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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 22/12/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 110/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 110 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 trattenuta in decisione il 20.11.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., tra
(C.F. , elettivamente domiciliato in Pisa, via Parte_1 C.F._1 del Marmigliaio n. 50, presso lo studio dell'avv. Stefano Betta che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attore opponente contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Padova, via G. Belzoni n. 65, rappresentata e difesa dagli avv.ti Renata
LL e NO NG SC giusta di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- Convenuta opposta
Oggetto: “Altri contratti atipici”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 4.01.2024 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il D.I. n. 1227/2023 del 3.11.2023 provvisoriamente esecutivo, con il quale il
Tribunale di Pisa ha ingiunto il pagamento di € 19.525,65 oltre interessi e spese in favore di
[...] cessionaria del credito vantato da CP_1 Controparte_2
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto di essersi avvalso del Parte_1 finanziamento per l'acquisto di un'autovettura presso la società – oggi Controparte_3 – al fine di reperire un mezzo di trasporto per recarsi in Puglia nel mese di Controparte_4 luglio 2018, dovendo presenziare alla celebrazione di un matrimonio.
In particolare, la difesa opponente ha dedotto: - di avere specificato al venditore la necessità di avere l'auto in tempi brevi;
- che la consegna, previo accordo del 5.06.2018, gli era stata garantita entro pochi giorni;
- che il pagamento, su consiglio della stessa società venditrice, avveniva per l'intero prezzo pattuito, pari ad € 9.600 IVA inclusa, mediante il finanziamento;
- che del contratto di finanziamento non è stata rilasciata copia, nonostante le richieste in tal senso formulate;
- che l'auto, nonostante gli accordi intercorsi tra le parti, non è stata consegnata nei termini pattuiti, tanto che in data 27.06.2018 e 04.07.2018 ha provveduto a comunicare alla venditrice e alla finanziante la cessazione del contratto di vendita;
- di essere stato costretto, medio tempore, ad acquistare un altro veicolo;
- che nonostante non abbia acquistato l'auto né ricevuto le somme di cui al finanziamento,
ha richiesto il pagamento delle rate;
- che, in seguito, l'odierna opposta in qualità di CP_2 cessionaria ha ingiunto un importo pari al doppio di quello finanziato.
Alla luce di tali fatti, l'opponente ha invocato la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento della società venditrice, nonché il legittimo esercizio del diritto di recesso dal contratto di finanziamento a mente dell'art. 125 T.U.B., tenuto conto, altresì, che non vi sarebbero i requisiti per ritenere detto contratto validamente concluso poiché la revoca della proposta sarebbe stata trasmessa prima della conoscenza dell'accettazione in capo al proponente.
Sotto il profilo del quantum, ha eccepito il carattere moratorio degli Parte_1 interessi applicati, l'applicazione in concreto di un tasso più elevato di quello pattuito che, sommato al tasso di interesse di mora, supera il tasso soglia.
L'opponente ha dunque chiesto la revoca del D.I. opposto, previo accertamento della risoluzione del contratto di vendita e della legittimità del recesso dal contratto di finanziamento o, in subordine,
l'accertamento dell'illegittimità del tasso di interesse applicato;
in ogni caso, con il favore delle spese di lite.
Con comparsa depositata il 24.03.2024 si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_1 chiesto rigettarsi integralmente l'opposizione sulla scorta delle seguenti deduzioni: - che non vi è prova degli accordi asseritamente intercorsi tra l'opponente e il venditore sui tempi di consegna del bene;
- che l'opponente ha ammesso l'avvenuta erogazione dell'importo da parte di in favore CP_2 del venditore in forza del contratto del 11.06.2018, data in cui l'opponente ha parimenti dato mandato alla banca di addebitare la rata direttamente in conto corrente;
- che la concessionaria ha messo a disposizione l'autovettura 18 giorni dopo la concessione del finanziamento;
- che il finanziato ha pacificamente ammesso di non avere adempiuto all'obbligo di rimborso rateale;
- che il recesso dal contratto di finanziamento non è avvenuto nei termini di cui all'art. 125 T.U.B., avendo trasmesso la comunicazione di recesso solo il 4.07.2018, per altro Parte_1 dopo che il veicolo era disponibile presso la concessionaria venditrice;
- che non può escludersi la valida conclusione del contratto;
- che l'opponente, quanto al tasso di interesse, ha fatto riferimento al TAN anziché al TAEG;
- che, comunque, le censure circa il superamento del tasso soglia sono indimostrate.
Alle parti è stata sottoposta proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., senza esito positivo.
La causa è stata istruita documentalmente;
dopodiché, è stata fissata l'udienza del 20.11.2025 per la rimessione in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
*****
1.Il presente giudizio trae origine dalla pretesa creditoria azionata in via monitoria da
[...] cessionaria del credito originariamente vantato nei confronti di CP_1 Controparte_2
a titolo di restituzione di quanto dovuto in forza di contratto di Parte_1 finanziamento.
Nei fatti, risulta per tabulas che il contratto di finanziamento sottoscritto in data 11.06.2018 ha ad oggetto l'erogazione di € 10.000 per l'acquisto di una autovettura Fiat Panda 1.2 Lounge, da restituirsi mediante 84 rate mensili dell'importo di € 178 ciascuna, oltre spese di incasso.
Le parti controvertono della sussistenza dell'obbligo di restituzione dell'importo finanziato da parte del consumatore, nonché del quantum del credito ingiunto.
In particolare, ha eccepito l'intervenuta risoluzione del contratto di Parte_1 vendita per inadempimento della concessionaria, il legittimo recesso dal contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 125 ter T.U.B. e, in ipotesi, la mancata conclusione del contratto di finanziamento stante la revoca della proposta prima della conoscenza dell'accettazione da parte della finanziaria.
La società opposta ha invece ribadito che il rapporto contrattuale è stato validamente costituito, tanto
è vero che le somme sono state erogate, e che le vicende proprie del contratto di acquisto dell'autovettura sono irrilevanti nell'ambito del diverso rapporto di finanziamento.
2. Tale il thema decidendum, l'opposizione è infondata.
3. Il contratto intercorso tra e presenta gli estremi Parte_1 Controparte_2 del contrato di finanziamento a termine finalizzato all'acquisto di un autoveicolo. Ciò si evince chiaramente dal dato letterale dell'accordo (all. 2 al ricorso monitorio), ove per altro è anche specificato il veicolo che il soggetto finanziato intendeva acquistare (Fiat Panta Lounge).
3.1. Il contratto è stato validamente concluso tra le parti.
Non era, infatti, a dover accettare la proposta contrattuale del cliente, ma il Controparte_2 contrario. Coerentemente, ha sottoscritto per accettazione in data 11.06.2018 le Parte_1 condizioni contrattuali proposte su apposito modulo da approvando espressamente Controparte_2 le condizioni generali di contratto (doc. allegato in seno al procedimento monitorio) e le clausole ex art. 1341 c.c.
E' vero che si era riservata il controllo sul merito creditizio del consumatore CP_2 finanziato (art. 2 condizioni generali di contratto); tuttavia, pur in assenza di un'espressa comunicazione, la stessa ha effettivamente erogato alla concessionaria l'importo pattuito – in ossequio a quanto disposto nelle condizioni generali di contratto (“Il Cliente autorizza ad CP_2 erogare direttamente l'importo da versare indicato nella sezione del prospetto contabile del
Contratto "Residuo da versare" a favore di un terzo (rivenditore convenzionato di Controparte_2 da egli stesso indicato”) – tanto che il venditore ha successivamente messo a disposizione il bene oggetto di compravendita.
Non può essere invocata, in senso contrario, la consegna di copia del contratto.
Questo giudice non ignora che la questione è oggetto di un vivace dibattito interpretativo;
tuttavia, ritiene di aderire al condivisibile orientamento secondo cui la violazione dell'obbligo di consegna del documento contrattuale di cui all'art. 117 T.U.B. non è idonea ad inficiare la validità dell'accordo, trattandosi di una prestazione concernente la fase esecutiva del rapporto idonea, al più, ad integrare un'ipotesi di inadempimento da parte del soggetto finanziatore (così Cass. civ., sez. I, 19.03.2025. n.
7390).
Per altro, pur volendo aderire – per mera ipotesi - all'opposto indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass. civ. sez. I, 27.02.2025, n. 5190), la mancata consegna della copia del contratto non può determinare, sic et simpliciter, la nullità dello stesso, dovendosi ragionevolmente richiedere, a tal fine, che il cliente si sia attivato diligentemente, almeno richiedendo formalmente la consegna del dato informativo e formulando apposita diffida ad adempiere all'istituto finanziante;
circostanze che, nel caso di specie, non sono state integrate atteso che l'opponente ha solo genericamente dedotto di aver “richiesto” la consegna del contratto, senza produrre documentazione a sostegno dell'affermazione.
3.2. A fronte di un contratto valido ed efficace, non è tempestivo l'esercizio del diritto di recesso da parte di con missiva del 04.07.2018, poi trasmessa a mezzo Parte_1 raccomandata il successivo 17.07.2018 (doc. 3 opponente).
A quella data, infatti, erano ormai trascorsi oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento e comunque almeno 20 giorni dall'erogazione delle somme da parte di CP_2
(doc. 3 opposta). Non può quindi farsi applicazione dell'art. 125 ter T.U.B. che, come noto, disciplina il “recesso di pentimento” introdotto allo scopo di consentire al legislatore l'esercizio di un vero e proprio diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto. 3.3. Non sussistono, infine, gli estremi della risoluzione del contratto di compravendita invocata dall'opponente.
Infatti, a mente dell'art. 10 delle condizioni generali di finanziamento “In caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il Cliente, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del Contratto di credito, se con riferimento al Contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile. La risoluzione del Contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al Cliente le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del Contratto di credito non comporta l'obbligo del Consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.” (doc. integrativo fascicolo monitorio). Per l'effetto, fermo il collegamento funzionale tra il finanziamento e la vendita, il primo sarebbe potuto venir meno in caso di risoluzione da inadempimento della seconda.
Nondimeno, come specificato nel contratto, la risoluzione - intesa quale rimedio all'inadempimento della fornitrice del bene - avrebbe assunto rilievo anche nel rapporto di finanziamento solo se di gravità tale da soddisfare il requisito di cui all'art. 1455 c.c. E la circostanza non ricorre nella specie, in cui: (a) nell'ordine dell'autoveicolo versato in atti (doc. 5 opponente) non vi è indicazione alcuna del giorno stabilito per la consegna del bene, sicchè non risulta pattuito per iscritto alcun termine essenziale;
(b) il veicolo, per espressa ammissione dell'opponente nella missiva trasmessa a CP_2 il 4.07.2018, è stato messo a disposizione dalla concessionaria in data 29.06.2018, dunque circa 24 giorni dopo il versamento della caparra confirmatoria di € 100,00 e, comunque, dopo due settimane dal versamento del prezzo da parte del finanziante;
(c) le motivazioni dedotte dall'opponente circa l'urgenza di reperire un mezzo di trasporto per recarsi in Puglia nel mese di luglio, in occasione di un matrimonio, risultano sprovviste di supporto probatorio e vanno qualificate in termini di “motivi”, giuridicamente irrilevanti, che hanno portato alla conclusione del Parte_1 contratto di acquisto, irrilevanti sul piano del sinallagma contrattuale;
(d) non risultano in atti documenti attestanti la messa in mora della concessionaria venditrice, né alcuna diffida ad adempiere entro uno specifico termine.
In tale contesto, nemmeno assume rilevanza l'asserito acquisto, da parte dell'opponente, di un'altra autovettura. Stando all'ordine di acquisto (all. 6 al fascicolo dell'opponente), detto accordo risale al
28.06.2018, dunque un solo giorno prima che l'autovettura previamente acquistata venisse consegnata. Non è però dato sapere quando la seconda auto sia stata materialmente consegnata, ed appare assai improbabile che la consegna della seconda vettura sia avvenuta prima della consegna della Fiat Panda. 3.4. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'esercizio del recesso esercitato dall'opponente, pur legittimo, deve inquadrarsi entro la fattispecie di cui all'art. 11, comma 2, delle condizioni generali di contratto, che consente il recesso del consumatore anche una volta che il contratto sia in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo del cliente di restituire l'importo finanziato integralmente entro 30 giorni dalla comunicazione del recesso.
4. Venendo alle contestazioni sollevate all'importo ingiunto, si deve innanzitutto precisare che la somma di cui all'ingiunzione è pari ad €16.852,56, non alla maggior somma di € 19.525,65 (pari invece alla somma tra il debito derivante dal contratto di finanziamento e le spese legali).
Con specifico riguardo al contratto di finanziamento, dalla lettura dell'accordo emerge che a fronte del capitale finanziato – pari a € 10.869,40 – il consumatore avrebbe dovuto versare 84 rate da
€178,00 ciascuna, restituendo quindi € 15.242,40. Dunque, il credito risulta erogato al costo di €
4.373,00.
Nel corpo del contratto risultano indicati correttamente i tassi di interesse applicati, anche di mora, nonché ogni altra spesa, nel rispetto dell'art. 117 T.U.B. e, comunque, della trasparenza dovuta nei rapporti con il cliente/consumatore. Segnatamente, il TAEG risulta pari al 10,68%, mentre in caso di decadenza dal beneficio del termine è prevista una penale in misura pari al 6% dell'importo scaduto
(da limitarsi entro gli € 7,75 e gli € 258,23), in difetto, sarebbe stato applicato sull'importo dovuto un interesse di mora pari al 12% o comunque in misura pari al tasso soglia ai sensi della L. 108/1996.
4.1. Tali i termini contrattuali, l'opponente si duole del fatto che l'importo ingiunto sarebbe maggiore dell'importo che, stando alla lettera del contratto, avrebbe dovuto essere restituito (€ 15.242,40).
Ebbene, 15. .242,40 è la somma che avrebbe dovuto essere restituita in caso di fisiologica esecuzione del rapporto, circostanza che non si è verificata nel caso di specie, mentre il maggior importo ingiunto tiene correttamente conto dell'applicazione degli interessi di mora conseguente all'inadempimento dell' . Parte_1
Peraltro, il tasso applicato – che secondo l'opponente sarebbe pari all'8,90% - è del tutto irrilevante, perché si tratta di una percentuale inferiore a quella del TAEG indicato in contratto (rispetto alla quale l'opponente aveva prestato il consenso).
4.2. Infine, non può dedursi l'automatico superamento dei tassi soglia in ragione dell'applicazione degli interessi di mora;
la Corte di Cassazione, sul punto, ha chiarito: “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del
Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il
T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.” (Cass. SS.UU., 18.09.2020, n. 19597).
Di talché, per poter anche solo ipotizzare un superamento delle soglie antiusura per l'effetto degli interessi moratori non è sufficiente allegare genericamente l'applicazione, nel complesso, di un tasso di interesse superiore a quello contrattualmente pattuito e indicato nei decreti ministeriali vigenti ratione temporis.
Nella fattispecie non vi è prova, nemmeno indiziaria, del carattere usurario degli interessi applicati, né sarebbe stato plausibile ammettere la CTU in tal senso richiesta dall'opponente in quanto meramente esplorativa.
5. In conclusione, il d.i. opposto va integralmente confermato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente (art. 91 c.p.c.).
Dette spese si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro 5.200,00 a euro 26.000,00), dei parametri medi di riferimento (ad eccezione della fase di istruzione/trattazione liquidata ai minimi in presenza di istruttoria meramente documentale e di questioni di minima complessità) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il D.I. n. 1227/2023 emesso dal Tribunale di Pisa in data 3.11.2023;
AN l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite che si liquidano in € 4.237,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 19/12/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 110 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 trattenuta in decisione il 20.11.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., tra
(C.F. , elettivamente domiciliato in Pisa, via Parte_1 C.F._1 del Marmigliaio n. 50, presso lo studio dell'avv. Stefano Betta che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attore opponente contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Padova, via G. Belzoni n. 65, rappresentata e difesa dagli avv.ti Renata
LL e NO NG SC giusta di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- Convenuta opposta
Oggetto: “Altri contratti atipici”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 4.01.2024 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il D.I. n. 1227/2023 del 3.11.2023 provvisoriamente esecutivo, con il quale il
Tribunale di Pisa ha ingiunto il pagamento di € 19.525,65 oltre interessi e spese in favore di
[...] cessionaria del credito vantato da CP_1 Controparte_2
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto di essersi avvalso del Parte_1 finanziamento per l'acquisto di un'autovettura presso la società – oggi Controparte_3 – al fine di reperire un mezzo di trasporto per recarsi in Puglia nel mese di Controparte_4 luglio 2018, dovendo presenziare alla celebrazione di un matrimonio.
In particolare, la difesa opponente ha dedotto: - di avere specificato al venditore la necessità di avere l'auto in tempi brevi;
- che la consegna, previo accordo del 5.06.2018, gli era stata garantita entro pochi giorni;
- che il pagamento, su consiglio della stessa società venditrice, avveniva per l'intero prezzo pattuito, pari ad € 9.600 IVA inclusa, mediante il finanziamento;
- che del contratto di finanziamento non è stata rilasciata copia, nonostante le richieste in tal senso formulate;
- che l'auto, nonostante gli accordi intercorsi tra le parti, non è stata consegnata nei termini pattuiti, tanto che in data 27.06.2018 e 04.07.2018 ha provveduto a comunicare alla venditrice e alla finanziante la cessazione del contratto di vendita;
- di essere stato costretto, medio tempore, ad acquistare un altro veicolo;
- che nonostante non abbia acquistato l'auto né ricevuto le somme di cui al finanziamento,
ha richiesto il pagamento delle rate;
- che, in seguito, l'odierna opposta in qualità di CP_2 cessionaria ha ingiunto un importo pari al doppio di quello finanziato.
Alla luce di tali fatti, l'opponente ha invocato la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento della società venditrice, nonché il legittimo esercizio del diritto di recesso dal contratto di finanziamento a mente dell'art. 125 T.U.B., tenuto conto, altresì, che non vi sarebbero i requisiti per ritenere detto contratto validamente concluso poiché la revoca della proposta sarebbe stata trasmessa prima della conoscenza dell'accettazione in capo al proponente.
Sotto il profilo del quantum, ha eccepito il carattere moratorio degli Parte_1 interessi applicati, l'applicazione in concreto di un tasso più elevato di quello pattuito che, sommato al tasso di interesse di mora, supera il tasso soglia.
L'opponente ha dunque chiesto la revoca del D.I. opposto, previo accertamento della risoluzione del contratto di vendita e della legittimità del recesso dal contratto di finanziamento o, in subordine,
l'accertamento dell'illegittimità del tasso di interesse applicato;
in ogni caso, con il favore delle spese di lite.
Con comparsa depositata il 24.03.2024 si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_1 chiesto rigettarsi integralmente l'opposizione sulla scorta delle seguenti deduzioni: - che non vi è prova degli accordi asseritamente intercorsi tra l'opponente e il venditore sui tempi di consegna del bene;
- che l'opponente ha ammesso l'avvenuta erogazione dell'importo da parte di in favore CP_2 del venditore in forza del contratto del 11.06.2018, data in cui l'opponente ha parimenti dato mandato alla banca di addebitare la rata direttamente in conto corrente;
- che la concessionaria ha messo a disposizione l'autovettura 18 giorni dopo la concessione del finanziamento;
- che il finanziato ha pacificamente ammesso di non avere adempiuto all'obbligo di rimborso rateale;
- che il recesso dal contratto di finanziamento non è avvenuto nei termini di cui all'art. 125 T.U.B., avendo trasmesso la comunicazione di recesso solo il 4.07.2018, per altro Parte_1 dopo che il veicolo era disponibile presso la concessionaria venditrice;
- che non può escludersi la valida conclusione del contratto;
- che l'opponente, quanto al tasso di interesse, ha fatto riferimento al TAN anziché al TAEG;
- che, comunque, le censure circa il superamento del tasso soglia sono indimostrate.
Alle parti è stata sottoposta proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., senza esito positivo.
La causa è stata istruita documentalmente;
dopodiché, è stata fissata l'udienza del 20.11.2025 per la rimessione in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
*****
1.Il presente giudizio trae origine dalla pretesa creditoria azionata in via monitoria da
[...] cessionaria del credito originariamente vantato nei confronti di CP_1 Controparte_2
a titolo di restituzione di quanto dovuto in forza di contratto di Parte_1 finanziamento.
Nei fatti, risulta per tabulas che il contratto di finanziamento sottoscritto in data 11.06.2018 ha ad oggetto l'erogazione di € 10.000 per l'acquisto di una autovettura Fiat Panda 1.2 Lounge, da restituirsi mediante 84 rate mensili dell'importo di € 178 ciascuna, oltre spese di incasso.
Le parti controvertono della sussistenza dell'obbligo di restituzione dell'importo finanziato da parte del consumatore, nonché del quantum del credito ingiunto.
In particolare, ha eccepito l'intervenuta risoluzione del contratto di Parte_1 vendita per inadempimento della concessionaria, il legittimo recesso dal contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 125 ter T.U.B. e, in ipotesi, la mancata conclusione del contratto di finanziamento stante la revoca della proposta prima della conoscenza dell'accettazione da parte della finanziaria.
La società opposta ha invece ribadito che il rapporto contrattuale è stato validamente costituito, tanto
è vero che le somme sono state erogate, e che le vicende proprie del contratto di acquisto dell'autovettura sono irrilevanti nell'ambito del diverso rapporto di finanziamento.
2. Tale il thema decidendum, l'opposizione è infondata.
3. Il contratto intercorso tra e presenta gli estremi Parte_1 Controparte_2 del contrato di finanziamento a termine finalizzato all'acquisto di un autoveicolo. Ciò si evince chiaramente dal dato letterale dell'accordo (all. 2 al ricorso monitorio), ove per altro è anche specificato il veicolo che il soggetto finanziato intendeva acquistare (Fiat Panta Lounge).
3.1. Il contratto è stato validamente concluso tra le parti.
Non era, infatti, a dover accettare la proposta contrattuale del cliente, ma il Controparte_2 contrario. Coerentemente, ha sottoscritto per accettazione in data 11.06.2018 le Parte_1 condizioni contrattuali proposte su apposito modulo da approvando espressamente Controparte_2 le condizioni generali di contratto (doc. allegato in seno al procedimento monitorio) e le clausole ex art. 1341 c.c.
E' vero che si era riservata il controllo sul merito creditizio del consumatore CP_2 finanziato (art. 2 condizioni generali di contratto); tuttavia, pur in assenza di un'espressa comunicazione, la stessa ha effettivamente erogato alla concessionaria l'importo pattuito – in ossequio a quanto disposto nelle condizioni generali di contratto (“Il Cliente autorizza ad CP_2 erogare direttamente l'importo da versare indicato nella sezione del prospetto contabile del
Contratto "Residuo da versare" a favore di un terzo (rivenditore convenzionato di Controparte_2 da egli stesso indicato”) – tanto che il venditore ha successivamente messo a disposizione il bene oggetto di compravendita.
Non può essere invocata, in senso contrario, la consegna di copia del contratto.
Questo giudice non ignora che la questione è oggetto di un vivace dibattito interpretativo;
tuttavia, ritiene di aderire al condivisibile orientamento secondo cui la violazione dell'obbligo di consegna del documento contrattuale di cui all'art. 117 T.U.B. non è idonea ad inficiare la validità dell'accordo, trattandosi di una prestazione concernente la fase esecutiva del rapporto idonea, al più, ad integrare un'ipotesi di inadempimento da parte del soggetto finanziatore (così Cass. civ., sez. I, 19.03.2025. n.
7390).
Per altro, pur volendo aderire – per mera ipotesi - all'opposto indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass. civ. sez. I, 27.02.2025, n. 5190), la mancata consegna della copia del contratto non può determinare, sic et simpliciter, la nullità dello stesso, dovendosi ragionevolmente richiedere, a tal fine, che il cliente si sia attivato diligentemente, almeno richiedendo formalmente la consegna del dato informativo e formulando apposita diffida ad adempiere all'istituto finanziante;
circostanze che, nel caso di specie, non sono state integrate atteso che l'opponente ha solo genericamente dedotto di aver “richiesto” la consegna del contratto, senza produrre documentazione a sostegno dell'affermazione.
3.2. A fronte di un contratto valido ed efficace, non è tempestivo l'esercizio del diritto di recesso da parte di con missiva del 04.07.2018, poi trasmessa a mezzo Parte_1 raccomandata il successivo 17.07.2018 (doc. 3 opponente).
A quella data, infatti, erano ormai trascorsi oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento e comunque almeno 20 giorni dall'erogazione delle somme da parte di CP_2
(doc. 3 opposta). Non può quindi farsi applicazione dell'art. 125 ter T.U.B. che, come noto, disciplina il “recesso di pentimento” introdotto allo scopo di consentire al legislatore l'esercizio di un vero e proprio diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto. 3.3. Non sussistono, infine, gli estremi della risoluzione del contratto di compravendita invocata dall'opponente.
Infatti, a mente dell'art. 10 delle condizioni generali di finanziamento “In caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il Cliente, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del Contratto di credito, se con riferimento al Contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile. La risoluzione del Contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al Cliente le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del Contratto di credito non comporta l'obbligo del Consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.” (doc. integrativo fascicolo monitorio). Per l'effetto, fermo il collegamento funzionale tra il finanziamento e la vendita, il primo sarebbe potuto venir meno in caso di risoluzione da inadempimento della seconda.
Nondimeno, come specificato nel contratto, la risoluzione - intesa quale rimedio all'inadempimento della fornitrice del bene - avrebbe assunto rilievo anche nel rapporto di finanziamento solo se di gravità tale da soddisfare il requisito di cui all'art. 1455 c.c. E la circostanza non ricorre nella specie, in cui: (a) nell'ordine dell'autoveicolo versato in atti (doc. 5 opponente) non vi è indicazione alcuna del giorno stabilito per la consegna del bene, sicchè non risulta pattuito per iscritto alcun termine essenziale;
(b) il veicolo, per espressa ammissione dell'opponente nella missiva trasmessa a CP_2 il 4.07.2018, è stato messo a disposizione dalla concessionaria in data 29.06.2018, dunque circa 24 giorni dopo il versamento della caparra confirmatoria di € 100,00 e, comunque, dopo due settimane dal versamento del prezzo da parte del finanziante;
(c) le motivazioni dedotte dall'opponente circa l'urgenza di reperire un mezzo di trasporto per recarsi in Puglia nel mese di luglio, in occasione di un matrimonio, risultano sprovviste di supporto probatorio e vanno qualificate in termini di “motivi”, giuridicamente irrilevanti, che hanno portato alla conclusione del Parte_1 contratto di acquisto, irrilevanti sul piano del sinallagma contrattuale;
(d) non risultano in atti documenti attestanti la messa in mora della concessionaria venditrice, né alcuna diffida ad adempiere entro uno specifico termine.
In tale contesto, nemmeno assume rilevanza l'asserito acquisto, da parte dell'opponente, di un'altra autovettura. Stando all'ordine di acquisto (all. 6 al fascicolo dell'opponente), detto accordo risale al
28.06.2018, dunque un solo giorno prima che l'autovettura previamente acquistata venisse consegnata. Non è però dato sapere quando la seconda auto sia stata materialmente consegnata, ed appare assai improbabile che la consegna della seconda vettura sia avvenuta prima della consegna della Fiat Panda. 3.4. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'esercizio del recesso esercitato dall'opponente, pur legittimo, deve inquadrarsi entro la fattispecie di cui all'art. 11, comma 2, delle condizioni generali di contratto, che consente il recesso del consumatore anche una volta che il contratto sia in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo del cliente di restituire l'importo finanziato integralmente entro 30 giorni dalla comunicazione del recesso.
4. Venendo alle contestazioni sollevate all'importo ingiunto, si deve innanzitutto precisare che la somma di cui all'ingiunzione è pari ad €16.852,56, non alla maggior somma di € 19.525,65 (pari invece alla somma tra il debito derivante dal contratto di finanziamento e le spese legali).
Con specifico riguardo al contratto di finanziamento, dalla lettura dell'accordo emerge che a fronte del capitale finanziato – pari a € 10.869,40 – il consumatore avrebbe dovuto versare 84 rate da
€178,00 ciascuna, restituendo quindi € 15.242,40. Dunque, il credito risulta erogato al costo di €
4.373,00.
Nel corpo del contratto risultano indicati correttamente i tassi di interesse applicati, anche di mora, nonché ogni altra spesa, nel rispetto dell'art. 117 T.U.B. e, comunque, della trasparenza dovuta nei rapporti con il cliente/consumatore. Segnatamente, il TAEG risulta pari al 10,68%, mentre in caso di decadenza dal beneficio del termine è prevista una penale in misura pari al 6% dell'importo scaduto
(da limitarsi entro gli € 7,75 e gli € 258,23), in difetto, sarebbe stato applicato sull'importo dovuto un interesse di mora pari al 12% o comunque in misura pari al tasso soglia ai sensi della L. 108/1996.
4.1. Tali i termini contrattuali, l'opponente si duole del fatto che l'importo ingiunto sarebbe maggiore dell'importo che, stando alla lettera del contratto, avrebbe dovuto essere restituito (€ 15.242,40).
Ebbene, 15. .242,40 è la somma che avrebbe dovuto essere restituita in caso di fisiologica esecuzione del rapporto, circostanza che non si è verificata nel caso di specie, mentre il maggior importo ingiunto tiene correttamente conto dell'applicazione degli interessi di mora conseguente all'inadempimento dell' . Parte_1
Peraltro, il tasso applicato – che secondo l'opponente sarebbe pari all'8,90% - è del tutto irrilevante, perché si tratta di una percentuale inferiore a quella del TAEG indicato in contratto (rispetto alla quale l'opponente aveva prestato il consenso).
4.2. Infine, non può dedursi l'automatico superamento dei tassi soglia in ragione dell'applicazione degli interessi di mora;
la Corte di Cassazione, sul punto, ha chiarito: “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del
Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il
T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.” (Cass. SS.UU., 18.09.2020, n. 19597).
Di talché, per poter anche solo ipotizzare un superamento delle soglie antiusura per l'effetto degli interessi moratori non è sufficiente allegare genericamente l'applicazione, nel complesso, di un tasso di interesse superiore a quello contrattualmente pattuito e indicato nei decreti ministeriali vigenti ratione temporis.
Nella fattispecie non vi è prova, nemmeno indiziaria, del carattere usurario degli interessi applicati, né sarebbe stato plausibile ammettere la CTU in tal senso richiesta dall'opponente in quanto meramente esplorativa.
5. In conclusione, il d.i. opposto va integralmente confermato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente (art. 91 c.p.c.).
Dette spese si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro 5.200,00 a euro 26.000,00), dei parametri medi di riferimento (ad eccezione della fase di istruzione/trattazione liquidata ai minimi in presenza di istruttoria meramente documentale e di questioni di minima complessità) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il D.I. n. 1227/2023 emesso dal Tribunale di Pisa in data 3.11.2023;
AN l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite che si liquidano in € 4.237,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 19/12/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino