Inammissibile
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 21/05/2025, n. 4347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4347 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2025
N. 04347/2025REG.PROV.COLL.
N. 01207/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1207 del 2025, proposto dalla società SED s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vito Maria Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Comune di Altamura, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Derobertis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per la UG, sede di Bari, Sez. III, 16 gennaio 2025, n. 44, resa tra le parti, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da SED s.r.l. avverso il silenzio del Comune di Altamura sulla propria istanza del 9 giugno 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 il Cons. Martina Arrivi e uditi gli avvocati presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, SED s.r.l. ha appellato la sentenza del T.A.R. UG, sede di Bari, n. 44 del 16 gennaio 2025, con la quale è stata dichiarata inammissibile l'azione avverso il silenzio promossa dalla società.
1.1. È difatti accaduto che SED s.r.l., interessata a realizzare una ristrutturazione edilizia in Altamura beneficiando delle premialità volumetriche di cui alla l.r. UG 36/2023, ha chiesto all'omonimo Comune di avviare il procedimento di pianificazione urbanistico-edilizia propedeutico al riconoscimento delle suddette premialità. L'istanza, presentata il 9 giugno 2024, è stata giustificata con il fatto che l'art. 4 l.r. 36/2023 subordina l'attribuzione degli incentivi volumetrici previsti dalla legge regionale all'approvazione di una delibera del consiglio comunale che individui, all'interno delle zone omogenee B e C, gli ambiti edificati in cui promuovere interventi di ristrutturazione edilizia.
1.2. Sull'assunto che l'ente non avesse riscontrato la richiesta, SED s.r.l. ha proposto ricorso al T.A.R. UG per l'accertamento del silenzio inadempimento del Comune e per la condanna di questo a provvedere.
1.3. Su conforme eccezione della difesa comunale, con la sentenza appellata, il T.A.R. ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ordini di ragioni:
(i) in primo luogo, il giudice di primo grado ha riscontrato l'insussistenza, nel caso concreto, dell'inerzia amministrativa, dal momento che, con nota prot. n. 68298 del 16 luglio 2024, anteriore alla proposizione dell'azione giudiziaria, l'amministrazione aveva respinto l'istanza di SED s.r.l.; nella nota in questione si faceva presente che la delibera consiliare richiesta dalla società non fosse necessaria in forza dell'esclusione prevista dall'art. 4, co. 2, l.r. 36/2023, avendo il Comune già adottato il documento programmatico di rigenerazione urbana (DPRU) che individua gli ambiti edificati in cui promuovere gli interventi di ristrutturazione edilizia;
(ii) in secondo luogo, il T.A.R. ha sostenuto, in via generale, l'assenza di un obbligo giuridico di provvedere sulle istanze volte all'adozione di atti di pianificazione urbanistica.
2. Nell'appellare la sentenza, SED s.r.l. ha articolato tre motivi di diritto, dei quali i primi due mirano a contestare direttamente la legittimità della nota comunale prot. n. 68298 del 2024, mentre il terzo si rivolge al capo della sentenza nel quale il T.A.R. ha addotto l'assenza di obblighi giuridici di provvedere sulle istanze volte a stimolare l'esercizio del potere pianificatorio comunale.
I) « Violazione dell'art. 21-septies L. 241/1990, vizio di incompetenza ed eccesso di potere »: ad avviso dell'appellante, la risposta resa dal Comune con la nota prot. 68298 del 2024 sarebbe insoddisfacente, poiché il DPRU di Altamura non avrebbe dato compiuta attuazione a quanto richiesto dall'art. 4, co. 2, l.r. 36/2023 e, quindi, non potrebbe sopperire all'esigenza di un'apposita delibera del consiglio comunale di individuazione degli interventi edilizi suscettibili di beneficiare delle premialità volumetriche.
II) « Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis L. 241/90 »: l'appellante sostiene che il dirigente che ha firmato il provvedimento si sarebbe dovuto astenere, essendo il cugino dell'ingegnere che aveva redatto il progetto di SED s.r.l.
III) « Violazione di legge, in particolare dell'art. 2 della L. n. 241 del 1990; eccesso di potere per violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione »: contrariamente a quanto statuito dal giudice di primo grado, l'amministrazione avrebbe dovuto provvedere sull'istanza, poiché l'atto richiesto, pur avendo contenuto pianificatorio, è coessenziale all'attuazione della l.r. 36/2023.
3. Si è costituito il Comune di Altamura, deducendo l'infondatezza dell'appello e stigmatizzando le plurime iniziative giudiziarie assunte dalla società avverso la nota prot. 68298 del 2024, ossia, oltre al presente appello, un parallelo ricorso attualmente pendente dinanzi al T.A.R. UG (R.G. 1313/2024), con il quale SED s.r.l. ha impugnato il predetto provvedimento.
4. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 29 aprile 2025, durante la quale il Collegio ha rilevato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 73, co. 3, cod. proc. amm., la questione di inammissibilità dell'appello, per la mancata censura del capo della sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado in ragione dell'intervenuta adozione del provvedimento di rigetto
5. L'appello è inammissibile.
5.1. Come anticipato, la sentenza impugnata ha, a sua volta, dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado sia per l'insussistenza di un obbligo giuridico di provvedere su istanze pianificatorie sia per l'intervenuta adozione della nota prot. n. 68298 del 2024, che aveva riscontrato, seppur negativamente, l'istanza, ponendo fine allo stato di inerzia addebitato al Comune. La ricorrente ha impugnato la prima motivazione di rigetto della sentenza, ma non la seconda. Anzi, con i primi due motivi dell'appello, ha rivolto le proprie doglianze direttamente al provvedimento amministrativo.
5.2. In questo modo, risulta violato l'art. 101, co. 1, cod. proc. amm., laddove impone di indicare, nel ricorso di appello, « le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata », coerentemente con la natura del giudizio di appello, il quale non costituisce un novum iudicium , cioè non comporta la riemersione automatica della materia del contendere, bensì configura una revisio prioris istantiae , ossia un mezzo di revisione della precedente decisione, ragion per cui l'atto d'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, accanto alla parte volitiva, una parte critica, di confutazione della sentenza di primo grado, comprensiva dell'illustrazione delle ragioni per cui l'appellante non condivide le conclusioni del primo giudice (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 15 aprile 2025, n. 3244; Id., 10 marzo 2025, n. 1944).
5.3. Nel caso di specie, risulta violato altresì l'art. 104, co. 1, cod. proc. amm., che, in ossequio al principio del doppio grado di giudizio, impedisce di proporre nuove domande direttamente in appello (cd. divieto di nova ), dal momento che l'appellante, che in primo grado aveva proposto un'azione avverso il silenzio amministrativo ex art. 31 cod. proc. amm., nel secondo grado di giudizio ha formulato una nuova domanda di annullamento del provvedimento lesivo, che, invece, può essere impugnato solo con un'ordinaria azione ex art. 29 cod. proc. amm. dinanzi al T.A.R. (come, in effetti, pare essere avvenuto con il ricorso iscritto al R.G. 1313/2024, attualmente pendente al T.A.R. UG).
5.4. Infine, l'omessa contestazione del capo della sentenza vertente sull'assenza dell'inerzia amministrativa rende inammissibile anche la censura rivolta all'ulteriore capo, con cui il giudice ha escluso l'esistenza di un obbligo giuridico di provvedere. Infatti, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, è inammissibile per difetto di interesse l'appello di una sentenza plurimotivata, cioè fondata su una pluralità di motivi autonomi, se non sono stati tutti oggetto di censura, poiché la statuizione rimasta inoppugnata è in grado, da sola, di sorreggere la decisione assunta dal giudice di prime cure (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VI, 28 gennaio 2019, n. 723).
6. Le spese del secondo grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte appellante al pagamento, in favore del Comune appellato, delle spese del grado, liquidate in euro 3.000 per compensi, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Martina Arrivi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Martina Arrivi | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO