Ordinanza collegiale 28 dicembre 2021
Sentenza 31 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 31/01/2022, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/01/2022
N. 00155/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01600/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1600 del 2019, proposto da
NA AR e Leonardo Margari, rappresentati e difesi dall'avvocato Leonardo Margari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia in Pers. del Ministro in Carica pro tempore, non costituito in giudizio;
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'ottemperanza
ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto reso dalla Corte d’Appello di Lecce num. 922/2018 cron. giudizio 228/2018 r.g.v.g non impugnato nei termini di legge, sicché passato in cosa giudicata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- Con il decreto citato in epigrafe la Corte d’Appello di Lecce accoglieva il ricorso proposto ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, dalla sig.ra NA AR, e, per l’effetto, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della stessa sig.ra AR, nonché del procuratore distrattario, Avv. Leonardo Margari, delle somme precisate in atti, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
- Nonostante la rituale notifica del decreto al suddetto Ministero, quest’ultimo non vi dava esecuzione.
- Veniva quindi proposto il presente ricorso, con cui la sig.ra NA AR e l’Avv. Leonardo Margari chiedono l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto in oggetto, nonché il danno da ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
- All’udienza camerale del 26 gennaio 2022, preso atto del deposito della dichiarazione con la quale parte ricorrente attesta che sono state versate le somme spettanti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Ritenuto che:
- Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione del pagamento delle somme spettanti ai ricorrenti, come attestato dagli stessi in data 24 gennaio 2022.
- Nell’ambito del giudizio di soccombenza virtuale, sussistono comunque giustificate ragioni per compensare le spese di lite, considerate le caratteristiche dell’attività defensionale prestata e dell’affare esaminato, e, comunque, l’elevatissimo numero di analoghe statuizioni da eseguire da parte del Ministero intimato e le conseguenti, obiettive difficoltà in cui lo stesso veniva a trovarsi (v., tra le ultime, Consiglio di Stato, Sez. IV, 09/10/2019, n. 6892, secondo cui “ Il TAR può […] anche tener conto del fatto che sia stata chiesta l’ottemperanza ad un giudicato basato sulla violazione della legge n. 89 del 2001, che notoriamente ha comportato l’insorgenza di un notevole contenzioso basato su ricorsi che per la loro semplicità possono essere presentati sulla base di schemi precostituiti, anche in assenza di particolari considerazioni di carattere giuridico. Il TAR - nel caso di accoglimento di un tale ricorso d’ottemperanza - può dunque compensare le spese del giudizio, con una valutazione insindacabile in sede d’appello, che di per sé non incide sul diritto alla effettività della tutela giurisdizionale (poiché le regole sulla statuizione sulle spese coesiste con le altre regole, miranti alla effettività della tutela) e neppure incide sulla dignità e sul decoro della professione forense: la decisione sulle spese non comporta di per sé una valutazione sull’operato del difensore o sulla qualità dei suoi scritti e attiene esclusivamente agli aspetti processuali sopra indicati ”; v., inoltre, Cons. Stato, Sez. IV, 06/12/2021, n. 8062; Cons. Stato, Sez. IV, 09/10/2019, n. 6888; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 06/09/2021, n. 1340; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 24/08/2021, n. 1287; TAR Lazio, Roma, Sez. I- quater , 20/03/2019, n. 3685; 03/04/2018, n. 3644; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 07/02/2019, n. 1616).
- Per completezza espositiva, si dà atto che non è dovuto, nei giudizi di ottemperanza in materia di riparazione ex L. n. 89 del 2001 (c.d. Legge Pinto), il versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO