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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/07/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N……………... R.G. LIQ. GIUD. N……………... SENT. N……………... CRONOLOGICO
N……………... REPERTORIO N……………... MOD.2/A/SG REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile – Settore Procedure Concorsuali riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente
dott. Federico Maida Giudice
dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 29-1/2025 P.U. avente ad oggetto: RICORSO PER LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
PROMOSSO DA
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SCILLETTA MARCO, giusta procura in atti;
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_2
MALAPONTE ANTONINO, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. SCROFANI MARIA ( ) C.F._1 giusta procura in atti;
RESISTENTE
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_2 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; rilevato che si è provveduto alla convocazione della debitrice che è comparsa all'udienza fissata per lo svolgimento dell'istruttoria prefallimentare con il patrocinio dell'avv. OF RI, che ha depositato memoria difensiva;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
la debitrice è soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale, ex artt. 1, 2 e 121 CCII, trattandosi di impresa che ha esercitato attività commerciale e non avendo la debitrice provato di possedere i requisiti congiuntamente richiesti dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, come richiamato dall'art. 121 CCII, al fine della non assoggettabilità alla disciplina della liquidazione giudiziale, dovendosi anzi constatare che vi sono elementi probatori in senso contrario all'esenzione di parte resistente dalla liquidazione giudiziale, in quanto dalla documentazione disponibile in atti
(bilanci di esercizio depositati da parte debitrice) risulta che:
- l'attivo patrimoniale per l'anno 2023 è di oltre 2.800.000 euro;
- i ricavi lordi per l'anno 2023 sono di oltre 2.000.000 euro;
- i debiti anche non scaduti della società ammontano ad euro 1.500.000; rilevato che ricorre il parametro di cui all'art. 49, comma 5, CCI, dal momento che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di euro
30.000,00; dall'istruttoria è infatti emerso che parte ricorrente vanta crediti per euro 80.000,00 e che risultano dagli atti altri debiti nei confronti dell'Erario per euro 460.000,00;
ritenuto che
la debitrice si trova in stato di insolvenza, come è possibile desumere dall'esame dei documenti prodotti e delle informazioni acquisite a mezzo Guardia di Finanza, emergendo i seguenti elementi sintomatici:
- risulta un ingente debito maturato nei confronti di Agenzia delle
Entrate pari ad euro 460.000,00 in ordine al quale la debitrice non ha preso posizione, né fornito prova di essere in grado di pagarlo, nonostante siano già scaduti i termini per il versamento dello stesso;
- l'impresa resistente non ha ancora pagato i propri debiti, nonostante il lungo tempo trascorso, né in particolare:
1) quello azionato dall'odierna ricorrente la Controparte_1
quale ha chiesto ed ottenuto già nel maggio 2024 un d.i. per oltre
80.000,00, titolo divenuto definitivo per mancanza di opposizione e mai pagato, fondato su fatture del 2023;
2) quello vantato dall'odierna ricorrente di oltre Parte_1
70.000,00, per crediti fondati su fatture del 2023;
- non risultano risorse liquide sufficienti per pagare i debiti e, in particolare, quelli delle due società oggi ricorrenti, le quali hanno anche tentato invano il recupero del proprio credito mediante pignoramento presso terzi;
sul punto, occorre rilevare che l'apertura di un sinistro presso la propria assicurazione da parte della resistente appare circostanza ininfluente ai fini della valutazione di insolvenza della debitrice poiché, in primo luogo, trattasi di polizza avente ad oggetto la responsabilità civile derivante dai danni materiali e corporali cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività di impresa (cfr. all. 16 resistente) e non la semplice inadempienza alle obbligazioni contratte dalla debitrice;
in secondo luogo, poiché non vi è alcuna certezza del futuro pagamento del dovuto da parte dell'impresa assicuratrice, essendo allo stato entrambi i sinistri aperti ancora in corso di istruttoria e dovendosi dunque constatare l'incapacità della debitrice di soddisfare alla scadenza le obbligazioni assunte;
- dalle dichiarazioni rese nella propria memoria dal difensore della società si evince che attualmente la società si trova in uno stato di crisi di liquidità dovuto ai rallentamenti e al blocco del meccanismo del c.d. superbonus 110%, crisi che all'evidenza ha ormai assunto dimensioni tali da compromettere la capacità dell'impresa di soddisfare le proprie obbligazioni essendo le fatture impagate risalenti ad oltre due anni fa e non avendo la società versato le imposte dovute relativamente alle dichiarazioni del 2023;
- la società non dispone di beni materiali e la maggior parte dell'attivo deriva da crediti verso terzi per euro 2.240.000, in ordine ai quali nessuna specifica informazione viene resa nel bilancio di esercizio, né
è stata fornita in questa sede e di cui 500.000,00 nei confronti del condominio Horeb s.r.l., per il cui incasso si è già dovuto procedere in via giudiziaria, con conseguente incertezza circa la sua tempestiva ed integrale recuperabilità;
- le disponibilità liquide della società sono di modestissima entità (euro
22.000 da ultimo bilancio) e non consentirebbero il pagamento immediato dei debiti già scaduti di cui sopra;
ritenuto che
, alla luce di tali elementi, è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro ritenere che l'impresa resistente versi oramai in una situazione di irreversibile e insanabile dissesto, attestante uno stato di definitiva incapacità di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(C.F. ), con sede in Controparte_2 P.IVA_3
Siracusa, viale Scala Greca 284 n. R.E.A. SR , amministratore unico P.IVA_4
Controparte_3
nomina la dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice delegato per la procedura nomina curatore l'avv. VALERIA LEONE, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, dando atto di aver verificato la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione, ai sensi dell'art. 126 CCII, come modificato dal d.lgs. n. 136/2024,
e a depositare presso la cancelleria competente la dichiarazione di cui agli artt. 35, comma 4bis, e 35.1 del d.lgs. n. 159/2011, come modificato dal d.lgs. n. 54/2018, in virtù del richiamo operato dall'art. 125, comma 3, CCI, in conformità alle indicazioni diramate dalla intestata Sezione del Tribunale con circolare del 27 giugno 2018; invita il Curatore ad acquisire, presso la cancelleria, l'informativa depositata dalla
Guardia di Finanza nel presente procedimento volto all'apertura della liquidazione giudiziale, invita il curatore, ai sensi dell'art. 10, comma 2, CCI, ad attivare, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, un domicilio digitale da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura: a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsene (salvo che comunichino il proprio domicilio digitale con le domande di ammissione al passivo o di restituzione di beni); b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero; c) al debitore e al legale rappresentante della società che ne siano sprovvisti;
invita il curatore a depositare, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, la relazione di cui all'art. 130, comma 1, CCI sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società; autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.,
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina alla debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 23/10/2025 ad ore 11:40, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
da atto che la procedura non dispone del denaro necessario per gli atti richiesti dalla legge, sicché le spese sono poste a carico dell'erario ai sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata, in copia integrale, al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al ricorrente e al
Pubblico Ministero, e trasmessa, per estratto, all'Ufficio del Registro delle
Imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCI.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 21/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Nicoletta Rusconi Veronica Milone
N……………... REPERTORIO N……………... MOD.2/A/SG REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile – Settore Procedure Concorsuali riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente
dott. Federico Maida Giudice
dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 29-1/2025 P.U. avente ad oggetto: RICORSO PER LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
PROMOSSO DA
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SCILLETTA MARCO, giusta procura in atti;
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_2
MALAPONTE ANTONINO, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. SCROFANI MARIA ( ) C.F._1 giusta procura in atti;
RESISTENTE
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_2 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; rilevato che si è provveduto alla convocazione della debitrice che è comparsa all'udienza fissata per lo svolgimento dell'istruttoria prefallimentare con il patrocinio dell'avv. OF RI, che ha depositato memoria difensiva;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
la debitrice è soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale, ex artt. 1, 2 e 121 CCII, trattandosi di impresa che ha esercitato attività commerciale e non avendo la debitrice provato di possedere i requisiti congiuntamente richiesti dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, come richiamato dall'art. 121 CCII, al fine della non assoggettabilità alla disciplina della liquidazione giudiziale, dovendosi anzi constatare che vi sono elementi probatori in senso contrario all'esenzione di parte resistente dalla liquidazione giudiziale, in quanto dalla documentazione disponibile in atti
(bilanci di esercizio depositati da parte debitrice) risulta che:
- l'attivo patrimoniale per l'anno 2023 è di oltre 2.800.000 euro;
- i ricavi lordi per l'anno 2023 sono di oltre 2.000.000 euro;
- i debiti anche non scaduti della società ammontano ad euro 1.500.000; rilevato che ricorre il parametro di cui all'art. 49, comma 5, CCI, dal momento che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di euro
30.000,00; dall'istruttoria è infatti emerso che parte ricorrente vanta crediti per euro 80.000,00 e che risultano dagli atti altri debiti nei confronti dell'Erario per euro 460.000,00;
ritenuto che
la debitrice si trova in stato di insolvenza, come è possibile desumere dall'esame dei documenti prodotti e delle informazioni acquisite a mezzo Guardia di Finanza, emergendo i seguenti elementi sintomatici:
- risulta un ingente debito maturato nei confronti di Agenzia delle
Entrate pari ad euro 460.000,00 in ordine al quale la debitrice non ha preso posizione, né fornito prova di essere in grado di pagarlo, nonostante siano già scaduti i termini per il versamento dello stesso;
- l'impresa resistente non ha ancora pagato i propri debiti, nonostante il lungo tempo trascorso, né in particolare:
1) quello azionato dall'odierna ricorrente la Controparte_1
quale ha chiesto ed ottenuto già nel maggio 2024 un d.i. per oltre
80.000,00, titolo divenuto definitivo per mancanza di opposizione e mai pagato, fondato su fatture del 2023;
2) quello vantato dall'odierna ricorrente di oltre Parte_1
70.000,00, per crediti fondati su fatture del 2023;
- non risultano risorse liquide sufficienti per pagare i debiti e, in particolare, quelli delle due società oggi ricorrenti, le quali hanno anche tentato invano il recupero del proprio credito mediante pignoramento presso terzi;
sul punto, occorre rilevare che l'apertura di un sinistro presso la propria assicurazione da parte della resistente appare circostanza ininfluente ai fini della valutazione di insolvenza della debitrice poiché, in primo luogo, trattasi di polizza avente ad oggetto la responsabilità civile derivante dai danni materiali e corporali cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività di impresa (cfr. all. 16 resistente) e non la semplice inadempienza alle obbligazioni contratte dalla debitrice;
in secondo luogo, poiché non vi è alcuna certezza del futuro pagamento del dovuto da parte dell'impresa assicuratrice, essendo allo stato entrambi i sinistri aperti ancora in corso di istruttoria e dovendosi dunque constatare l'incapacità della debitrice di soddisfare alla scadenza le obbligazioni assunte;
- dalle dichiarazioni rese nella propria memoria dal difensore della società si evince che attualmente la società si trova in uno stato di crisi di liquidità dovuto ai rallentamenti e al blocco del meccanismo del c.d. superbonus 110%, crisi che all'evidenza ha ormai assunto dimensioni tali da compromettere la capacità dell'impresa di soddisfare le proprie obbligazioni essendo le fatture impagate risalenti ad oltre due anni fa e non avendo la società versato le imposte dovute relativamente alle dichiarazioni del 2023;
- la società non dispone di beni materiali e la maggior parte dell'attivo deriva da crediti verso terzi per euro 2.240.000, in ordine ai quali nessuna specifica informazione viene resa nel bilancio di esercizio, né
è stata fornita in questa sede e di cui 500.000,00 nei confronti del condominio Horeb s.r.l., per il cui incasso si è già dovuto procedere in via giudiziaria, con conseguente incertezza circa la sua tempestiva ed integrale recuperabilità;
- le disponibilità liquide della società sono di modestissima entità (euro
22.000 da ultimo bilancio) e non consentirebbero il pagamento immediato dei debiti già scaduti di cui sopra;
ritenuto che
, alla luce di tali elementi, è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro ritenere che l'impresa resistente versi oramai in una situazione di irreversibile e insanabile dissesto, attestante uno stato di definitiva incapacità di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(C.F. ), con sede in Controparte_2 P.IVA_3
Siracusa, viale Scala Greca 284 n. R.E.A. SR , amministratore unico P.IVA_4
Controparte_3
nomina la dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice delegato per la procedura nomina curatore l'avv. VALERIA LEONE, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, dando atto di aver verificato la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione, ai sensi dell'art. 126 CCII, come modificato dal d.lgs. n. 136/2024,
e a depositare presso la cancelleria competente la dichiarazione di cui agli artt. 35, comma 4bis, e 35.1 del d.lgs. n. 159/2011, come modificato dal d.lgs. n. 54/2018, in virtù del richiamo operato dall'art. 125, comma 3, CCI, in conformità alle indicazioni diramate dalla intestata Sezione del Tribunale con circolare del 27 giugno 2018; invita il Curatore ad acquisire, presso la cancelleria, l'informativa depositata dalla
Guardia di Finanza nel presente procedimento volto all'apertura della liquidazione giudiziale, invita il curatore, ai sensi dell'art. 10, comma 2, CCI, ad attivare, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, un domicilio digitale da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura: a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsene (salvo che comunichino il proprio domicilio digitale con le domande di ammissione al passivo o di restituzione di beni); b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero; c) al debitore e al legale rappresentante della società che ne siano sprovvisti;
invita il curatore a depositare, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, la relazione di cui all'art. 130, comma 1, CCI sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società; autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.,
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina alla debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 23/10/2025 ad ore 11:40, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
da atto che la procedura non dispone del denaro necessario per gli atti richiesti dalla legge, sicché le spese sono poste a carico dell'erario ai sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata, in copia integrale, al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al ricorrente e al
Pubblico Ministero, e trasmessa, per estratto, all'Ufficio del Registro delle
Imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCI.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 21/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Nicoletta Rusconi Veronica Milone