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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 01/12/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I VASTO
Il Giudice del Tribunale di Vasto, dott.ssa Stefania Izzi, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 375 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 alla quale è riunita la causa n. 468/2023, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione, trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025 e vertente
TRA
nato a [...] nel Sannio (CB) il 12 aprile 1949 Parte_1
(c.f.: ), ivi residente a[...], C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti. Dario Nardone e Daniela Savina Rossi, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Pescara al viale Regina
Margherita 67, in virtù di procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c. con separato atto.
-opponente-
E
(p.i. per mezzo del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1 in atti (p.i. )., in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Massimo Mannocchi.
-opposta-
E
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (p.i.: ) corrente in alla P.IVA_3 CP_1
Piazza Salimbeni n. 3.
-opposta contumace-
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con due distinti atti di citazione introduttivi delle cause n. 375/2023 e 468/2023, poi riunite, ha inteso introdurre i giudizi di merito conseguenti alle Parte_1 opposizioni all'esecuzione promosse nell'ambito di due procedure esecutive Cont instaurate nei suoi confronti da n. 57/2011 e Controparte_1 CP_4
Contro in forza dell'unico titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n.
13429/2009 emesso dal Tribunale di Roma il 14.7.2009 in favore della , CP_6 non opposto, in forza della fideiussione omnibus contratta dal per tutte le Pt_1 obbligazioni del debitore principale successivamente fallita. Parte_2
In entrambe le opposizioni l'attore ha chiesto:
1) In applicazione dello ius superveniens reso dalle sentenze della Corte di giustizia
UE tutte del 17 maggio 2022 delle cause C-600/19, C-725/19, C-869/19 e cause riunite C-693/19 e recepite dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con sentenza n. 9479 del 06 aprile 2023, previamente accertata e dichiarata la vessatorietà
e la nullità della clausola n. 6 della fideiussione omnibus de qua disponente la deroga all'art. 1957 c.c. per la violazione dell'art. ex art. 34, co. 5, del Codice del Consumo, nonché, per le medesime motivazioni, accertare e dichiarare la vessatorietà e la nullità delle clausole nn. 2, 6, 7, 8 e 9 della fideiussione medesima;
previamente dichiarato riviviscente il termine semestrale ex art. 1957 c.c., da intendersi non più derogato in ragione della nullità che ha fulminato l'art. 6 della fideiussione omnibus de qua, per l'effetto dichiarare la perdita di efficacia e/o l'estinzione della garanzia medesima per non aver la banca creditrice originaria, né le società successivamente a questa succedutesi, nei successivi sei mesi dalla revoca e/o risoluzione dei rapporti garantiti, adottato alcuna iniziativa nei confronti del debitore principale al fine del recupero del credito e quindi, per l'ulteriore effetto, dichiarare libera l'odierna parte attorea opponente da qualsiasi impegno di garanzia nascente dalla fideiussione omnibus de qua per i debiti contratti verso il debitore principale, per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
2) se ritenuto di giustizia, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto e/o dell'atto di pignoramento immobiliare e/o dell'intera procedura esecutiva opposta, con dichiarazione di estinzione;
2 3) nella causa n. 375/2023 dato atto che l'immobile esecutato è stato aggiudicato e trasferito e che il progetto di distribuzione è stato autorizzato dal GE e condannare le convenute, in via solidale o ciascuna per quanto di competenza e diritto, al risarcimento del danno in favore dell'odierno attore da quantificarsi in € 100.000,00 quale valore di stima assegnato all'immobile esecutato dal CTU in data 22.06.2012 nella procedura esecutiva opposta, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali sino alla data odierna, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia in subordine anche in via equitativa, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c., a decorrere dalla data della presente domanda sino all'effettivo soddisfo (ex Cass. n.
61/2023), oltre il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi con riserva di specificazione nei termini di rito;
4) nella causa n. 468/2023 in favore dell'attore opponente, condannare le convenute, in via solidale o ciascuna per quanto di competenza e diritto al risarcimento dei danni quantificati nelle somme effettivamente pignorate presso i terzi /o assegnate e devolute all'opposta convenuta, il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi sino alla data odierna, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia in subordine anche in via equitativa, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. a decorrere dalla data della presente domanda sino all'effettivo soddisfo (ex Cass. n.
61/2023), oltre il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi con riserva di specificazione nei termini di rito;
5) in ogni caso, con vittoria di competenze e spese di lite del presente procedimento, nonché della previa fase cautelare oppositiva monocratica avanti al GE e della previa fase cautelare collegiale di reclamo al Collegio, da distrarsi in favore degli scriventi avvocati che si dichiarano antistatari e distrattari.
Mentre la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. è rimasta contumace, si è costituita in giudizio non in proprio ma nella qualità di mandataria Controparte_2
– succeduta a della società eccependo Controparte_7 Controparte_1 in via preliminare l'inammissibilità delle domande per intervenuta aggiudicazione del bene staggito ed esecuzione del piano di riparto e per avvenuta emanazione dell'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate in data 28.3.2023; nel merito, il difetto della qualità di consumatore in capo all'attore, il pieno rispetto del termine previsto dall'art. 1957 cod.civ., per essersi la banca cedente insinuata
3 tempestivamente nel passivo del fallimento della debitrice principale, la ininfluenza della eventuale vessatorietà della clausola derogativa dell'art. 1957 cod.civ. sulla validità nel resto del contratto. La convenuta ha pertanto chiesto in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità delle domande svolte, nel merito di respingere le pretese avversarie e di rigettare la domanda risarcitoria, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'attore ha precisato che l'opposizione (ad entrambe le esecuzioni, immobiliare e mobiliare) è stata proposta prima dell'apertura della fase distributiva, con l'intento dell'opponente (poi naufragato, avendo i GE rigettato le opposizioni e assegnato il credito e il ricavato dalla vendita) di farsi immediatamente assegnare le somme ricavate dalla vendita o di evitare l'assegnazione di crediti presso terzi. Il termine per l'introduzione delle rispettive cause del merito è stato, però, concesso dai GE in un periodo antecedente al vademecum delineato dalla
Sezioni Unite [n. sentenza n. 9479 del 06 aprile 2023, ndr], per cui l'attore, per non incorrere in decadenze, si è trovato costretto ad introdurre i giudizi di merito qui riuniti. Inoltre, le ridette SS.UU. hanno evidenziato solo nelle c.d. opposizioni preventive la possibilità che le stesse possano essere qualificate come opposizioni tardive ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo non opposto;
nulla, invece, hanno sancito in merito alle opposizioni successive, come quelle che qui ci occupano, sebbene la ratio sia la medesima. Essendo stati (in entrambe le procedure esecutive
R.G.E.I. n. 57/2011, Dott. David Tommaso e R.G.E.M, n. 269/21 RG;
Dott.ssa
Antenucci) i beni/ crediti trasferiti/assegnati nelle relative procedure esecutive, le rispettive azioni introduttive delle fasi di merito devono essere qualificate quali azioni di risarcimento del danno alla luce dei noti arresti eurounitari del 17 maggio 2023 e delle successive Sezioni unite n. 9479 del 06 aprile 2023.
Nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. l'attore ha eccepito la mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB del servicer e l'inabilità all'attività di Controparte_2 riscossione e servicing. Conseguentemente, atteso che nelle procedure esecutive si è avuto la definitiva assegnazione delle somme ricavate dalla vendita all'opposta, ne consegue che quest'ultima, anche sotto il dedotto ulteriore profilo, debba essere condannata alla restituzione in favore dell'opponente delle somme percepite in violazione dell'art. 2, co. 6 l. 150/1999.
4 La convenuta ha eccepito l'inammissibilità delle nuove domande ed eccezioni così sollevate della parte attrice, ne ha dedotto in ogni caso l'infondatezza e in via subordinata ha chiesto eventualmente un termine per integrare o regolarizzare la costituzione della mandataria.
In memoria conclusionale ha rappresentato che con sentenza n. Controparte_2
287/2024 resa dalla Corte di Appello di L'Aquila in data 21.02.2024, previa riqualificazione di altra causa di opposizione all'esecuzione promossa dal Pt_1 avverso la procedura esecutiva immobiliare n. 57/2011, è stato concesso termine di
40 giorni per spiegare l'opposizione consumeristica;
con atto di citazione notificato in data 10.4.2024 ha introdotto tale giudizio dinanzi il Tribunale di Roma che Pt_1 ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 8.9.2027. La società opposta ha pertanto chiesto, nel caso di ritenuta ammissibilità della presente causa, di sospendere il giudizio in attesa della definizione del predetto giudizio di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, in cui l'opponente ha animato la medesima questione relativa alla violazione della disciplina consumeristica.
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Ritiene il Tribunale che le domande risarcitorie avanzate dall'attore devono ritenersi ammissibili, in quanto con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. ha Pt_1 semplicemente ritenuto di desistere dalle ulteriori domande, inizialmente proposte nei ricorsi volti ad ottenere la sospensione delle procedure esecutive e alle domande, pure inserite nelle conclusioni degli atti di citazione introduttivi della fase di merito, di dichiarazione di nullità /invalidità/ inefficacia del titolo esecutivo, dell'atto di precetto, degli atti di pignoramento e delle procedure opposte, aderendo, nella sostanza, alla eccezione della convenuta di loro inammissibilità per essere ormai intervenuta l'aggiudicazione dell'immobile e la distribuzione delle somme pignorate.
Residuano pertanto le domande attrici di risarcimento danni, che sono state formulate sin dagli atti introduttivi, rispetto alle quali la parte convenuta aveva preso posizione già nelle proprie comparse di costituzione e risposta.
Non si ritiene di aderire alla richiesta dalla convenuta di sospensione della presente causa in attesa della definizione della opposizione consumieristica introdotta dal
[...]
dinanzi al Tribunale di Roma. Infatti, in quella sede, l'attore ha riproposto Pt_1 pressoché le stesse domande risarcitorie già oggetto del presente giudizio, nel quale
5 anche ha fatto valere la vessatorietà delle clausole della fideiussione, così proponendo nella sostanza anche qui una opposizione c.d. consumieristica, che oggi si trova replicata dinanzi al Tribunale di Roma per effetto di un atto introduttivo successivo alla instaurazione delle opposizioni in esame. Ciò ha determinato un fenomeno di litispendenza, che dovrà essere risolto dal Tribunale di Roma, dovendo invece la presente causa essere decisa perché introdotta anteriormente.
Nel merito, si premette che l'azione risarcitoria promossa dall'attore rientra nella speciale ipotesi disciplinata dall'art. 96, secondo comma, c.p.c. che prevede la responsabilità processuale aggravata del creditore che abbia iniziato o compiuto l'esecuzione forzata in relazione ad un diritto inesistente. Tale responsabilità è configurabile quando il creditore porta avanti la procedura esecutiva in difetto della normale prudenza perché, ad esempio, il titolo esecutivo sia venuto meno.
Occorre allora stabilire in primo luogo se, pur in presenza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale quale il decreto ingiuntivo non opposto, possa comunque prospettarsi l'inesistenza del diritto della odierna opposta a promuovere e coltivare la procedura esecutiva: ciò nel caso di specie è possibile poiché ha di fatto Pt_1 proposto una opposizione c.d. “consumieristica”, fondando l'opposizione all'esecuzione su argomentazioni rientranti nel campo di applicazione di tale istituto processuale, come introdotto dalle statuizioni delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 9479/2023.
Procedendo dunque all'esame della fondatezza delle doglianze dell'opponente, circa l'eccezione attinente alla mancata iscrizione di all'albo ex art. Controparte_2
106 TUB, si ritiene in primo luogo che si tratta di deduzione di un fatto diverso da quello posto in origine a fondamento della domanda risarcitoria, e pertanto non concreta una mera emendatio libelli, ma introduce un nuovo tema di indagine e si configura, pertanto, come una vera e propria mutatio libelli, inammissibile in corso di causa. In ogni caso ritiene il Tribunale che essa non colga nel segno, alla luce del più recente orientamento della Suprema Corte secondo cui “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art.106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione
6 amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”
(Cass. ord. n. 7243 del 18.3.2024).
In secondo luogo, anche a voler ritenere inefficace la clausola limitativa della garanzia del fideiussore ex art. 1957 c.c., per le argomentazioni spese dall'opponente che la
Corte d'Appello di L'Aquila nella sentenza n. 287/2024 ha ritenuto assumere la qualifica di consumatore, occorre considerare che in tema di fideiussione, nel caso di apertura a carico del debitore principale di una procedura concorsuale, il creditore garantito, per evitare di incorrere nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c., è tenuto a proporre la propria istanza contro il debitore nelle forme dell'insinuazione al passivo.
Il fallimento del debitore principale determina la scadenza automatica del debito garantito da fideiussione ai sensi dell'art. 55, comma 2, L..Fall., sicché dalla data della dichiarazione di fallimento decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c., per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore (Cass. sez. 3, ordinanza n.24296 del
16/10/2017, sentenza n.18779 del 28/07/2017).
La parte convenuta ha dedotto e documentato che il creditore si è insinuato tempestivamente nel fallimento della fallita il 17.1.2011; peraltro, Parte_2 già in precedenza in data 14.7.2009 la aveva depositato ricorso per CP_6 decreto ingiuntivo nei confronti del . Rispetto a tale argomentazione difensiva Pt_1 della convenuta, l'attore nulla ha replicato, continuando ad insistere affinché il
Tribunale ritenga vessatoria la clausola di deroga del termine di cui all'art. 1957 cod.civ., senza tuttavia chiarire come l'eventuale riviviscenza di tale termine potrebbe rilevare rispetto al diritto della convenuta di agire in executivis.
Conseguentemente, non è possibile sostenere che le parti convenute abbiano portato avanti la procedura esecutiva in difetto della normale prudenza perché hanno agito in forza di un decreto ingiuntivo non opposto che, al momento della assegnazione delle somme pignorate e del ricavato dalla vendita dell'immobile aggiudicato non era stato posto nel nulla;
anzi la prima opposizione all'esecuzione immobiliare era stata
7 rigettata e le successive istanze di sospensione dell'esecuzione erano state respinte dal
GE.
Dalle considerazioni che precedono deriva che le domande attrici vanno rigettate.
Relativamente alla domanda formulata dalla convenuta per ottenere il risarcimento da lite temeraria, si evidenzia che la stessa è stata proposta per la prima volta con le note di precisazione della domanda, non avendola invece inclusa nelle conclusioni della comparsa di costituzione e riposta. Si ritiene che comunque non sussistono i presupposti per una condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96, primo o terzo comma,
c.p.c., in ragione dell'intervento di importanti pronunce giurisprudenziali sia a livello europeo che di legittimità, che hanno oggettivamente modificato il panorama giurisprudenziale in tema di impugnabilità delle clausole vessatorie nel corso delle procedure esecutive. Tale argomentazione giustifica anche l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte da Parte_1
2) Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Vasto, 30 novembre 2025
Il Giudice (dott.ssa Stefania Izzi)
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