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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 08/10/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI SEZIONE LAVORO Composta da Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 153 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2023 fra:
Controparte_1 In persona del Ministro in carica, domiciliato elettivamente in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura distrettuale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge. APPELLANTE CONTRO
CP_2 domiciliato elettivamente in Roma, presso lo studio dell'avv.to Ezio Bonanni che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti. APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE OGGETTO: appello avverso sentenza n. 88/2023 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, in tema di benefici per vittime di atti di terrorismo All'udienza del 8.10.2025 la causa è stata definita mediante lettura del seguente dispositivo OMISSIS
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE Definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dal , in persona del Ministro in Controparte_1 carica, avverso la sentenza n. 88/2023 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, nel contraddittorio con il del quale accoglie parzialmente l'appello CP_3 incidentale;
per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna il Controparte_1
, in persona del Ministro in carica, a corrispondere all'appellato a) la speciale
[...] elargizione (a decorrere dalla data della domanda amministrativa sino al soddisfo), nella misura di € 2.000,00 per punto per un totale di € 68.000,00 oltre perequazione;
b) la liquidazione dello speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 (art. 5, comma 3) e dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, nell'importo di € 500.00, così come implementato dall'art. 4, comma 238 della legge 23 dicembre 2003, n. 350, entrambi soggetti a perequazione automatica (anch'essi a decorrere dalla data della domanda amministrativa sino al soddisfo:
1 detti importi sono esenti dall'IRPEF (art. 8 L. n. 406/2004); c) dichiara l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e nonché dai farmaci di fascia C), nonché dall'imposto di bollo (art. 8, c. 1), ha diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 legge citata;
rigetta le ulteriori domande;
condanna il della rifusione delle spese processuali del presente grado di CP_1 giudizio a favore dell'avv.to Ezio Bonanni, antistatario, che liquida in € 5.000,00 complessivi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, oltre contributo unificato. Si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento da parte del CP_1 appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello. Giorni 5 per la motivazione. Sassari, 8.10.2025 Il Presidente
Dott. Marcello Giacalone est.
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Controparte_1 In persona del Ministro in carica, domiciliato elettivamente in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura distrettuale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge. APPELLANTE CONTRO
CP_2 domiciliato elettivamente in Roma, presso lo studio dell'avv.to Ezio Bonanni che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti. APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE OGGETTO: appello avverso sentenza n. 88/2023 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, in tema di benefici per vittime di atti di terrorismo All'udienza del 8.10.2025 la causa è stata definita mediante lettura del seguente dispositivo OMISSIS
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE Definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dal , in persona del Ministro in Controparte_1 carica, avverso la sentenza n. 88/2023 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, nel contraddittorio con il del quale accoglie parzialmente l'appello CP_3 incidentale;
per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna il Controparte_1
, in persona del Ministro in carica, a corrispondere all'appellato a) la speciale
[...] elargizione (a decorrere dalla data della domanda amministrativa sino al soddisfo), nella misura di € 2.000,00 per punto per un totale di € 68.000,00 oltre perequazione;
b) la liquidazione dello speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 (art. 5, comma 3) e dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, nell'importo di € 500.00, così come implementato dall'art. 4, comma 238 della legge 23 dicembre 2003, n. 350, entrambi soggetti a perequazione automatica (anch'essi a decorrere dalla data della domanda amministrativa sino al soddisfo:
1 detti importi sono esenti dall'IRPEF (art. 8 L. n. 406/2004); c) dichiara l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e nonché dai farmaci di fascia C), nonché dall'imposto di bollo (art. 8, c. 1), ha diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 legge citata;
rigetta le ulteriori domande;
condanna il della rifusione delle spese processuali del presente grado di CP_1 giudizio a favore dell'avv.to Ezio Bonanni, antistatario, che liquida in € 5.000,00 complessivi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, oltre contributo unificato. Si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento da parte del CP_1 appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello. Giorni 5 per la motivazione. Sassari, 8.10.2025 Il Presidente
Dott. Marcello Giacalone est.
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