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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/04/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2095/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dottor Nicola Saracino Presidente
Dottor Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dottor Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art.6 D. Lgs. n. 150/2011, mediante lettura alla pubblica udienza del 03.04.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 2095 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2022 e vertente
T R A
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
in persona del rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Parte_2
Generale dello Stato
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Renzo Ristuccia e Angelo Petrone
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante)
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, previa fissazione dell'udienza di discussione del presente ricorso, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e, per
l'effetto, riformare la sentenza impugnata, con definitivo rigetto del ricorso di primo grado.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato)
“Voglia la Corte adita in via principale rigettare l'appello del
[...]
ovvero, in subordine, accogliere uno o più dei diversi Parte_1
motivi di opposizione spiegati avverso il decreto sanzionatorio n. 401766/A qui riproposti ex art. 346 c.p.c., confermando in ogni caso l'annullamento della sanzione amministrativa. In ulteriore subordine ridurre la sanzione.
Con condanna alle spese del grado”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con ricorso ex art. 6 D. Lgs. 150/2011 il Dott. Controparte_1
proponeva dinanzi al Tribunale di Roma opposizione al decreto sanzionatorio n. 401766/A del del 02.08.2019, Parte_1
notificatogli in data 20.09.2019, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 52.000,00 per violazione dell'art. 41 D.L.vo n. 231/2007 nella formulazione vigente all'epoca della commissione dell'illecito, per omessa segnalazione della seguente operazione sospetta:
- effettuazione di n. 2 bonifici bancari dell'importo rispettivamente di Euro
250.000 ed Euro 270.000 il 27.07.2010 e il 22.11.2010 da parte della
[...]
, in seguito dichiarata fallita, in favore della società Controparte_2
di diritto turco S.M.E CONSULTING GIDA INSAAT TURIZM San. Tic. CP_3
in esecuzione di un contratto di consulenza ed assistenza finanziaria stipulato il
22.06.2010 dalla Prosciuttificio Nuovo Riviera S.r.l.
Il ricorrente, nel richiedere l'annullamento del provvedimento sanzionatorio o, in subordine, la riduzione della sanzione irrogata, contestava: (i)
l'insussistenza dell'illecito, stante la provenienza lecita della provvista utilizzata per il pagamento, fondi tratti da conto corrente bancario usualmente impiegato per il pagamento di clienti e fornitori;
(ii) la sussistenza dell'esonero dall'obbligo di segnalazione di cui all'art. 12 comma 2 D.L.vo 231/2007 nella formulazione vigente al momento del fatto;
(iii) la non sanzionabilità della condotta a seguito dell' abolitio criminis determinata dal nuovo art. 35 D.L.vo
231/2007 a seguito delle modifiche apportate dal D.L.vo 90/2017; (iv) l'erronea quantificazione della sanzione irrogata, non avendo il Ministero sanzionante applicato le previsioni di cui all'art. 58 comma 1 D.L.vo 231/2007 come novellato.
Si costituiva in giudizio il che Parte_1
chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 17115/2021, accoglieva il primo motivo di opposizione, ritenendo assorbiti gli altri, ed annullava il decreto sanzionatorio, statuendo che sia ai sensi della disciplina previgente (art. 41 D.L.vo 231/2007) sia ai sensi della normativa attualmente vigente (art. 35 D.L.vo 231/2007 come modificato dal D.L.vo 90/2017) l'obbligo di segnalazione non sussiste nel caso in cui il denaro movimentato sia di provenienza lecita, a prescindere da qualsiasi valutazione giuridica della movimentazione in sé, non essendo sospettabile alcun reato presupposto, essendo il sospetto genericamente connesso all'eventualità che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Nel caso di specie, ad avviso del Tribunale, non risultava dagli atti alcun elemento da cui desumere la provenienza criminosa della provvista utilizzata per il pagamento, dovendosi tutt'al più ritenere che tale provvista fosse stata destinata ad un'attività illecita, la depauperazione del patrimonio in danno dei creditori di una società che versava in condizioni di dissesto e che di lì a poco, il 16.02.2012, sarebbe stata dichiarata fallita.
