Art. 4.
Le deliberazioni relative agli adeguamenti di cui all'art. 1, nonche' alle eventuali altre modificazioni che verranno con le medesime apportate all'atto costitutivo, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 2365 e 2379, secondo comma, del Codice civile , possono essere prese con la procedura e con le maggioranze dell'assemblea, ordinaria stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo.
Le deliberazioni relative agli adeguamenti di cui all'art. 1, nonche' alle eventuali altre modificazioni che verranno con le medesime apportate all'atto costitutivo, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 2365 e 2379, secondo comma, del Codice civile , possono essere prese con la procedura e con le maggioranze dell'assemblea, ordinaria stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo.