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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/04/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1044/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE d'APPELLO di TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Carmela MASCARELLO Presidente Dott. Carla BELTRAMINO Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. di R.G. 1044/ 2023 Avente ad oggetto: Permesso di soggiorno
PROMOSSA DA
- (C.U.I. 0575JBG) - nata il [...] a Zhejiang (Repubblica Popolare Cinese), Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. William Limuti del Foro di Milano (P.E.C.
presso il quale ha eletto domicilio in virtù di procura in atti. Email_1
APPELLANTE
CONTRO
- in persona del Ministro pro tempore – rappresentato e difeso Controparte_1 ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino
APPELLATO
E NEI CONFRONTI
Controparte_2
APPELLATO – CONTUMACE
E nel contraddittorio con la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Torino che ha concluso per il rigetto dell'impugnazione
Udienza di precisazione delle conclusioni del 20.09.2024
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE
1 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto per la riforma della gravata Ordinanza emeSA ai sensi dell'art. 702 ter dal Tribunale di Torino in RG n. 10504/2022 in data 27.06.2023 così giudicare
1. Riformare nella sua totalità l'ordinanza del Tribunale di Torino in epigrafe impugnata nella parte in cui ha rigettato il ricorso proposto dalla GN;
Parte_1
2. Conseguentemente e per l'effetto, in accoglimento del presente appello, annullare e/o dichiarare nullo ed illegittimo l'atto impugnato e condannare il Controparte_3
- in persona del Ministro pro-tempore, all'annullamento dell'atto impugnato con ogni
[...] ulteriore conseguente declaratoria e statuizione in ordine alla concessione di quanto richiesto dalla appellante GN;
Parte_2
3 condannare il convenuto, in persona del pro-tempore, al pagamento delle spese, diritti CP_4 ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Si chiede che venga sentito a teste il signor coniuge convivente con la Testimone_1 GN in ordine ai fatti per cui è causa e di cui alla narrativa del presente atto di Parte_1 appello;
Si chiede altresì che, ove ritenuto di necessità da parte di codesta Ecc.ma Corte d'Appello, che vengano chiamati innanzi a sé i signori: ; ; Parte_3 Controparte_5 Controparte_6 Dott.SA ; ; e e della Per_1 Controparte_7 CP_8 CP_9 Controparte_10
a conferma della veridicità delle dichiarazioni rese dagli stessi e che si offrono CP_11 in comunicazione allegate al presente atto di impugnazione”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
“(Omissis) Rigettarsi l'appello perché infondato. Vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La GN , cittadina cinese, opponeva dinanzi al competente Tribunale di Torino, Parte_1 il decreto del Questore di Torino n. 990/22 che aveva respinto la sua domanda volta ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. C del D.lvo n. 286/1998; la reiezione da parte della Questura, per accertato difetto di convivenza con il cittadino Part italiano, signor al quale la si era unita in matrimonio in data Controparte_12
27.07.2021.
Il convenuto si costituiva in giudizio producendo i diversi accertamenti compiuti in CP_1 merito al difetto di convivenza tra i due soggetti sottolineando come la convivenza costituisse un elemento neceSArio per il rilascio del richiesto permesso di soggiorno.
Il Tribunale decideva la causa (RG n. 10504/22) con Ordinanza ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., pubblicata in data 27.06.2023, respingendo il ricorso e condannando parte attrice alla rifusione delle spese di lite, “difettando il presupposto della “convivenza” prescritto dall'art. 19, co. 2 T.U.I.”
Il Tribunale evidenziava che i diversi controlli domiciliari effettuati in giorni ed in orari diversi non avevano mai consentito di rinvenire la ricorrente;
che il coniuge di quest'ultima aveva reso dichiarazioni vaghe e generiche circa l'assenza della donna;
che presso l'abitazione, a parte pochi indumenti femminili, non sembrava vi abitasse la ricorrente;
infine, sintomatico dell'assenza abituale della dall'abitazione, il fatto che nel corso dei diversi controlli domiciliari Parte_4 effettuati, il letto matrimoniale si presentava sempre disfatto da un solo lato e senza doppio cuscino. 2 Rilevava quindi il Giudice: “che ai fini del rilascio del permesso di soggiorno nella specie richiesto non è sufficiente fornire la prova del vincolo matrimoniale, dovendosi fornire la prova della effettiva convivenza tenuto anche conto che eSA (l'effettiva convivenza) è considerata dal legislatore come prova dell'effettività del vincolo coniugale e quindi della meritevolezza della richiesta di regolarizzazione di uno dei suoi componenti e che detta prova è a carico dello straniero richiedente”, con ciò deducendo che: “nel caso concreto si ritiene che detta prova non sia stata assolta atteso che le allegazioni della ricorrente in uno con il certificato di matrimonio e gli altri documenti prodotti non sono idonee ad inficiare le risultanze degli accertamenti effettuati che evidenziano senza alcun dubbio l'assenza di una convivenza effettiva tra la ricorrente e il di lei marito che non è superabile neppure con la prova per testi chiesta nel ricorso”.
L'ordinanza in parola, è stata impugnata dalla GN con atto notificato in data Parte_1
25.07.2023, sul duplice rilievo che il rilascio del permesso di soggiorno non è condizionato dalla convivenza effettiva con il coniuge italiano e contestando l'accertamento della circostanza fattuale Part della non convivenza della GN con il coniuge signor CP_12
Il resiste alla domanda. CP_1
Il così come in primo grado, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Controparte_2
La P.G. ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 20.09.2024 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata riservata alla decisione assegnato alle parti termine di seSAnta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica.
L'appello prospetta due motivi di impugnazione.
Il primo motivo deduce un vizio di violazione di legge ed è così rubricato: “Illegittimità e/o erroneità dell'Ordinanza impugnata per contrasto con l'art.19, comma 2, TUI, non necessità della prova dell'effettiva convivenza come condizione neceSAria per l'ottenimento del permesso di soggiorno”.
L'impugnazione è incentrata, sul seguente principio di diritto: "Il requisito della convivenza effettiva del cittadino straniero con il coniuge di nazionalità italiana non è richiesto ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri rientranti nella categoria di cui all'art. 30, lett. Comma 1° lett. b) d.lgs. n. 286/1998, essendo ostativo a tale rilascio o rinnovo solo che il matrimonio fu contratto allo scopo esclusivo di permettere all'intereSAto, di soggiornare nel territorio dello stato" (Cass. 5378/2020).
Osserva il Collegio che il richiamato principio di diritto, attiene alla diversa ipotesi dello straniero che ha fatto ingresso in Italia per ricongiungimento familiare o con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'art. 29 o con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore” mentre la GN GN soggiornava in Parte_1
Italia da anni, priva di permesso di soggiorno come risulta dal decreto del Questore opposto e come lei steSA dichiara (cfr. verbale udienza del 19.01.2024).
3 Part Benvero la GN ha fatto ingresso in Italia ad ottobre del 2017 con un visto turistico;
due anni dopo ha presentato domanda di protezione internazionale sostenendo di essere stata veSAta dal Governatore della sua provincia che avrebbe espropriato i beni della sua famiglia.
La domanda di protezione è stata poi rinunciata ed in data 22.08.22 la steSA ha presentato richiesta di regolarizzazione di emersione dal lavoro irregolare, domanda poi dichiarata inammissibile ed archiviata il 10.11.22. Infine, in data 27.07.2021, la GN Parte_1
(classe 1977) si è unita in matrimonio con il cittadino italiano signor Controparte_12
(classe 1941) e sette giorni dopo, in data 04.08.2021 ha quindi presentato domanda per ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 co. 2 lett. C) del D.lvo 286/
98.
L'appellante, non ha quindi fatto ingresso in Italia per ricongiungersi ad un familiare o con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'art. 29 o con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore, ipotesi, quest'ultima, in relazione alla quale la CaSAzione ha affermato il principio fondante la censura dell'appellante.
Vale al riguardo, riprodurre quanto la steSA sentenza di legittimità richiamata - (Cass.
5378/2020) - chiarisce alle pp. 5) e 6):
“Va, in proposito, osservato che la "convivenza effettiva" in oggetto rileva senz'altro ai fini del divieto di refoulement degli stranieri privi del permesso di soggiorno di cui al combinato disposto degli artt. 19 comma 2° lett. c) d.lgs n. 286/1998 e dell'art. 28 lett b) D.P.R. 394 del 1999 (che disciplina gli stranieri "che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'art.
19 comma 2° lett. c) del testo unico") nonchè ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari a favore degli stranieri di cui all'art. 30 comma 1° lett b) d.lgs n. 286/98
(ovvero quegli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti).
In ordine all'ultima ipotesi sopra esaminata, tale conclusione può trarsi da un'attenta lettura dell'art. 30 comma 1 bis d.lvo n. 286/98 - la cui prima parte così recita: "Il permesso di soggiorno nel casi di cui al comma 1, lett b) è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non sia seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole".
E' indiscutibile che la prima parte della norma in esame sanzioni con l'immediata revoca del permesso di soggiorno la situazione in cui al matrimonio non sia seguita l'effettiva convivenza del coniugi (salvo che dal matrimonio sia nata prole).
Può, infatti, ritenersi che il legislatore abbia inteso introdurre una sorta di presunzione che la mancata convivenza dei coniugi (neppure) immediatamente dopo il matrimonio sia indice del fatto che il matrimonio medesimo sia stato contratto con lo scopo esclusivo di consentire al coniuge straniero di soggiornare nel territorio dello Stato.
Nella seconda parte dell'art. 30 comma 1 bis legge citata (periodo aggiunto dall'art. 2, comma
1° lett. g) del d.lgs n. 5 del 2007, in attuazione della direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto di ricongiungimento familiare), il legislatore si occupa, invece, di una diversa categoria di stranieri, ovvero di quelli che hanno fatto ingresso in Italia per ricongiungimento familiare
(come nel caso di specie) - con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'art. 29 o con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore e si esprime in termini nettamente diversi: "La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1° lettera a) è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l'adozione ha avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'intereSAto di soggiornare nel territorio".
4 Dunque, la seconda parte della norma sopra citata, a differenza della prima, per gli stranieri che hanno fatto ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, non prevede il mancato rilascio o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno come diretta conseguenza dell'accertamento della mancata persistenza della convivenza effettiva tra i coniugi requisito neppure previsto dalla medesima norma ma del diverso e ben più rigoroso è approfondito accertamento che "il matrimonio ha avuto luogo allo scopo, esclusivo di permettere all'intereSAto di soggiornare nel territorio".
Deve quindi concludersi, alla luce della lettura del testo dell'art. 30 comma 1 bis legge cit., che il legislatore nazionale non condizioni il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per gli stranieri che hanno fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare alla effettiva convivenza dello straniero con il coniuge italiano, collegandosi Il rigetto dell'istanza di rilascio o rinnovo del permesso solo al diverso e ben più oneroso accertamento che il matrimonio era solo stato il frutto della frode”.
L'interpretazione che precede, condivisa da questo Collegio, si pone in linea di continuità con la giurisprudenza secondo la quale “il coniuge del cittadino italiano (o di altro Stato membro dell'Unione Europea), dopo aver trascorso nel territorio nazionale il trimestre di soggiorno informale, è tenuto a richiedere la carta di soggiorno prescritta dall'art. 10 del d.lgs. n. 30 cit. restando soggetto, sino al momento in cui non ottenga detto titolo (avente valore costitutivo per l'esercizio dei diritti nell'Unione Europea) alla disciplina dettata dalla legislazione nazionale, e segnatamente dall'art. 19. comma secondo, lett. c), del d.lgs. n. 286 cit. e dall'art. 28 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in virtù della quale, ai fini della concessione e del mantenimento del permesso di soggiorno per coesione familiare, è imposta la sussistenza del requisito della convivenza effettiva” (cfr. Cass. civ. n. 5303/14; Cass. civ. n. 12745/13), con la precisazione che la prova di tale “convivenza effettiva” è a carico dello stesso straniero richiedente il permesso (cfr. Cass. civ. n. 13831/16).
Il motivo d'appello esaminato è pertanto respinto in quanto il giudice di primo grado ha accertato che la ricorrente non ha “fatto ingresso in Italia per ricongiungersi ad un familiare
o con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'art. 29 o con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore” e, tenuto conto di ciò, ha correttamente fondato la propria decisione di rigetto della domanda sul difetto di prova della convivenza effettiva della GN con il coniuge Parte_1 Controparte_12
Il secondo motivo di impugnazione lamenta la “OmeSA e/o insufficiente fase istruttoria da parte della pubblica Amministrazione volta ad accertare la prova dell'effettiva convivenza della GN nell'immobile di Rivoli (TO) in Viale XX Aprile n. 71”. Pt_1
Anche tale doglianza non merita accoglimento.
La Corte rileva che l'appellante, in primo grado, aveva articolato prova per testi tesa a giustificare l'assenza della ricorrente presso l'abitazione riscontrata ai controlli, in particolare dimostrando che dal mese di dicembre 2021 la steSA avrebbe prestato una [indefinita] attività di assistenza in favore di tale GN [non meglio identificata e di cui non viene Persona_2 indicata neanche la località di residenza] e che, per svolgere tale attività, tutti i giorni dal lunedì al sabato, la GN sarebbe uscita di casa alle ore 7.30 per rincasare intorno Parte_1 alle ore venti.
5 Va osservato che tale prova risultava dedotta in termini valutativi e generici e perciò inammissibili: non indicava i capitoli sui quali ciascuno dei testi indicati avrebbe dovuto essere interrogato ed era preordinata a confermare circostanze che la ricorrente agevolmente avrebbe potuto provare fornendo riscontri documentali (ad es. biglietti trasporti utilizzati, documentazione riguardante la persona assistita, un contratto di lavoro o la prova dei pagamenti ricevuti) o quantomeno indicando come testimone la GN “ e Persona_2 fornendo della steSA elementi in grado di consentirne una sua sicura identificazione.
Poco credibile, del resto, la versione dei fatti sostenuta dall'appellante alla luce di quanto emerge dagli atti di causa, considerando le non univoche dichiarazioni fornite agli agenti della
Squadra Informativa del CommiSAriato di P.S. i quali scrivono che, nel corso degli CP_2 accessi da loro effettuati presso l'abitazione di C.so XXV Aprile n. 71 a il coniuge della CP_2 ricorrente “accampava sempre una scusa giustificante l'assenza della coniuge in casa, dichiarando di essere presso dei suoi connazionali ma senza dichiarare precisamente luoghi
o persone di riferimento” (cfr. All. 2 – accertamenti - fasc. Ministero) ; che lo stesso signor contattando telefonicamente il funzionario della Polizia Locale della Controparte_12
Citta di Rivoli (cfr. All. 2 – accertamenti - Ministero), “asseriva che la propria moglie andava sovente a Reggio Emilia, città nella quale la di lei sorella aveva un ristorante” e che il nome della “ è stato omesso dall'appellante finanche nella memoria da lei presentata Persona_2 il 4 marzo del 2022 alla Questura di Torino - Ufficio Stranieri, in risposta agli esiti degli accertamenti di polizia contestatile (doc. 19 fasc. ricorrente).
A considerare poi la versione che fornisce il signor secondo la quale la moglie CP_12 risultava assente da casa perchè “andava sovente a Reggio Emilia, città nella quale la di lei Part sorella aveva un ristorante” sarebbe ipotizzabile che la conoscente che la GN ha sostenuto che assisteva, ovvero , risiedesse a Reggio Emilia il che renderebbe Persona_2 Part oltremodo inverosimile che la , abitando a potesse raggiungere Reggio Emilia, tutti CP_2
i giorni, dal lunedì al sabato, uscendo alle ore 7.30 per poi tornare a vero le ore 20.00 se CP_2 si considera che le due località distano tra loro circa 300 chilometri, lasciando peraltro solo in casa il coniuge ultra ottuagenario.
In sede di gravame, l'appellante ha depositato una serie di dichiarazioni scritte (docc. da 3 a 13, indicati in calce all'atto di appello), non prodotte in primo grado, chiedendo: “che venga sentito a teste il signor (…) in ordine ai fatti per cui è causa e di cui Controparte_12 alla narrativa del presente atto di appello. Si chiede altresì che (...) che vengano chiamati innanzi a sé i signori (…) a conferma della veridicità delle dichiarazioni rese dagli stessi (…) allegate al presente atto di impugnazione.
Il Collegio osserva che tale produzione documentale, di per sé a valenza probatoria meramente indiziaria (cfr. Cass. 24976/17), è in ogni caso inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., così come la prova per testi, peraltro non dedotta neanche nei termini prescritti dall'art. 244 c.p.c.
Nella chiarita prospettiva normativa di riferimento, quindi, tenuto conto che il tema probatorio riguarda la convivenza coniugale e che l'onere di dimostrarla grava sulla parte richiedente il permesso di soggiorno, ritiene il Collegio che sussistano indizi abbondanti, gravi e convergenti per ritenere di escludere che la GN convivesse effettivamente con il coniuge Parte_1
onde l'inesistenza del suo diritto ad ottenere il permesso di soggiorno Controparte_12 richiesto e la conferma dell'ordinanza impugnata.
6 Conclusivamente, quindi, la Corte respinge l'appello.
Stante il rigetto della domanda, l'appellante GN deve essere condannata, ai Parte_1 sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento in favore del appellato delle spese che si CP_1 liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. del 08/10/2022 in vigore dal 23/10/2022, scaglione di valore indeterminabile - complessità baSA, con applicazione dei minimi tariffari, escluse le voci fase istruttoria e decisionale, non avendo l'Amministrazione depositato difese conclusionali.
Non provvede sulle spese di causa anche del grado di appello nei confronti del CP_2 in quanto, rimasto contumace.
[...]
Dà atto, infine, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte dell'appellante dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando, reietta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- Respinge l'impugnazione proposta dalla GN avverso l'ordinanza, che Parte_1 conferma, del Tribunale di Torino n. 6462/23, pubblicata in data 27 giugno 2023, resa nel procedimento iscritto al nr. 10504/22 di R.G.;
- Condanna la GN a rifondere al appellato le spese di lite relative Parte_1 CP_1 al presente grado che liquida in complessivi euro 1.738,00 (di cui euro 1.029,00 per fase di
Studio ed euro 709,00 per la costituzione in giudizio), oltre rimborso spese forfettario del
15%, CPA ed IVA se dovuti;
- nulla sulle spese nei confronti del Controparte_2
- Dà atto, ai sensi dell'art. 13, del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
- Dispone la trasmissione degli atti al Questore.
Così deciso dalla Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di
Consiglio tenutasi in data 24.01.2025.
Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Carmela Mascarello
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE d'APPELLO di TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Carmela MASCARELLO Presidente Dott. Carla BELTRAMINO Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. di R.G. 1044/ 2023 Avente ad oggetto: Permesso di soggiorno
PROMOSSA DA
- (C.U.I. 0575JBG) - nata il [...] a Zhejiang (Repubblica Popolare Cinese), Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. William Limuti del Foro di Milano (P.E.C.
presso il quale ha eletto domicilio in virtù di procura in atti. Email_1
APPELLANTE
CONTRO
- in persona del Ministro pro tempore – rappresentato e difeso Controparte_1 ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino
APPELLATO
E NEI CONFRONTI
Controparte_2
APPELLATO – CONTUMACE
E nel contraddittorio con la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Torino che ha concluso per il rigetto dell'impugnazione
Udienza di precisazione delle conclusioni del 20.09.2024
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE
1 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto per la riforma della gravata Ordinanza emeSA ai sensi dell'art. 702 ter dal Tribunale di Torino in RG n. 10504/2022 in data 27.06.2023 così giudicare
1. Riformare nella sua totalità l'ordinanza del Tribunale di Torino in epigrafe impugnata nella parte in cui ha rigettato il ricorso proposto dalla GN;
Parte_1
2. Conseguentemente e per l'effetto, in accoglimento del presente appello, annullare e/o dichiarare nullo ed illegittimo l'atto impugnato e condannare il Controparte_3
- in persona del Ministro pro-tempore, all'annullamento dell'atto impugnato con ogni
[...] ulteriore conseguente declaratoria e statuizione in ordine alla concessione di quanto richiesto dalla appellante GN;
Parte_2
3 condannare il convenuto, in persona del pro-tempore, al pagamento delle spese, diritti CP_4 ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Si chiede che venga sentito a teste il signor coniuge convivente con la Testimone_1 GN in ordine ai fatti per cui è causa e di cui alla narrativa del presente atto di Parte_1 appello;
Si chiede altresì che, ove ritenuto di necessità da parte di codesta Ecc.ma Corte d'Appello, che vengano chiamati innanzi a sé i signori: ; ; Parte_3 Controparte_5 Controparte_6 Dott.SA ; ; e e della Per_1 Controparte_7 CP_8 CP_9 Controparte_10
a conferma della veridicità delle dichiarazioni rese dagli stessi e che si offrono CP_11 in comunicazione allegate al presente atto di impugnazione”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
“(Omissis) Rigettarsi l'appello perché infondato. Vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La GN , cittadina cinese, opponeva dinanzi al competente Tribunale di Torino, Parte_1 il decreto del Questore di Torino n. 990/22 che aveva respinto la sua domanda volta ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. C del D.lvo n. 286/1998; la reiezione da parte della Questura, per accertato difetto di convivenza con il cittadino Part italiano, signor al quale la si era unita in matrimonio in data Controparte_12
27.07.2021.
Il convenuto si costituiva in giudizio producendo i diversi accertamenti compiuti in CP_1 merito al difetto di convivenza tra i due soggetti sottolineando come la convivenza costituisse un elemento neceSArio per il rilascio del richiesto permesso di soggiorno.
Il Tribunale decideva la causa (RG n. 10504/22) con Ordinanza ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., pubblicata in data 27.06.2023, respingendo il ricorso e condannando parte attrice alla rifusione delle spese di lite, “difettando il presupposto della “convivenza” prescritto dall'art. 19, co. 2 T.U.I.”
Il Tribunale evidenziava che i diversi controlli domiciliari effettuati in giorni ed in orari diversi non avevano mai consentito di rinvenire la ricorrente;
che il coniuge di quest'ultima aveva reso dichiarazioni vaghe e generiche circa l'assenza della donna;
che presso l'abitazione, a parte pochi indumenti femminili, non sembrava vi abitasse la ricorrente;
infine, sintomatico dell'assenza abituale della dall'abitazione, il fatto che nel corso dei diversi controlli domiciliari Parte_4 effettuati, il letto matrimoniale si presentava sempre disfatto da un solo lato e senza doppio cuscino. 2 Rilevava quindi il Giudice: “che ai fini del rilascio del permesso di soggiorno nella specie richiesto non è sufficiente fornire la prova del vincolo matrimoniale, dovendosi fornire la prova della effettiva convivenza tenuto anche conto che eSA (l'effettiva convivenza) è considerata dal legislatore come prova dell'effettività del vincolo coniugale e quindi della meritevolezza della richiesta di regolarizzazione di uno dei suoi componenti e che detta prova è a carico dello straniero richiedente”, con ciò deducendo che: “nel caso concreto si ritiene che detta prova non sia stata assolta atteso che le allegazioni della ricorrente in uno con il certificato di matrimonio e gli altri documenti prodotti non sono idonee ad inficiare le risultanze degli accertamenti effettuati che evidenziano senza alcun dubbio l'assenza di una convivenza effettiva tra la ricorrente e il di lei marito che non è superabile neppure con la prova per testi chiesta nel ricorso”.
L'ordinanza in parola, è stata impugnata dalla GN con atto notificato in data Parte_1
25.07.2023, sul duplice rilievo che il rilascio del permesso di soggiorno non è condizionato dalla convivenza effettiva con il coniuge italiano e contestando l'accertamento della circostanza fattuale Part della non convivenza della GN con il coniuge signor CP_12
Il resiste alla domanda. CP_1
Il così come in primo grado, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Controparte_2
La P.G. ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 20.09.2024 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata riservata alla decisione assegnato alle parti termine di seSAnta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica.
L'appello prospetta due motivi di impugnazione.
Il primo motivo deduce un vizio di violazione di legge ed è così rubricato: “Illegittimità e/o erroneità dell'Ordinanza impugnata per contrasto con l'art.19, comma 2, TUI, non necessità della prova dell'effettiva convivenza come condizione neceSAria per l'ottenimento del permesso di soggiorno”.
L'impugnazione è incentrata, sul seguente principio di diritto: "Il requisito della convivenza effettiva del cittadino straniero con il coniuge di nazionalità italiana non è richiesto ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri rientranti nella categoria di cui all'art. 30, lett. Comma 1° lett. b) d.lgs. n. 286/1998, essendo ostativo a tale rilascio o rinnovo solo che il matrimonio fu contratto allo scopo esclusivo di permettere all'intereSAto, di soggiornare nel territorio dello stato" (Cass. 5378/2020).
Osserva il Collegio che il richiamato principio di diritto, attiene alla diversa ipotesi dello straniero che ha fatto ingresso in Italia per ricongiungimento familiare o con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'art. 29 o con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore” mentre la GN GN soggiornava in Parte_1
Italia da anni, priva di permesso di soggiorno come risulta dal decreto del Questore opposto e come lei steSA dichiara (cfr. verbale udienza del 19.01.2024).
3 Part Benvero la GN ha fatto ingresso in Italia ad ottobre del 2017 con un visto turistico;
due anni dopo ha presentato domanda di protezione internazionale sostenendo di essere stata veSAta dal Governatore della sua provincia che avrebbe espropriato i beni della sua famiglia.
La domanda di protezione è stata poi rinunciata ed in data 22.08.22 la steSA ha presentato richiesta di regolarizzazione di emersione dal lavoro irregolare, domanda poi dichiarata inammissibile ed archiviata il 10.11.22. Infine, in data 27.07.2021, la GN Parte_1
(classe 1977) si è unita in matrimonio con il cittadino italiano signor Controparte_12
(classe 1941) e sette giorni dopo, in data 04.08.2021 ha quindi presentato domanda per ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 co. 2 lett. C) del D.lvo 286/
98.
L'appellante, non ha quindi fatto ingresso in Italia per ricongiungersi ad un familiare o con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'art. 29 o con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore, ipotesi, quest'ultima, in relazione alla quale la CaSAzione ha affermato il principio fondante la censura dell'appellante.
Vale al riguardo, riprodurre quanto la steSA sentenza di legittimità richiamata - (Cass.
5378/2020) - chiarisce alle pp. 5) e 6):
“Va, in proposito, osservato che la "convivenza effettiva" in oggetto rileva senz'altro ai fini del divieto di refoulement degli stranieri privi del permesso di soggiorno di cui al combinato disposto degli artt. 19 comma 2° lett. c) d.lgs n. 286/1998 e dell'art. 28 lett b) D.P.R. 394 del 1999 (che disciplina gli stranieri "che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'art.
19 comma 2° lett. c) del testo unico") nonchè ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari a favore degli stranieri di cui all'art. 30 comma 1° lett b) d.lgs n. 286/98
(ovvero quegli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti).
In ordine all'ultima ipotesi sopra esaminata, tale conclusione può trarsi da un'attenta lettura dell'art. 30 comma 1 bis d.lvo n. 286/98 - la cui prima parte così recita: "Il permesso di soggiorno nel casi di cui al comma 1, lett b) è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non sia seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole".
E' indiscutibile che la prima parte della norma in esame sanzioni con l'immediata revoca del permesso di soggiorno la situazione in cui al matrimonio non sia seguita l'effettiva convivenza del coniugi (salvo che dal matrimonio sia nata prole).
Può, infatti, ritenersi che il legislatore abbia inteso introdurre una sorta di presunzione che la mancata convivenza dei coniugi (neppure) immediatamente dopo il matrimonio sia indice del fatto che il matrimonio medesimo sia stato contratto con lo scopo esclusivo di consentire al coniuge straniero di soggiornare nel territorio dello Stato.
Nella seconda parte dell'art. 30 comma 1 bis legge citata (periodo aggiunto dall'art. 2, comma
1° lett. g) del d.lgs n. 5 del 2007, in attuazione della direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto di ricongiungimento familiare), il legislatore si occupa, invece, di una diversa categoria di stranieri, ovvero di quelli che hanno fatto ingresso in Italia per ricongiungimento familiare
(come nel caso di specie) - con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'art. 29 o con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore e si esprime in termini nettamente diversi: "La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1° lettera a) è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l'adozione ha avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'intereSAto di soggiornare nel territorio".
4 Dunque, la seconda parte della norma sopra citata, a differenza della prima, per gli stranieri che hanno fatto ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, non prevede il mancato rilascio o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno come diretta conseguenza dell'accertamento della mancata persistenza della convivenza effettiva tra i coniugi requisito neppure previsto dalla medesima norma ma del diverso e ben più rigoroso è approfondito accertamento che "il matrimonio ha avuto luogo allo scopo, esclusivo di permettere all'intereSAto di soggiornare nel territorio".
Deve quindi concludersi, alla luce della lettura del testo dell'art. 30 comma 1 bis legge cit., che il legislatore nazionale non condizioni il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per gli stranieri che hanno fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare alla effettiva convivenza dello straniero con il coniuge italiano, collegandosi Il rigetto dell'istanza di rilascio o rinnovo del permesso solo al diverso e ben più oneroso accertamento che il matrimonio era solo stato il frutto della frode”.
L'interpretazione che precede, condivisa da questo Collegio, si pone in linea di continuità con la giurisprudenza secondo la quale “il coniuge del cittadino italiano (o di altro Stato membro dell'Unione Europea), dopo aver trascorso nel territorio nazionale il trimestre di soggiorno informale, è tenuto a richiedere la carta di soggiorno prescritta dall'art. 10 del d.lgs. n. 30 cit. restando soggetto, sino al momento in cui non ottenga detto titolo (avente valore costitutivo per l'esercizio dei diritti nell'Unione Europea) alla disciplina dettata dalla legislazione nazionale, e segnatamente dall'art. 19. comma secondo, lett. c), del d.lgs. n. 286 cit. e dall'art. 28 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in virtù della quale, ai fini della concessione e del mantenimento del permesso di soggiorno per coesione familiare, è imposta la sussistenza del requisito della convivenza effettiva” (cfr. Cass. civ. n. 5303/14; Cass. civ. n. 12745/13), con la precisazione che la prova di tale “convivenza effettiva” è a carico dello stesso straniero richiedente il permesso (cfr. Cass. civ. n. 13831/16).
Il motivo d'appello esaminato è pertanto respinto in quanto il giudice di primo grado ha accertato che la ricorrente non ha “fatto ingresso in Italia per ricongiungersi ad un familiare
o con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'art. 29 o con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore” e, tenuto conto di ciò, ha correttamente fondato la propria decisione di rigetto della domanda sul difetto di prova della convivenza effettiva della GN con il coniuge Parte_1 Controparte_12
Il secondo motivo di impugnazione lamenta la “OmeSA e/o insufficiente fase istruttoria da parte della pubblica Amministrazione volta ad accertare la prova dell'effettiva convivenza della GN nell'immobile di Rivoli (TO) in Viale XX Aprile n. 71”. Pt_1
Anche tale doglianza non merita accoglimento.
La Corte rileva che l'appellante, in primo grado, aveva articolato prova per testi tesa a giustificare l'assenza della ricorrente presso l'abitazione riscontrata ai controlli, in particolare dimostrando che dal mese di dicembre 2021 la steSA avrebbe prestato una [indefinita] attività di assistenza in favore di tale GN [non meglio identificata e di cui non viene Persona_2 indicata neanche la località di residenza] e che, per svolgere tale attività, tutti i giorni dal lunedì al sabato, la GN sarebbe uscita di casa alle ore 7.30 per rincasare intorno Parte_1 alle ore venti.
5 Va osservato che tale prova risultava dedotta in termini valutativi e generici e perciò inammissibili: non indicava i capitoli sui quali ciascuno dei testi indicati avrebbe dovuto essere interrogato ed era preordinata a confermare circostanze che la ricorrente agevolmente avrebbe potuto provare fornendo riscontri documentali (ad es. biglietti trasporti utilizzati, documentazione riguardante la persona assistita, un contratto di lavoro o la prova dei pagamenti ricevuti) o quantomeno indicando come testimone la GN “ e Persona_2 fornendo della steSA elementi in grado di consentirne una sua sicura identificazione.
Poco credibile, del resto, la versione dei fatti sostenuta dall'appellante alla luce di quanto emerge dagli atti di causa, considerando le non univoche dichiarazioni fornite agli agenti della
Squadra Informativa del CommiSAriato di P.S. i quali scrivono che, nel corso degli CP_2 accessi da loro effettuati presso l'abitazione di C.so XXV Aprile n. 71 a il coniuge della CP_2 ricorrente “accampava sempre una scusa giustificante l'assenza della coniuge in casa, dichiarando di essere presso dei suoi connazionali ma senza dichiarare precisamente luoghi
o persone di riferimento” (cfr. All. 2 – accertamenti - fasc. Ministero) ; che lo stesso signor contattando telefonicamente il funzionario della Polizia Locale della Controparte_12
Citta di Rivoli (cfr. All. 2 – accertamenti - Ministero), “asseriva che la propria moglie andava sovente a Reggio Emilia, città nella quale la di lei sorella aveva un ristorante” e che il nome della “ è stato omesso dall'appellante finanche nella memoria da lei presentata Persona_2 il 4 marzo del 2022 alla Questura di Torino - Ufficio Stranieri, in risposta agli esiti degli accertamenti di polizia contestatile (doc. 19 fasc. ricorrente).
A considerare poi la versione che fornisce il signor secondo la quale la moglie CP_12 risultava assente da casa perchè “andava sovente a Reggio Emilia, città nella quale la di lei Part sorella aveva un ristorante” sarebbe ipotizzabile che la conoscente che la GN ha sostenuto che assisteva, ovvero , risiedesse a Reggio Emilia il che renderebbe Persona_2 Part oltremodo inverosimile che la , abitando a potesse raggiungere Reggio Emilia, tutti CP_2
i giorni, dal lunedì al sabato, uscendo alle ore 7.30 per poi tornare a vero le ore 20.00 se CP_2 si considera che le due località distano tra loro circa 300 chilometri, lasciando peraltro solo in casa il coniuge ultra ottuagenario.
In sede di gravame, l'appellante ha depositato una serie di dichiarazioni scritte (docc. da 3 a 13, indicati in calce all'atto di appello), non prodotte in primo grado, chiedendo: “che venga sentito a teste il signor (…) in ordine ai fatti per cui è causa e di cui Controparte_12 alla narrativa del presente atto di appello. Si chiede altresì che (...) che vengano chiamati innanzi a sé i signori (…) a conferma della veridicità delle dichiarazioni rese dagli stessi (…) allegate al presente atto di impugnazione.
Il Collegio osserva che tale produzione documentale, di per sé a valenza probatoria meramente indiziaria (cfr. Cass. 24976/17), è in ogni caso inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., così come la prova per testi, peraltro non dedotta neanche nei termini prescritti dall'art. 244 c.p.c.
Nella chiarita prospettiva normativa di riferimento, quindi, tenuto conto che il tema probatorio riguarda la convivenza coniugale e che l'onere di dimostrarla grava sulla parte richiedente il permesso di soggiorno, ritiene il Collegio che sussistano indizi abbondanti, gravi e convergenti per ritenere di escludere che la GN convivesse effettivamente con il coniuge Parte_1
onde l'inesistenza del suo diritto ad ottenere il permesso di soggiorno Controparte_12 richiesto e la conferma dell'ordinanza impugnata.
6 Conclusivamente, quindi, la Corte respinge l'appello.
Stante il rigetto della domanda, l'appellante GN deve essere condannata, ai Parte_1 sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento in favore del appellato delle spese che si CP_1 liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. del 08/10/2022 in vigore dal 23/10/2022, scaglione di valore indeterminabile - complessità baSA, con applicazione dei minimi tariffari, escluse le voci fase istruttoria e decisionale, non avendo l'Amministrazione depositato difese conclusionali.
Non provvede sulle spese di causa anche del grado di appello nei confronti del CP_2 in quanto, rimasto contumace.
[...]
Dà atto, infine, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte dell'appellante dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando, reietta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- Respinge l'impugnazione proposta dalla GN avverso l'ordinanza, che Parte_1 conferma, del Tribunale di Torino n. 6462/23, pubblicata in data 27 giugno 2023, resa nel procedimento iscritto al nr. 10504/22 di R.G.;
- Condanna la GN a rifondere al appellato le spese di lite relative Parte_1 CP_1 al presente grado che liquida in complessivi euro 1.738,00 (di cui euro 1.029,00 per fase di
Studio ed euro 709,00 per la costituzione in giudizio), oltre rimborso spese forfettario del
15%, CPA ed IVA se dovuti;
- nulla sulle spese nei confronti del Controparte_2
- Dà atto, ai sensi dell'art. 13, del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
- Dispone la trasmissione degli atti al Questore.
Così deciso dalla Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di
Consiglio tenutasi in data 24.01.2025.
Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Carmela Mascarello
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