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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/06/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AR, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2639 /2023 R.G.A.C. introitata con ordinanza del 05.06.2025
TRA
, nata a [...] il [...] (CF: ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall' Avv. Francesco D'Errico ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in
AR, alla Via Plateja, n. 45, giusta mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ricorrente
E
, nato a [...] il [...](CF: ), rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'Avv. Nicola Felice Colangelo ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dello stesso sito in Castellaneta alla via Regina Margherita n.32, giusto mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: ricorso per separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per le parti come da note scritte in sostituzione di udienza del 04.06.2025. Per il P.M. in sede
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.05.2023 ha premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1
Castellaneta in data 03/01/2000 con e che dalla loro unione nascevano due figli, CP_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]); chiedeva dichiararsi Per_1 Per_2
la separazione personale giudiziale dal coniuge, nonché le pronunce accessorie nel ricorso riportate. Disposta la comparizione dei coniugi per l'udienza del 03.10.2023, comparivano entrambi i coniugi.
Fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice Delegato con ordinanza del 14/11/2023 emetteva i provvedimenti provvisori. All'udienza del 12.03.2025, esaurita l'istruzione ( i.e. espletamento istruttoria orale;
acquisizione delle determinazioni della Dott.ssa , nominata in qualità di Per_3
esperto ex art. 473 bis.26 c.p.c. , nonché delle informative della Guardia di Finanza, nucleo di Polizia
Tributaria territorialmente competente, e audizione del minore) , il Giudice Relatore fissava davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. Successivamente , a seguito di istanza depositata da parte resistente, il Giudice
Relatore disponeva l'anticipazione di detta udienza ai soli fini della pronuncia di sentenza non definitiva sullo status e all'udienza cartolare del 04.06.2025 entrambe le parti precisavano le conclusioni in tal senso. La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la sola decisione sullo status.
Il Collegio ritiene che la domanda di emissione di sentenza parziale di separazione, richiesta da entrambe le parti, deve essere accolta. Il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi emerge chiaramente dal vano esperimento del tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione e dal fatto che non vi è stato più alcun ricongiungimento materiale e affettivo. Le risultanze degli atti e documenti di causa e la volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro convivenza coniugale rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del loro rapporto coniugale. Il Tribunale può quindi emettere sentenza non definitiva immediatamente appellabile, in ordine alla pronuncia di stato delle persone, con ordine all'ufficiale di stato civile competente di procedere alle relative annotazioni.
Con separata ordinanza , ritenuta la causa matura per la decisione, deve fissarsi l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
La regolamentazione delle spese va rinviata al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sua composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di , sopra generalizzati, con l'intervento del P.M. in sede, Parte_1 CP_1
così dispone:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] Parte_1
e , nato a [...] il [...] che hanno contratto matrimonio in CP_1
Castellaneta il 03/01/2000 trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Castellaneta (TA) dell'anno 2000, n. 1, parte I;
- ordina al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- provvede con separata ordinanza per la fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione;
- spese al definitivo.
Così deciso in AR, nella camera di consiglio del 06/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Proc. n. 2639 /2023 R. G. A. C.
Il Tribunale di AR, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 2639 /2023 R.G.A.C. introitata con ordinanza del 05.06.2025
TRA
, nata a [...] il [...] (CF: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall' Avv. Francesco D'Errico ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in AR, alla Via
Plateja, n. 45, giusta mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ricorrente
E
, nato a [...] il [...](CF: ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Nicola Felice Colangelo ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dello stesso sito in
Castellaneta alla via Regina Margherita n.32, giusto mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede. avente ad oggetto “Separazione giudiziale”.
*********
Rilevato che con odierna sentenza non definitiva è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e e che, ritenuta la causa matura della decisione, deve fissarsi Parte_1 CP_1
l'udienza di rimessione della causa in decisione;
fissa dinanzi a sé l'udienza del 25.02.2026 ex art. 127 ter c.p.c. per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c .
Così deciso in AR, nella camera di consiglio del 06/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AR, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2639 /2023 R.G.A.C. introitata con ordinanza del 05.06.2025
TRA
, nata a [...] il [...] (CF: ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall' Avv. Francesco D'Errico ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in
AR, alla Via Plateja, n. 45, giusta mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ricorrente
E
, nato a [...] il [...](CF: ), rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'Avv. Nicola Felice Colangelo ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dello stesso sito in Castellaneta alla via Regina Margherita n.32, giusto mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: ricorso per separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per le parti come da note scritte in sostituzione di udienza del 04.06.2025. Per il P.M. in sede
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.05.2023 ha premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1
Castellaneta in data 03/01/2000 con e che dalla loro unione nascevano due figli, CP_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]); chiedeva dichiararsi Per_1 Per_2
la separazione personale giudiziale dal coniuge, nonché le pronunce accessorie nel ricorso riportate. Disposta la comparizione dei coniugi per l'udienza del 03.10.2023, comparivano entrambi i coniugi.
Fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice Delegato con ordinanza del 14/11/2023 emetteva i provvedimenti provvisori. All'udienza del 12.03.2025, esaurita l'istruzione ( i.e. espletamento istruttoria orale;
acquisizione delle determinazioni della Dott.ssa , nominata in qualità di Per_3
esperto ex art. 473 bis.26 c.p.c. , nonché delle informative della Guardia di Finanza, nucleo di Polizia
Tributaria territorialmente competente, e audizione del minore) , il Giudice Relatore fissava davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. Successivamente , a seguito di istanza depositata da parte resistente, il Giudice
Relatore disponeva l'anticipazione di detta udienza ai soli fini della pronuncia di sentenza non definitiva sullo status e all'udienza cartolare del 04.06.2025 entrambe le parti precisavano le conclusioni in tal senso. La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la sola decisione sullo status.
Il Collegio ritiene che la domanda di emissione di sentenza parziale di separazione, richiesta da entrambe le parti, deve essere accolta. Il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi emerge chiaramente dal vano esperimento del tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione e dal fatto che non vi è stato più alcun ricongiungimento materiale e affettivo. Le risultanze degli atti e documenti di causa e la volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro convivenza coniugale rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del loro rapporto coniugale. Il Tribunale può quindi emettere sentenza non definitiva immediatamente appellabile, in ordine alla pronuncia di stato delle persone, con ordine all'ufficiale di stato civile competente di procedere alle relative annotazioni.
Con separata ordinanza , ritenuta la causa matura per la decisione, deve fissarsi l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
La regolamentazione delle spese va rinviata al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sua composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di , sopra generalizzati, con l'intervento del P.M. in sede, Parte_1 CP_1
così dispone:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] Parte_1
e , nato a [...] il [...] che hanno contratto matrimonio in CP_1
Castellaneta il 03/01/2000 trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Castellaneta (TA) dell'anno 2000, n. 1, parte I;
- ordina al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- provvede con separata ordinanza per la fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione;
- spese al definitivo.
Così deciso in AR, nella camera di consiglio del 06/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Proc. n. 2639 /2023 R. G. A. C.
Il Tribunale di AR, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 2639 /2023 R.G.A.C. introitata con ordinanza del 05.06.2025
TRA
, nata a [...] il [...] (CF: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall' Avv. Francesco D'Errico ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in AR, alla Via
Plateja, n. 45, giusta mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ricorrente
E
, nato a [...] il [...](CF: ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Nicola Felice Colangelo ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dello stesso sito in
Castellaneta alla via Regina Margherita n.32, giusto mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede. avente ad oggetto “Separazione giudiziale”.
*********
Rilevato che con odierna sentenza non definitiva è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e e che, ritenuta la causa matura della decisione, deve fissarsi Parte_1 CP_1
l'udienza di rimessione della causa in decisione;
fissa dinanzi a sé l'udienza del 25.02.2026 ex art. 127 ter c.p.c. per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c .
Così deciso in AR, nella camera di consiglio del 06/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente