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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/12/2025, n. 4937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4937 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Terza Civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa
Giuseppina Valiante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4115/2022 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa – come da mandato in calce al presente atto – dall'avv. Roberta Landi (C.F.
), con il quale elegge domicilio in Salerno, alla via G. Guglielmi 6, e C.F._2 dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di rito al seguente n. fax: 089.8429033 ovvero all'indirizzo pec: Email_1
ATTRICE
con sede in Napoli alla Via Santa Parte_2
Brigida n. 39, C.F. , capitale sociale € 655.153.674,00 i.v., iscritta all'Albo degli P.IVA_1
intermediari finanziari ex art. 106 D.Lgs. 385/93 al n° 6 - che agisce per il tramite e per conto del patrimonio destinato costituito con delibera del Consiglio d'Amministrazione di del Pt_2
23.07.2020 verbalizzata in pari data con atto notaio dott. di Roma, rep. 61.708 racc. Persona_1
31.819, iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli il 24.08.2020, come modificata e integrata con delibera del Consiglio di amministrazione di in data 20.11.2020, verbalizzata in pari Pt_2
data con atto notaio dott. di Roma, rep. 62244, racc. 32138 - (di seguito , e Persona_1 Pt_2
per essa quale mandataria la con sede legale in San Donato Controparte_1 SE (MI), Via dell'Unione Europea 6/A-6/B, - giusta procura speciale del 04/02/2021 a rogito
Dott. Notaio in Milano, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 1 in data Persona_2
5/02/2021 al n. 9065, serie 1T (Rep. 49.784 / Racc. 22.934) (doc. 1), in persona del Dott. CP_2
nato in data [...] a [...], C.F. , nella qualità di
[...] C.F._3
procuratore speciale investito di tutti i poteri a lui attribuiti in forza di procura speciale per atto per notar di Roma del 25.09.2020 n. rep. 22298/ 10843 racc. in autentica Notaio Avv. Persona_3
di Roma (doc. 2), rappresentata in forza delega allegata ai sensi del DPR 123/01 art. Persona_3
10 dall'Avv. Marco Pesenti (C.F. - P.E.C. C.F._4
, elettivamente domiciliata dall'Avv. Benedetto Accarino Email_2
(C.F. - P.E.C. .salerno.it - FAX CodiceFiscale_5 Email_3 CP_3
089.8422775), presso lo studio dell'Avv. Camillo Grisi in F.sco Gaeta n. 38, Salerno.
CONVENUTA
Oggetto: azione ex art. 616 c.p.c.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 03.12.2025
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato (C.F. ), conveniva in Parte_1 C.F._1 giudizio innanzi al Tribunale di Salerno in persona del Controparte_4 rappresentante legale p.t., Partita IVA: ed P.IVA_2 Parte_2 in persona del rappresentante legale p.t., per sentire accogliere nei loro
[...] confronti le seguenti conclusioni: “− Accertare e dichiarare, in ragione delle invalidità denunciate con riguardo ai rapporti di finanziamento per i quali è causa e previa determinazione del Tasso
Effettivo Globale (T.A.E.G.) applicato ai rapporti bancari per i quali è causa, la nullità degli stessi e dunque ricostruire i rapporti di dare e avere tra le parti in ragione della gratuità dei mutui ovvero, in subordine, con l'applicazione a questi di un tasso di interesse ex art 117, comma 7, TUB. −
Condannare la , in persona del rappresentante p.t. alla restituzione Controparte_4 di tutte le somme già percepite a titolo di interesse, rata per rata, e tutte le somme che sono state illegittimamente addebitate alla sig.ra a titolo di interessi anatocistici. − Accertare l'ulteriore Pt_1 incremento dei tassi di interesse effettivamente applicati che risultano superiori a quelli nominali in conseguenza dell'adozione del piano di ammortamento alla francese e per l'effetto: In assenza di usura, procedere alla riquantificazione delle rate dei mutui in esame secondo il piano di ammortamento all'italiana eliminando le illegittimità sopra evidenziate e, comunque, rivedere e correggere il piano di ammortamento applicato ai contratti di mutui in parola. − Verificare e dichiarare la violazione da parte delle convenute dei principi generali di buona fede e correttezza nell'esecuzione contrattuale (art 1375 c.c.), nonché dell'art 119 TUB per la mancata produzione della documentazione bancaria richiesta con più istanze e con decreto ingiuntivo n. 3185/2019 e per l'effetto, condannare in solido ovvero ognuna per quanto di competenza al risarcimento danni – patrimoniali e non – patiti e patendi dall'attrice nella misura che sarà provata in corso di causa e da liquidare anche in via equitativa;
− Condannare le convenute, in solido ovvero ognuna per quanto di competenza, al pagamento delle spese legali, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario”. Contr Deduceva l'attrice di avere stipulato contratto di mutuo ipotecario edilizio con la in data
11.05.2005, a rogito del dott. , notaio in Salerno, Repertorio n. 11280, raccolta n. Persona_4
3540, registrato a Salerno il 16.05.2005 al n. 2601 serie IT, per l'importo di €120.000,00 da rimborsare secondo il piano d'ammortamento alla francese in 360 rate al tasso variabile modulabile in fisso, su cui viene applicato un TAN pari a 3,768% e un TAEG pari a 6,805%.
Evidenziava l'attrice che dall'atto di costituzione, emergerebbe che il tasso di interesse d'ingresso è pari all'Euribor 6 mesi 360 giorni maggiorato di uno spread dell'1,50%. Alla data della stipula il parametro Euribor risultava pari al 2,176%, con conseguente determinazione del tasso applicabile al mutuo in oggetto del 3,676%, inferiore rispetto al dato indicato ed applicato da parte dell'istituto di credito del 3,768%. Inoltre, il contratto in parola prevedeva l'applicazione di un tasso moratorio pari al tasso corrispettivo, oltre la maggiorazione del 2,037%, e dunque del 5,805%, esattamente coincidente al TSU (Tasso Soglia Usura) di riferimento. Tuttavia, in considerazione della penalità per estinzione anticipata fissata pari all'1% del capitale residuo, il TEG contrattuale risulta pari al
6,805% e dunque superiore alla soglia usura pro tempore vigente del 5,805%.
Riferiva l'attrice che, a garanzia del capitale mutuato e degli accessori è stata iscritta ipoteca in data
17.05.2005 per una somma pari € 120.000,00; successivamente, in data 31.07.2006, la sig.ra , Pt_1 insieme a suo marito, il sig. ha beneficiato di un ulteriore finanziamento Parte_3 concesso dalla con fideiussione prestata dai sigg. Controparte_4 Persona_5
e . Questo secondo mutuo è stato concesso per un importo pari a €
[...] Parte_4
70.000,00 da rimborsare secondo il piano di ammortamento alla francese in 360 rate mensili al tasso variabile modulabile in fisso, su cui viene applicato un TAN pari a 5,316% e un TEG pari a 7,630% come da contratto. Evidenziava l'attrice che dalla lettura del contratto emerge che il tasso d'ingresso è pari all'Euribor
6 mesi 360 giorni maggiorato di uno spread dell'1,60%, con tasso finito pari a 5,316%. Anche in questo caso, tuttavia, considerato che alla data della stipulata del contratto il parametro Euribor risultava pari al 3,40%, posto lo spread del 1,60%, il tasso applicabile al mutuo risultava pari al Contr 5,00%, quindi, un tasso percentuale inferiore rispetto a quello indicato ed applicato dalla del
5,316%. Inoltre, anche in questo caso, viene definito il tasso moratorio pari al tasso corrispettivo, oltre la maggiorazione del 1,314% e alla penalità per estinzione anticipata pari all'1% del capitale residuo, anche per il contratto di mutuo stipulato nel 2006, il TEG risulta pari al 7,630% e dunque superiore alla soglia usura pro tempore vigente del 6,639%.
Narrava l'attrice che in data 15 ottobre 2018 ella, con lettera raccomandata a/r, ha costituito in mora Contr la per la consegna della documentazione in suo possesso relativa ad entrambi i rapporti di credito intercorrenti tra di loro, ma nemmeno a seguito di notifica di decreto ingiuntivo richiesto ed Contr emesso per la ingiunzione di consegna, la ha inteso produrre tutta la documentazione
Riferiva ancora la attrice che, pur non avendo consegnato tutta la documentazione relativa ai contratti di mutuo in essere, nelle more del recupero della documentazione bancaria, la CP_6
Contr che ha dichiarato di agire non in proprio ma in nome e per conto della in data 11.10.2019, con procura a rogito notarile del 22 maggio 2018 REP. 195382 del notaio di ha notificato Per_6 CP_4 alla sig.ra l'atto di precetto. Con la stessa procura, la e per essa la , in data Pt_1 CP_6 CP_1
03.01.2020 ha notificato il pignoramento immobiliare alla sig.ra con il quale è stato Parte_1 assoggettato a pignoramento il fabbricato di tipo economico sito in Salerno, strada Comunale Rufoli snc censito al NCEU di detto comune al foglio 13, part. 789, sub. 3, categoria a/3, vani 3, piano T e magazzini e locali di deposito in Salerno, strada Comunale Rufoli snc, censito al NCEU di detto comune al foglio 13, part. 789, sub. 4, categoria c/2 piano T.
Di poi, in data 30.06.2019 – e dunque prima della notifica del precetto che ha dato avvio al processo Contr esecutivo – la ha comunicato ufficialmente di recedere dal suo rapporto di mandato con la quindi, in data 30 gennaio 2020, la , senza più alcun mandato, ha trascritto il su CP_6 CP_1 descritto pignoramento immobiliare presso l'Agenzia delle Entrate-Ufficio del territorio, senza il Contr consenso prima né la ratifica poi dell'
Per ultimo, con atto di intervento del 20.10.2021, si è costituita nella procedura esecutiva la
[...] in forza di una non precisata e non documentata successione Controparte_7 nell'eventuale credito fatto valere
contro
Parte attrice.
Precisava la attrice che, contro l'esecuzione avviata dalla in data 20.01.2020 ella CP_6 aveva presentato opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. chiedendo la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo azionato ovvero dell'esecuzione intrapresa, attesa la sussistenza di gravi motivi. In seguito alla instaurazione del giudizio esecutivo con R.G. 14/2020, dinanzi al Tribunale di
Salerno – Giudice dell'esecuzione, in data 07.11.2021 sono state depositate note autorizzate in trattazione scritta con le quali si sono ancor meglio evidenziate, con supporto di ulteriori note tecniche del Perito di parte che pur si allegata anche al presente atto, le plurime condotte offensive e lesive di parte convenuta e le gravi illegittimità che caratterizzano entrambi i rapporti di finanziamento per cui è causa, tra cui: Contr
• la violazione dell'obbligo di consegna della documentazione ex art 119 TUB da parte della
• l'applicazione di tassi di interessi non corrispondenti a quelli realmente previsti e pattuiti nei contratti in parola;
• la violazione della normativa antiusura in sede di stipula dei contratti di mutuo.
19. Con l'ordinanza del 21 dicembre 2021, il Tribunale di Salerno – in persona del giudice dott.ssa
Mainenti – ha rigettato l'istanza di sospensione fissando il termine perentorio fino al 30\4\2022 per l'introduzione dell'eventuale giudizio di merito, secondo le modalità stabilite in ragione della materia e del rito, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c.
Precisava l'attrice, al fine della corretta instaurazione del contraddittorio, che in seno al procedimento esecutivo innanzi citato, con atto di intervento del 13.10.2021, si è costituita la non in proprio ma quale procuratrice di Controparte_1 [...] quale presunto – e contestato – a titolo particolare nei diritti Parte_2 della azionati nella procedura esecutiva Controparte_4 immobiliare
L'attrice, ciò premesso in fatto, eccepiva, in primo luogo, la violazione da parte della banca dell'obbligo di consegna della documentazione bancaria ex art 119 TUB;
le illegittimità risultanti dai rapporti di finanziamento erogati, con particolare riguardo alla indeterminatezza del TAN realmente applicato ai rapporti di mutuo;
la violazione della normativa antiusura e il superamento del Tasso di Soglia;
l'illegittimità dell'ammortamento c.d. alla francese;
l'illegittimità dell'Euribor alla data della stipula dei mutui.
Tutto ciò dedotto ed eccepito, l'attrice articolava le conclusioni già sopra riportate.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio Parte_2 con cui resisteva alla domanda, denunciando la infodnatezza delle doglianze
[...] tutte spese dall'attrice, precisando preliminarmente che l'atto di pignoramento e la procedura esecutiva (poi opposta) si riferiscono al solo mutuo del 2005 tal ché tutte le eccezioni relative al contratto di mutuo del 31.07.2006 (rep. 14.441, racc. 4.950) sono del tutto inconferenti rispetto alla causa in esame, in quanto non hanno alcuna attinenza con l'opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., promossa da controparte, a seguito della quale è stato instaurato il presente giudizio di merito.
Quanto all'obbligo di consegna della documentazione, la convenuta eccepivala genericità dei documenti richiesti e la loro inconferenza ai fini del giudizio presente.
Con riguardo, dunque, al contratto di mutuo dell'11.05.2005 (rep. 11280, rac. 3540), la convenuta evidenziava che nello stesso viene fissato un TAN pari a 3,768%. In particolare, l'art. 4 del contratto di mutuo in oggetto (cfr. doc. 3) prevede che nel caso di tasso “variabile”, si prenderà come parametro di riferimento il tasso UR 6 mesi 360 giorni maggiorato di uno spread dell'1,50%, con tasso finito pari al 3,768% come da art. 1 ed art. 6 del contratto.
Non sarebbe, dunque, corretto quanto affermato dalla controparte, laddove afferma che «alla data di stipula il parametro Euribor risultava pari al 2,176%, con conseguente determinazione del tasso applicabile al mutuo in oggetto del 3,676%, inferiore rispetto al dato indicato ed applicato da parte dell'istituto di credito del 3,768%».
Invero, l'attrice avrebbe adottato il tasso UR 6 mesi, maggiorato dell'1,50% a partire dalla prima rata, quando invece il contratto (all'art. 4) prevedeva che detto tasso di interesse doveva essere applicato solo a partire dalla venticinquesima rata, in quanto dalla prima alla ventiquattresima rata il tasso sarebbe stato del 3,768% (previsto dall'art. 1, richiamato dall'art. 4 del contratto in esame).
Errata sarebbe anche la interpretazione del secondo contratto di mutuo (cfr. doc. 4, contratto del
31.07.2006, rep. 14441, racc. 4950), pur ribadendo la inammissibilità di ogni doglianza rispetto a tale contratto, non essendo lo stesso posto a fondamento della esecuzione immobiliare dalla quale origina l'odierno giudizio ex art. 616 c.p.c.
Il CTP, invero, partirebbe da una lettura errata dell'art. 4 del contratto, ritenendo che il tasso
UR maggiorato dell'1,60% andasse applicato sin dalla prima rata, quando, in realtà, il tasso
UR (maggiorato dell'1,60%) anche per il mutuo in esame veniva applicato a partire dalla venticinquesima rata (così come previsto dall'art. 4 del contratto), in quanto dalla rata n. 1 alla rata n. 24 il TAN era fissato al 5,316% (indicato nell'art. 1, richiamato dall'art. 4 del contratto).
Anche con riferimento a detto contratto, dunque, il TAN indicato è esattamente corrispondente a quello applicato fino alla ventiquattresima rata, non sommandosi allo stesso (salvo che a partire dalla rata n 25) il tasso UR maggiorato dell'1,60%.
Quanto al lamentato superamento del tasso soglia, la convenuta rimarcava gli errori in cui sarebbe caduto il ctp della controparte, in quanto la penale per estinzione anticipata è un dato meramente eventuale che, nel caso di specie non è stata applicata, considerato che l'opponente si è resa inadempiente al contratto e che non vi è stata alcuna estinzione. Sicché la penale per estinzione anticipata non va inclusa tra gli oneri previsti ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura, poiché affermare che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TAEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo, genererebbe una sorta di sommatoria fra voci eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale (cfr., ex multis, Trib. Crotone, cit., secondo cui «la detta commissione non può dunque essere posta in raffronto con la soglia di usura, poiché verrebbero comparati dati disomogenei, in contrasto con l'esigenza di omogeneità, o simmetria, avvertita dalla legge 108/96, la quale disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi»).
Ancora, la convenuta evidenziava che il CTP sarebbe incorso in nuovo errore quando somma – con riferimento ai due contratti – al tasso di interesse convenzionalmente stabilito dalle parti, il tasso di mora e la penalità prevista in caso di estinzione anticipata del contratto.
Difatti, nella verifica della presunta usurarietà del tasso moratorio, controparte è partita dal presupposto errato di includere nel calcolo anche gli interessi di mora (oltre alla penalità di estinzione anticipata che, come già visto, non può essere compresa nel calcolo finalizzato a verificare l'usurarietà dei contratti).
Quanto, poi, alla lamentata illegittimità dell'ammortamento alla francese, la convenuta ne eccepiva la legittimità, alla luce della giurisprudenza sul punto, secondo cui il metodo di “ammortamento alla francese” è del tutto legittimo e non genera alcuna forma di capitalizzazione vietata: in questo tipo di contratto, infatti, gli interessi delle singole rate di ammortamento sono calcolati solo sul capitale residuo.
In ordine alla pretesa illegittimità del tasso euribor, la convenuta rimarcava che l'Euribor è un tasso di riferimento calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro, tra le principali banche europee, ed è determinato dalla European Banking
Federation (EBF), a seguito della segnalazione di oltre 50 banche europee (di cui solo 5 italiane), che viene effettuata ogni giorno entro le ore 11.00 all'agenzia che provvede poi a calcolare CP_8 la media, escludendo dal computo il 15% dei valori, rispettivamente più alti e più bassi.
La comunicazione dei dati è, comunque, su base volontaria ed è valida se effettuata da almeno 12 istituti di credito.
Ciò precisato, si ritiene in giurisprudenza che «un'intesa può determinare violazione dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento UE soltanto a condizione che: 1) sia provata l'intesa manipolativa;
2) dell'intesa sia parte la NC in questione » (cfr. ex multis Trib. Verona, 21.06.2018, Trib.
Salerno, 19.10.2017, Trib. Marsala, 14.06.2016), circostanze queste neppure provate da controparte. La convenuta, tutto ciò premesso, cos concludeva: “IN VIA PRELIMINARE - dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande ed eccezioni relative al contratto di mutuo del 31.07.2006 (rep.
14.441, racc. 4.950), per tutti i motivi esposti ut supra. IN VIA PRINCIPALE - rigettare integralmente l'avversa citazione e tutte le domande attoree, poiché infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni indicate in narrativa. IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Assegnati i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., disposta ed espletata ctu, la causa perveniva per la discussione orale alla udienza del 03.12.2025.
Occorre prendere le mosse dall'esame delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, dr.ssa
, la quale così osservava: “ Persona_7
2.2 Analisi del contratto di mutuo
In data 11 maggio 2005, a rogito del dott. , Notaio in Salerno, Repertorio n. 11280, Persona_4 raccolta n. 3540, registrato a Salerno il 16 maggio 2005 al n. 2601 serie IT, l'allora NC MPS ha stipulato con la sig.ra un mutuo fondiario di euro 120.000,00. Parte_1
A garanzia del capitale mutuato e degli accessori veniva iscritta, in data 17 maggio 2005, ipoteca per € 240.000,00 (cfr. Allegato n.4).
L'importo finanziato doveva essere restituito attraverso il pagamento di numero 360 rate mensili comprensive di capitale ed interessi al tasso del 3,768% per le prime 24 rate e al tasso variabile
Euribor 6 mesi tasso 360 oltre ad una componente fissa (spread) di 1,50%, per il periodo successivo.
Alla luce del mancato pagamento di numero 12 rate mensili la parte mutuataria chiedeva ed otteneva dall'istituto di credito la sospensione del mutuo per numero 24 rate, a partire da quella scaduta e non pagata del 30/4/2009, sino a quella scadente il 31/3/2011. Sulle rate scadute la banca rinunciava agli interessi di mora medio tempore maturati.
Prima di entrare nel merito delle risposte fornite ai quesiti deferiti si ritiene doveroso evidenziare che la presente bozza peritale riguarderà soltanto il contratto di mutuo stipulato l'11/5/2005 posto a base dell'atto di precetto e del successivo pignoramento di cui alla procedura esecutiva n. 14/2020 rge, restando a disposizione dell'On.le G.E. qualora si rendesse necessario procedere anche all'analisi del contratto di mutuo stipulato il 31/7/2006.
CAPITOLO 3 – RISPOSTA AI QUESITI
3.1 Quesito n. 1
1) Calcoli il CTU il TEG pattuito in contratto, includendo commissioni, remunerazioni a qualunque titolo e spese (ivi incluse le spese di assicurazione, sia obbligatorie che facoltative), escluse solo quelle per imposte e tasse, comunque connesse all'erogazione del credito;
qualora sia pattuito un tasso di mora in maggiorazione sul tasso corrispettivo, consideri i due tassi congiuntamente;
qualora, invece, il tasso di mora sia sostitutivo, consideri gli interessi pari al tasso di mora.
Raffronti, quindi, il TEG così calcolato al tasso soglia pubblicato da NC D'Italia dal trimestre di riferimento a tutt'oggi per la categoria mutui e, qualora il primo risulti superiore, ricalcoli il piano di ammortamento espungendo interessi, commissioni e spese, tranne quelle per imposte e tasse;
In data 11 maggio 2005 la signora stipulava con la Parte_1 Controparte_4 il contratto di mutuo fondiario rep. 11280 – racc. 3540 dell'importo di € 120.000,00.
Lo stesso prevedeva:
a) un piano di ammortamento di rimborso della somma erogata entro 30 anni col metodo di ammortizzazione mediante 360 rate mensili di importo variabile;
b) un interesse a debito al momento della stipula pari al 3,768, per poi preseguire dalla rata n. 25 al tasso variabile Euribor 6 mesi tasso 360 oltre ad una componente fissa (spread) di 1,50%. Al momento della stipula il Tan era pari al 3,768%;
c) un taeg/isc del 3,81%;
d) interessi di mora tasso convenzionale aumentato di 2,037%;
e) spese istruttoria € 240,00;
f) ecc. ecc.
Ciò premesso, alla data della stipula del contratto di mutuo (11/5/2005) il tasso soglia relativo alla categoria “Mutui ipotecari a tasso variabile”, periodo 1° aprile – 30 giugno 2005 era pari a
5,805%, ossia il tasso medio pari al 3,87% aumentato della metà (cfr. Allegato n.5) .
Alla luce del contesto normativo vigente in materia e utilizzando tutti i dati a disposizione (capitale erogato, tasso interesse, numero rate, ecc. ecc.), lo scrivente ausiliario ha provveduto al calcolo del
TEG (Tasso Effettivo Globale) vale a dire quel tasso che contempla nel suo calcolo tutte le spese a carico della parte mutuataria, quali, sia per gli interessi corrispettivi che per quelli di mora:
oneri finanziari;
commissioni e spese;
le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate;
le spese di assicurazione e di eventuali garanzie.
Tale indicatore si calcola sviluppando la seguente equazione dove:
i è il TEG annuo;
K è il numero d'ordine di un “prestito”; K' è il numero d'ordine di una “rata di rimborso”;
Ak è l'importo del “prestito” numero K;
A'k' è l'importo della “rata di rimborso” numero K';
m è il numero d'ordine dell'ultimo “prestito”;
m' è il numero d'ordine dell'ultima “rata di rimborso”; tk è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del “prestito” n.1 e le date degli ulteriori “prestiti” da 2 a m;
tk' è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del “prestito” n.1 e le date delle “rate di rimborso” da 1 a m'.
Sulla scorta dei seguenti dati: Totale
Finanziamento: € 120.000,00
Durata Anni: 30
Rimborso:Mensile
Numero Rate:360
Importo Rata: €
T.A.N.: 3,768%
Spese Istruttoria: € 240,00 della stipula del contratto di mutuo è pari a:
3,8392% considerando gli interessi corrispettivi e gli accessori (cfr. Allegato n.6).
A questo punto confrontando il TEG calcolato in riferimento agli interessi corrispettivi e agli accessori, che si ricorda essere pari a 3,8392%, con il tasso soglia pari a 5,805%, risulta evidente la sua non usurarietà.
Teg interessi di mora.
Dall'analisi del contratto di mutuo si evince che il tasso di mora convenuto in contratto è pari al
5,805%, ovvero a 2,037% punti in più del corrispettivo che si ricorda essere del 3,768%.
Per cui il tasso di mora al momento della stipula del contratto di mutuo è pari a 5,805% che, in virtù di quanto finora evidenziato, genera un Teg del 5,9727% (cfr. Allegato n.7).
Quest'ultimo confrontato con il tasso soglia pari al 5,805%, supera i limiti di cui alla L. 108/96.
Pertanto, in adesione al quesito deferito l'importo che i mututatari devono restituire è pari ad €
120.000,00.
3.2 Quesito n.2
Ricalcoli i rapporti dare/avere inerenti ai rapporti di finanziamento oggetto di giudizio, imputando a capitale tutti gli addebiti per interessi, commissioni e spese, escluse solo quelle per imposte e tasse rideterminando il saldo, decurtandolo di tutti gli interessi, conformemente a quanto stabilito dall'art. 1815, comma 2, c.c.;
In considerazione dei pagamenti
€ 120.000,00 effettuati, sui quali pare non esserci contestazione, risulta un debito residuo da parte dei mutuatari pari ad €
73.487,44 come da tabella che segue:
Importo Dovuto x l'intero periodo
Importo Pagato € 46.512,56
Importo ancora dovuto all'istituto di
€ 73.487,44 credito
3.3 Quesito n.3
Calcoli il CTU i TEG concretamente applicati dall'Istituto di Credito per ogni trimestre del rapporto, includendo ed annualizzando commissioni, remunerazioni a qualunque titolo e spese (ivi incluse le spese di assicurazione, sia obbligatorie che facoltative), escluse solo quelle per imposte e tasse, comunque connesse all'erogazione e all'utilizzazione del credito (avendo cura di depurare i numeri debitori dall'effetto anatocistico); qualora sia applicato un tasso di mora, consideri gli interessi pari a quest'ultimo. Raffronti, quindi, i TEG così calcolati ai tassi soglia pubblicati da NC D'Italia dal trimestre di riferimento di apertura dei singoli finanziamenti per la categoria mutui e, qualora i primi risultino superiori, ricalcoli i rapporti dare/avere inerenti ai rapporti contrattuali in contestazione, imputando a capitale tutti gli addebiti del trimestre, fin dall'inizio del rapporto, per interessi, commissioni e spese, escluse solo quelle per imposte e tasse;
Relativamente al calcolo del Teg concretamente applicato dall'istituto di credito lo scrivente consulente tecnico evidenzia che mancano nel fascicolo di causa le contabili relative alle rate pagate costituite da sorta capitale ed interessi.
Ad ogni buon conto, sulla scorta della documentazione presente in atti (cfr. pdf mutuo 11280 –
3540 allegato alla produzione di parter attrice) è stato possibile evincere il numero di rate pagate e il loro importo, sulla quali pare non esserci contestazione.
Pertanto, sulla scorta delle condizioni economiche convenute in occasione della stipula del contratto di mutuo, si è provveduto alla ricostruzione del piano di ammortamento, (cfr. Allegato n. 8).
Ebbene, in nessun trimestre si registra un superamento dei limiti di legge, (cfr. Allegato n.9).
A questo punto confrontando l'importo delle rate ricostruite con quelle effettivamente pagate si riscontra una quasi totale corrispondenza degli importi. Di conseguenza è possibile affermare che il Teg concretamente applicato, in occasione del pagamento delle rate mensili, sia inferiore al tasso soglia di legge.
3.4 Quesito n. 4 e 5
Accerti se la banca creditrice abbia provveduto, in applicazione della clausola contrattuale di salvaguardia, a contenere i tassi nei limiti di legge e quindi sotto i tassi soglia;
Prospetti, in caso negativo un diverso calcolo del dovuto all'attualità, che contenga gli interessi, anche quelli di mora, nei limiti del tasso soglia.
Nel contratto di mutuo manca la clausola di salvaguardia, per cui l'accertamento non si può svolgere.
Tuttavia dall'analisi delle rate pagate, per quanto finora evidenziato, risulterebbe che l'istituto di credito ha applicato interessi al di sotto dei limiti di legge.
Pertanto, non si rende necessario procedere alla ricostruzione del piano di ammortamento oggetto di causa nei limiti del tasso soglia.
CAPITOLO 3 – OSSERVAZIONI DELLE PARTI E RISPOSTA DEL CTU
Una stesura provvisoria della presente relazione è stata trasmessa alle parti costituite, (cfr. Allegato
n.10).
Ha fatto pervenire rilievi soltanto il consulente tecnico della banca, (cfr. Allegato n.11).
Questi sostiene che, alla luce dei chiarimenti resi dalla NC d'Italia, gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG in quanto non dovuti al momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, è necessario che i TEG medi pubblicati siano aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia di riferimento. Pertanto, il Teg del tasso di mora è inferiore ai limiti di legge.
Conclude poi sostenendo che vi sono contestazioni sui pagamenti medio tempore effettuati dai mututatari, i quali non hanno prodotto alcuna documentazione a riguardo. Invita, di conseguenza, il
CTU a rappresentare il relativo dettaglio.
Le note alla bozza di consulenza tecnica d'ufficio, a modesto parere della scrivente, non appaiono accoglibili per i seguenti motivi:
1. Tasso soglia interessi di mora
Il quesito deferito in argomento prevede espressamente: “qualora sia pattuito un tasso di mora in maggiorazione sul tasso corrispettivo, consideri i due tassi congiuntamente;
qualora, invece, il tasso di mora sia sostitutivo, consideri gli interessi pari al tasso di mora. Raffronti, quindi, il TEG così calcolato al tasso soglia pubblicato da NC D'Italia dal trimestre di riferimento a tutt'oggi per la categoria mutui e, qualora il primo risulti superiore, ricalcoli il piano di ammortamento espungendo interessi, commissioni e spese, tranne quelle per imposte e tasse”;
Come si può agevolmente riscontrare lo stesso prevede soltanto di calcolare il Teg degli interessi moratori senza tener conto dell'aumento di 2,1 punti percentuali.
La norma per la verifica del tasso soglia stabilisce che si dovrà tenere conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo effettuate e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. La legge n. 108/1996, al fine di determinare il tasso soglia, stabilisce che il Ministero del Tesoro individui trimestralmente il TEGM delle diverse operazioni finanziarie "sentiti NC di Italia e Ufficio Italiano dei Cambi". Per questo motivo la NC d'Italia, che è una società pubblica ma partecipata da soggetti privati (prevalentemente banche), fornisce istruzioni e indicazioni su come procedere matematicamente alla determinazione del tasso soglia usura. Il problema su quale valore attribuire a tali indicazioni è sorto in quanto talvolta la NC
d'Italia, nell'emanare le proprie istruzioni sulle rilevazioni dei tassi medi praticati, non rispetta puntualmente il dettato normativo sopra riportato, e quindi non ricomprende tutte le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo effettuate e le spese. In questo modo il tasso di interesse rilevato raramente supera il tasso soglia usura, in quanto non vengono adeguatamente riportati nel calcolo tutti gli esborsi che il cliente della NC effettivamente affronta al momento dell'apertura del finanziamento o anche durante il corso dello stesso. In alcuni Tribunali vi è la prassi di aderire al calcolo previsto da tali istruzioni, mentre in altri, invece, le stesse indicazioni non vengono considerate vincolanti nell'ambito della determinazione dell'usurarietà dei tassi di interesse in quanto non rappresentano delle vere e proprie norme. Esse, infatti, sono emanate per meri fini statistici e contengono solo dei principi di riferimento, ben lontani, quindi, dal rappresentare diritti ed obblighi. Per la corretta valutazione dei tassi di interesse occorre riferirsi al dettato normativo dell'art. 644 C.p..
Ad ogni buono conto trattandosi di questioni che rivestono carattere di natura giuridica, la scrivente, al fine di fornire ogni elemento utile al libero convincimento dell'On.le Giudice, sviluppa l'ipotesi così come richiesta dal Ctp della banca.
Pertanto, alla data della stipula del contratto di mutuo (11/5/2005) il tasso soglia relativo alla categoria “Mutui ipotecari a tasso variabile”, periodo 1° aprile – 30 giugno 2005 è pari a 8,955%, ossia il tasso medio pari al 3,87% aumentato prima di 2,1% e poi del 50%. A questo punto confrontando il TEG calcolato in riferimento agli interessi di mora e agli accessori, che si ricorda essere pari a 5,972%, con il tasso soglia pari a 8,955%, risulta evidente la sua non usurarietà.
In considerazione della ricostruzione operata alle condizioni economiche convenute, risulta un debito residuo da parte dei mutuatari pari ad €
102.091,12 come da tabella che segue:
Capitale a scadere al 10/8/2017
Rate insolute dal 31/7/2016 al
€ 4.994,76
31/7/2017
Importo ancora dovuto all'istituto di
€ 102.091,12 credito
2. Pagamento rate
Relativamente ai pagamenti medio tempore effettuati dai mutuatari e presi in considerazione per determinare l'importo ancora dovuto la scrivente ribadisce di averli rinvenuti nel documento
“Crediti – visualizzazione rate” allegato al pdf denominato “Mutuo 11280_3540”, produzione di parte attrice. Trattasi di un documento timbrato e siglato dalla Controparte_4
.
[...]
Esaurito il richiamo alle conclusioni del consulente d'ufficio, il Tribunale ritiene opportuno effettuare una disamina del panorama giurisprudenziale in subiecta materia.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, l'opposizione all'esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono, quindi, causa petendi della domanda proposta con l'opposizione soggiacendo pertanto all'ordinario regime processuale della domanda, in virtù del quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (cfr. Cass. civ. 4380/2012). È l'opponente, dunque, che contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione. L'opposto, ovvero il creditore procedente, assume, invece, la posizione del convenuto, e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.
In via generale, in tema di onere della prova, deve rammentarsi, che, nei giudizi di opposizione, e' onere dell'opponente stesso, ai sensi dell'art. 2967 cod. civ., fornire la prova del dedotto fatto impeditivo o modificativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata vantato dal creditore e consacrato nel titolo esecutivo, senza che la negativita' del fatto escluda od inverta l'onere della prova (principio di diritto affermato dalla Suprema Corte fin dal 1991 con la sentenza n. 5137) .
La configurazione dell'onere della prova in capo all'attore inoltre non subisce alcuna modifica qualora sia invocata la nullita' del contratto o di una sua clausola quale ad esempio quella relativa al tasso di interesse applicabile ovvero alla capitalizzazione degli interessi passivi disomogenea rispetto a quelli attivi.
E' vero che il rilievo della nullita', sia essa assoluta o relativa, e' posto fra i poteri officiosi del giudice a tutela di interessi generali, che possono addirittura coincidere con valori costituzionalmente rilevanti;
tuttavia e' altrettanto vero che detto assunto deve essere coordinato con i principi della domanda e della disponibilita' delle prove, e, pertanto, postula che risultino dagli atti i presupposti della nullita' (Cass., n. 4955/1985; Cass., n. 1768/1986; Cass., n. 2572/1988; Cass., n.
5276/1993; Cass., n. 2294/1996; Cass., n. 7095/1997; Cass., n. 8287/1999; Cass., n.
15530/1999; Cass., n. 1112/2006), per cui il compito del giudice deve limitarsi alla mera rilevazione o indicazione (Cass., Ss. Uu., 12 dicembre 2014, n. 26642).
Tale onere probatorio e' stato ulteriormente rafforzato dalla recente sentenza delle Sezioni Unite in materia di usurarieta' degli interessi di mora, in cui si e' ribadito che l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entita' usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualita' di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, e' onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Cass., Sez. Unite, 18 settembre 2020, n. 19597).
Nella medesima decisione i giudici della legittimita' hanno poi precisato che se e' vero che anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarieta' degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo, una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarieta' attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento (Cass., Sez. Unite, 18 settembre 2020, n. 19597).
Ricordato che non e' piu' ipotizzabile e giuridicamente rilevante, accanto all'usura genetica o contrattuale, la c.d. usura sopravvenuta (S.U. Cass. 24675/2017: il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con riferimento ad un contratto di mutuo ha comunque portata generale, muovendo dalla interpretazione delle norme che disciplinano il fenomeno usurario nel suo complesso cosicche' e' applicabile anche ai rapporti di conto corrente) va, invece, osservato che la L. 108/96 ha introdotto il concetto del tasso soglia (artt. 2 e 3), designato come limite imperativo alla misura del tasso di interesse convenzionale, superato il quale si configura il fenomeno usurario, con la correlativa sanzione del novellato art. 1815, comma II, c.c., secondo cui " se sono convenuti interessi usurari, la clausola e' nulla e non sono dovuti interessi "; in particolare, e' usurario il tasso di interesse che, ai sensi dell'art. 2 della normativa citata, supera il tasso medio per la categoria di operazioni in cui il credito e' compreso, aumentato della meta' o, piu' precisamente, il tasso che supera del 50% il " tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla NC d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura ". E' altrettanto noto che la L. 24/01 ha introdotto, con l'art. 1, comma I, una norma di interpretazione autentica dell'art. 644
c.p., sancendo che " si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento". Ebbene, sulla scorta delle pregresse considerazioni in punto di onere della prova, spettava a parte opponente dimostrare l'avvenuto superamento del tasso soglia rilevante, tra l'altro mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della NC d'Italia. Ed invero la rilevazione del tasso viene stabilita, periodicamente, con un decreto del Ministro del
Tesoro che, evidentemente, ha natura di provvedimento amministrativo e per questo non puo', rispetto ad esso, trovare applicazione il principio jura novit curia stabilito dall'art. 113 del c.p.c., poiche' tale norma deve essere letta ed applicata con riferimento all'art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile, che contiene l'indicazione delle fonti del diritto, non comprendenti gli atti amministrativi (ex multis Cass. Civ. 8742/01 - Trib. Mantova 01.12.09 - Trib. S. Maria Capua a
Vetere 1502/17).
Come anche di recente affermato dalla Suprema Corte (sentenza 19597 del 18.09.2020), il debitore che intenda provare l'entita' usuraria degli interessi ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualita' di consumatore, la misura del
T.E.G.M. nel periodo considerato con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, oltre che materialmente il suddetto decreto.
Peraltro, occorre uniformarsi al principio ormai consolidato in giurisprudenza di rilevazione del tasso effettivo globale praticato al solo momento della stipulazione dei contratti (cfr. Cass. SSUU
24675/2017) e a quello secondo il quale i due tassi (corrispettivi e di mora) non possono essere mai sommati, siccome gli interessi corrispettivi si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto (art. 1224 c.c.).
Invero, l'operazione di calcolo effettuata al fine di affermare il superamento del tasso soglia che somma la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori, è errata sotto il profilo logico e matematico, perché in tal modo si sommano due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti.
Infatti, come detto, il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza.
Tali modalità rispecchiano la differente natura dei due tassi, giacché l'interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del denaro, mentre quello di mora ha natura risarcitoria per l'inadempimento.
Ne consegue che non è possibile sommare la misura percentuale degli interessi corrispettivi e quella degli interessi di mora, perché tali percentuali si applicano a grandezze diverse. La loro somma, quindi, conduce ad un risultato privo di significato, che non esprime alcunché.
Ancora, e sempre nel solco della giurisprudenza di rilievo per la risoluzione del caso in esame, (cfr.
Tribunale , Catanzaro , sez. II , 28/02/2023 , n. 321) gli interessi corrispettivi costituiscono il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro mentre quelli moratori costituiscono una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria. Le due tipologie di interessi si distinguono anche sul piano della disciplina applicabile, in quanto gli interessi corrispettivi trovano il proprio titolo direttamente nel contratto di mutuo a differenza di quelli moratori il cui titolo è rappresentato dalla situazione di ritardo del mutuatario. Stante la diversità di funzione delle due categorie di interessi, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al loro cumulo.
Invero, i due tassi devono essere valutati separatamente, perché la soglia di usura riguarda anche i tassi moratori. Il tasso soglia di usura non è la somma dei due tassi, ma va verificato il superamento della soglia legale sia per il tasso corrispettivo che per il tasso moratorio.
Anche in ordine all'euribor, appare necessario ribadire che (cfr. Tribunale , Forli' , 31/07/2024 , n.
708) il requisito della pattuizione scritta degli interessi ultralegali, prescritta dall' art. 1284 c.c. , si può considerare soddisfatto anche quando il tasso venga determinato per relationem con riferimento all'indice Euribor a tre mesi - che costituisce un indice determinabile in modo costante, sulla base di un articolato procedimento di rilevazione - non essendo necessario che il contratto contenga l'indicazione in cifre del tasso di interesse pattuito. Non può ravvisarsi la meramente dedotta indeterminatezza del contratto di mutuo, dovendosi in materia rammentare che (cfr.
Cassazione civile , sez. III , 18/02/2025 , n. 4176) l'assenza di specifica menzione delle modalità di ammortamento e del meccanismo di capitalizzazione composto degli interessi debitori in un contratto di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale secondo il piano alla francese, non determina la nullità parziale dell'accordo. Tale vuoto informativo non configura una situazione di indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né rappresenta una violazione della normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e sui rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Il piano di ammortamento francese è considerato uno standard nel settore bancario;
pertanto, la mancanza della sua esplicitazione non impedisce la comprensione delle condizioni finanziarie da parte del cliente, non pregiudicando la chiarezza e la determinatezza delle prestazioni dovute dalle parti. In aggiunta, l'applicazione dei principi di trasparenza deve essere ponderata in relazione alla pratica commerciale e alle conoscenze tecniche tipiche dei soggetti operanti nel settore bancario, che presuppone un certo grado di efficienza informativa implicita in relazione ai prodotti creditizi standardizzati.
Similari considerazioni sono già state svolte dalla giurisprudenza, in tema di mancata o erronea
Par indicazione di , (cfr. Corte appello , Brescia , sez. I , 19/04/2024 , n. 421); l''ISC - indicatore sintetico di costo è un mero indicatore e non un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata e limitata ad esprimere il costo totale effettivo dell'operazione per il cliente nel momento in cui accede al finanziamento. Come tale, esso non rappresenta una condizione economica la cui erronea indicazione è sanzionata dall' art. 117 t.u.b.
Venendo, ora, all'esame delle doglianze della parte attrice, esse vanno, in primo luogo, ed in accoglimento della eccezione della controparte, dichiarate inammissibili con riguardo al contratto di mutuo del 31.07.2006 (rep. 14.441, racc. 4.950), trattandosi di titolo non posto a fondamento della esecuzione immobiliare dalla quale ha avuto origine l'odierno giudizio di merito.
Quanto al preteso inadempimento dell'obbligo di consegna della documentazione bancaria, esso non si profila di rilievo ai fini della decisione della opposizione, posto che non sono state evidenziate carenze documentali che abbiano impedito al ctu la esatta ricostruzione del rapporto nel suo momento genetico e nel suo svolgimento e che siano state tali da precludere la evasione dei quesiti posti.
La doglianza, dunque, si palesa ridondante nel solco del presente giudizio, non risultando, comunque, comprovato un danno, la cui liquidazione – richiesta in via equitativa – non può prescindere dalla allegazione e prova dell'an del diritto al risarcimento.
Quanto alla pretesa presunta indeterminatezza del TAN indicato nei contratti di mutuo e sempre con riferimento al solo contratto di mutuo dell'11.05.2005 (rep. 11280, rac. 3540), si ricava che nello stesso viene fissato un TAN pari a 3,768%. L'art. 4 del contratto di mutuo in oggetto prevede che nel caso di tasso “variabile”, si prenderà come parametro di riferimento il tasso UR 6 mesi
360 giorni maggiorato di uno spread dell'1,50%, con tasso finito pari al 3,768% come da art. 1 ed art. 6 del contratto.
Secondo l'attrice, «alla data di stipula il parametro Euribor risultava pari al 2,176%, con conseguente determinazione del tasso applicabile al mutuo in oggetto del 3,676%, inferiore rispetto al dato indicato ed applicato da parte dell'istituto di credito del 3,768%».
Cionondimeno, appare persuasiva la difesa della convenuta, laddove osserva che, in realtà, nel contratto in esame – specificatamente all'art. 4 – si legge che le parti determinano l'applicazione degli interessi a tasso variabile «pari al tasso UR 6 (sei) mesi tasso 360 (trecentosessanta) maggiorato di uno virgola cinquanta punti […] fermo rimanendo il tasso di interesse sopra previsto all'art. 1 per la determinazione degli interessi dovuti fino alla scadenza della ventiquattresima rata».
Invero, il tasso di interesse d'ingresso era quello previsto dal precedente art. 1 del contratto, e cioè quello del 3,768% (il quale si applicava fino al pagamento della ventiquattresima rata) e non quello del 3,676%; la parte attrice, invero, parte dal riferimento al tasso UR vigente al momento della conclusione del contratto (del 2,176%), maggiorato dell'1,50%.
E, infatti, l'art. 4 del contratto dispone che il tasso di interesse determinato secondo il parametro
UR 6 (sei) mesi tasso 360 (trecentosessanta) maggiorato di 1,50%, sarebbe stato applicabile solo a partire dalla venticinquesima rata e non costituiva, dunque, tasso d'interesse d'ingresso.
Dal che consegue che non è provata alcuna reale divergenza tra il TAN indicato e quello applicato al contratto di mutuo del 2005.
Quanto al preteso superamento del tasso soglia, è errato il presupposto dal quale muove la tesi dell'attrice, secondo cui ai fini del calcolo dell'usura bisogna considerare anche i tassi di mora, Il consulente di parte, invero, a pag. 9 (con riferimento al mutuo dell'11.05.2005), osserva che «il contratto di mutuo del 2005 all'art. 6 prevede l'applicazione di un tasso moratorio pari al tasso corrispettivo, oltre la maggiorazione del 2,037%, e dunque del 5,805% esattamente coincidente al
TSU di riferimento. Tuttavia, in considerazione della penalità per estinzione anticipata fissata pari all'1% del capitale residuo ex art. 4 del contratto in esame, il TEG contrattuale risulta pari al
6,805% superiore alla soglia usura pro tempore vigente del 5,805%».
E, però, come correttamente osservato dalla difesa della convenuta, la penale per estinzione anticipata è un dato meramente eventuale e non rilevante nel calcolo nel caso di specie, non essendovi stata estinzione del rapporto, ma il suo inadempimento.
Va data continuità, sul punto, alla giurisprudenza secondo cui «in materia di mutuo, ai fini del superamento del tasso soglia usura da parte degli interessi di mora, non può essere presa in considerazione l'incidenza di oneri e commissioni e spese, ivi inclusa la commissione di estinzione anticipata, giacché funzione della stessa non è quella di remunerare l'erogazione del credito, come richiesto dalla legge n. 108 del 1996 ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, bensì quella di compensare la NC mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto» (ex multis, Trib.Spoleto,
05.01.2021; Trib. Crotone, 02.12.2020; Trib. Milano, 14.10.2020; più di recente, Tribunale Taranto sez. I, 07.03.2022, n.556, secondo il quale «la commissione di estinzione anticipata non costituisce una componente 'remunerativa' del credito, ma ha la natura di corrispettivo per l'esercizio dello ius poenitendi riconosciuto al cliente, facultato ad interrompere anzitempo il rapporto contrattuale con l'istituto di credito.
Erroneo è l'ulteriore premessa del consulente di parte, nella parte in cui somma al tasso di interesse convenzionalmente stabilito dalle parti, il tasso di mora e la penalità prevista in caso di estinzione anticipata del contratto.
Va richiamata, sul punto, la cospicua giurisprudenza in materia, la quale recissmente esclude che possano sommarsi due voci così eterogenee tra di loro – ai fini della verifica circa il superamento del tasso soglia (così, ex multis, Trib. Civitavecchia, 15.02.2021; cfr., altresì, App. Napoli,
18.01.2021; Trib. Ivrea, 26.09.2020).
Ed, invero, i due tassi sono alternativi tra loro e non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta;
la comparazione ai fini della usurarietà va effettuata considerando singolarmente i tassi e senza procedere alla loro sommatoria.
Si aderisce, dunque, alla ipotesi alternativa formulata dal ctu in risposta alle osservazioni del consulente, laddove osserva che, “Pertanto, alla data della stipula del contratto di mutuo (11/5/2005) il tasso soglia relativo alla categoria “Mutui ipotecari a tasso variabile”, periodo 1° aprile – 30 giugno 2005 è pari a 8,955%, ossia il tasso medio pari al 3,87% aumentato prima di 2,1% e poi del
50%. A questo punto confrontando il TEG calcolato in riferimento agli interessi di mora e agli accessori, che si ricorda essere pari a 5,972%, con il tasso soglia pari a 8,955%, risulta evidente la sua non usurarietà”.
Non ha pregio l'eccezione di illegittimità dell'ammortamento cd. alla francese, perché, in ossequio agli arresti giurisprudenziali sul punto, l'adozione di un piano di ammortamento c.d. “alla francese” non implica automaticamente anatocismo, in quanto il sistema matematico di formazione delle rate risulta di regola predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo finanziato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato» (Trib. Milano, 27.06.2019).
L'attrice, comunque, eccependo la pretesa invalidità del piano “alla francese”, non assolve compiutamente all'onere probatorio, sulla stessa gravante, di dimostrare come ciò abbia comportato un aumento del costo dell'intera operazione economica, diverso da quello contrattualmente previsto, in violazione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 Cod. Civ.
Quanto, ancora, alla doglianza relativa alla pretesa illegittimità del tasso UR, in quanto in contrasto con la legge antitrust e, quindi, nullo ex art. 1346 c.c., coglie nel segno la difesa della convenuta, laddove rimarca che sarebbe stato onere della parte opponente dare evidenza della esistenza di intese illecite tra le banche coinvolte nelle quotazioni e del collegamento funzionale tra tali presunte intese restrittive della concorrenza a monte e il contratto concluso a valle con l'opposta, prova che nel caso di specie non risulta essere stata fornita. D'altro canto, va evidenziato che, pur nella ipotesi della esistenza di una intesa anticoncorrenziale, il rinvio al parametro dell'Euribor non comporterebbe alcuna nullità del contratto (cfr. Trib. Milano, 09.01.2018), nullità che può sussistere soltanto quando il contenuto del contratto violi norme inderogabili, che vietano singole clausole o la stipulazione stessa del contratto
Appare non inconferente riportare – considerato che la questione è stata di recente rimessa alle
SSUU, le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, il quale ha osservato che debba escludersi la configurabilità di un contratto "a valle" ogniqualvolta quest'ultimo “(i) abbia un contenuto irriducibile all'intesa restrittiva e (ii) sia intercorso tra soggetti entrambi estranei (e ignari) della violazione monopolistica”.
In secondo luogo, la Procura – muovendo dall'assunto secondo cui “l'oggetto della intesa non era la manipolazione dell'Euribor in quanto tale, ma i fattori di incertezza nel posizionamento sul mercato degli EIRD”, al fine di conseguire un vantaggio competitivo sul mercato dei derivati – rileva che il contratto di finanziamento (mutuo o leasing), che fa rinvio all'Euribor ai fini della determinazione del tasso d'interesse, esulando dal mercato dei derivati, “non costituisce, perciò, un mezzo per violare la normativa antitrust e, dunque, non presenta alcun "collegamento funzionale'' con l'intesa "a monte"”.
Inoltre, in mancanza di prova dell'incidenza delle condotte delle banche partecipanti all'intessa nella concreta determinazione del tasso Euribor (prova non emergente dalle pronunce della
Commissione), “è difficile (se non impossibile) sostenere la potenziale invalidità dei tassi di interesse che fanno riferimento all'Euribor, e ciò, soprattutto per le banche estranee a tali pratiche illecite”.
La opposizione, dunque, va integralmente rigettata.
Le spese di lite, però, vanno compensate, in quanto – in applicazione del principio di causalità –
l'attrice si è determinata alla proposizione dell'azione sulla scorta di una articolata c.t.p., di natura eminentemente tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Giuseppina Valiante, pronunciando definitivamente sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa le spese;
3) Pone le spese di ctu a carico dell'attrice.
Salerno, 03.12.2025
Il GU
Dr.ssa Giuseppina Valiante