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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/04/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 11/04/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 2927 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti CIARMOLI LEOLUCA e MACCHIA SAVERIO MARCO;
Ricorrente
E
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. FARETRA ANNA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/03/2023 - premesso di essere stato dipendente Parte_1 dell'“ ” con le mansioni di Dirigente medico presso il Parte_2
Poliambulatorio Distrettuale di Bari -Japigia, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno dal 5.01.1993 al 30.06.2022 (data di quiescenza) - ha chiesto il riconoscimento del diritto alla fruizione del servizio mensa, anche con modalità sostitutive, ed il conseguente risarcimento del danno patito per il mancato adempimento dell'obbligazione, da parte della Amministrazione datrice di lavoro, da parametrarsi all'importo di euro 4,13 per ogni giorno di presenza nel periodo dall'1.01.2018 al 30.06.2022, oltre accessori di legge;
il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione.
Resisteva l' con memoria del 25.03.2024 chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata. CP_1
Quindi, senza necessità di attività istruttoria, alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
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Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'articolo 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel senso che viene di seguito riportato il precedente di Sezione conforme (sentenza n. 3201 del 2024), che questo giudice condivide e che si riferisce a fattispecie del tutto sovrapponibile.
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1 La domanda è fondata e merita accoglimento. <occorre premettere che la parte ricorrente deduce di essere dipendente della in forza presso il cp_2>Poliambulatorio Distrettuale di Bari-Japigia, con profilo professionale di Dirigente Medico e che a decorrere dall'1.01.2018 al 31.12.2022 non le era stato garantito l'esercizio del diritto di mensa né qualsivoglia modalità sostitutiva della stessa.
Orbene, le disciplina applicabile alla presente fattispecie va rinvenuta nel disposto di cui all'art. 29 del
C.C.N.L. Integrativo del 20/9/2001, come modificato dall'art. 4 del C.C.N.L. del 31/7/2009 del Comparto
Sanità, nonché in quello dettato dall'art. 24 del C.C.N.L. 10.02.2004, come modificato dall'art. 18 del
C.C.N.L. del 6.5.2010, Integrativo della Dirigenza Medica e Veterinaria e SPTA. Ebbene, con particolare riguardo al Comparto Sanità, il citato art. 29 del C.C.N.L. del 20.09.2001, come modificato dall'art. 4 del
C.C.N.L. 31/07/2009 (cff. C.C.N.L. Comparto Sanità), riconosce l'esercizio del diritto di mensa in favore di tutti i dipendenti disponendo, al primo comma, come, le aziende, abbiano il dovere, in relazione al proprio assetto organizzativo e, compatibilmente con le loro risorse economiche, di istituire mense di servizio onde garantire il diritto dei detti dipendenti.
Il primo comma del menzionato art. 29 C.C.N.L., dispone anche che dette aziende, ove per impossibilità organizzative, logistiche, ambientali ed economiche, ritengano di non poter dar corso all'istituzione delle mense di servizio, siano tenute - in alternativa ed al fine di garantire l'esercizio del correlato diritto ai propri dipendenti - ad adempiere a tale dovere con modalità sostitutive.
Il secondo comma, del citato art. 29 C.C.N.L., inoltre, esplicita come, tutti i dipendenti, abbiano diritto ad usufruirne, ivi compresi quelli ricoprenti posizione di comando, in tutti i giorni di effettiva presenza al lavoro ed in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro.
Con riguardo all'articolazione dell'orario, il D. Lgs. n. 66/03, dell'8.04.2003, in armonia ed attuazione della direttiva comunitaria 2000/34/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione del ridetto orario di lavoro, all'art. 8 dispone che: “qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa le cui modalità e la cui durata sono stabiliti dal C.C.N.L., ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”.
Il terzo comma della stessa disposizione specifica che il tempo afferente la pausa per il consumo del pasto, non deve essere superiore a 30 minuti e, il quarto comma, stabilisce come, il costo del detto pasto, in sostituzione del servizio mensa, non possa essere superiore ad € 5,16 (“non può superare L. 10.000”); il dipendente, però, è tenuto a contribuire nella misura fissa di € 1,03, per ogni pasto (“… nella misura fissa di
L.
2.000 per ogni pasto”).
Il diritto alla mensa, ex art. 29, secondo comma del C.C.N.L. è, dunque, correlato al diritto alla pausa, secondo la statuizione della Suprema Corte n. 5547 del 1.03.2021 (conf. Cass. n. 31137 del 28.11.2019) secondo cui il buono pasto “…. rappresenta un'agevolazione necessaria a conciliare il lavoro e il benessere psicofisico del lavoratore per proseguire l'attività, se il turno dura più di sei ore, infatti, lo stesso ha diritto a un intervallo non lavorato” (cfr. anche Cass., ord. n. 32213/2022).
