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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/07/2025, n. 2587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2587 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
RG N. 2402/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. r.g. 2402/2025 promosso da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Magherini Parte_1
Ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Caruso Controparte_1
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni formulate dalle parti all'udienza del 09.07.2025: per il ricorrente: “conclude come da ricorso” ovvero “che (14/05/2017), Parte_2 figlio di (18/02/1983) e di (25/04/1984), sia Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 5 affidato congiuntamente ai genitori;
- che il minore sia collocato presso la madre;
- che il diritto di visita sia esercitato dai genitori a settimane alterne quando il lunedì pomeriggio
sarà ripreso dal genitore di riferimento all'uscita di scuola sino al lunedì mattina Pt_2 successivo quando sarà accompagnato a scuola;
- che venga abrogato l'assegno di concorso al mantenimento che grava sul Sig. ; - che vengano mantenute le Parte_1 disposizioni per le spese straordinarie, per le festività Natalizie e Pasquali e per il periodo feriale” per la resistente: “conclude come da comparsa di costituzione e risposta occorrendo anche in via istruttoria” ovvero “affinchè l'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria domanda respinta e disattesa, Voglia rigettare integralmente il ricorso proposto da Parte_1 in quanto indebito ed infondato, sia in fatto che in diritto, e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto di omologa dell'accordo 04/02/22 raggiunto dalle parti innanzi alla Corte d'Appello di Firenze nel procedimento per reclamo proposto sempre dall'odierno ricorrente (RG. 711/21), con le condizioni tutte ivi previste in tema di affidamento, visita e mantenimento del figlio minore , nato a [...]go San Parte_2
Lorenzo (FI) il 14/05/17. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede ammettersi prove per testi con la Sig.ra e per interpello del ricorrente sulle circostanze di Tes_1 Parte_1 cui alla presente memoria, con riserva di compiuta ed articolata capitolazione e formulazione all'esito delle eventuali contestazioni avversarie. Si chiede altresì ordine di esibizione rivolto allo stesso ricorrente e/o al terzo Siram S.p.A. sedente in Firenze, Via
Saviane, 6, dei turni ed orari di servizio mensili del dipendente nel corso Parte_1 del suo rapporto lavorativo.”
FATTO E DIRITTO
1. con ricorso ex art. 337 quinquies c.c., ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di visita del figlio minore , nato il [...], già regolate con accordo Pt_2 recepito dalla Corte d'Appello di Firenze in data 04.02.2022. In particolare, il ricorrente ha domandato che il diritto di visita venga esercitato a settimane alterne, con permanenza del minore presso ciascun genitore dal lunedì pomeriggio al lunedì mattina successivo, e la conseguente cessazione del pagamento dell'assegno di mantenimento di € 300,00 mensili posto a suo carico.
pagina 2 di 5 2. si è costituita in giudizio contestando integralmente le domande Controparte_1 avversarie, evidenziando l'assenza di mutamenti rilevanti nelle condizioni di fatto e la non rispondenza della richiesta modifica all'interesse del minore. La resistente, infatti, si è opposta alla richiesta di affidamento paritario, ritenendola una mera strumentalizzazione finalizzata all'eliminazione dell'assegno di mantenimento, evidenziando plurimi profili di inadeguatezza della proposta avanzata dal ricorrente. In particolare, ha evidenziato l'incompatibilità tra l'orario di lavoro del padre (8:00–17:00) e l'eventuale collocamento paritario del minore, stante la distanza tra il luogo di lavoro e l'abitazione (oltre 30 km), la necessità, già attuale, di ricorrere all'ausilio della compagna del padre per il ritiro del minore da scuola e per lo svolgimento dei compiti, con conseguente delega a terzi estranei alla famiglia, la maggiore disponibilità della madre, che lavorerebbe solo al mattino (8:00–
14:00), e che avrebbe sempre garantito una presenza costante e diretta nella vita del figlio, la stabilità e continuità dell'attuale regime, consolidato da oltre cinque anni, che il minore avrebbe assimilato positivamente, l'assenza di mutamenti rilevanti nelle condizioni di fatto che giustifichino la modifica richiesta, la persistente conflittualità tra i genitori, che osterebbe ad una gestione paritaria della domiciliazione.
3. In merito alle richieste istruttorie, il Tribunale ritiene che le istanze istruttorie formulate dalle parti siano da rigettare, atteso che la causa risulta sufficientemente istruita sulla base della documentazione versata in atti e delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 9 luglio 2025. In particolare, le circostanze dedotte risultano già adeguatamente rappresentate nei rispettivi atti difensivi delle parti e non appaiono controverse nei loro elementi essenziali, né rilevanti ai fini della decisione, essendo la controversia incentrata su valutazioni di opportunità e interesse del minore, da compiersi alla luce del quadro fattuale già delineato. Pertanto, non si ravvisa la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.
3. All'udienza del 09.07.2025 le parti, sentite in merito alla consuetudine di vita ed alla rispettiva situazione lavorativa, hanno precisato le conclusioni come sopra riportate ed il
Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
3. Quanto alla modifica richiesta, il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 337 quinquies
c.c., ogni modifica delle condizioni relative all'affidamento e al mantenimento del minore deve essere giustificata da circostanze sopravvenute che rendano necessario un adeguamento delle misure precedentemente adottate, sempre nel superiore interesse del pagina 3 di 5 minore. Nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto né provato l'esistenza di esigenze nuove o prevalenti del minore che giustifichino la modifica domandata. La generica affermazione secondo cui il figlio desidererebbe trascorrere più tempo con il padre non è suffragata da elementi oggettivi o da riscontri istruttori. Inoltre, come emerso dal verbale di udienza del 09.07.2025, il ricorrente ha dichiarato di lavorare con orario 8:00–17:00 dal lunedì al venerdì presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, e di risiedere a
Barberino di Mugello, località distante da quella della madre e del minore che risiedono a
Scarperia e San Piero. Tali circostanze, unitamente alla necessità di ricorrere all'aiuto della compagna per la gestione quotidiana del figlio, evidenziano l'assenza dei presupposti per un affidamento paritario o per una domiciliazione alternata settimanale. Il cambiamento richiesto, che comporterebbe una radicale modifica dell'attuale consuetudine di vita del minore, non appare rispondente al suo interesse, anche alla luce della stabilità garantita dall'attuale regime, consolidato nel tempo e frutto di un accordo tra le parti concluso recentemente nel 2022, accordo che già riconosce al padre un'ampia frequentazione del minore.
4. Si ritiene che le attuali disposizioni in tema di frequentazione assicurino un rapporto equilibrato e significativo tra il minore e il padre, nel rispetto del principio di bigenitorialità, senza che ciò implichi una rigida parità matematica dei tempi di permanenza e pertanto dovranno essere confermate.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo nei minimi considerata l'assenza di questioni di rilievo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , ogni altra domanda, richiesta, istanza
[...] Controparte_1 disattesa, così provvede:
- rigetta le istanze istruttorie;
- rigetta il ricorso;
pagina 4 di 5 - conferma integralmente le condizioni di affidamento, collocamento e frequentazione del minore come da accordo omologato dalla Corte d'Appello di Firenze in Parte_2 data 04.02.2022;
- condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite che liquida in € 1800 per compensi, oltre rimborso forfetario spese processuali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 09.07.2025.
Il Giudice rel. La Presidente dott.ssa Serena Alinari dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. r.g. 2402/2025 promosso da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Magherini Parte_1
Ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Caruso Controparte_1
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni formulate dalle parti all'udienza del 09.07.2025: per il ricorrente: “conclude come da ricorso” ovvero “che (14/05/2017), Parte_2 figlio di (18/02/1983) e di (25/04/1984), sia Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 5 affidato congiuntamente ai genitori;
- che il minore sia collocato presso la madre;
- che il diritto di visita sia esercitato dai genitori a settimane alterne quando il lunedì pomeriggio
sarà ripreso dal genitore di riferimento all'uscita di scuola sino al lunedì mattina Pt_2 successivo quando sarà accompagnato a scuola;
- che venga abrogato l'assegno di concorso al mantenimento che grava sul Sig. ; - che vengano mantenute le Parte_1 disposizioni per le spese straordinarie, per le festività Natalizie e Pasquali e per il periodo feriale” per la resistente: “conclude come da comparsa di costituzione e risposta occorrendo anche in via istruttoria” ovvero “affinchè l'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria domanda respinta e disattesa, Voglia rigettare integralmente il ricorso proposto da Parte_1 in quanto indebito ed infondato, sia in fatto che in diritto, e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto di omologa dell'accordo 04/02/22 raggiunto dalle parti innanzi alla Corte d'Appello di Firenze nel procedimento per reclamo proposto sempre dall'odierno ricorrente (RG. 711/21), con le condizioni tutte ivi previste in tema di affidamento, visita e mantenimento del figlio minore , nato a [...]go San Parte_2
Lorenzo (FI) il 14/05/17. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede ammettersi prove per testi con la Sig.ra e per interpello del ricorrente sulle circostanze di Tes_1 Parte_1 cui alla presente memoria, con riserva di compiuta ed articolata capitolazione e formulazione all'esito delle eventuali contestazioni avversarie. Si chiede altresì ordine di esibizione rivolto allo stesso ricorrente e/o al terzo Siram S.p.A. sedente in Firenze, Via
Saviane, 6, dei turni ed orari di servizio mensili del dipendente nel corso Parte_1 del suo rapporto lavorativo.”
FATTO E DIRITTO
1. con ricorso ex art. 337 quinquies c.c., ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di visita del figlio minore , nato il [...], già regolate con accordo Pt_2 recepito dalla Corte d'Appello di Firenze in data 04.02.2022. In particolare, il ricorrente ha domandato che il diritto di visita venga esercitato a settimane alterne, con permanenza del minore presso ciascun genitore dal lunedì pomeriggio al lunedì mattina successivo, e la conseguente cessazione del pagamento dell'assegno di mantenimento di € 300,00 mensili posto a suo carico.
pagina 2 di 5 2. si è costituita in giudizio contestando integralmente le domande Controparte_1 avversarie, evidenziando l'assenza di mutamenti rilevanti nelle condizioni di fatto e la non rispondenza della richiesta modifica all'interesse del minore. La resistente, infatti, si è opposta alla richiesta di affidamento paritario, ritenendola una mera strumentalizzazione finalizzata all'eliminazione dell'assegno di mantenimento, evidenziando plurimi profili di inadeguatezza della proposta avanzata dal ricorrente. In particolare, ha evidenziato l'incompatibilità tra l'orario di lavoro del padre (8:00–17:00) e l'eventuale collocamento paritario del minore, stante la distanza tra il luogo di lavoro e l'abitazione (oltre 30 km), la necessità, già attuale, di ricorrere all'ausilio della compagna del padre per il ritiro del minore da scuola e per lo svolgimento dei compiti, con conseguente delega a terzi estranei alla famiglia, la maggiore disponibilità della madre, che lavorerebbe solo al mattino (8:00–
14:00), e che avrebbe sempre garantito una presenza costante e diretta nella vita del figlio, la stabilità e continuità dell'attuale regime, consolidato da oltre cinque anni, che il minore avrebbe assimilato positivamente, l'assenza di mutamenti rilevanti nelle condizioni di fatto che giustifichino la modifica richiesta, la persistente conflittualità tra i genitori, che osterebbe ad una gestione paritaria della domiciliazione.
3. In merito alle richieste istruttorie, il Tribunale ritiene che le istanze istruttorie formulate dalle parti siano da rigettare, atteso che la causa risulta sufficientemente istruita sulla base della documentazione versata in atti e delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 9 luglio 2025. In particolare, le circostanze dedotte risultano già adeguatamente rappresentate nei rispettivi atti difensivi delle parti e non appaiono controverse nei loro elementi essenziali, né rilevanti ai fini della decisione, essendo la controversia incentrata su valutazioni di opportunità e interesse del minore, da compiersi alla luce del quadro fattuale già delineato. Pertanto, non si ravvisa la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.
3. All'udienza del 09.07.2025 le parti, sentite in merito alla consuetudine di vita ed alla rispettiva situazione lavorativa, hanno precisato le conclusioni come sopra riportate ed il
Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
3. Quanto alla modifica richiesta, il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 337 quinquies
c.c., ogni modifica delle condizioni relative all'affidamento e al mantenimento del minore deve essere giustificata da circostanze sopravvenute che rendano necessario un adeguamento delle misure precedentemente adottate, sempre nel superiore interesse del pagina 3 di 5 minore. Nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto né provato l'esistenza di esigenze nuove o prevalenti del minore che giustifichino la modifica domandata. La generica affermazione secondo cui il figlio desidererebbe trascorrere più tempo con il padre non è suffragata da elementi oggettivi o da riscontri istruttori. Inoltre, come emerso dal verbale di udienza del 09.07.2025, il ricorrente ha dichiarato di lavorare con orario 8:00–17:00 dal lunedì al venerdì presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, e di risiedere a
Barberino di Mugello, località distante da quella della madre e del minore che risiedono a
Scarperia e San Piero. Tali circostanze, unitamente alla necessità di ricorrere all'aiuto della compagna per la gestione quotidiana del figlio, evidenziano l'assenza dei presupposti per un affidamento paritario o per una domiciliazione alternata settimanale. Il cambiamento richiesto, che comporterebbe una radicale modifica dell'attuale consuetudine di vita del minore, non appare rispondente al suo interesse, anche alla luce della stabilità garantita dall'attuale regime, consolidato nel tempo e frutto di un accordo tra le parti concluso recentemente nel 2022, accordo che già riconosce al padre un'ampia frequentazione del minore.
4. Si ritiene che le attuali disposizioni in tema di frequentazione assicurino un rapporto equilibrato e significativo tra il minore e il padre, nel rispetto del principio di bigenitorialità, senza che ciò implichi una rigida parità matematica dei tempi di permanenza e pertanto dovranno essere confermate.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo nei minimi considerata l'assenza di questioni di rilievo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , ogni altra domanda, richiesta, istanza
[...] Controparte_1 disattesa, così provvede:
- rigetta le istanze istruttorie;
- rigetta il ricorso;
pagina 4 di 5 - conferma integralmente le condizioni di affidamento, collocamento e frequentazione del minore come da accordo omologato dalla Corte d'Appello di Firenze in Parte_2 data 04.02.2022;
- condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite che liquida in € 1800 per compensi, oltre rimborso forfetario spese processuali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 09.07.2025.
Il Giudice rel. La Presidente dott.ssa Serena Alinari dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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