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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/11/2025, n. 9075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9075 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11814/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Scirpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11814/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NA NI, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA POSILLIPO, 382 80123 NAPOLI presso il difensore avv.
NA NI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANTORE OL Controparte_1 P.IVA_2
NR, elettivamente domiciliato in Via A Massena n. 4 20145 MILANO presso il difensore avv.
CANTORE OL NR
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate in data 21.11.25
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va richiamata la verbalizzazione del giorno 19.11.25 nel corso della quale si assegnava termine sino al 24.11.25 per il deposito delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies cpc e in data 21.11.25 le parti hanno precisato le conclusioni.
La soc. ha proposto opposizione al d.i. nr 4586/24 emesso dal Tribunale di Milano per Parte_1
l'importo di euro 39.298,89 oltre interessi e spese.
I motivi di opposizione possono così essere sintetizzati: incompetenza territoriale del Tribunale di Milano essendo competente il Tribunale di Bari, i crediti oggetto di fatture azionate con il ricorso per d.i non sarebbero liquidi con conseguente impossibilità di applicare l'art. 1182 comma 3 cc e l'art. 20 cpc richiamando al riguardo la Cassazione a SSUU nr 17989 del 13.9.2016, con conseguente impossibilità di radicare la competenza territoriale nel foro del domicilio del creditore. sarebbe poi stato disatteso l'obbligo di mediazione ex art 5 comma 1 bis del D.Lgs 28/2010; le fatture azionate non avrebbero valenza probatoria.
pagina 1 di 2 Si è costituita la parte opposta contestando i motivi di opposizione.
Si osserva che il credito appare liquido, vale a dire determinato nel suo ammontare come si desume dal doc. 3 depositato da parte opposta, si tratta di una mail con la quale la parte opponente allega di aver effettuato un primo bonifico in relazione a quello che la stessa parte definisce essere "il proprio insoluto". La parte opposta ha poi depositato copia dell'accordo commerciale (doc. 8) e dei documenti di trasporto.
Dai documenti depositati si deduce non solo che il credito è liquido ma anche che il rapporto contrattuale intercorso è di vendita e non è prevista al riguardo la mediazione obbligatoria, inoltre emerge la prova della prestazione resa (fornitura della merce).
Vale la pena specificare che le circostanze in fatto allegate e documentate in sede di comparsa di costituzione non solo non sono state smentite, ma nemmeno è stata coltivata la causa di opposizione introdotta, mediante il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter cpc
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la condanna al pagamento delle spese di lite che, tenuto conto del valore di causa e dell'applicazione dei parametri medi per ogni fase ad eccezione della fase decisionale per la quale si applicano i parametri minimi (avuto riguardo alla peculiarità del rito che non prevede le memorie conclusionali) di cui al DM 55/14 e succ. mod. Si liquida pertanto euro 6164,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara valido ed efficace il decreto ingiuntivo nr. 4586/24 emesso dal Tribunale di Milano.
- Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 6164,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%
Milano, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Simonetta Scirpo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Scirpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11814/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NA NI, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA POSILLIPO, 382 80123 NAPOLI presso il difensore avv.
NA NI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANTORE OL Controparte_1 P.IVA_2
NR, elettivamente domiciliato in Via A Massena n. 4 20145 MILANO presso il difensore avv.
CANTORE OL NR
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate in data 21.11.25
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va richiamata la verbalizzazione del giorno 19.11.25 nel corso della quale si assegnava termine sino al 24.11.25 per il deposito delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies cpc e in data 21.11.25 le parti hanno precisato le conclusioni.
La soc. ha proposto opposizione al d.i. nr 4586/24 emesso dal Tribunale di Milano per Parte_1
l'importo di euro 39.298,89 oltre interessi e spese.
I motivi di opposizione possono così essere sintetizzati: incompetenza territoriale del Tribunale di Milano essendo competente il Tribunale di Bari, i crediti oggetto di fatture azionate con il ricorso per d.i non sarebbero liquidi con conseguente impossibilità di applicare l'art. 1182 comma 3 cc e l'art. 20 cpc richiamando al riguardo la Cassazione a SSUU nr 17989 del 13.9.2016, con conseguente impossibilità di radicare la competenza territoriale nel foro del domicilio del creditore. sarebbe poi stato disatteso l'obbligo di mediazione ex art 5 comma 1 bis del D.Lgs 28/2010; le fatture azionate non avrebbero valenza probatoria.
pagina 1 di 2 Si è costituita la parte opposta contestando i motivi di opposizione.
Si osserva che il credito appare liquido, vale a dire determinato nel suo ammontare come si desume dal doc. 3 depositato da parte opposta, si tratta di una mail con la quale la parte opponente allega di aver effettuato un primo bonifico in relazione a quello che la stessa parte definisce essere "il proprio insoluto". La parte opposta ha poi depositato copia dell'accordo commerciale (doc. 8) e dei documenti di trasporto.
Dai documenti depositati si deduce non solo che il credito è liquido ma anche che il rapporto contrattuale intercorso è di vendita e non è prevista al riguardo la mediazione obbligatoria, inoltre emerge la prova della prestazione resa (fornitura della merce).
Vale la pena specificare che le circostanze in fatto allegate e documentate in sede di comparsa di costituzione non solo non sono state smentite, ma nemmeno è stata coltivata la causa di opposizione introdotta, mediante il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter cpc
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la condanna al pagamento delle spese di lite che, tenuto conto del valore di causa e dell'applicazione dei parametri medi per ogni fase ad eccezione della fase decisionale per la quale si applicano i parametri minimi (avuto riguardo alla peculiarità del rito che non prevede le memorie conclusionali) di cui al DM 55/14 e succ. mod. Si liquida pertanto euro 6164,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara valido ed efficace il decreto ingiuntivo nr. 4586/24 emesso dal Tribunale di Milano.
- Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 6164,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%
Milano, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Simonetta Scirpo
pagina 2 di 2