Ordinanza collegiale 9 febbraio 2024
Decreto presidenziale 31 maggio 2024
Decreto presidenziale 6 giugno 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 13 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 02/04/2025, n. 2833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2833 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02833/2025REG.PROV.COLL.
N. 08765/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8765 del 2024, proposto da
-OMISSIS- S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Pierallini, Aristide Police, Lorenzo Sperati e Raimondo D'Aquino Di Caramanico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;
contro
-OMISSIS- S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni, Andrea Zoppini e Giorgio Vercillo, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Zoppini in Roma, piazza di Spagna, 15;
nei confronti
-OMISSIS- S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Gigli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio De Portu, Raffaella Zagaria, Alessandro Botto e Fabrizio Doddi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Filt Cgil – Federazione Italiana Lavoratori dei Trasporti, Federazione Italiana Trasporti (Fit) Cisl, Uiltrasporti, Ugl – Unione Generale del Lavoro e Federazione Nazionale Trasporto Aereo, non costituite in giudizio;
Enac, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Eleonora Papi Rea e Raffaella Ciardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III, n. 19070 del 2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- S.p.a., di -OMISSIS- S.p.a., di -OMISSIS- S.p.a. e di Enac;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale di -OMISSIS- S.p.a.;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti gli avvocati Pierallini, Police, Sperati, D'Aquino, Annoni, Vercillo, Lirosi, Lo Pinto, Ciardo, De Portu, Botto, Doddi e Gigli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
-OMISSIS- S.p.a. ha impugnato l’esito della “ procedura per la selezione di prestatori di servizi di assistenza a terra da svolgersi presso l’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 18/1999 ” conclusa con l’aggiudicazione ad -OMISSIS- S.p.a., -OMISSIS- S.p.a. ed -OMISSIS- S.p.a., che ha visto l’appellante classificarsi al quarto posto della graduatoria e perciò in posizione non utile.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha accolto il ricorso solo con riferimento ad un limitato profilo, respingendolo per il resto e accogliendo il ricorso incidentale di -OMISSIS- con sentenza n. 19070 del 2024, appellata da -OMISSIS- S.p.a. con riguardo alle statuizioni di reiezione del suo ricorso e di accoglimento di quello incidentale per i seguenti motivi di diritto:
I sulla mancata esclusione di -OMISSIS- dalla procedura di gara;
II sulla mancata esclusione di -OMISSIS- dalla procedura di gara;
III sull’integrazione della lex specialis dopo l’apertura delle offerte;
IV sull’infondatezza del ricorso incidentale di -OMISSIS-;
V sugli obiettivi minimi e massimi sulla riconsegna bagagli;
VI sui profili di discriminatorietà.
L’appellante ha chiesto, altresì, l’inefficacia del contratto, il subentro e la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Si sono costituite per resistere all’appello -OMISSIS- S.p.a., -OMISSIS- S.p.a., -OMISSIS- S.p.a. e Enac;
Si è costituita, altresì, -OMISSIS- S.p.a., che anche proposto appello incidentale.
Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 20 marzo 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto da -OMISSIS- S.p.a. per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 19070 del 2024 con cui è stato accolto il suo ricorso solo con riferimento ad un limitato profilo, ed è stato respinto per il resto.
L’impugnazione era stata rivolta avverso l’esito della “ procedura per la selezione di prestatori di servizi di assistenza a terra da svolgersi presso l’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 18/1999 ” conclusa con l’aggiudicazione ad -OMISSIS-, -OMISSIS- ed -OMISSIS-, che aveva visto l’appellante classificarsi al quarto posto della graduatoria e perciò in posizione non utile, atteso che la gara era stata indetta per la selezione di tre prestatori di servizi di assistenza a terra.
La sentenza ha anche accolto il ricorso incidentale di -OMISSIS-, disponendo la decurtazione del punteggio a -OMISSIS-.
L’appellante opera dal 14 luglio 2022 sull’Aeroporto di Roma Fiumicino in qualità di handler , essendo subentrata nell’intera attività già esercitata da -OMISSIS- S.p.a. in amministrazione straordinaria. I servizi di assistenza a terra aeroportuale (c.d. handling ), consistenti in attività complementari o strumentali alla prestazione di trasporto del vettore aereo, sono svolti in regime di libera concorrenza. Tuttavia, l’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 18 del 1999 consente all’ENAC, su istanza del gestore aeroportuale, di limitare il numero di prestatori per talune specifiche categorie di servizi “ per motivate ragioni inerenti alla sicurezza, alla capacità o allo spazio disponibile nell’aeroporto ”.
Con provvedimento n. 27 del 13 ottobre 2014 l’ENAC, in accoglimento di un’istanza presentata da -OMISSIS- S.p.a., ha disposto la limitazione all’accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra per l’aeroporto di Roma Fiumicino a tre operatori di handling e a due in autoproduzione, relativamente alle categorie di servizi 3 (assistenza bagagli), 4 (assistenza merci e posta per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci della posta in arrivo, in partenza e transito tra l’aerostazione e l’aeromobile) e 5 (assistenza operazioni in pista, con esclusione della sottocategoria 5.7), statuendo, altresì, che l’individuazione degli handlers dovesse avvenire tramite gara e che il servizio venisse affidato per un periodo di 7 anni.
Il 24 luglio 2015 è stata indetta da ENAC la prima procedura aperta per la selezione di tre prestatori di servizi di assistenza a terra presso l’aeroporto di Roma Fiumicino, di cui sono risultate aggiudicatarie -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- S.p.a. (cui poi è subentrata -OMISSIS-).
La controversia in questione attiene alla gara indetta successivamente da -OMISSIS-.
La sentenza impugnata ha accolto unicamente il quarto motivo aggiunto dedotto da -OMISSIS-, nella parte in cui la stessa lamentava l’illegittimità della verifica dei requisiti di ordine generale compiuta da -OMISSIS- in capo ad -OMISSIS-, per non aver motivato in merito alla “integrità o affidabilità” della stessa (ai sensi dell’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016) a fronte di sentenza di patteggiamento del 12 novembre 2020 emessa ex artt. 444 e 445 c.p.p. per il reato di bancarotta fraudolenta nei confronti di uno dei componenti del suo Consiglio di amministrazione e Managing Director .
La sentenza ha, in particolare, annullato l’aggiudicazione in parte qua, imponendo ad -OMISSIS- di “ riprendere il procedimento dalla valutazione dell’affidabilità e integrità professionale di -OMISSIS- S.p.A., ai fini della eventuale integrazione delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis), d.lgs. n. 50/2016 ”.
Ha accolto, altresì, il ricorso incidentale di -OMISSIS-, disponendo la decurtazione di 160 punti a -OMISSIS- perché illegittimamente attribuiti, secondo il Tar, con riferimento all’impegno all’applicazione della clausola sociale, che non avrebbe assunto, e alla certificazione ISAGO, di cui non sarebbe munita.
In attuazione della Sentenza, -OMISSIS- ha avviato un nuovo procedimento di valutazione sull’affidabilità e integrità professionale di -OMISSIS- ai fini dell’aggiudicazione.
Più specificamente, con nota prot. 39316 del 4 novembre 2024, la stazione appaltante ha chiesto ad -OMISSIS- la produzione dei seguenti documenti: “ a) l’istanza di patteggiamento presentata dal dott. […]; b) la relativa sentenza di patteggiamento; c) una relazione dettagliata che esplichi la vicenda oggetto della sentenza di patteggiamento e di ogni altra informazione ritenuta utile alle valutazioni da effettuare dalla Stazione Appaltante ”.
-OMISSIS- ha prodotto i documenti richiesti dalla Stazione Appaltante.
Con nota prot. n. 16/HCO/24 del 15 novembre 2024 il RUP, a seguito alla rinnovata istruttoria, ha ritenuto insussistenti le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett c) e c-bis) del d.lgs. n. 50 del 2016 con ampia motivazione a supporto dell’insussistenza di gravi illeciti professionali, allegando una relazione in ordine all’efficienza di -OMISSIS- nei servizi resi presso l’Aeroporto di Fiumicino; con nota prot. n. 17/HCO/24 di pari data, il RUP, preso atto dell’insussistenza di cause di esclusione in capo ad -OMISSIS-, ha rideterminato la graduatoria in attuazione di quanto statuito dalla sentenza impugnata, sottraendo 160 punti a -OMISSIS- e attribuendo, dunque, i seguenti punteggi: “ -OMISSIS- S.p.A. 986,44; -OMISSIS- S.p.A. 977,76; -OMISSIS- Service S.p.A. 956,46; -OMISSIS- S.p.A. 728,22 ”.
Il RUP ha, quindi, formulato alla stazione appaltante la nuova proposta di aggiudicazione definitiva che la stessa ha approvato con nota prot. n. -OMISSIS-, aggiudicando in via definitiva la gara in favore di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-.
-OMISSIS- ha impugnato la nuova aggiudicazione innanzi al Tar Lazio, che ha respinto il ricorso con sentenza n. 5122 dell’11 marzo 2025.
Nel frattempo, con provvedimento del 20 novembre 2024, ENAC, preso atto dell’aggiudicazione definitiva in favore di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, ha disposto che: “ le suddette Società risultate aggiudicatarie, opereranno in regime di limitazione a far data dalle ore 00.01 del 05 febbraio 2025. Pertanto, in ottemperanza a quanto riportato nel punto 9.1.26 del Regolamento di Scalo, si invita ciascun vettore a comunicare, sia alla scrivente che ad -OMISSIS- SpA, entro e non oltre la data del 23 dicembre 2024, il Prestatore di servizi di assistenza a terra del quale si avvarrà, con la specifica delle categorie di cui all’Allegato A del D.Lgs. 18/99 ”.
Anche tale provvedimento è stato impugnato da -OMISSIS-.
A dicembre 2024 -OMISSIS- ha stipulato i contratti con gli operatori aggiudicatari della gara.
L’appellante principale lamenta, con le proprie doglianze, che la parziale reiezione del ricorso promosso da -OMISSIS- ha permesso:
a) che sia stata confermata la partecipazione alla procedura di un operatore – -OMISSIS- – privo, al momento della presentazione delle offerte (gennaio 2023), dei requisiti di partecipazione richiesti dalla lex specialis ;
b) che sia stata parimenti confermata la partecipazione alla procedura di un operatore – -OMISSIS- – il cui Amministratore delegato e Managing Director si è reso autore di un reato gravissimo (bancarotta fraudolenta), rispetto al quale è stato condannato con sentenza di patteggiamento divenuta definitiva in data 2 dicembre 2020 (e quindi entro il triennio rilevante) di cui il concorrente ha omesso ogni dichiarazione in sede di gara;
c) che si sia agito in violazione delle regole di trasparenza che governano l’evidenza pubblica e, segnatamente, si sia proceduto con l’indebita integrazione, in un momento successivo a quello dell’intervenuta apertura delle offerte, dei criteri di gara mediante l’irrituale consegna alla commissione di documentazione decisiva che, oltre a non essere originariamente presente nella lex specialis , era altresì affetta da gravissimi e mai contestati errori di calcolo in ragione dei quali, di fatto, -OMISSIS- ha proceduto ad aggiudicare una gara senza avere effettiva contezza di quali fossero i picchi ottimali di scalo e quante fossero le risorse effettivamente necessarie per assicurarne la copertura;
d) che si sia proceduto, mediante una distorta ed erronea applicazione dei criteri di gara, ad aggiudicare una procedura il cui esito ultimo, lungi dall’assicurare l’effettivo perseguimento delle esigenze funzionali dello scalo, sia risultato premiare indebitamente quegli operatori che hanno acriticamente aderito ad obiettivi di servizio irrealistici, del tutto slegati dalle effettive statistiche di funzionamento come indicate dalla stessa -OMISSIS-. Inoltre, in erronea adesione alle inesatte argomentazioni spese da -OMISSIS- nel suo ricorso incidentale, la sentenza avrebbe anche fatto proprio un approccio erroneo e vuotamente formalistico – oltre che apertamente contraddittorio rispetto al tenore delle valutazioni effettuate dal giudice di prime cure al momento di analizzare i motivi di ricorso principale – che avrebbe condotto all’inesatta riconsiderazione dei punteggi relativi all’applicazione della clausola sociale da parte dell’odierna appellante e alla certificazione IATA ISAGO, per l’effetto decurtando ulteriormente il punteggio conseguito da -OMISSIS-. Soluzione, questa, la cui unica conseguenza sarebbe stata quella di avallare l’inesatta interpretazione della censura relativa alla suddetta indebita integrazione postuma della lex specialis , derubricandola a mera contestazione relativa ad alcuni sub-criteri – in quanto tale suscettibile di essere apprezzata (e declinata) ricorrendo al filtro preliminare della cd. prova di resistenza – e non per ciò che, primariamente, contestava, vale a dire l’insanabile vulnus alla trasparenza, imparzialità e concorrenzialità dell’intera procedura unitariamente considerata.
L’appello è infondato.
Con il primo motivo di appello -OMISSIS- ha censurato la sentenza nella parte in cui ha respinto la doglianza con cui aveva dedotto l’illegittimità della mancata esclusione di -OMISSIS- dalla procedura concorsuale nonostante la stessa non fosse in possesso, alla data di presentazione dell’offerta (gennaio 2023), dei requisiti di idoneità, e in particolare del requisito del capitale sociale prescritto dal d.lgs. n. 18 del 1999 e dal Regolamento ENAC per ottenere la certificazione ad operare sull’aeroporto di Roma Fiumicino, ai sensi dell’art. 1 del disciplinare di gara e, conseguentemente, per aver presentato dichiarazione ex d.P.R. n. 445 del 2000 non rispondente al vero.
L’autodichiarazione alternativa cui fa riferimento la controinteressata nel richiamare l’opzione alternativa, infatti, non sarebbe quella prevista dal disciplinare di gara, bensì quella prevista dall’art. 7, comma 3, del Regolamento ENAC, richiamata da -OMISSIS- al paragrafo I.4 del ricorso in appello, con la quale, all’operatore non in possesso del requisito del capitale sociale che intende ottenere la certificazione necessaria per l’esercizio dei servizi di handling , viene chiesto di attestare, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000: “ la sostenibilità dei costi fissi ed operativi ed il mantenimento degli standard di regolarità, qualità e sicurezza dei servizi da espletare sui singoli aeroporti, in conformità ai dati contenuti nel Piano di attività d’impresa di cui all’Allegato 6 del presente regolamento ”.
-OMISSIS- avrebbe soddisfatto, quindi, solo nell’ottobre 2023 il requisito del capitale sociale per ottenere la certificazione aeroportuale ricorrendo (non già nel corso della procedura di gara, ma nell’ambito del diverso e successivo procedimento avviato presso ENAC per ottenere la certificazione) allo strumento alternativo della dichiarazione prevista dall’art. 7, comma 3, del Regolamento ENAC.
Contrariamente a quanto dichiarato in gara, nel gennaio 2023 -OMISSIS- non avrebbe, dunque, posseduto i requisiti necessari all’ottenimento della certificazione ad operare i servizi oggetto di gara presso l’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, in quanto, relativamente ai requisiti soggettivi ed economico finanziari prescritti dall’art. 13 del d.lgs. n. 18 del 1999 e dall’art. 7 del Regolamento ENAC:
• non possedeva un capitale sociale pari ad un quarto del giro di affari;
• non aveva ancora reso la dichiarazione alternativa, in quanto la stessa è stata presentata per la prima volta ad ENAC solo nell’ottobre 2023.
-OMISSIS- avrebbe dovuto, quindi, essere esclusa dalla procedura concorsuale.
La censura è infondata. Ed invero, il disciplinare di gara, alla pag. 3, par. 1, disponeva che: “ Sono ammessi a presentare offerta i soggetti idonei alla certificazione ex art. 13 del D.lgs. n. 18/1999 relativo alla liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra e come meglio individuati dal vigente Regolamento ENAC per la certificazione dei prestatori di Servizi aeroportuali di assistenza a terra ”, e alla pag. 5 precisava che: “ I requisiti di capacità tecnica e professionale sono i seguenti: (i) il possesso dei requisiti per l’ottenimento delle certificazioni necessarie per l’esercizio dei servizi oggetto di gara, così come previsti dal D.lgs. n. 18/1999 e dal vigente Regolamento ENAC ”.
Come risulta dalla documentazione versata in atti -OMISSIS- ha presentato una dichiarazione attestante: “ il possesso da parte dell’Impresa dei requisiti per l’ottenimento delle certificazioni necessarie per l’esercizio dei servizi oggetto di gara, così come previsti dal D. Lgs. n. 18/1999 e dal vigente Regolamento ENAC ”.
Deve, dunque, condividersi la statuizione della sentenza impugnata, che ha rilevato l’evidente infondatezza della contestazione in questione, riconoscendo la totale aderenza della condotta di -OMISSIS- alle previsioni della legge di gara, anche in considerazione del fatto che -OMISSIS- non può procedere con la verifica del possesso dei requisiti richiesti per la certificazione ENAC, atteso che solo quest’ultimo, nella sua qualità di autorità a ciò preposta ai sensi del d.lgs. n. 18 del 1999, è l’Ente a cui compete tale compito, che, peraltro, ha svolto correttamente e con esito positivo nei confronti di -OMISSIS-, come anche statuito dalla sentenza del Tar Lazio n. 19069 del 2024, non impugnata; ed invero, la certificazione è propedeutica alla sola esecuzione delle prestazioni - solo gli operatori selezionati da -OMISSIS- possono, infatti, presentare istanza di certificazione ad ENAC - e non alla partecipazione alla gara, altrimenti avrebbero potuto essere ammessi alla procedura concorsuale unicamente gli incumbent , ovvero gli operatori già operanti su Roma Fiumicino, poiché gli unici in possesso della certificazione, in violazione del principio di concorrenza.
Dalla documentazione versata in atti risulta, dunque, che la dichiarazione inerente il possesso del requisito per ottenere la certificazione è stata regolarmente prodotta da -OMISSIS- in sede di presentazione dell’offerta, come prescritto dal disciplinare di gara, mentre solo quella resa all’ENAC, prescritta dall’art. 7.3 del Regolamento Handling , è stata resa successivamente, atteso che la stessa era funzionale a conseguire la certificazione di ENAC (che in effetti è stata conseguita con provvedimento del 10 novembre 2023) per l’esercizio dei servizi oggetto di gara.
Con il secondo motivo di appello -OMISSIS- ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, in accoglimento del quarto motivo aggiunto, si è limitata ad onerare -OMISSIS- di riprendere il procedimento di valutazione dell’affidabilità e integrità professionale del concorrente -OMISSIS-, quando invece avrebbe dovuto disporne l’esclusione per l’omissione dichiarativa in ordine alla grave fattispecie di reato oggetto di condanna definitiva a carico dell’Amministratore delegato e Managing Director di -OMISSIS-, che ha portato lo stesso ad essere condannato con sentenza di patteggiamento per bancarotta fraudolenta aggravata divenuta definitiva il 2 dicembre 2020.
Per -OMISSIS-, in particolare, pur essendo la valutazione della stazione appaltante in ordine alla integrità e affidabilità professionale dell’operatore responsabile della omessa dichiarazione e di condotte reticenti di natura discrezionale, tale discrezionalità non sarebbe assoluta e neppure del tutto priva di vincoli in quanto, in ogni caso, la stazione appaltante avrebbe dovuto ancorare le proprie valutazioni alla gravità oggettiva dei fatti omessi o non adeguatamente comunicati, salvo altrimenti rendere la valutazione nient’altro che un vuoto simulacro di legalità.
La doglianza è inammissibile per il divieto dei nova in appello, atteso che -OMISSIS- non ha mai dedotto, prima dell’appello, l’illegittimità della mancata esclusione di -OMISSIS- dalla procedura concorsuale. Ed invero, oggetto di contestazione in primo grado è sempre stata la diversa questione dell’assenza di una motivazione esplicita da parte di -OMISSIS- in relazione alla ritenuta affidabilità e onorabilità di -OMISSIS-, che la stazione appaltante, a suo parere, avrebbe dovuto fornire in ragione della natura della fattispecie penalmente rilevante.
La sentenza non ha mai affermato, infatti, che -OMISSIS- avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per omessa dichiarazione, ma si è limitata a disporre, nei confronti di -OMISSIS-: “ di riprendere il procedimento dalla valutazione dell’affidabilità e integrità professionale di -OMISSIS- S.p.A., ai fini della eventuale integrazione delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis), d.lgs. n. 50/2016 ”.
La censura è pure improcedibile, atteso che la stazione appaltante si è, comunque, rideterminata ritenendo l’operatore economico affidabile con nuovo provvedimento oggetto di impugnazione in separato giudizio (e, peraltro, già deciso con rigetto del ricorso).
In proposito, -OMISSIS-, nell’appello incidentale, deduce che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto che nella specie non trovi applicazione la regola generale secondo cui “ la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione ” (§97 della Sentenza) e che, invece, trovi applicazione l’eccezione a tale regola, prevista nell’ipotesi in cui la pregressa vicenda professionale “ presenti una pregnanza tale che la stazione appaltante non possa esimersi da rendere esplicite le ragioni per le quali abbia comunque apprezzato l’impresa come affidabile ”.
Anche tale censura è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse in relazione all’emanazione del nuovo provvedimento, già confermato in primo grado dal Tar Lazio con la sentenza n. 5122 dell’11 marzo 2025.
Con il terzo motivo di appello -OMISSIS- ha dedotto l’indebita integrazione ex post dei criteri di valutazione e dei fattori di ponderazione fissati dalla lex specialis , mediante la trasmissione della simulazione alla commissione solamente in un momento successivo a quello dell’apertura delle offerte tecniche e il concreto impiego della simulazione stessa ai fini della valutazione delle offerte presentate dagli operatori; simulazione, peraltro, che conteneva errori di calcolo. L’appellante ha contestato anche la logicità dell’attribuzione del punteggio ai controinteressati in ragione del fatto che il criterio avrebbe consentito di premiare offerte caratterizzate da significativi sotto-dimensionamenti e, pertanto, del tutto inadeguate rispetto alla necessità della stazione appaltante.
Più specificamente, per l’appellante, la surrettizia e postuma integrazione dei criteri operata da -OMISSIS- sarebbe vizio già idoneo e sufficiente ad annullare l’intera procedura, in quanto “ plastica evidenza ” della violazione dei più basilari principi che governano ogni procedura di gara ad evidenza pubblica, come confermato dalla costante giurisprudenza secondo cui i chiarimenti sono ammissibili solo se contribuiscono, con un’operazione di interpretazione, a rendere chiaro il significato del testo, ma non quando, proprio mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire a una disposizione della lex specialis un significato diverso o maggiore di quello che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis , posto a garanzia dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione.
La violazione del complesso di regole di forma preordinate alla complessiva imparzialità e trasparenza della procedura di gara sarebbe un vizio così decisivo da non poter essere obliterato o superato con l’applicazione della prova di resistenza, cui potrebbe soltanto accedersi sul presupposto, insussistente nel caso di specie, che la commissione abbia correttamente operato nel rispetto dei principi che presiedono le procedure ad evidenza pubblica.
Non coglierebbero nel segno neppure le considerazioni avversarie rivolte a far assumere rilievo decisivo alla circostanza per cui, con il quesito n. 57, la stazione appaltante avrebbe chiarito sin dal principio che: “ gli scostamenti per eccesso di risorse rispetto alla loro effettiva necessità non verranno premiati ” e che, quindi, la simulazione non avrebbe introdotto un nuovo criterio di valutazione e/o modificato uno già esistente, ma si sarebbe limitata a declinare nel concreto i dati da impiegare per formulare l’offerta nella maniera migliore. A tal proposito, difatti, permarrebbe l’insuperabile differenza ontologica tra il concetto di “ mancata premiazione degli scostamenti in eccesso ” e quello, che sarebbe emerso soltanto in seguito all’illegittima trasmissione della simulazione, avvenuta dopo l’apertura delle buste, di “ valutazione in negativo degli scostamenti in eccesso ” in ragione del quale -OMISSIS- non solo non ha conseguito un punteggio migliore rispetto agli altri operatori, pur avendo garantito un numero maggiore di risorse, ma si sarebbe vista anche decurtare ulteriormente il proprio punteggio.
Sotto diversa angolatura, le controparti nulla chiarirebbero in relazione al profilo – sempre inerente alla complessiva illegittimità dell’impiego della simulazione nella presente procedura – relativo alla dichiarata sussistenza di un errore materiale attinente ad alcuni dei valori impiegati dalla simulazione, puntualmente contestati da -OMISSIS- con l’impugnazione.
La censura non coglie nel segno.
Deve premettersi che il punto 4.1 f) del disciplinare di gara, a pagina 16, richiedeva ai singoli partecipanti di produrre un “ Elaborato, firmato dal legale rappresentante di ciascuna impresa singola o riunita/riunenda, contenente la pianificazione delle risorse umane e materiali rispetto al Piano operativo settimanale di picco dello scalo di Fiumicino indicato nell’Allegato 9, con evidenza delle risorse utilizzate per classi di aeromobili (narrow body, wide body fino a classe F) considerando come base minima di riferimento quanto indicato nell’Allegato 12.1 del Regolamento di Scalo. Da tale documento dovranno essere desumibili tutti gli elementi per l’attribuzione del punteggio e1) dell’All.10 “Criteri di attribuzione del punteggio tecnico ”.
Il criterio e1) era rubricato “ pianificazione personale e mezzi (rapporto risorse rispetto alla settimana operativa “tipo” fornita nell’allegato 9) con evidenza delle risorse utilizzate per classi di aeromobili ”.
L’All. 10 del disciplinare prevedeva a sua volta, per il criterio in questione, il punteggio massimo di 80 punti, da riconoscersi “ All'offerta che presenta il miglior rapporto risorse (intendesi addetti per ruolo e mezzi per tipologia-famiglia) /operativo di picco ”, mentre agli altri concorrenti sarebbe stato assegnato “ un punteggio proporzionale al miglior offerente ”.
Il predetto criterio è stato, altresì, oggetto di chiarimenti da parte di -OMISSIS-.
In particolare, nella risposta al quesito n. 47 del 21 dicembre 2022 è stato indicato che il riferimento all’Allegato 12.1 al Regolamento di Scalo fosse frutto di un refuso e che in realtà il riferimento doveva intendersi all’allegato 11.1. Inoltre, nella risposta n. 57, -OMISSIS- ha chiarito che “ Il punteggio verrà attribuito mettendo a confronto l’offerta dei concorrenti con una pianificazione ideale sviluppata dal gestore sulla base dei parametri previsti dal Regolamento di scalo. Gli scostamenti per eccesso di risorse rispetto alla loro effettiva necessità non verranno premiati ”.
La commissione di gara, per attribuire il punteggio per tale criterio, ha utilizzato, dunque: “ una simulazione di pianificazione ottimale di risorse umane e materiali rispetto al piano settimanale di picco di cui al punto 4.1f) del Disciplinare elaborato secondo le previsioni del Regolamento di Scalo ”, che non era presente tra i documenti messi a disposizione dei concorrenti, essendo stata consegnata dalla stazione appaltante successivamente, contenente regole di dimensionamento da utilizzare: “ al fine di calcolare il fabbisogno mezzi/addetti di rampa necessario per assistere il traffico settimanale previsto dall’allegato 9 al Disciplinare di gara ”.
Dall’esame dei verbali si ricava, inoltre, che la riparametrazione dei punteggi operata dalla commissione rispetto al punteggio massimo attribuito al miglior offerente è stata effettuata calcolando la media dello scostamento percentuale del totale di mezzi e risorse offerti da ciascun candidato rispetto ai valori di pianificazione ideale, sottratto lo scostamento percentuale registrato dal miglior offerente (cfr. gli allegati al verbale del 16 febbraio 2023).
Dall’esame dei succitati elementi consegue l’infondatezza della censura.
Deve, innanzitutto, convenirsi con la sentenza appellata sul fatto che la censura è inammissibile in relazione al profilo concernente gli assunti errori di calcolo contenuti nella simulazione (in particolare nella tabella relativa al “ fabbisogno addetti di rampa ”), atteso che l’appellante non ha mai dimostrato l’assunta incidenza di tali errori sulla graduatoria, essendosi -OMISSIS- limitata a ritenere che ogni valutazione della commissione fosse “insanabilmente viziata”.
Riguardo, invece, all’asserita valutazione con criteri non previsti dalla legge di gara e introdotti successivamente a buste aperte, con violazione della lex specialis e disparità di trattamento, dall’esame della succitata legge di gara, e in particolare dell’allegato 10 al disciplinare è emerso come i concorrenti fossero edotti di dover sviluppare una pianificazione ideale di risorse rispetto ai dati operativi di picco dello scalo, atteso che il punteggio massimo di 80 sarebbe stato attribuito all’operatore che presenti “ il miglior rapporto risorse/operativo di picco ” e non già la maggiore entità di risorse.
Ed invero, il documento che la stazione appaltante ha prodotto alla commissione consisteva in una “ Simulazione di pianificazione ottimale ” di cui tenere conto ai fini della valutazione del miglior “ rapporto risorse rispetto alla settimana operativa “tipo” fornita nell’All. 9 ”, sulla base dei parametri previsti nel Regolamento di scalo espressamente richiamato dalla legge di gara.
Dall’esame della succitata risposta ai chiarimenti (n. 57) è stato, inoltre, ulteriormente reso evidente che: “ Il punteggio verrà attribuito mettendo a confronto l’offerta dei concorrenti con una pianificazione ideale sviluppata dal gestore sulla base dei parametri previsti dal Regolamento di scalo. Gli scostamenti per eccesso di risorse rispetto alla loro effettiva necessità non verranno premiati ”; infatti, ogni scostamento, anche in eccesso, sarebbe risultato peggiorativo rispetto al “ miglior rapporto ” e, conseguentemente, avrebbe dovuto ricevere una valutazione peggiore, come condivisibilmente statuito dalla sentenza appellata, in quanto la finalità che l’amministrazione voleva conseguire mediante la valutazione del criterio e1) consisteva proprio nell’accertamento della capacità di programmazione e di organizzazione di mezzi e personale dei concorrenti a fronte degli specifici dati messi a loro disposizione (Piano operativo settimanale di picco, scalo FCO, Regolamento di Scalo). Se gli stessi avessero avuto a disposizione sin dall’inizio la simulazione tale verifica sarebbe stata impossibile, atteso che ognuno, nella propria offerta, avrebbe rispettato il miglior rapporto in relazione alla stessa.
La soluzione proposta non aveva, pertanto, nulla a che vedere con la concreta dotazione offerta dal concorrente ai fini della partecipazione alla gara e non poteva dar luogo, pertanto, ad alcuna inadeguatezza delle offerte formulate, come correttamente statuito dalla sentenza impugnata.
In ogni caso e conclusivamente sulla doglianza, il mancato superamento della prova di resistenza, come nel caso di specie, deve portare al rigetto di una censura con la quale è: “ lamentata l’erroneità dell’attribuzione dei punteggi …, ma senza che sia stato illustrato come ciò avrebbe potuto condurre, in tesi, ad una rimodulazione dei punteggi tale da sovvertire l’esito della gara ” (cfr. Cons. Stato, V, 5 giugno 2024, n. 5028). E -OMISSIS- non ha fornito tale prova.
Con il quarto motivo di appello -OMISSIS- ha dedotto l’erroneo operato del giudice di prime cure nella parte in cui avrebbe accolto le due censure dedotte nel ricorso incidentale da -OMISSIS- e, per l’effetto, sarebbe addivenuto a un’ulteriore riduzione del punteggio complessivo conseguito da -OMISSIS-.
In relazione alla prima censura, il disciplinare di gara prevedeva espressamente di presentare all’interno della busta tecnica una “ dichiarazione di applicazione del contratto Assohandler e di impegno all’applicazione della clausola sociale ”, ciò ai fini dell’attribuzione di 30 punti in relazione al sottocriterio e.3.3) (quanto all’applicazione del contratto Assohandler) e di 130 in relazione al sottocriterio e.4) (quanto all’applicazione della clausola sociale).
L’allegato 10 al disciplinare descriveva il criterio e4) come: “ Impegno ad assorbire in via prioritaria ulteriore personale dei prestatori di servizi di assistenza a terra i quali abbiano cessato i servizi oggetto di limitazione in conseguenza del provvedimento di limitazione per il periodo 2023-2030 ”.
Il medesimo disciplinare, al punto 13, rubricato “Clausola sociale”, stabiliva che: “ Laddove i concorrenti aggiudicatari abbiano, in sede di offerta, manifestato la volontà di soddisfare l’esigenza di impiegare ulteriori risorse umane mediante l’assorbimento del personale dei prestatori di servizi di assistenza a terra che abbiano cessato i servizi oggetto di limitazione, come dettagliato nei criteri di valutazione di cui al paragrafo 7 del Disciplinare, sono tenuti ad integrare prioritariamente nel proprio organico il suddetto personale, tenuto conto della qualifica e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore aggiudicatario e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto. L’impegno facoltativo, dichiarato in sede di partecipazione alla presente procedura, sarà, di conseguenza, inserito nel contratto.
Qualora invece i concorrenti aggiudicatari, in sede di offerta, non abbiano presentato una simile manifestazione di volontà, il contratto prevedrà unicamente l’impegno del contraente a valutare la possibilità di soddisfare l’eventuale esigenza di ulteriori risorse umane con le modalità sopra indicate e ad informare ENAC e -OMISSIS- in merito all’esito delle valutazioni compiute e a motivare adeguatamente l’eventuale mancato assorbimento delle risorse disponibili presso l’Aeroporto di Fiumicino ”.
-OMISSIS- ha dichiarato che: “ - entro l’inizio delle attività afferenti i servizi di assistenza a terra di cui alla procedura di selezione in oggetto -OMISSIS- applicherà integralmente la Parte Specifica del CCNL Trasporto Aereo, Sezione Handlers (“contratto Assohandler”);
- -OMISSIS- applica la clausola sociale disciplinata dall’art. H37 del contratto Assohandler ”.
Per l’appellante la sentenza impugnata ha, di fatto, affermato erroneamente che sarebbe stato onere specifico di -OMISSIS- quello di rendere, oltre alla dichiarazione di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro Assohandler e di impegno all’applicazione della clausola sociale, anche un’altra dichiarazione, non prevista dal disciplinare di gara, poiché l’impegno ad applicare il predetto contratto collettivo nazionale di lavoro: “ non potrebbe che implicare anche l’applicazione della clausola sociale in esso contenuta ”. La correttezza della condotta serbata da -OMISSIS- – e, dunque, l’erroneità della sentenza – emergerebbe pacificamente se solo si considera come il combinato disposto dell’art. H37 del contratto collettivo Assohandler, in uno con l’all. 10 del disciplinare, restituisce la pacifica operatività di un assetto tale per cui l’impegno all’applicazione della clausola sociale e l’impegno ad assorbire ulteriore personale sono la stessa cosa e non potrebbero pertanto essere artificiosamente interpretati come fondamento dell’onere (invero insussistente) di rendere due differenti dichiarazioni al riguardo.
La censura è infondata, essendo stati, dunque, legittimamente decurtati 130 punti a -OMISSIS-.
Illuminante, in proposito, è la decisione di questo Consiglio, emessa in un caso analogo, in cui il criterio aggiuntivo esplicitamente premiava le aziende che si impegnassero oltre il minimo richiesto dalla clausola sociale e dagli accordi di sito, includendo il riassorbimento di ulteriore personale.
In proposito, il Collegio ha statuito che: “ La terza "sottovoce" … concerneva invece l'attribuzione di 60 punti ai concorrenti che si fossero eventualmente impegnati "ad assorbire in via prioritaria ulteriore personale dei prestatori di servizi di assistenza a terra i quali abbiano cessato o ridotto le attività presso l'Aeroporto di Fiumicino per effetto della limitazione di mercato di cui al provvedimento ENAC del 13 ottobre 2014, prot. 27/DG ...": in assenza di un tale impegno da parte di …, correttamente la Commissione di gara le assegnava un punteggio pari a zero.
Né, stante la specificità della previsione della lex specialis, l'assenza di un tale impegno avrebbe potuto essere surrogata, come ipotizzato dall'appellante, dalla generica indicazione (contenuta nell'offerta di gara) del "rispetto del Contratto Collettivo Nazionale dell'Associazione Assohandler, il quale è chiaramente ossequioso della cd. Clausola Sociale, di guisa da assicurare il rispetto del suindicato requisito " (cfr. Cons. Stato, V, 25 ottobre 2017, n. 4926).
Ed invero, l'applicazione della clausola sociale non porta, da sola, a una rioccupazione del totale del personale, ma solo di una quota pari o di poco superiore al 60% del personale occupato. Il criterio e4, quindi, ha lo scopo di premiare gli operatori economici che si impegnino oltre il minimo richiesto dalla clausola sociale e dagli accordi di sito, includendo il riassorbimento di ulteriore personale, ed è stato introdotto proprio per garantire una maggiore tutela occupazionale ai lavoratori rispetto agli obblighi minimi contrattuali.
In relazione alla seconda censura, per l’appellante la sentenza avrebbe erroneamente affermato la pretesa illegittimità dell’estensione della certificazione ISAGO intestata alla controllante -OMISSIS- International Ltd all’odierna appellante, addivenendo contestualmente a sostenere che quest’ultima avrebbe potuto/dovuto fare ricorso all’avvalimento.
La ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations) è una attestazione rilasciata dalla IATA, l’organizzazione mondiale delle compagnie aeree, a seguito della partecipazione a un programma per il controllo globale degli operatori di servizi di ground handling , effettuato in base alle c.d. best practices . Nel caso di operatori di livello mondiale, come -OMISSIS-, operanti su diversi aeroporti, per indicazione della stessa IATA, l’attestazione e i controlli sono effettuati a livello centrale, nel caso di specie sulla -OMISSIS- International ltd., e vengono riflessi in tutti i manuali operativi degli scali serviti, confermando i requisiti delle singole stazioni/aeroporti. Per l’appellante, ove la capogruppo sia titolare della certificazione in esame, le controllate (peraltro, al 100%) operanti nei singoli aeroporti ne potrebbero beneficiare.
La censura non coglie nel segno atteso che, come risulta dalla documentazione versata in atti: “ a subsidiary, partnership, joint venture, franchise or other form of organizational agreement will require a separate ISAGO Registration if an independent management authority and structure exists, even if the same management systems and procedures are in place ” (cfr. ISAGO Program Manual, sez. 2.2.3).
E’, dunque, escluso che una società affiliata o controllata da una organizzazione già in possesso della certificazione ISAGO possa usufruire della stessa certificazione, anche se sono in atto gli stessi sistemi e procedure di gestione, se tale società è dotata di una struttura manageriale indipendente, provvista di autorità e responsabilità specifiche inerenti alle attività svolte.
-OMISSIS- S.p.a. rappresenta un’entità giuridica con una propria organizzazione indipendente e una struttura manageriale autonoma e deve, pertanto, essere sottoposta a specifico audit da parte della IATA, che rilascerà una distinta certificazione.
Dunque, nel caso di specie, essendo la certificazione ISAGO rilasciata dalla IATA (Associazione internazionale del Trasporto Aereo) solo per l’organizzazione specifica oggetto di audit (-OMISSIS- International ltd.), la stessa non vale per le società controllate, partnership, joint venture o altre forme di accordo organizzativo tra aziende o anche solo per parte di esse, dunque non può valere per -OMISSIS- S.p.a., conseguendone, anche in tal caso, la legittima sottrazione del punteggio erroneamente attribuito all’appellante.
Con il quinto motivo di appello -OMISSIS- ha dedotto che la sentenza sarebbe erronea perché avrebbe validato una procedura “ slegata dalle esigenze reali dello scalo, così trasformando la gara in una selezione solo astratta per premiare le dichiarazioni formali degli operatori, non curandosi della reale concretezza e praticabilità delle stesse ”, essendo l’offerta di -OMISSIS- “ la sola ad aver preso in considerazione le reali esigenze di scalo ed aver assicurato l’effettivo impegno alla copertura dei numerosi voli Extra Schengen wide body in maniera oggettivamente e realisticamente consapevole ”.
In particolare, l’appellante ripropone le censure articolate con il secondo motivo del ricorso introduttivo relativamente alla pretesa erronea individuazione degli obiettivi minimi e massimi in tema di riconsegna bagagli nonché alla pretesa ingiustificata disparità di trattamento discendente dall’omessa considerazione della differente incidenza, ai fini della sostenibilità delle offerte migliorative presentate dagli operatori, tra i voli cd. narrow body ed i cd. wide body .
Le doglianze concernono il criterio C – “ Qualità dei servizi ”, per il quale potevano essere attribuiti, nel complesso, 250 punti, a sua volta articolato nei due distinti sottocriteri “ c1) Procedure di gestione del controllo della qualità dei servizi offerti e del rispetto della Carta dei Servizi di Fiumicino e dei Minimi di scalo ” per cui era previsto un massimo di 20 punti e “ c2) Piano di miglioramento della qualità e percentuale di rispetto degli indicatori offerti (v. Allegato 7 al disciplinare) ”, per cui era previsto un massimo di 230 punti.
La censura è inammissibile e infondata, atteso che tali obiettivi minimi e massimi, peraltro fissati dalla stazione appaltante nell’esercizio della sua discrezionalità e ben noti sin dalla pubblicazione della lex specialis da -OMISSIS-, risultano del tutto ragionevoli e assolutamente coerenti con la performance operativa degli operatori.
Del tutto condivisibili risultano, dunque, le statuizioni della sentenza, secondo cui: “ dai dati prodotti da -OMISSIS- e non contestati dalla ricorrente risulta, infatti, che gli obiettivi minimi individuati dal disciplinare corrispondono ai tempi di consegna dei bagagli che sono stati raggiunti, con percentuali
che, salvo poche eccezioni, superano la soglia del 90%, negli ultimi cinque anni da tutti e tre gli handlers che hanno operato sullo scalo di Fiumicino. Con riferimento specifico agli aeromobili wide body, la percentuale di raggiungimento, nell’anno peggiore, è in media appena al di sotto dell’80%. Quanto agli obiettivi massimi, i dati prodotti da -OMISSIS- attestano percentuali di raggiungimento, in media, sempre superiori al 60% e, spesso, all’80%. Con specifico riferimento agli aeromobili wide body, nell’anno peggiore la percentuale di raggiungimento è stata comunque superiore al 56% ”. …
“ non vi è, pertanto, alcuna irragionevolezza nei parametri previsti dalla legge di gara, mentre l’uso dei fattori ponderali non dà luogo a fenomeni di duplicazione, bensì riflette aspetti di complessità delle operazioni che rifluiscono, in modo coerente con gli obiettivi di qualità perseguiti, sulla valutazione degli impegni assunti dai concorrenti ”.
Con il sesto motivo l’appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il primo motivo del ricorso introduttivo con cui -OMISSIS- aveva lamentato il mancato riconoscimento di 30 punti in relazione al sottocriterio e3.2) “ possesso della Certificazione ISO 45001:2018 in corso di validità ” di cui all’art. 4, lett. h) , del disciplinare di gara e dell’allegato 10 allo stesso.
Più in particolare, l’appellante aveva lamentato in primo grado l’illogicità della previsione della lex specialis nel richiedere il possesso della certificazione.
La censura è da ritenersi inammissibile sotto diversi profili, atteso che, in primo luogo, concerne il possesso di un requisito escludente che l’appellante sin dall’inizio sapeva di non possedere e che doveva, quindi, impugnare nel termine di decadenza dalla pubblicazione della lex specialis . Ed invero, secondo -OMISSIS- (cfr. pagg. 9-21 del ricorso introduttivo) le clausole in questione le avrebbero impedito una partecipazione alla gara su un piano di parità con gli altri operatori. Tali censure avrebbero dovuto essere rivolte, quindi, contro il bando e non contro i provvedimenti che a tali criteri hanno dato puntuale e doverosa applicazione.
Inoltre, la censura non è in grado di superare la c.d. prova di resistenza, in quanto l’appellante resterebbe nella quarta posizione in graduatoria anche nel caso in cui si attribuissero alla stessa i 30 punti previsti in caso di possesso dell’attestazione ISO 45001:2018.
In ogni caso, la doglianza era infondata, atteso che: “ in assenza di divieti espressi, la determinazione
di valutare le certificazioni ISO, quali indici di una migliore qualità del servizio, è espressione dei poteri tecnico-discrezionali, che possono essere sindacati in sede giurisdizionale solo allorché le relative valutazioni siano macroscopicamente illogiche, irragionevoli o irrazionali ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili, non consentendo ai concorrenti di calibrare la propria offerta ” (Cons. Stato, VI, 7 maggio 2018, n. 2719). E, nel caso di specie, tale illogicità o incongruità non è per nulla ravvisabile, trattandosi di un criterio di attribuzione del punteggio sulla base del possesso di un requisito rilevante, che qualifica una società a livello internazionale per lo standard ISO 45001 per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
Le stesse considerazioni valgono con riferimento al sottocriterio e2.2), rubricato “ piano di riduzione delle emissioni di CO2 ”, per il quale l’allegato 10 al disciplinare di gara prevedeva l’assegnazione di massimo 120 punti, e al sottocriterio e2.3), rubricato “ minore età media del parco mezzi ad inizio attività ”, per il quale la legge di gara prevedeva l’assegnazione di massimo 30 punti, criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio inseriti dalla stazione appaltante del tutto logicamente e congruamente, in quanto rispondenti all’esigenza di assicurare che la gestione dei servizi venga effettuata con mezzi efficienti e meno inquinanti.
L’appello incidentale di -OMISSIS-, come già osservato, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, con lo stesso, si censura la sola porzione di sentenza che ha imposto ad -OMISSIS- di “ riprendere il procedimento dalla valutazione dell’affidabilità e integrità professionale di -OMISSIS- S.p.A., ai fini della eventuale integrazione delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis), d.lgs. n. 50/2016 ” e in esecuzione della quale è stato adottato il nuovo provvedimento di aggiudicazione anche nei confronti di -OMISSIS- stessa, in quanto ritenuta operatore perfettamente affidabile.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello principale va respinto e quello incidentale va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, per l’effetto, va confermata la sentenza appellata.
Sussistono, tuttavia, in considerazione della complessità delle questioni trattate, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, lo respinge e dichiara improcedibile l’appello incidentale. Per l’effetto, conferma la sentenza appellata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Fantini, Presidente FF
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Quadri | Stefano Fantini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.