Avverso l'indicata sentenza, pubblicata il 03.11.2021 e non notificata, ha interposto tempestivamente appello il , Parte_1
che ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe articolando un unico motivo di gravame. Ad avviso del Ministero appellante, la sentenza risulta contraddittoria, ritenendo non configurabile l'illecito in assenza di ipotesi di riciclaggio, pur in presenza di plurimi indicatori di anomalia rinvenibili sia nel
DM Giustizia del 16.04.2010 sia nella Comunicazione UIF del 23.04.2012, ma nel contempo rilevando che il professionista, consapevole della situazione sostanzialmente prefallimentare della Parte_3
, potesse rendersi conto, o quanto meno avanzare un fondato
[...]
sospetto, in ordine alla portata fittizia e distrattiva dell'operazione diretta a sottrarre le risorse finanziare facenti capo alla società, poi, fallita in danno dei creditori. La pronuncia non si porrebbe in linea con il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'obbligo di segnalazione sorge non solo quando l'anomalia è direttamente collegata al fenomeno di riciclaggio ma anche quando le operazioni si caratterizzano per la loro idoneità ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio o comunque l'utilizzazione di beni provenienti da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività.
In data 07.11.2022 si è tempestivamente costituito il Dott. Controparte_1
che ha chiesto il rigetto dell'opposizione ed ha riproposto ai sensi
[...]
dell'art. 346 c.p.c. le eccezioni e le argomentazioni difensive già svolte nel precedente grado, sopra riportate sub (ii), (iii) e (iv).
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
La contestazione formulata dal appellante poggia sulla conoscenza Parte_1
che il avrebbe dovuto avere quale consulente della CP_1 Controparte_2
in liquidazione incaricato della predisposizione di un piano
[...]
concordatario, non andato a buon fine, e di tenutario delle scritture contabili della Prosciuttificio Nuova Riviera S.r.l. di un disegno di spoliazione della prima delle due società, che di fatto nel febbraio 2012, abortita l'iniziativa concordataria, fu dichiarata fallita. Conoscenza desumibile dal fatto che: entrambe le società erano riferibili a , amministratore di fatto della Persona_1
fallenda e amministratore di diritto dell'altra società nonché soggetto gravato da precedenti penali;
il pagamento del corrispettivo alla società turca era stato effettuato da un soggetto estraneo al contratto, che per di più versava in una precaria condizione economico – finanziaria;
il contratto di consulenza stipulato con la società turca aveva natura simulata, come si desumeva dalle comunicazioni intercorse tra l'aprile 2011 e l'ottobre 2012 tra lo stesso CP_1
e , consulente finanziario del .
[...] Persona_2 Per_1
Né dal processo verbale di contestazione né dai successivi atti del procedimento sanzionatorio che sono stati prodotti né tanto meno dal provvedimento opposto emergono tuttavia elementi dai quali desumere o anche solo sospettare che il denaro impiegato nella transazione commerciale con la società turca provenisse da un'attività delittuosa e che l'operazione fosse connessa ad un'attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, così come osservato dal Giudice di prime cure.
Giova rilevare al riguardo che la condotta omissiva illecita sanzionata all'epoca della commissione del fatto dall'art. 41 D.L.vo 231/2007 ed ora dall'art. 35 D.L.vo 231/2007 come novellato dal D.L.vo 90/2017 presuppone il sospetto
(“sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare”) che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
la norma attualmente vigente aggiunge anche il sospetto che i fondi impiegati, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.
Sebbene il sorgere dell'obbligo di segnalazione non sia subordinato alla certezza o alla diretta conoscenza che il cliente abbia posto in essere operazioni finalizzate al riciclaggio di denaro di provenienza illecita o che il denaro costituisca il provento di un determinato delitto, essendo sufficiente anche l'esistenza di un sospetto semplice, non qualificato cioè da ulteriori indizi, in piena coerenza con la finalità preventiva e cautelare della norma sanzionatoria, trattandosi non già di una denuncia di fatti penalmente rilevanti ma di una comunicazione atta ad innescare eventuali verifiche e approfondimenti da parte dell'autorità di vigilanza ai fini dell'eventuale attivazione dei meccanismi di prevenzione del riciclaggio previsti dall'ordinamento vigente, ciò non di meno
è necessario che la segnalazione, per quanto non subordinata all'evidenziazione dalle indagini di un quadro indiziario di riciclaggio e neppure all'esclusione in base ad un personale convincimento del soggetto obbligato dell'estraneità dell'operazione ad una attività delittuosa, presupponga pur sempre una valutazione sull'idoneità dell'operazione, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire la conversione, il trasferimento,
l'occultamento, la dissimulazione, l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni provenienti da una attività criminosa o da una partecipazione a tale attività (così, ex pluribus, Cass. n. 25735/2017, Cass. n. 11440/2024, Cass. n. 29395/2024).
Occorre richiamare al riguardo, come correttamente fatto dal Tribunale, cosa si intenda per “riciclaggio” ai sensi dell'art. 2 D.L.vo 231/2007, la cui formulazione è rimasta invariata a seguito della novella del 2017: “a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o
l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione”. Come è agevole rilevare, l'operazione di riciclaggio presuppone la conoscenza della provenienza del denaro o dei beni impiegati da un'attività criminosa, dunque da un'attività delittuosa non colposa.
Il sospetto, anche non qualificato, deve quindi pur sempre indirizzarsi verso la provenienza dei beni impiegati da un'attività criminosa nel senso appena detto. Ne consegue che se i beni hanno provenienza lecita non può esservi motivo di sospetto né obbligo di segnalazione all'UIF.
Inconferenti appaiono le argomentazioni svolte sul punto, con i relativi richiami giurisprudenziali, dal appellante, atteso che: Parte_1
- l'inclusione tra i reati presupposto del riciclaggio dei delitti tributari conferma la necessità che gli elementi di sospetto sorgano in relazione alla provenienza delittuosa dei beni e del denaro impiegati nell'operazione;
- i richiami a Cass. nn. 8699/2007, 8700/2007, 2326/2010 e 25735/2017
(quest'ultima sentenza già citata in precedenza) appaiono evidentemente antinomici alla tesi ministeriale, postulando pur sempre tali pronunciamenti l' “idoneità (n.d.r. delle operazioni) ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio” o
“la conversione il trasferimento l'occultamento di beni provenienti da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività” e “l'utilizzazione di beni provenienti da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività”;
- non constano precedenti di legittimità che abbiano sostenuto, e lo avrebbero fatto contra legem (v. artt. 2, 35 e 41 D.L.vo 231/2007), che l'obbligo di segnalazione sorga a prescindere da elementi di sospetto in ordine al compimento di fatti di riciclaggio nei termini sopra chiariti (o di finanziamento del terrorismo), nemmeno la sentenza n. 20637/2018 che non ha affrontato ex professo il tema, essendosi limitata a dichiarare inammissibile in quanto questione nuova il motivo afferente l'inesistenza di riciclaggio, che comunque era “di per sé insostenibile alla stregua di quanto accertato” nelle fasi di merito.
Con riferimento all'operazione in esame, il denaro impiegato per i due bonifici effettuati in favore della società di diritto turco proveniva dal conto corrente intestato alla e da questa Controparte_2
normalmente impiegato per il pagamento di clienti e fornitori. Nessuna indicazione circa la provenienza delittuosa, nei termini sopra chiariti, della provvista impiegata è stata fornita dal Ministero sanzionante né dalla P.G. che ha elevato la contestazione. Contestazione che, come detto, è imperniata sulla destinazione presuntivamente illecita dei fondi utilizzati e non sulla provenienza illecita degli stessi (“Ad avviso dei verbalizzanti risultava di tutta evidenza che quanto verificatosi, in considerazione del successivo fallimento della
dimostrava l'esistenza di un piano Controparte_2
preordinato di spoliazione patrimoniale realizzata in danno della medesima, chiaramente percepibile dal professionista alla stregua di una condotta e di valutazioni normalmente diligenti, in considerazione del suo ruolo di tenutario delle scritture contabili della PROSCIUTTIFICIO NUOVA RIVIERA Srl”, pag. 5 decreto sanzionatorio). Si assume, per il vero con un grado di ragionevole fondatezza, che l'operazione congegnata con la società turca era finalizzata a diminuire la garanzia patrimoniale della in danno dei Controparte_2
creditori sociali, quando detta società già versava in condizioni di precarietà economico – finanziaria, tanto che dopo pochi mesi avrebbe maturato la convinzione di adire il percorso concordatario, conferendo all'uopo un incarico di assistenza e consulenza al Dott. salvo poi recedere da tale CP_1
intenzione ed essere dichiarata fallita su sua stessa domanda nel febbraio 2012.
Senonchè, come ha ben sottolineato l'odierno appellato sia nel ricorso che ha introdotto la lite sia nella comparsa di costituzione nel presente giudizio, non va confusa con un'operazione di riciclaggio nel senso anzidetto né può costituire motivo di sospetto ai fini dell'integrazione della fattispecie illecita la possibilità che per effetto del successivo trasferimento del denaro possa configurarsi un illecito.
L'appello deve pertanto essere respinto e, in applicazione della regola della soccombenza, il appellante deve essere condannato a rifondere al Parte_1
professionista appellato le spese di lite da questo anticipate per il presente giudizio, che si liquidano come indicato in dispositivo, in applicazione del DM
55/2014 come modificato dal DM 147/2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello
2) condanna il appellante a rifondere all'appellato le spese di lite Parte_1
da questo anticipate per il presente giudizio, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, alla pubblica udienza del 3 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dottor Nicola Saracino Presidente
Dottor Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dottor Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art.6 D. Lgs. n. 150/2011, mediante lettura alla pubblica udienza del 03.04.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 2095 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2022 e vertente
T R A
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
in persona del rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Parte_2
Generale dello Stato
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Renzo Ristuccia e Angelo Petrone
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante)
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, previa fissazione dell'udienza di discussione del presente ricorso, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e, per
l'effetto, riformare la sentenza impugnata, con definitivo rigetto del ricorso di primo grado.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato)
“Voglia la Corte adita in via principale rigettare l'appello del
[...]
ovvero, in subordine, accogliere uno o più dei diversi Parte_1
motivi di opposizione spiegati avverso il decreto sanzionatorio n. 401766/A qui riproposti ex art. 346 c.p.c., confermando in ogni caso l'annullamento della sanzione amministrativa. In ulteriore subordine ridurre la sanzione.
Con condanna alle spese del grado”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con ricorso ex art. 6 D. Lgs. 150/2011 il Dott. Controparte_1
proponeva dinanzi al Tribunale di Roma opposizione al decreto sanzionatorio n. 401766/A del del 02.08.2019, Parte_1
notificatogli in data 20.09.2019, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 52.000,00 per violazione dell'art. 41 D.L.vo n. 231/2007 nella formulazione vigente all'epoca della commissione dell'illecito, per omessa segnalazione della seguente operazione sospetta:
- effettuazione di n. 2 bonifici bancari dell'importo rispettivamente di Euro
250.000 ed Euro 270.000 il 27.07.2010 e il 22.11.2010 da parte della
[...]
, in seguito dichiarata fallita, in favore della società Controparte_2
di diritto turco S.M.E CONSULTING GIDA INSAAT TURIZM San. Tic. CP_3
in esecuzione di un contratto di consulenza ed assistenza finanziaria stipulato il
22.06.2010 dalla Prosciuttificio Nuovo Riviera S.r.l.
Il ricorrente, nel richiedere l'annullamento del provvedimento sanzionatorio o, in subordine, la riduzione della sanzione irrogata, contestava: (i)
l'insussistenza dell'illecito, stante la provenienza lecita della provvista utilizzata per il pagamento, fondi tratti da conto corrente bancario usualmente impiegato per il pagamento di clienti e fornitori;
(ii) la sussistenza dell'esonero dall'obbligo di segnalazione di cui all'art. 12 comma 2 D.L.vo 231/2007 nella formulazione vigente al momento del fatto;
(iii) la non sanzionabilità della condotta a seguito dell' abolitio criminis determinata dal nuovo art. 35 D.L.vo
231/2007 a seguito delle modifiche apportate dal D.L.vo 90/2017; (iv) l'erronea quantificazione della sanzione irrogata, non avendo il Ministero sanzionante applicato le previsioni di cui all'art. 58 comma 1 D.L.vo 231/2007 come novellato.
Si costituiva in giudizio il che Parte_1
chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 17115/2021, accoglieva il primo motivo di opposizione, ritenendo assorbiti gli altri, ed annullava il decreto sanzionatorio, statuendo che sia ai sensi della disciplina previgente (art. 41 D.L.vo 231/2007) sia ai sensi della normativa attualmente vigente (art. 35 D.L.vo 231/2007 come modificato dal D.L.vo 90/2017) l'obbligo di segnalazione non sussiste nel caso in cui il denaro movimentato sia di provenienza lecita, a prescindere da qualsiasi valutazione giuridica della movimentazione in sé, non essendo sospettabile alcun reato presupposto, essendo il sospetto genericamente connesso all'eventualità che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Nel caso di specie, ad avviso del Tribunale, non risultava dagli atti alcun elemento da cui desumere la provenienza criminosa della provvista utilizzata per il pagamento, dovendosi tutt'al più ritenere che tale provvista fosse stata destinata ad un'attività illecita, la depauperazione del patrimonio in danno dei creditori di una società che versava in condizioni di dissesto e che di lì a poco, il 16.02.2012, sarebbe stata dichiarata fallita.
Avverso l'indicata sentenza, pubblicata il 03.11.2021 e non notificata, ha interposto tempestivamente appello il , Parte_1
che ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe articolando un unico motivo di gravame. Ad avviso del Ministero appellante, la sentenza risulta contraddittoria, ritenendo non configurabile l'illecito in assenza di ipotesi di riciclaggio, pur in presenza di plurimi indicatori di anomalia rinvenibili sia nel
DM Giustizia del 16.04.2010 sia nella Comunicazione UIF del 23.04.2012, ma nel contempo rilevando che il professionista, consapevole della situazione sostanzialmente prefallimentare della Parte_3
, potesse rendersi conto, o quanto meno avanzare un fondato
[...]
sospetto, in ordine alla portata fittizia e distrattiva dell'operazione diretta a sottrarre le risorse finanziare facenti capo alla società, poi, fallita in danno dei creditori. La pronuncia non si porrebbe in linea con il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'obbligo di segnalazione sorge non solo quando l'anomalia è direttamente collegata al fenomeno di riciclaggio ma anche quando le operazioni si caratterizzano per la loro idoneità ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio o comunque l'utilizzazione di beni provenienti da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività.
In data 07.11.2022 si è tempestivamente costituito il Dott. Controparte_1
che ha chiesto il rigetto dell'opposizione ed ha riproposto ai sensi
[...]
dell'art. 346 c.p.c. le eccezioni e le argomentazioni difensive già svolte nel precedente grado, sopra riportate sub (ii), (iii) e (iv).
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
La contestazione formulata dal appellante poggia sulla conoscenza Parte_1
che il avrebbe dovuto avere quale consulente della CP_1 Controparte_2
in liquidazione incaricato della predisposizione di un piano
[...]
concordatario, non andato a buon fine, e di tenutario delle scritture contabili della Prosciuttificio Nuova Riviera S.r.l. di un disegno di spoliazione della prima delle due società, che di fatto nel febbraio 2012, abortita l'iniziativa concordataria, fu dichiarata fallita. Conoscenza desumibile dal fatto che: entrambe le società erano riferibili a , amministratore di fatto della Persona_1
fallenda e amministratore di diritto dell'altra società nonché soggetto gravato da precedenti penali;
il pagamento del corrispettivo alla società turca era stato effettuato da un soggetto estraneo al contratto, che per di più versava in una precaria condizione economico – finanziaria;
il contratto di consulenza stipulato con la società turca aveva natura simulata, come si desumeva dalle comunicazioni intercorse tra l'aprile 2011 e l'ottobre 2012 tra lo stesso CP_1
e , consulente finanziario del .
[...] Persona_2 Per_1
Né dal processo verbale di contestazione né dai successivi atti del procedimento sanzionatorio che sono stati prodotti né tanto meno dal provvedimento opposto emergono tuttavia elementi dai quali desumere o anche solo sospettare che il denaro impiegato nella transazione commerciale con la società turca provenisse da un'attività delittuosa e che l'operazione fosse connessa ad un'attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, così come osservato dal Giudice di prime cure.
Giova rilevare al riguardo che la condotta omissiva illecita sanzionata all'epoca della commissione del fatto dall'art. 41 D.L.vo 231/2007 ed ora dall'art. 35 D.L.vo 231/2007 come novellato dal D.L.vo 90/2017 presuppone il sospetto
(“sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare”) che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
la norma attualmente vigente aggiunge anche il sospetto che i fondi impiegati, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.
Sebbene il sorgere dell'obbligo di segnalazione non sia subordinato alla certezza o alla diretta conoscenza che il cliente abbia posto in essere operazioni finalizzate al riciclaggio di denaro di provenienza illecita o che il denaro costituisca il provento di un determinato delitto, essendo sufficiente anche l'esistenza di un sospetto semplice, non qualificato cioè da ulteriori indizi, in piena coerenza con la finalità preventiva e cautelare della norma sanzionatoria, trattandosi non già di una denuncia di fatti penalmente rilevanti ma di una comunicazione atta ad innescare eventuali verifiche e approfondimenti da parte dell'autorità di vigilanza ai fini dell'eventuale attivazione dei meccanismi di prevenzione del riciclaggio previsti dall'ordinamento vigente, ciò non di meno
è necessario che la segnalazione, per quanto non subordinata all'evidenziazione dalle indagini di un quadro indiziario di riciclaggio e neppure all'esclusione in base ad un personale convincimento del soggetto obbligato dell'estraneità dell'operazione ad una attività delittuosa, presupponga pur sempre una valutazione sull'idoneità dell'operazione, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire la conversione, il trasferimento,
l'occultamento, la dissimulazione, l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni provenienti da una attività criminosa o da una partecipazione a tale attività (così, ex pluribus, Cass. n. 25735/2017, Cass. n. 11440/2024, Cass. n. 29395/2024).
Occorre richiamare al riguardo, come correttamente fatto dal Tribunale, cosa si intenda per “riciclaggio” ai sensi dell'art. 2 D.L.vo 231/2007, la cui formulazione è rimasta invariata a seguito della novella del 2017: “a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o
l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione”. Come è agevole rilevare, l'operazione di riciclaggio presuppone la conoscenza della provenienza del denaro o dei beni impiegati da un'attività criminosa, dunque da un'attività delittuosa non colposa.
Il sospetto, anche non qualificato, deve quindi pur sempre indirizzarsi verso la provenienza dei beni impiegati da un'attività criminosa nel senso appena detto. Ne consegue che se i beni hanno provenienza lecita non può esservi motivo di sospetto né obbligo di segnalazione all'UIF.
Inconferenti appaiono le argomentazioni svolte sul punto, con i relativi richiami giurisprudenziali, dal appellante, atteso che: Parte_1
- l'inclusione tra i reati presupposto del riciclaggio dei delitti tributari conferma la necessità che gli elementi di sospetto sorgano in relazione alla provenienza delittuosa dei beni e del denaro impiegati nell'operazione;
- i richiami a Cass. nn. 8699/2007, 8700/2007, 2326/2010 e 25735/2017
(quest'ultima sentenza già citata in precedenza) appaiono evidentemente antinomici alla tesi ministeriale, postulando pur sempre tali pronunciamenti l' “idoneità (n.d.r. delle operazioni) ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio” o
“la conversione il trasferimento l'occultamento di beni provenienti da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività” e “l'utilizzazione di beni provenienti da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività”;
- non constano precedenti di legittimità che abbiano sostenuto, e lo avrebbero fatto contra legem (v. artt. 2, 35 e 41 D.L.vo 231/2007), che l'obbligo di segnalazione sorga a prescindere da elementi di sospetto in ordine al compimento di fatti di riciclaggio nei termini sopra chiariti (o di finanziamento del terrorismo), nemmeno la sentenza n. 20637/2018 che non ha affrontato ex professo il tema, essendosi limitata a dichiarare inammissibile in quanto questione nuova il motivo afferente l'inesistenza di riciclaggio, che comunque era “di per sé insostenibile alla stregua di quanto accertato” nelle fasi di merito.
Con riferimento all'operazione in esame, il denaro impiegato per i due bonifici effettuati in favore della società di diritto turco proveniva dal conto corrente intestato alla e da questa Controparte_2
normalmente impiegato per il pagamento di clienti e fornitori. Nessuna indicazione circa la provenienza delittuosa, nei termini sopra chiariti, della provvista impiegata è stata fornita dal Ministero sanzionante né dalla P.G. che ha elevato la contestazione. Contestazione che, come detto, è imperniata sulla destinazione presuntivamente illecita dei fondi utilizzati e non sulla provenienza illecita degli stessi (“Ad avviso dei verbalizzanti risultava di tutta evidenza che quanto verificatosi, in considerazione del successivo fallimento della
dimostrava l'esistenza di un piano Controparte_2
preordinato di spoliazione patrimoniale realizzata in danno della medesima, chiaramente percepibile dal professionista alla stregua di una condotta e di valutazioni normalmente diligenti, in considerazione del suo ruolo di tenutario delle scritture contabili della PROSCIUTTIFICIO NUOVA RIVIERA Srl”, pag. 5 decreto sanzionatorio). Si assume, per il vero con un grado di ragionevole fondatezza, che l'operazione congegnata con la società turca era finalizzata a diminuire la garanzia patrimoniale della in danno dei Controparte_2
creditori sociali, quando detta società già versava in condizioni di precarietà economico – finanziaria, tanto che dopo pochi mesi avrebbe maturato la convinzione di adire il percorso concordatario, conferendo all'uopo un incarico di assistenza e consulenza al Dott. salvo poi recedere da tale CP_1
intenzione ed essere dichiarata fallita su sua stessa domanda nel febbraio 2012.
Senonchè, come ha ben sottolineato l'odierno appellato sia nel ricorso che ha introdotto la lite sia nella comparsa di costituzione nel presente giudizio, non va confusa con un'operazione di riciclaggio nel senso anzidetto né può costituire motivo di sospetto ai fini dell'integrazione della fattispecie illecita la possibilità che per effetto del successivo trasferimento del denaro possa configurarsi un illecito.
L'appello deve pertanto essere respinto e, in applicazione della regola della soccombenza, il appellante deve essere condannato a rifondere al Parte_1
professionista appellato le spese di lite da questo anticipate per il presente giudizio, che si liquidano come indicato in dispositivo, in applicazione del DM
55/2014 come modificato dal DM 147/2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello
2) condanna il appellante a rifondere all'appellato le spese di lite Parte_1
da questo anticipate per il presente giudizio, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, alla pubblica udienza del 3 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino