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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/06/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dott. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 18/06/2025 ha pronunciato la seguente sentenza, contestualmente motivata, nella causa iscritta al n° r.g. 1285/2023 contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. PALADINO MARIA LUISA Parte_1 ricorrente
E rappresentato e difeso dall' avv. COLETTA ELEONORA CP_1 convenuto avente ad oggetto: inabilità temporanea – rendita per danno biologico permanente da infortunio sul lavoro del 18.01.2018
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Parte ricorrente, esaurito l'iter amministrativo anche contenzioso, ha chiesto accertarsi in via giudiziale il proprio diritto di conseguire quanto in oggetto, con maggiorazione di accessori e vittoria di spese e compensi di lite. L' costituitosi, ha chiesto rigettarsi CP_1 il ricorso.
La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione. La prova testimoniale ha fatto emergere la nocività delle mansioni/ambienti lavorativi di parte ricorrente.
a) Diagnosi del C.T.U.: visus spento in OS in esiti di ferita perforante trattata con trapianto di cornea, in soggetto con visus in OD pari a 10/10, in dipendenza causale dall'infortunio in oggetto. Allo stato le lesioni descritte comportano postumi anatomo funzionali a carattere permanente. b) Consegue che: il danno biologico complessivo è da valutarsi nella misura del 28% a decorrere dalla data dell'infortunio del 18.01.2018. Si riconosce, altresì, un periodo di inabilità temporanea valutabile in giorni cinquanta (vedi ctu dott.
). Persona_1
Spese di lite e spese di C.T.U. a definitivo carico parte soccombente. CP_1
P.T.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro Parte_1 con atto depositato il 13/02/2023 così provvede: CP_1
1) Dichiara il diritto di parte ricorrente a conseguire, in relazione all'infortunio sul lavoro del 18.01.2018, l'indennità per inabilità temporanea assoluta di giorni cinquanta e la rendita per danno biologico permanente 28% a decorrere dalla cessazione del periodo di inabilità temporanea;
2) Per l'effetto, condanna al pagamento della relativa prestazione, da CP_1 determinarsi ai sensi di legge, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria con la decorrenza e nei termini di cui all'art. 16 comma sesto della legge n°412/1991 e fino al soddisfo;
3) Condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi CP_1
EURO 3.000,00 per compensi, oltre RSG, IVA e CPA come per legge, in favore di
Parte_1
4) Spese di ctu a definitivo carico CP_1
Taranto, 18/06/2025
IL TRIBUNALE G.D.L. (dott. Saverio SODO)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dott. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 18/06/2025 ha pronunciato la seguente sentenza, contestualmente motivata, nella causa iscritta al n° r.g. 1285/2023 contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. PALADINO MARIA LUISA Parte_1 ricorrente
E rappresentato e difeso dall' avv. COLETTA ELEONORA CP_1 convenuto avente ad oggetto: inabilità temporanea – rendita per danno biologico permanente da infortunio sul lavoro del 18.01.2018
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Parte ricorrente, esaurito l'iter amministrativo anche contenzioso, ha chiesto accertarsi in via giudiziale il proprio diritto di conseguire quanto in oggetto, con maggiorazione di accessori e vittoria di spese e compensi di lite. L' costituitosi, ha chiesto rigettarsi CP_1 il ricorso.
La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione. La prova testimoniale ha fatto emergere la nocività delle mansioni/ambienti lavorativi di parte ricorrente.
a) Diagnosi del C.T.U.: visus spento in OS in esiti di ferita perforante trattata con trapianto di cornea, in soggetto con visus in OD pari a 10/10, in dipendenza causale dall'infortunio in oggetto. Allo stato le lesioni descritte comportano postumi anatomo funzionali a carattere permanente. b) Consegue che: il danno biologico complessivo è da valutarsi nella misura del 28% a decorrere dalla data dell'infortunio del 18.01.2018. Si riconosce, altresì, un periodo di inabilità temporanea valutabile in giorni cinquanta (vedi ctu dott.
). Persona_1
Spese di lite e spese di C.T.U. a definitivo carico parte soccombente. CP_1
P.T.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro Parte_1 con atto depositato il 13/02/2023 così provvede: CP_1
1) Dichiara il diritto di parte ricorrente a conseguire, in relazione all'infortunio sul lavoro del 18.01.2018, l'indennità per inabilità temporanea assoluta di giorni cinquanta e la rendita per danno biologico permanente 28% a decorrere dalla cessazione del periodo di inabilità temporanea;
2) Per l'effetto, condanna al pagamento della relativa prestazione, da CP_1 determinarsi ai sensi di legge, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria con la decorrenza e nei termini di cui all'art. 16 comma sesto della legge n°412/1991 e fino al soddisfo;
3) Condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi CP_1
EURO 3.000,00 per compensi, oltre RSG, IVA e CPA come per legge, in favore di
Parte_1
4) Spese di ctu a definitivo carico CP_1
Taranto, 18/06/2025
IL TRIBUNALE G.D.L. (dott. Saverio SODO)