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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 06/03/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Estensore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1262 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'esito dell'udienza del 12 febbraio 2025, vertente
tra
(C.F. ( ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Giancristofaro, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo, ricorrente;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Fortuna Antetomaso, in virtù
di delega depositata in data 11 febbraio 2025;
resistente;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 12 febbraio 2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha chiesto la separazione personale dal marito, Parte_1
con il quale ha contratto matrimonio concordatario in Chieti l'11 giugno Controparte_1
2016, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 9, parte 2, serie A,
anno 2016.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha rappresentato che il matrimonio,
originariamente fondato su una comunione di vita e intenti, ha progressivamente perso ogni sua connotazione affettiva e relazionale. I coniugi, che avevano optato per il regime patrimoniale della comunione dei beni, hanno acquistato insieme l'immobile adibito a casa coniugale, sito in Chieti alla via degli Ernici n. 11, e con relativa pertinenza. Per l'acquisto di detto immobile, i coniugi hanno stipulato un mutuo, garantito anche dalla ricorrente in qualità
di fideiussore, il cui pagamento è stato sempre a carico del marito.
Dal matrimonio non sono nati figli, tuttavia la convive con il proprio figlio _1
, nato da una precedente relazione, all'interno della casa coniugale. Persona_1
L'istante ha evidenziato che il rapporto con il marito si è progressivamente deteriorato, principalmente a causa delle continue assenze del per motivi lavorativi, essendo CP quest'ultimo impiegato nel settore petrolifero e costretto a lunghi soggiorni all'estero. Da oltre un anno, il resistente non ha fatto più rientro nella casa coniugale, preferendo alloggiare altrove durante i periodici rientri in Italia. La prolungata lontananza fisica e la mancanza di rapporti personali hanno determinato il venir meno dell'affectio coniugalis, privando il matrimonio di ogni suo contenuto affettivo ed emotivo.
La ricorrente ha dichiarato di essere attualmente dipendente ATA presso il
[...]
, con un incarico annuale a tempo determinato. Ha inoltre specificato di aver Controparte_2 acquistato, in corso di matrimonio, un'autovettura Suzuki Ignis targata FY870FX, per la quale sta corrispondendo autonomamente le rate del finanziamento. I coniugi, inoltre, hanno proceduto alla separazione dei rispettivi conti correnti, con la ricorrente attualmente unica titolare di un conto acceso presso la Banca Monte Paschi di Siena, filiale di Chieti.
2 Alla luce della totale assenza di una convivenza effettiva e dell'irreversibile frattura del rapporto coniugale, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di Chieti di pronunciare la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni: dichiarare la separazione personale;
assegnare la casa coniugale e relative pertinenze, inclusi gli arredi, in via provvisoria alla , _1 affinché possa continuare ad abitarvi con il figlio minorenne, con il mantenimento dell'obbligo in capo al marito di pagare il mutuo relativo all'immobile; escludere qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco tra i coniugi, atteso che entrambi risultano economicamente indipendenti;
assegnare in via esclusiva alla la proprietà dell'autovettura Suzuki Ignis, _1
con obbligo di provvedere autonomamente al pagamento delle relative rate di finanziamento.
Ora va osservato che, prima dell'udienza di comparizione, le parti hanno rappresentato congiuntamente di aver trovato un accordo, che hanno depositato in data 11 febbraio 2025.
Pertanto, ferma la richiesta di dichiarazione della separazione personale, hanno chiesto che le condizioni economiche fra le parti siano stabilite secondo quanto contenuto nell'accordo.
Tanto brevemente premesso sulle posizioni delle parti, in riferimento alla domanda di separazione, essa va accolta. Infatti, dalle dichiarazioni delle parti contenute nel testo dell'accordo è emersa una grave ed irrecuperabile incompatibilità tra i coniugi. Emerge, quindi,
l'impossibilità di proseguire la convivenza;
può evincersi, quindi, il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Per quanto concerne l'accordo, non sono emersi elementi di criticità che inducono a richiedere chiarimenti in merito alle condizioni proposte. Dal momento che il contenuto dell'accordo non comprende statuizioni riferibili specificamente alle condizioni di separazione, ma la regolamentazione di pretese accessorie, il Tribunale si limita a prenderne atto.
In considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni di separazione, ritiene il Tribunale la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 92 c.p.c., perché le spese di lite siano integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
- Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
3 - dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
( ), nata a [...] il [...], e C.F._1 [...]
(C.F. ), nato a [...] il [...] ; CP C.F._2
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le
annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni di separazione contenute nell'accordo depositato in data 11 febbraio 2025;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice est.
dott. Alessandro Chiauzzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Estensore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1262 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'esito dell'udienza del 12 febbraio 2025, vertente
tra
(C.F. ( ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Giancristofaro, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo, ricorrente;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Fortuna Antetomaso, in virtù
di delega depositata in data 11 febbraio 2025;
resistente;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 12 febbraio 2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha chiesto la separazione personale dal marito, Parte_1
con il quale ha contratto matrimonio concordatario in Chieti l'11 giugno Controparte_1
2016, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 9, parte 2, serie A,
anno 2016.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha rappresentato che il matrimonio,
originariamente fondato su una comunione di vita e intenti, ha progressivamente perso ogni sua connotazione affettiva e relazionale. I coniugi, che avevano optato per il regime patrimoniale della comunione dei beni, hanno acquistato insieme l'immobile adibito a casa coniugale, sito in Chieti alla via degli Ernici n. 11, e con relativa pertinenza. Per l'acquisto di detto immobile, i coniugi hanno stipulato un mutuo, garantito anche dalla ricorrente in qualità
di fideiussore, il cui pagamento è stato sempre a carico del marito.
Dal matrimonio non sono nati figli, tuttavia la convive con il proprio figlio _1
, nato da una precedente relazione, all'interno della casa coniugale. Persona_1
L'istante ha evidenziato che il rapporto con il marito si è progressivamente deteriorato, principalmente a causa delle continue assenze del per motivi lavorativi, essendo CP quest'ultimo impiegato nel settore petrolifero e costretto a lunghi soggiorni all'estero. Da oltre un anno, il resistente non ha fatto più rientro nella casa coniugale, preferendo alloggiare altrove durante i periodici rientri in Italia. La prolungata lontananza fisica e la mancanza di rapporti personali hanno determinato il venir meno dell'affectio coniugalis, privando il matrimonio di ogni suo contenuto affettivo ed emotivo.
La ricorrente ha dichiarato di essere attualmente dipendente ATA presso il
[...]
, con un incarico annuale a tempo determinato. Ha inoltre specificato di aver Controparte_2 acquistato, in corso di matrimonio, un'autovettura Suzuki Ignis targata FY870FX, per la quale sta corrispondendo autonomamente le rate del finanziamento. I coniugi, inoltre, hanno proceduto alla separazione dei rispettivi conti correnti, con la ricorrente attualmente unica titolare di un conto acceso presso la Banca Monte Paschi di Siena, filiale di Chieti.
2 Alla luce della totale assenza di una convivenza effettiva e dell'irreversibile frattura del rapporto coniugale, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di Chieti di pronunciare la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni: dichiarare la separazione personale;
assegnare la casa coniugale e relative pertinenze, inclusi gli arredi, in via provvisoria alla , _1 affinché possa continuare ad abitarvi con il figlio minorenne, con il mantenimento dell'obbligo in capo al marito di pagare il mutuo relativo all'immobile; escludere qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco tra i coniugi, atteso che entrambi risultano economicamente indipendenti;
assegnare in via esclusiva alla la proprietà dell'autovettura Suzuki Ignis, _1
con obbligo di provvedere autonomamente al pagamento delle relative rate di finanziamento.
Ora va osservato che, prima dell'udienza di comparizione, le parti hanno rappresentato congiuntamente di aver trovato un accordo, che hanno depositato in data 11 febbraio 2025.
Pertanto, ferma la richiesta di dichiarazione della separazione personale, hanno chiesto che le condizioni economiche fra le parti siano stabilite secondo quanto contenuto nell'accordo.
Tanto brevemente premesso sulle posizioni delle parti, in riferimento alla domanda di separazione, essa va accolta. Infatti, dalle dichiarazioni delle parti contenute nel testo dell'accordo è emersa una grave ed irrecuperabile incompatibilità tra i coniugi. Emerge, quindi,
l'impossibilità di proseguire la convivenza;
può evincersi, quindi, il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Per quanto concerne l'accordo, non sono emersi elementi di criticità che inducono a richiedere chiarimenti in merito alle condizioni proposte. Dal momento che il contenuto dell'accordo non comprende statuizioni riferibili specificamente alle condizioni di separazione, ma la regolamentazione di pretese accessorie, il Tribunale si limita a prenderne atto.
In considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni di separazione, ritiene il Tribunale la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 92 c.p.c., perché le spese di lite siano integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
- Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
3 - dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
( ), nata a [...] il [...], e C.F._1 [...]
(C.F. ), nato a [...] il [...] ; CP C.F._2
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le
annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni di separazione contenute nell'accordo depositato in data 11 febbraio 2025;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice est.
dott. Alessandro Chiauzzi
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