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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/12/2025, n. 2599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2599 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 4557 dell'anno 2023, avente per oggetto: appello, TRA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio De Parte_1 C.F._1 Vita, appellante E (c.f. - p.i. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 speciale, , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Miro, Controparte_2 appellata NONCHE' (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano CP_3 C.F._2 Annicchiarico, altro appellato All'udienza dell'11.11.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che proponeva un appello avverso la sentenza n. 18/23, pronunziata dal Parte_1
Giudice di Pace di Grottaglie in data 16.02.2023, con la quale era stata accolta parzialmente la domanda risarcitoria del danno al veicolo conseguente al sinistro stradale verificatosi in Montemesola il 16.01.2020, proposta in primo grado dall'odierna appellante;
quest'ultima, lamentando la carenza e/o insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, nonché il malgoverno dei mezzi di prova e l'erronea interpretazione di norme di legge, rilevava sostanzialmente che dal corretto esame delle risultanze istruttorie ed in particolare della c.t.u. espletata in primo grado, si sarebbe dovuti pervenire all'affermazione della responsabilità esclusiva del conducente della vettura antagonista (Volkswagen Polo), nonostante quest'ultima godesse del diritto di precedenza;
; rilevato che gli appellati, costituitisi con distinte comparse, si opponevano all'accoglimento del gravame;
ritenuto che
l'appello proposto non possa trovare accoglimento, in quanto, ad avviso del Tribunale, la valutazione degli elementi istruttori e l'applicazione dei principi giuridici vigenti in tema di riparto della responsabilità da sinistro stradale compiute dal primo giudice e le conclusioni cui lo stesso è pervenuto appaiono corrette, in particolare osservandosi che: a) il primo giudice ha riconosciuto la responsabilità concorsuale del conducente della CP_4 Polo proprio rilevando come lo stesso non procedeva nel caso di specie con la massima prudenza e, dichiarando di condividere sul punto quanto affermato dal c.t.u., ha osservato che lo stesso conducente non aveva adottato la dovuta cautela in considerazione delle concrete condizioni esistenti all'incrocio di un centro abitato, gravato dalla presenza del fabbricato che impediva la completa visuale a sinistra rispetto alla sua direzione di marcia;
il medesimo Gdp ha riportato la disposizione normativa (art. 141 c.d.s.) che impone a tutti i conducenti di regolare la velocità in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed i principi affermati dalla giurisprudenza, secondo cui anche colui che gode del diritto di precedenza, nell'affrontare un incrocio deve usare la dovuta attenzione anche in relazione ai pericoli derivanti da possibili violazioni degli altri utenti;
deve, infatti, rilevarsi che la Corte suprema ha più volte affermato che “il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza” (cfr. ex pluribus Cass. n. 9528/2012); b) purtuttavia il riconoscimento di una condotta non conforme alle regole dettate dal codice della strada e dalla comune prudenza non consente, sulla base degli elementi istruttori raccolti e dei principi giuridici applicabili al caso di specie, di sostenere l'esclusiva responsabilità del conducente della che pur godeva del diritto di precedenza e di CP_4 escludere la colpa concorrente della conducente della Mazda di proprietà dell'odierna appellante, che aveva l'obbligo di concedere al medesimo incrocio la precedenza alle vetture che, come la Polo, provenivano dalla via Enriquez;
infatti, correttamente il primo giudice ha rilevato che “[…] la circostanza che la conducente della avesse già impegnato Pt_2 l'incrocio, oltre la sua metà, non può certo realizzare un caso di precedenza di fatto, idonea ad escludere la precedenza di diritto del veicolo di parte convenuta proveniente da destra;
infatti, tale ipotesi di verifica solo a condizione che il conducente proveniente da sinistra si presenti all'incrocio con tale anticipo da consentirgli di effettuare l'attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell'incidente la esclude e costituisce in colpa il conducente, (cfr. Cass. pen. 27.06.2019 n. 28184). […]”; ed effettivamente occorre rilevare che la giurisprudenza ha in proposito precisato che “[…] "Nel caso di scontro tra veicoli senza guida di rotaie, affinché il conducente del veicolo non favorito possa invocare la cosiddetta precedenza di fatto, o cronologica, è necessario che le circostanze di tempo e di luogo consentano di evitare incidenti senza che il veicolo favorito sia tenuto ad arresti, rallentamenti o manovre di fortuna;
ne consegue che tale precedenza non può essere invocata in caso di collisione, costituendo questa la prova dell'errore di valutazione di quelle circostanze e quindi della colpa del conducente che abbia inteso fruire della precedenza medesima" (Cass., sez. IV, n. 9615/1991); "In tema di circolazione stradale, la precedenza cronologica o cosiddetta "di fatto" può ritenersi legittima ed idonea ad escludere la precedenza di diritto del veicolo proveniente da destra solo a condizione che il conducente di sinistra si presenti all'incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuare l'attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione. Ciò comporta che la precedenza di fatto viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell'incidente lo costituisce in colpa. Ne' tale regola può mutare in considerazione della irregolarità della condotta di guida del veicolo favorito ovvero della eccessiva andatura con la quale questo ingaggi il crocevia (nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha precisato che il conducente gravato dall'Obbligo di dare la precedenza può legittimamente fare affidamento solo sul fatto che l'andatura del veicolo antagonista non venga inopinatamente ed imprevedibilmente mutata dopo il reciproco avvistamento). ( V mass n 182966, ed ivi citate;
( V mass n 163407; ( V mass n 163406).*" (Cass., sez. IV, n. 16405/1990) […]” (cfr. Trib. Trieste n. 730/2025, in motivazione); nel caso di specie, pertanto, quand'anche si ritenesse sufficientemente dimostrato che la conducente della si fosse fermata all'incrocio e fosse Pt_2 poi ripartita sia pure a velocità moderata, il solo fatto che la conducente della Polo non si fosse attenuta al precetto di moderare a sua volta la propria velocità nell'approssimarsi al medesimo incrocio ed abbia anzi tenuto una velocità non commisurata alla condizione dei luoghi (circostanza correttamente ritenuta dal primo giudice sulla base degli elementi emergenti dall'espletata istruttoria), in assenza di prova adeguata che la medesima conducente della Polo avesse modificato la originaria velocità, aumentandola, non esclude la colpa dell'utente gravato dall'obbligo di dare precedenza, vale a dire della conducente della vettura di proprietà dell'odierna appellante;
e corrette appaiono anche le quote delle rispettive responsabilità reputate dal primo giudice, in ragione della gravità delle violazioni commesse da entrambi i conducenti, considerato anche che la pur non moderata velocità tenuta dalla conducente della Polo non consente di ritenere detta infrazione più grave di quella commessa dalla conducente della vettura antagonista, posto che la stessa, pur avendo evidentemente concorso a provocare il sinistro, ha determinato esclusivamente danni alle cose di non estrema gravità e non danni alle persone;
ritenuto, pertanto, che l'appello debba essere rigettato e che le spese di lite del presente grado di giudizio debbano essere poste a carico dell'appellante, in applicazione del principio di soccombenza, con distrazione in favore del difensore di quelle liquidate per Sgobio;
deve dichiararsi che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12; P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede: a) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
b) condanna l'appellante rifondere alla le spese di lite del presente Controparte_1 grado di giudizio, che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
c) condanna l'appellante rifondere a le spese di lite del presente grado di CP_3 giudizio, che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dell'Avv. Luciano Annicchiarico;
d) dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12. Taranto, 04.12.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 4557 dell'anno 2023, avente per oggetto: appello, TRA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio De Parte_1 C.F._1 Vita, appellante E (c.f. - p.i. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 speciale, , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Miro, Controparte_2 appellata NONCHE' (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano CP_3 C.F._2 Annicchiarico, altro appellato All'udienza dell'11.11.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che proponeva un appello avverso la sentenza n. 18/23, pronunziata dal Parte_1
Giudice di Pace di Grottaglie in data 16.02.2023, con la quale era stata accolta parzialmente la domanda risarcitoria del danno al veicolo conseguente al sinistro stradale verificatosi in Montemesola il 16.01.2020, proposta in primo grado dall'odierna appellante;
quest'ultima, lamentando la carenza e/o insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, nonché il malgoverno dei mezzi di prova e l'erronea interpretazione di norme di legge, rilevava sostanzialmente che dal corretto esame delle risultanze istruttorie ed in particolare della c.t.u. espletata in primo grado, si sarebbe dovuti pervenire all'affermazione della responsabilità esclusiva del conducente della vettura antagonista (Volkswagen Polo), nonostante quest'ultima godesse del diritto di precedenza;
; rilevato che gli appellati, costituitisi con distinte comparse, si opponevano all'accoglimento del gravame;
ritenuto che
l'appello proposto non possa trovare accoglimento, in quanto, ad avviso del Tribunale, la valutazione degli elementi istruttori e l'applicazione dei principi giuridici vigenti in tema di riparto della responsabilità da sinistro stradale compiute dal primo giudice e le conclusioni cui lo stesso è pervenuto appaiono corrette, in particolare osservandosi che: a) il primo giudice ha riconosciuto la responsabilità concorsuale del conducente della CP_4 Polo proprio rilevando come lo stesso non procedeva nel caso di specie con la massima prudenza e, dichiarando di condividere sul punto quanto affermato dal c.t.u., ha osservato che lo stesso conducente non aveva adottato la dovuta cautela in considerazione delle concrete condizioni esistenti all'incrocio di un centro abitato, gravato dalla presenza del fabbricato che impediva la completa visuale a sinistra rispetto alla sua direzione di marcia;
il medesimo Gdp ha riportato la disposizione normativa (art. 141 c.d.s.) che impone a tutti i conducenti di regolare la velocità in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed i principi affermati dalla giurisprudenza, secondo cui anche colui che gode del diritto di precedenza, nell'affrontare un incrocio deve usare la dovuta attenzione anche in relazione ai pericoli derivanti da possibili violazioni degli altri utenti;
deve, infatti, rilevarsi che la Corte suprema ha più volte affermato che “il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza” (cfr. ex pluribus Cass. n. 9528/2012); b) purtuttavia il riconoscimento di una condotta non conforme alle regole dettate dal codice della strada e dalla comune prudenza non consente, sulla base degli elementi istruttori raccolti e dei principi giuridici applicabili al caso di specie, di sostenere l'esclusiva responsabilità del conducente della che pur godeva del diritto di precedenza e di CP_4 escludere la colpa concorrente della conducente della Mazda di proprietà dell'odierna appellante, che aveva l'obbligo di concedere al medesimo incrocio la precedenza alle vetture che, come la Polo, provenivano dalla via Enriquez;
infatti, correttamente il primo giudice ha rilevato che “[…] la circostanza che la conducente della avesse già impegnato Pt_2 l'incrocio, oltre la sua metà, non può certo realizzare un caso di precedenza di fatto, idonea ad escludere la precedenza di diritto del veicolo di parte convenuta proveniente da destra;
infatti, tale ipotesi di verifica solo a condizione che il conducente proveniente da sinistra si presenti all'incrocio con tale anticipo da consentirgli di effettuare l'attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell'incidente la esclude e costituisce in colpa il conducente, (cfr. Cass. pen. 27.06.2019 n. 28184). […]”; ed effettivamente occorre rilevare che la giurisprudenza ha in proposito precisato che “[…] "Nel caso di scontro tra veicoli senza guida di rotaie, affinché il conducente del veicolo non favorito possa invocare la cosiddetta precedenza di fatto, o cronologica, è necessario che le circostanze di tempo e di luogo consentano di evitare incidenti senza che il veicolo favorito sia tenuto ad arresti, rallentamenti o manovre di fortuna;
ne consegue che tale precedenza non può essere invocata in caso di collisione, costituendo questa la prova dell'errore di valutazione di quelle circostanze e quindi della colpa del conducente che abbia inteso fruire della precedenza medesima" (Cass., sez. IV, n. 9615/1991); "In tema di circolazione stradale, la precedenza cronologica o cosiddetta "di fatto" può ritenersi legittima ed idonea ad escludere la precedenza di diritto del veicolo proveniente da destra solo a condizione che il conducente di sinistra si presenti all'incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuare l'attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione. Ciò comporta che la precedenza di fatto viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell'incidente lo costituisce in colpa. Ne' tale regola può mutare in considerazione della irregolarità della condotta di guida del veicolo favorito ovvero della eccessiva andatura con la quale questo ingaggi il crocevia (nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha precisato che il conducente gravato dall'Obbligo di dare la precedenza può legittimamente fare affidamento solo sul fatto che l'andatura del veicolo antagonista non venga inopinatamente ed imprevedibilmente mutata dopo il reciproco avvistamento). ( V mass n 182966, ed ivi citate;
( V mass n 163407; ( V mass n 163406).*" (Cass., sez. IV, n. 16405/1990) […]” (cfr. Trib. Trieste n. 730/2025, in motivazione); nel caso di specie, pertanto, quand'anche si ritenesse sufficientemente dimostrato che la conducente della si fosse fermata all'incrocio e fosse Pt_2 poi ripartita sia pure a velocità moderata, il solo fatto che la conducente della Polo non si fosse attenuta al precetto di moderare a sua volta la propria velocità nell'approssimarsi al medesimo incrocio ed abbia anzi tenuto una velocità non commisurata alla condizione dei luoghi (circostanza correttamente ritenuta dal primo giudice sulla base degli elementi emergenti dall'espletata istruttoria), in assenza di prova adeguata che la medesima conducente della Polo avesse modificato la originaria velocità, aumentandola, non esclude la colpa dell'utente gravato dall'obbligo di dare precedenza, vale a dire della conducente della vettura di proprietà dell'odierna appellante;
e corrette appaiono anche le quote delle rispettive responsabilità reputate dal primo giudice, in ragione della gravità delle violazioni commesse da entrambi i conducenti, considerato anche che la pur non moderata velocità tenuta dalla conducente della Polo non consente di ritenere detta infrazione più grave di quella commessa dalla conducente della vettura antagonista, posto che la stessa, pur avendo evidentemente concorso a provocare il sinistro, ha determinato esclusivamente danni alle cose di non estrema gravità e non danni alle persone;
ritenuto, pertanto, che l'appello debba essere rigettato e che le spese di lite del presente grado di giudizio debbano essere poste a carico dell'appellante, in applicazione del principio di soccombenza, con distrazione in favore del difensore di quelle liquidate per Sgobio;
deve dichiararsi che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12; P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede: a) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
b) condanna l'appellante rifondere alla le spese di lite del presente Controparte_1 grado di giudizio, che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
c) condanna l'appellante rifondere a le spese di lite del presente grado di CP_3 giudizio, che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dell'Avv. Luciano Annicchiarico;
d) dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12. Taranto, 04.12.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco