Sentenza 5 novembre 2025
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Quesito con risposta a cura di Mariarosa Cristofaro e Luigi Cortellino Il padre che per sua volontà riconosce il figlio dopo anni non può automaticamente pretendere l'aggiunta del proprio cognome a quello materno, ovvero ottenere l'affidamento condiviso del minore di cui si è disinteressato e di cui non si è occupato economicamente per anni. Il giudice chiamato a pronunciarsi su tali istanze dovrà provvedere in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole. – Cass., sez. II, 26 agosto 2025, n. 23905 (Riconoscimento del padre e cognome paterno). Nel caso di specie la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito all'attribuzione del cognome al figlio naturale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 05/11/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 495/2024 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettiv.te domiciliato in Via S. Giovanni Bosco
30, Messina, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Marchese che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente in riassunzione, contro
(c.f. ) e (c.f. CP_1 CodiceFiscale_1 CP_2 [...]
), entrambi elettiv.te domiciliati in Piazzale Gerbetto 6, C.F._2
Como, presso lo studio dell'Avv. Paolo Borsani che li rappresenta e difende per procura in atti,
(c.f. ) e Controparte_3 CodiceFiscale_3 Controparte_4
(c.f. ), entrambe elettiv.te domiciliate in Via San CodiceFiscale_4
Sebastiano 23, Messina, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Ruggeri che le rappresenta e difende per procura in atti, resistenti,
Curatela dell'eredità giacente di , in persona del curatore Persona_1
Avv. Stella Tedesco,
1 (p.i. ), in persona del Controparte_5 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, tornata in bonis a seguito della chiusura del relativo fallimento;
resistenti contumaci, avente ad oggetto: altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
(giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 5506/24 R.S.; appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 384/09 R.S.).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 30 maggio 2024 il
[...]
ha riassunto ex art. 392 c.p.c. il giudizio promosso Parte_1 contro e , e , quali aventi CP_4 Controparte_3 CP_2 CP_1 causa di , la curatela dell'eredità giacente di , Persona_1 Persona_1 nonché la tornata in bonis. Controparte_5
Con atto di citazione notificato in data 29 novembre 2005 il
[...]
aveva citato innanzi al Tribunale di Messina Caterina, Parte_1
e ; premesso che questi ultimi erano proprietari di CP_3 Persona_1 un terreno molto scosceso, sito nel Comune di Messina, in catasto al fg. 2 part. 1010 e 82, confinante con l'area condominiale, il Condominio lamentava la presenza di smottamenti e fenomeni franosi del terreno con caduta di massi sulle aree condominiali. Chiedeva, pertanto, la condanna dei all'esecuzione Per_1 delle opere necessarie per la messa in sicurezza del terreno nonché al risarcimento dei danni subiti dal . Parte_1
, e , costituendosi, eccepivano la loro CP_4 CP_3 Persona_1 carenza di legittimazione passiva atteso che i fenomeni franosi lamentati dal erano imputabili alla cattiva esecuzione dei lavori di realizzazione Parte_1 del da parte della società costruttrice del complesso Parte_1 CP_5 edilizio, che aveva eseguito lo sbancamento del costone alterandone l'equilibrio idrogeologico. Rilevavano, inoltre, che con sentenza n. 238/96 R.S., nel giudizio promosso dal contro la il Parte_1 Controparte_5
Tribunale di Messina aveva condannato la società convenuta all'esecuzione di opere nella scarpata retrostante il complesso edilizio, opere la cui mancata
2 realizzazione aveva cagionato la situazione di pericolo dedotta dal . Parte_1
Evidenziavano che i lavori di messa in sicurezza del costone avrebbero comunque interessato anche aree di proprietà di terzi estranei al giudizio.
Chiamata in causa la quest'ultima rimaneva contumace. CP_5
Il Tribunale di Messina, con sentenza n. 1614/09 R.S., accoglieva la domanda del e condannava , e ad Parte_1 Per_1 CP_4 Controparte_3 eseguire i lavori sul costone di loro proprietà indicati a pag. 25 e 26 della relazione depositata dal c.t.u., rigettava la richiesta risarcitoria formulata dal e condannava i al pagamento delle spese processuali. Parte_1 Per_1
Avverso tale sentenza proponevano appello i;
il , Per_1 Parte_1 costituendosi, proponeva appello incidentale condizionato.
La Corte d'Appello di Messina, con sentenza n. 673/18 R.S., dichiarava inammissibile l'appello incidentale condizionato proposto dal , Parte_1 accoglieva parzialmente l'appello proposto dai , riconoscendo un concorso Per_1 di responsabilità delle parti in causa in ordine alla situazione di pericolo riscontrata sui luoghi nella misura del 10% in capo ai e del 90% in capo al Per_1
In riforma della sentenza impugnata, pertanto, dichiara(va) il Parte_1
titolare del diritto di provvedere alla Parte_1 messa in sicurezza della scarpata che sovrasta il predetto Complesso edilizio, anche nella parte in proprietà dei RM , regolando poi le spese dei due Per_1 gradi di giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Parte_1
e costituendosi, hanno proposto ricorso CP_4 Controparte_3 incidentale.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5506/24 R.S., ha rigettato il primo motivo di ricorso principale svolto dal , con il quale quest'ultimo Parte_1 aveva dedotto l'erroneità della declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale;
ha accolto il secondo ed il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale.
Ha, inoltre, rigettato il primo motivo di ricorso incidentale proposto da CP_3
e , con il quale queste ultime avevano eccepito la non
[...] Controparte_4 integrità del contraddittorio non essendo stati chiamati in causa i proprietari di
3 tutte le aree interessate dai lavori oggetto di causa;
ha rigettato anche il terzo motivo di ricorso incidentale, nella parte in cui le avevano chiesto Per_1 accertarsi l'opponibilità nei loro confronti della sentenza n. 238/96 R.S. che aveva affermato la responsabilità della CP_6
[... S.C., per quanto qui di rilievo, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'Appello aveva omesso di accertare una eventuale responsabilità dei , quali proprietari della scarpata sovrastante il complesso Per_1 condominiale, per fenomeni franosi verificatisi successivamente alla sentenza del
Tribunale di Messina n. 238/96 R.S. che aveva affermato la responsabilità della
ciò perché, come affermato dalla S.C., non poteva escludersi il CP_5 concorso o la configurabilità di una nuova responsabilità in capo ai , Per_1 quali comproprietari della zona di costone insistente sulle particelle in precedenza richiamate, in dipendenza dei nuovi fenomeni franosi provenienti da tale zona (e indirizzatisi verso l'area condominiale), rispetto ai quali sarebbe stato necessario accertare il nesso eziologico e, di conseguenza, nel caso di rilevata sussistenza dello stesso, gli effetti dannosi e le modalità per
l'eliminazione della situazione di pericolo, oltre a determinare l'eventuale risarcimento pecuniario. La S.C. ha evidenziato che la Corte d'Appello, in maniera apodittica e immotivata, aveva ritenuto la sussistenza di un concorso di responsabilità tra i per aver tollerato una situazione che ha reso instabile Per_1 il promontorio roccioso (pag. 9 sent. della Corte d'Appello) ed il Parte_1 che, pur munito di un titolo esecutivo nei confronti della per CP_5 ottenere la messa in sicurezza del costone, era rimasto inerte per lungo tempo, senza considerare anche che gran parte del promontorio da mettere in sicurezza era di piena ed esclusiva disponibilità del (pag. 9 sent. della Corte Parte_1
d'Appello). Anche la percentuale di responsabilità ascritta al (90%) Parte_1 ed ai (10%) era stata determinata senza alcun supporto probatorio. Per_1
La S.C. ha rilevato che erroneamente la Corte d'Appello aveva accertato il diritto del “di provvedere alla messa in sicurezza della scarpata Parte_1 sovrastante il suo complesso edilizio “anche nella parte in proprietà dei RM
”, senza valorizzare il comportamento illecito di questi ultimi riguardante Per_1
(per quanto innanzi evidenziato) la formazione di successivi movimenti franosi
4 provenienti dalla loro proprietà “a monte”, per la cui messa in sicurezza non si erano attivati, donde la configurabilità, in capo agli stessi, di una condotta omissiva, quantomeno colposa, foriera di conseguenze dannose per il
(pag. 16 sent. Cass. n. 5506/24). Parte_1
Con l'atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c. il ha chiesto, alla luce Parte_1 della pronuncia della S.C., la conferma della sentenza n. 1614/09 R.S. emessa dal
Tribunale di Messina, con rigetto dell'appello proposto dai formulando Per_1 poi ulteriori domande subordinate che, per brevità, non si trascrivono in quanto, come precisato dallo stesso , non più oggetto del presente giudizio di Parte_1 rinvio (pag. 34 atto di citazione).
e , costituendosi, hanno riproposto il secondo CP_4 Controparte_3 motivo di ricorso incidentale (dichiarato assorbito dalla con il quale CP_7 rilevavano che le opere da eseguire sul costone di loro proprietà erano a servizio esclusivo del configurando quindi delle servitù a favore delle aree Parte_1 condominiali il cui onere non poteva che gravare sul stesso ai sensi Parte_1 dell'art. 1069 c.c.; hanno poi riproposto anche il terzo motivo di ricorso incidentale nella parte non espressamente rigettata dalla ribadendo che da CP_7 tutti gli accertamenti peritali inerenti ai luoghi non era mai emersa una responsabilità a carico dei , i quali peraltro avrebbero potuto eseguire Per_1 ordinarie opere di manutenzione del terreno ma non di trasformazione dello stesso con opere di bonifica eccessivamente onerose anche rispetto al valore delle particelle coinvolte.
e hanno poi evidenziato l'intervenuta pronuncia CP_4 Controparte_3 tra le parti della sentenza n. 2021/22 R.S. del Tribunale di Messina, ormai passata in giudicato, con la quale era stata esclusa ogni responsabilità in capo ai Per_1 quali proprietari del terreno soprastante il complesso condominiale, dovendo le frane e gli smottamenti verificatisi nel 2011 imputarsi alla mancata esecuzione dei lavori da parte della nella predetta Controparte_5 sentenza era stata altresì accertata l'impossibilità tecnica da parte dei di Per_1 effettuare i lavori di messa in sicurezza del costone…atteso che i suddetti interventi avrebbero dovuto riguardare anche parti della montagna non di proprietà dei (pag. 20 sent. n. 2021/22 R.S.). Anche altre Parte_2
5 pronunce intervenute tra singoli condomini del Parte_1 ed i avevano escluso la responsabilità di questi ultimi,
[...] Per_1 dovendo gli smottamenti imputarsi alla cattiva esecuzione dei lavori di realizzazione del complesso ed alla omessa esecuzione delle opere CP_8 di contenimento della scarpata da parte della (Cass. n. 22877/15 e CP_5
Corte d'Appello Messina n. 764/19; Corte d'Appello Messina n. 372/20). Le
hanno infine rilevato che la S.C. aveva demandato al giudice del rinvio Per_1 ogni accertamento sulla eventuale responsabilità dei per eventi franosi Per_1 successivi al 1996, responsabilità comunque esclusa da tutte le pronunce sopra richiamate.
e hanno, inoltre, evidenziato di non essere più CP_4 Controparte_3 proprietarie del terreno oggetto di causa, per averlo donato, ancor prima della pronuncia del Tribunale, alla madre successivamente Persona_2 deceduta e della quale non avevano accettato l'eredità, dovendo quindi nel giudizio essere convenuta la curatela dell'eredità giacente della Per_2
La sentenza n. 1111/13 R.S. con la quale il Tribunale di Messina aveva revocato la donazione delle partt. 1010 e 82 oggetto di causa da parte di
, e in favore della loro madre Per_1 CP_3 Controparte_4 [...] doveva ritenersi irrilevante atteso che ciò comportava solo Persona_2
l'inopponibilità della donazione al Condominio creditore ma non già la legittimazione passiva dei ad eseguire opere sui terreni in questione. Per_1
Le hanno poi eccepito la carenza di potere rappresentativo in capo Per_1 all'amministratore del , non espressamente autorizzato dall'assemblea Parte_1 condominiale ad agire nel giudizio di rinvio;
hanno, infine, chiesto la cancellazione delle ipoteche iscritte dal Condominio sui beni di loro proprietà.
e si sono costituiti eccependo la propria carenza di CP_1 CP_2 legittimazione passiva, avendo rinunciato all'eredità del padre , Persona_1 circostanza peraltro già nota al Condominio che aveva infatti provveduto a citare anche la curatela dell'eredità giacente di . Persona_1
La curatela dell'eredità giacente di e la Persona_1 [...] non si sono costituite e deve esserne dichiarata la Controparte_5 contumacia.
6 Questioni preliminari
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e , citati in giudizio quali aventi causa del padre CP_1 CP_2 Per_1
, avendo gli stessi rinunciato all'eredità ed essendo già stato nominato un
[...] curatore dell'eredità giacente di , al quale il Condominio ha Persona_1 notificato il ricorso in riassunzione.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva di e CP_4 CP_3
, per avere le stesse donato il terreno oggetto di causa alla madre,
[...] [...]
poi deceduta ed alla cui eredità entrambe hanno rinunciato, è Persona_2 infondata.
L'art. 111 c.p.c. dispone che, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie sicché alcun rilievo può avere la circostanza che le abbiano Per_1 donato le particelle in questione alla loro madre, donazione peraltro revocata dal
Tribunale di Messina all'esito dell'azione revocatoria promossa dal Condominio.
Anche l'eccezione di difetto di autorizzazione dell'assemblea del
[...]
all'amministratore per agire nel presente giudizio deve Parte_1 ritenersi infondata;
ai sensi dell'art. 1130 n. 4 c.c., l'amministratore deve compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio e, ove sia necessario agire in giudizio per la tutela dei beni condominiali, come nel caso di specie, non occorre la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale. In ogni caso, ed il rilievo appare dirimente, la delibera condominiale con la quale si autorizza l'amministratore a promuovere un giudizio vale per tutti i gradi del giudizio stesso e conferisce quindi, implicitamente, la facoltà di proporre ogni genere di impugnazione, compreso il ricorso per cassazione (Cass. Civ. Sez. 3, 2 maggio 2024 n. 11863, che ha dichiarato infondata l'eccezione di inammissibilità del controricorso per cassazione, proposto da un amministratore di condominio la cui legittimazione processuale non era stata mai contestata nei gradi di merito;
conforme Cass. Civ. Sez. 5, 4 febbraio
2010 n. 2584).
7 L'eccezione deve, quindi, essere rigettata, non essendo mai stata eccepita nei precedenti gradi di giudizio il difetto di legittimazione ad agire in capo all'amministratore.
Merito
Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della decisione di appello per motivi di merito costituisce una nuova ed autonoma fase del processo di natura rescissoria, destinata a concludersi con una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, statuisce per la prima volta sulle domande delle parti e non necessita di alcun impulso ulteriore da parte dell'originario appellante, la cui contumacia in quella sede, una volta riassunto il procedimento ad opera dell'interessato, non determina l'improseguibilità dell'appello, né il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. Civ. Sez. 6, 20 aprile 2017 n.
10009); questa Corte, pertanto, è chiamata a pronunciarsi sulle domande formulate dal contro i RM Parte_1 Per_1 nel giudizio di primo grado, alla luce dei principi espressi dalla S.C. nella sentenza n. 5506/24.
La S.C. ha evidenziato che non poteva ritenersi decisiva la circostanza che il non si fosse attivato per azionare il titolo esecutivo nei confronti Parte_1 della ciò perché non poteva escludersi il concorso o la CP_5 configurabilità di una nuova responsabilità in capo ai , quali Per_1 comproprietari della zona di costone insistente sulle particelle in precedenza richiamate, in dipendenza dei nuovi fenomeni franosi provenienti da tale zona (e indirizzatisi verso l'area condominiale), rispetto ai quali sarebbe stato necessario accertare il nesso eziologico e, di conseguenza, nel caso di rilevata sussistenza dello stesso, gli effetti dannosi e le modalità per l'eliminazione della situazione di pericolo, oltre a determinare l'eventuale risarcimento pecuniario.
Al fine di accertare se sia configurabile una nuova responsabilità in capo ai in dipendenza dei nuovi fenomeni franosi provenienti dal terreno di loro Per_1 proprietà, come chiesto dalla S.C., cioè per frane o smottamenti successivi al
1996, data dell'accertamento divenuto definitivo in ordine alla responsabilità della società appaltatrice devono ritenersi decisivi gli accertamenti CP_5
8 tecnici svolti sia in questo giudizio che in altri giudizi promossi da singoli condomini contro i . Per_1
Come costantemente affermato dalla S.C., il giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (Cass. Civ. Sez. 1, 7 maggio 2014 n.
9843); nel caso di specie, i provvedimenti giudiziari e le consulenze tecniche espletate nei vari giudizi (cfr. anche c.t.u. redatta dall'ing. nel giudizio Per_3 iscritto al n. 351/04 R.G.) sono stati allegati agli atti del presente giudizio e, pertanto, sugli stessi le parti hanno potuto ampiamente interloquire.
Ciò posto, si osserva che il Tribunale di Messina, la Corte d'Appello di
Messina ed anche la S.C. hanno avuto modo di pronunciarsi più volte sulla responsabilità dei in relazione agli smottamenti del costone successivi al Per_1
1996 (Cass. n. 22877/15 e Corte d'Appello Messina n. 764/19; Corte d'Appello
Messina n. 372/20); in particolare il Tribunale di Messina, con sentenza n.
2021/22 R.S. ormai passata in giudicato, emessa all'esito di un giudizio al quale ha partecipato anche il , ha escluso ogni responsabilità dei per Parte_1 Per_1 gli smottamenti verificatisi nel 2011, dovendo tutti i movimenti franosi relativi al terreno in questione imputarsi alla cattiva o omessa esecuzione delle opere di realizzazione del complesso condominiale da parte della Controparte_5
[...]
Nella sentenza n. 2021/22 R.S. il Tribunale ha affermato che non si può, tuttavia, non evidenziare che, in tutte le perizie e le consulenze tecniche che nel tempo si sono susseguite, un punto non è mai stato messo in discussione, ovvero la responsabilità della per aver effettuato i lavori CP_9 CP_5 senza rispettare le cautele del caso, anche riguardo alla particolare natura del terreno sul quale i fabbricati avrebbero dovuto insistere (pag. 15 sent.); il
Tribunale ha quindi imputato alle omissioni ed alla cattiva esecuzione dei lavori da parte della la responsabilità anche delle frane verificatesi nel CP_5 mese di marzo 2011.
9 Ciò, peraltro, è emerso in modo chiaro anche dalla c.t.u. redatta dall'ing. Per_4 nel giudizio di primo grado, nella parte in cui il professionista ha precisato che le opere che la avrebbe dovuto eseguire in forza della sentenza n. CP_5
238/96 R.S. erano le medesime opere necessarie per scongiurare il pericolo di ulteriori crolli e la cui omissione ha comportato il verificarsi di eventi franosi anche successivi al 1996. Tali considerazioni sono state condivise anche dal c.t.u. arch. nominato nell'ambito del giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Per_5
Messina R.G. n. 7429/11.
Inoltre, circostanza che non può non ritenersi rilevante, i lavori di messa in sicurezza del costone non potrebbero che riguardare un'ampia striscia di terreno di proprietà condominiale posta a valle del costone sicchè la responsabilità dei deve escludersi anche sotto tale profilo, considerato che l'esecuzione di Per_1 opere solo sul costone di loro proprietà non sarebbe stata idonea a scongiurare il rischio delle frane verificatesi successivamente al 1996.
Nella sentenza n. 2021/22 R.S. il Tribunale di Messina ha affermato che
“anche a voler considerare solo gli odierni convenuti , Parte_3
, e gli unici obbligati Persona_1 Controparte_3 Controparte_4 ad effettuare i lavori di messa in sicurezza del costone, non si può non considerare il fatto che ciò non sarebbe stato tecnicamente possibile, atteso che i suddetti interventi avrebbero dovuto riguardare anche parti della montagna non di proprietà dei – . Ciò è stato accertato in diverse perizie e Per_2 Per_1 provvedimenti giudiziari tra cui la sent. n. 1073/2015 del Tribunale di Messina nella controversia intercorrente tra gli odierni convenuti e la sig.ra Per_6
– proprietaria di un'immobile nel - ed
[...] Parte_1 avente ad oggetto un'altra frana distaccatasi dalla montagna che sovrasta il condominio, la quale aveva danneggiato il suddetto immobile (pag. 20 sent.); il
Tribunale ha quindi concluso, con accertamento ormai passato in giudicato, che non vi è prova che l'esecuzione dei lavori ordinati ai dal giudice di primo Per_1 grado con la sentenza n. 1614/09 R.S., oggetto di impugnazione in questo giudizio, avrebbe realmente potuto risolvere le problematiche del costone in esame. Anzitutto, perché gli odierni convenuti , Parte_3 [...]
, e non avrebbero potuto Per_1 Controparte_3 Controparte_4
10 effettuare da soli gli interventi stabiliti, essendo coinvolte anche proprietà di altri soggetti che, tuttavia, sono rimasti anche loro inerti (compreso lo stesso
, proprietario della parte bassa della Parte_1 scarpata, ossia quella che, secondo tutti i consulenti che nel tempo sono stati coinvolti, avrebbe dovuto essere la parte maggiormente interessata dagli interventi di messa in sicurezza.). Ma soprattutto perché, anche se i Sigg.ri
e la Sig.ra fossero intervenuti - senza coinvolgere i soggetti terzi Per_1 Per_2
– nella parte del costone di loro proprietà (pur tenendo conto delle oggettive e gravi difficoltà di esecuzione, soprattutto per la non facile accessibilità dei luoghi) ciò non avrebbe mai potuto concretamente risolvere in toto le problematiche inerenti la montagna in oggetto e, conseguentemente, far ritenere possibile evitare la frana poi verificatasi a seguito dell'alluvione dell'01.03.2011.
Già sulla base di tali premesse può, quindi, ritenersi non provata la responsabilità degli odierni convenuti , , Parte_3 Persona_1
e per i danni subiti dagli attori in Controparte_3 Controparte_4 occasione della suddetta alluvione (pagg. 22 e ss. sent.).
Avuto riguardo alla verifica demandata a questa Corte d'Appello nel presente giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5506/24 R.S., avente ad oggetto la sussistenza di un nesso eziologico tra una eventuale nuova responsabilità -anche concorrente con quella del ed i Controparte_10 nuovi fenomeni franosi provenienti dalle loro particelle, alla luce delle sentenze sopra richiamate e degli innumerevoli accertamenti tecnici svolti in questo ed in altri giudizi svoltisi tra le medesime parti, tale responsabilità non può che essere esclusa.
Le domande formulate dal nei confronti Parte_1 dei RM devono, pertanto, essere rigettate. Per_1
Deve, infine, ritenersi inammissibile in questa sede l'istanza di cancellazione delle ipoteche iscritte dal sui beni delle in forza della Parte_1 Per_1 sentenza di primo grado, avendo la S.C. precisato che, in virtù del combinato disposto degli artt. 2818 e 2884 cod. civ., la riforma in appello o la cassazione con rinvio della sentenza in base alla quale è stata iscritta ipoteca giudiziale non impongono la cancellazione dell'ipoteca stessa, la quale deve essere eseguita dal
11 conservatore solo quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dall'autorità competente (Cass. Civ. Sez. 3, 26 gennaio 1996 n. 584; Cass. Civ. Sez. 6 - 2, 16 novembre 2021 n. 34574; Cass.
Civ. Sez. 5, 26 gennaio 2018 n. 1992).
Le spese processuali, considerata la complessità degli accertamenti tecnici svolti sui luoghi, necessari per accertare le responsabilità imputabili alle parti coinvolte nella vicenda nel corso degli anni (i RM , il e la Per_1 Parte_1
, visto l'art. 92, 2° comma, c.p.c. (ratione Controparte_5 temporis applicabile), devono interamente compensarsi tra il
[...]
ivi Controparte_11 comprese le spese della c.t.u. espletata nel primo grado di giudizio, da porre a carico delle parti in solido, in ragione di metà a carico del e metà a Parte_1 carico dei RM . Nulla deve disporsi riguardo alla curatela dell'eredità Per_1 giacente di , rimasta contumace. Persona_1
Il Condominio deve, invece, essere condannato al pagamento delle spese del presente grado del giudizio a favore di e citati nella CP_2 CP_1 presente fase quali aventi causa del padre , malgrado la loro Persona_1 rinuncia all'eredità di quest'ultimo fosse circostanza già nota al Condominio ricorrente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio a seguito della sentenza della Corte di
Cassazione n. 5506/24 R.S., così provvede: dichiara il difetto di legittimazione passiva di e di CP_1 [...]
; CP_2 rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di e Controparte_4
; Controparte_3 rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire dell'amministratore del
Parte_1 rigetta le domande formulate dal nei Parte_1 confronti di , e (dell'eredità giacente di) Controparte_4 Controparte_3
; Persona_1
12 condanna il al pagamento, a favore di Parte_1
e , delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € CP_1 CP_2
6.100,00 per compensi (€ 1.260,00 fase studio, € 840,00 fase introduttiva, €
1.850,00 fase trattazione, € 2.150,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali,
CPA e IVA come per legge;
compensa interamente tra le altre parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio;
condanna il e , e l'eredità giacente Parte_1 CP_4 Controparte_3 di al pagamento delle spese di c.t.u., in ragione di metà a carico Persona_1 del e metà a carico dei RM . Parte_1 Per_1
Messina, 30 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott.ssa Vincenza Randazzo)
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