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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 4799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4799 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.ssa
CA HI, nella causa iscritta al n.6456/2025 R.G.L promossa
D A
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], cod. fisc. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Christian Alessi, per mandato in atti C.F._1
Ricorrente
CONTRO
, Controparte_1 CP_2
(C.F: ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Palermo, viale del Fante n. 58/D, presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale INAIL rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cacioppo, per mandato in atti
Resistente
, con sede in Roma, nella Via G. Grezar 14, in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro-tempore;
Convenuto contumace
All'esito dell'udienza del 1.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia di Controparte_4
che qui si dichiara: - Dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento n.
29620150036489803, n. 29620170027867651, n. 29620180036604576 e n. 29620190043272053;
-Dichiara l'inefficacia della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29680202500011750/000, notificata il 2.04.2025, quanto ai crediti previdenziali portati dai summenzionati atti;
- Condanna l' a rifondere le spese del giudizio, che liquida in €. Controparte_3
1887,90 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
- Dichiara compensate le spese di lite fra l'opponente e l' . CP_2
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.4.2025, chiedeva l'annullamento della comunicazione Parte_1
preventiva di fermo amministrativo n. 29680202500011750/000, notificata il 2.04.2025,
limitatamente alle cartelle n. 29620150036489803, n. 229620160058238034,
n.29620170027867651, n. 22929620180036604576, n.29629620190043272053, aventi oggetto il mancato pagamento delle rate premio per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. CP_2
A sostegno dell'opposizione deduceva la mancata notifica delle cartelle di pagamento, la prescrizione dei crediti per decorso del termine quinquennale ex art. 3, co. 9, L. 335/1995, la violazione dell'art. 50 D.p.r. n.602/73 atteso che l'atto impugnato non era stato preceduto da alcun avviso di mora o intimazione ad adempiere, infine deduceva la nullità degli interessi per violazione di legge, ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 602/73 in correlazione alla L. n. 212/2000 ed all'art. 7 L. 241/1990.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando la domanda CP_2
chiedendone il rigetto. Eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione proposta in ordine alla cartella esattoriale n. 29620160058238034, in quanto per la stessa era pendente altro giudizio iscritto al n.ro 3747/204 RG, nel merito deduceva la rituale notifica delle cartelle,
l'esclusiva imputabilità all' in caso di intervenuta prescrizione, considerato Controparte_3
che al momento della trasmissione ai ruoli esattoriali, il credito non era prescritto, né si era CP_2
verificata la decadenza di cui all'art. 25 del D.Lgs 46/99, la fondatezza della pretesa creditoria. L' , benché ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva Controparte_3
pertanto ne va qui dichiarata la contumacia.
All'udienza del 10.9.2025 parte ricorrente limitava la domanda alle cartelle n. 29620150036489803,
n. 29620170027867651, n. 29620180036604576 e n. 29620190043272053, escludendo la cartella esattoriale n. 29620160058238034, atteso che in ordine ad essa pendeva già altro giudizio, iscritto al n. 3747/204 RG, innanzi al Tribunale di Palermo.
In assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc dell'1.10.2025, la causa è stata decisa.
Il ricorso, avuto riguardo alla limitazione della domanda effettuata dalla parte ricorrente, è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di violazione dell'art. 50, comma 2, del D.P.R.602/73,
invero come costantemente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, la denunciata violazione non sussiste in quanto, il preavviso di fermo amministrativo, al pari del preavviso dei iscrizione ipotecaria , non costituiscono atti dell'espropriazione forzata, ma vanno riferiti ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità
di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del D.P.R. 602/73, la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito (ovvero del titolo esecutivo) (così Cass.
Sez. U., 18 settembre 2014, n. 19667 cui adde, ex plurimis, Cass., 29 novembre 2021 n. 37347; Cass.,
13 maggio 2021, n. 12876; Cass., 22 febbraio 2017, n. 4587; Cass., 12 gennaio 2016, n. 259; Cass.,
23 novembre 2015, n. 23875).
Ciò posto, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti dell' deducendo di avere avuto CP_5
contezza per la prima volta delle cartelle solo con la ricezione della comunicazione impugnata e che il termine quinquennale sarebbe decorso sia per la mancata notifica delle cartelle di pagamento, sia,
in caso di prova delle notifiche, nel periodo successivo alle medesime.
Ora, come noto, i crediti previdenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 3 –comma cinque anni”), Invero il diritto di credito azionato dall' mediante l'iscrizione nei Controparte_6
ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, ed anche nel caso della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata,
continua ad essere assoggettato al regime prescrizionale quinquennale previsto dalla L. 335/1995
atteso che non può certamente applicarsi al caso de quo la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c.
in materia di “giudicato”.
Pertanto, va esaminata la notifica degli atti impugnati e la prescrizione dei crediti sottesi.
su cui gravava l'onere, rimanendo contumace, non ha depositato documentazione attestante CP_3
la notifica delle cartelle di pagamento né di atti interruttivi della prescrizione né le istanze di definizione agevolata asseritamente presentate da parte ricorrente.
Orbene nella odierna fattispecie, mancando la prova della notifica delle cartelle di pagamento, i crediti ad essi sottesi, relativi al mancato pagamento delle rate premio per gli anni 2013, 2014, 2015,
2016, 2017, 2018, anche tenendo conto delle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi alla attività degli enti impositori a causa della emergenza Covid, alla data di notifica dell'atto impugnato (2.04.2025) appaiono irrimediabilmente prescritti per decorso del termine quinquennale.
Ritenendo assorbita ogni altra questione, in accoglimento del ricorso, va dunque dichiarata la prescrizione dei crediti portati cartelle di pagamento n. 29620150036489803, n.
29620170027867651, n. 29620180036604576 e n. 29620190043272053, presupposti all'atto impugnato di cui va dichiarata l'inefficacia limitatamente ai suddetti atti.
Sussistono giusti motivi, connessi alla posizione processuale dell' ed all'esclusiva CP_2
responsabilità della per l'intervenuta prescrizione dei crediti Controparte_3
oggetto di causa, per compensare integralmente le spese di lite tra il primo e l'opponente.
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 11.11.2025 - Il Giudice Onorario
- CA HI 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9 L. 335/1995 (“le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.ssa
CA HI, nella causa iscritta al n.6456/2025 R.G.L promossa
D A
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], cod. fisc. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Christian Alessi, per mandato in atti C.F._1
Ricorrente
CONTRO
, Controparte_1 CP_2
(C.F: ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Palermo, viale del Fante n. 58/D, presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale INAIL rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cacioppo, per mandato in atti
Resistente
, con sede in Roma, nella Via G. Grezar 14, in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro-tempore;
Convenuto contumace
All'esito dell'udienza del 1.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia di Controparte_4
che qui si dichiara: - Dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento n.
29620150036489803, n. 29620170027867651, n. 29620180036604576 e n. 29620190043272053;
-Dichiara l'inefficacia della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29680202500011750/000, notificata il 2.04.2025, quanto ai crediti previdenziali portati dai summenzionati atti;
- Condanna l' a rifondere le spese del giudizio, che liquida in €. Controparte_3
1887,90 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
- Dichiara compensate le spese di lite fra l'opponente e l' . CP_2
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.4.2025, chiedeva l'annullamento della comunicazione Parte_1
preventiva di fermo amministrativo n. 29680202500011750/000, notificata il 2.04.2025,
limitatamente alle cartelle n. 29620150036489803, n. 229620160058238034,
n.29620170027867651, n. 22929620180036604576, n.29629620190043272053, aventi oggetto il mancato pagamento delle rate premio per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. CP_2
A sostegno dell'opposizione deduceva la mancata notifica delle cartelle di pagamento, la prescrizione dei crediti per decorso del termine quinquennale ex art. 3, co. 9, L. 335/1995, la violazione dell'art. 50 D.p.r. n.602/73 atteso che l'atto impugnato non era stato preceduto da alcun avviso di mora o intimazione ad adempiere, infine deduceva la nullità degli interessi per violazione di legge, ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 602/73 in correlazione alla L. n. 212/2000 ed all'art. 7 L. 241/1990.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando la domanda CP_2
chiedendone il rigetto. Eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione proposta in ordine alla cartella esattoriale n. 29620160058238034, in quanto per la stessa era pendente altro giudizio iscritto al n.ro 3747/204 RG, nel merito deduceva la rituale notifica delle cartelle,
l'esclusiva imputabilità all' in caso di intervenuta prescrizione, considerato Controparte_3
che al momento della trasmissione ai ruoli esattoriali, il credito non era prescritto, né si era CP_2
verificata la decadenza di cui all'art. 25 del D.Lgs 46/99, la fondatezza della pretesa creditoria. L' , benché ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva Controparte_3
pertanto ne va qui dichiarata la contumacia.
All'udienza del 10.9.2025 parte ricorrente limitava la domanda alle cartelle n. 29620150036489803,
n. 29620170027867651, n. 29620180036604576 e n. 29620190043272053, escludendo la cartella esattoriale n. 29620160058238034, atteso che in ordine ad essa pendeva già altro giudizio, iscritto al n. 3747/204 RG, innanzi al Tribunale di Palermo.
In assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc dell'1.10.2025, la causa è stata decisa.
Il ricorso, avuto riguardo alla limitazione della domanda effettuata dalla parte ricorrente, è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di violazione dell'art. 50, comma 2, del D.P.R.602/73,
invero come costantemente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, la denunciata violazione non sussiste in quanto, il preavviso di fermo amministrativo, al pari del preavviso dei iscrizione ipotecaria , non costituiscono atti dell'espropriazione forzata, ma vanno riferiti ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità
di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del D.P.R. 602/73, la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito (ovvero del titolo esecutivo) (così Cass.
Sez. U., 18 settembre 2014, n. 19667 cui adde, ex plurimis, Cass., 29 novembre 2021 n. 37347; Cass.,
13 maggio 2021, n. 12876; Cass., 22 febbraio 2017, n. 4587; Cass., 12 gennaio 2016, n. 259; Cass.,
23 novembre 2015, n. 23875).
Ciò posto, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti dell' deducendo di avere avuto CP_5
contezza per la prima volta delle cartelle solo con la ricezione della comunicazione impugnata e che il termine quinquennale sarebbe decorso sia per la mancata notifica delle cartelle di pagamento, sia,
in caso di prova delle notifiche, nel periodo successivo alle medesime.
Ora, come noto, i crediti previdenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 3 –comma cinque anni”), Invero il diritto di credito azionato dall' mediante l'iscrizione nei Controparte_6
ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, ed anche nel caso della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata,
continua ad essere assoggettato al regime prescrizionale quinquennale previsto dalla L. 335/1995
atteso che non può certamente applicarsi al caso de quo la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c.
in materia di “giudicato”.
Pertanto, va esaminata la notifica degli atti impugnati e la prescrizione dei crediti sottesi.
su cui gravava l'onere, rimanendo contumace, non ha depositato documentazione attestante CP_3
la notifica delle cartelle di pagamento né di atti interruttivi della prescrizione né le istanze di definizione agevolata asseritamente presentate da parte ricorrente.
Orbene nella odierna fattispecie, mancando la prova della notifica delle cartelle di pagamento, i crediti ad essi sottesi, relativi al mancato pagamento delle rate premio per gli anni 2013, 2014, 2015,
2016, 2017, 2018, anche tenendo conto delle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi alla attività degli enti impositori a causa della emergenza Covid, alla data di notifica dell'atto impugnato (2.04.2025) appaiono irrimediabilmente prescritti per decorso del termine quinquennale.
Ritenendo assorbita ogni altra questione, in accoglimento del ricorso, va dunque dichiarata la prescrizione dei crediti portati cartelle di pagamento n. 29620150036489803, n.
29620170027867651, n. 29620180036604576 e n. 29620190043272053, presupposti all'atto impugnato di cui va dichiarata l'inefficacia limitatamente ai suddetti atti.
Sussistono giusti motivi, connessi alla posizione processuale dell' ed all'esclusiva CP_2
responsabilità della per l'intervenuta prescrizione dei crediti Controparte_3
oggetto di causa, per compensare integralmente le spese di lite tra il primo e l'opponente.
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 11.11.2025 - Il Giudice Onorario
- CA HI 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9 L. 335/1995 (“le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in