medesime e chiedeva – in caso di mancato accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di rito – il rigetto della domanda. Assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., in data 21.2.2023 la causa veniva assegnata all'attuale giudice. Con ordinanza del 12.6.2023 - da intendersi qui trascritta – veniva rigettata l'eccezione di incompetenza, emessa ordinanza d'ingiunzione per la somma di € 9.488,63 oltre spese, e disposta c.t.u. volta a verificare la fondatezza nel merito delle riserve apposte dall'appaltatrice e a determinare gli importi dovuti. Svolta la c.t.u., in data 23.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note di trattazione scritta, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati (40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica).
Deve, preliminarmente, ribadirsi l'infondatezza – già pronunciata con ordinanza del 12.6.2023 – della eccezione (ribadita dal convenuto) di incompetenza dell'adito tribunale in favore del tribunale delle imprese di Ancona, in quanto: l'art. 3, c. 2, lett. f), del d.lgs. 168/2003 stabilisce la competenza del tribunale delle imprese solo per gli appalti pubblici di rilevanza comunitaria;
l'art. 35 del d.lgs. 50/2016
pagina 2 di 5 prevede quale soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti di lavori quale quello oggetto di causa nella somma di oltre 5 milioni di euro, mentre il presente ha un corrispettivo di € 146.510,20.
Nel merito, è pacifico e documentato in causa che con atto del 29.7.2021 (doc. 10 allegato alla citazione) la ha esercitato il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 107, c. 2, d. lgs. Parte_1
50/2016 (richiamato nell'art.
4.10 del capitolato speciale, doc. 2 all. alla citazione), essendosi la sospensione dei lavori operata dalla stazione appaltante protratta per oltre 372 giorni (dunque più di sei mesi) ed essendo stata adottata una perizia di variante che eccedeva di un quinto l'importo del contratto. La risoluzione non è stata contestata dal che ha successivamente adottato tutti gli CP_1 atti necessari e conseguenti (redazione dello stato di consistenza dei lavori, ripresa in consegna del cantiere, redazione del certificato di avvenuta regolare esecuzione dei lavori con liquidazione del saldo, ecc.).
Ebbene, in “tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale
"restitutio in integrum". Ne consegue che, nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato” (cfr. Cass. ordinanza n. 27640 del 30.10.2018). Essendo, dunque, intervenuta la risoluzione, ed avendo questa effetto retroattivo tra le parti, l'attore ha diritto al compenso per le opere effettuate e delle quali il committente si è giovato.
Tra dette opere rientrano, in primo luogo, quelle riconosciute dall'ente comunale e dal medesimo liquidate nel certificato del 2.12.2021 (doc. 21 allegato alla citazione) in € 9.488,63. Detta somma è già oggetto dell'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. emessa da questo giudice in data 12.6.2023 e soggetta alla disciplina di cui agli artt. 177 e 178, c. 1, c.p.c.
L'attore chiede, poi, il compenso per le opere meglio descritte nelle riserve apposte dalla Parte_1 sul registro di contabilità in data 2.12.2021 (doc. 22 allegato alla citazione) ed esplicitate in data
17.12.2021 (doc. 24 allegato alla citazione), solo alcune delle quali sono state riconosciute fondate dall'ente appaltante.
Al riguardo deve premettersi che risulta inconferente l'eccezione di avvenuta decadenza, per tardività nell'apposizione delle riserve, svolta dal convenuto. Infatti, la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1458 c.c., ha effetto retroattivo tra le parti, onde "in tema di appalto di opere pubbliche, la riserva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c." (Cassazione civile sez. I, 09/01/2019; Cass.,
Sez. 1, 3/11/2016, n. 22275; Cass., Sez. 1, 17/10/2014, n. 22036; Cass., Sez. 1, 17/09/2014, n. 19531).
Ne discende che, essendo nel caso di specie pacifica la intervenuta risoluzione del contratto in epoca antecedente all'introduzione del presente giudizio, le pretese rappresentate dall'appaltatore in guisa di riserve insoddisfatte devono essere esaminate in base alla disciplina generale di legge, mentre sarebbe del tutto improprio regolarne il riconoscimento facendo appello ad una disciplina che opera soltanto con riferimento alle pretese dell'appaltatore che comportino il riconoscimento di compensi o indennizzi pagina 3 di 5 aggiuntivi, rispetto al prezzo originariamente convenuto, in dipendenza di qualsivoglia situazione insorta nel corso dell'esecuzione del contratto, e che non è perciò invocabile quando il contratto, per la pronunciata risoluzione di esso, abbia cessato di produrre ogni effetto tra le parti.
Ebbene, la c.t.u. svolta nel corso del giudizio ha riconosciuto, per le motivazioni tecniche in essa meglio espresse e che devono intendersi qui integralmente trascritte, la debenza di alcuni degli importi pretesi dall'appaltatrice (in particolare: Acciaio […..] per armatura di cls, Arpionatura travi,
Smontaggio manto di copertura, Demolizione di solaio, Taglio a forza della muratura, Puntellatura di solai, Ponteggi, Oneri sicurezza per Covid, Liste in economia), escludendone, invece, altri (in particolare: Rasatura delle falde del tetto, Scavo a mano per rimozione vespaio esistente, Spicconatura intonaco, Pulizia superfici murarie, Cls Rck 300, ponteggi, Oneri improduttivi). Le conclusioni del c.t.u. su detti punti devono ritenersi condivisibili, poiché frutto di ragionamento logico e motivata indagine, e non ritenendosi dirimenti le osservazioni delle parti per le stesse ragioni indicate dal c.t.u. nelle risposte fornite alle osservazioni stesse (pag. da 3 a 24 dell'allegato “sintetica valutazione delle osservazioni” depositato in data 13.3.2024). Quanto ai relativi importi, il c.t.u. ha ritenuto di dover applicare (in accoglimento dell'osservazione sul punto svolta dal c.t.p. del sul prezzo la riduzione corrispondente al ribasso d'asta che era CP_1 previsto nell'offerta della poi aggiudicata (26,923%), e ciò ha fatto per tutte le voci riconosciute Pt_1 ad eccezione degli “Oneri sicurezza per Covid” e delle “Liste in economia”. Ebbene, tale scelta operata per tutte le voci diverse dalle ultime due citate non appare corretta. Infatti, deve ritenersi che, essendo venuto meno il contratto retroattivamente in virtù della risoluzione, ogni importo vada calcolato in base al valore venale effettivo delle opere compiute, non sussistendo fondamento alcuno per applicare il ribasso d'asta e determinandosi, altrimenti, un ingiustificato arricchimento del committente.
Applicando, pertanto, alle somme indicate nella tabella riepilogativa riportata a pag. 70-71 della relazione di c.t.u. (somme indicate, si ribadisce, con applicazione del ribasso d'asta, ad eccezione delle voci “Oneri sicurezza per Covid” e “Liste in economia”), un aumento pari al ribasso d'asta, si giunge alla somma complessiva di € 16.048,80. Aggiungendo a tale cifra gli importi (indicati correttamente dal c.t.u.) dovuti per le voci “Oneri sicurezza per Covid” e “Liste in economia” si giunge ad un importo totale di € 23.263,20, che dovrà essere pagato dal convenuto. Su detta somma sono dovuti gli interessi ex art. 1284, c. 4, c.c.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in base allo scaglione relativo al valore attribuito alla parte vittoriosa piuttosto che a quello domandato (ex art. 5 d.m. 55/2014 e ss.mm.).
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
conferma l'ordinanza ingiunzione ex art.186 ter c.p.c. depositata in data 12.6.2023;
condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, dell'ulteriore somma di € 23.263,20, oltre interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di giudizio, che si liquidano in €
7.616,00 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., ed in € 786,00 per pagina 4 di 5 spese;
pone definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u. come liquidate in corso di giudizio.
Ascoli Piceno, 25 marzo 2025
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 562/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGGI MARIANO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ZACCONE FRANCESCO ANTONIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE ANGELIS Controparte_1 P.IVA_2
DOMENICO
CONVENUTO oggetto: pagamento somme.
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: a. condannare il a corrispondere a la somma di Euro Controparte_1 Pt_1
66.733,47, oppure quella diversa che sarà liquidata in corso di causa, per i motivi e le causali espresse in narrativa, oltre I.V.A e rivalutazione monetaria, se dovute, nonché interessi di legge e mora, da computare ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ;
b. in via istruttoria, si insiste per l'ammissione dell'istanza di prova per testi formulata da nella Pt_1 seconda memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno, dichiarare la propria incompetenza per essere invece competente il Tribunale di Ancona - Sezione Specializzata in Materia d'Impresa. In via subordinata dichiarare l'intervenuta decadenza dei diritti azionati in giudizio per la mancata o tardiva formulazione delle riserve. In via ulteriormente subordinata, nel merito, rigettare integralmente la domanda attorea poiché totalmente infondata in fatto e in diritto, anche per mancata o tardiva formulazione delle varie riserve che ha comportato la decadenza dal diritto al pagamento del relativo corrispettivo. In via subordinata istruttoria disporre il rinnovo della c.t.u. o richiamare il C.t.u. affinché risponda e/o modifichi le proprie risposte alle osservazioni del C.t.p. del , Controparte_1 accogliendole in toto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio e delle spese di c.t.u”.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 8.4.2022 la conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
allegando che: si era resa aggiudicataria dei lavori di “Ripristino danni con
[...] Parte_1 miglioramento sismico dell'edificio comunale E.R.P. sito in frazione Balzo di Montegallo da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo foglio 25, particella n. 669”, come da contratto di appalto del
11.11.2019 e relativo capitolato speciale;
il 6 dicembre 2019 il aveva consegnato i lavori con CP_1 termine per l'esecuzione al 15 marzo 2020; si erano, poi, susseguite una prima sospensione dei lavori, una proroga chiesta dall'appaltatore, e una ulteriore sospensione “fino alla redazione, consegna e approvazione della Perizia di Variante e necessarie Autorizzazioni” resasi necessaria “per le richieste di modifiche alla tipologia degli infissi da parte dell'amministrazione comunale”; trascorsi i termini di cui all'art. 107, comma 2, del decreto legislativo n. 50/ 2016 e all'art.
4.10 del Capitolato speciale d'appalto, il 29 luglio 2021 l'appaltatrice aveva esercitato la facoltà prevista dalla citata norma e risolto il contratto;
il non si era opposto alla risoluzione, aveva redatto lo stato di consistenza, CP_1 provvedendo alla “ricognizione del cantiere per l'accertamento della consistenza dei lavori eseguiti dall'Appaltatore e l'inventario dei materiali” (verbale del 7.9.2021, doc. 11 allegato alla citazione), e in data 12.11.2021 aveva disposto, tra l'altro, la ripresa in consegna del cantiere, la redazione della contabilità e del certificato di regolare esecuzione di quanto eseguito e la redazione di una perizia dei lavori di completamento dell'opera; il direttore dei lavori emetteva, quindi, il al 26.11.2021 con Pt_2 relativo certificato di pagamento, il certificato di avvenuta regolare esecuzione dei lavori con liquidazione del saldo di € 9.488,63, e il Comune trasmetteva il registro di contabilità alla la Pt_1 quale vi apponeva delle riserve, che esplicitava nei successivi 15 giorni. Sul presupposto della retroattività della risoluzione, l'attrice chiedeva la condanna della convenuta stazione appaltante al pagamento sia delle opere realizzate e riconosciute dalla committente (€ 9.488,63), sia delle maggiori prestazioni e dei costi sostenuti per le causali indicate nelle riserve (€ 66.733,47), oltre interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. Formulava, al contempo, istanza d'ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. Si costituiva il eccependo l'incompetenza per materia dell'adito Tribunale in Controparte_1 favore delle sezioni specializzate in materia d'impresa. Nel merito eccepiva la tardività delle riserve formulate dall'appaltatore poiché non espresse nel primo atto utile successivo al verificarsi dell'evento che ne era a fondamento. Sosteneva, comunque, l'infondatezza nel merito delle medesime e chiedeva – in caso di mancato accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di rito – il rigetto della domanda. Assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., in data 21.2.2023 la causa veniva assegnata all'attuale giudice. Con ordinanza del 12.6.2023 - da intendersi qui trascritta – veniva rigettata l'eccezione di incompetenza, emessa ordinanza d'ingiunzione per la somma di € 9.488,63 oltre spese, e disposta c.t.u. volta a verificare la fondatezza nel merito delle riserve apposte dall'appaltatrice e a determinare gli importi dovuti. Svolta la c.t.u., in data 23.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note di trattazione scritta, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati (40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica).
Deve, preliminarmente, ribadirsi l'infondatezza – già pronunciata con ordinanza del 12.6.2023 – della eccezione (ribadita dal convenuto) di incompetenza dell'adito tribunale in favore del tribunale delle imprese di Ancona, in quanto: l'art. 3, c. 2, lett. f), del d.lgs. 168/2003 stabilisce la competenza del tribunale delle imprese solo per gli appalti pubblici di rilevanza comunitaria;
l'art. 35 del d.lgs. 50/2016
pagina 2 di 5 prevede quale soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti di lavori quale quello oggetto di causa nella somma di oltre 5 milioni di euro, mentre il presente ha un corrispettivo di € 146.510,20.
Nel merito, è pacifico e documentato in causa che con atto del 29.7.2021 (doc. 10 allegato alla citazione) la ha esercitato il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 107, c. 2, d. lgs. Parte_1
50/2016 (richiamato nell'art.
4.10 del capitolato speciale, doc. 2 all. alla citazione), essendosi la sospensione dei lavori operata dalla stazione appaltante protratta per oltre 372 giorni (dunque più di sei mesi) ed essendo stata adottata una perizia di variante che eccedeva di un quinto l'importo del contratto. La risoluzione non è stata contestata dal che ha successivamente adottato tutti gli CP_1 atti necessari e conseguenti (redazione dello stato di consistenza dei lavori, ripresa in consegna del cantiere, redazione del certificato di avvenuta regolare esecuzione dei lavori con liquidazione del saldo, ecc.).
Ebbene, in “tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale
"restitutio in integrum". Ne consegue che, nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato” (cfr. Cass. ordinanza n. 27640 del 30.10.2018). Essendo, dunque, intervenuta la risoluzione, ed avendo questa effetto retroattivo tra le parti, l'attore ha diritto al compenso per le opere effettuate e delle quali il committente si è giovato.
Tra dette opere rientrano, in primo luogo, quelle riconosciute dall'ente comunale e dal medesimo liquidate nel certificato del 2.12.2021 (doc. 21 allegato alla citazione) in € 9.488,63. Detta somma è già oggetto dell'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. emessa da questo giudice in data 12.6.2023 e soggetta alla disciplina di cui agli artt. 177 e 178, c. 1, c.p.c.
L'attore chiede, poi, il compenso per le opere meglio descritte nelle riserve apposte dalla Parte_1 sul registro di contabilità in data 2.12.2021 (doc. 22 allegato alla citazione) ed esplicitate in data
17.12.2021 (doc. 24 allegato alla citazione), solo alcune delle quali sono state riconosciute fondate dall'ente appaltante.
Al riguardo deve premettersi che risulta inconferente l'eccezione di avvenuta decadenza, per tardività nell'apposizione delle riserve, svolta dal convenuto. Infatti, la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1458 c.c., ha effetto retroattivo tra le parti, onde "in tema di appalto di opere pubbliche, la riserva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c." (Cassazione civile sez. I, 09/01/2019; Cass.,
Sez. 1, 3/11/2016, n. 22275; Cass., Sez. 1, 17/10/2014, n. 22036; Cass., Sez. 1, 17/09/2014, n. 19531).
Ne discende che, essendo nel caso di specie pacifica la intervenuta risoluzione del contratto in epoca antecedente all'introduzione del presente giudizio, le pretese rappresentate dall'appaltatore in guisa di riserve insoddisfatte devono essere esaminate in base alla disciplina generale di legge, mentre sarebbe del tutto improprio regolarne il riconoscimento facendo appello ad una disciplina che opera soltanto con riferimento alle pretese dell'appaltatore che comportino il riconoscimento di compensi o indennizzi pagina 3 di 5 aggiuntivi, rispetto al prezzo originariamente convenuto, in dipendenza di qualsivoglia situazione insorta nel corso dell'esecuzione del contratto, e che non è perciò invocabile quando il contratto, per la pronunciata risoluzione di esso, abbia cessato di produrre ogni effetto tra le parti.
Ebbene, la c.t.u. svolta nel corso del giudizio ha riconosciuto, per le motivazioni tecniche in essa meglio espresse e che devono intendersi qui integralmente trascritte, la debenza di alcuni degli importi pretesi dall'appaltatrice (in particolare: Acciaio […..] per armatura di cls, Arpionatura travi,
Smontaggio manto di copertura, Demolizione di solaio, Taglio a forza della muratura, Puntellatura di solai, Ponteggi, Oneri sicurezza per Covid, Liste in economia), escludendone, invece, altri (in particolare: Rasatura delle falde del tetto, Scavo a mano per rimozione vespaio esistente, Spicconatura intonaco, Pulizia superfici murarie, Cls Rck 300, ponteggi, Oneri improduttivi). Le conclusioni del c.t.u. su detti punti devono ritenersi condivisibili, poiché frutto di ragionamento logico e motivata indagine, e non ritenendosi dirimenti le osservazioni delle parti per le stesse ragioni indicate dal c.t.u. nelle risposte fornite alle osservazioni stesse (pag. da 3 a 24 dell'allegato “sintetica valutazione delle osservazioni” depositato in data 13.3.2024). Quanto ai relativi importi, il c.t.u. ha ritenuto di dover applicare (in accoglimento dell'osservazione sul punto svolta dal c.t.p. del sul prezzo la riduzione corrispondente al ribasso d'asta che era CP_1 previsto nell'offerta della poi aggiudicata (26,923%), e ciò ha fatto per tutte le voci riconosciute Pt_1 ad eccezione degli “Oneri sicurezza per Covid” e delle “Liste in economia”. Ebbene, tale scelta operata per tutte le voci diverse dalle ultime due citate non appare corretta. Infatti, deve ritenersi che, essendo venuto meno il contratto retroattivamente in virtù della risoluzione, ogni importo vada calcolato in base al valore venale effettivo delle opere compiute, non sussistendo fondamento alcuno per applicare il ribasso d'asta e determinandosi, altrimenti, un ingiustificato arricchimento del committente.
Applicando, pertanto, alle somme indicate nella tabella riepilogativa riportata a pag. 70-71 della relazione di c.t.u. (somme indicate, si ribadisce, con applicazione del ribasso d'asta, ad eccezione delle voci “Oneri sicurezza per Covid” e “Liste in economia”), un aumento pari al ribasso d'asta, si giunge alla somma complessiva di € 16.048,80. Aggiungendo a tale cifra gli importi (indicati correttamente dal c.t.u.) dovuti per le voci “Oneri sicurezza per Covid” e “Liste in economia” si giunge ad un importo totale di € 23.263,20, che dovrà essere pagato dal convenuto. Su detta somma sono dovuti gli interessi ex art. 1284, c. 4, c.c.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in base allo scaglione relativo al valore attribuito alla parte vittoriosa piuttosto che a quello domandato (ex art. 5 d.m. 55/2014 e ss.mm.).
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
conferma l'ordinanza ingiunzione ex art.186 ter c.p.c. depositata in data 12.6.2023;
condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, dell'ulteriore somma di € 23.263,20, oltre interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di giudizio, che si liquidano in €
7.616,00 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., ed in € 786,00 per pagina 4 di 5 spese;
pone definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u. come liquidate in corso di giudizio.
Ascoli Piceno, 25 marzo 2025
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
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