2 Con particolare riferimento all'Area della Dirigenza Medica, il diritto alla mensa risulta confermato e riconosciuto anche dal disposto di cui all'art. 24 del C.C.N.L. integrativo del 10.02.2004, come modificato dall'art. 18 del C.C.N.L. integrativo del 6.05.2010 (cfr. C.C.N.L. Area Dirigenza Medica).
Tale diritto, ancora, risulta altresì confermato, e non disapplicato, dalle disposizioni contenute nel C.C.N.L. del 19.12.2019, in particolar modo all'art. 24, comma otto, regolante il diritto al rispetto delle previsioni dettate dal D. Lgs. n. 66/2003, in tema di orario di lavoro dei dirigenti medici (cfr. CCNL Area Dirigenza
Medica).
A ciò si aggiunga che, la non ha predisposto locali da destinare allo svolgimento della mensa CP_1 aziendale, come confermato anche dalla stessa datrice con la nota prot. n.128324/2022 del 12.10.2022 in cui
è specificato che “attualmente l' , anche in considerazione del vastissimo ambito territoriale in cui si Pt_2 dispiegano i servizi e presidi sanitari, non dispone di locali da destinare allo svolgimento della mensa aziendale che siano territorialmente distribuito e organizzati 2 in modo da consentire a tutto il personale la fruizione del servizio mensa” (cfr. doc. 1 avente piena valenza confessoria).
D'altra parte la stessa con nota prot. n.52189/2022 del 5.8.2022 (cfr. doc. 2), “previo esame CP_1 congiunto con le OO.SS. dell'Area PTA nell'incontro di delegazione tenutosi in data 22/04/2022 (ndr. doc.
3)”, formulava ai dirigenti medici la proposta transattiva di “una quota massima di euro 240,00” a saldo e stralcio di ogni pretesa riveniente dal biennio 2020-2021 per la liquidazione della “Indennità sostitutiva della
Mensa”>>.
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Orbene, nella specie, alla luce delle su esposte, condivisibili, considerazioni, consegue che il ha Pt_1 diritto di godere del servizio di mensa - ovvero della corresponsione di un'indennità sostitutiva - considerato che: a) a tutt'oggi, l'azienda non risulta aver istituito, in ogni sua articolazione, il servizio mensa;
b) la articolazione dell'orario di lavoro ha impegnato esso ricorrente per un numero di ore superiore alle 6 giornaliere.
Ne deriva il riconoscimento in favore del ricorrente del diritto al risarcimento del danno subito per non avere potuto usufruire del servizio mensa, o di altra modalità sostitutiva dello stesso, nei giorni di effettiva presenza in servizio nell'orario compreso tra le ore 12 e le ore 15.
L'odierno istante, quindi, nel periodo dall'1.1.2018 al 30.06.2022, a causa della mancata istituzione del servizio mensa da parte della ha diritto, anche a titolo risarcitorio, al pagamento dell'importo CP_1 unitario di € 4,13 (in base a quanto disposto dall'art. 33 D.P.R. n.270/1987 successivamente sostituito dall'art. 29 CCNL Sanità del 20.9.2001) per ogni giornata lavorativa in cui la stessa ha prestato servizio per un turno di almeno 6 ore comprendente le fasce orarie dalle 12.30 alle 13.30, dalle 19.30 alle 21.30 e dalle 21.30 alle
22.30, oltre accessori di legge e di tariffa sino al soddisfo.
Come risulta, difatti, dall'analisi dei fogli presenze (vd. i documenti dal n. 5 al n. 9, allegati al fascicolo telematico di parte ricorrente) e dal conteggio prodotto, correttamente redatto secondo i suindicati parametri, si desume che il ricorrente, in considerazione delle effettive giornate di presenza in servizio, moltiplicate per la somma di € 4,13, negli anni 2018-2022, ha maturato il diritto a vedersi riconoscere la somma di euro
3 2.563,81 a titolo di indennità/risarcimento da mancata fruizione del servizio mensa (importo a cui sono già stati detratti euro 480,00, corrisposti dalla Amministrazione resistente, nel febbraio 2023, quale acconto sul maggiore importo dovuto).
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In conclusione la domanda va accolta e, per l'effetto, l' va condannata il pagamento, in favore della CP_2 parte ricorrente, della somma pari a euro 2.563,81, a titolo di risarcimento del danno, pari ad euro 4,13 per ogni giorno di presenza del ricorrente periodo dall'1.1.2018 al 30.06.2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge e sino al soddisfo.
--------- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti di Parte_1 CP_1 con ricorso depositato il 10/03/2023, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al risarcimento del danno pari a €4,13 per ogni CP_2 giorno di presenza di nel periodo dall'1.1.2018 al 30.06.2022, mediante il pagamento, Parte_1 della somma pari a euro 2.563,81 in favore del ricorrente, oltre accessori di legge;
- condanna la l pagamento, in distrazione, delle spese processuali, che liquida in complessivi euro CP_1
1.030,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Bari, in data 11/04/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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