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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/10/2025, n. 4894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4894 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 11120/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta sezione civile
Il Giudice Cristiana Delfa ha pronunciato, mediante deposito in cancelleria, la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(c.f. ), in persona dell'amministratore pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Catania, Via Acquicella Porto n. 32, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Giovanni Gandolfo, presso il cui studio in Catania, Via
AL AT n.16, è elettivamente domiciliata attrice opponente
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Via Livio Cambi n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Catavello (c.f. ) C.F._1 presso il cui studio in Milano, Largo Donegani n. 2, è elettivamente domiciliata;
(c.f. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Via Caldera n. 21, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Giancarlo Catavello (c.f.
pagina 1 di 13 ) presso il cui studio in Milano, Largo Donegani n. 2, è C.F._1 elettivamente domiciliata;
(c.f. ), procuratrice di in Parte_2 P.IVA_4 Parte_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, sede legale in Conegliano (TV),
Via Vittorio Alfieri n. 1, rappresentata e difesa per procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Alessandro Barbaro (c.f. e C.F._2
ND LO (c.f. ), elettivamente domiciliata in Catania, Via C.F._3
G. B. Impallomeni n. 10, presso lo studio dell'Avv. Arena Orazio;
convenuti opposti
(c.f. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_5 rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Piemonte n. 38, quale mandataria di Parte_4 convenuta contumace
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per “Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento delle Parte_1 domanda spiegata dalla in persona dell'Amm.re Unico, Rag. Parte_1 Pt_5
, ritenuta ed accertata la validità degli accordi transattivi intervenuti tra
[...]
e: procuratrice di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
predisporre il progetto di distribuzione Controparte_4 Controparte_1 della somme ricavate dalla vendita dei cespiti staggiti nella procedura esecutiva immobiliare n. 1070/2013 R.G.E. – Tribunale di Catania -, pari ad € 730.492,94, al netto delle somme in prededuzione ex art. 2770 c.c., assegnando a:
€ 520.000,00 a totale soddisfo del credito vantato, Controparte_5 giusto atto di transazione in atti;
€ 85.000,00 a totale soddisfo del credito vantato, Controparte_4 giusto atto di transazione in atti;
pagina 2 di 13 € 80.000,00 a totale soddisfo del credito vantato, Controparte_1 giusto atto di transazione in atti;
€ 45.492,94 a parziale soddisfo del credito vantato. Parte_4
Con vittoria di spese e compensi.”
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria Controparte_1 istanza, domanda, eccezione disattesa:
Nel merito: In via principale -respingere ogni domanda proposta da Pt_1
in persona dei Sig.ri (C.F. ) e
[...] Parte_5 C.F._4 [...]
(C.F. ) nei confronti di Parte_6 C.F._5 Controparte_1
con atto di citazione notificato in data 12.10.2023, in quanto infondata in
[...] fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto confermare
l'esecutività del progetto di distribuzione approvato all'esito dell'udienza del
18.01.2023. Con riserva di ogni altra deduzione, produzione o istanza istruttoria.
Con refusione delle spese del presente giudizio senza eccezione alcuna.”
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni Controparte_2 contraria istanza, domanda, eccezione disattesa: Nel merito:
In via principale: -respingere ogni domanda proposta da in Parte_1 persona dei Sig.ri (C.F. ) e Parte_5 C.F._4 Parte_6
(C.F. ) nei confronti di
[...] C.F._5 Controparte_2
con atto di citazione notificato in data 12.10.2023, in quanto infondata in
[...] fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto confermare
l'esecutività del progetto di distribuzione approvato all'esito dell'udienza del
18.01.2023. Con riserva di ogni altra deduzione, produzione o istanza istruttoria.
Con refusione delle spese del presente giudizio senza eccezione alcuna.”
Per “ritenere e dichiarare l'inammissibilità in diritto e Parte_2 infondatezza in fatto delle avverse domande e, per l'effetto, confermare
l'Ordinanza del 30/5/2023 emessa dal G.E. nella procedura esecutiva immobiliare
n. 1070/2013 R.G.E. Tribunale di Catania e, conseguentemente, anche
pagina 3 di 13 l'esecutività del progetto di distribuzione approvato all'esito dell'udienza del
18/01/2023 nel medesimo giudizio;
2.- ritenere e dichiarare la temerarietà delle avverse doglianze e, per l'effetto, condannare la società in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al risarcimento del danno ex art. 96 c. 3 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 12.10.2023, Parte_1 ha riassunto nel merito l'opposizione spiegata in data 2.2.2023 in seno alla procedura esecutiva immobiliare n. 1070/2013 Rg. Es., con cui ha opposto il provvedimento reso dal G.E. il 18.2.2023 che aveva dichiarato esecutivo il piano di riparto.
Va all'uopo premesso che l'esecuzione immobiliare è stata intrapresa dalla in virtù del decreto ingiuntivo n. 660/2012 Parte_7 emesso dal Tribunale di Catania;
credito successivamente ceduto a
[...]
oggi rappresentata da Parte_3 Parte_2
Nella procedura esecutiva hanno spiegato intervento Controparte_6
, sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 1986/2013 del Tribunale di Catania
[...]
(credito, poi, ceduto a e per essa;
Controparte_7 Controparte_3 sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 11060/2012 del Controparte_1
Tribunale di Milano (credito, poi, ceduto a . Controparte_2
All'esito della vendita dei beni pignorati, il professionista delegato, in data
8.7.2022, ha depositato il piano di riparto, dichiarato esecutivo dal Giudice dell'esecuzione con provvedimento del 18.1.2023.
La quale debitrice esecutata, ha proposto opposizione agli atti Parte_1 esecutivi ex art. 617 c.p.c. deducendo che fossero stati stipulati accordi transattivi con ciascuno dei creditori e precisamente:
pagina 4 di 13 -accordo transattivo del 12.1.2021 con secondo cui la posizione Parte_2 debitoria sarebbe stata transatta con il versamento della complessiva somma di €
520.000,00;
- accordo transattivo del 30.4.2021 con secondo cui Controparte_1 la posizione debitoria sarebbe stata transatta con il versamento della complessiva somma di 80.000,00, quale ricavato della vendita dell'immobile sito in Tremestieri
Etneo, Via G. Bertone n. 5;
- accordo transattivo del 3.5.2021 con secondo cui Controparte_2 la posizione debitoria sarebbe stata transatta con il versamento della complessiva somma di € 85.000,00, quale ricavato della vendita dell'immobile sito in
Tremestieri Etneo, Via G. Bertone n. 5.
Secondo la tesi difensiva dell'opponente, in mancanza di una pronuncia costitutiva dell'autorità giudiziaria di risoluzione della transazione per inadempimento ex art. 1976 c.c., gli accordi transattivi avrebbero dovuto ritenersi pienamente validi ed efficaci.
Ciò posto, la debitrice ha chiesto la sospensione del piano di riparto e una diversa distribuzione delle somme ricavate dalla vendita, che tenesse conto dei predetti accordi transattivi, a totale soddisfo dei crediti vantati da Parte_2
e oltre che l'assegnazione della Controparte_1 Controparte_2 somma di € 45.492,94 a parziale soddisfo del credito vantato da Parte_4
[...]
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 30.5.2023, ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecutività del progetto di distribuzione, essendo intervenuta l'assegnazione delle somme ricavate dalla vendita forzata dei beni pignorati ed essendo stato depositato il rapporto riepilogativo finale e, comunque, riteneva l'opposizione infondata.
Più in dettaglio, ha rilevato che le transazioni concluse dalla ai Parte_1 primi del 2021 con taluni dei creditori concorrenti nell'ambito della procedura esecutiva non avessero carattere novativo;
che -a seguito della scadenza dei termini essenziali ad esse apposti, a prescindere da una qualsivoglia pronuncia giudiziale- gli accordi transattivi si fossero, comunque, risolti di diritto.
pagina 5 di 13 Quindi ha assegnato il termine perentorio sino al 20.10.2023 per l'introduzione del giudizio di merito sull'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese della fase sommaria, nonché al pagamento della sanzione ex art. 96, 3° comma, c.p.c.
Nel presente giudizio ha riproposto le medesime deduzioni Parte_1 difensive svolte in fase cautelare in ordine alla validità ed efficacia delle transazioni precisando, altresì, con le memorie ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., che i termini ivi apposti non fossero essenziali, che le stesse non si potessero considerare risolte di diritto, ma che dovessero interpretarsi secondo buona fede e nel senso meno gravoso per gli obbligati.
Ha aggiunto, inoltre, che la risoluzione degli accordi non fosse prevista come conseguenza ipso iure del mancato pagamento, ma lasciata alla iniziativa dei creditori che avrebbero dovuto esplicitarla ai debitori con comunicazione scritta, nel caso di specie, mai pervenuta.
Costituendosi in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 hanno eccepito che le transazioni si fossero risolte di diritto a seguito della scadenza dei termini essenziali dalle stesse parti apposti ed hanno, conseguentemente, chiesto il rigetto dell'opposizione proposta dalla Parte_1 con il favore delle spese processuali e la condanna per lite temeraria.
Si è costituita anche la creditrice procedente e per essa Parte_3
che ha insistito sulla perdita di efficacia tra le parti dell'accordo pattizio, Parte_2 con conseguente diritto dei creditori a esercitare le azioni a tutela della propria pretesa;
ha, dunque, insistito per il rigetto dell'opposizione, con condanna al pagamento delle spese di lite e alla sanzione ex art. 96, 3 ° comma, c.p.c..
In assenza di istanze istruttorie, successivamente al deposito della precisazione delle conclusioni, come da note scritte in sostituzione di udienza, e degli scritti difensivi finali (comparse conclusionali e memorie di replica) in data
10.6.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 6 di 13 Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e per Parte_4 essa ritualmente citata in giudizio e non costituitasi. Controparte_3
Rileva inoltre evidenziare che la procedura esecutiva n. 1070/2013 R.G. Es.
è stata definita con ordinanza del 18.01.2023 con cui è stato dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione redatto dal professionista delegato con conseguente dichiarazione di improseguibilità dell'esecuzione per assegnazione delle somme ricavate dalla vendita, oltre che di parziale incapienza dei crediti azionati in executivis.
Va inoltre ricordato che, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del procedimento esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio se trattasi di opposizioni agli atti esecutivi, mentre permane l'interesse alla decisione se trattasi di opposizioni all'esecuzione in ordine all'esistenza del titolo esecutivo o del credito
(Cassazione civile sez. III - 10/07/2014, n. 15761).
Pur tuttavia, va segnalato, che di recente la Suprema Corte ha ritenuto che non cessa la materia del contendere nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi ancora pendenti in caso di conclusione della procedura espropriativa mediante distribuzione del ricavato, perché l'eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe determinare la riapertura del processo esecutivo che sia comunque proseguito fino alla sua definizione (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/01/2025, n.
1042; nello stesso senso anche Cass. n. 32146/2023).
Ed ancora, che la prosecuzione del processo di espropriazione forzata - con
l'emissione del decreto di trasferimento e la distribuzione del ricavato dalla vendita
- non determina la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse dell'opponente nell'opposizione agli atti esecutivi, già pendente, il cui accoglimento è suscettibile di riverberarsi, con efficacia ex tunc, sugli atti successivi dipendenti, giacché l'eventuale caducazione del provvedimento opposto impone di regredire, dinanzi al giudice dell'esecuzione, alla fase processuale immediatamente precedente alla sua adozione, senza che a ciò osti l'avvenuta chiusura del processo esecutivo con la ripartizione del ricavato,
pagina 7 di 13 la quale resta travolta, direttamente o in via derivata, dall'accoglimento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 02/08/2024, n.
21860).
Tanto premesso, venendo alle questioni del presente giudizio, Parte_1 ha posto a fondamento dell'opposizione gli accordi transattivi intervenuti con i creditori, sulla scorta dei quali il G.E. avrebbe dovuto procedere ad una diversa assegnazione delle somme ( a condizioni più vantaggiose per l'opponente), piuttosto che, per come avvenuto, dichiarare esecutivo il piano di riparto, redatto dal professionista delegato in data 8.7.2022.
Secondo la tesi difensiva dell'opponente gli accordi sarebbero pienamente validi ed efficaci, in mancanza di una pronuncia da parte dell'autorità giudiziaria che ne avesse dichiarato la risoluzione ai sensi dell'art. 1976 c.c., oltre che in mancanza di una “esplicita comunicazione e/o diffida in tal senso ai debitori”.
In verità gli opposti hanno prodotto ( tardivamente) le comunicazioni, inviate alla debitrice, relative alla risoluzione degli accordi: ha Controparte_1 comunicato l'intervenuta risoluzione con pec dell'08.11.2021, mentre CP_2 con pec del 10.11.2021.
Pur tuttavia, trattasi di documentazione inammissibile in quanto allegata tardivamente soltanto in sede di memorie di replica depositate il 26.5.2025 che avrebbero potuto e dovuto esser prodotta prima.
Ad ogni buon conto, parte attrice ha prodotto gli accordi transattivi dai quali è emerso quanto segue.
L'accordo del 12.1.2021 intercorso tra l'odierna opponente e Parte_2 prevedeva il pagamento della somma di euro 520.000,00, da corrispondersi quanto ad “Euro 360.000,00 entro e non oltre il 31.03.2021” e “Euro 160.000,00 mediante n. 8 rate trimestrali di pari importo, € 20.000,00 ciascuna, dal 31/03/2021 al 31/12/2022.
I termini indicati sono da considerarsi quali termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c.”.
La creditrice avrebbe, in caso di adempimento, ristretto l'ipoteca giudiziale (e successivamente cancellato i gravami sugli immobili) e provveduto a depositare pagina 8 di 13 istanza di sospensione ex art. 624-bis c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva Cont n. 1070/2013 R.G. mentre la rinuncia sarebbe avvenuta solo a seguito della contabilizzazione dell'intera somma.
La transazione intervenuta il 30.4.2021 tra l'odierna opponente e
[...] prescriveva la corresponsione della somma di euro 80.000,00 CP_1
“entro e non oltre il termine perentorio di 90 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo in favore di UCL”.
Infine, secondo l'accordo del 3.5.2021 intercorso tra l'odierna opponente e la corresponsione della somma di euro 85.000,00 Controparte_2 sarebbe dovuta avvenire “entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale di Cont 90 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo in favore di;
sottoscrizione avvenuta il 12.5.2021.
Secondo i suddetti accordi, le creditrici avrebbero rinunciato, in caso di adempimento, a far valere i diritti nei giudizi pendenti, oltre che a procedere con la cancellazione dell'ipoteca giudiziale.
Tanto premesso, benchè non oggetto di contestazione, va evidenziato che gli accordi transattivi che precedono hanno carattere non novativo.
Ed invero, una transazione può ritenersi novativa quando la situazione preesistente viene interamente sostituita, quando venga in essere -per come correttamente rilevato dal Giudice dell'esecuzione- un negozio non ausiliario, ma principale, nel senso che in esso diritti e obblighi troverebbero la loro unica fonte.
In questo caso sorgerebbe un'obbligazione diversa da quella iniziale, che viene sostituita dalla prima;
ciò anche in difetto di un'espressa manifestazione di volontà delle parti, allorquando il complesso dei patti sia incompatibile con la sopravvivenza del pregresso rapporto.
Di contro, la transazione semplice (o conservativa) modifica o integra un rapporto giuridico esistente tramite reciproche concessioni, sicché il rapporto originario non viene estinto, ma resta la fonte del diritto e degli obblighi, anche se modificati dall'accordo.
Nel caso di specie, il carattere non novativo è stato espressamente previsto dalle parti: nell'accordo intercorso con infatti, si legge: “Il presente Parte_2
pagina 9 di 13 accordo non costituisce novazione oggettiva ex art. 1230 c.c. e ss. degli originari rapporti contrattuali”; quelli intervenuti con e Controparte_1 [...] prevedono che l'accordo transattivo è “privo di carattere novativo” Controparte_2
e che “le parti si riconoscono e si danno atto che il presente accordo non ha efficacia novativa”.
Ciò premesso, va aggiunto che -contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente- i summenzionati accordi transattivi sono da considerarsi risolti di diritto, essendo decorsi i termini essenziali ivi apposti.
Sul punto, rileva evidenziare che il termine essenziale è il termine di carattere perentorio la cui inosservanza comporta l'automatica risoluzione del contratto secondo quanto disposto dall'art. 1457 c.c. (scaduto il termine essenziale, il contratto si risolve se entro tre giorni il creditore non dichiara di essere interessato ad esigere l'esecuzione della prestazione e la risoluzione avviene di diritto sebbene non sia stata espressamente pattuita).
Applicando i canoni ermeneutici previsti dall'art. 1362 e ss. c.c., esaminando il senso letterale delle espressioni usate, indagando la comune intenzione delle parti anche alle luce del comportamento complessivo, anche successivo, alla conclusione dell'accordo, non può, quindi, dubitarsi del fatto che il termine indicato va inteso come termine essenziale c.d. soggettivo, ovvero qualificato come tale dalle parti attraverso una clausola del contratto che evidenzia l'importanza del rispetto del termine ai fini dell'attuazione dello scambio e prefigura lo scioglimento del contratto qualora l'inadempimento si protragga oltre la scadenza.
Il termine soggettivamente essenziale altro non è che una clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione nel caso in cui siano violate determinate modalità temporali di esecuzione della prestazione;
ma anche dal punto di vista oggettivo, la transazione con cui il creditore accordi una riduzione del debito richiede come elemento decisivo la certezza dei tempi di definizione.
Un creditore, infatti, trova conveniente rinunciare ad una parte del proprio credito se viene garantito che il pagamento ridotto avverrà in tempi più brevi rispetto a quelli di esazione forzata del credito.
pagina 10 di 13 È dunque assolutamente prassi comune che simili accordi prevedano un termine di pagamento e stabiliscano che, ove esso non sia rispettato, il creditore avrà diritto di trattenere in acconto quanto versato e proseguire l'azione coattiva di recupero dell'intero.
Nel caso di specie, peraltro, l'inadempimento è stato totale non avendo parte debitrice neppure effettuato pagamenti parziali.
La natura essenziale del termine, inoltre, si ricava della stessa funzione del negozio.
Senza il termine, infatti, non vi sarebbe senso giuridico della transazione che si risolverebbe in una mera autoriduzione del credito non accompagnata da alcuna reciproca concessione.
Nella vicenda in esame, il termine è da ritenersi essenziale e, tra l'altro, tutte le parti convenute hanno confermato siffatta natura, sicché le transazioni concluse dalla nell'anno 2021 sono da considerarsi risolte di diritto e, Parte_1 comunque, inefficaci.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Venendo al pagamento delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri del
D.M. 147/2022 tenuto conto dell'attività svolta.
Nulla sulle spese nei confronti della parte rimasta contumace.
Sussistono, altresì, i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, 3^ comma, c.p.c. attesa la palese infondatezza dell'opposizione.
La Suprema Corte ha, in proposito, affermato che sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96, 3^ comma, c.p.c. della “… parte che non abbia adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso” (cfr. Cass. civ. n. 18057/2016) invero
“l'infondatezza "in iure" delle tesi prospettate …, in quanto contrastanti con il diritto
pagina 11 di 13 vivente e con la giurisprudenza consolidata, costituisce indizio di colpa grave così valutabile in coerenza con il progressivo rafforzamento del ruolo di nomofilachia della Suprema Corte nonché con il mutato quadro ordinamentale, quale desumibile dai principi di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), di illiceità dell'abuso del processo e di necessità di una interpretazione delle norme processuali che non comporti spreco di energie giurisdizionali” (così Cass. civ.
Sez. 6^, n. 3376/2016).
La palese infondatezza dell'opposizione comprova se non il dolo, quantomeno la colpa grave nell'aver proposto una domanda nella consapevolezza o quantomeno non comprendendo con gravissima negligenza, che era destinata ad inevitabile rigetto, specie dopo il rigetto in sede cautelare.
Appare, pertanto, adeguata la condanna dell'opponente al pagamento di una somma pari a € 4000,00 come in dispositivo precisato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, questione o eccezione disattesa,
-dichiara la contumacia di e per essa Parte_4 Controparte_3
[...]
-rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
-condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 al pagamento in favore delle spese processuali che si liquidano in complessivi €
12.398,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. e Cassa come per legge, in favore della (e per essa e, in Parte_3 Parte_2 complessivi euro 12.500,00 oltre al rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. e
Cassa come per legge, in favore di e alla Controparte_1 [...]
in parti uguali tra loro;
Controparte_4
-nulla sulle spese nei confronti della parte rimasta contumace;
-condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 al pagamento, ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., dell'importo di euro 4000,00 in favore della (e per essa e, in euro 4000,00 Parte_3 Parte_2 oltre al rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. e Cassa come per legge, in pagina 12 di 13 favore di e alla Controparte_1 tra loro.
