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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/04/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1240/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1240/2024 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. ZOPPO FRANCESCO
e nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. MARRAMIERO ANDREA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/05/2024, e Parte_1
esponevano che in data 19/09/2009 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in CEPAGATTI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
311/2024 pubbl. il 23/07/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
CEPAGATTI il 19/09/2009, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato
pagina 2 di 3 Civile del Comune di CEPAGATTI, nell'anno 2009 atto numero 7 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) i coniugi e non hanno più nulla a che Controparte_1 Parte_1 pretendere l'una verso l'altra, avendo già i medesimi concordato e pattuito ogni aspetto economico della loro relazione nel ricorso cumulativo del
30/05/2024;
2) conferma, nel resto, di quanto già statuito nella Sentenza di separazione n.
311/24;
3) spese e competenze legali compensate fra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cepagatti per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 15/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1240/2024 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. ZOPPO FRANCESCO
e nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. MARRAMIERO ANDREA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/05/2024, e Parte_1
esponevano che in data 19/09/2009 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in CEPAGATTI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
311/2024 pubbl. il 23/07/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
CEPAGATTI il 19/09/2009, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato
pagina 2 di 3 Civile del Comune di CEPAGATTI, nell'anno 2009 atto numero 7 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) i coniugi e non hanno più nulla a che Controparte_1 Parte_1 pretendere l'una verso l'altra, avendo già i medesimi concordato e pattuito ogni aspetto economico della loro relazione nel ricorso cumulativo del
30/05/2024;
2) conferma, nel resto, di quanto già statuito nella Sentenza di separazione n.
311/24;
3) spese e competenze legali compensate fra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cepagatti per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 15/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3