Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 6106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6106 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
n. 20900/2021 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 20900/2021 RGAC e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Sirena 115 Parco Le Parte_1
Mimose scala E presso l'avv. Alessandro Corporente, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore
ATTRICE
E
in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Napoli alla Piazza G. D'Annunzio 56 presso l'avv. Marco Tartarone, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Nonché
in persona dei ll.rr.pp.tt., elettivamente domiciliata in Controparte_2
Napoli alla Via R. Bracco 45 presso l'avv. Maurizio Rumolo, dal quale è rappresentata e pagina 1 di 6
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: Risarcimento danni da infiltrazioni in immobile condominiale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda principale a e quella di garanzia sono fondate e vanno accolte, per quanto di ragione.
ha convenuto nel presente giudizio il Parte_1 Controparte_1
chiedendo di condannare quest'ultimo a risarcire i danni subiti
[...] dall'attrice per infiltrazioni verificatesi a partire dal settembre 2016 sino ad oltre l'aprile 2017 nell'appartamento di sua proprietà sito in Napoli al Corso Sirena 115 scala G int. 1 nel fabbricato gestito dal convenuto e causate dalla rottura dello scarico CP_1 delle acque chiare e della colonna fecale condominiali – danni da liquidare in € 14.099,04 ovvero nella diversa misura ritenuta giusta, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituito il convenuto chiedendo di rigettare la domanda CP_1 perché generica, inammissibile ed infondata, con vittoria delle spese di lite;
il ha chiamato in causa quale propria Controparte_1 Controparte_2 assicuratrice per la responsabilità civile chiedendo che, nel caso venga accolta la domanda dell'attrice, la compagnia assicurativa chiamata in causa venga condannata a manlevare il convenuto da ogni onere che dovesse derivare;
si è costituita CP_1 la compagnia assicurativa chiamata in causa chiedendo di dichiarare estinto il diritto alla garanzia azionato dal convenuto “per omessa denuncia nei termini CP_1 contrattuali e di legge”, o subordinatamente dichiarare non operativa la “polizza invocata in ordine ai danni richiesti per la con vittoria delle spese di lite;
Parte_2 nel corso della istruttoria è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dall'ing. Per_2
, ed ora la causa va decisa.
[...]
Il CTU nominato nel corso del presente giudizio, con analitica e motivata relazione, basata sull'esame dello stato dei luoghi e della documentazione in atti, ha accertato che la rottura accidentale di una tubazione condominiale di acque bianche, e la successiva rottura di una tubazione condominiale di acque nere, hanno cagionato deterioramenti da infiltrazioni di risalita alle pareti di quasi tutte le stanze della proprietà dell'attrice fino ad un'altezza di 1,5 metri dalle pavimentazioni;
pe riparare tali danni il CTU ha stimato una spesa di € 16.714,52 al netto delle opere di ricerca del guasto.
Parte attrice, in comparsa conclusionale, quantifica la propria richiesta come in citazione, ossia in € 14.099,04 o nella diversa somma da accertare. Il CP_1 pagina 2 di 6 convenuto in conclusionale ha chiesto di rigettare la domanda dell'attrice ma sostanzialmente non ha constato la valutazione del CTU, insistendo perché venga accolta la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa chiamata in causa. Quindi, la domanda dell'attrice va accolta nei confronti del CP_1 convenuto.
Nei propri scritti conclusionali, la chiamata contesta sia la domanda Controparte_2 dell'attrice nei confronti del convenuto, sia la domanda di manleva CP_1 formulata da quest'ultimo. Prima di tutto, la parte chiamata contesta la relazione del CTU, nella parte in cui quantifica i danni subiti dall'attrice in misura superiore alla somma di € 6.140 offerta prima del giudizio da a Controparte_2 [...]