Catania, 8.10.2025
in parti uguali Controparte_4
Il Giudice dott.ssa Cristiana Delfa
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta sezione civile
Il Giudice Cristiana Delfa ha pronunciato, mediante deposito in cancelleria, la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(c.f. ), in persona dell'amministratore pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Catania, Via Acquicella Porto n. 32, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Giovanni Gandolfo, presso il cui studio in Catania, Via
AL AT n.16, è elettivamente domiciliata attrice opponente
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Via Livio Cambi n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Catavello (c.f. ) C.F._1 presso il cui studio in Milano, Largo Donegani n. 2, è elettivamente domiciliata;
(c.f. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Via Caldera n. 21, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Giancarlo Catavello (c.f.
pagina 1 di 13 ) presso il cui studio in Milano, Largo Donegani n. 2, è C.F._1 elettivamente domiciliata;
(c.f. ), procuratrice di in Parte_2 P.IVA_4 Parte_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, sede legale in Conegliano (TV),
Via Vittorio Alfieri n. 1, rappresentata e difesa per procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Alessandro Barbaro (c.f. e C.F._2
ND LO (c.f. ), elettivamente domiciliata in Catania, Via C.F._3
G. B. Impallomeni n. 10, presso lo studio dell'Avv. Arena Orazio;
convenuti opposti
(c.f. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_5 rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Piemonte n. 38, quale mandataria di Parte_4 convenuta contumace
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per “Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento delle Parte_1 domanda spiegata dalla in persona dell'Amm.re Unico, Rag. Parte_1 Pt_5
, ritenuta ed accertata la validità degli accordi transattivi intervenuti tra
[...]
e: procuratrice di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
predisporre il progetto di distribuzione Controparte_4 Controparte_1 della somme ricavate dalla vendita dei cespiti staggiti nella procedura esecutiva immobiliare n. 1070/2013 R.G.E. – Tribunale di Catania -, pari ad € 730.492,94, al netto delle somme in prededuzione ex art. 2770 c.c., assegnando a:
€ 520.000,00 a totale soddisfo del credito vantato, Controparte_5 giusto atto di transazione in atti;
€ 85.000,00 a totale soddisfo del credito vantato, Controparte_4 giusto atto di transazione in atti;
pagina 2 di 13 € 80.000,00 a totale soddisfo del credito vantato, Controparte_1 giusto atto di transazione in atti;
€ 45.492,94 a parziale soddisfo del credito vantato. Parte_4
Con vittoria di spese e compensi.”
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria Controparte_1 istanza, domanda, eccezione disattesa:
Nel merito: In via principale -respingere ogni domanda proposta da Pt_1
in persona dei Sig.ri (C.F. ) e
[...] Parte_5 C.F._4 [...]
(C.F. ) nei confronti di Parte_6 C.F._5 Controparte_1
con atto di citazione notificato in data 12.10.2023, in quanto infondata in
[...] fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto confermare
l'esecutività del progetto di distribuzione approvato all'esito dell'udienza del
18.01.2023. Con riserva di ogni altra deduzione, produzione o istanza istruttoria.
Con refusione delle spese del presente giudizio senza eccezione alcuna.”
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni Controparte_2 contraria istanza, domanda, eccezione disattesa: Nel merito:
In via principale: -respingere ogni domanda proposta da in Parte_1 persona dei Sig.ri (C.F. ) e Parte_5 C.F._4 Parte_6
(C.F. ) nei confronti di
[...] C.F._5 Controparte_2
con atto di citazione notificato in data 12.10.2023, in quanto infondata in
[...] fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto confermare
l'esecutività del progetto di distribuzione approvato all'esito dell'udienza del
18.01.2023. Con riserva di ogni altra deduzione, produzione o istanza istruttoria.
Con refusione delle spese del presente giudizio senza eccezione alcuna.”
Per “ritenere e dichiarare l'inammissibilità in diritto e Parte_2 infondatezza in fatto delle avverse domande e, per l'effetto, confermare
l'Ordinanza del 30/5/2023 emessa dal G.E. nella procedura esecutiva immobiliare
n. 1070/2013 R.G.E. Tribunale di Catania e, conseguentemente, anche
pagina 3 di 13 l'esecutività del progetto di distribuzione approvato all'esito dell'udienza del
18/01/2023 nel medesimo giudizio;
2.- ritenere e dichiarare la temerarietà delle avverse doglianze e, per l'effetto, condannare la società in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al risarcimento del danno ex art. 96 c. 3 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 12.10.2023, Parte_1 ha riassunto nel merito l'opposizione spiegata in data 2.2.2023 in seno alla procedura esecutiva immobiliare n. 1070/2013 Rg. Es., con cui ha opposto il provvedimento reso dal G.E. il 18.2.2023 che aveva dichiarato esecutivo il piano di riparto.
Va all'uopo premesso che l'esecuzione immobiliare è stata intrapresa dalla in virtù del decreto ingiuntivo n. 660/2012 Parte_7 emesso dal Tribunale di Catania;
credito successivamente ceduto a
[...]
oggi rappresentata da Parte_3 Parte_2
Nella procedura esecutiva hanno spiegato intervento Controparte_6
, sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 1986/2013 del Tribunale di Catania
[...]
(credito, poi, ceduto a e per essa;
Controparte_7 Controparte_3 sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 11060/2012 del Controparte_1
Tribunale di Milano (credito, poi, ceduto a . Controparte_2
All'esito della vendita dei beni pignorati, il professionista delegato, in data
8.7.2022, ha depositato il piano di riparto, dichiarato esecutivo dal Giudice dell'esecuzione con provvedimento del 18.1.2023.
La quale debitrice esecutata, ha proposto opposizione agli atti Parte_1 esecutivi ex art. 617 c.p.c. deducendo che fossero stati stipulati accordi transattivi con ciascuno dei creditori e precisamente:
pagina 4 di 13 -accordo transattivo del 12.1.2021 con secondo cui la posizione Parte_2 debitoria sarebbe stata transatta con il versamento della complessiva somma di €
520.000,00;
- accordo transattivo del 30.4.2021 con secondo cui Controparte_1 la posizione debitoria sarebbe stata transatta con il versamento della complessiva somma di 80.000,00, quale ricavato della vendita dell'immobile sito in Tremestieri
Etneo, Via G. Bertone n. 5;
- accordo transattivo del 3.5.2021 con secondo cui Controparte_2 la posizione debitoria sarebbe stata transatta con il versamento della complessiva somma di € 85.000,00, quale ricavato della vendita dell'immobile sito in
Tremestieri Etneo, Via G. Bertone n. 5.
Secondo la tesi difensiva dell'opponente, in mancanza di una pronuncia costitutiva dell'autorità giudiziaria di risoluzione della transazione per inadempimento ex art. 1976 c.c., gli accordi transattivi avrebbero dovuto ritenersi pienamente validi ed efficaci.
Ciò posto, la debitrice ha chiesto la sospensione del piano di riparto e una diversa distribuzione delle somme ricavate dalla vendita, che tenesse conto dei predetti accordi transattivi, a totale soddisfo dei crediti vantati da Parte_2
e oltre che l'assegnazione della Controparte_1 Controparte_2 somma di € 45.492,94 a parziale soddisfo del credito vantato da Parte_4
[...]
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 30.5.2023, ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecutività del progetto di distribuzione, essendo intervenuta l'assegnazione delle somme ricavate dalla vendita forzata dei beni pignorati ed essendo stato depositato il rapporto riepilogativo finale e, comunque, riteneva l'opposizione infondata.
Più in dettaglio, ha rilevato che le transazioni concluse dalla ai Parte_1 primi del 2021 con taluni dei creditori concorrenti nell'ambito della procedura esecutiva non avessero carattere novativo;
che -a seguito della scadenza dei termini essenziali ad esse apposti, a prescindere da una qualsivoglia pronuncia giudiziale- gli accordi transattivi si fossero, comunque, risolti di diritto.
pagina 5 di 13 Quindi ha assegnato il termine perentorio sino al 20.10.2023 per l'introduzione del giudizio di merito sull'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese della fase sommaria, nonché al pagamento della sanzione ex art. 96, 3° comma, c.p.c.
Nel presente giudizio ha riproposto le medesime deduzioni Parte_1 difensive svolte in fase cautelare in ordine alla validità ed efficacia delle transazioni precisando, altresì, con le memorie ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., che i termini ivi apposti non fossero essenziali, che le stesse non si potessero considerare risolte di diritto, ma che dovessero interpretarsi secondo buona fede e nel senso meno gravoso per gli obbligati.
Ha aggiunto, inoltre, che la risoluzione degli accordi non fosse prevista come conseguenza ipso iure del mancato pagamento, ma lasciata alla iniziativa dei creditori che avrebbero dovuto esplicitarla ai debitori con comunicazione scritta, nel caso di specie, mai pervenuta.
Costituendosi in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 hanno eccepito che le transazioni si fossero risolte di diritto a seguito della scadenza dei termini essenziali dalle stesse parti apposti ed hanno, conseguentemente, chiesto il rigetto dell'opposizione proposta dalla Parte_1 con il favore delle spese processuali e la condanna per lite temeraria.
Si è costituita anche la creditrice procedente e per essa Parte_3
che ha insistito sulla perdita di efficacia tra le parti dell'accordo pattizio, Parte_2 con conseguente diritto dei creditori a esercitare le azioni a tutela della propria pretesa;
ha, dunque, insistito per il rigetto dell'opposizione, con condanna al pagamento delle spese di lite e alla sanzione ex art. 96, 3 ° comma, c.p.c..
In assenza di istanze istruttorie, successivamente al deposito della precisazione delle conclusioni, come da note scritte in sostituzione di udienza, e degli scritti difensivi finali (comparse conclusionali e memorie di replica) in data
10.6.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 6 di 13 Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e per Parte_4 essa ritualmente citata in giudizio e non costituitasi. Controparte_3
Rileva inoltre evidenziare che la procedura esecutiva n. 1070/2013 R.G. Es.
è stata definita con ordinanza del 18.01.2023 con cui è stato dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione redatto dal professionista delegato con conseguente dichiarazione di improseguibilità dell'esecuzione per assegnazione delle somme ricavate dalla vendita, oltre che di parziale incapienza dei crediti azionati in executivis.
Va inoltre ricordato che, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del procedimento esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio se trattasi di opposizioni agli atti esecutivi, mentre permane l'interesse alla decisione se trattasi di opposizioni all'esecuzione in ordine all'esistenza del titolo esecutivo o del credito
(Cassazione civile sez. III - 10/07/2014, n. 15761).
Pur tuttavia, va segnalato, che di recente la Suprema Corte ha ritenuto che non cessa la materia del contendere nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi ancora pendenti in caso di conclusione della procedura espropriativa mediante distribuzione del ricavato, perché l'eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe determinare la riapertura del processo esecutivo che sia comunque proseguito fino alla sua definizione (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/01/2025, n.
1042; nello stesso senso anche Cass. n. 32146/2023).
Ed ancora, che la prosecuzione del processo di espropriazione forzata - con
l'emissione del decreto di trasferimento e la distribuzione del ricavato dalla vendita
- non determina la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse dell'opponente nell'opposizione agli atti esecutivi, già pendente, il cui accoglimento è suscettibile di riverberarsi, con efficacia ex tunc, sugli atti successivi dipendenti, giacché l'eventuale caducazione del provvedimento opposto impone di regredire, dinanzi al giudice dell'esecuzione, alla fase processuale immediatamente precedente alla sua adozione, senza che a ciò osti l'avvenuta chiusura del processo esecutivo con la ripartizione del ricavato,
pagina 7 di 13 la quale resta travolta, direttamente o in via derivata, dall'accoglimento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 02/08/2024, n.
21860).
Tanto premesso, venendo alle questioni del presente giudizio, Parte_1 ha posto a fondamento dell'opposizione gli accordi transattivi intervenuti con i creditori, sulla scorta dei quali il G.E. avrebbe dovuto procedere ad una diversa assegnazione delle somme ( a condizioni più vantaggiose per l'opponente), piuttosto che, per come avvenuto, dichiarare esecutivo il piano di riparto, redatto dal professionista delegato in data 8.7.2022.
Secondo la tesi difensiva dell'opponente gli accordi sarebbero pienamente validi ed efficaci, in mancanza di una pronuncia da parte dell'autorità giudiziaria che ne avesse dichiarato la risoluzione ai sensi dell'art. 1976 c.c., oltre che in mancanza di una “esplicita comunicazione e/o diffida in tal senso ai debitori”.
In verità gli opposti hanno prodotto ( tardivamente) le comunicazioni, inviate alla debitrice, relative alla risoluzione degli accordi: ha Controparte_1 comunicato l'intervenuta risoluzione con pec dell'08.11.2021, mentre CP_2 con pec del 10.11.2021.
Pur tuttavia, trattasi di documentazione inammissibile in quanto allegata tardivamente soltanto in sede di memorie di replica depositate il 26.5.2025 che avrebbero potuto e dovuto esser prodotta prima.
Ad ogni buon conto, parte attrice ha prodotto gli accordi transattivi dai quali è emerso quanto segue.
L'accordo del 12.1.2021 intercorso tra l'odierna opponente e Parte_2 prevedeva il pagamento della somma di euro 520.000,00, da corrispondersi quanto ad “Euro 360.000,00 entro e non oltre il 31.03.2021” e “Euro 160.000,00 mediante n. 8 rate trimestrali di pari importo, € 20.000,00 ciascuna, dal 31/03/2021 al 31/12/2022.
I termini indicati sono da considerarsi quali termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c.”.
La creditrice avrebbe, in caso di adempimento, ristretto l'ipoteca giudiziale (e successivamente cancellato i gravami sugli immobili) e provveduto a depositare pagina 8 di 13 istanza di sospensione ex art. 624-bis c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva Cont n. 1070/2013 R.G. mentre la rinuncia sarebbe avvenuta solo a seguito della contabilizzazione dell'intera somma.
La transazione intervenuta il 30.4.2021 tra l'odierna opponente e
[...] prescriveva la corresponsione della somma di euro 80.000,00 CP_1
“entro e non oltre il termine perentorio di 90 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo in favore di UCL”.
Infine, secondo l'accordo del 3.5.2021 intercorso tra l'odierna opponente e la corresponsione della somma di euro 85.000,00 Controparte_2 sarebbe dovuta avvenire “entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale di Cont 90 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo in favore di;
sottoscrizione avvenuta il 12.5.2021.
Secondo i suddetti accordi, le creditrici avrebbero rinunciato, in caso di adempimento, a far valere i diritti nei giudizi pendenti, oltre che a procedere con la cancellazione dell'ipoteca giudiziale.
Tanto premesso, benchè non oggetto di contestazione, va evidenziato che gli accordi transattivi che precedono hanno carattere non novativo.
Ed invero, una transazione può ritenersi novativa quando la situazione preesistente viene interamente sostituita, quando venga in essere -per come correttamente rilevato dal Giudice dell'esecuzione- un negozio non ausiliario, ma principale, nel senso che in esso diritti e obblighi troverebbero la loro unica fonte.
In questo caso sorgerebbe un'obbligazione diversa da quella iniziale, che viene sostituita dalla prima;
ciò anche in difetto di un'espressa manifestazione di volontà delle parti, allorquando il complesso dei patti sia incompatibile con la sopravvivenza del pregresso rapporto.
Di contro, la transazione semplice (o conservativa) modifica o integra un rapporto giuridico esistente tramite reciproche concessioni, sicché il rapporto originario non viene estinto, ma resta la fonte del diritto e degli obblighi, anche se modificati dall'accordo.
Nel caso di specie, il carattere non novativo è stato espressamente previsto dalle parti: nell'accordo intercorso con infatti, si legge: “Il presente Parte_2
pagina 9 di 13 accordo non costituisce novazione oggettiva ex art. 1230 c.c. e ss. degli originari rapporti contrattuali”; quelli intervenuti con e Controparte_1 [...] prevedono che l'accordo transattivo è “privo di carattere novativo” Controparte_2
e che “le parti si riconoscono e si danno atto che il presente accordo non ha efficacia novativa”.
