TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/12/2025, n. 2638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2638 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 09.10.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 485 del ruolo gen. dell'anno 2025
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'avv. Antonietta D'Ascoli ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis giusta procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.01.2025 la ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo
Ufficio chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
CP_ Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso.
Ciò posto, va preliminarmente evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e
6 c.p.c. (considerato che l'atto di dissenso di parte ricorrente è stato depositato in
Cancelleria il 9.01.2025 e che l'odierno ricorso è stato depositato il 22.01.2025, ossia nel rispetto del “termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”, come previsto dal c. 6 dell'art. 445-bis c.p.c.).
Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla ricorrente le condizioni sanitarie richieste per ottenere l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 118/'71.
Invero, dalla lettura della consulenza integrativa disposta nella presente fase di opposizione, anche sulla base della documentazione medica aggiornata valutabile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., emerge quanto segue: “… si riportano le nuove certificazioni mediche prodotte dalla parte ricorrente:
16 LUGLIO 2024- VISITA NEUROLOGICA UNIVERSITÀ VANVITELLI “malattia di
Alzheimer in soggetto con MCV ischemica cronica infraclinica … deterioramento cognitivo di grado moderato con particolare compromissione delle funzioni mnesiche, visuo- costruttive e prassiche arto superiore sinistro … deficit mobilità per ipostenia arti inferiori verosimile espressione di ex non uso …”
16 APRILE 2025- RELAZIONE CASA DI CURA VILLA DEGLI ULIVI “grave deterioramento cognitivo su base vascolare con turbe ideative e comportamentali. Non riesce a deambulare senza ausilio e non riesce a aliment arsi in modo autonomo …”
19 APRILE 2025- RELAZIONE SOC. COOP. SOCIALE ALMA “mobilità ridotta, costretta su sedia a rotelle … perdita nelle attività di base, non è in grado di svolgere in autonomia le attività do dura personale né attività legate all'alimentazione …”
In conclusione, acquisite le relazioni provenienti dalla Casa di Cura Villa degli Ulivi e dalla
presso la quale la ricorrente è ospite si ritiene che per la Controparte_2 subentrata condizione di “DEMENZA CONCLAMATA GRAVE CON DISTURBI DEL
COMPORTAMENTO ED IMPOSSIBILITÀ ALLA DEAMBULAZIONE AUTONOMA” la ricorrente è da ritenere
INVALIDA ULTRASESSANTACINQUENNE CON NECESSITÀ DI ASSISTENZA
CONTINUA NON ESSENDO IN GRADO DI COMPIERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA
VITA (L.508/88).
DECORRENZA GENNAIO 2025 ritenendo possibile retrodatare di alcuni mesi, tre/quattro, la perdita delle autonomie relazionate nelle certificazioni rilasciate dalla Casa di Cura Villa degli Ulivi e dalla Soc. coop. Sociale ALMA…” (cfr. integraz. ctu). Pertanto, essa attesta che solo successivamente all'esaurirsi del procedimento amministrativo e, più precisamente, almeno dal mese di gennaio del 2025 è dimostrato che le condizioni di salute della sig.ra si sono aggravate a tal punto da non Parte_1 consentirle più di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Tali conclusioni appaiono condivisibili, siccome logicamente argomentate ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti;
in particolare, la valutazione riguardo alla decorrenza, espressa dal consulente in termini probabilistici, merita d'essere condivisa perché risulta conforme al consolidato insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui: “in materia di invalidità pensionabile, di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante – che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale – non coincide con quello degli accertamenti tecnici, dato che è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che l'accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale. Tale momento va quindi acclarato dal giudice di merito con la massima precisione, attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, e tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore. Peraltro, in via d'eccezione, il superamento della soglia di invalidità può essere correttamente riferito al memento degli accertamenti, ovvero ad epoca ragionevolmente ed immediatamente precedente, quando difettino gli elementi utili per far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso” (Cass. 1.3.2001, n. 2955; cfr. anche
Cass. n. 3047/1996; Cass. n. 7191/1995; Cass. n. 6884/1994).
Deve quindi concludersi che solo dal 01.01.2025 è invalso il requisito sanitario che, ai sensi dell'art. 1 l. n. 18/1980, giustifica l'accesso dell'odierna ricorrente al beneficio assistenziale che rivendica.
L'insorgere del diritto successivamente all'esaurirsi dell'iter amministrativo giustifica la compensazione di metà delle spese di lite, mentre l'altra metà, in base alla soccombenza, CP_ è posta a carico dell insieme alle spese di consulenza.
P.Q.M.
a) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
è in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 1 l. n. 18/1980 e succ.
[...] mod. e integraz., con decorrenza dal 01.01.2025; CP_ b) Compensa tra le parti metà delle spese del giudizio e pone a carico dell' l'altra metà che, distratta a favore del procuratore attoreo, liquida in € 850,00, oltre spese di contributo unificato, spese generali, IVA e CPA come per legge;
CP_ c) Pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza.
S.M.C.V., 01.12.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino