Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 08/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 972/2021 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 972 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in decisione con ordinanza in data 3.12.2024 a seguito delle note ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del all'udienza del 21.11.2024 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Aprilia, Via A. Meucci n.54 presso lo studio dell'avv.to Fabio Malecchi che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE -
E
_1 elett.te dom.ta in Bordighera, Via Braie n.3/6 presso lo studio dell'avv.to Sabina Zeloni che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente: “…pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23.04.2009, in Aprilia (LT), dalle odierne parti in causa, alle seguenti condizioni: 1) La casa coniugale resterà assegnata in favore della sig.ra , con tutti i beni _1 mobili ivi presenti. 2) Il piccolo verrà affidato in via esclusiva alla madre, R_ presso la quale verrà collocato, stante la distanza chilometrica esistente tra le residenze dei genitori;
le decisioni di maggior rilievo per il minore saranno adottate da entrambi i genitori;
il sig. avrà il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione e Pt_1 sull'educazione del figlio, potendo ricorrere al Giudice competente se riterrà che la dr. Andrea CANCIANI 1
sig.ra abbia adottato decisioni pregiudizievoli per il minore;
la sig.ra _1
dovrà informare il sig. di tutto quanto possa riguardare _1 Parte_1
, facilitando il recupero padre – figlio. 3) Il sig. , atteso altresì il R_ Parte_1 provvedimento emesso dal Tribunale di Minorenni di Genova, deve poter esercitare il diritto di visita nei confronti del minore , sulla scorta di un programma di R_ recupero predisposto dai Servizi Sociali di Vallecrosia e di Aprilia, in collaborazione tra loro. 4) Il sig. corrisponderà, mensilmente, la somma di € 480,00 (comprensiva del Pt_1
50% delle spese straordinarie che dovessero necessitare al minore, secondo quanto stabilito dal protocollo adottato dall'intestato Tribunale), a titolo di mantenimento di
, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT…”; R_
per la resistente: “…dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato il giorno 23/04/2009 nel Comune di Aprilia tra il sig. e la sig.ra , Parte_1 _1 ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge, alle seguenti condizioni: 1) Affidamento esclusivo e rinforzato del minore alla madre con mantenimento della residenza presso la medesima, senza alcun R_ regime di visita in favore del padre. Ogni decisione ordinaria e straordinaria verrà presa dalla madre nell'interesse del figlio. 2) Il padre dovrà versare alla madre entro il 5 di ciascun mese con bonifico bancarie alle coordinate già note la somma di euro
480,00 comprensive delle spese straordinarie minime indispensabili ad eccezione di quelle straordinarie non prevedibili per intervento chirurgico e/ o determinate da patologie straordinarie e sopravvenute;
oltre alle spese scolastiche universitarie ed accessorie come vitto ed alloggio come da protocollo in vigore presso Codesto Tribunale. 3) I genitori si concedono già fin da ora l'assenso al rilascio del passaporto e/o documento valido per l'espatrio del minore… Con il favore delle spese e dei compensi in giudizio, considerata l'ammissione della madre al patrocinio a spese dello Stato…”;
per il pubblico Ministero: “...dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra e ”. Parte_1 Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 7.5.2021 - premettendo di essersi unito in matrimonio in Parte_1 Aprilia il 23.4.2009 con e che dall'unione è nato il figlio (15 _1 R_ anni, essendo nato il [...]), ancora minorenne;
che il Tribunale di Imperia, con provvedimento in data 7.10.2020, omologava la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza
- chiedeva al Tribunale di voler pronunziare lo scioglimento del matrimonio. Chiedeva, inoltre, che il figlio minore fosse congiuntamente affidato ad entrambi i genitori, con collocazione dello stesso presso l'abitazione della madre (cui doveva essere assegnata la casa coniugale) e regolamentazione del proprio diritto di visita. Chiedeva, infine, che a proprio carico, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, fosse posto un assegno di importo non superiore ad € 350,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa, se da un _1 lato nulla opponeva alla domanda in punto status, dall'altro chiedeva l'affidamento esclusivo del figlio minore e la regolamentazione della sua frequentazione con il padre subordinata alle valutazioni dei Servizi da attivarsi a supporto del nucleo famigliare.
Il Presidente fissava la comparizione dei coniugi per l'udienza del 18.10.2023 e, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza in data 30.10.2023 adottava i provvedimenti dr. Andrea CANCIANI 2 n. 972/2021 R.G.A.C.C.
provvisori di competenza, affidando alla madre in via esclusiva “rafforzata” il figlio minore e subordinando la frequentazione padre/figlio alle valutazioni dei Servizi a seguito degli interventi loro demandati. Poneva, inoltre, a carico del padre, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento alla madre di un R_ assegno dell'importo di € 480,00 mensili (oltre al 50% delle sole spese di natura medica per intervento chirurgico).
La causa veniva, quindi, istruita esclusivamente attraverso la produzione di documenti (tra cui le relazioni periodiche dei Servizi Consultoriali dell'ASL di Ventimiglia, dei Servizi Sociali del Comune di Vallecrosia e dei Servizi Sociali del Comune di Aprilia e posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti (con contestuale rinunzia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.) con ordinanza in data 3.12.2024 a seguito delle note ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del all'udienza del 21.11.2024.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile avanzata da in quanto appare provato come la Parte_1 prosecuzione della vita in comune tra le parti sia divenuta intollerabile e la convivenza tra loro sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la vita in comune implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato nell'atto introduttivo e resa esplicita dalla dichiarata volontà di non volersi riconciliare. E' inoltre trascorso oltre il semestre dalla comparizione delle parti di fronte al Presidente nella causa di separazione consensualmente definita.
Ciò premesso in punto status e passando ad esaminare le questioni relative all'affidamento del figlio minore deve darsi atto di come, seppure entrambe le R_ parti lo abbiano da ultimo richiesto in via esclusiva in favore della madre, questa abbia insistito affinché fosse disposto in foma “rafforzata”.
In proposito merita osservare come, se da un lato con provvedimento in data 26.8.2021 il
Tribunale per i Minorenni di Genova, in ragione di evidenti fragilità materne e di comportamenti maltrattanti ed abusanti da parte del padre, avesse già disposto l'affidamento di ai Servizi Sociali del Comune di Vallecrosia, dall'altro il R_
Tribunale di Imperia, con sentenza in data 6.4.2022 (poi confermata dalla Corte di
Appello di Genova), abbia condannato alla pena di anni 2 di reclusione per il Parte_1 reato di cui all'art. 572 c.p. (perpetrato in pregiudizio della moglie e del figlio R_ tra il 2009 e la data odierna) nonché con successiva sentenza in data 16.4.2024 alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione per il reato di cui all'art. 609-bis e 609-ter c.p. (perpetrato in pregiudizio del figlio ), contestualmente disponendone la revoca R_ dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del minore.
Ed è sulla scorta di quanto sopra che, seppure taluna delle superiori decisioni non sia ancora passata in giudicato, si impone allo stato – anche in ragione della disposta revoca dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del padre – l'affidamento esclusivo in forma “rafforzata” di alla madre, così attribuendo alla stessa – in R_ ossequio a quanto consentito dall'art. 337-quater, c.3 c.c. - il potere di assumere in completa autonomia anche le decisioni di maggiore importanza per la prole, quali quelle relative alla salute, educazione, istruzione e residenza abituale;
quanto precede essendo stato possibile superare, nel corso del tempo ed attraverso il supporto e la collaborazione con gli operatori, le precedenti criticità e fragilità che avevano imposto l'affidamento di ad un soggetto terzo (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'ASL di R_ Ventimiglia con relazione in data 20.6.2022: “…Si ritiene che la signora sappia cogliere dr. Andrea CANCIANI 3 n. 972/2021 R.G.A.C.C.
i bisogni del figlio e abbia sufficienti risorse per svolgere il suo ruolo genitoriale, ma che necessiti di essere sostenuta per superare il vissuto di insicurezza risguardo al ruolo e perché non debba affrontare in solitudine le sfide che inevitabilmente il figlio le porterà in adolescenza…” ed in data 3.6.2024: “…Nella valutazione precedente si era concluso che la signora sapesse cogliere i bisogni del figlio e avesse sufficienti risorse per svolgere il suo ruolo genitoriale, ma che necessitasse di essere sostenuta per superare il vissuto di insicurezza riguardo al ruolo;
come esposto sopra, ha seguito il percorso mostrando di saper riflettere, mettersi in discussione e utilizzare in maniera costruttiva gli spunti emersi in seduta…”).
Quanto al regime di visite padre/figlio, il ricorrente ha insistito affinché in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni di Genova con decreto in data
26.8.2021, gli interventi di supporto – nei confronti propri così come del minore – fossero mirati al recupero della loro frequentazione (vds. “…ponga in essere le condizioni per ripristinare un'adeguata relazione tra ed il padre, anche R_ attraverso la predisposizione di incontri protetti…”).
Deve, tuttavia, essere osservato come, se da un lato tali indicazioni siano state impartire in epoca antecedente le sentenze penali di condanna sopra riportate (ed a seguito delle quali sono stati acclarati gravissimi comportamenti maltrattanti ed abusati posti in essere dal genitore anche nei confronti del figlio), dall'altro appare evidente come al superiore obiettivo non possa certo mirarsi in assenza dei minimi presupposti di disponibilità del minore che – senza significativa influenza da parte della madre – risultano oggi del tutto insussistenti proprio in ragione di quanto da patito ad opera del padre in R_ costanza di convivenza (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'ASL di Ventimiglia con relazione in data 3.6.2024: “…Rispetto alla vita familiare precedente la separazione, ha raccontato di essere stato molto legato al padre da piccolo... R_
Al contempo però descrive un atteggiamento aggressivo e svalutante del padre R_ verso la madre: secondo il suo racconto, il padre la insultava, gliene parlava come di una “poco di buono”, gli insegnava ad odiarla, tanto che egli non riusciva ad abbracciarla …(omissis)… Allo stesso modo (anche se ha fatto molta più fatica a parlarne), il minore ha raccontato che il padre avesse altri comportamenti inadeguati: pratiche di igiene intima invasive… e giochi a sfondo sessuale, che ha compreso non fossero appropriati per la relazione genitore-figli solo più avanti… quindi ha R_ spiegato di aver iniziato a non stare bene col padre sia perché egli “insultava la madre tutti i giorni, minacciandola di morte” sia perché sia per gli altri comportamenti sopra menzionati, che lo mettevano fortemente a disagio …(omissis)…”; quanto precede risultando, allo stato, controindicata e pregiudizievole per gli equilibri e la serenità del minore qualsiasi iniziativa funzionale a forzarne l'attuale opposizione (vds. “…Il suo rapporto con il padre risulta perciò caratterizzato da disincanto e delusione per aver compreso che la sua iniziale idealizzazione era dovuta sia all'eccessiva accondiscendenza, sia ad una manipolazione. I vissuti del minore rispetto al padre vanno dalla rabbia per i comportamenti aggressivi verso la madre e per le attenzioni morbose vissute fino al disgusto per queste ultime. Dai riferiti di , inoltre, si R_ può ragionevolmente asserire che la relazione padre-figlio sia stata caratterizzata, oltre che da violenza assistita, da maltrattamento psicologica in quanto sono state descritte ripetute e continue pressioni psicologiche e ricatti affettivi che attengono a tale forma, che possono danneggiare a inibire lo sviluppo di competenze cognitivo-emotive fondamentali... Al momento non risulta praticabile un lavoro di riavvicinamento con il padre, che presupporrebbe come minimo il riconoscimento da parte di quest'ultimo del pregiudizio arrecato al figlio. Non vedere riconosciuti, da parte del padre, i suoi vissuti costituirebbe per un ulteriore fattore traumatico destabilizzante riguardo R_ all'equilibrio attualmente raggiunto…”).
dr. Andrea CANCIANI 4 n. 972/2021 R.G.A.C.C.
E' per le superiori ragioni che, se da un lato appare necessario disporre la prosecuzione degli interventi di supporto in favore della madre (al fine di rafforzarla e sostenerla nello svolgimento del ruolo e della funzione) così come del minore (vds. quanto suggerito dai Servizi Sociali del Comune di Vallecrosia con relazione in data 4.11.2024), dall'altro appare altresì necessario in ogni caso disporre la prosecuzione degli interventi di supporto anche nei confronti del ricorrente al fine di renderlo consapevole dei propri agiti contrari ad un corretto esercizio delle responsabilità nei confronti del figlio, nell'eventualità di una sempre possibile – seppure allo stato del tutto inattuabile – ripresa della relazione con . R_
Quanto agli aspetti economici del giudizio deve darsi atto di come, sul punto, le parti abbiano rassegnato conclusioni conformi, di sostanziale conferma di quanto stabilito con ordinanza presidenziale del 30.10.2023 (€ 480,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie, da meglio specificarsi e disciplinarsi in dispositivo); quanto precede prevedendosi altresì che, in ragione dell'assenza di frequentazione tra il padre ed il minore, venga dalla madre interamente percepito l'AUU per il figlio . R_
La natura del contenzioso ed il contenuto della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Aprilia il 23.4.2009 tra i coniugi nato a [...] il [...] e nata a [...] _1
ST (Romania) il 13.6.1975; matrimonio trascritto agli atti dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2009, al n.19, parte I;
2) affida il figlio minore in via esclusiva alla madre disponendo, ai sensi R_ di quanto consentito dall'art.337-quater, c.3 c.c., che essa possa assumere da sola anche le decisioni di maggiore interesse per lo stesso;
3) colloca il figlio minore presso l'abitazione della madre dove lo stesso R_ assumerà la propria formale residenza;
4) non dispone, allo stato e per le ragioni di cui in motivazione, un regime di frequentazione tra il padre ed il figlio minore;
R_
5) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante versamento alla madre di un assegno mensile R_ dell'importo di € 480,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese non ricomprese nel predetto assegno così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo dr. Andrea CANCIANI 5 n. 972/2021 R.G.A.C.C.
scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso.
Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
6) dispone che venga interamente percepito dalla madre, ad integrazione del contributo sub 5), l'assegno unico universale per il figlio minore;
R_
7) dispone che i Servizi Consultoriali dell'ASL di Ventimiglia, i Servizi Sociali del Comune di Vallecrosia ed i Servizi Sociali del Comune di Aprilia proseguano nella presa in carico del nucleo famigliare nei termini e per le finalità di cui in motivazione;
8) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite nonché ai Servizi Consultoriali dell'ASL di Ventimiglia, ai Servizi Sociali del Comune di Vallecrosia ed ai Servizi Sociali del Comune di Aprilia per quanto di rispettiva competenza.
Così deciso in Imperia, il 23.12.2024
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 6