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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/12/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
619/ 2024 r.g.a.c.c.
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 15.12.2025
Alle ore 09.55, con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa viene chiamato il Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. VINCENZO OPERAMOLLA in sostituzione dell' avv. ROSA Controparte_1
FERRERI.
È presente per l'avv. ANTONELLO SCARIMBOLO in sostituzione dell' avv. FRANCESCO CP_2
LE NOCI.
Il Giudice
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. OPERAMOLLA precisa le conclusioni riportandosi ai motivi di appello reiterati nelle note conclusive autorizzate e ne chiede l'accoglimento in riforma della sentenza di primo grado.
L'avv. SCARIMBOLO precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti i propri scritti e nelle note conclusive autorizzate e chiede il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani,15.12.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica in funzione di giudice di appello, dott.ssa Roberta Picardi,
all'udienza del 15.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 619/2024 del Ruolo Generale
tra
1 rappresentato e difeso per mandato alle liti in atti dall'avv. Rosa Ferreri presso il cui Controparte_1
studio in Trani alla via Tasselgardo n.7 è elettivamente domiciliato
-appellante-
e ocietà con Socio Unico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come CP_2
da procura alle liti in atti dall'avv. Francesco Le Noci ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio legale in Manfredonia (Fg) alla via Pasubio n. 1/A
-convenuta-
OGGETTO: “appello a sentenza del giudice di Pace”
CONCLUSIONI: come da verbale dell'odierna udienza, di cui la presente sentenza è parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado dinanzi all'ufficio del GdP di Tani,
[...]
– premesso che il 16.5.2020 in Trani sulla rampa di accesso alla S.S. 16 Bis in direzione Foggia CP_1
allo svincolo Trani Centro, la motocicletta LE SO targata DL01532, di proprietà di
[...]
, ma condotta da , per la presenza di sottile pietrisco non visibile poiché dello stesso CP_1 CP_3
colore dell'asfalto, perdeva aderenza sulla sede stradale, cadendo e riportando gravi danni meccanici documentati in atti;
che la dinamica del sinistro ha trovato riscontro nella relazione di servizio redatta da agenti della Polstrada;
che la responsabilità per i danni materiali subiti dal mezzo deve ascriversi all'ente custode della strada per difetto di manutenzione della sede stradale interessata dalla presenza di sottile pietrisco e breccia sulla rampa di immissione posizionata in curva e salita;
che pertanto è CP_2
responsabile per i danni subiti ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c.- tutto quanto premesso, ha convenuto in giudizio : < 1) accertare la responsabilità dell ai sensi degli artt. 2043 e Controparte_4 CP_2
2051 c.c. per omessa manutenzione della sede stradale in relazione alla caduta della moto tg. DL01532 in
Trani sulla rampa della S.S. 16 bis il 16.5.2020 e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni da quantificarsi a mezzo C.T.U. in euro 1.050,00 o nella diversa somma dovuta secondo equità e giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
2) condannare al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in CP_2
2 favore del procuratore antistatario>.
Dichiarata la contumacia di di poi costituitasi in giudizio con comparsa del 12.10.2022 in CP_2
persona del l.r.p.t., la convenuta deduceva l'infondatezza della domanda sfornita di prova per mancanza di elementi sufficienti a ricostruire la dinamica del sinistro come riportato dai verbalizzanti nella relazione di servizio;
che il sinistro era senz'altro imputabile alla condotta di guida imprudente del;
che in CP_3
subordine, avrebbe dovuto essere dichiarato il concorso di colpa del conducente ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
che difetta la prova del danno.
Istruito il giudizio mediante prova testimoniale con l'agente verbalizzante, , rigettata la CP_5
richiesta di ctu, il Giudice di Pace di Trani pronunciando la sentenza n.19/2024 del 10.1.2024, notificata il
24.1.2024, a definizione del giudizio n.1227/2020 R.G., rigettava la domanda condannando l'attore alla rifusione delle spese di lite.
L'attore con atto di citazione notificato il 19.2.2024, interponeva appello deducendo violazione art. 2697 c.c.
ed erronea valutazione della prova da parte del primo giudice, reiterando le medesime conclusioni del primo grado e chiedendo liquidarsi le spese del doppio grado con distrazione in favore del procuratore antistatario.
in persona del legale rappresentante p.t. si costituiva in giudizio con comparsa del 15.7.2024, CP_2
reiterando le medesime difese svolte in primo grado, deducendo l'infondatezza dell'appello che chiedeva rigettarsi con vittoria delle spese di lite, da liquidare con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Istruito il giudizio mediante acquisizione del fascicolo di promo grado e le produzioni documentali in atti, la causa veniva rinviata per l'odierna discussione con termine per deposito di note conclusive e al termine viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello in esame (sul rilievo officioso della tempestività del gravame, cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del 09/03/2022) in quanto proposto con atto di citazione del 19.2.2024 nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza,
pubblicata il 24.1.2024.
3 Nel merito l'appello è infondato e va per l'effetto confermata la sentenza di primo grado.
Il primo giudice, adeguatamente valutata la documentazione offerta dalle parti e le dichiarazioni testimoniali rese dal teste, , agente giunto sul luogo del sinistro, ha ritenuto non fornita da parte del CP_5 CP_1
la prova della dinamica del sinistro e del nesso causale fra condizioni della strada e caduta del motociclo.
Pacifica la riconducibilità della fattispecie nel paradigma dell'art. 2051 c.c., alla cui previsione l'attore aveva ricondotto la domanda in esame, la oramai consolidata giurisprudenza di legittimità afferma il principio secondo il quale l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile. Questa responsabilità ha natura oggettiva si basa sulla prova di due presupposti: la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa, in quanto esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali. Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione,
ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa.
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato (Cass. civile sez. III, 23/05/2023, n.26142; Cass.
18518/2024). Perché si configuri la responsabilità del custode, il danneggiato è quindi tenuto a dimostrare unicamente: il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia e la signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dal soggetto additato come responsabile. E l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode (Cass. 18/07/2023, n. 20986; Sez. 3 - , Ordinanza n. 33129 del 18/12/2024).
Nella specie, si condivide la valutazione fatta dal primo giudice circa la mancata prova del nesso causale fra
4 cosa nella custodia di e i danni riportati dal motociclo di proprietà dell'appellante 8condotto da CP_2
). CP_3
L'attore nell'atto di citazione aveva genericamente dedotto che fosse caduto dalla CP_3
motocicletta LE SO targata DL01532 sulla rampa di accesso alla S.S. 16 Bis in direzione Foggia
allo svincolo Trani Centro, per la presenza di sottile pietrisco sull'asfalto, non visibile poiché dello stesso colore del manto stradale.
La dinamica della caduta non è stata specificata nei successivi, mentre nel rapporto di intervento della polizia municipale (allegato al fascicolo di primo grado, pag. 10), si legge che il ha riferito ai verbalizzanti CP_1
giunti sul luogo del sinistro di essere caduto per la presenza di pietrisco in corrispondenza del lato sinistro della curva della rampa di accesso alla SS 16 bis direzione Foggia e di aver spostato la motocicletta dalla posizione statica post sinistro.
Al rapporto di intervento sono allegate due fotografie scattate dai verbalizzanti che ritraggono il punto in cui a detta del sarebbe avvenuta la caduta: ovvero il lato sinistro della curva della rampa. CP_1
Dalla fotografia scattata dai verbalizzanti si evince che il brecciolino è presente a sinistra sul tratto delimitato dalla linea bianca continua, mentre il resto della careggiata si presenta libera da detriti.
I verbalizzanti dopo aver dato atto della presenza di sottile pietrisco sul lato sinistro della rampa, hanno concluso che in mancanza di tracce di frenata, di segni sull'asfalto e risultando il mezzo già spostato, non fosse possibile ricostruire la dinamica della caduta del dalla motocicletta. CP_1
Il teste , agente di polizia municipale accorso sul luogo del sinistro, escusso come teste, ha CP_5
confermato la presenza del pietrisco sottile dello stesso colore scuro dell'asfalto anche su parte della carreggiata destinata alla circolazione, ma a parte la considerazione che tanto non risulta dalla fotografia dal medesimo scattata e che non potendosi accertare il punto esatto della caduta, la circostanza è priva di rilievo scorgendosi nella fotografia una parte di asfalto più chiara, priva di detriti, in ogni caso vi è assoluta incertezza sulla reale dinamica del sinistro occorso al conducente, . CP_3
Il primo giudice, quindi, facendo buon governo delle norme sull'onere della prova, in mancanza di prova che la caduta dalla motocicletta sia stata determinata dalle condizioni della strada nella custodia di ha CP_2
5 rigettato la domanda.
La decisione è corretta e va confermata a tanto conseguendo il rigetto dell'appello.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore di CP_2
dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza dell'appellante.
Poiché l'appello è rigettato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla
L. n. 228 del 2012, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1- bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –
definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 619/2024 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2. condanna alla rifusione in favore di e per essa del difensore dichiaratosi Controparte_1 CP_2
antistatario delle spese di lite, che liquida in € 662,00 oltre rimborso per compenso di avvocato,
;forfetario spese generali nella misura del 15%, cpa ed Iva come per legge
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l.
24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trani, 15.12.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
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Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 15.12.2025
Alle ore 09.55, con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa viene chiamato il Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. VINCENZO OPERAMOLLA in sostituzione dell' avv. ROSA Controparte_1
FERRERI.
È presente per l'avv. ANTONELLO SCARIMBOLO in sostituzione dell' avv. FRANCESCO CP_2
LE NOCI.
Il Giudice
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. OPERAMOLLA precisa le conclusioni riportandosi ai motivi di appello reiterati nelle note conclusive autorizzate e ne chiede l'accoglimento in riforma della sentenza di primo grado.
L'avv. SCARIMBOLO precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti i propri scritti e nelle note conclusive autorizzate e chiede il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani,15.12.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica in funzione di giudice di appello, dott.ssa Roberta Picardi,
all'udienza del 15.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 619/2024 del Ruolo Generale
tra
1 rappresentato e difeso per mandato alle liti in atti dall'avv. Rosa Ferreri presso il cui Controparte_1
studio in Trani alla via Tasselgardo n.7 è elettivamente domiciliato
-appellante-
e ocietà con Socio Unico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come CP_2
da procura alle liti in atti dall'avv. Francesco Le Noci ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio legale in Manfredonia (Fg) alla via Pasubio n. 1/A
-convenuta-
OGGETTO: “appello a sentenza del giudice di Pace”
CONCLUSIONI: come da verbale dell'odierna udienza, di cui la presente sentenza è parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado dinanzi all'ufficio del GdP di Tani,
[...]
– premesso che il 16.5.2020 in Trani sulla rampa di accesso alla S.S. 16 Bis in direzione Foggia CP_1
allo svincolo Trani Centro, la motocicletta LE SO targata DL01532, di proprietà di
[...]
, ma condotta da , per la presenza di sottile pietrisco non visibile poiché dello stesso CP_1 CP_3
colore dell'asfalto, perdeva aderenza sulla sede stradale, cadendo e riportando gravi danni meccanici documentati in atti;
che la dinamica del sinistro ha trovato riscontro nella relazione di servizio redatta da agenti della Polstrada;
che la responsabilità per i danni materiali subiti dal mezzo deve ascriversi all'ente custode della strada per difetto di manutenzione della sede stradale interessata dalla presenza di sottile pietrisco e breccia sulla rampa di immissione posizionata in curva e salita;
che pertanto è CP_2
responsabile per i danni subiti ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c.- tutto quanto premesso, ha convenuto in giudizio : < 1) accertare la responsabilità dell ai sensi degli artt. 2043 e Controparte_4 CP_2
2051 c.c. per omessa manutenzione della sede stradale in relazione alla caduta della moto tg. DL01532 in
Trani sulla rampa della S.S. 16 bis il 16.5.2020 e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni da quantificarsi a mezzo C.T.U. in euro 1.050,00 o nella diversa somma dovuta secondo equità e giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
2) condannare al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in CP_2
2 favore del procuratore antistatario>.
Dichiarata la contumacia di di poi costituitasi in giudizio con comparsa del 12.10.2022 in CP_2
persona del l.r.p.t., la convenuta deduceva l'infondatezza della domanda sfornita di prova per mancanza di elementi sufficienti a ricostruire la dinamica del sinistro come riportato dai verbalizzanti nella relazione di servizio;
che il sinistro era senz'altro imputabile alla condotta di guida imprudente del;
che in CP_3
subordine, avrebbe dovuto essere dichiarato il concorso di colpa del conducente ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
che difetta la prova del danno.
Istruito il giudizio mediante prova testimoniale con l'agente verbalizzante, , rigettata la CP_5
richiesta di ctu, il Giudice di Pace di Trani pronunciando la sentenza n.19/2024 del 10.1.2024, notificata il
24.1.2024, a definizione del giudizio n.1227/2020 R.G., rigettava la domanda condannando l'attore alla rifusione delle spese di lite.
L'attore con atto di citazione notificato il 19.2.2024, interponeva appello deducendo violazione art. 2697 c.c.
ed erronea valutazione della prova da parte del primo giudice, reiterando le medesime conclusioni del primo grado e chiedendo liquidarsi le spese del doppio grado con distrazione in favore del procuratore antistatario.
in persona del legale rappresentante p.t. si costituiva in giudizio con comparsa del 15.7.2024, CP_2
reiterando le medesime difese svolte in primo grado, deducendo l'infondatezza dell'appello che chiedeva rigettarsi con vittoria delle spese di lite, da liquidare con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Istruito il giudizio mediante acquisizione del fascicolo di promo grado e le produzioni documentali in atti, la causa veniva rinviata per l'odierna discussione con termine per deposito di note conclusive e al termine viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello in esame (sul rilievo officioso della tempestività del gravame, cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del 09/03/2022) in quanto proposto con atto di citazione del 19.2.2024 nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza,
pubblicata il 24.1.2024.
3 Nel merito l'appello è infondato e va per l'effetto confermata la sentenza di primo grado.
Il primo giudice, adeguatamente valutata la documentazione offerta dalle parti e le dichiarazioni testimoniali rese dal teste, , agente giunto sul luogo del sinistro, ha ritenuto non fornita da parte del CP_5 CP_1
la prova della dinamica del sinistro e del nesso causale fra condizioni della strada e caduta del motociclo.
Pacifica la riconducibilità della fattispecie nel paradigma dell'art. 2051 c.c., alla cui previsione l'attore aveva ricondotto la domanda in esame, la oramai consolidata giurisprudenza di legittimità afferma il principio secondo il quale l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile. Questa responsabilità ha natura oggettiva si basa sulla prova di due presupposti: la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa, in quanto esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali. Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione,
ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa.
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato (Cass. civile sez. III, 23/05/2023, n.26142; Cass.
18518/2024). Perché si configuri la responsabilità del custode, il danneggiato è quindi tenuto a dimostrare unicamente: il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia e la signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dal soggetto additato come responsabile. E l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode (Cass. 18/07/2023, n. 20986; Sez. 3 - , Ordinanza n. 33129 del 18/12/2024).
Nella specie, si condivide la valutazione fatta dal primo giudice circa la mancata prova del nesso causale fra
4 cosa nella custodia di e i danni riportati dal motociclo di proprietà dell'appellante 8condotto da CP_2
). CP_3
L'attore nell'atto di citazione aveva genericamente dedotto che fosse caduto dalla CP_3
motocicletta LE SO targata DL01532 sulla rampa di accesso alla S.S. 16 Bis in direzione Foggia
allo svincolo Trani Centro, per la presenza di sottile pietrisco sull'asfalto, non visibile poiché dello stesso colore del manto stradale.
La dinamica della caduta non è stata specificata nei successivi, mentre nel rapporto di intervento della polizia municipale (allegato al fascicolo di primo grado, pag. 10), si legge che il ha riferito ai verbalizzanti CP_1
giunti sul luogo del sinistro di essere caduto per la presenza di pietrisco in corrispondenza del lato sinistro della curva della rampa di accesso alla SS 16 bis direzione Foggia e di aver spostato la motocicletta dalla posizione statica post sinistro.
Al rapporto di intervento sono allegate due fotografie scattate dai verbalizzanti che ritraggono il punto in cui a detta del sarebbe avvenuta la caduta: ovvero il lato sinistro della curva della rampa. CP_1
Dalla fotografia scattata dai verbalizzanti si evince che il brecciolino è presente a sinistra sul tratto delimitato dalla linea bianca continua, mentre il resto della careggiata si presenta libera da detriti.
I verbalizzanti dopo aver dato atto della presenza di sottile pietrisco sul lato sinistro della rampa, hanno concluso che in mancanza di tracce di frenata, di segni sull'asfalto e risultando il mezzo già spostato, non fosse possibile ricostruire la dinamica della caduta del dalla motocicletta. CP_1
Il teste , agente di polizia municipale accorso sul luogo del sinistro, escusso come teste, ha CP_5
confermato la presenza del pietrisco sottile dello stesso colore scuro dell'asfalto anche su parte della carreggiata destinata alla circolazione, ma a parte la considerazione che tanto non risulta dalla fotografia dal medesimo scattata e che non potendosi accertare il punto esatto della caduta, la circostanza è priva di rilievo scorgendosi nella fotografia una parte di asfalto più chiara, priva di detriti, in ogni caso vi è assoluta incertezza sulla reale dinamica del sinistro occorso al conducente, . CP_3
Il primo giudice, quindi, facendo buon governo delle norme sull'onere della prova, in mancanza di prova che la caduta dalla motocicletta sia stata determinata dalle condizioni della strada nella custodia di ha CP_2
5 rigettato la domanda.
La decisione è corretta e va confermata a tanto conseguendo il rigetto dell'appello.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore di CP_2
dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza dell'appellante.
Poiché l'appello è rigettato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla
L. n. 228 del 2012, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1- bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –
definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 619/2024 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2. condanna alla rifusione in favore di e per essa del difensore dichiaratosi Controparte_1 CP_2
antistatario delle spese di lite, che liquida in € 662,00 oltre rimborso per compenso di avvocato,
;forfetario spese generali nella misura del 15%, cpa ed Iva come per legge
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l.
24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trani, 15.12.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
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