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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 22/10/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2891.2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. DA LM ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n° 2891/2023 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2025, promossa da:
, CF: , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea De Bruno e
TI GI e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Pierluigi da
Palestrina n. 63, studio dei difensori;
Opponente
Nei confronti di
C.F. e P.IVA , con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, quale CP_1 P.IVA_1 procuratrice di C.F. e numero di iscrizione al Registro Controparte_2 delle Imprese di BE , P.IVA , con sede legale in P.IVA_2 P.IVA_3
Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, mandataria di C.F. e numero Controparte_3 di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso - Belluno con sede legale in P.IVA_4
Desio (MB) Via E. Rovagnati n. 1, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Barbaro e Mario
Anzà e con questi elettivamente domiciliata in Viterbo, via Montesanto n. 35, presso lo studio dell'Avv. Roberto Cappadona.
Opposta
1
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 785/2023, emesso in data 23.10.2023 dal
Tribunale di Viterbo nell'ambito del procedimento recante R.G. 2324/2023.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha opposto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Viterbo n. 785/2023 con cui Parte_1 gli era stato intimato di pagare a la somma di € 11.847,70, oltre interessi e spese di CP_1 procedura, quale debito residuo del rapporto di conto corrente n. 164400, acceso in data 8.2.2012 dalla Foodhouse Italia S.r.l., con riferimento al quale aveva prestato fideiussione il 09.02.2012, unitamente a fino alla concorrenza di € 26.000,00. Parte_2
A fondamento della richiesta di revoca ed annullamento del monitorio ha dedotto i seguenti motivi: nullità della procura rilasciata da in favore della con Controparte_4 CP_1 conseguente invalidità del mandato conferito da quest'ultima ai difensori costituiti;
garanzia prestata come consumatore e nullità delle clausole vessatorie contenute nell'atto di fideiussione;
incompetenza per territorio del Tribunale di Viterbo in favore del Tribunale di Roma quale foro del consumatore;
nullità delle clausole dirette a derogare alle disposizioni dettate dagli artt. 1956 e 1957
c.c. giacchè in contrasto con il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia; carenza di legittimazione attiva della mancata prova del credito, non essendo stati depositati gli CP_1 estratti conto integrali per l'intera durata del rapporto.
Alla luce delle ragioni indicate ha insistito per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del monitorio.
2. La costituitasi con comparsa di risposta ha contestato tutti i motivi di opposizione, CP_1 insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione del monitorio.
A sostegno della propria difesa ha dedotto le seguenti argomentazioni: completezza e validità della procura rilasciata da e del mandato conferito ai difensori;
insussistenza Controparte_4 della qualifica di consumatore in capo all'opponente e conseguente infondatezza della eccepita vessatorietà delle clausole contenute nell'atto di fideiussione;
insussistenza della violazione della normativa antitrust accertata con provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia; infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva.
Pertanto, ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
2 3. Nello svolgimento del processo le parti hanno depositato le memorie integrative con le quali hanno insistito nel sostenere le rispettive tesi ed istanze.
Con ordinanza del 20.06.2024 è stata negata la concessione della provvisoria esecuzione richiesta dall'opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e, non essendo necessario svolgere istruttoria, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 22.10.2025, tenutasi nella forma prescritta dall'art. 127 ter c.p.c. in assenza di tempestiva opposizione delle parti.
4. L'opposizione merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente deve darsi atto che è palesemente destituita di fondamento l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del foro del consumatore individuato dall'art. 66 bis del D.lvo
206/2005 (Codice del consumo) sollevata dall'opponente, non avendo questi dimostrato di possedere i requisiti soggettivi previsti dall'art. 3 lett. a) del Codice del consumo per l'applicazione della disciplina consumeristica in caso di fideiussione prestata a garanzia del debito di una società commerciale (Cass. 742/2020). Il che implica, come ineludibile corollario, la caducazione di tutte le contestazioni riguardanti la vessatorietà delle clausole contenute nell'atto di fideiussione.
Fondata ed assorbente rispetto a tutti gli altri motivi di opposizione deve ritenersi l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire della società opposta.
Sul punto giova ricordare il granitico orientamento nomofilattico secondo cui l'art. 58 T.U.B., in tema di cessione dei crediti in blocco, ha equiparato la pubblicazione della cessione nella Gazzetta
Ufficiale alla notificazione della stessa ai debitori ceduti, sicché con tale forma di pubblicità e con l'iscrizione nel Registro delle Imprese, la cessione dei crediti diviene operativa erga omnes senza ulteriori formalità sostituendo la stessa, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione disciplinata dall'art. 1264 c.c. La semplificazione, tuttavia, si esaurisce sul piano della notifica della cessione, ma non è sufficiente a comprovare la titolarità del credito in capo all'avente causa il quale, a fronte di una contestazione specifica sul punto da parte del debitore ceduto, deve in realtà dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (Cfr. Cass. n.
4116/2016), a meno che il ceduto non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cfr.
Cass. n. 24798/2020). Pertanto, ove il debitore contesti l'inclusione del proprio credito nell'operazione di cessione, ai fini della relativa prova non è sufficiente la notificazione della cessione avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su
3 iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass.,
16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116).
Orbene, applicando le compendiate coordinate pretorie al caso in scrutinio, si osserva che, pur essendo presente in atti il contratto di cessione del 28.12.2018 e l'avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 08.01.2019, l'elenco dei crediti ceduti, depositato all'allegato n. 14 della comparsa di costituzione, non risulta idoneo a dimostrare la titolarità del credito azionato, giacchè si tratta di un documento privo di intestazione, sottoscrizione e data e, pertanto, inidoneo ad assumere qualunque valenza istruttoria ai fini del convincimento del giudice, difettando il collegamento con il contratto di cessione.
L'incertezza sulla titolarità del credito è vieppiù accresciuta dall'ulteriore circostanza per cui, non avendo l'opposta depositato gli estratti conto integrali dell'intera durata del rapporto di conto corrente, risulta indimostrato non solo il quantum del credito, ma anche la fonte dell'obbligazione, ovvero se trattasi di pretesa nascente da scoperto di conto corrente, da apertura di credito o da altra forma di finanziamento. La descritta incertezza emerge anche dal tenore del ricorso monitorio, ove si parla genericamente di andamento anomalo del rapporto bancario e di saldo debitore, senza specificare quale sia l'origine dell'obbligazione rimasta inadempiuta.
Il che rende impraticabile anche la ricostruzione inferenziale della cessione, non essendo possibile stabilire se il credito ingiunto rientri nell'oggetto descritto dall'avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 08.01.2019.
Pertanto, non essendo dimostrata la titolarità del credito in capo alla società opposta, l'opposizione deve essere accolta, difettando la legittimazione ad agire e la prova della fonte dell'obbligazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate ai sensi del D.M. 55 del 2014, tenuto conto del disputatum, dell'assenza di istruttoria e della complessità della materia, liquidando l'importo in prossimità dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sulla causa civile vertente tra Parte_1
e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...] CP_1
1. Accoglie l'opposizione per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Viterbo n. 785/2023;
4 2. Condanna l'opposta soccombente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 3.400,00, oltre conseguenze di legge;
Così deciso in Viterbo, il 22.10.2025
IL GIUDICE
Dott. DA LM
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. DA LM ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n° 2891/2023 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2025, promossa da:
, CF: , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea De Bruno e
TI GI e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Pierluigi da
Palestrina n. 63, studio dei difensori;
Opponente
Nei confronti di
C.F. e P.IVA , con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, quale CP_1 P.IVA_1 procuratrice di C.F. e numero di iscrizione al Registro Controparte_2 delle Imprese di BE , P.IVA , con sede legale in P.IVA_2 P.IVA_3
Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, mandataria di C.F. e numero Controparte_3 di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso - Belluno con sede legale in P.IVA_4
Desio (MB) Via E. Rovagnati n. 1, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Barbaro e Mario
Anzà e con questi elettivamente domiciliata in Viterbo, via Montesanto n. 35, presso lo studio dell'Avv. Roberto Cappadona.
Opposta
1
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 785/2023, emesso in data 23.10.2023 dal
Tribunale di Viterbo nell'ambito del procedimento recante R.G. 2324/2023.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha opposto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Viterbo n. 785/2023 con cui Parte_1 gli era stato intimato di pagare a la somma di € 11.847,70, oltre interessi e spese di CP_1 procedura, quale debito residuo del rapporto di conto corrente n. 164400, acceso in data 8.2.2012 dalla Foodhouse Italia S.r.l., con riferimento al quale aveva prestato fideiussione il 09.02.2012, unitamente a fino alla concorrenza di € 26.000,00. Parte_2
A fondamento della richiesta di revoca ed annullamento del monitorio ha dedotto i seguenti motivi: nullità della procura rilasciata da in favore della con Controparte_4 CP_1 conseguente invalidità del mandato conferito da quest'ultima ai difensori costituiti;
garanzia prestata come consumatore e nullità delle clausole vessatorie contenute nell'atto di fideiussione;
incompetenza per territorio del Tribunale di Viterbo in favore del Tribunale di Roma quale foro del consumatore;
nullità delle clausole dirette a derogare alle disposizioni dettate dagli artt. 1956 e 1957
c.c. giacchè in contrasto con il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia; carenza di legittimazione attiva della mancata prova del credito, non essendo stati depositati gli CP_1 estratti conto integrali per l'intera durata del rapporto.
Alla luce delle ragioni indicate ha insistito per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del monitorio.
2. La costituitasi con comparsa di risposta ha contestato tutti i motivi di opposizione, CP_1 insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione del monitorio.
A sostegno della propria difesa ha dedotto le seguenti argomentazioni: completezza e validità della procura rilasciata da e del mandato conferito ai difensori;
insussistenza Controparte_4 della qualifica di consumatore in capo all'opponente e conseguente infondatezza della eccepita vessatorietà delle clausole contenute nell'atto di fideiussione;
insussistenza della violazione della normativa antitrust accertata con provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia; infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva.
Pertanto, ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
2 3. Nello svolgimento del processo le parti hanno depositato le memorie integrative con le quali hanno insistito nel sostenere le rispettive tesi ed istanze.
Con ordinanza del 20.06.2024 è stata negata la concessione della provvisoria esecuzione richiesta dall'opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e, non essendo necessario svolgere istruttoria, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 22.10.2025, tenutasi nella forma prescritta dall'art. 127 ter c.p.c. in assenza di tempestiva opposizione delle parti.
4. L'opposizione merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente deve darsi atto che è palesemente destituita di fondamento l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del foro del consumatore individuato dall'art. 66 bis del D.lvo
206/2005 (Codice del consumo) sollevata dall'opponente, non avendo questi dimostrato di possedere i requisiti soggettivi previsti dall'art. 3 lett. a) del Codice del consumo per l'applicazione della disciplina consumeristica in caso di fideiussione prestata a garanzia del debito di una società commerciale (Cass. 742/2020). Il che implica, come ineludibile corollario, la caducazione di tutte le contestazioni riguardanti la vessatorietà delle clausole contenute nell'atto di fideiussione.
Fondata ed assorbente rispetto a tutti gli altri motivi di opposizione deve ritenersi l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire della società opposta.
Sul punto giova ricordare il granitico orientamento nomofilattico secondo cui l'art. 58 T.U.B., in tema di cessione dei crediti in blocco, ha equiparato la pubblicazione della cessione nella Gazzetta
Ufficiale alla notificazione della stessa ai debitori ceduti, sicché con tale forma di pubblicità e con l'iscrizione nel Registro delle Imprese, la cessione dei crediti diviene operativa erga omnes senza ulteriori formalità sostituendo la stessa, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione disciplinata dall'art. 1264 c.c. La semplificazione, tuttavia, si esaurisce sul piano della notifica della cessione, ma non è sufficiente a comprovare la titolarità del credito in capo all'avente causa il quale, a fronte di una contestazione specifica sul punto da parte del debitore ceduto, deve in realtà dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (Cfr. Cass. n.
4116/2016), a meno che il ceduto non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cfr.
Cass. n. 24798/2020). Pertanto, ove il debitore contesti l'inclusione del proprio credito nell'operazione di cessione, ai fini della relativa prova non è sufficiente la notificazione della cessione avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su
3 iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass.,
16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116).
Orbene, applicando le compendiate coordinate pretorie al caso in scrutinio, si osserva che, pur essendo presente in atti il contratto di cessione del 28.12.2018 e l'avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 08.01.2019, l'elenco dei crediti ceduti, depositato all'allegato n. 14 della comparsa di costituzione, non risulta idoneo a dimostrare la titolarità del credito azionato, giacchè si tratta di un documento privo di intestazione, sottoscrizione e data e, pertanto, inidoneo ad assumere qualunque valenza istruttoria ai fini del convincimento del giudice, difettando il collegamento con il contratto di cessione.
L'incertezza sulla titolarità del credito è vieppiù accresciuta dall'ulteriore circostanza per cui, non avendo l'opposta depositato gli estratti conto integrali dell'intera durata del rapporto di conto corrente, risulta indimostrato non solo il quantum del credito, ma anche la fonte dell'obbligazione, ovvero se trattasi di pretesa nascente da scoperto di conto corrente, da apertura di credito o da altra forma di finanziamento. La descritta incertezza emerge anche dal tenore del ricorso monitorio, ove si parla genericamente di andamento anomalo del rapporto bancario e di saldo debitore, senza specificare quale sia l'origine dell'obbligazione rimasta inadempiuta.
Il che rende impraticabile anche la ricostruzione inferenziale della cessione, non essendo possibile stabilire se il credito ingiunto rientri nell'oggetto descritto dall'avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 08.01.2019.
Pertanto, non essendo dimostrata la titolarità del credito in capo alla società opposta, l'opposizione deve essere accolta, difettando la legittimazione ad agire e la prova della fonte dell'obbligazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate ai sensi del D.M. 55 del 2014, tenuto conto del disputatum, dell'assenza di istruttoria e della complessità della materia, liquidando l'importo in prossimità dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sulla causa civile vertente tra Parte_1
e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...] CP_1
1. Accoglie l'opposizione per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Viterbo n. 785/2023;
4 2. Condanna l'opposta soccombente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 3.400,00, oltre conseguenze di legge;
Così deciso in Viterbo, il 22.10.2025
IL GIUDICE
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