(e da quest'ultima non accettata); lo fa riportandosi alle osservazioni a suo tempo Pt_1 mosse dal proprio CTP alla relazione peritale – osservazioni cui il CTU, a parere di
, non avrebbe risposto adeguatamente. Nelle sue osservazioni alla Controparte_2 relazione del CTU, il CTP della parte chiamata dichiarava di concordare con la descrizione dello stato dei luoghi effettuata dal CTU, ma sosteneva che la somma offerta di € 6100 “si basava su danni direttamente connessi alla rottura della tubazione che ha causato il sinistro, senza tenere conto, invece, dei danni e delle condizioni di umidità e stillicidio già presenti illo tempore durante la perizia da noi precedentemente svolta. Ma quali fossero i danni e le condizioni di umidità e stillicidio già presenti nell'immobile di parte attrice prima che si verificassero i danni per cui è causa, non è dato sapere: il CTP non lo specifica;
poiché concorda con la descrizione dello stato dei luoghi operata dal CTU, il CTP della chiamata avrebbe dovuto spiegare quale dei danni evidenziati dal
CTU dovessero considerarsi antecedenti agli eventi per cui è causa, ma non lo fa;
si riferisce ad una perizia precedentemente svolta, ma la relazione del 28/2/2018 dello stesso CTP di , in atti, in base alla quale venne offerta la somma di 6.140, Controparte_2 non consente affatto di individuare dei danni, all'immobile dell'attrice, antecedenti agli eventi per cui è causa. Si noti che il CTU ha individuato una specifica tipologia di danni, da umidità di risalita sino ad un metro e mezzo;
sarebbe stato ben possibile contestare specificamente che certe tipologie di danni non fossero riferibili a tale umidità di risalita, ma il CTP della chiamata non lo ha fatto. In comparsa conclusionale, poi, parte chiamata ha contestato la relazione del CTU sotto un profilo cui non si accennava neppure nelle osservazioni del CTP: il CTU avrebbe utilizzato per liquidare i danni un computo metrico fornito da parte attrice elaborato dal suo tecnico di fiducia ing. Per_3
, ma senza escludere le voci di spesa riferibili alla ricerca guasti, non coperte
[...] dalla polizza, e che la parte chiamata specifica analiticamente. Effettivamente, nella sua relazione il CTU scrive: “si ritiene che il computo dei lavori per le opere di ripristino dei danni (aggiornate all'epoca dei fatti) sia già stato calcolato dal tecnico di parte attorea, con un elaborato ad hoc utilizzando le voci di computo del Prezziario Regionale Campano 2016, che il sottoscritto ha verificato. Anche le estensioni indicate nel computo del tecnico di parte attorea si ritiene siano state giustamente calcolate (per esempio per i rifacimenti di intonaco le valutazioni di ripristino sono state estese fino ad pagina 3 di 6 un'altezza di 1.5m, adeguata al danno subito ed alle estensioni dei danni oggi rilevate). Sicuramente andranno scorporate quelle voci di computo relative alla ricerca del guasto indicate nel computo con categoria N.P. (nuovo prezzo), che di fatto ammontano ad €
1.900,00 +iva e quantizzate a corpo come opere compiute di demolizione riparazione e chiusura (evidentemente eseguite a corpo ed in economia), comunque ritenute congrue rispetto alle operazioni eseguite. Si può quindi confermare il costo delle opere di ripristino indicato dal collega al netto delle opere di ricerca, per un totale stimato in € 16.714,52. Opere di ripristino per spargimento d'Acqua (Acqua condotta) come indicato nella polizza stipulata con la compagnia chiamata in causa.”. Parte attrice ha prodotto una “relazione tecnica” ed un “parere tecnico” dell'ing. , relativi ai Persona_3 danni subiti dal proprio immobile, ma nessuno di essi contiene un analitico computo metrico;
parte chiamata, che di fatto non contesta il computo cui si riferisce il CTU e che non si rinviene agli atti del presente giudizio, avrebbe dovuto non solo indicare le singole voci di quel computo da considerare come voci di ricerca del guasto, ma spiegare perché avrebbero dovuto essere considerate tali;
il CTU ha spiegato il proprio criterio per individuare le voci da ascrivere alla ricerca del guasto, ossia quelle indicate come NP (nuovo prezzo), mentre la parte chiamata non ha spiegato il proprio criterio per escludere determinate voci di danno dal risarcimento dovuto all'attrice; quindi, neanche questa considerazione può essere condivisa. Ciò detto, quindi, si ritiene condivisibile la stima dei danni operata dal CTU. Così come eccepito in comparsa di risposta, nella propria comparsa conclusionale parte chiamata sostiene che il convenuto abbia perso il diritto ad essere garantito CP_1
– in base all'art. 27 delle condizioni generali di polizza, che richiama gli artt. 1913 e 1915 cc, ed in particolare il primo comma dell'art. 1915 cc, che recita: “L'assicurato che, dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.”; l'obbligo di salvataggio è definito dal primo comma dell'art. 1913 cc: “L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza.”; invece, secondo quanto si legge in comparsa conclusionale della chiamata “Dalla documentazione presente agli atti e da quanto dichiarato dalla stessa istante nel proprio atto introduttivo risulta chiaramente che il fin dal primo evento infiltrativo verificatosi nel lontano CP_1 settembre 2016 era perfettamente a conoscenza dell'evento sinistroso, mentre di fatto il ha ritenuto di denunciare il sinistro soltanto nel mese di febbraio 2017 CP_1 come emerge chiaramente dalla denuncia di sinistro depositata agli atti di causa dal stesso, e soltanto dopo l'insistenza della condomina attraverso CP_1 Parte_1 una lettera del proprio avvocato che intimava il a procedere con la denuncia CP_1 del sinistro, quindi circa sei mesi dopo l'evento sinistroso ben essendo a conoscenza dei fatti di causa da molto tempo avendo nominato lo stesso condominio un tecnico di fiducia che si ebbe a portare presso l'appartamento subito dopo il sinistro. Il principio applicabile si legge in Cass. 26294/2024, in motivazione: “è proprio il riferimento alla necessità che sussistano una serie di elementi indiziari, per affermare il carattere doloso dell'inadempimento dell'obbligo di (tempestivo) avviso, a costituire, secondo questo Collegio – anche con riguardo al caso che qui occupa – la chiave di volta in grado di tenere insieme l'identificazione del pagina 4 di 6 dolo ex art. 1915, comma 1, cod. civ., nella mera consapevolezza dell'obbligo di avviso e nella cosciente volontà di trasgredirlo, con la necessità di scongiurare il descritto rischio di sancire un'indebita presunzione circa la natura dolosa dell'inadempimento. In altri termini, come è stato osservato acutamente in dottrina, la prova del dolo può ritenersi agevolata qualora dalle caratteristiche della fattispecie concreta si evinca che dall'omissione l'assicurato abbia tratto vantaggio (o addirittura che avrebbe potuto trarre vantaggio), qualora non fosse stata eccepita.”; ora, poiché non sono stati nemmeno dedotti gli elementi indiziari dai quali dedurre il carattere doloso della violazione dell'obbligo di salvataggio da parte del convenuto, e nemmeno è stato chiarito l'eventuale CP_1 vantaggio che ne avrebbe tratto il Condominio – l'art. 1915.1 cc non si applica al presente caso.
In ultima analisi, quindi, il convenuto va condannato a pagare all'attrice la CP_1 somma di € 16.714,52; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 1°/5/2017 (a quella data, in base alla ricostruzione degli eventi, la gran parte dei danni si era ormai verificata) alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 1°/5/2017 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo. va condannata a manlevare il Controparte_2
convenuto di ogni somma che questo sarà condannato a pagare all'attrice in CP_1 forza della presente sentenza – ma non a rimborsare le spese di lite sostenute dalla parte convenuta per difendersi dalla domanda dell'attrice, richiesta non formulata con l'atto di chiamata in causa.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza del convenuto nei confronti CP_1 dell'attrice, mentre la compagnia assicurativa chiamata in causa dovrà rimborsare al convenuto il 50% delle spese da esso sostenute: ossia la quota dell'attività CP_1 difensiva dedicata a coltivare la domanda di garanzia nei confronti di . Controparte_2
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 20900/2021 rgac vertente tra: attrice;
Condominio in Napoli, convenuto;
Parte_1 Controparte_1
, chiamata in causa;
così provvede: Controparte_2
1) Condanna il convenuto a pagare all'attrice, a titolo di CP_1 risarcimento per le infiltrazioni per cui è causa, la somma di € 16.714,52; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 1°/5/2017 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 1°/5/2017 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
2) Condanna il convenuto a rimborsare all'attrice ogni CP_1 somma che questa documenti di avere versato al CTU in forza dei decreti di liquidazione in atti;
pagina 5 di 6 3) Condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese CP_1 del giudizio, che liquida in € 264 per esborsi ed € 5.077 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Alessandro Corporente;
4) Condanna a rimborsare al Controparte_2 Controparte_1
ogni somma che quest'ultimo dovrà versare all'attrice in forza dei
[...] punti che precedono;
5) Condanna a rimborsare al convenuto Controparte_2 CP_1 il 50% delle spese di lite da questi sostenute, che si liquidano per la quota in € 2500, oltre spese generali, Iva e Cpa Così deciso in Portici in data 17/6/2025 Il giudice unico
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