Ciò premesso, va aggiunto che -contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente- i summenzionati accordi transattivi sono da considerarsi risolti di diritto, essendo decorsi i termini essenziali ivi apposti.
Sul punto, rileva evidenziare che il termine essenziale è il termine di carattere perentorio la cui inosservanza comporta l'automatica risoluzione del contratto secondo quanto disposto dall'art. 1457 c.c. (scaduto il termine essenziale, il contratto si risolve se entro tre giorni il creditore non dichiara di essere interessato ad esigere l'esecuzione della prestazione e la risoluzione avviene di diritto sebbene non sia stata espressamente pattuita).
Applicando i canoni ermeneutici previsti dall'art. 1362 e ss. c.c., esaminando il senso letterale delle espressioni usate, indagando la comune intenzione delle parti anche alle luce del comportamento complessivo, anche successivo, alla conclusione dell'accordo, non può, quindi, dubitarsi del fatto che il termine indicato va inteso come termine essenziale c.d. soggettivo, ovvero qualificato come tale dalle parti attraverso una clausola del contratto che evidenzia l'importanza del rispetto del termine ai fini dell'attuazione dello scambio e prefigura lo scioglimento del contratto qualora l'inadempimento si protragga oltre la scadenza.
Il termine soggettivamente essenziale altro non è che una clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione nel caso in cui siano violate determinate modalità temporali di esecuzione della prestazione;
ma anche dal punto di vista oggettivo, la transazione con cui il creditore accordi una riduzione del debito richiede come elemento decisivo la certezza dei tempi di definizione.
Un creditore, infatti, trova conveniente rinunciare ad una parte del proprio credito se viene garantito che il pagamento ridotto avverrà in tempi più brevi rispetto a quelli di esazione forzata del credito.
pagina 10 di 13 È dunque assolutamente prassi comune che simili accordi prevedano un termine di pagamento e stabiliscano che, ove esso non sia rispettato, il creditore avrà diritto di trattenere in acconto quanto versato e proseguire l'azione coattiva di recupero dell'intero.
Nel caso di specie, peraltro, l'inadempimento è stato totale non avendo parte debitrice neppure effettuato pagamenti parziali.
La natura essenziale del termine, inoltre, si ricava della stessa funzione del negozio.
Senza il termine, infatti, non vi sarebbe senso giuridico della transazione che si risolverebbe in una mera autoriduzione del credito non accompagnata da alcuna reciproca concessione.
Nella vicenda in esame, il termine è da ritenersi essenziale e, tra l'altro, tutte le parti convenute hanno confermato siffatta natura, sicché le transazioni concluse dalla nell'anno 2021 sono da considerarsi risolte di diritto e, Parte_1 comunque, inefficaci.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Venendo al pagamento delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri del
D.M. 147/2022 tenuto conto dell'attività svolta.
Nulla sulle spese nei confronti della parte rimasta contumace.
Sussistono, altresì, i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, 3^ comma, c.p.c. attesa la palese infondatezza dell'opposizione.
La Suprema Corte ha, in proposito, affermato che sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96, 3^ comma, c.p.c. della “… parte che non abbia adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso” (cfr. Cass. civ. n. 18057/2016) invero
“l'infondatezza "in iure" delle tesi prospettate …, in quanto contrastanti con il diritto
pagina 11 di 13 vivente e con la giurisprudenza consolidata, costituisce indizio di colpa grave così valutabile in coerenza con il progressivo rafforzamento del ruolo di nomofilachia della Suprema Corte nonché con il mutato quadro ordinamentale, quale desumibile dai principi di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), di illiceità dell'abuso del processo e di necessità di una interpretazione delle norme processuali che non comporti spreco di energie giurisdizionali” (così Cass. civ.
Sez. 6^, n. 3376/2016).
La palese infondatezza dell'opposizione comprova se non il dolo, quantomeno la colpa grave nell'aver proposto una domanda nella consapevolezza o quantomeno non comprendendo con gravissima negligenza, che era destinata ad inevitabile rigetto, specie dopo il rigetto in sede cautelare.
Appare, pertanto, adeguata la condanna dell'opponente al pagamento di una somma pari a € 4000,00 come in dispositivo precisato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, questione o eccezione disattesa,
-dichiara la contumacia di e per essa Parte_4 Controparte_3
[...]
-rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
-condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 al pagamento in favore delle spese processuali che si liquidano in complessivi €
12.398,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. e Cassa come per legge, in favore della (e per essa e, in Parte_3 Parte_2 complessivi euro 12.500,00 oltre al rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. e
Cassa come per legge, in favore di e alla Controparte_1 [...]
in parti uguali tra loro;
Controparte_4
-nulla sulle spese nei confronti della parte rimasta contumace;
-condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 al pagamento, ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., dell'importo di euro 4000,00 in favore della (e per essa e, in euro 4000,00 Parte_3 Parte_2 oltre al rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. e Cassa come per legge, in pagina 12 di 13 favore di e alla Controparte_1 tra loro.
Catania, 8.10.2025
in parti uguali Controparte_4
Il Giudice dott.ssa Cristiana Delfa
pagina 13 di 13