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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/05/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3004/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3004/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. VOJVODIC GIANFRANCO, C.F._1
presso il cui studio, in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 90, è elettivamente domiciliato,
giusta procura in atti.
Opponente
contro pagina 1 di 7 (C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Europa n.13, rappresentata e difesa dall'avv. MANGIA GIUSEPPE, giusta procura in atti.
Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 ottobre 2024 le parti hanno concluso come in verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c.p.c.
Su ricorso proposto dalla società il Tribunale di Siracusa ha Controparte_1
emesso, in data 11 maggio 2021, il decreto ingiuntivo n. 816/2021 nei confronti del sig.
per il pagamento della somma di € 9.713,70, oltre interessi e spese Parte_1
del monitorio, a titolo di rimborso del finanziamento di cui al contratto n. 85708
sottoscritto il 23 maggio 2012 con la società Cofidis s.p.a., che poi aveva ceduto il credito alla a seguito della decadenza dal beneficio del termine. Controparte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il predetto decreto ingiuntivo formulando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ufficio adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
pagina 2 di 7 preliminarmente preso atto del disconoscimento del contratto di finanziamento sotteso
alla ingiunzione, revocare l'ingiunzione per carenza di prova documentale del credito
sotteso alla stessa, in coerenza con le deduzioni in fatto e diritto assunte a difesa della
Società opponente, con il favore delle spese, ai sensi del DM 55/2014”.
A sostegno dell'opposizione ha sostenuto di non avere mai sottoscritto il predetto contratto, ma di essere stato vittima di una froda posta in essere ai suoi danni da parte della ex moglie, sig.ra , nei confronto della quale aveva anche sporto Controparte_2
querela penale;
indi, ha proceduto al disconoscimento del contratto di finanziamento in questione ed ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Radicato il contraddittorio, si è costituita la società contestando Controparte_1
quanto dedotto ed eccepito dall'opponente rilevando l'irrilevanza del disconoscimento essendosi verificato un riconoscimento tacito delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento;
ha, inoltre, chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa di
. Controparte_2
Alla prima udienza di comparizione, l'opponente , insistendo nel Parte_1
disconoscimento, ha eccepito l'improcedibilità della domanda avanzata dalla società
opposta per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
La ha insistito nella richiesta di autorizzazione alla chiamata in Controparte_1
causa del terzo.
Nonostante l'avvenuta autorizzazione, tuttavia la società opposta non ha ottemperato al relativo onere.
pagina 3 di 7 La causa, posta una prima volta in decisione, è stata rimessa sul ruolo per l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, che veniva espletata con esito negativo;
quindi,
è stata nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione è infondata e va respinta.
L'opposizione a decreto ingiuntivo determina la nascita di un normale procedimento di cognizione, nella quale fase, successiva al procedimento monitorio, il ricorrente ex art. 633 e ss. c. p. c., convenuto in senso formale assume la qualità di attore in senso sostanziale, con conseguente applicazione delle normali regole sulla ripartizione dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 9579 del 2000 e n. 2765 del 1992).
Pertanto, non si realizza affatto l'inversione nella posizione delle parti, essendo il ricorrente onerato a fornire la prova del diritto di credito per la soddisfazione del quale ha agito nella fase a cognizione sommaria.
Ciò comporta che la valutazione delle prove si debba basare non più e non solo sulle condizioni dettate dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sull'esistenza del pretesa creditoria, riguardata nel suo complesso (cfr. Cass. n. 9927 del 2004).
Il ricorrente assolve al proprio onere probatorio, dimostrando il diritto di credito vantato nei confronti del debitore nel suo preciso ammontare con la produzione del contratto di finanziamento, dell'estratto conto e del piano di ammortamento: nello stesso appaiono registrate tutte le movimentazioni e l'ultimo saldo, così come a seguito delle stesse si è
determinato.
pagina 4 di 7 Nel caso di specie, tenuto conto dell'art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione,
deve ritenersi pacifica l'esistenza del contratto di finanziamento n. 85708, avente ad oggetto un prestito personale, parzialmente rimborsato, con capitale residuo non rimborsato pari ad € 5.536,55, come emerge dalle risultanze documentali.
L'unico motivo di opposizione dedotto dal sig. è rappresentato dal Pt_1
disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento in questione,
apparentemente riconducibili allo stesso.
Va rammentato che, secondo l'indirizzo consolidato e costante della giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. Cass.: n. 2242 del 1972, n. 18768 del 2004, n. 3690 del 2006,
n. 22460 del 2017; Trib. Perugia del 2014, Trib. Benevento, del 2018, Trib. Verona del
2017, Trib. Matera del 2015, Trib. Cremona del 1989; Trib. Pordenone del 2009) il disconoscimento di una scrittura privata non può essere esperito nei confronti di un contratto parzialmente eseguito. Poiché l'esecuzione, seppur parziale, di un contratto ne produce il riconoscimento tacito, quando lo stesso abbia avuto un principio d'esecuzione da parte del debitore.
Il pagamento di alcune rate del finanziamento, costituisce una tipica ipotesi di esecuzione volontaria parziale del contratto di finanziamento, che avendo avuto un principio di esecuzione produce il riconoscimento tacito del documento contrattuale e delle sottoscrizioni apposte su di esso, escludendo così la necessità di procedere alla sua verificazione e rendendo privo di effetti il disconoscimento operato in sede giudiziale,
avendo l'opponente, seppur parzialmente, onorato il debito assunto con la società finanziaria.
pagina 5 di 7 Per cui la parte che intenda avvalersi del documento, a seguito dell'avvenuto disconoscimento fatto in sede giudiziale della scrittura privata, non è neppure tenuta a proporre l'istanza di verificazione: infatti, il riconoscimento della scrittura privata può
essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale.
Tale riconoscimento anche se tacito rende inammissibile il disconoscimento della scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., incompatibile e logicamente inconciliabile con il riconoscimento compiuto.
Infatti, il riconoscimento, espresso o tacito, se effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c.
ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio.
Ne consegue che la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato,
legittimamente disconoscere la scrittura privata prodotta e fatta valere contro di lei,
ostando a ciò il limite di cui all'art. 2732 c.c., che vieta la revoca della confessione.
Nella specie, è da rilevare la sussistenza di una richiesta di finanziamento corredata da un'esaustiva documentazione intestata al signor tra cui documenti di Pt_1
riconoscimento, dichiarazione dei redditi e ulteriori certificazioni, la cui natura personalissima presuppone una consegna diretta del signor in favore Pt_1
dell'intermediaria finanziaria;
e soprattutto il parziale adempimento dell'obbligazione assunta dal contraente, con regolare pagamento delle rate concordate, non solo pagina 6 di 7 attraverso addebito in conto corrette bancario indicato in contratto, bensì attraverso vaglia postale e bonifici bancari come emerge dall'estratto conto.
Restano assorbite o non rilevanti o contraddette da quanto risultante dagli atti prodotti in giudizio o non provate le ulteriori eccezioni di merito e preliminari.
La regolazione delle spese sì effettua in applicazione del principio di soccombenza, che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri indicati dalla normativa di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Siracus, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 816/2021 emesso dal Tribunale
di Siracusa l'11 maggio 2021, che conferma integralmente e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2) Condanna gli opponenti verso l'opposta al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in € 3.397.00, oltre rimborso spese generali ed Iva e Cap come per legge;
Così deciso in Siracusa, il 12 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3004/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. VOJVODIC GIANFRANCO, C.F._1
presso il cui studio, in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 90, è elettivamente domiciliato,
giusta procura in atti.
Opponente
contro pagina 1 di 7 (C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Europa n.13, rappresentata e difesa dall'avv. MANGIA GIUSEPPE, giusta procura in atti.
Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 ottobre 2024 le parti hanno concluso come in verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c.p.c.
Su ricorso proposto dalla società il Tribunale di Siracusa ha Controparte_1
emesso, in data 11 maggio 2021, il decreto ingiuntivo n. 816/2021 nei confronti del sig.
per il pagamento della somma di € 9.713,70, oltre interessi e spese Parte_1
del monitorio, a titolo di rimborso del finanziamento di cui al contratto n. 85708
sottoscritto il 23 maggio 2012 con la società Cofidis s.p.a., che poi aveva ceduto il credito alla a seguito della decadenza dal beneficio del termine. Controparte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il predetto decreto ingiuntivo formulando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ufficio adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
pagina 2 di 7 preliminarmente preso atto del disconoscimento del contratto di finanziamento sotteso
alla ingiunzione, revocare l'ingiunzione per carenza di prova documentale del credito
sotteso alla stessa, in coerenza con le deduzioni in fatto e diritto assunte a difesa della
Società opponente, con il favore delle spese, ai sensi del DM 55/2014”.
A sostegno dell'opposizione ha sostenuto di non avere mai sottoscritto il predetto contratto, ma di essere stato vittima di una froda posta in essere ai suoi danni da parte della ex moglie, sig.ra , nei confronto della quale aveva anche sporto Controparte_2
querela penale;
indi, ha proceduto al disconoscimento del contratto di finanziamento in questione ed ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Radicato il contraddittorio, si è costituita la società contestando Controparte_1
quanto dedotto ed eccepito dall'opponente rilevando l'irrilevanza del disconoscimento essendosi verificato un riconoscimento tacito delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento;
ha, inoltre, chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa di
. Controparte_2
Alla prima udienza di comparizione, l'opponente , insistendo nel Parte_1
disconoscimento, ha eccepito l'improcedibilità della domanda avanzata dalla società
opposta per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
La ha insistito nella richiesta di autorizzazione alla chiamata in Controparte_1
causa del terzo.
Nonostante l'avvenuta autorizzazione, tuttavia la società opposta non ha ottemperato al relativo onere.
pagina 3 di 7 La causa, posta una prima volta in decisione, è stata rimessa sul ruolo per l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, che veniva espletata con esito negativo;
quindi,
è stata nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione è infondata e va respinta.
L'opposizione a decreto ingiuntivo determina la nascita di un normale procedimento di cognizione, nella quale fase, successiva al procedimento monitorio, il ricorrente ex art. 633 e ss. c. p. c., convenuto in senso formale assume la qualità di attore in senso sostanziale, con conseguente applicazione delle normali regole sulla ripartizione dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 9579 del 2000 e n. 2765 del 1992).
Pertanto, non si realizza affatto l'inversione nella posizione delle parti, essendo il ricorrente onerato a fornire la prova del diritto di credito per la soddisfazione del quale ha agito nella fase a cognizione sommaria.
Ciò comporta che la valutazione delle prove si debba basare non più e non solo sulle condizioni dettate dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sull'esistenza del pretesa creditoria, riguardata nel suo complesso (cfr. Cass. n. 9927 del 2004).
Il ricorrente assolve al proprio onere probatorio, dimostrando il diritto di credito vantato nei confronti del debitore nel suo preciso ammontare con la produzione del contratto di finanziamento, dell'estratto conto e del piano di ammortamento: nello stesso appaiono registrate tutte le movimentazioni e l'ultimo saldo, così come a seguito delle stesse si è
determinato.
pagina 4 di 7 Nel caso di specie, tenuto conto dell'art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione,
deve ritenersi pacifica l'esistenza del contratto di finanziamento n. 85708, avente ad oggetto un prestito personale, parzialmente rimborsato, con capitale residuo non rimborsato pari ad € 5.536,55, come emerge dalle risultanze documentali.
L'unico motivo di opposizione dedotto dal sig. è rappresentato dal Pt_1
disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento in questione,
apparentemente riconducibili allo stesso.
Va rammentato che, secondo l'indirizzo consolidato e costante della giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. Cass.: n. 2242 del 1972, n. 18768 del 2004, n. 3690 del 2006,
n. 22460 del 2017; Trib. Perugia del 2014, Trib. Benevento, del 2018, Trib. Verona del
2017, Trib. Matera del 2015, Trib. Cremona del 1989; Trib. Pordenone del 2009) il disconoscimento di una scrittura privata non può essere esperito nei confronti di un contratto parzialmente eseguito. Poiché l'esecuzione, seppur parziale, di un contratto ne produce il riconoscimento tacito, quando lo stesso abbia avuto un principio d'esecuzione da parte del debitore.
Il pagamento di alcune rate del finanziamento, costituisce una tipica ipotesi di esecuzione volontaria parziale del contratto di finanziamento, che avendo avuto un principio di esecuzione produce il riconoscimento tacito del documento contrattuale e delle sottoscrizioni apposte su di esso, escludendo così la necessità di procedere alla sua verificazione e rendendo privo di effetti il disconoscimento operato in sede giudiziale,
avendo l'opponente, seppur parzialmente, onorato il debito assunto con la società finanziaria.
pagina 5 di 7 Per cui la parte che intenda avvalersi del documento, a seguito dell'avvenuto disconoscimento fatto in sede giudiziale della scrittura privata, non è neppure tenuta a proporre l'istanza di verificazione: infatti, il riconoscimento della scrittura privata può
essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale.
Tale riconoscimento anche se tacito rende inammissibile il disconoscimento della scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., incompatibile e logicamente inconciliabile con il riconoscimento compiuto.
Infatti, il riconoscimento, espresso o tacito, se effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c.
ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio.
Ne consegue che la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato,
legittimamente disconoscere la scrittura privata prodotta e fatta valere contro di lei,
ostando a ciò il limite di cui all'art. 2732 c.c., che vieta la revoca della confessione.
Nella specie, è da rilevare la sussistenza di una richiesta di finanziamento corredata da un'esaustiva documentazione intestata al signor tra cui documenti di Pt_1
riconoscimento, dichiarazione dei redditi e ulteriori certificazioni, la cui natura personalissima presuppone una consegna diretta del signor in favore Pt_1
dell'intermediaria finanziaria;
e soprattutto il parziale adempimento dell'obbligazione assunta dal contraente, con regolare pagamento delle rate concordate, non solo pagina 6 di 7 attraverso addebito in conto corrette bancario indicato in contratto, bensì attraverso vaglia postale e bonifici bancari come emerge dall'estratto conto.
Restano assorbite o non rilevanti o contraddette da quanto risultante dagli atti prodotti in giudizio o non provate le ulteriori eccezioni di merito e preliminari.
La regolazione delle spese sì effettua in applicazione del principio di soccombenza, che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri indicati dalla normativa di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Siracus, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 816/2021 emesso dal Tribunale
di Siracusa l'11 maggio 2021, che conferma integralmente e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2) Condanna gli opponenti verso l'opposta al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in € 3.397.00, oltre rimborso spese generali ed Iva e Cap come per legge;
Così deciso in Siracusa, il 12 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
pagina 7 di 7