CA
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 6143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6143 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 2888/ 2021, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
LE PA ( ), per mandato in calce all'atto di appello, C.F._1
con il quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo pec:
Email_1
APPELLANTE
E
( , rappresentato e difeso dall'avv. Pellegrino CP_1 C.F._2
CA ( , per mandato in calce all'atto di citazione in C.F._3
primo grado, elettivamente domiciliato alla via Ennio Goduoti, Pal. CP_2
( Email_2
APPELLATO
Conclusioni
Per l'appellante: insiste affinché, previa eventuale rinnovazione della c.t.u. (per
l'ipotesi in cui codesta Corte non ritenesse di decidere la causa sulla base delle preliminari eccezioni di inammissibilità delle domande proposte in primo grado dall , e previa ammissione della prova orale innanzi articolata, accertare e CP_1
dichiarare inammissibili, improponibili, improcedibili e, comunque, rigettare nel merito, perché infondate, le domande proposte in primo grado da solo CP_1
in via gradata e salvo gravame, rideterminare, anche a mezzo c.t.u., l'esatta misura dell'eventuale sconfinamento e la giusta misura del danno da illegittima occupazione, quest'ultima da liquidarsi in misura non superiore ad euro 1.150,00.
In ogni caso, condannare l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, di spese e compenso del doppio grado di giudizio e l'avvocato antistatario al rimborso di quanto versato in virtù della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado.
Per l'appellato: rigettare il proposto appello e confermare la sentenza di primo grado, oltre gli ulteriori interessi e rivalutazione monetaria, anche tenendo conto delle domande riproposte dall'appellato, ai sensi dell'art. 346 cpc.
Rivalsa delle spese con attribuzione anche di questo grado di giudizio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, convenne innanzi al CP_1
Tribunale di Benevento la società “ per sentirla Parte_1
condannare alla restituzione di una pozione di circa 700 mq della particella
1099, fg. 52, di cui assumeva di essere proprietario, deducendo che la stessa era stata abusivamente occupata dalla convenuta.
1.1. Espose di aver venduto e traferito alla società convenuta, con atto per notar del 26 luglio 2003, alcuni apprezzamenti di terreno siti in Benevento Per_1
e che, a seguito di un occasionale sopralluogo, aveva constato che una porzione della particella 1099 —non ricompresa tra quelle alienate alla società
era stata da quest'ultima abusivamente occupata. Precisò di aver CP_3
ricevuto in donazione un appezzamento di terreno, comprensivo della particella 1099 (della superfice totale 5500 mq), dal padre il Persona_2
quale, prima della donazione, aveva stipulato un contratto di locazione della particella 1099 con la signora contratto nel quale egli era poi Tes_1 subentrato, in qualità di erede del locatario, dopo la morte del padre, e d'intesa con la signora aveva poi ridotto a 4000 mq la superfice a lei concessa Tes_1
in affitto.
Aggiunse che la porzione di particella occupata senza titolo dalla società convenuta era, pari a 703,44 mq e che era stata adibita a parcheggio, come aveva appreso, in seguito a richiesta inviata con missiva del 3 maggio 2011, dalla PI LD S.P.A. (attuale affittuaria e detentrice del terreno originariamente locato alla , la quale gli aveva confermato che quella Tes_1
zona era stata adibita a parcheggio dalla senza alcuna Parte_1
autorizzazione.
1.2. Dopo l'inizio delle operazioni peritali, disposte dal giudice di prime cure, si costituì in giudizio la eccependo, in via preliminare, Parte_1
l'illegittimità della CTU, per non avere essa ricevuto la convocazione dell'inizio delle operazioni peritali, evidenziando altresì che il giudice di primo grado aveva incaricato il perito di tentare una conciliazione tra le parti. Nel merito, lamentò l'erroneo svolgimento delle operazioni peritali, ritenendole svolte in modo approssimativo e prive di una opportuna analisi, anche storica, volta a delimitare correttamente le aree. Eccepì, inoltre, l'infondatezza dell'azione di restituzione, per mancanza di un rapporto giuridico tra le parti e, quanto all'azione di rivendicazione, l'inadempimento dell'onere probatorio relativo alla titolarità del bene. Chiese, quindi, di dichiarare inammissibili o infondate nel merito le domande di parte attorea, con vittoria di spese.
1.2. Acquisite le risultanze istruttorie, tra cui la testimonianza dell'attore e la
CTU, all'esito, il Tribunale di Benevento accolse la domanda di e per CP_1
l'effetto condannò il a rilasciare all'attore i 703,44 mq della Parte_1
particella n. 1099 fg. 52, sita in Benevento, c.da Piano Cappelle, illegittimamente detenuta dalla società, nonché al pagamento di € 2.353,89, oltre interessi e rivalutazione in favore di a titolo di indennizzo. Infine, condannò la CP_1
stessa società a rimborsare direttamente in favore dell'avvocato Pellegrino CA, dichiaratosi antistatario, le spese processuali, liquidate in € 5.380,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, oltre al rimborso delle spese di c.t.u.
1.3. Il Giudice ritenne, infatti, pienamente legittima la c.t.u., non rientrando la convocazione da parte del CTU di avvio delle operazioni peritali tra gli atti da notificare ex art. 292 c.p.c. alla parte rimasta contumace. Nel merito, evidenziò che dall'esame degli atti notarili, allegati all'atto di citazione, si evinceva che l'attore non aveva venduto il terreno a corpo, ma aveva indicato precisamente le particelle oggetto della vendita, tra cui non rientrava quella oggetto di causa.
Aggiunse che anche dalle analisi svolte dal CTU era emerso che il
[...]
aveva occupato la porzione di circa 700 mq della particella n. 1099 Parte_1
fg. 52, in assenza di un valido titolo e che, dunque, l'occupazione era da ritenersi abusiva.
§.
2. La sentenza del tribunale di Benevento nr. 967/2021 è stata impugnata dalla la società Parte_1
2.1. L'appellante lamenta: a) l'illegittimità della CTU, per non essere stata convocata dal perito;
b) la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale ordinato la restituzione del terreno, senza avere previamente qualificato le domande attoree, che avrebbero dovute essere dichiarate inammissibili: la prima per assenza di un rapporto giuridico tra le parti, la seconda per difetto di prova della titolarità del terreno;
c) l'infondatezza nel merito delle domande proposte da in quanto nel rogito notarile le parti avevano convenuto che CP_1
''la presente vendita è fatta e accettata a corpo (…)'', sicché doveva ritenersi in essa ricompresa anche la porzione di particella oggetto di causa, delegittimando ogni pretesa restitutoria;
d) l'eccessività dell'importo determinato dal c.t.u., per aver utilizzato il giudice un criterio inadeguato per la determinazione del danno. e) l'illegittimità della pronuncia di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione, in violazione del principio della domanda, non essendovi stata richiesta sul punto da parte dell'attore. f)
l'erroneità della statuizione sul governo delle spese processuali.
2.2. Si è costituito contestando tutto quanto ex adverso dedotto. CP_1
Sostiene, infatti, la piena legittimità delle operazioni peritali svolte dal CTU, in quanto dal combinato disposto degli artt. 90, comma 1, disp. att. c.p.c. e 292
c.p.c. si evince che il consulente d'ufficio è autorizzato a compiere le operazioni peritali anche in assenza della parte contumace, purché compia tutti gli adempimenti previsti nelle già menzionate norme —adempimenti a cui il c.t.u. ha dato pieno riscontro. Inoltre, sostiene che le domande di restituzione e di rivendicazioni, avanzate in primo grado, erano ammissibili e fondate.
Richiamando il corpo dell'atto notarile, infatti, evidenzia che erano stati stipulati due contratti di compravendita: il primo, intercorrente tra la società tesso;
il secondo, intercorrente tra la Società a una Parte_1 CP_1 Parte_1
parte e dall'altra e e che solo Persona_3 Persona_4 Controparte_4
quest'ultimo atto prevedeva una vendita a corpo, mentre il primo atto conteneva la precisa indicazione delle particelle vendute. Inoltre, a sostegno dell'azione di rivendica, richiama l'atto notarile di donazione in suo favore, con il quale dimostra di aver ricevuto il terreno dal padre, che a sua volta era avente causa del proprio padre. Pertanto, ritiene di avere provato la titolarità del bene oggetto rivendica. Ritiene, infine, corretta la liquidazione del danno, così come quantificata dal Tribunale, in quanto il calcolo effettuato dal c.t.u. e adottato dal
Tribunale ha ad oggetto i criteri normalmente utilizzati in caso di occupazione abusiva da parte della PA, quindi criteri pienamente legittimi. Altrettanto corrette afferma siano le statuizioni in merito alla condanna della Società al pagamento degli interessi e rivalutazione, poiché da lui espressamente richiesti.
§.
3. La Corte all'udienza del 25.09.2025, svoltasi in modalità cartolare, con lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 26.09.2025, ha assunto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti (30+20).
L'appello è fondato e va accolto.
3.1. Preliminarmente, va rilevato che è infondata la censura relativa alla mancata convocazione della società da parte del CTU in occasione Parte_1
dello svolgimento delle operazioni peritali, atteso che risulta che il CTU aveva regolarmente depositato in cancelleria il biglietto di comunicazione di avvio delle operazioni peritali. Non aveva, infatti, il CTU alcun obbligo di comunicazione dell'avvio delle operazioni peritali alla parte rimasta volontariamente contumace. La contumacia della parte convenuta, ora appellante, infatti, non avendo quest'ultima eccepito alcun vizio della notificazione dell'atto di citazione, sì da giustificare la propria costituzione tardiva, è imputabile esclusivamente alla stessa, qualificandosi la sua mancata costituzione in giudizio come contumacia volontaria, sicché essa ha giustamente subito le preclusioni maturate al momento della sua costituzione in giudizio.
3.2. Ciò premesso, è invece fondato e va accolto il secondo motivo di gravame, relativo alla qualificazione giuridica della domanda proposta da ed CP_1
alla mancanza di prova della sua fondatezza. infatti, lamentando che la società aveva CP_1 Parte_1
sconfinato, occupando senza nessun titolo una porzione di circa 700 mq del proprio terreno, che affermava non essere stata ricompresa nella vendita di altre particelle intercorsa con la stessa ne ha chiesto Parte_1
alternativamente la restituzione o il rilascio, previo accertamento che la porzione di terreno in questione era di sua proprietà.
Il Giudice di prime, senza previamente qualificare l'azione intrapresa da CP_1
ha accolto la domanda di restituzione.
[...] Tale azione, tuttavia, non poteva trovare accoglimento, in quanto nel CP_1
formulare tale richiesta non ha indicato in virtù di quale titolo da lui posseduto la società fosse tenuta a restituirgli il bene in questione. Parte_1
La domanda di restituzione, infatti, si fonda su un rapporto obbligatorio tra le parti, in virtù del quale insorge in capo al detentore l'obbligo di trasferire il bene detenuto alla controparte. Di conseguenza, tale azione può essere fatta valere al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferimento della cosa che era stata in precedenza volontariamente trasmessa da una parte all'altra; non già, quindi, per ottenere il trasferimento di un bene in possesso di una parte e che non è sorretto da un rapporto obbligatorio.
Invero, il titolo in virtù del quale ha chiesto la restituzione della CP_1
porzione di mq 700 circa della più ampia particella nr. 1099, è costituito dall'affermazione del suo diritto di proprietà sul bene, avallato dalla circostanza che il rogito di vendita, con cui aveva trasferito alla società parte dei Parte_1
suoi terreni, non comprendeva la particella di cui della porzione di 700 mq faceva parte.
A conferma della circostanza che il titolo invocato da a fondamento CP_1
della propria azione fosse il proprio diritto di proprietà, si aggiungono anche le eccezioni da lui sollevate, laddove richiama ancora il rogito di vendita alla società affermando che non poteva ritenersi che egli aveva trasferito Parte_1
all'acquirente anche la porzione di terreno di 700 mq, poiché Parte_1
dall'atto di vendita risultava che la stessa non era stata effettuata a corpo ma con indicazione precisa dei terreni venduti, tra cui non era ricompresa la porzione in questione.
La domanda proposta da andava, dunque, qualificata come azione di CP_1
rivendicazione e non di restituzione. Conseguentemente, come ha giustamente eccepito l'appellante, occorreva che desse la prova del suo diritto di CP_1
proprietà sulla pozione di terreno oggetto di causa. Chi agisce in rivendica, infatti, deve dimostrare il fondamento del suo diritto di proprietà, risalendo nella catena degli acquisti derivativi (onerosi o gratuiti che siano) sino a risalire ad un acquisto a titolo originario, cd. “probatio diabolica”. Non è sufficiente, dunque, il mero richiamo al titolo d'acquisto derivativo (donazione), come ha fatto ben potendo il suo dante causa non essere stato proprietario CP_1
del bene donato. Dal titolo notarile prodotto, infatti, si desume unicamente che ha acquisito quel terreno dal suo dante causa, al quale il bene era CP_1
pervenuto in sede di divisione ereditaria, cioè da un ulteriore atto a titolo derivativa, sia pure mortis causa, mentre è assente qualsiasi prova dell'acquisizione del terreno da parte di detto dante causa o di altro dante causa, nella catena dei trasferimenti, per usucapione o altro modo d'acquisto a titolo originario.
Ne consegue che la domanda, sia che venga qualificata come restitutoria che come revindica, non può essere accolta, per non avere dimostrato il CP_1
titolo in virtù del quale ne ha richiesto la restituzione né quello per cui ha agito in revindica.
3.3. L'accoglimento del secondo motivo di gravame, che conduce al rigetto della domanda proposta da assorbe l'esame degli ulteriori motivi di CP_1
gravame.
§.
4. L'appello va dunque accolto con conseguente necessità di riliquidazione delle spese di lite dell'intero giudizio.
Va, infatti, applicato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché accolga anche in parte il gravame, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. n. 6259/2014).
4.2. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio liquidate come in dispositivo, conformemente ai valori medio-minimi di cui al d.m. 147/22, attesa la semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del tribunale Parte_1
di Benevento nr. 967/2021, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza gravata, rigetta la domanda proposta da CP_1
3. Condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di CP_1
giudizio che liquida, quanto al primo grado in complessivi € 1.600,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15% e, per il grado di appello, in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, con attribuzione al difensore antistatario.
Napoli lì 26.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 2888/ 2021, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
LE PA ( ), per mandato in calce all'atto di appello, C.F._1
con il quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo pec:
Email_1
APPELLANTE
E
( , rappresentato e difeso dall'avv. Pellegrino CP_1 C.F._2
CA ( , per mandato in calce all'atto di citazione in C.F._3
primo grado, elettivamente domiciliato alla via Ennio Goduoti, Pal. CP_2
( Email_2
APPELLATO
Conclusioni
Per l'appellante: insiste affinché, previa eventuale rinnovazione della c.t.u. (per
l'ipotesi in cui codesta Corte non ritenesse di decidere la causa sulla base delle preliminari eccezioni di inammissibilità delle domande proposte in primo grado dall , e previa ammissione della prova orale innanzi articolata, accertare e CP_1
dichiarare inammissibili, improponibili, improcedibili e, comunque, rigettare nel merito, perché infondate, le domande proposte in primo grado da solo CP_1
in via gradata e salvo gravame, rideterminare, anche a mezzo c.t.u., l'esatta misura dell'eventuale sconfinamento e la giusta misura del danno da illegittima occupazione, quest'ultima da liquidarsi in misura non superiore ad euro 1.150,00.
In ogni caso, condannare l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, di spese e compenso del doppio grado di giudizio e l'avvocato antistatario al rimborso di quanto versato in virtù della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado.
Per l'appellato: rigettare il proposto appello e confermare la sentenza di primo grado, oltre gli ulteriori interessi e rivalutazione monetaria, anche tenendo conto delle domande riproposte dall'appellato, ai sensi dell'art. 346 cpc.
Rivalsa delle spese con attribuzione anche di questo grado di giudizio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, convenne innanzi al CP_1
Tribunale di Benevento la società “ per sentirla Parte_1
condannare alla restituzione di una pozione di circa 700 mq della particella
1099, fg. 52, di cui assumeva di essere proprietario, deducendo che la stessa era stata abusivamente occupata dalla convenuta.
1.1. Espose di aver venduto e traferito alla società convenuta, con atto per notar del 26 luglio 2003, alcuni apprezzamenti di terreno siti in Benevento Per_1
e che, a seguito di un occasionale sopralluogo, aveva constato che una porzione della particella 1099 —non ricompresa tra quelle alienate alla società
era stata da quest'ultima abusivamente occupata. Precisò di aver CP_3
ricevuto in donazione un appezzamento di terreno, comprensivo della particella 1099 (della superfice totale 5500 mq), dal padre il Persona_2
quale, prima della donazione, aveva stipulato un contratto di locazione della particella 1099 con la signora contratto nel quale egli era poi Tes_1 subentrato, in qualità di erede del locatario, dopo la morte del padre, e d'intesa con la signora aveva poi ridotto a 4000 mq la superfice a lei concessa Tes_1
in affitto.
Aggiunse che la porzione di particella occupata senza titolo dalla società convenuta era, pari a 703,44 mq e che era stata adibita a parcheggio, come aveva appreso, in seguito a richiesta inviata con missiva del 3 maggio 2011, dalla PI LD S.P.A. (attuale affittuaria e detentrice del terreno originariamente locato alla , la quale gli aveva confermato che quella Tes_1
zona era stata adibita a parcheggio dalla senza alcuna Parte_1
autorizzazione.
1.2. Dopo l'inizio delle operazioni peritali, disposte dal giudice di prime cure, si costituì in giudizio la eccependo, in via preliminare, Parte_1
l'illegittimità della CTU, per non avere essa ricevuto la convocazione dell'inizio delle operazioni peritali, evidenziando altresì che il giudice di primo grado aveva incaricato il perito di tentare una conciliazione tra le parti. Nel merito, lamentò l'erroneo svolgimento delle operazioni peritali, ritenendole svolte in modo approssimativo e prive di una opportuna analisi, anche storica, volta a delimitare correttamente le aree. Eccepì, inoltre, l'infondatezza dell'azione di restituzione, per mancanza di un rapporto giuridico tra le parti e, quanto all'azione di rivendicazione, l'inadempimento dell'onere probatorio relativo alla titolarità del bene. Chiese, quindi, di dichiarare inammissibili o infondate nel merito le domande di parte attorea, con vittoria di spese.
1.2. Acquisite le risultanze istruttorie, tra cui la testimonianza dell'attore e la
CTU, all'esito, il Tribunale di Benevento accolse la domanda di e per CP_1
l'effetto condannò il a rilasciare all'attore i 703,44 mq della Parte_1
particella n. 1099 fg. 52, sita in Benevento, c.da Piano Cappelle, illegittimamente detenuta dalla società, nonché al pagamento di € 2.353,89, oltre interessi e rivalutazione in favore di a titolo di indennizzo. Infine, condannò la CP_1
stessa società a rimborsare direttamente in favore dell'avvocato Pellegrino CA, dichiaratosi antistatario, le spese processuali, liquidate in € 5.380,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, oltre al rimborso delle spese di c.t.u.
1.3. Il Giudice ritenne, infatti, pienamente legittima la c.t.u., non rientrando la convocazione da parte del CTU di avvio delle operazioni peritali tra gli atti da notificare ex art. 292 c.p.c. alla parte rimasta contumace. Nel merito, evidenziò che dall'esame degli atti notarili, allegati all'atto di citazione, si evinceva che l'attore non aveva venduto il terreno a corpo, ma aveva indicato precisamente le particelle oggetto della vendita, tra cui non rientrava quella oggetto di causa.
Aggiunse che anche dalle analisi svolte dal CTU era emerso che il
[...]
aveva occupato la porzione di circa 700 mq della particella n. 1099 Parte_1
fg. 52, in assenza di un valido titolo e che, dunque, l'occupazione era da ritenersi abusiva.
§.
2. La sentenza del tribunale di Benevento nr. 967/2021 è stata impugnata dalla la società Parte_1
2.1. L'appellante lamenta: a) l'illegittimità della CTU, per non essere stata convocata dal perito;
b) la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale ordinato la restituzione del terreno, senza avere previamente qualificato le domande attoree, che avrebbero dovute essere dichiarate inammissibili: la prima per assenza di un rapporto giuridico tra le parti, la seconda per difetto di prova della titolarità del terreno;
c) l'infondatezza nel merito delle domande proposte da in quanto nel rogito notarile le parti avevano convenuto che CP_1
''la presente vendita è fatta e accettata a corpo (…)'', sicché doveva ritenersi in essa ricompresa anche la porzione di particella oggetto di causa, delegittimando ogni pretesa restitutoria;
d) l'eccessività dell'importo determinato dal c.t.u., per aver utilizzato il giudice un criterio inadeguato per la determinazione del danno. e) l'illegittimità della pronuncia di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione, in violazione del principio della domanda, non essendovi stata richiesta sul punto da parte dell'attore. f)
l'erroneità della statuizione sul governo delle spese processuali.
2.2. Si è costituito contestando tutto quanto ex adverso dedotto. CP_1
Sostiene, infatti, la piena legittimità delle operazioni peritali svolte dal CTU, in quanto dal combinato disposto degli artt. 90, comma 1, disp. att. c.p.c. e 292
c.p.c. si evince che il consulente d'ufficio è autorizzato a compiere le operazioni peritali anche in assenza della parte contumace, purché compia tutti gli adempimenti previsti nelle già menzionate norme —adempimenti a cui il c.t.u. ha dato pieno riscontro. Inoltre, sostiene che le domande di restituzione e di rivendicazioni, avanzate in primo grado, erano ammissibili e fondate.
Richiamando il corpo dell'atto notarile, infatti, evidenzia che erano stati stipulati due contratti di compravendita: il primo, intercorrente tra la società tesso;
il secondo, intercorrente tra la Società a una Parte_1 CP_1 Parte_1
parte e dall'altra e e che solo Persona_3 Persona_4 Controparte_4
quest'ultimo atto prevedeva una vendita a corpo, mentre il primo atto conteneva la precisa indicazione delle particelle vendute. Inoltre, a sostegno dell'azione di rivendica, richiama l'atto notarile di donazione in suo favore, con il quale dimostra di aver ricevuto il terreno dal padre, che a sua volta era avente causa del proprio padre. Pertanto, ritiene di avere provato la titolarità del bene oggetto rivendica. Ritiene, infine, corretta la liquidazione del danno, così come quantificata dal Tribunale, in quanto il calcolo effettuato dal c.t.u. e adottato dal
Tribunale ha ad oggetto i criteri normalmente utilizzati in caso di occupazione abusiva da parte della PA, quindi criteri pienamente legittimi. Altrettanto corrette afferma siano le statuizioni in merito alla condanna della Società al pagamento degli interessi e rivalutazione, poiché da lui espressamente richiesti.
§.
3. La Corte all'udienza del 25.09.2025, svoltasi in modalità cartolare, con lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 26.09.2025, ha assunto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti (30+20).
L'appello è fondato e va accolto.
3.1. Preliminarmente, va rilevato che è infondata la censura relativa alla mancata convocazione della società da parte del CTU in occasione Parte_1
dello svolgimento delle operazioni peritali, atteso che risulta che il CTU aveva regolarmente depositato in cancelleria il biglietto di comunicazione di avvio delle operazioni peritali. Non aveva, infatti, il CTU alcun obbligo di comunicazione dell'avvio delle operazioni peritali alla parte rimasta volontariamente contumace. La contumacia della parte convenuta, ora appellante, infatti, non avendo quest'ultima eccepito alcun vizio della notificazione dell'atto di citazione, sì da giustificare la propria costituzione tardiva, è imputabile esclusivamente alla stessa, qualificandosi la sua mancata costituzione in giudizio come contumacia volontaria, sicché essa ha giustamente subito le preclusioni maturate al momento della sua costituzione in giudizio.
3.2. Ciò premesso, è invece fondato e va accolto il secondo motivo di gravame, relativo alla qualificazione giuridica della domanda proposta da ed CP_1
alla mancanza di prova della sua fondatezza. infatti, lamentando che la società aveva CP_1 Parte_1
sconfinato, occupando senza nessun titolo una porzione di circa 700 mq del proprio terreno, che affermava non essere stata ricompresa nella vendita di altre particelle intercorsa con la stessa ne ha chiesto Parte_1
alternativamente la restituzione o il rilascio, previo accertamento che la porzione di terreno in questione era di sua proprietà.
Il Giudice di prime, senza previamente qualificare l'azione intrapresa da CP_1
ha accolto la domanda di restituzione.
[...] Tale azione, tuttavia, non poteva trovare accoglimento, in quanto nel CP_1
formulare tale richiesta non ha indicato in virtù di quale titolo da lui posseduto la società fosse tenuta a restituirgli il bene in questione. Parte_1
La domanda di restituzione, infatti, si fonda su un rapporto obbligatorio tra le parti, in virtù del quale insorge in capo al detentore l'obbligo di trasferire il bene detenuto alla controparte. Di conseguenza, tale azione può essere fatta valere al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferimento della cosa che era stata in precedenza volontariamente trasmessa da una parte all'altra; non già, quindi, per ottenere il trasferimento di un bene in possesso di una parte e che non è sorretto da un rapporto obbligatorio.
Invero, il titolo in virtù del quale ha chiesto la restituzione della CP_1
porzione di mq 700 circa della più ampia particella nr. 1099, è costituito dall'affermazione del suo diritto di proprietà sul bene, avallato dalla circostanza che il rogito di vendita, con cui aveva trasferito alla società parte dei Parte_1
suoi terreni, non comprendeva la particella di cui della porzione di 700 mq faceva parte.
A conferma della circostanza che il titolo invocato da a fondamento CP_1
della propria azione fosse il proprio diritto di proprietà, si aggiungono anche le eccezioni da lui sollevate, laddove richiama ancora il rogito di vendita alla società affermando che non poteva ritenersi che egli aveva trasferito Parte_1
all'acquirente anche la porzione di terreno di 700 mq, poiché Parte_1
dall'atto di vendita risultava che la stessa non era stata effettuata a corpo ma con indicazione precisa dei terreni venduti, tra cui non era ricompresa la porzione in questione.
La domanda proposta da andava, dunque, qualificata come azione di CP_1
rivendicazione e non di restituzione. Conseguentemente, come ha giustamente eccepito l'appellante, occorreva che desse la prova del suo diritto di CP_1
proprietà sulla pozione di terreno oggetto di causa. Chi agisce in rivendica, infatti, deve dimostrare il fondamento del suo diritto di proprietà, risalendo nella catena degli acquisti derivativi (onerosi o gratuiti che siano) sino a risalire ad un acquisto a titolo originario, cd. “probatio diabolica”. Non è sufficiente, dunque, il mero richiamo al titolo d'acquisto derivativo (donazione), come ha fatto ben potendo il suo dante causa non essere stato proprietario CP_1
del bene donato. Dal titolo notarile prodotto, infatti, si desume unicamente che ha acquisito quel terreno dal suo dante causa, al quale il bene era CP_1
pervenuto in sede di divisione ereditaria, cioè da un ulteriore atto a titolo derivativa, sia pure mortis causa, mentre è assente qualsiasi prova dell'acquisizione del terreno da parte di detto dante causa o di altro dante causa, nella catena dei trasferimenti, per usucapione o altro modo d'acquisto a titolo originario.
Ne consegue che la domanda, sia che venga qualificata come restitutoria che come revindica, non può essere accolta, per non avere dimostrato il CP_1
titolo in virtù del quale ne ha richiesto la restituzione né quello per cui ha agito in revindica.
3.3. L'accoglimento del secondo motivo di gravame, che conduce al rigetto della domanda proposta da assorbe l'esame degli ulteriori motivi di CP_1
gravame.
§.
4. L'appello va dunque accolto con conseguente necessità di riliquidazione delle spese di lite dell'intero giudizio.
Va, infatti, applicato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché accolga anche in parte il gravame, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. n. 6259/2014).
4.2. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio liquidate come in dispositivo, conformemente ai valori medio-minimi di cui al d.m. 147/22, attesa la semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del tribunale Parte_1
di Benevento nr. 967/2021, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza gravata, rigetta la domanda proposta da CP_1
3. Condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di CP_1
giudizio che liquida, quanto al primo grado in complessivi € 1.600,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15% e, per il grado di appello, in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, con attribuzione al difensore antistatario.
Napoli lì 26.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore