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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 24/02/2026, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1677/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
ES AN, Presidente e Relatore
GIONGRANDI CARMELO, Giudice
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6530/2017 depositato il 02/10/2017
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYSOBLSOO562/2017 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 02/10/2017 l'Avv. Ricorrente_2 con il proprio difensore, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate , avverso l'avviso di accertamento IRAP anno 2012 di euro 1.42,00 notificato in data 14/03/2017.
Eccepiva:
che la ricorrente non è soggetto passivo IRA citava giurisprudenza di legittimità;
che lo studio associato Ricorrente_2 è stato costituito nel 19789 ed è composto dagli avvocati Ricorrente_2 e Nominativo_1, tra loro fratelli, ha carattere familiare e la sua costituzione deriva esclusivamente dall'opportunità di mantenere il prestigio dal fondatore;
che lo studio non ha mai fruito di lavoratori dipendenti, Né di collaborazioni coordinate, Né lavoro occasionale di terzi;
che lo studio non utilizza beni strumentali eccezione fatta per quelli ordinari quali un pc;
che quanto dedotto emerge dalle dichiarazioni dei redditi;
che non ricorrono i presupposti di legge per l'assoggettabilità ad IRAP.
Concludeva chiedendo l'Accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato., con vittoria di spese di lite. Chiedeva, altresì, la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Allegava documentazione.
Si costituiva ritualmente l'Agenzia delle Entrate di Catania, la quale chiedeva: la verifica della conformità dell'istanza presentata con il ricorso depositato e la verifica del deposito del ricorso nei termini di legge.
Controdeduceva:
che ricorrono tutti i presupposti di fatto e di diritto necessari per assoggettare la ricorrente ad IRAP, sia perché dall'analisi dello studio di settore presentato dalla stessa ricorrente per l'anno 2012, risultano compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale pari ad euro
780,00 senza che sia stato presentato il mod. 770, sia perché nel quadro RE si evidenzia la presenza di altre spese per euro 10.429,00, per cui non esiste nessun dubbio circa l'applicabilità dell'IRAP.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato
Allegava documentazione.
In data 17/02/2026 l'Agenzia delle Entrate depositava una proposta di accordo conciliativo, accettata dalla ricorrente con il quale lasciava in vita tutte le imposte dovute, gli interessi e riducendo le sanzioni al
40%, riducendo in concreto solo le sanzioni del 40%, rideterminandole in €. 548,00.
All'udienza del 19/02/2026 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva ed osserva:
che la pretesa di pagamento ascende a IRAP 2012;
che la ricorrente ha accettato la proposta di accordo conciliativo predisposta dall'ente impositore, così come si desume dalla dichiarazione apposta in calce all'accordo conciliativo, ove il procuratore della ricorrente, sottoscrivendo digitalmente dice espressamente “ DICHIARA di accettare i termini e le modalità di pagamento del sopraesteso accordo, ivi comprese le somme in essa liquidate nonché la compensazione delle spese del giudizio”;
che l'accettazione della proposta conciliativa determina l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
Per l'effetto, la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania il 19/02/2026
IL PRESIDENTE RELATORE
AN ES
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
ES AN, Presidente e Relatore
GIONGRANDI CARMELO, Giudice
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6530/2017 depositato il 02/10/2017
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYSOBLSOO562/2017 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 02/10/2017 l'Avv. Ricorrente_2 con il proprio difensore, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate , avverso l'avviso di accertamento IRAP anno 2012 di euro 1.42,00 notificato in data 14/03/2017.
Eccepiva:
che la ricorrente non è soggetto passivo IRA citava giurisprudenza di legittimità;
che lo studio associato Ricorrente_2 è stato costituito nel 19789 ed è composto dagli avvocati Ricorrente_2 e Nominativo_1, tra loro fratelli, ha carattere familiare e la sua costituzione deriva esclusivamente dall'opportunità di mantenere il prestigio dal fondatore;
che lo studio non ha mai fruito di lavoratori dipendenti, Né di collaborazioni coordinate, Né lavoro occasionale di terzi;
che lo studio non utilizza beni strumentali eccezione fatta per quelli ordinari quali un pc;
che quanto dedotto emerge dalle dichiarazioni dei redditi;
che non ricorrono i presupposti di legge per l'assoggettabilità ad IRAP.
Concludeva chiedendo l'Accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato., con vittoria di spese di lite. Chiedeva, altresì, la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Allegava documentazione.
Si costituiva ritualmente l'Agenzia delle Entrate di Catania, la quale chiedeva: la verifica della conformità dell'istanza presentata con il ricorso depositato e la verifica del deposito del ricorso nei termini di legge.
Controdeduceva:
che ricorrono tutti i presupposti di fatto e di diritto necessari per assoggettare la ricorrente ad IRAP, sia perché dall'analisi dello studio di settore presentato dalla stessa ricorrente per l'anno 2012, risultano compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale pari ad euro
780,00 senza che sia stato presentato il mod. 770, sia perché nel quadro RE si evidenzia la presenza di altre spese per euro 10.429,00, per cui non esiste nessun dubbio circa l'applicabilità dell'IRAP.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato
Allegava documentazione.
In data 17/02/2026 l'Agenzia delle Entrate depositava una proposta di accordo conciliativo, accettata dalla ricorrente con il quale lasciava in vita tutte le imposte dovute, gli interessi e riducendo le sanzioni al
40%, riducendo in concreto solo le sanzioni del 40%, rideterminandole in €. 548,00.
All'udienza del 19/02/2026 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva ed osserva:
che la pretesa di pagamento ascende a IRAP 2012;
che la ricorrente ha accettato la proposta di accordo conciliativo predisposta dall'ente impositore, così come si desume dalla dichiarazione apposta in calce all'accordo conciliativo, ove il procuratore della ricorrente, sottoscrivendo digitalmente dice espressamente “ DICHIARA di accettare i termini e le modalità di pagamento del sopraesteso accordo, ivi comprese le somme in essa liquidate nonché la compensazione delle spese del giudizio”;
che l'accettazione della proposta conciliativa determina l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
Per l'effetto, la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania il 19/02/2026
IL PRESIDENTE RELATORE
AN ES